CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite VII e IX,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;

   considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti, i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme; quelli degli editori, che hanno l'aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico; quelli dei prestatori dei servizi, i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di business; nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;

   considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, e risulta pertanto importante valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;

   osservata la necessità che l'emanando decreto legislativo sia coerente con i contenuti dell'imminente modifica della direttiva 2000/31/CE, volta a introdurre la cosiddetta legge sui servizi digitali, su cui peraltro la Commissione Trasporti ha espresso un parere nella seduta del 23 giugno 2021; tale atto stabilisce una serie di obblighi di diligenza per gli intermediari on line, in relazione alla loro attività di moderazione dei contenuti e alle modalità di contrasto dei contenuti illegali; le prescrizioni al riguardo sono modulate in funzione delle dimensioni, della natura e del raggio d'azione dell'intermediario interessato, con obblighi aggiuntivi specifici a carico delle piattaforme di maggiori dimensioni, che impongono loro di analizzare e gestire i rischi che comportano per l'economia, la società e la democrazia in Europa;

   ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto value gap) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei citati commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente Pag. 70iscritto all'ordine, fermo restando che la massima attenzione deve essere prestata alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;

   2) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di «estratto molto breve» – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri certi che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi e che non pregiudichino i diritti dell'editoria nazionale e locale;

   3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;

   4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione i prezzi correntemente praticati nel mercato delle licenze editoriali, nonché le peculiarità degli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;

   5) al medesimo comma 8, consideri il Governo l'opportunità di specificare che nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del media monitoring;

   6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di chiarire che per «autori del soggetto e della sceneggiatura» di cui all'articolo 46, comma 4, si intendono sia gli scrittori sia i traduttori;

   7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-bis, comma 3, il Governo valuti se l'eccezione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si debba applicare – oltre che agli spartiti e alle partiture musicali – a tutte le opere o altri materiali per i quali siano disponibili sul mercato opportune licenze volontarie, comprese quelle Creative Commons, che autorizzano gli utilizzi a scopo didattico di cui al medesimo comma 1;

   8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: «e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti», al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca; chiarisca inoltre che eventuali soggetti terzi coinvolti dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in operazioni di riproduzione ai fini di estrazione di testo e dati non acquisiscono diritti di sfruttamento sui testi e dati trattati, oltre quanto strettamente necessario ai fini della collaborazione con gli organismi e gli istituti stessi;

   9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito, anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;

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   10) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche gli organismi senza scopo di lucro che sono soggetti beneficiari di progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

   11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), o altrove, il Governo valuti di inserire nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato, laddove i fonogrammi non siano utilizzati all'interno di un'opera audiovisiva, spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;

   12) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, comma 4, dopo le parole «non comporta un obbligo generale di sorveglianza», occorre aggiungere le seguenti: «e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce di buone prassi individuate dalle Autorità competenti.»;

   13) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-nonies, comma 2, lettera b), al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o pastiche, agiscano per finalità non commerciale;

   14) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti non identificati o che non abbiano dato mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti «apolidi»), valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della Direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti; e, in particolare, prevedendo che i compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 spettanti agli apolidi siano raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti internet degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;

   15) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, valuti il Governo, anche in base alla tipicità delle diverse industrie interessate dallo schema di decreto legislativo in esame, la sostenibilità, al fine di renderla meno frequente, dell'obbligo temporale – attualmente è prevista una cadenza trimestrale – con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, considerando in ogni caso che queste informazioni sono funzionali al pagamento dei diritti degli stessi autori o artisti interpreti o esecutori, che deve avvenire in tempi congrui e ragionevoli; valuti inoltre il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.

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   16) al medesimo capoverso Art. 110-quater, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: a) rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; b) coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti, tranne nei casi in cui i titolari non abbiano conferito alcun mandato; c) in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;

   17) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, sia previsto il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel trattamento dei dati ai fini dell'obbligo di trasparenza introdotto;

   18) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-septies, comma 4, il Governo valuti l'opportunità di specificare che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente, ove presente; al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti inoltre il Governo i casi in cui possa essere opportuno espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-septies, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva, anche tenendo conto della presenza di accordi collettivi in materia;

   19) il Governo valuti di implementare nell'accezione più ampia possibile quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerando n. 53 della stessa, proseguendo nel percorso di liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali anche attraverso una adeguata e coerente modifica normativa nazionale, in linea con l'indirizzo già espresso nella risoluzione n. 8-00126, approvata in data 16 giugno 2021 dalla VII Commissione della Camera dei deputati;

   20) al fine di una coerenza sistematica del complessivo impianto normativo, valuti il Governo l'opportunità di espungere dalla legge sul diritto d'autore i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

   21) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-bis della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;

   22) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII e IX,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;

   considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti, i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme; quelli degli editori, che hanno l'aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico; quelli dei prestatori dei servizi, i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di business; nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;

   considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, e risulta pertanto importante valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;

   osservata la necessità che l'emanando decreto legislativo sia coerente con i contenuti dell'imminente modifica della direttiva 2000/31/CE, volta a introdurre la cosiddetta legge sui servizi digitali, su cui peraltro la Commissione Trasporti ha espresso un parere nella seduta del 23 giugno 2021; tale atto stabilisce una serie di obblighi di diligenza per gli intermediari on line, in relazione alla loro attività di moderazione dei contenuti e alle modalità di contrasto dei contenuti illegali; le prescrizioni al riguardo sono modulate in funzione delle dimensioni, della natura e del raggio d'azione dell'intermediario interessato, con obblighi aggiuntivi specifici a carico delle piattaforme di maggiori dimensioni, che impongono loro di analizzare e gestire i rischi che comportano per l'economia, la società e la democrazia in Europa;

   ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto value gap) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente iscritto Pag. 74all'ordine, fermo restando che la massima attenzione deve essere prestata alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;

   2) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di «estratto molto breve» – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi;

   3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;

   4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione i prezzi correntemente praticati nel mercato delle licenze editoriali, nonché le peculiarità degli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;

   5) al medesimo comma 8, consideri il Governo l'opportunità di specificare che nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del media monitoring;

   6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di chiarire che per «autori del soggetto e della sceneggiatura» di cui all'articolo 46, comma 4, si intendono sia gli scrittori sia i traduttori;

   7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-bis, comma 3, il Governo valuti se l'eccezione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si debba applicare – oltre che agli spartiti e alle partiture musicali – a tutte le opere o altri materiali per i quali siano disponibili sul mercato opportune licenze volontarie, comprese quelle Creative Commons, che autorizzano gli utilizzi a scopo didattico di cui al medesimo comma 1;

   8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: «e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti», al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca; chiarisca inoltre che eventuali soggetti terzi coinvolti dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in operazioni di riproduzione ai fini di estrazione di testo e dati non acquisiscono diritti di sfruttamento sui testi e dati trattati, oltre quanto strettamente necessario ai fini della collaborazione con gli organismi e gli istituti stessi;

   9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito, anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;

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   10) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche gli organismi senza scopo di lucro che sono soggetti beneficiari di progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

   11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), o altrove, il Governo valuti di inserire nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato, laddove i fonogrammi non siano utilizzati all'interno di un'opera audiovisiva, spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;

   12) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, comma 4, dopo le parole «non comporta un obbligo generale di sorveglianza», occorre aggiungere le seguenti: «e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce di buone prassi individuate dalle Autorità competenti.»;

   13) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-nonies, comma 2, lettera b), al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o pastiche, agiscano per finalità non commerciale;

   14) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti non identificati o che non abbiano dato mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti «apolidi»), valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della Direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti; e, in particolare, prevedendo che i compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 spettanti agli apolidi siano raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti internet degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;

   15) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, valuti il Governo, anche in base alla tipicità delle diverse industrie interessate dallo schema di decreto legislativo in esame, la sostenibilità, al fine di renderla meno frequente, dell'obbligo temporale – attualmente è prevista una cadenza trimestrale – con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, considerando in ogni caso che queste informazioni sono funzionali al pagamento dei diritti degli stessi autori o artisti interpreti o esecutori, che deve avvenire in tempi congrui e ragionevoli; valuti inoltre il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.

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   16) al medesimo capoverso Art. 110-quater, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: a) rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; b) coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti, tranne nei casi in cui i titolari non abbiano conferito alcun mandato; c) in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;

   17) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, sia previsto il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel trattamento dei dati ai fini dell'obbligo di trasparenza introdotto;

   18) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-septies, comma 4, il Governo valuti l'opportunità di specificare che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente, ove presente; al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti inoltre il Governo i casi in cui possa essere opportuno espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-septies, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva, anche tenendo conto della presenza di accordi collettivi in materia;

   19) il Governo valuti di implementare nell'accezione più ampia possibile quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerando n. 53 della stessa, proseguendo nel percorso di liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali anche attraverso una adeguata e coerente modifica normativa nazionale, in linea con l'indirizzo già espresso nella risoluzione n. 8-00126, approvata in data 16 giugno 2021 dalla VII Commissione della Camera dei deputati;

   20) al fine di una coerenza sistematica del complessivo impianto normativo, valuti il Governo l'opportunità di espungere dalla legge sul diritto d'autore i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

   21) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-bis della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;

   22) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.