CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 251

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII n. 4-bis e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (Doc. LVII n. 4-bis e Allegati);

   premesso che il documento:

    prevede un quadro macro-economico tendenziale per il periodo 2021-2024 sensibilmente migliore delle precedenti attese, pur nella perdurante incertezza connessa alla circolazione del coronavirus a livello mondiale, che si riflette in un marcato miglioramento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    destina solo parte delle maggiori risorse di bilancio rinvenienti dal miglioramento del quadro economico alla riduzione del deficit, utilizzando la parte preponderante per finanziare una manovra di bilancio espansiva, di dimensione pari a circa 1,2 punti di PIL nel 2022, 1,5 punti nel 2023 e 1,2 punti nel 2024, al fine di imprimere un ulteriore impulso alla crescita reale del PIL;

    delinea conseguentemente un quadro macroeconomico programmatico migliore di quello tendenziale, con un obiettivo di crescita reale del PIL previsto al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024, e un quadro programmatico di finanza pubblica che, sebbene peggiore di quello tendenziale – ma comunque migliore per tutto l'arco di previsione rispetto agli obiettivi prefissati nel DEF 2021 –, vede una significativa riduzione sia dell'indebitamento netto, dal 9,4 per cento previsto per quest'anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024, sia del saldo strutturale, dal –7,6 per cento del 2021 al –3,9 per cento del 2024, come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL dal 153,5 per cento dell'anno in corso al 146,1 per cento del 2024;

    preannuncia che l'intonazione della politica di bilancio italiana resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, condizioni che si prevede si realizzino nel 2023, prevedendo quindi che solo a partire dal 2024 la politica di bilancio torni a essere orientata alla riduzione del deficit strutturale, al fine di ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030, facendo leva su strategie di moderazione della spesa pubblica corrente e di aumento delle entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione;

    descrive la composizione della manovra espansiva – che si prefigge l'obiettivo macroeconomico di trasformare il rimbalzo del PIL successivo alla crisi in una crescita strutturale dell'economia, cui concorreranno anche gli ingenti investimenti pubblici derivanti dal PNRR – specificando che essa includerà anche l'attuazione di un primo stadio della riforma fiscale, cui verranno destinate prioritariamente le maggiori risorse strutturali rinvenienti dalla lotta all'evasione e dal miglioramento della propensione all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (cosiddetta tax compliance), per un importo stimato nel documento in circa 4,4 miliardi, ferma restando la sopra richiamata intenzione di utilizzare a fini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a partire dal 2024, gli aumenti di entrate dovute al contrasto all'evasione;

    elenca i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, in parte finalizzati a dare attuazione ad alcune delle riforme previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Pag. 252Resilienza (PNRR); in particolare, tra le riforme abilitanti del PNRR, il Governo si è impegnato a presentare al Parlamento, entro fine anno, quale collegato alla decisione di bilancio, il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 da approvarsi definitivamente nel 2022;

    aggiorna parzialmente le informazioni relative alla versione approvata in sede europea del PNRR, rimodulando conseguentemente le previsioni di spesa incluse negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, che vedono uno spostamento di flussi di spesa dal primo triennio del Piano verso il secondo, senza tuttavia dare conto né del riparto territoriale delle relative risorse, né dell'aggiornamento del riparto tra la quota di risorse destinata a finanziare progetti aggiuntivi e quella volta a finanziare progetti «in essere», ovvero interventi che sarebbero stati comunque adottati anche in assenza delle risorse comunitarie;

   considerato, dal punto di vista delle regole di bilancio europee:

    l'attuale stato di attivazione della clausola di salvaguardia generale (CSG), che ha permesso agli Stati membri di deviare temporaneamente dal loro percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT), a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non sia compromessa, la cui disattivazione, secondo le dichiarazioni della Commissione europea, sarà connessa al venire meno della situazione emergenziale ed al ritorno dell'attività economica dell'area euro e dell'Unione Europea ai livelli di fine 2019;

    il successivo verosimile ripristino del sistema europeo di sorveglianza fiscale basato sul Patto di stabilità e crescita attualmente vigente, in relazione al quale è in atto un dibattito in ordine alle modifiche da apportarvi nel quale si inserisce la stessa Nota di aggiornamento, la quale evidenzia, in particolare, alcuni possibili effetti distorsivi delle vigenti regole ove applicate all'attuale contesto influenzato dall'attuazione di un intervento straordinario di politica economica, il Next generation UE, suscettibile di imprimere una dinamica inconsueta alle variabili macroeconomiche e di finanza pubblica;

   considerato altresì il contenuto delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, da ultimo formulate nel giugno 2021, le quali, nell'invitare tutti i Paesi a mantenere nel 2022 di un orientamento di bilancio favorevole, raccomandano altresì ai Paesi ad alto debito, e in particolare all'Italia, il perseguimento di politiche di bilancio di medio termine prudenti non appena le condizioni economiche lo consentano; le medesime raccomandazioni invitano altresì il nostro Paese ad adottare una composizione della spesa pubblica, che – nel preservare gli investimenti, grazie al pieno utilizzo delle risorse del PNRR, con esclusione di effetti di spiazzamento dei programmi di investimento pre-esistenti – miri a limitare l'aumento delle spese correnti, migliorando al contempo la sostenibilità ambientale e sociale, anche attraverso il miglioramento della copertura, adeguatezza e sostenibilità del sistema di protezione sociale e sanitaria;

   valutato che il documento individua un corretto equilibrio tra la necessità di cogliere pienamente l'opportunità di imprimere un perdurante sostegno alla ripresa economica, attraverso un adeguato mix di interventi, principalmente basati su investimenti e riforme, e quella di assicurare, nel medio termine, la sostenibilità della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'esigenza di acquisire conferma del fatto che l'intonazione di politica economica annunciata nella NADEF – che contempla la possibilità di adottare manovre espansive finché non sia recuperato, non solo il livello di reddito antecedente la crisi pandemica, ma anche la crescita prevista dagli andamenti programmatici allora formulati, con la conseguente adozione di una manovra espansiva per tutto l'arco di Pag. 253previsione 2021-2024 – sia conforme, in particolare per gli anni successivi al 2022, all'interpretazione adottata in sede comunitaria in merito alle condizioni previste per l'attivazione della clausola di salvaguardia generale;

   b) al contempo, si valuti altresì, in linea generale e alla luce dei diversi limiti mostrati, negli anni, dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) – tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del medesimo, l'insufficiente valenza anti-ciclica delle sue regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili –, l'esigenza di adottare ogni iniziativa utile in sede europea affinché siano al più presto introdotti i necessari correttivi alle vigenti regole del medesimo PSC, sia al fine di tenere conto delle specificità nella dinamica delle variabili macroeconomiche e di finanza pubblica dei prossimi anni, indotte dall'utilizzo dei fondi europei del PNRR, sia, più in generale, al fine di evitare che, come accaduto in passato, il sistema di regole fiscali europee finisca per configurare un freno allo sviluppo senza peraltro riuscire ad assicurare un miglioramento della sostenibilità delle finanze pubbliche.

   c) si valuti l'opportunità di invitare il Governo a presentare quanto prima la nuova legge annuale sulla concorrenza – ricompresa tra le riforme abilitanti del PNRR –, così da dar seguito alla raccomandazione specifica per Paese rivolta all'Italia nel 2019 che sottolineava la necessità di «affrontare le restrizioni alla concorrenza [...]», nonché di integrare l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica indicati nel documento al fine di dare esaustiva attuazione a tutte le riforme previste nel PNRR, con particolare riferimento a quelle collegate a iniziative di interesse comunitario, quale, a titolo esemplificativo, l'introduzione del salario minimo a tutela del corretto funzionamento del mercato del lavoro;

   d) si consideri, altresì, l'opportunità di invitare il Governo a fornire un'integrazione delle informazioni relative alla versione approvata in sede europea del PNRR, dando conto distintamente del riparto delle somme destinate a interventi «in essere» e a interventi «aggiuntivi» per ciascuna componente di finanziamento del Piano – sovvenzioni e prestiti del dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF), Fondo per gli investimenti complementari, anticipazione del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e dispositivo React EU – indicando la relativa modulazione prevista per tutto lo sviluppo attuativo del Piano;

   e) infine, si consideri l'opportunità di invitare il Governo a fornire, in occasione della presentazione alle Camere della prima rendicontazione dell'attuazione del PNRR, il riparto territoriale delle risorse impiegate.

Pag. 254

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Atto n. 269).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269),

   rilevato che la direttiva (UE) 2019/770 mira ad elevare il potenziale di crescita del commercio elettronico in ambito europeo, armonizzando alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, al fine di instaurare un mercato unico digitale atto a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese. L'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderà infatti più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o servizi digitali in tutta l'Unione europea, superando gli ostacoli derivanti dalla frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali;

   considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 e introduce nel Codice del consumo un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-octies a 135-vicies ter, finalizzato a disciplinare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista:

   preso atto che l'intervento normativo integra la disciplina vigente contenuta nel Codice del consumo ponendosi in linea con gli indirizzi definiti in ambito europeo con la direttiva (UE) 2019/770 in tema di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la «digital representation of value» non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

Pag. 255

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Atto n. 270).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Atto n. 270);

   rilevato che la direttiva (UE) 2019/771 oggetto di recepimento mira a garantire l'equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Essa, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla precedente direttiva 1999/44/CE, che viene contestualmente abrogata, si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, recando disposizioni che devono di norma essere rigidamente introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse;

   considerato che l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771 ammette la possibilità di mantenere in vigore l'obbligo per il consumatore di denunciare al venditore l'esistenza di difetti di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto al ripristino della conformità dei beni, così come attualmente previsto dall'articolo 132, comma 2, del codice del consumo;

   evidenziato, al riguardo, che il suddetto obbligo appare proporzionato ad assicurare una tutela bilanciata degli interessi di entrambe le parti da un lato assegnando al consumatore un congruo un termine per la denuncia – scongiurando così il rischio che decada senza sua colpa dalla possibilità di esercitare il proprio diritto – e dall'altro proteggendo la posizione del venditore, che, in caso di mancata tempestiva denuncia del difetto di conformità potrebbe subire un decadimento delle condizioni del bene tale da comportare costi maggiori per il ripristino della sua conformità o la necessità di una sua completa sostituzione;

   considerato che lo schema di decreto in esame non contiene la previsione di cui al citato articolo 12,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771, che, al fine di godere dei diritti a lui riconosciuti, il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto.

Pag. 256

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (Atto n. 280).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

   ricordato che la direttiva (UE) 2019/633 prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura; il termine per il suo recepimento è scaduto il 1° maggio 2021 e la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0267 (lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE) per mancato recepimento nei termini previsti;

   rilevato che lo schema di decreto, predisposto in base all'articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), introduce, in attuazione della citata direttiva, norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, garantendo, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare, ma anche dei consumatori finali;

   considerato che l'articolo 9 dello schema, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della richiamata direttiva, disciplina le denunce all'autorità di contrasto, prevedendo, al comma 3, che qualora il denunciante lo richieda, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata; la disposizione prevede, inoltre, che il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato e che tali informazioni, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento di provvedimenti sanzionatori o inibitori dell'ICQRF;

   evidenziato come tale ultima previsione dell'articolo 9 non appaia del tutto in linea con quanto disposto dalla direttiva, che non pone limiti circa l'utilizzabilità delle informazioni fornite dal denunciante ai fini dell'accertamento delle violazioni e della conseguente irrogazione delle sanzioni;

   considerato, altresì, che l'articolo 10 stabilisce un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni dello schema di decreto commisurato al fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento e che tale sistema potrebbe risultare penalizzante per alcune imprese della filiera agroalimentare che, pur a fronte Pag. 257di fatturati elevati, registrano utili esigui inferiori a quelli di altri settori produttivi;

   valutato l'impatto positivo atteso dall'attuazione della direttiva in oggetto e rimarcata l'importanza dei contratti di filiera, che costituiscono un punto fermo per riequilibrare le relazioni tra i soggetti che producono, trasformano e immettono sul mercato i prodotti agricoli, nonché l'esigenza di prevedere una fase di monitoraggio e verifica del concreto impatto dell'attuazione della direttiva sul mercato agricolo, onde evitare il rischio che si generino effetti diversi da quelli perseguiti e non desiderabili, con particolare riferimento alla possibilità che ne risulti un incentivo alle aziende multinazionali operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ad approvvigionarsi al di fuori dell'Unione europea, con i relativi danni che ne conseguirebbero a discapito sia dei produttori italiani che dei consumatori in ragione della minore qualità dei prodotti immessi sul mercato provenienti da paesi con minori standard qualitativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo, per le ragioni esposte in premessa, di sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9;

   b) valuti il Governo l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 10 in modo da garantire l'effettiva attuazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge n. 53 del 2021.

Pag. 258

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284);

   ricordato che la direttiva (UE) 2019/1024, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio 2021, detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche; nei considerando della direttiva viene evidenziato che il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività e come le possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le PMI, e alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire così allo sviluppo economico, nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza;

   rilevato come lo schema di decreto legislativo, nel recepire la citata direttiva, novelli profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

   considerato che:

   la Commissione europea ha ritenuto necessaria un'azione a livello dell'Unione, da un lato, per affrontare i persistenti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare per quanto concerne l'intelligenza artificiale;

   in questa prospettiva interviene lo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, al fine di aggiornare la normativa e regolamentare l'utilizzo degli open data, prevedendo altresì se questi devono essere disponibili gratuitamente o in base a una tariffa;

   nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 lo schema di decreto presenta talune criticità, sul piano formale e sostanziale, che potrebbero in parte pregiudicare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva;

   considerato, in particolare, che:

    sussistono differenze tra la definizione di «Interfaccia tra programmi applicativi» (API) riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo dello schema di decreto;

    le amministrazioni interessate potrebbero invocare le «difficoltà sproporzionate» di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006, come novellato dall'articolo Pag. 259 1, comma 7, dello schema di decreto, tali da vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva 2019/1024;

    è opportuno introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla disciplina, di stretta derivazione europea, concernente la protezione dei dati personali;

    è opportuno dare una definizione quanto più ampia di dati «resi pubblici», al fine di consentirne il riutilizzo, innanzi tutto per fini di studio e di ricerca, così come rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore;

    il testo dello schema registra l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento;

    il comma 10 dell'articolo 1, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, precisa che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti: tali previsioni comportano inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e anche le pubbliche amministrazioni, con le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi informatici;

    il provvedimento specifica che non sono previste risorse aggiuntive per far fronte alle disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione, pertanto, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste di risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la propria efficacia;

   considerato, infine, che i principi della massima apertura, condivisione e riutilizzo dei dati potrebbero impattare su principi e valori di rango costituzionale, quali il diritto alla privacy, alla libertà e alla sicurezza, potendo rilevare in quanto dati cosiddetti sensibili, e che pertanto occorre garantire la certezza del buon esito dei processi di cosiddetta anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni a carattere riservato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

    1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso «Articolo 6», comma 2, provveda il Governo, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi stabilito dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di «difficoltà sproporzionate», le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati, devono essere sempre motivati;

    2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso «Articolo 9-bis», comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, provveda il Governo a precisare, conformemente all'espressione «publicly available» utilizzata nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, che per dati «resi pubblici» si intendono non solo quelli pubblicati, ma anche quelli archiviati in una banca dati;

    3) provveda il Governo a prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento, il soggetto interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre Pag. 260si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso Codice;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: «insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati»;

   b) con riguardo all'articolo 1, comma 7, capoverso «Articolo 6», comma 4, valuti il Governo l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina sulla protezione dei dati personali; analogamente, con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

   c) conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30 della direttiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;

   d) con riferimento ai processi di cosiddetta anonimizzazione dei dati personali e alle misure adottate per proteggere le informazioni a carattere riservato, si valuti l'opportunità di istituire un sistema di controlli ed eventualmente di costituire un apposito osservatorio che coinvolga il Garante per la protezione dei dati personali;

   e) in via generale, valuti infine il Governo l'esigenza di effettuare una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di assicurare una effettiva ed efficace attuazione della direttiva.

Pag. 261

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Atto n. 290).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

   ricordato che:

    la direttiva (UE) 2019/1151, inquadrabile nell'ambito della Strategia europea per il mercato unico digitale, nonché nell'ambito del Piano d'azione dell'Unione europea sull'e-government, è finalizzata a superare le differenze considerevoli esistenti tra gli Stati membri in materia di strumenti online a disposizione degli imprenditori per comunicare con le autorità in materia di diritto societario, nonché in materia di possibilità di accedere alle informazioni societarie;

    essa si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli standard;

    l'ambito di applicazione della direttiva riguarda le società indicate nell'allegato Il bis della medesima direttiva, ovvero, per quanto riguarda l'Italia, le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, mentre l'estensione ad ulteriori tipi di società di capitali costituisce una facoltà;

    tale ambito applicativo è confermato dall'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, che, nel dettare i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva, ha previsto che la possibilità di costituzione online riguardi solo le predette società a responsabilità limitata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta;

   considerato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643, del 29 marzo 2021 ha annullato il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, del Ministero dello sviluppo economico («Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative»), sospendendo di fatto il sistema dualistico che permetteva alle società a responsabilità limitata start-up innovative di scegliere tra il tradizionale atto costitutivo notarile e la modalità telematica della costituzione tramite piattaforma informatica e firma digitale con il supporto camerale o in completa autonomia;

   rilevata l'esigenza di ripristinare un sistema dualistico, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, al fine di rispettare i principi ispiratori della stessa direttiva;

   valutato che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la predisposizione e la gestione della piattaforma telematica per la costituzione da remoto delle società a responsabilità limitata, creando un monopolio legale di fatto, Pag. 262con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali;

   valutato che l'istituzione del citato monopolio contrasta con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e come pertanto lo schema di decreto legislativo non risponda al criterio di proporzionalità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda il Governo a modificare lo schema di decreto legislativo al fine di prevedere che la costituzione online delle società citate in premessa, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione europea: a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89), nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia, in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altro tipo di firma elettronica qualificata;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152, conferendo ai Conservatori del Registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo;

   b) si valuti altresì l'opportunità di prevedere l'obbligo di dotazione della modalità di posta elettronica certificata anche per gli amministratori di società, al fine di consentire ai lavoratori o altri soggetti interessati l'assolvimento degli obblighi di notifica previsti dalle procedure poste a tutela dei loro diritti.

Pag. 263

ALLEGATO 7

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo);

   valutati, in particolare:

    l'articolo 1 comma 5, in materia di sull'esercizio dell'attività di autotrasporto, che reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005 finalizzate a rendere la disciplina della Carta di qualificazione del conducente (CQC) più aderente alla direttiva 2018/645/UE;

    l'articolo 3, commi da 1 a 4, che contempla disposizioni volte ad accelerare l'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) allo scopo di garantire l'interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità, nonché i commi da 6 a 8 del medesimo articolo che introducono disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera), autorizzando la circolazione nel territorio italiano dei rotabili ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della concessione rilasciata al gestore di detto servizio di trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie» relative alle reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario;

    l'articolo 4, comma 1, che interviene nel settore del trasporto marittimo prevedendo la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, attuativo della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, al fine di armonizzarne il contenuto alla citata direttiva con riferimento a taluni profili; e il comma 4 del medesimo articolo che modifica l'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per rendere tale disposizione maggiormente coerente con la normativa europea con riferimento alla disciplina del Fondo per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 a favore delle imprese armatoriali nei trasporti di passeggeri, al fine di includere nei benefici previsti anche le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, evitando in tal modo un contrasto con le norme europee in tema di aiuti di Stato e di regolazione del mercato Pag. 264 interno, con conseguente possibile non approvazione della misura in sede di notifica alla Commissione europea;

    l'articolo 5, commi da 1 a 5, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI) di supporto alla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

    l'articolo 6, commi 8 e 9, che modificano il decreto legislativo n. 264 del 2006, di recepimento della direttiva 2004/54/CEE sulla sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea, prevedendo che presso l'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali sia costituita un'apposita commissione che funga da autorità amministrativa ai sensi della predetta direttiva;

    l'articolo 7, che al comma 2 prevede disposizioni relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia ed alla cessione dei beni aziendali, al fine di velocizzare il completamento della procedura di cessione dei beni in linea con quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea del 10 settembre 2021 in materia di aiuti di Stato, prevedendo, tra l'altro, che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea dai commissari straordinari, i quali possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e disponendo inoltre che a seguito della decisione della Commissione europea il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva l'aumento di capitale previsto dalla normativa vigente;

    l'articolo 10, commi da 1 a 6, che definisce alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo, tra l'altro, che i soggetti responsabili dell'attuazione possano utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese e che le amministrazioni responsabili possano stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori, rispetto a quelli ordinari di settore, al fine di assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

    l'articolo 11, che dispone il rifinanziamento del Fondo in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, intervento incluso nel PNRR (Missione 1, Componente 2, Investimento 5 «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione»), che appare conforme a quanto previsto nell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia che ha richiesto espressamente l'emanazione di una norma di rifinanziamento da adottare entro il 30 settembre 2021;

    l'articolo 12, che al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese, prevede l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, disciplinandone le modalità di accesso, riparto e utilizzo, in vista dell'ingente mole di risorse finanziarie messe a disposizione dal PNRR, dal Fondo Sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali del ciclo di programmazione 2021-2027;

   considerata la rilevanza degli interventi adottati allo scopo di dare rapida attuazione al PNRR, nonché la finalità di alcune disposizioni volte a migliorare l'armonizzazione della normativa interna con quella comunitaria o a dare attuazione a decisioni comunitarie, e rilevata, per quanto di competenza, l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità delle disposizioni contenute nel provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.