CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 211

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,

   esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis) e i relativi allegati;

   osservato che la Nota reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica, alla luce dell'evoluzione del contesto macroeconomico rispetto allo scenario tracciato nel Documento di economia e finanza per l'anno in corso;

   preso atto che, come evidenziato dalla Nota, la situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi, grazie all'efficacia delle misure preventive dei contagi da COVID-19, alle misure di sostegno al sistema economico e, in misura crescente, all'andamento della campagna vaccinale;

   rilevato che, alla luce dell'aggiornamento del quadro tendenziale, il Governo disegna uno scenario di ripresa sostenuta, basato sul graduale recupero dei normali livelli di apertura delle attività sociali, culturali e sportive, che contribuirà a raggiungere entro la metà del prossimo anno il livello di prodotto interno lordo su base trimestrale registrato prima della crisi pandemica;

   considerato che, tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese da parte del Consiglio dell'Unione europea, il Governo conferma l'impostazione della politica di bilancio delineata nel Documento di economia e finanza, che perseguirà interventi di carattere espansivo fino a quando il prodotto interno lordo e l'occupazione avranno recuperato non solo la contrazione registrata a seguito della crisi pandemica, ma anche la mancata crescita rispetto al livello registrato nel 2019;

   rilevato che il Governo prevede di impiegare le risorse che si renderanno disponibili nello scenario programmatico per la copertura, nel triennio 2022-2024, delle esigenze per le politiche invariate, per l'adozione di numerose misure di rilievo economico e sociale e, in particolare, per la riforma degli ammortizzatori sociali, nonché per il rinnovo dei contratti pubblici;

   segnalata l'esigenza che alla prevista riforma degli ammortizzatori sociali sia destinato un ammontare di risorse adeguato a garantire l'ampliamento della platea dei beneficiari, attraverso l'introduzione di uno strumento universale, che garantisca un'effettiva tutela dei lavoratori, in caso di sospensione del rapporto di lavoro nonché nelle transizioni occupazionali, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori produttivi;

   ritenuto, in particolare, che nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali si debba assicurare un adeguato collegamento tra le politiche passive e le politiche attive del lavoro, promuovendo la riqualificazione dei lavoratori interessati in relazione ai percorsi di innovazione digitale e di transizione ecologica del sistema delle imprese;

   considerato che al termine dell'anno in corso cesserà la sperimentazione del regime di accesso al pensionamento cosiddetto Quota 100 e torneranno, quindi, ad applicarsi integralmente i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Pag. 212

   rilevata l'opportunità di introdurre nella prossima legge di bilancio disposizioni, anche di carattere transitorio, volte a garantire a specifiche platee di lavoratori l'accesso al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti a regime dal richiamato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, tenendo conto anche delle caratteristiche di gravosità delle attività svolte;

   richiamata, su un piano più generale, l'opportunità di affrontare, nel quadro delle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese da parte del Consiglio dell'Unione europea, il problema della sostenibilità del sistema pensionistico, non soltanto da punto di vista finanziario, ma anche da quello sociale, tenendo conto delle conseguenze dell'applicazione del sistema di calcolo contributivo a carriere lavorative, come quelle dei giovani, discontinue e caratterizzate da livelli retributivi non elevati, che rischia di dare luogo a trattamenti pensionistici tali da non permettere un'esistenza dignitosa;

   sottolineata la straordinaria importanza di investire in una profonda riforma delle politiche attive del lavoro al fine di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie anche a un rilancio effettivo della formazione, al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro e durante l'intero arco dell'attività lavorativa;

   preso atto che, alla luce di un'analisi dei risultati dell'attività ispettiva condotta nel 2020 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS e dall'INAIL, risulta auspicabile il potenziamento della capacità di tali Istituti di intercettare le irregolarità contrattuali, assicurando tutele più efficaci dei diritti riconosciuti ai lavoratori;

   auspicato che il Governo provveda celermente all'adozione del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di aggiornamento e riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di porre le basi per la definizione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, che aumenti i livelli di sicurezza, a tutela della dignità dei lavoratori, in linea con quanto richiesto dalla risoluzione n. 7-00656, approvata con voto unanime da questa Commissione il 12 maggio 2021;

   osservato che la Nota ipotizza, a partire dall'anno 2024, l'inizio di una fase di vera e propria espansione economica, che porterà a una crescita del prodotto interno lordo e dell'occupazione nettamente al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio e che, in tale contesto, il Governo prospetta l'adozione di una politica maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale, in modo da ricondurre entro l'anno 2030 il rapporto tra debito e prodotto interno lordo al livello precedente alla crisi pandemica;

   considerata la necessità, nell'ottica di una durevole crescita economica e di un ordinato sviluppo del mercato del lavoro, di assicurare una più stabile correlazione tra politiche industriali e politiche del lavoro, anche allo scopo di evitare che le imprese, volendo ridurre stabilmente i propri costi di produzione, spostino la produzione in Paesi che offrono condizioni più convenienti, riducendo i livelli occupazionali in Italia e impoverendo il tessuto produttivo nazionale;

   sottolineata l'opportunità di sostenere la ripresa economica anche mediante la promozione di nuove modalità di organizzazione lavorativa e di nuove attività favorite dall'innovazione digitale, accompagnando i processi già avviati anche con l'affinamento della vigente disciplina lavoristica, finalizzata ad adattarla alle nuove realtà che emergono dal mercato del lavoro, riconoscendo nel contempo ai lavoratori interessati diritti e tutele non inferiori a quelli garantiti agli altri lavoratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 213

ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis) e i relativi allegati;

   osservato che la Nota reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica, alla luce dell'evoluzione del contesto macroeconomico rispetto allo scenario tracciato nel Documento di economia e finanza per l'anno in corso;

   preso atto che, come evidenziato dalla Nota, la situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi, grazie all'efficacia delle misure preventive dei contagi da COVID-19, alle misure di sostegno al sistema economico e, in misura crescente, all'andamento della campagna vaccinale;

   rilevato che, alla luce dell'aggiornamento del quadro tendenziale, il Governo disegna uno scenario di ripresa sostenuta, basato sul graduale recupero dei normali livelli di apertura delle attività sociali, culturali e sportive, che contribuirà a raggiungere entro la metà del prossimo anno il livello di prodotto interno lordo su base trimestrale registrato prima della crisi pandemica;

   considerato che, tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese da parte del Consiglio dell'Unione europea, il Governo conferma l'impostazione della politica di bilancio delineata nel Documento di economia e finanza, che perseguirà interventi di carattere espansivo fino a quando il prodotto interno lordo e l'occupazione avranno recuperato non solo la contrazione registrata a seguito della crisi pandemica, ma anche la mancata crescita rispetto al livello registrato nel 2019;

   rilevato che il Governo prevede di impiegare le risorse che si renderanno disponibili nello scenario programmatico per la copertura, nel triennio 2022-2024, delle esigenze per le politiche invariate, per l'adozione di numerose misure di rilievo economico e sociale e, in particolare, per la riforma degli ammortizzatori sociali, nonché per il rinnovo dei contratti pubblici;

   segnalata l'esigenza che alla prevista riforma degli ammortizzatori sociali sia destinato un ammontare di risorse adeguato a garantire l'ampliamento della platea dei beneficiari, attraverso l'introduzione di uno strumento universale, che garantisca un'effettiva tutela dei lavoratori, in caso di sospensione del rapporto di lavoro nonché nelle transizioni occupazionali, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori produttivi;

   ritenuto, in particolare, che nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali si debba assicurare un adeguato collegamento tra le politiche passive e le politiche attive del lavoro, promuovendo la riqualificazione dei lavoratori interessati in relazione ai percorsi di innovazione digitale e di transizione ecologica del sistema delle imprese;

   sottolineata la necessità di accompagnare le misure di politica del lavoro con politiche fiscali che promuovano la produttività e l'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

   considerato che al termine dell'anno in corso cesserà la sperimentazione del Pag. 214regime di accesso al pensionamento cosiddetto Quota 100 e torneranno, quindi, ad applicarsi integralmente i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

   rilevata l'opportunità di introdurre nella prossima legge di bilancio disposizioni, anche di carattere transitorio, volte a garantire a specifiche platee di lavoratori l'accesso al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti a regime dal richiamato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, tenendo conto anche delle caratteristiche di gravosità delle attività svolte;

   richiamata, su un piano più generale, l'opportunità di affrontare, nel quadro delle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese da parte del Consiglio dell'Unione europea, il problema della sostenibilità del sistema pensionistico, non soltanto da punto di vista finanziario, ma anche da quello sociale, tenendo conto delle conseguenze dell'applicazione del sistema di calcolo contributivo a carriere lavorative, come quelle dei giovani, discontinue e caratterizzate da livelli retributivi non elevati, che rischia di dare luogo a trattamenti pensionistici tali da non permettere un'esistenza dignitosa;

   sottolineata la straordinaria importanza di investire in una profonda riforma delle politiche attive del lavoro al fine di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie anche a un rilancio effettivo della formazione, al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro e durante l'intero arco dell'attività lavorativa;

   preso atto che, alla luce di un'analisi dei risultati dell'attività ispettiva condotta nel 2020 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS e dall'INAIL, risulta auspicabile il potenziamento della capacità di tali Istituti di intercettare le irregolarità contrattuali, assicurando tutele più efficaci dei diritti riconosciuti ai lavoratori;

   auspicato che il Governo provveda celermente all'adozione del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di aggiornamento e riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di porre le basi per la definizione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, che aumenti i livelli di sicurezza, a tutela della dignità dei lavoratori, in linea con quanto richiesto dalla risoluzione n. 7-00656, approvata con voto unanime da questa Commissione il 12 maggio 2021;

   osservato che la Nota ipotizza, a partire dall'anno 2024, l'inizio di una fase di vera e propria espansione economica, che porterà a una crescita del prodotto interno lordo e dell'occupazione nettamente al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio e che, in tale contesto, il Governo prospetta l'adozione di una politica maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale, in modo da ricondurre entro l'anno 2030 il rapporto tra debito e prodotto interno lordo al livello precedente alla crisi pandemica;

   considerata la necessità, nell'ottica di una durevole crescita economica e di un ordinato sviluppo del mercato del lavoro, di assicurare una più stabile correlazione tra politiche industriali e politiche del lavoro, anche allo scopo di evitare che le imprese, volendo ridurre stabilmente i propri costi di produzione, spostino la produzione in Paesi che offrono condizioni più convenienti, riducendo i livelli occupazionali in Italia e impoverendo il tessuto produttivo nazionale;

   sottolineata l'opportunità di sostenere la ripresa economica anche mediante la promozione di nuove modalità di organizzazione lavorativa e di nuove attività favorite dall'innovazione digitale, accompagnando i processi già avviati anche con l'affinamento della vigente disciplina lavoristica, finalizzata ad adattarla alle nuove realtà che emergono dal mercato del lavoro, riconoscendo nel contempo ai lavoratori interessati diritti e tutele non inferiori a quelli garantiti agli altri lavoratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 215

ALLEGATO 3

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3278, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

   osservato che l'articolo 1, comma 5, è volto a superare le difficoltà di applicazione del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, che, nel recepire la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, ha omesso il riferimento all'attività di trasporto professionale di persone e cose quale presupposto per acquisire la Carta di qualificazione del conducente (CQC);

   segnalato che l'articolo 3, comma 5, dispone il finanziamento per 2 milioni di euro anche nell'anno 2021 del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento ai macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci;

   osservato che l'articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni transitorie in materia di arruolamento, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, prevedono la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo ad opera del comandante della nave ovvero dell'armatore o di un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione;

   considerate le disposizioni dell'articolo 5, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di una struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), e recano previsioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   rilevato che, nell'ambito dell'articolo 6, che reca modifiche alla normativa relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), è previsto, tra l'altro, l'aumento della dotazione organica dell'Agenzia;

   osservato che il comma 6 del medesimo articolo 6 dispone il trasferimento all'ANSFISA degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del relativo personale, con la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero;

   considerato che l'articolo 7, comma 2, intervenendo sulla disciplina dell'amministrazione Pag. 216 straordinaria dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società aerea italiana Spa e alle altre società del medesimo gruppo, modifica la disciplina della cessione di beni e compendi aziendali anche diversi da rami di azienda;

   rilevato che la liquidazione della società Alitalia determinerà un forte impatto in termini occupazionali, in quanto la nuova società Italia Trasporto Aereo – Ita Spa procederà nell'immediato all'assunzione di 2.800 lavoratori, rispetto al totale dei 10.500 dipendenti attualmente in servizio, per arrivare progressivamente ad assorbire complessivamente, entro il 2025, 5.700 lavoratori;

   ritenuto necessario accompagnare il processo di liquidazione della società Alitalia con misure che, da un lato, garantiscano le condizioni dei lavoratori che saranno assorbiti dalla società ITA e, dall'altro, assicurino forme di accompagnamento e di tutela del reddito per tutti i lavoratori di Alitalia non ricollocati, anche attraverso il ricorso a politiche attive del lavoro;

   visti gli impegni contenuti nella mozione n. 1-00519 (Nuova formulazione), approvata il 5 ottobre 2021 dall'Assemblea della Camera dei deputati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 7, comma 2, si valuti l'esigenza di accompagnare gli interventi sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società aerea italiana Spa con misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori della società anche dopo il loro assorbimento da parte della società ITA, in particolare attraverso:

   a) strumenti di sostegno al reddito, mediante l'attivazione di adeguati ammortizzatori sociali, e percorsi di politica attiva del lavoro incentrati sulla formazione e sulla ricollocazione professionale dei lavoratori, salvaguardando le competenze e le professionalità del personale della società Alitalia che non sarà assorbito dalla società ITA Spa;

   b) misure che garantiscano che la società ITA Spa proceda all'assunzione del proprio personale nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento e nel rispetto della lettera e dello spirito delle disposizioni di cui all'articolo 203 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative all'applicazione del contratto collettivo nazionale del settore aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte di tutte le compagnie operanti nel territorio italiano.

Pag. 217

ALLEGATO 4

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3278, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

   osservato che l'articolo 1, comma 5, è volto a superare le difficoltà di applicazione del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, che, nel recepire la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, ha omesso il riferimento all'attività di trasporto professionale di persone e cose quale presupposto per acquisire la Carta di qualificazione del conducente (CQC);

   segnalato che l'articolo 3, comma 5, dispone il finanziamento per 2 milioni di euro anche nell'anno 2021 del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento ai macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci;

   osservato che l'articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni transitorie in materia di arruolamento, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, prevedono la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo ad opera del comandante della nave ovvero dell'armatore o di un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione;

   considerate le disposizioni dell'articolo 5, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di una struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), e recano previsioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   rilevato che, nell'ambito dell'articolo 6, che reca modifiche alla normativa relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), è previsto, tra l'altro, l'aumento della dotazione organica dell'Agenzia;

   osservato che il comma 6 del medesimo articolo 6 dispone il trasferimento all'ANSFISA degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del relativo personale, con la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero;

   considerato che l'articolo 7, comma 2, intervenendo sulla disciplina dell'amministrazione Pag. 218 straordinaria dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società aerea italiana Spa e alle altre società del medesimo gruppo, modifica la disciplina della cessione di beni e compendi aziendali anche diversi da rami di azienda;

   rilevato che la liquidazione della società Alitalia determinerà un forte impatto in termini occupazionali, in quanto la nuova società Italia Trasporto Aereo – Ita Spa procederà nell'immediato all'assunzione di 2.800 lavoratori, rispetto al totale dei 10.500 dipendenti attualmente in servizio, per arrivare progressivamente ad assorbire complessivamente, entro il 2025, 5.700 lavoratori;

   ritenuto necessario accompagnare il processo di liquidazione della società Alitalia con misure che, da un lato, garantiscano le condizioni dei lavoratori che saranno assorbiti dalla società ITA e, dall'altro, assicurino forme di accompagnamento e di tutela del reddito per tutti i lavoratori di Alitalia non ricollocati, anche attraverso il ricorso a politiche attive del lavoro;

   visti gli impegni contenuti nella mozione n. 1-00519 (Nuova formulazione), approvata il 5 ottobre 2021 dall'Assemblea della Camera dei deputati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 7, comma 2, si valuti l'esigenza di accompagnare gli interventi sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società aerea italiana Spa con misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori della società anche dopo il loro assorbimento da parte della società ITA, in particolare attraverso:

   a) strumenti di sostegno al reddito, mediante l'attivazione di adeguati ammortizzatori sociali, nonché percorsi di politica attiva del lavoro, che comprendano anche il ricorso a misure di outplacement, incentrati sulla formazione e sulla ricollocazione professionale dei lavoratori, salvaguardando le competenze e le professionalità del personale della società Alitalia che non sarà assorbito dalla società ITA Spa;

   b) misure che garantiscano che la società ITA Spa proceda all'assunzione del proprio personale nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento e nel rispetto della lettera e dello spirito delle disposizioni di cui all'articolo 203 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative all'applicazione del contratto collettivo nazionale del settore aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte di tutte le compagnie operanti nel territorio italiano.

Pag. 219

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3208, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   rilevato che il disegno di legge prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

   considerato che le disposizioni della richiamata direttiva, che fa parte del cosiddetto «Pacchetto mobilità», adottato dalle Istituzioni dell'Unione europea, intendono promuovere la costituzione di un settore del trasporto su strada sicuro, efficiente e socialmente responsabile assicurando, da un lato, condizioni di lavoro adeguate e protezione sociale per i conducenti e, dall'altro, condizioni eque per le imprese del settore e una leale concorrenza tra i trasportatori su strada;

   auspicato un celere recepimento della citata direttiva (UE) 2020/1057, le cui disposizioni rafforzerebbero il quadro normativo applicabile al settore dell'autotrasporto, contribuendo a meglio definire la disciplina delle condizioni di lavoro dei conducenti,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

Pag. 220

ALLEGATO 6

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4);

   considerato che la Relazione dà analiticamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso del 2020;

   segnalato che, nella presentazione della Relazione, si sottolinea che l'eccezionalità dell'anno trascorso, segnato dalla pandemia, ha pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, illustrati nella Relazione programmatica per il 2020, richiedendo, nel contempo, una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione di strategie e impegni nel corso dell'anno;

   osservato che, al Capitolo 8, in materia di trasporti, la Relazione dà conto dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2020/1054 che riguarda, tra l'altro, gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché della direttiva (UE) 2020/1057, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina del distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, il cui recepimento è previsto dal disegno di legge di delegazione europea per il 2021, all'esame della Camera dei deputati;

   preso atto dell'intenso operato del Governo sui dossier in materia di occupazione, esaustivamente illustrato dal Capitolo 11 della Relazione;

   considerata, in particolare, la riprogrammazione del programma operativo «Iniziativa Occupazione Giovani», necessaria per fronteggiare le conseguenze negative della pandemia da COVID-19 e finalizzata a migliorare l'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro;

   apprezzate le indicazioni contenute nella relazione in ordine all'impegno del Governo nel contrasto della disoccupazione e, in particolare, i risultati, illustrati nella scheda 11.4, dell'intervento del Programma operativo nazionale (PON) «Iniziativa occupazione giovani» (IOG), volto a contrastare la disoccupazione giovanile e a favorire l'accesso al mercato del lavoro;

   condiviso l'impegno del Governo per la promozione del miglioramento delle condizioni di lavoro, che si è concretizzato nella partecipazione del Governo sia ai lavori sulla proposta della Commissione europea di revisione della direttiva 2004/37/CE, diretta a rivedere o ad introdurre valori limite di esposizione per alcune sostanze considerate cancerogene o mutagene, nonché ad introdurre limiti di esposizione professionale per nuove sostanze o processi lavorativi e il lavoro di identificazione delle sostanze cancerogene, sia a quelli per orientare gli Stati membri verso una trasposizione uniforme e corretta della direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori, nell'ambito di una prestazione di servizi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122, nonché della direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

   considerato l'impegno del Governo in materia di pari opportunità, con l'ulteriore potenziamento dell'azione di promozione delle politiche per la parità di genere;

   ritenuto che il rafforzamento delle politiche in materia di pari opportunità Pag. 221assuma particolare rilievo nel quadro dell'attuale situazione economica e occupazionale, considerando che, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulle nuove disuguaglianze determinate dalla pandemia nel mondo del lavoro la Commissione sta riscontrando come l'emergenza abbia avuto un impatto particolarmente negativo sulla componente femminile dell'occupazione, acuendo le diseguaglianze già esistenti;

   valutata favorevolmente l'attività svolta al fine di rafforzare le misure di contrasto al caporalato, con la prosecuzione delle attività dei progetti, già avviati nel 2019, Su.Pr.Eme., Più Su.Pr.Eme e ALT! Caporalato, il rafforzamento delle attività ispettive, nonché le attività del Tavolo interistituzionale per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e dei relativi Gruppi di lavoro, che hanno portato all'approvazione, il 20 febbraio 2020, del Piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato per il triennio 2020-2022,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

5-06068 Ferri: Iniziative in ordine al commissariamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).

5-06135 Ferri: Gestione dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e iniziative in ordine al suo commissariamento.

5-06276 Furgiuele: Iniziative in ordine al commissariamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono tutte sull'Unione nazionale mutilati per servizio, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.
  L'ente in questione, già eretto in ente morale in regime di diritto pubblico, è ad oggi persona giuridica privatizzata, posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 9-ter del decreto-legge n. 101 del 2013.
  L'Unione, costituita in forma associativa, è iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, considerata la sua diffusione e operatività su tutto il territorio dello Stato attraverso le proprie articolazioni provinciali e regionali.
  L'UNMS tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali che hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.
  Voglio da subito rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro sulle questioni sollevate nei tre atti di sindacato ispettivo, ha tenuto degli specifici incontri, da ultimo ieri in data 5 ottobre scorso, con il Presidente dell'Unione al fine di approfondire la situazione e continuare a monitorare le vicende quanto segnalato.
  Sottolineo che la funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata, ai sensi dell'articolo n. 95 del Codice del Terzo settore, a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice.
  In virtù di tale previsione, l'ente trasmette al Ministero del lavoro, entro dieci giorni dall'approvazione, il proprio bilancio preventivo e consuntivo e gli stessi sono inviati in ragione di specifica norma di legge al Ministero dell'economia e delle finanze.
  È importante sottolineare che la disciplina applicabile all'ente deve essere inquadrata in quella generale degli enti del Terzo settore, come rivista dalla omonima riforma, che ha ribadito la piena autonomia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento all'individuazione degli assetti organizzativi e nell'assunzione degli indirizzi decisionali.
  Tale disciplina non consente al Ministero del lavoro la praticabilità di qualunque ipotesi di commissariamento o analogo provvedimento che preveda la sostituzione degli organi statutari previsti con figure alle dirette dipendenze del soggetto pubblico.
  Certamente però le questioni organizzative e di gestione l'Ente sono determinanti per il corretto proseguimento dell'attività e degli scopi perseguiti dall'ente. Voglio anche evidenziare che il Codice del Terzo settore cui l'ente è assoggettato, contiene una specifica disciplina della responsabilità Pag. 223 degli organi sociali e degli amministratori.
  Per quanto riguarda le vicende esposte negli atti presentati dagli Onorevoli interroganti, il Ministero del lavoro ha ben presente la situazione di forte conflittualità interna all'ente che nel tempo ha dato luogo a procedimenti disciplinari conclusi con sospensioni ed espulsioni dalle quali ha avuto origine un notevole contenzioso. Il Ministero, attraverso la sua Direzione competente, ha infatti richiesto tempestivamente informazioni all'ente, sia con riferimento alle situazioni comportanti il commissariamento delle sedi periferiche, sia con riferimento alla segnalazione di criticità sotto il profilo della gestione delle risorse. Tali specifiche questioni sono state opportunamente segnalate all'organo di controllo dell'Ente.
  All'esito di queste interlocuzioni, sulla questione dei commissariamenti delle sedi periferiche, l'UNMS ha riferito che il Presidente nazionale, supportato dal Comitato esecutivo, ha adottato una serie di provvedimenti (sospensioni, espulsioni e commissariamenti delle sezioni), al fine di ripristinare la legalità nonché la sana e corretta gestione delle sezioni. Inoltre, l'UNMS ha evidenziato che tutti i provvedimenti non sono stati adottati in modo unilaterale dal Presidente nazionale ma sono stati frutto di deliberazioni assunte a maggioranza da parte del Comitato esecutivo o ratificate dallo stesso.
  Il Ministero del lavoro è, pertanto, a conoscenza del contenzioso avente ad oggetto vari provvedimenti disciplinari contestati dai destinatari in sede giurisdizionale con procedimenti tuttora pendenti: sulla legittimità di tali provvedimenti, assunti dagli organi sociali preposti, come pure sulla fondatezza delle violazioni disciplinari non può che pronunciarsi il giudice adito. Nell'incontro svoltosi ieri presso la Direzione generale competente, il Presidente dell'Ente ha confermato che allo stato attuale si trovano in stato di commissariamento le sezioni di Avellino e Reggio Calabria. Al riguardo, sono stati forniti importanti aggiornamenti. Con riferimento al contenzioso tra UNMS e il presidente provinciale di Avellino – a seguito di ordinanza del Giudice in sede cautelare di sospensione della delibera di espulsione – il comitato esecutivo dell'ente, il 30 agosto scorso, ottemperando all'ordinanza, ha riammesso l'interessato in qualità di socio non potendo riammetterlo in qualità di Presidente provinciale a causa della scadenza dell'incarico, nel frattempo intervenuta. Deve rilevarsi come il provvedimento di sospensione di cui trattasi – nei cui confronti il Comitato esecutivo ha deliberato comunque di proporre reclamo – attiene alla fase cautelare, mentre ancora non risulta alcuna decisione nel merito.
  Con riferimento alla sede di Reggio Calabria, il Presidente ha riferito che la causa del protrarsi del commissariamento è stata rappresentata nel ridotto numero di soci (al momento in numero di 20), dei quali nessuno ha manifestato disponibilità a ricoprire incarichi. L'assenza di candidature non ha consentito di avviare i consueti meccanismi di rinnovo delle cariche attraverso la convocazione dell'assemblea dei soci.
  Il Presidente dell'Ente ha rappresentato, altresì, che si sta operando per pervenire ad una ricostituzione elettiva degli organi territoriali entro l'anno. Nel frattempo, grazie ad un accordo con l'ANMIL che ha messo a disposizione propri locali, opera su Reggio Calabria uno sportello soci aperto due volte a settimana.
  Per quanto riguarda le altre questioni sollevate nei presenti atti di sindacato ispettivo, rappresento quanto segue.
  In merito alla vicenda inerente il contenzioso con il Comune di Napoli, il Ministero ha ricevuto rassicurazioni da parte dell'Ente circa l'avvenuto versamento in favore del Comune di Napoli lo scorso 7 giugno 2021 delle somme (pari a 224.410,50 euro) in ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3404 del 2018.
  Con riferimento alla questione inerente le modifiche statutarie dell'ente, l'UNMS ha fornito indicazioni puntuali sull'avvenuta approvazione e conseguente iscrizione nel registro delle persone giuridiche, in data 25 febbraio 2020, delle modifiche statutarie Pag. 224deliberate dal Congresso nazionale nell'ottobre 2019 da parte della Prefettura di Roma.
  Infine, per quanto concerne il quesito relativo alle trattenute operate dall'INPS, per conto dell'UNMS sui trattamenti pensionistici di privilegio, il medesimo Istituto, espressamente interpellato, ha ricordato che è in essere la convenzione dell'8 gennaio 2018 della cui sottoscrizione è stata data notizia con la circolare INPS n. 56 del 28 marzo 2018. In forza del predetto atto convenzionale, l'Istituto provvede alla riscossione delle quote associative esclusivamente sui trattamenti pensionistici di privilegio per i quali i pensionati abbiano autorizzato la trattenuta mediante delega personale. La trattenuta è di importo fisso pari da ultimo, per l'anno 2020 3,92 euro, a fronte della quale sono stati trattenuti importi per 125.318,48 euro e riversati all'UNMS 125.006,98 euro al netto degli oneri di gestione del servizio pattuiti in convenzione. Da una verifica effettuata dall'INPS, risultano, inoltre, regolarmente riversate le trattenute dell'anno 2014 per un importo medio di circa 130.000 euro.
  Concludo, assicurando che Ministero del lavoro, anche alla luce delle opportune sollecitazioni contenute nei presenti atti di sindacato ispettivo, delle quali ringrazio gli interroganti, proseguirà la sua attività di attenta vigilanza, nell'ambito delle funzioni e dei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riferimento all'organizzazione e la gestione degli Enti del terzo settore.
  Il Ministero del lavoro è infatti consapevole che il buon funzionamento e la trasparenza di gestione risultano presupposto essenziale per garantire la meritoria opera di assistenza sociale svolta dagli enti del Terzo settore, quali l'UNMS, nonché per favorire la loro partecipazione attiva e sempre più rilevante allo sviluppo sociale ed economico del Paese.

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ALLEGATO 8

5-06546 Costanzo: Inclusione degli operatori sociosanitari tra le categorie di lavoratori dipendenti con mansioni particolarmente faticose e pesanti per le quali la legge di bilancio per il 2018 ha escluso l'incremento dei requisiti pensionistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante rileva che tra le categorie di lavoratori dipendenti con mansioni particolarmente faticose e pesanti, per i quali il legislatore ha riconosciuto l'accesso a benefici pensionistici, figuri il «personale infermieristico e ostetrico, con lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza ai non autosufficienti», ma non anche quello affine, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio-sanitario.
  La professione dell'operatore socio-sanitario che svolge, nell'ambito delle proprie competenze, importanti attività di assistenza alla cura e alla prevenzione è certamente meritevole di valutazione – come sollecitato dall'interrogante – quale categoria professionale che svolge mansioni particolarmente gravose.
  Occorre però attendere i risultati della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni e i criteri che – all'esito del necessario lavoro istruttorio – saranno adottati ai fini di un coerente aggiornamento del quadro delle gravosità delle attività lavorative che tenga conto delle specificità delle condizioni attuali di vita e di lavoro.
  Riguardo l'attività della Commissione, si evidenzia che – grazie anche al contributo tecnico-scientifico offerto, tra gli altri, dall'INAIL, dall'ISTAT e dall'INPS – è stata effettuata, ad oggi, una puntuale ricognizione sia delle categorie di lavorazioni cui sono già oggi riconosciuti i benefici pensionistici riservati alle occupazioni gravose, sia delle ulteriori lavorazioni che potrebbero essere ad esse assimilate, in quanto caratterizzate da indici di faticosità e rischiosità particolarmente elevati.
  All'esito dei lavori della Commissione e in considerazione delle proposte che la Commissione stessa presenterà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel documento finale, sarà quindi valutata – d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – l'estensione della platea delle mansioni ritenute gravose, tenuto conto del combinato disposto di criteri tecnici ed evidenze scientifiche che consentiranno di considerare in maniera oggettiva l'onerosità fisica e psico-sociale delle mansioni.
  Sarà quindi possibile definire un intervento normativo che, nel rispetto del quadro di compatibilità finanziaria, attribuisca adeguata tutela ad altre attività lavorative – rispetto a quelle già riconosciute dal legislatore – particolarmente faticose e pesanti, e che garantisca maggiore equità nel sistema dei benefici pensionistici connessi al presupposto della gravosità.

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ALLEGATO 9

5-06557 Sut: Riconoscimento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale agli esercenti che hanno cessato la propria attività tra il 2009 e il 2016 e hanno maturato i restanti requisiti entro il 31 dicembre 2018.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione introdotta dal decreto legislativo n. 207 del 1996, (articoli 1 e 2), più volte sospesa e reintrodotta, mediante la riapertura dei termini di domanda per gli esercenti «cessati» in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
  Le disposizioni in materia di indennizzo per i commercianti hanno tradizionalmente previsto tale tutela con riferimento ad un arco temporale definito (quello di vigenza della norma di volta in volta emanata), entro il quale si richiedeva la maturazione di tutti i requisiti di legge, con riferimento alle cessazioni di attività commerciale intervenute successivamente all'entrata in vigore delle stesse disposizioni.
  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) con l'articolo 1, commi 283 e 284, ha reso strutturale la prestazione, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  Tale articolo 2 fa riferimento ai soggetti che abbiano più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne, iscritti al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
  Sulla base del dettato normativo, l'INPS, con la circolare n. 77 del 2019, ha individuato gli aventi diritto al beneficio negli esercenti le attività commerciali cessate a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo dagli aventi diritto i titolari delle attività chiuse precedentemente.
  Con l'articolo 11-ter del successivo decreto-legge n. 101 del 2019 il legislatore è espressamente intervenuto sul punto prevedendo l'estensione della prestazione economica alle imprese commerciali cessate anche nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018.
  L'attribuzione della prestazione è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme e, per effetto della successione tra le stesse, rimarrebbero attualmente non inseriti nella tutela, secondo quanto denunzia l'interrogante, gli esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, ma che non hanno potuto accedere alla prestazione poiché, pur in possesso del requisito anagrafico, hanno chiuso l'attività prima del 2017.
  Ciò posto, il riconoscimento del diritto all'indennizzo alla categoria di lavoratori segnalata nell'interrogazione in oggetto, richiede necessariamente un intervento legislativo, come già avvenuto in passato, allorquando il legislatore ha voluto riconoscere la tutela dell'indennizzo anche a soggetti che avevano cessato l'attività in periodi antecedenti, intervenendo con una disposizione espressa.
  Si rammenta, a titolo di esempio, la riapertura dei termini disposta dall'articolo 1, comma 490 della legge di bilancio 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha riguardato anche le cessazioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, oltre al già richiamato articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del Pag. 2272019, che ha esteso retroattivamente, la tutela anche ai cessati dall'attività dal 1° gennaio 2017 (e non solo ai cessati dal 1° gennaio 2019).
  Concludo assicurando che il Ministero del lavoro è sensibile alla problematica evidenziata dall'interrogante ed è favorevole a valutare un'estensione dei soggetti tutelati, nel rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria dell'intervento. Al riguardo, è già stata avviata un'istruttoria tecnica per individuare la platea degli interessati.
  Da una prima stima, che andrà ulteriormente approfondita e circostanziata, i potenziali beneficiari risulterebbero in numero cospicuo e pertanto la misura, così come formulata, necessiterebbe di importanti risorse finanziarie.
  Per questi motivi, la sede più opportuna per valutare una proposta di intervento normativo e reperire le necessarie risorse finanziarie non potrà che essere quella di discussione della prossima manovra di bilancio, nell'auspicio che in Parlamento si possa trovare una soluzione soddisfacente.