CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

  Sopprimere il comma 6.
3.1. Colletti.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti.
3.2. Colletti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3.3. Colletti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione di cui all'articolo precedente, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
4.2. Colletti.

ART. 5.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
5.1. Gribaudo.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
5.4. Colletti.

  Sopprimere il comma 4.
*5.2. Gribaudo.
*5.5. Colletti.

  Sopprimere il comma 5.
**5.6. Colletti.
**5.3. Gribaudo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Gribaudo.
*6.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 2.
6.3. Colletti.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
7.3. Colletti.

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  Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile con le seguenti: ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
7.1. Colletti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
7.2. Colletti.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: due rappresentanti con le seguenti: dieci rappresentanti.
10.1. Gribaudo.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
11.1. Colletti.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'Economia, con proprio decreto, apporta le opportune variazioni di bilancio.
12.01. Varchi, Turri, Cristina.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: due rappresentanti con le seguenti: cinque rappresentanti.
10.1. (Nuova formulazione) Gribaudo.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'Economia, con proprio decreto, apporta le opportune variazioni di bilancio.
12.01. Varchi, Turri, Cristina.

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ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),

   esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis, e Allegati);

   considerato che:

    il Consiglio europeo, nelle sue annuali Raccomandazioni, ha costantemente sollecitato l'Italia a «ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore», ad «aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione» nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a «migliorare l'efficienza del sistema giudiziario»;

    come evidenziato anche dal Governo, nonostante i recenti miglioramenti, la giustizia continua a rappresentare un aspetto problematico per la nostra economia, rilevato che il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali è ancora tra i più elevati dell'UE mentre la durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia;

    la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra le cosiddette riforme orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano;

    per realizzare tale finalità, il Piano prevede – oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa – anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

    come evidenziato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021, gli interventi di investimento e di riforma previsti dal PNRR vanno nella direzione richiesta dall'Unione europea, consentendo, secondo le previsioni del Governo, il raggiungimento, entro il 2026, dei seguenti risultati rispetto ai dati del 2019: l'abbattimento del 90 per cento dell'arretrato civile; la riduzione del 70 per cento dell'arretrato della giustizia amministrativa; il taglio del 40 per cento della durata dei procedimenti civili; la diminuzione del 25 per cento della durata dei procedimenti penali;

    in relazione alle riforme ordinamentali, la Nota di aggiornamento al DEF 2021 ribadisce quanto già previsto nel PNRR, indicando diversi filoni di intervento di carattere processuale e organizzativo, al fine di abbattere l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari e quindi prevedendo in particolare la semplificazione del rito nel processo civile di primo grado e in appello, l'implementazione definitiva del processo civile telematico, la riduzione del contenzioso tributario e dei tempi della sua definizione e la riforma del processo penale;

    a tale proposito nella Nota di aggiornamento al DEF 2021, il Governo, oltre a rammentare l'approvazione in via definitiva da parte del Senato del disegno di legge di riforma del processo penale, segnala il disegno di legge delega volto a velocizzare la risposta della giustizia civile per quanto riguarda i giudizi ordinari e a stimolare il ricorso alla ricomposizione consensuale Pag. 79 dei conflitti, rafforzando la diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, tuttora all'esame del Parlamento;

    la Nota di aggiornamento al DEF 2021 preannuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge recante delega per la riforma giustizia tributaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 (d'ora in poi anche «direttiva») relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI;

   considerato che:

    il provvedimento reca disposizioni necessarie per adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove disposizioni europee finalizzate ad armonizzazione il contrasto delle frodi e delle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti;

    ai sensi del considerando 8 della direttiva, un apparato telefonico, quale lo smartphone, può contenere uno «strumento di pagamento diverso dai contanti» consistente in «un'applicazione per pagamenti»;

    ai sensi del considerando 31 della direttiva, «Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti possono avere gravi conseguenze economiche e di altro tipo per chi ne èvittima. Quando tali frodi comportano, ad esempio, il furto d'identità, le conseguenze sono spesso più gravi a causa del danno alla reputazione e del danno professionale, del danno al rating del credito della persona e del grave danno emotivo. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di aiuto, sostegno e protezione per attenuare tali conseguenze.»;

    il possesso di una SIM è ritenuto un elemento utile ai fini della identificazione del possessore, non solo secondo la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ma anche secondo alcuni orientamenti delle Autorità di vigilanza bancaria europea, in base ai quali la prova del possesso della SIM è «elemento del possesso» nell'ambito dell'autenticazione forte (autenticazione a due fattori) di cui al Regolamento UE 2018/389, utilizzata al fine di disporre operazioni di pagamento a distanza;

    le truffe per il duplicato della SIM si pongono in diretta relazione con le condotte finalizzate a sostituirsi artificiosamente al legittimo titolare della SIM nei suoi rapporti con il prestatore dei servizi di pagamento, al fine di aggredirne i risparmi;

    il crescente fenomeno del cd. SIM swapping evidenzia la necessità di prevedere maggiori controlli per verificare che il richiedente la sostituzione della SIM sia effettivamente il soggetto legittimato, al fine di prevenire i reati di cui alla direttiva;

    appare pertanto opportuno prevedere nello schema di decreto legislativo disposizioni utili: a contrastare il furto di identità messo in atto in occasione del rilascio di un duplicato di una SIM telefonica; ad attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di fissare le procedure attraverso le quali gli operatori verificano l'identità dell'utente; a riconoscere la responsabilità dell'operatore in caso di mancato rispetto delle procedure di verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica SIM anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda Pag. 81elettronica; ad attribuire un potere sanzionatorio all'AGCOM esercitabile nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e delle procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente;

    all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso art. 493-quater, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» che potrebbe risultare in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice sotto il profilo del principio di precisione e di verificabilità processuale, che costituisce uno dei corollari del principio di legalità in materia penale;

    a tal fine si potrebbe valutare di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» con l'espressione «strumentali alla commissione di tali reati, o comunque adattati al medesimo scopo»;

    riguardo alla confisca, per ragioni di razionalizzazione e organicità della disciplina, potrebbe rivelarsi opportuno contemplarla in uno specifico articolo (art. 493-quinquies), relativamente ad entrambe le ipotesi criminose di cui agli articoli 493-ter e 493-quater, prevedendola in analogia a quella attualmente prevista dal comma 2 dell'articolo 493-ter;

    in tal caso andrebbe espunto il comma 2 da ultimo menzionato nonché l'ultimo comma dell'articolo 493-quater introdotto dallo schema di decreto legislativo;

   premesso che:

    le definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riferiscono alle sole fattispecie penali e che, quindi, potrebbe essere più opportuno il loro inserimento nel codice penale, anche in ragione della riserva di codice, o, in ogni caso, che sia chiarito che quelle definizioni si applicano alla legge penale in generale;

    l'articolo 2 modifica l'art. 493-ter c.p. in termini non del tutto allineati con la definizione resa alla lettera a) dell'articolo 1 e quindi potrebbe essere utile riformulare la fattispecie di cui all'articolo 493-ter c.p. allo scopo di coordinarla più correttamente con il contenuto della citata definizione;

    l'articolo 2 inserisce l'articolo 493-quater c.p., rimettendo all'applicazione giurisprudenziale la disciplina dei rapporti con altre ipotesi di reato, mentre l'inserimento della clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» potrebbe chiarire ogni possibile relazione con altre ipotesi delittuose;

    all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema, che modifica l'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale, non è specificato che deve essere il fatto di frode informatica a produrre il trasferimento di denaro;

    nell'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, sono utilizzati termini non coerenti con quelli utilizzati in altre parti del medesimo decreto legislativo in adozione (strumenti di pagamento/mezzi di pagamento), nonché con quelli utilizzati nello stesso decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (delitti/illeciti) e che potrebbe essere opportuno omogeneizzare la terminologia;

    nello stesso articolo 3 dello schema non sono indicate le sanzioni relative agli ulteriori reati (diversi da quelli introdotti o modificati con lo schema di decreto legislativo in esame) che possono riguardare strumenti di pagamento diversi dai contanti e che è necessario estendere anche a questi reati la responsabilità amministrativa da reato per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire le definizioni nel codice penale o, in ogni caso, di chiarire che dette definizioni si applicano agli effetti della legge penale;

Pag. 82

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di descrivere la fattispecie di cui all'articolo 493-ter c.p. in termini meglio coordinati con il contenuto della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

   c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 493-quater c.p. la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato», allo scopo di chiarire ogni possibile relazione con altre ipotesi delittuose;

   d) all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso art. 493-quater, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» con l'espressione «strumentali alla commissione di tali reati, o comunque adattati al medesimo scopo»;

   e) all'articolo 2, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale, si valuti l'opportunità di specificare che deve essere il fatto di frode informatica a produrre il trasferimento di valori;

   f) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di prevedere, dopo l'articolo 493-quater, un articolo 493-quinquies, che disciplina la confisca per entrambe le ipotesi criminose di cui agli articoli 493-ter e 493-quater; conseguentemente, si valuti l'opportunità di espungere il comma 2 dell'articolo 493-ter e l'ultimo comma del nuovo articolo 493-quater;

   g) all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di uniformare le espressioni utilizzate nell'intervento effettuato sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 a quelle utilizzate in altre parti dello schema di decreto legislativo in adozione, nonché a quelle utilizzate nello stesso decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   h) all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di aggiungere l'espressa previsione di sanzioni amministrative conseguenti anche per tutti gli altri reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

   i) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo l'articolo 3 il seguente articolo:

  «Articolo 3-bis (Disposizioni utili a prevenire le frodi tramite l'utilizzo dei servizi di telefonia mobile). 1. Al fine di evitare frodi o abusi nell'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti, l'operatore di telefonia mobile è tenuto a verificare l'identità dell'utente, già identificato ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva. La verifica dell'identità si attua anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile.
  2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina le modalità e le procedure con le quali gli operatori di telefonia mobile attuano la verifica dell'identità di cui al precedente comma, anche con riguardo ai casi in cui l'utente richiedente la sostituzione è una persona giuridica. In sede di prima applicazione gli operatori si adeguano alle predette modalità e procedure entro il termine di centoventi giorni dall'emanazione da parte dell'Autorità.
  3. L'operatore che non ha dato attuazione alle modalità e procedure stabilite dall'Autorità ai fini della verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) già collegata ad una risorsa di numerazione attiva, è responsabile, anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.). L'Autorità stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti degli operatori, secondo il principio di proporzionalità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione Giustizia,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (A.G. 275);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati;

    il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020;

   rilevato che:

    la citata direttiva (UE) n. 2019/1153 mira a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime disciplinando gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio;

    come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema in esame recepisce la citata direttiva nel «rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo»;

    lo schema di decreto in esame non reca quindi disposizioni per l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una UIF, considerato che sulla base del quadro normativo vigente le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) sono già abilitate a tali fini;

    il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame definisce l'ambito applicativo, precisando che le disposizioni dello stesso si applicheranno in aggiunta alle previsioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 2007 sulla prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo, e nel decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – alle quali si aggiunge senza apporvi modifiche – e non pregiudicherà l'applicazione di diversi accordi Pag. 84 o intese tanto con gli Stati membri dell'UE quanto con altri Stati;

   valutato, in particolare, che:

    l'articolo 3, al comma 1, designa le autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, nell'osservanza della norma di delega che individua quali autorità competenti l'Ufficio ARO (istituito presso il Ministero dell'interno) nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269 del 2000, ovvero l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero, i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152), il Ministro dell'interno, il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia;

    l'articolo 3, comma 2, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che — fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dallo schema di decreto — l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

    l'articolo 8 dello schema prevede al comma 1 che, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF possa scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni o analisi finanziarie; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, il comma 2 prevede, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, che la UIF italiana trasmetta tempestivamente le informazioni e le analisi predette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo;

    l'articolo 10 afferma che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto legislativo si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   premesso che:

    la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;

    il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;

    l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato «presunzione di innocenza», oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;

    sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole» prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

    il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato «pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

Pag. 86

    l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti», tramite conferenze stampa;

    introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista in modo testuale nell'ordinamento, non risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla «particolare rilevanza pubblica dei fatti», formula equiparabile ad «interesse mediatico» dei fatti e totalmente estranea dal concetto di «interesse pubblico» come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 attualmente vigente – sul quale l'atto in esame non è intervenuto – che dispone che «ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento»;

    lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono «altri rilevanti ragioni di interesse pubblico»: qualora non venisse chiarito quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza, tale formulazione si presterebbe a un'applicazione differenziata e discrezionale;

    l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;

    l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;

    l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;

    in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;

    l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:

    all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole «oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa»;

    al fine di rendere effettivo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2006 attualmente vigente, che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei Pag. 87magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati;

    all'articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;

   2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi:

    si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silenzio o dall'assenza;

    sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

    3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole «al giudice che lo ha emesso» con le seguenti: «all'ufficio del giudice che lo ha emesso».