CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2021
670.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 61

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (Atto n. 286).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

   considerato che:

    il provvedimento reca disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina penale italiana alle nuove disposizioni europee finalizzate a realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte sia in relazione al trattamento sanzionatorio;

    a tal fine l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo – dando attuazione agli articoli 2, 3, 6 e 10 della direttiva (UE) 2018/1673 – apporta una serie di modifiche al codice penale;

    l'articolo 2 della direttiva, al paragrafo 1 definisce «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

    in ragione di tale definizione si è reso necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei reati di riciclaggio (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), comprendendovi le contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche i delitti colposi;

    tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter del codice penale;

    è stata introdotta – alla lettera c), n. 1), alla lettera d), n. 2, alla lettera e), n. 1 e alla lettera f, n. 2 – una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.l. del codice penale), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

    il limite edittale massimo (arresto superiore ad un anno) indicato nello schema di decreto determinerebbe l'esclusione dal novero dei reati presupposto di almeno due contravvenzioni che appaiono molto significative con riguardo al contrasto al fenomeno del riciclaggio: la prima, che l'ordinamento punisce con l'arresto fino ad un anno, è la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione del cosiddetto divieto di tipping off (divieto di comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni);la seconda, introdotta dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, punisce il subappalto non autorizzato nelle opere riguardanti la pubblica Pag. 62amministrazione, oltre che con la pena pecuniaria, con la reclusione da uno a cinque anni;

    al fine di ampliare la rilevanza dei reati contravvenzionali considerati presupposto, appare pertanto opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di sopprimere in tutte le citate disposizioni dello schema di decreto il riferimento alla pena superiore a un anno;

    l'articolo 9 della direttiva impone agli Stati membri di assicurare l'applicazione dei provvedimenti di congelamento e confisca (conformemente alla direttiva 2014/42/UE) ai proventi derivanti dalla commissione dei reati di riciclaggio, nonché dei beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati a tal fine;

    appare opportuno, ai fini di rafforzare il contrasto al fenomeno del riciclaggio, che per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale sia consentita, ove non già prevista dalla disciplina vigente, la confisca per equivalente;

    il considerando n. 6 della direttiva (UE) 2018/1673 fa esplicito riferimento alle valute virtuali rilevando che il loro uso presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio e che gli Stati membri dovrebbero garantire la gestione adeguata di tali rischi;

    nelle definizioni recate dall'articolo 2 della medesima direttiva per «beni» si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

    come rilevato dalla Direzione nazionale antimafia le caratteristiche di anonimato, non ufficialità, assenza di autorità di vigilanza delle valute virtuali – unitamente alle frequenti notizie di procedimenti giudiziari in Italia e all'estero in merito a utilizzi per scopi illeciti, tra cui il riciclaggio e perfino il finanziamento del terrorismo – hanno fatto sì che negli ultimi anni sia cresciuta l'esigenza di una loro regolamentazione a fini anti money laundering e di contrasto all'abusivismo finanziario;

    la stessa Direzione nazionale antimafia ha rilevato come indubbiamente le criptovalute costituiscano materia nuova di «arduo inquadramento giuridico», in ragione della difficoltà di individuarne i caratteri identitari, anche alla luce di diverse pronunce giurisprudenziali che nel corso degli ultimi anni hanno tentato di fornire una qualificazione giuridica della loro natura;

    appare pertanto opportuno, al fine di non lasciare alla giurisprudenza il compito definitorio in una materia così importante ed in presenza di una specifica richiesta della direttiva, introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento;

    l'articolo 11 della direttiva (UE) 2018/1673 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di riciclaggio – di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 della medesima direttiva – dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità;

    appare pertanto opportuno adeguare le norme nazionali, affinché anche nelle indagini e nell'azione penale in materia di riciclaggio si possa fare ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, e le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146;

    il riciclaggio, consentendo di reimpiegare o di occultare i proventi delle attività illecite, rappresenta un importante Pag. 63reato «spia» dell'infiltrazione delle mafie nell'economia legale;

    non in tutte le circostanze per il reato di riciclaggio il nostro ordinamento prevede l'aggravante stabilita dall'articolo 416-bis.1 del codice penale per i reati connessi ad attività mafiose, con la conseguenza che sfuggono al circuito antimafia altre condotte di riciclaggio quali quelle legate ai proventi da traffico di stupefacenti o di migranti;

    come rilevato dalla Direzione nazionale antimafia, ai fini del contrasto alla criminalità mafiosa, occorre rafforzare il controllo dei flussi finanziari e potenziare i canali di condivisione delle informazioni e delle conoscenze delle strutture deputate alla lotta alla mafia;

    a tal fine appare pertanto opportuno intervenire sul comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»;

   2) per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis 648-ter, 648-ter.1 del codice penale sia prevista, ove non già disposto, la confisca per equivalente;

   3) siano estesi anche alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva;

   4) sia modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;

   5) sia introdotta l'aggravante di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in riferimento al reato commesso nell'ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI.

  e con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento.