CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XIII)
ALLEGATO
Pag. 53

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni X e XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

   premesso che:

    il provvedimento in titolo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633;

    tale direttiva prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

    lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto in base all'articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che, al comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione, nell'ordinamento interno, della richiamata direttiva;

    come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo in esame attuazione si propone di dare puntuale ed efficace attuazione alle disposizioni europee, garantendo, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare, ma anche dei consumatori finali;

   evidenziato che:

    l'articolo 3, al comma 4, stabilisce che la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

    la disposizione in esame, nel prevedere la possibilità di stipulare contratti in deroga alla durata dei dodici mesi con la necessaria assistenza delle associazioni di riferimento, appare inattuabile nella realtà dei fatti, determinando notevoli difficoltà operative suscettibili di ritardare, se non addirittura di bloccare, i meccanismi della catena di distribuzione dei prodotti agro-alimentari;

    la norma andrebbe, pertanto, modificata, prevedendo la possibilità di derogare al limite minimo di durata dei contratti di cessione attraverso un accordo contrattuale tra le parti senza la necessaria assistenza delle associazioni di categoria, che potrebbe costituire presupposto alternativo della deroga;

   osservato che:

    l'articolo 9, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della richiamata direttiva, Pag. 54 disciplina le denunce all'autorità di contrasto, prevedendo, al comma 3, che qualora il denunciante lo richieda, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata;

    la disposizione prevede, inoltre, che il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato e che tali informazioni, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento di provvedimenti sanzionatori o inibitori dell'ICQRF;

    tale ultima previsione non appare del tutto in linea con le previsioni della direttiva, che non pone limiti circa l'utilizzabilità delle informazioni fornite dal denunciante ai fini dell'accertamento delle violazioni e della conseguente irrogazione delle sanzioni;

   rilevato che:

    l'articolo 5 del provvedimento, al comma 1, individua una serie di ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, tra le quali l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso (lettera a)) e l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lettera b));

    tale articolo, al comma 2, dispone altresì che nei contratti di cessione, la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ridotti del quindici per cento, rileva, in tutte le fasi della filiera, quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera b);

    la funzione di elaborazione svolta da ISMEA al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione è stata attribuita all'Istituto dall'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che ne ha individuato anche la relativa copertura economica; tale funzione è stata attribuita, tuttavia, dal legislatore con specifico riguardo ai soli prodotti agricoli e non anche a quelli alimentari;

    dovendo il sistema di controllo essere riferito, a legislazione vigente, ai soli prodotti agricoli, si rende necessario riformulare la disposizione in esame, escludendo dal relativo ambito di applicazione i prodotti alimentari;

    a fronte della razionalizzazione della normativa esistente operata dal provvedimento in titolo e per garantire ad ISMEA la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di rilevazione e monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, è indispensabile mantenere la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 7, al comma 1, stabilisce che la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta;

    il medesimo articolo stabilisce che, in caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento;

    la nozione di vendita sottocosto è stata già delineata dall'articolo 15, comma Pag. 557, del decreto legislativo n. 114 del 1998, che l'ha definita come «la vendita effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati»;

    la sostituzione di diritto del prezzo con i costi medi di produzione potrebbe, quindi, non svolgere appieno la funzione di compenso perseguita dallo schema di decreto;

   considerato, infine, che:

    l'articolo 10 stabilisce un sistema di sanzioni, da un minimo di 0,3 fino al 5 per cento, in caso di violazione delle disposizioni dello schema di decreto, commisurato al fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;

    tale sistema sanzionatorio potrebbe risultare penalizzante per alcune imprese della filiera agroalimentare che, pur a fronte di fatturati elevati, registrano utili esigui inferiori a quelli di altri settori produttivi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 5, sia sostituito il comma 2 con il seguente:

    2. Nei contratti di cessione dei prodotti agricoli, la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dalla elaborazione mensile realizzata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, rileva quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera b);

   2) all'articolo 12, comma 1, sia sostituita la lettera d) con la seguente:

    d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

   3) all'articolo 9, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo.

  e con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di riformulare il primo periodo nei termini seguenti: «La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.»;

   b) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere, in caso di violazione del comma 1, che la sostituzione automatica del prezzo stabilito dalle parti con il costo medio di produzione operi solo in via residuale, privilegiando l'importo risultante dalle fatture d'acquisto;

   c) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di rimodulare il sistema sanzionatorio ivi previsto in modo da garantire l'effettiva attuazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge n. 53 del 2021.