CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 settembre 2021
658.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 41

ALLEGATO 1

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.500, numero 1), alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere le seguenti: all'articolo 9, comma 5, le parole: «quarantotto ore» sono sostituite con le seguenti: «settantadue ore» e.
0.1.500.25. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), sopprimere la lettera a).
*0.1.500.11. Giuliodori.
*0.1.500.26. Claudio Borghi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che presenti un documento che attesti l'avvenuta vaccinazione con i vaccini Gam-Covid-Vac Sputnik V e Reithera.
0.1.500.9. Raduzzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La disposizione di cui al primo periodo non si applicano, aggiungere le seguenti: a coloro che accedono alle strutture indicate per un periodo inferiore a 15 minuti,.
0.1.500.15. Casa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e agli studenti con le seguenti: agli studenti e ai rispettivi genitori, tutori e soggetti affidatari.
0.1.500.27. Claudio Borghi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole i sistemi regionali di formazione con le seguenti: , entro il diciottesimo anno di età, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.
0.1.500.17. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammì.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori;

  Conseguentemente, al capoverso Art. 9-ter.2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli studenti universitari.
0.1.500.13. Gabriele Lorenzoni.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti Pag. 42parole: e degli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).
0.1.500.19. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammì.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì agli istituti dell'infanzia.
0.1.500.8. Raduzzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini, alunni e studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
0.1.500.28. Claudio Borghi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini di età inferiore ai sei anni.
0.1.500.30. Claudio Borghi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini e alunni di età inferiore ai dodici anni.
0.1.500.29. Claudio Borghi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il costo dei test antigienici rapidi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
0.1.500.6. Sarli, Ehm, Suriano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La misura di cui al comma 1 non si applica altresì ai soggetti che presentano un test anti RBD della proteina Spike, relativa al virus SARS-CoV-2, positivo, nonché dispongano, in data successiva al medesimo test anti RDB, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
0.1.500.10. Raduzzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1, lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I dirigenti e i responsabili scolastici dei servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, nei casi in cui sia necessario e non vi sia diversa soluzione valida, assicurano forme alternative di comunicazione, collaborazione e interazione a favore di genitori, familiari e accompagnatori di bambini e minori, esenti dalla campagna vaccinale per condizione medica e con patologie incompatibili con l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quindi impossibilitati ad accedere alle strutture scolastiche.
0.1.500.18. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammì.

  All'emendamento 1.500 del Governo, primo periodo, numero 1, lettera a) capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: o loro delegati.
0.1.500.14. Casa.

Pag. 43

  All'emendamento 1.500, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: a campione,;

   b) sostituire il comma 4, con il seguente:

   4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.
0.1.500.36. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o da personale da loro stessi incaricati.
0.1.500.21. Grippa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a) capoverso Art. 9-ter.1, sopprimere il comma 4.
*0.1.500.2. Suriano, Sarli, Ehm.
*0.1.500.31. Patelli, Racchella, Maturi, De Angelis, Zicchieri, Mariani.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale e che siano venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti eseguono entro 24 ore un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza.
0.1.500.40. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1, alla lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale e che siano venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive.
0.1.500.43. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 1, dopo le parole: collegate alle università aggiungere le seguenti: e ad ogni struttura del sistema nazionale di istruzione Pag. 44 e di formazione, compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti (CPIA), i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), i sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e gli istituti tecnici superiori (ITS),.
0.1.500.20. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammì.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al medesimo comma 1 aggiungere le seguenti: fino al termine dell'orario di permanenza giornaliera negli spazi scolastici.
0.1.500.33. Colmellere.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o da personale da loro stessi incaricati.
0.1.500.22. Grippa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, sopprimere il comma 4.
0.1.500.32. Patelli, Racchella, Maturi, De Angelis, Zicchieri, Mariani.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), dopo il capoverso Art. 9-ter.2, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.3.
(Testi antigenici rapidi)

  1. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il relativo onere dei test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
0.1.500.4. Sarli, Ehm, Suriano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), sopprimere la lettera b).
*0.1.500.3. Ehm, Sarli, Suriano.
*0.1.500.12. Giuliodori.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), numero 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
0.1.500.7. Raduzzi.

  All'emendamento 1.500, numero 1), lettera b), numero 1. apportare le seguenti modifiche:

   a) al capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

   b) alla parte consequenziale, sostituire le parole: ai commi 2, 3 e 4, con le seguenti: ai commi 3 e 4,.
0.1.500.38. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi, Ciampi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

    2) sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre Pag. 45 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole paritarie e delle altre istituzioni di cui al medesimo comma 1-bis. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.
0.1.500.37. Ciampi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera a) non si applicano agli alunni della scuola primaria quando si trovano in posizione statica ed è rispettato il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli stessi.
0.1.500.16. Vacca.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 2-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: legge 28 maggio 2021, n. 76, aggiungere le seguenti: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «gli esercenti le professioni sanitarie», sono aggiunte le seguenti: «, gli operatori della Distribuzione Intermedia del farmaco ai sensi del Titolo VII del decreto-legge n. 219 del 2006» , nonché.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per gli operatori della Distribuzione Intermedia del farmaco.
0.1.500.34. Paolo Russo, Bagnasco.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: all'articolo 1-bis, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità,.
0.1.500.23. D'Arrando, Sut, Ianaro, Sportiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di cura o comunque denominate pubbliche, private e accreditate.
0.1.500.35. Carnevali.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 4.
0.1.500.5. Sarli, Ehm, Suriano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori fragili)

  1. In considerazione della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite con le seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione Pag. 46 COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.500.24. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2) sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Deroga temporanea al vincolo di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0.1.500.42. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Modifiche all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 sono soppresse.
0.1.500.41. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), sostituire l'alinea con il seguente: dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Nuove disposizioni in materia di quarantena obbligatoria)

  1. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti dei soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero approvato dall'Agenzia europea per i medicinali e siano venuti a contatto con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma i soggetti eseguono entro 24 ore un test antigenico o molecolare negativo.
0.1.500.39. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, Pag. 47 dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è garantita la possibilità ai familiari di pazienti non affetti da COVID-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e che la visita avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2».
0.1.500.44. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire l'alinea con il seguente: dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente.

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Nuove disposizioni in materia di quarantena obbligatoria)

  1. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria non si applicano nei confronti dei soggetti che abbiano completato un ciclo vaccinale approvato dall'Agenzia europea per i medicinali e che abbiano avuto contatto con casi da infezione SARS-CoV-2, sospetti o confermati e identificati dalle autorità sanitarie, purché abbiano effettuato, entro ventiquattro ore dal contatto, un test molecolare con esito negativo.
0.1.500.45. Noja, Ungaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere il seguente:

  1-ter. La certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 57, è rilasciata anche ai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. – Anagrafe degli italiani residenti all'estero – ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che hanno completato il ciclo vaccinale così come previsto nel Paese di residenza. Il Ministro della salute provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare il sistema informatico per il rilascio della certificazione verde COVID-19.
0.1.500.1. Borghese, Tasso, Longo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 1, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 9-ter.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

   1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo Pag. 48 del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
   4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
   4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

    b) al capoverso Art. 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 9-ter, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis e al comma 4 dopo le parole: servizi educativi dell'infanzia aggiungere le seguenti: e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis;

     2) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 1-bis e 4 e dopo le parole: dell'articolo 4 inserire le seguenti: , commi 1, 3, 5 e 9,.

Pag. 49

   2) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie)

   1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
   4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8; la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
   5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

   3) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: articoli 9-ter inserire le seguenti: , 9-ter.1, 9-ter.2.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.
1.500. Il Governo.

Pag. 50

ALLEGATO 2

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

  1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».
*01.05. Ianaro, Lorefice, Ruggiero, Villani.
*01.07. (ex 5.8) (Nuova formulazione) Cavandoli.
*01.08. (ex 5.1) (Nuova formulazione) Spessotto.
*01.09. (ex 0.1.500.25) (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.;

   b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, e nelle università con le seguenti: educative, scolastiche e universitarie e alla lettera a), sostituire le parole: di età inferiore ai sei anni con le seguenti: che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e la scuola dell'infanzia;

   c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità inserire le seguenti: , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.;

   d) al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.»;

   e) al comma 10, sostituire le parole: di 358 milioni di euro con le seguenti: di 70 milioni di euro;

   f) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  «10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle Pag. 51risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;

   g) alla rubrica, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione e nelle università con le seguenti: educative, scolastiche e universitarie.
**1.75. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Noja, Rosato.
**1.2. (Nuova formulazione) Bagnasco, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.
**1.87. (Nuova formulazione) Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
**1.36. (Nuova formulazione) Del Sesto, Nappi.
**1.46. (Nuova formulazione) Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.
**1.45. (Nuova formulazione) Casa, Ruggiero.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
1.47. Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia con le seguenti: , nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università,.
1.37. (Nuova formulazione) Carbonaro, Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
*1.16. De Filippo, Buratti.
*1.67. Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.
*1.112. Vietina, Rospi, Bologna, Baldini.
*1.42. (Nuova formulazione) Ianaro, Villani.
*1.3. (Nuova formulazione) Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla, Labriola.
*1.115. (Nuova formulazione) Baldini.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o arancione.
1.15. (Nuova formulazione) Lupi, Bagnasco, Versace.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sostituire le parole: e universitario con le seguenti: delle scuole non paritarie e di quello universitario,.

  Conseguentemente, al comma 4 del medesimo capoverso articolo 9-ter, primo periodo, dopo le parole: scuole paritarie aggiungere le seguenti: e non paritarie.
1.89. (Nuova formulazione) Aprea, Bagnasco.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia Pag. 52stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.
1.4. (Nuova formulazione) Giacomoni, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Labriola.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,.
1.91. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per le verifiche del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
1.20. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Bagnasco, Aprea, Casciello, Palmieri, Versace.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
0.1.500.19. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammì.

  All'emendamento 1.500 del Governo, primo periodo, numero 1, lettera a) capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: o loro delegati.
0.1.500.14. Casa, Ianaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), apportare le seguenti modifiche:

   a) al capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, inserire le seguenti: a campione,;

   b) al capoverso Art. 9-ter.1, sostituire il comma 4, con il seguente:

  «4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori Pag. 53 degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.»;

   c) al capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, inserire le seguenti: a campione,;

   d) al capoverso Art. 9-ter.2, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1.
0.1.500.36. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o loro delegati.
0.1.500.21. (Nuova formulazione) Grippa, Ianaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o loro delegati.
0.1.500.22. (Nuova formulazione) Grippa, Ianaro.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), numero 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.;

   b) alla parte consequenziale, sostituire le parole: ai commi 2, 3 e 4, con le seguenti: ai commi 3 e 4,.
0.1.500.38. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi, Ciampi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), capoverso Art. 9-ter, sostituire il numero 2) con i seguenti:

    2) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

    2-bis) sostituire il comma 5 con i seguenti:

   «5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità Pag. 54degli enti locali e regionali territorialmente competenti.».
0.1.500.37. (Nuova formulazione) Ciampi, Piccoli Nardelli.

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: all'articolo 1-bis, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità,.
0.1.500.23. D'Arrando, Sut, Ianaro, Sportiello.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 1, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 9-ter.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
  4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Pag. 55
  3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
  4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

    b) al capoverso Art. 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 9-ter, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis e al comma 4, dopo le parole: servizi educativi dell'infanzia aggiungere le seguenti: e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis;

     2) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 1-bis e 4 e dopo le parole: dell'articolo 4 inserire le seguenti: , commi 1, 3, 5 e 9,.

   2) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie)

   1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite Pag. 56 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
   4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8; la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
   5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

   3) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: articoli 9-ter inserire le seguenti: , 9-ter.1, 9-ter.2.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.
1.500. Il Governo.

  Al comma 7, dopo le parole: , per quanto compatibili, anche inserire le seguenti: ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,;
*1.95. (Nuova formulazione) Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
*1.57. (Nuova formulazione) Carbonaro, Ianaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.
1.128. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Accesso ai servizi sociali)

  1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, è assegnata, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria, o, in alternativa, un codice a barre personale Pag. 57 in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.
1.06. (Nuova formulazione) Gagliardi, Bologna, Baldini.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: nello Stretto di Messina aggiungere le seguenti: e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti.
*2.6. Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut.
*2.8. Bagnasco, Versace, Labriola.
*2.17. Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*2.24. Scagliusi, Ianaro.
*2.35. Fregolent, Ungaro, Noja.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche laddove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
**2.1. (Nuova formulazione) De Menech, Rotta, Rossi, Bonomo, Gribaudo, Lotti, Zardini, Vazio, Gariglio, Carnevali, De Filippo.
**2.9. (Nuova formulazione) Porchietto, Bagnasco, Bond, Labriola, Mazzetti.
**2.21. (Nuova formulazione) Sut, Elisa Tripodi, Valente, De Carlo, Serritella, Fraccaro, Vacca, Ianaro.
**2.5. (Nuova formulazione) Gariglio, De Menech, Morassut, Andrea Romano, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Carnevali, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.
**2.23. (Nuova formulazione) Scagliusi.
**2.34. (Nuova formulazione) Boschi, Fregolent, Del Barba, Moretto, Nobili, Ungaro, Noja.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, della legge 17 giugno 2021, n. 87, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.
2.25. (Nuova formulazione) Ianaro, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione di proroga in materia di lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

Pag. 58

   b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*2.025. (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.
*2.026. (Nuova formulazione) Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.
*2.03. (Nuova formulazione) Carnevali, Mura, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
*2.018. (Nuova formulazione) Noja, Ungaro.
*2.027. (Nuova formulazione) De Lorenzo, Stumpo, Dori, Fornaro.
*2.010. (Nuova formulazione) D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.
*2.024. (Nuova formulazione) De Martini, Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.
*2.023. (Nuova formulazione) Versace, Bagnasco, Bond, Spena, Brambilla, Labriola.
*2.028. (Nuova formulazione) Bologna, Vietina, Rospi, Baldini.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  All'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio».
*5.07. (ex 1.113) (Nuova formulazione) Bologna, Vietina, Rospi, Biancofiore, Baldini.
*5.08. (ex 1.5) (Nuova formulazione) Versace, Labriola.
*5.09. (ex 2.014) (Nuova formulazione) De Filippo, Buratti, Carnevali, Rizzo Nervo.
*5.010. (ex 2.016) (Nuova formulazione) Nitti.
*5.011. (ex 6.3) (Nuova formulazione) Ungaro.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subìto dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini Pag. 59 di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7.1. (Nuova formulazione) Schirò, Rizzo Nervo.

ART. 8.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

   b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.».
8.1. (Nuova formulazione) Pagani, Rizzo Nervo.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*9.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*9.08. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.