CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 settembre 2021
651.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

   evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, misure inerenti alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia, alla salvaguardia della Laguna di Venezia, nonché misure di sostegno al lavoro e all'impresa;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento inerenti alla materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e alle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis del decreto-legge – siano riconducibili sia alla materia, «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   preso atto che le disposizioni degli articoli 3, 3-ter e 4 rientrano nella materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e che assume peraltro rilievo, al riguardo, anche la materia «tutela della concorrenza», sempre di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   rilevato, in relazione all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, come assuma rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma come la disposizione non preveda alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 3-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

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ALLEGATO 2

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano (C. 2927, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2927, approvata dal Senato, recante «Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano»;

   richiamato il rilievo civile e morale del provvedimento, il quale intende assicurare la conservazione di un luogo che costituisce testimonianza delle vicende più drammatiche della storia del Novecento;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia dei beni culturali e come l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annoveri la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

   rilevato altresì come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, includa la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

   evidenziato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, nel richiamare, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbia affermato che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (all'articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, ribadendo quindi la coesistenza, rispetto a tali materie, di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.