CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 agosto 2021
640.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (Atto n. 261).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione

   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (A.G. 261);

   considerato che:

    il provvedimento prevede una modifica al regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 47 del 2016 volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno;

    la relazione illustrativa del provvedimento motiva la soppressione con l'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175, nella quale la Commissione europea ha ritenuto che una prescrizione secondo cui, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione, violando il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta e obiettivo perseguito, ossia garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione, e ponendosi quindi in contrasto con le disposizioni UE (articolo 49 TFU; articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE; articolo 15, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE);

    valutate positivamente la modifica introdotta e la finalità con essa perseguita,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.