CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsti nel PNRR, aggiungere le seguenti: nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nel PNIEC, ovvero nell'ambito dell'utilizzo di altri fondi europei.
1.3. Montaruli, Prisco, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni di cui al comma 1 con carenze di organico, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato possono, nel triennio 2020-2022, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere, anche su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato, personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con delibera dell'amministrazione che procede all'assunzione;

   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno dieci anni di servizio, negli ultimi quindici anni.
1.1. Longo.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «che procede all'assunzione» sono inserite le seguenti: «o mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego appartenenti a quelle categorie per le quali tali modalità è prevista ai fini dell'assunzione».
1.4. Bucalo, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso.
1.5. Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.

  Al comma 10, lettera a), dopo le parole: dottorato di ricerca aggiungere le seguenti: , diploma di specializzazione.
1.2. Bignami, Prisco, Montaruli, Rizzetto, Bucalo.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede all'attivazione di un corso Pag. 16concorso, come già disciplinato dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale 20 luglio 2015, n. 499, o al decreto direttoriale 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
1-bis.01. Albano, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga al possesso di diplomi di laurea, di lauree specialistiche e di lauree magistrali richiesto per l'accesso dall'esterno».
1-bis.02. Albano, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)

  1. È autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione su posti vacanti e disponibili di insegnanti di religione cattolica con più di ventiquattro mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Sono assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale 2 febbraio 2004.
1-bis.03. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Assunzione di insegnanti di religione cattolica)

  1-ter. È autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione su posti vacanti e disponibili di 7.000 insegnanti di religione cattolica con più di ventiquattro mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
1-bis.07. Bucalo, Prisco, Montaruli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)

  1. Le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 e seguenti, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese a tutti coloro che:

   a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi Pag. 17 ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;

   b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previo superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis.04. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)

  1. Per i conservatori e gli istituti superiori di studi musicali non statali, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, si dispone l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2021/2022, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, almeno tre anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e secondo livello, di base o preaccademici.
1-bis.05. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)

  1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministero dell'istruzione procede alla conferma nei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e il relativo reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente articolo.
1-bis.06. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

ART. 3.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

  10-ter. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università, entro novanta giorni dalla data di entrata Pag. 18in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare corsi di abilitazione e di specializzazione per il sostegno destinati a tutto il personale interessato. I corsi possono essere svolti anche in modalità telematica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 18 novembre 2020, n. 858. Sono conseguentemente ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616.
3.1. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Potenziamento degli uffici tecnici dei comuni per i procedimenti relativi all'ecobonus)

  1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e a tempo parziale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche a tempo parziale,»;

   b) le parole: «in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore della soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

  2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
3.01. Prisco, Montaruli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1
(Disposizioni in materia di personale comunale per la gestione del Superbonus del 110 per cento)

  1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022»;

   b) le parole: «non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabile per ulteriori due volte»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di assegnazione del personale e delle risorse di cui al presente comma e al comma 70 devono in ogni caso garantire una unità di personale a ciascun comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.».
3.03. Ciaburro, Caretta, Bucalo, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Spese di personale eterofinanziate)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente:

   «3-septies. Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore Pag. 19soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano le entrate e le spese di personale per un importo corrispondente.».
3.02. Prisco, Montaruli, Rizzetto, Bucalo.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Internalizzazione call center INPS)

  1. Al fine di garantire la continuità lavorativa a tutto il personale dipendente degli appaltatori, alla procedura di internalizzazione dei lavoratori nel servizio del contact center nazionale dell'INPS attuata ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, si applica la clausola sociale, in conformità ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
6.01. Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

  1. Al fine di potenziare la capacità funzionale degli enti locali e garantire l'attuazione del PNRR, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.057.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.03. Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.

ART. 6-bis.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Misure straordinarie per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche dati i maggiori oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga e in aggiunta alla vigente dotazione organica, nonché ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di complessive quarantadue unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura e Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), e così composto:

   a) due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale, di cui una riservata al personale interno;

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   b) trenta unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1;

   c) dieci unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, pari a 1.516.952,25 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6-bis.02. Caretta, Ciaburro, Bucalo, Rizzetto, Prisco, Montaruli.