CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 30 luglio 2021
636.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (C. 2435 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, al comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

    3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione dell'articolo 6 della presente legge, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) in materia di giudizio abbreviato:

    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

    2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

    3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

   dopo la lettera d), inserire la seguente:

   «d-bis) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
1.501. Governo.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3 comma 1, lettera i-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di Pag. 40procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile.
0.1.500.46. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere criteri più stringenti ai fini del provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.
0.1.500.78. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica,.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale inserire le seguenti: , delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

   all'articolo 3, al comma 1:

   alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

   alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   alla lettera c):

   all'alinea, sostituire la parola: gravità con la seguente: natura:

   al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria con le seguenti: per le contravvenzioni;

   alla lettera d), sostituire le parole: del termine con le seguenti: dei termini e le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi con le seguenti: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

   sostituire la lettera e) con le seguenti:

   «e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

   e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione Pag. 41penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

   e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

   e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale»;

   sopprimere le lettere f) e g);

   sostituire la lettera h) con la seguente:

   «h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti»;

   sostituire la lettera i) con le seguenti:

   «i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

   i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche d'ufficio gli atti al pubblico ministero;

   i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale»;

   sostituire la lettera l) con le seguenti:

   «l) precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

   l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere Pag. 42 visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

   l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

   l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo»;

   al capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica,
1.500. Governo.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

   b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

   c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

   d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

   e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

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   f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

   g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

   h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

   i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

   l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

   m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

   n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.
1.502. Governo.

  Al comma 1, dopo le parole del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sono successivamente trasmessi con le seguenti: , con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Pag. 44 con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi;

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Giustizia riparativa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

   b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

   c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

   d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

   e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

   f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del Pag. 45conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

   g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

   all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 9-bis ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa nonché;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: nonché in materia di giustizia riparativa.
1.503. Governo.

ART. 2.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la reperibilità con le seguenti: , la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
0.2.500.2. (Nuova formulazione) Piera Aiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni con le seguenti: in materia di processo penale telematico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita l'autenticità, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono Pag. 46personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica»;

   sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) prevedere che, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

   b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

    1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

    2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

    3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

   b-ter) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o notificazione»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domìni del Ministero della giustizia:

    1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

    2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

    3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici»;

   sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p);

   alla rubrica, sostituire la parola: notificazioni con le seguenti: processo penale telematico;

   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di notificazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

   b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, Pag. 47 a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

   c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

   d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

   e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

   f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 2-ter.
(Processo in assenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;

   b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

   c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;

   d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che Pag. 48legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;

   e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

   f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;

   g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

   h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

   i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

Art. 2-quater.
(Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva Pag. 49la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

   b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

   c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.
2.500. Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni
4.4. (Nuova formulazione) Schullian.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro settimo, titolo II, capo IV del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;
4.39. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere la lettera c);

   alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell'esame del consulente o del perito,;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze»;

   sopprimere la lettera f).
5.500. Governo.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

   a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;

   a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti Pag. 50 e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche d'ufficio gli atti al pubblico ministero;

   a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera a-quinquies), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a-quater);

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a-quater) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica;».
6.500. Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia.
0.7.500.144. (Nuova formulazione) Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, alla lettera g), sostituire le parole: l'imputato o il suo difensore con le seguenti: la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore.
0.7.500.48. (Nuova formulazione) Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo parte consequenziale relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-quinquies).
*0.7.500.8. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*0.7.500.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera h-sexies), sopprimere le parole: non partecipata.
0.7.500.32. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie,

Pag. 51

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»;

   sopprimere la lettera f);

   sostituire la lettera g) con la seguente:

   «g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza»;

   sostituire la lettera h) con le seguenti:

   «h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

   h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

   h-ter) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

   h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

   h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull'opposizione decida l'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l'inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l'opposizione non sospenda l'esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

   h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre Pag. 52 la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

   h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale»;

   alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni.
7.500. Governo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ed esecuzione della confisca)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

   b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
7.0500. Governo.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: gravi inserire le seguenti: o gravissime.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità»;

   alla lettera b), sostituire le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata con le seguenti: un idoneo recapito telematico;

   alla lettera c), sopprimere la parola: dibattimentale.
8.500. Governo.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Pene pecuniarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche Pag. 53 al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

   b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

   c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.
9.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,
0.9.0500.8. (Nuova formulazione) Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

   b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.
9.0500. Governo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente

Art. 9-bis.
(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

   b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla Pag. 54prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
9.0501. Governo.

ART. 11

  Al comma 1, sostituire le parole: uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
11.500. Governo.

ART. 12

  Sopprimerlo.
*12.500. Governo.
*12.1. Colletti.

ART. 13

  Sopprimerlo.
*13.500. Governo.
*13.4. Cirielli.

  Nel capo I, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Comunicazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.
13.02. (Nuova formulazione) Costa, Magi.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;

   c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

   «Art. 161-bis. – (Cessazione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
14.500. Governo.

  All'emendamento 14.0500, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera a), capoverso art. 344-bis:

Pag. 55

   a) sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.l, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Non di meno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.l, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
  4-bis. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma l, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159, per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notifica è effettuata.

   c) al comma 7 premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, e al primo periodo, sostituire le parole: commi da 4 a 6 con le seguenti: commi 4, 4-bis, 5 e 6 del presente articolo;

   dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  4. Nei procedimenti di cui al comma 2 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio in cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciati prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
  5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono Pag. 56trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.
0.14.0500.337. I Relatori.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:

«Art. 344-bis.

(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)

   1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
   4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.
   5. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.
   6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
   7. Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.
   8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti»;

   b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;

    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte Pag. 57di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
  3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
14.0500. Governo.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

  Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 14-bis, comma 4, sostituire le parole: un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea
0.14.0501.48. Bazoli, Verini, Zan, Bordo, Morani, Miceli, Colletti.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta a indagini e dell'imputato)

  1. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».
  2. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare Pag. 58anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini».
  3. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo».
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice».

  Conseguentemente, al capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0501. Governo.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;

   b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;

   c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;

   d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

  2. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati,».
  3. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,».

  Conseguentemente, al capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale Pag. 59 e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0502. Governo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina di un difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

  Conseguentemente, alla rubrica del capo II aggiungere le seguenti parole: e al codice di procedura penale.
14.042. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente:

   «l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».

  Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale
14.035. Annibali, Ferri, Vitiello, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 15.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 18, comma 1, sopprimere la parola: 15;

   al titolo, sopprimere le parole: pendenti presso le corti d'appello.
15.500. Governo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico Pag. 60 nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
15.0500. Governo.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Ufficio per il processo penale)

   1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

   b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

    1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e ai fini del monitoraggio dei fascicoli più datati o della verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare, quelle aventi un rilevante grado di «serialità», e con la creazione di una «banca dati» dell'ufficio giudiziario di riferimento;

    4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

   c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo» presso la Corte di cassazione, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

   d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

Pag. 61

    2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

    5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

   e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

   f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

    2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

   2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale appartenente alla III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui, a decorrere dall'anno 2023.
   3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 858, le parole «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.820 unità», le parole «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «900 unità», le parole «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «735 unità», le parole «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «185 unità»;

   b) Al comma 860, la cifra «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «72.241.502».

Pag. 62

  Conseguentemente,

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: «del regime sanzionatorio delle contravvenzioni», inserire le seguenti: «e per l'introduzione di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale».

   all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale;.
15.0501. (Nuova formulazione) Il Relatore Vazio.

ART. 16.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere la seguente parola: , 16.
16.500. Governo.

  Nel capo III, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia)

  1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.
  2. Il piano di cui al comma 1, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

Art. 16-ter.
(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
16.0500. Governo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e 17.
17.500. Governo.