CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

   osservato che la comunicazione della Commissione europea relativa al Programma di lavoro della Commissione stessa per l'anno 2021 recepisce gli orientamenti programmatici esposti dalla presidente Von der Leyen all'inizio del suo mandato;

   rilevato che, in tale ambito, si rappresenta l'intenzione di presentare, entro l'ultimo trimestre dell'anno in corso, una proposta legislativa volta a migliorare le condizioni di lavoro di coloro che forniscono servizi tramite piattaforme, al fine di garantire loro condizioni di lavoro eque, dignitose, trasparenti e prevedibili e un'adeguata protezione sociale;

   osservato altresì che nel documento si prospettava l'adozione di un ambizioso piano d'azione per garantire la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, effettivamente presentato nel marzo 2021;

   considerato che, nell'ambito della Comunicazione della Commissione recante il Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021) 102 final) si evidenzia come la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro siano tra le priorità dell'Unione europea, segnalandosi, in tale contesto, l'intenzione di valutare l'esperienza dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE);

   ritenuto che tale strumento europeo di sostegno abbia contribuito in modo significativo ad attenuare gli effetti occupazionali della crisi pandemica e che, pertanto, nell'ambito della valutazione, sia opportuno considerare la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione temporale;

   ritenuto che la dimensione sociale delle politiche dell'Unione europea debba essere ulteriormente rafforzata, specialmente nell'attuale fase storica, nella quale occorre assicurare una ripresa inclusiva e sostenibile, contrastando gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 sulle disuguaglianze sociali;

   considerato che, a tal fine, appare essenziale una maggiore integrazione degli obiettivi di carattere sociale nel quadro del coordinamento delle politiche macroeconomiche degli Stati membri realizzato attraverso il Semestre europeo;

   rilevato che il Programma di lavoro prevede la definizione di un nuovo quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di un piano d'azione per l'economia sociale, al fine di potenziare gli investimenti sociali, sostenere gli operatori dell'economia sociale e le imprese sociali per l'avviamento, l'espansione, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro;

   preso atto della nuova impostazione della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021, che offre un orizzonte Pag. 140 che va oltre il programma di lavoro della Commissione europea, arrivando al più ampio orizzonte del programma Next Generation EU;

   condivisa l'individuazione come obiettivo programmatico del sostegno alle transizioni occupazionali, da realizzare attraverso l'innalzamento e il miglioramento delle competenze dei giovani e degli adulti nell'ambito del Piano strategico nazionale per le nuove competenze, nonché attraverso una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali;

   rilevato con favore che il Governo intende perseguire il rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro, in particolare dei centri per l'impiego, integrandolo, in linea con le raccomandazioni europee, con i servizi sociali assicurati dei comuni, anche attraverso il potenziamento del partenariato pubblico-privato, nonché favorendo la costruzione di servizi personalizzati di presa in carico e l'effettiva interoperabilità delle banche dati esistenti;

   ritenuto che, in tale ambito, assuma un ruolo strategico l'attuazione del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, che dovrà garantire sull'intero territorio nazionale il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni relative alle politiche attive;

   osservato che, con la finalità di tutelare il reddito dei lavoratori più fragili, il Governo si è impegnato a promuovere l'introduzione del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso, evitando al contempo il dumping contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole;

   richiamato il documento finale approvato dalla Commissione il 15 aprile 2021 all'esito dell'esame della Proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea COM(2020)682;

   valutate favorevolmente le misure indicate dal Governo per il supporto all'occupazione femminile e per la promozione della parità di genere, garantendo una riduzione degli squilibri relativi alla partecipazione al mondo del lavoro, alla retribuzione e alla qualità del lavoro, anche attraverso una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali e il rafforzamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di servizi di cura e di assistenza per le persone non autosufficienti;

   ricordato, al riguardo, il documento finale approvato dalla Commissione il 7 luglio 2021 all'esito dell'esame della Proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)93);

   ricordato che è in corso di esame in Assemblea il testo unificato della proposta di legge C. 522 e delle proposte di legge abbinate, che, modificando la disciplina contenuta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, disciplina, tra l'altro, l'introduzione di una certificazione delle pari opportunità di lavoro, da attribuire alle aziende che rispettano specifici parametri, riferiti anche alle disparità retributive, prevedendo altresì l'introduzione di misure premiali per le imprese che accedano alla certificazione;

   considerati gli orientamenti del Governo in materia di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso l'innovazione delle procedure concorsuali, il miglioramento delle capacità di reclutamento del personale pubblico, un programma sistematico di up e re-skilling di tutto il personale in servizio, nonché l'introduzione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione (C. 2666 CNEL).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2666, di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione;

   rilevato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, le sue Parti sono tenute a definire, porre in essere e riesaminare periodicamente politiche nazionali coerenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura, definite tenendo conto delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

   ricordato che l'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane;

   osservato che gli articoli da 9 a 15 della Convenzione recano disposizioni volte ad assicurare ai lavoratori lo svolgimento della loro attività in sicurezza, con riferimento alle attrezzature, ai mezzi, ai prodotti utilizzati e agli impianti agricoli;

   apprezzate le disposizioni degli articoli 17 e 18, secondo le quali devono essere adottate misure per garantire, rispettivamente, che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e che siano assicurate le speciali esigenze delle lavoratrici agricole;

   considerato che l'articolo 19 richiede l'adozione di misure per la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, nonché di una disciplina minima in materia di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda;

   osservato che le indicazioni contenute nella Convenzione sono conformi alla disciplina vigente nel nostro Paese e sono suscettibili di essere ulteriormente sviluppate attraverso interventi di carattere amministrativo e normativo, secondo linee di indirizzo evidenziate nel documento conclusivo approvato nella seduta del 12 maggio 2021 dalle Commissioni riunite XI e XIII, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura (Doc. XVII, n. 9);

   segnalato che la risoluzione n. 7-00656, relativa all'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, approvata il 12 maggio 2021 dalla Commissione, ha sottolineato che i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

   apprezzati, in tal senso, i passi compiuti per il progressivo recepimento delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro volte ad assicurare adeguate tutele in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

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   ricordato, in particolare, che questa Commissione il 30 giugno 2021 si è espressa favorevolmente sul disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

   auspicato un rapido completamento dell'iter della proposta di legge in esame, che contribuirebbe, insieme all'approvazione del disegno di legge C. 3039, a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto con l'approvazione unanime della citata risoluzione n. 7-00656,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, con l'atto di sindacato ispettivo in parola, ha richiamato l'attenzione su di una vicenda che, a partire dal 1994 sino agli anni recenti, ha avuto un'eco mediatica in ordine alle ripetute denunce della stampa nazionale e locale circa le condizioni di lavoro imposte ai lavoratori dalla Bennet, società operante nel settore della grande distribuzione con settantatré punti vendita distribuiti in tutta Italia.
  Come ampiamente illustrato dall'onorevole interrogante, secondo quanto emerso in occasione delle testimonianze rese da dipendenti dell'azienda, si sono susseguiti nel tempo molteplici episodi che hanno generato profondo disagio nei lavoratori, sia sotto il profilo della sicurezza nel luogo di lavoro, sia sotto il profilo della mancata o scorretta applicazione degli istituti contrattuali di legge, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro.
  Al riguardo, segnalo che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha attivato, già a decorrere dall'anno 2018, numerosi accertamenti ispettivi nei confronti della società Bennet, con riferimento ai punti vendita siti nelle province di Biella, Como, Lecco e Torino. Dette ispezioni, in numerosi casi, hanno dato luogo all'applicazione di sanzioni per violazione della normativa in materia di tempi di lavoro. Si precisa che ulteriori accertamenti sono attualmente in corso e che la questione è costantemente monitorata dall'ispettorato territoriale competente.
  La regione Piemonte ha inoltre riferito che, nel 2019, la società Bennet, conseguentemente all'apertura di una nuova sede, aveva proceduto a diverse assunzioni di personale a tempo determinato che, alla scadenza dei contratti, non erano state rinnovate.
  A seguito di ciò, le organizzazioni sindacali segnalavano all'Amministrazione comunale di Chivasso (TO), come il mancato rinnovo dei contratti, già preoccupante per la tenuta dei livelli occupazionali, interessava una platea di lavoratori di età superiore ai 35 anni con famiglia a carico, rischiando quindi di determinare una situazione particolarmente critica per questi lavoratori. I sindacati sottolineavano altresì che il comportamento dell'azienda non era risultato rispettoso di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal comune, dall'Agenzia Piemonte Lavoro e l'azienda medesima, che prevedeva di favorire nel processo di reclutamento i residenti della zona, «offrendo loro concrete opportunità di lavoro e un processo di selezione trasparente che eviti ogni forma di discriminazione di clientelismo».
  Su sollecito delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, la regione Piemonte procedeva alla convocazione di un tavolo con l'azienda in parola, le istituzioni locali e i sindacati. Al termine dell'incontro, le parti avevano convenuto di proseguire la discussione in sede sindacale, per una valutazione più puntale della situazione, al fine di individuare eventuali soluzioni per i lavoratori. La regione Piemonte riferisce che non sono pervenute ulteriori segnalazioni da parte sindacale o istituzionale dopo detto incontro.
  Presso il Ministero del lavoro non risultano pervenute segnalazioni o sollecitazioni relativamente a ipotesi di confronto tra le parti sociali.
  Tanto premesso, il Ministero del lavoro, assicura la massima attenzione sull'evoluzione della vicenda, e si impegna a sostenere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili all'attivazione di percorsi di confronto con le parti sociali, affinché le condizioni di lavoro dei dipendenti siano doverosamente rispettate e sia garantita la tutela dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 4

5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In base alla vigente normativa (articolo 37 della legge n. 448 del 1998), in caso di mancato completamento dell'iter di verifica dello stato di handicap, l'INPS è inderogabilmente chiamato a sospendere la prestazione economica connessa ad una invalidità civile qualora, senza giustificato motivo, l'assistito, regolarmente convocato, si sottragga a una visita di revisione.
  In particolare, se l'interessato, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione, nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
  L'INPS, con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, ha inteso semplificare il procedimento di revisione dell'invalidità civile, rendendolo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
  In particolare, vengono semplificate le attività di gestione delle persone che risultano assenti a visita di revisione. In questi casi, l'assenza a visita di revisione determina la sospensione cautelativa della prestazione economica.
  Nel messaggio dell'INPS è inoltre previsto che si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli assegni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici.
  L'INPS espressamente interpellato su tale questione, ha chiarito che partendo dall'assunto che in assenza di visita di revisione la prestazione economica debba essere obbligatoriamente sospesa, l'unica possibile deroga al principio di sospensione cautelare delle provvidenze economiche previsto dalla legge può risiedere nella circostanza che la visita di revisione non avvenga per causa imputabile all'INPS (che non provvede alla relativa convocazione). Solo in questo caso la prestazione continua a decorrere fino alla successiva visita di revisione.
  Ciò premesso, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per gli interessati voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che la questione è all'attenzione del Ministero che rappresento ed è oggetto di valutazione da parte dello stesso INPS, sia in considerazione delle conseguenze particolarmente gravose a cui potrebbero essere sottoposti i cittadini con disabilità, sia tenendo conto della eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia, caratterizzata da limitazioni agli spostamenti, dalla sospensione di non poche attività e da un diffuso timore che comprensibilmente induce le persone più fragili a ridurre al minimo le occasioni sociali.
  Faccio presente che la questione è stata sollevata anche dal Ministro per le disabilità che ha rappresentato all'INPS l'esigenza di superare le criticità derivanti dal messaggio dell'Istituto e di avviare, a tal fine, un confronto costruttivo con le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
  Il 26 maggio scorso si è riunito un tavolo tecnico presso l'INPS, al quale ha partecipato l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
  Pertanto la problematica sollevata è oggetto di approfondimento da parte dell'INPS, Pag. 145 al fine di verificare possibili soluzioni alternative in relazione alla specifica ipotesi in cui la mancata presentazione a visita da parte dell'interessato, dipenda dalla mancata ricezione della comunicazione postale.
  In questa direzione e proprio al fine di garantire che il cittadino sia presente alla visita di revisione, l'INPS ha programmato una nuova e articolata attività di convocazione che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

   quattro mesi prima della scadenza della revisione il cittadino riceverà l'invito a presentare la documentazione sanitaria;

   nel caso di mancata adesione il cittadino sarà convocato a visita a mezzo raccomandata A/R;

   contestualmente alla convocazione epistolare, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal servizio predisposto dall'istituto e sarà raggiunto da SMS di promemoria della data di visita.

  Il nuovo processo, preventivamente condiviso anche con le associazioni di categoria degli invalidi civili, è in fase di implementazione e perfezionamento.
  Nelle more del completamento delle attività, è stata inoltre organizzata dall'INPS un'attività mirata, mediante chiamate telefoniche ai richiedenti per i quali è stata sospesa la prestazione per assenza a visita, che si sta rivelando efficace.
  In particolare, l'INPS ha fatto presente che con riferimento alle sospensioni disposte nel mese di giugno per assenze a vista avvenute nel mese di maggio, che hanno interessato 1611 soggetti, il 40 per cento è già stato giustificato e, di conseguenza, concluso il processo di revisione oppure è stata disposta una nuova data di visita.
  Per le situazioni ancora aperte, l'Istituto sta prendendo contatti diretti con invito a recarsi presso la sede INPS competente per produrre giustificazione, così da evitare la sospensione cautelare della prestazione.
  Infine, l'INPS sta valutando anche l'avvio di un servizio di SMS preventivo, contestuale alla sospensione e alla spedizione della raccomandata di comunicazione della sospensione stessa.

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ALLEGATO 5

5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei «rider» anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione rappresentata nell'atto ispettivo, rappresento che l'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi in data 23 febbraio 2021 ha definito un accertamento nei confronti delle maggiori piattaforme di food delivery, condotto congiuntamente ai Carabinieri del NIL di Milano, all'INPS e all'INAIL, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Milano.
  Detto accertamento ha riguardato oltre 59.000 ciclo-fattorini impiegati a far data dal gennaio 2016, ai quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sono state estese le tutele relative ai lavoratori subordinati previste dalla vigente normativa.
  Il predetto ispettorato di Milano-Lodi è in costante interlocuzione con le piattaforme oggetto di accertamento al fine di individuare possibili ulteriori strumenti finalizzati a garantire maggiore tutela al lavoro reso dai riders.
  In merito allo specifico oggetto dell'interrogazione, l'INL ha confermato che l'app «glovobot.com», in estrema sintesi, consisterebbe in un programma che opera esclusivamente sulla piattaforma gestita dalla società Foodinho Srl (meglio nota come Glovo).
  Detta app il cui costo del canone mensile è di 50 euro e la cui platea di utilizzatori sarebbe comunque di ridotta entità, agisce sul calendario dell'applicazione – in particolare nelle giornate di aggiornamento degli slot disponibili, lunedì e giovedì – ponendo, in capo all'utilizzatore la possibilità di scelta e prenotazione degli slot orari più favorevoli e garantendo allo stesso maggiori possibilità di lavoro rispetto agli altri riders.
  Infatti, mentre gli altri lavoratori devono attendere la visualizzazione degli slot e delle consegne disponibili con i tempi e i modi stabiliti dalla piattaforma Glovo, gli utenti dell'app «glovobot.com» godono di un canale privilegiato che permette visualizzare e di «prenotare» gli slot e le consegne prima della loro «pubblicazione» canale della piattaforma.
  Riferisco infine che la piattaforma Glovo è già a conoscenza dell'esistenza di detta app e ha comunicato all'INL di aver già posto in essere le opportune contromisure tecniche, mentre sono in corso di accertamento eventuali illeciti derivanti dal suo utilizzo.
  La vicenda sollevata dagli interroganti richiama il tema molto sensibile di una nuova tipologia di servizi on line e delle connesse prestazioni lavorative, che alimentano l'area del lavoro atipico, del quale fanno parte certamente i riders e le altre forme di lavoro proprie gig economy.
  In questo ambito, sia il legislatore, sia la giurisprudenza hanno cercato, con i recenti interventi, di garantire tutele più effettive al lavoro reso in forma di collaborazione organizzata dal committente e di introdurre misure antielusive.
  Voglio ricordare, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, con le quali si è per la prima volta disciplinata l'attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall'Unione europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.
  Inoltre, la funzione ispettiva, come dimostra l'attività appena descritta dell'Ispettorato Pag. 147 nazionale del lavoro, consente, attraverso un più efficace tracciamento, di controllare le veloci e profonde trasformazioni in atto nel mercato del lavoro.
  Anche l'INPS si è attivato, insieme ad INAIL, per l'individuazione di un sistema che, attraverso una piattaforma centralizzata, possa garantire innanzitutto la trasparenza sui rapporti di lavoro a assicurare a questi lavoratori – la cui prestazione è caratterizzata da forti intermittenze – le tutele previdenziali e assicurative.
  Inoltre faccio presente che il 24 marzo 2021, con il Protocollo sperimentale per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel food delivery, sottoscritto da Assodelivery, CGIL CISL UIL, alla presenza del Ministro Orlando, è stato fatto un importante passo avanti nelle relazioni sindacali con i soggetti imprenditoriali più nuovi, in un'ottica di progressivo riconoscimento dei diritti salariali e della tutela della sicurezza dei riders e dei lavoratori della gig economy.
  Il Protocollo sperimentale, in particolare, prevede l'impegno a garantire una regolamentazione del mercato del food delivery atta a porre in essere strumenti efficaci a sostegno dei diritti dei riders e dell'economia legale nel settore di riferimento.
  Proprio a partire dal Protocollo, le società aderenti a Assodelivery si impegnano tra l'altro a dotarsi di un codice etico, sanzionare condotte illecite e non ricorrere a società terze per la consegna degli ordini.
  Il Ministero del lavoro, gli organismi competenti e le parti sociali sono pertanto impegnati in azioni congiunte per garantire la tutela di questi lavoratori, anche nella prospettiva di individuare possibili ulteriori strumenti finalizzati a garantire loro maggiore protezione giuridica.

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ALLEGATO 6

5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sui possibili interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, in liquidazione.
  La situazione segnalata dagli interroganti si inserisce in un contesto sistemico di crisi industriale e occupazionale di un territorio, che nei decenni passati ha prodotto risultati straordinari in termini di capacità creative, occupazione, sviluppo e crescita economica.
  Al riguardo, riferisco innanzitutto gli elementi informativi forniti dalle regioni interessate, Umbria e Marche, che sono attivamente impegnate anche in progetti di riqualificazione industriale del territorio, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità.
  Il territorio dell'Appennino umbro-marchigiano è interessato dall'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni Spa che, a partire dal 2010, è stato oggetto di successivi Atti integrativi, per prorogarne o modificarne il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, l'ultimo dei quali sottoscritto a ottobre 2020 con scadenza 18 marzo 2022.
  La situazione di complessità in cui versa il territorio dell'Appennino umbro- marchigiano a seguito crisi della società Antonio Merloni è stata negli anni aggravata dagli eventi sismici del 2016, dalla recente crisi pandemica, e dalle numerose crisi aziendali nel cosiddetto settore del bilancio.
  La regione Marche ha reso noto che dal mese di maggio 2021 è stato definito il Piano operativo regionale dell'intervento di politica attiva del lavoro a supporto della riqualificazione e della ricollocazione dei lavoratori in CIGS per cessazione dell'azienda Indelfab Spa (ex JP Industries).
  L'inclusione della regione Marche tra le Regioni cosiddette «in transizione» e la presenza di una buona parte dei comuni dell'area di crisi ex A. Merloni nella Carta degli aiuti a finalità regionale sono presupposti favorevoli all'utilizzo di regimi economico-giuridici come le Zone economiche speciali (ZES) e le Zone logistiche semplificate, istituti con l'obiettivo di aumentare la produttività, la competitività e l'occupazione di aree identificate all'interno della regione, a forte vocazione e capacità produttiva e, nel contempo, connesse con i principali poli logistici.
  La regione Marche ha altresì sottolineato l'importanza che venga rafforzata l'attività di scouting di Invitalia, nell'ottica di individuare investitori italiani ed esteri interessati a progetti di reindustrializzazione dell'area, partendo da quello del sito industriale Indelfab, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del territorio ed il patrimonio di competenze dei lavoratori medesimi.
  Per quanto riguarda il territorio umbro, la regione Umbria riferisce del recente progetto Umbrian Nanomaterials District predisposto dalla regione in attuazione del PNRR e che si inserisce nel contesto del nuovo paradigma di sviluppo della regione, che prevede il rilancio e la reindustrializzazione di aree di crisi e zone deindustrializzate, attraverso un percorso di specializzazione economica, sostenibile e innovativo. Il progetto vedrà infatti la realizzazione nell'area di crisi «ex-Merloni» di un distretto focalizzato sui micro e nano materiali che contribuirà così a trasformare la stessa regione in una sorta di distretto macro per lo sviluppo di materiali all'avanguardia e a basso impatto ambientale. Pag. 149
  Grazie all'attuazione del progetto, la regione Marche stima non meno di 600 occupati diretti e 250 occupati indiretti in virtù degli investimenti che potranno essere realizzati nell'area di crisi e nell'intera Umbria con un investimento complessivo pari a circa 100 milioni di euro.
  Per quanto riguarda specificamente le competenze del Ministero del lavoro e la situazione produttiva e occupazionale del fallimento Indelfab spa in liquidazione – segnalo che la Direzione generale competente ha convocato, per il prossimo 11 agosto, un tavolo di confronto, al fine di proseguire – alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate – l'esame congiunto tra i curatori fallimentari e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per la definizione della cosiddetta fase amministrativa delle procedura di licenziamento collettivo, avviata dal Fallimento in data 28 aprile 2021.
  Il raggiungimento di un'intesa consentirebbe alla curatela di avvalersi dello strumento previsto dall'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede una proroga di sei mesi della cassa integrazione per cessazione per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio. La prosecuzione dell'ammortizzatore per ulteriori sei mesi consentirebbe di evitare la procedura di mobilità per 537 lavoratori.
  Voglio, pertanto, sottolineare che, il Ministero del lavoro, già impegnato sulla risoluzione di tale crisi, si adopererà con il massimo impegno per evitare il licenziamento e sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti, nell'ottica anche di individuare soluzioni industriali alternative che passano garantire la continuità e la riqualificazione del sito produttivo, nonché la salvaguardia del patrimonio di competenze di un territorio così strategico per il tessuto industriale nazionale.