CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 123

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato);

   richiamato il proprio parere alla XIII Commissione espresso nella seduta del 5 dicembre 2018 sul testo unificato C. 290 Gadda e abbinate;

   preso atto con favore che l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

   rilevato che l'articolo 10 prevede misure per favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici compresa la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica;

   evidenziato che l'articolo 11 disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore;

   considerato che l'articolo 12 regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle Regioni;

   rilevato, altresì, che l'articolo 13 disciplina i distretti biologici, intendendosi tali anche i sistemi produttivi locali nei quali siano significativi, tra le altre, anche la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici, e tiene conto dell'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso;

   preso, altresì, atto con favore che l'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore;

   evidenziato l'articolo 16 che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera;

   sottolineato che l'articolo 19, recante delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione Pag. 124 e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, comprende tra i princìpi e criteri direttivi anche l'adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza e il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 125

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016» (C. 2655 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 126

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006» (C. 3039 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 127

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 sono previste votazioni. C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010» (C. 3043 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 128

ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , anche in linea con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili,
2.1. (Nuova formulazione) Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo aggiungere le seguenti: l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa, e.

  Conseguentemente, dopo le parole: di natura conservativa sostituire la parola e con la seguente: o
2.17. (Nuova formulazione) Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, la periodicità almeno triennale dell'aggiornamento dell'albo;
2.10. (Nuova formulazione) Polidori.

  Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: , per le società quotate in mercati regolamentati,

  Conseguentemente, alla medesima lettera m) sostituire le parole: nonché per le imprese con le seguenti: nonché per le società quotate in mercati regolamentati e le imprese
2.12. (Nuova formulazione) Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinando requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.
2.11. Polidori.