CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata dal Senato, adottata come testo base ed abb.;

   valutata positivamente la previsione dell'articolo 1 che, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 9; introduce, tra i «Principi fondamentali» enunciati dalla Costituzione quello dedicato alla tutela ambientale;

   condivisa altresì la previsione dell'articolo 2 che, modificando l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini ambientali;

   ricordata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, i cui orientamenti sono consolidati e sviluppati dal testo in esame;

   evidenziato come esso si inquadra nella sempre più condivisa esigenza di assicurare da subito alle future generazioni la piena attuazione dell'impegno a realizzare la sostenibilità dello sviluppo economico e sociale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1346-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

   preso atto che l'articolo 1 è stato modificato al Senato al fine di riformulare la definizione di produzione biologica come «sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

5-06508 Foti: Sui tempi di attuazione del processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini idroelettrici del bacino idrografico del fiume Adda e del Lago di Como e per l'approfondimento del progetto ADDAPT con Sogesid.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione su un progetto per la gestione ottimale delle acque del fiume Adda e del lago di Como, nell'ambito del più generale processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica a fini idroelettrici.
  Come correttamente ricordato, la presentazione di tale progetto è avvenuta lo scorso 12 luglio, alla presenza anche del Ministero della transizione ecologica.
  Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia e pregevolmente redatto dal Politecnico di Milano, di sicuro interesse per la tutela dell'ambiente e sul quale il Ministero non mancherà di prestare la propria attenzione, anche a fini di benchmarking, rispetto a situazioni analoghe sul resto del territorio italiano.
  Posso confermare che vi è l'intenzione di coinvolgere la società in house SOGESID nell'attività di approfondimento degli aspetti tecnici del progetto. Tale coinvolgimento dovrà tuttavia tenere conto del fatto che la società in parola è attualmente al centro di una profonda revisione organizzativa (richiamo al riguardo le previsioni del recente decreto-legge n. 92/2021).
  Per quanto riguarda, poi, il più generale tema della revisione e del rinnovo delle concessioni in essere, va qui richiamato che – in base alla normativa nazionale in tema di affidamenti concorrenziali – la riassegnazione dei beni affidati in concessione dalle Regioni dovrà avvenire entro il 31 luglio 2024 (si tratta di una data-limite fissata, come è noto, per l'intero territorio nazionale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999), in tal modo coniugando le generali esigenze di tutela della concorrenza con la concomitante esigenza per i gestori di godere di un adeguato periodo di décalage prima del termine legale delle concessioni stesse.

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ALLEGATO 4

5-06509 Pezzopane: Iniziative per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto da possibili pregiudizio conseguenti ad attività estrattive.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata trasferita alle Regioni la competenza amministrativa in materia di risorse geotermiche per la terra ferma, residuando in capo al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione ecologica) il compito di rilasciare, d'intesa con la Regione interessata, i particolari titoli abilitativi per risorse geotermiche, finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota per la produzione di energia elettrica ad emissioni nulle.
  Nel quadro di tale devoluzione di compiti amministrativi, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto la valutazione di impatto ambientale per gli interventi in argomento è stata attribuita alle regioni.
  Restano comunque in capo allo Stato il potere legislativo e di indirizzo sulla materia: oltre che le funzioni di inventario della risorsa, i relativi aggiornamenti, l'acquisizione di dati e la promozione di nuove tecnologie.
  Peraltro, alla luce del riparto delle potestà legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, come richiamato dall'interrogante, il precedente Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana n. 73 del 2020, in quanto l'articolo 2 (recante la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica) sembra porsi in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio e con l'articolo 9 della Costituzione. La disposizione impugnata sembra inoltre porsi in contrasto con le previsioni di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Ciò premesso, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo in materia, questa Amministrazione si è prontamente attivata per realizzare una «zonazione» del territorio italiano definendo, per le varie tipologie di impianti geotermici, le aree potenzialmente sfruttabili, in coerenza anche con gli orientamenti europei in materia, e per implementare le «linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia» che stabiliscono i criteri generali di valutazione, per lo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica possa avere relativamente al bilancio idrologico, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità.
  Posso in conclusione affermare che il tema (sollevato dagli Onorevoli interroganti) dell'adeguato controllo sulle attività di prospezione a fini geotermici è seguito con la massima attenzione dal Ministero, sia pure nel rispetto delle concomitanti competenze spettanti in materia alle Regioni e agli Enti locali.

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ALLEGATO 5

5-06510 Mazzetti: Iniziative urgenti per la protezione e rinascita del patrimonio ambientale colpito dal fenomeno dei roghi in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La recente emergenza connessa ai roghi divampati in diverse località della Sardegna ha richiesto un intervento massiccio di mezzi e personale da parte dei vari livelli di governo; il Comando dei vigili del fuoco di Oristano ha impiegato un dispositivo potenziato con 10 squadre di terra, 57 unità e 30 mezzi. Le attività di soccorso e assistenza alla popolazione sono state supportate dall'attività aerea di numerosi velivoli appartenenti alle flotte anti incendi boschivi (AIB) regionale e di Stato nonché alla flotta nazionale di soccorso dei vigili del fuoco. Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un modulo internazionale di cooperazione aerea AIB, che ha previsto l'arrivo di ulteriori 4 Canadair, provenienti da Francia e Grecia.
  Tale situazione di emergenza non costituisce certamente un episodio isolato: la problematica degli incendi boschivi, da sempre presenti negli ambienti tipicamente mediterranei, sta assumendo negli ultimi decenni aspetti sempre più preoccupanti. La difficoltà di dare corso ad efficaci interventi di contenimento e spegnimento, pur con i cospicui mezzi e risorse umane disponibili in loco e con l'ausilio della flotta aerea dello Stato, rende necessario intervenire a monte nell'ottica della prevenzione degli incendi, con una adeguata gestione silvo-pastorale che comprenda la pianificazione AIB (anti incendi boschivi) da realizzare sistematicamente con interventi selvicolturali e di gestione dei pascoli.
  Al riguardo, ai sensi della legislazione di settore (in particolare il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000) spetta alle regioni la competenza primaria nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, mentre lo Stato concorre all'attività di spegnimento mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione e repressione dei reati connessi agli incendi boschivi.
  A fronte di tale quadro normativo, numerosi sono i protocolli di intesa che si sono succeduti nel tempo per fronteggiare l'emergenza incendi. Da ultimo, in data 1° luglio 2021 la regione Sardegna ha stipulato la convenzione AIB con il Ministero dell'interno, per il periodo di massima pericolosità del fenomeno (1o luglio — 31 agosto), prevedendo un finanziamento di euro 600.000 per il pagamento delle spese connesse all'impiego di personale aggiuntivo e per la gestione di mezzi e attrezzature.
  Il Ministero della transizione ecologica ha diretta competenza in materia di incendi boschivi per quanto riguarda i piani anti incendi boschivi (o piani AIB) delle aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali), in attuazione all'articolo 8, comma 2, della legge n. 353 del 2000 che, alla loro scadenza, vengono rinnovati su proposta degli enti gestori di tali aree protette, con il coinvolgimento dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco; tali piani sono poi approvati d'intesa con la Regione territorialmente interessata che provvede, a sua volta, ad includere il documento nel proprio piano AIB regionale. Gli stessi Enti gestori delle aree protette curano in modo particolare la «previsione» e la «prevenzione» degli incendi boschivi. In ogni caso, anche in tali aree protette la lotta attiva (o spegnimento degli incendi boschivi) resta a cura della regione, con l'eventuale ausilio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato regionale e locale.
  Per quanto riguarda le aree protette statali presenti territorio della Regione Sardegna, Pag. 102 in particolare il Parco Nazionale dell'isola dell'Asinara e il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, le stesse al momento non risultano interessate da incendi boschivi.
  In queste ore alcuni fronti del fenomeno sono ancora attivi pertanto è opportuno affermare che per quanto riguarda la stima dei danni e le azioni che verranno intraprese, nell'ambito delle normative nazionali ed europee, certamente il tema sarà attenzionato dal Governo con il massimo impegno alla luce di quanto affermato pubblicamente in questi giorni e soprattutto a seguito della richiesta di stato di emergenza preannunciata dal Presidente della regione Sardegna e delle procedure che lo stesso stato di emergenza comporta.
  Posso in conclusione assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire la rilevante problematica segnalata, attivando tutti gli strumenti a propria disposizione e nel rispetto dei compiti dei diversi livelli di governo.

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ALLEGATO 6

5-06511 D'Ippolito: Iniziative volte a garantire l'attendibilità dei controlli sulla depurazione delle acque nel territorio della regione Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva che la depurazione e la gestione degli impianti si inseriscono nel processo verticale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) composto appunto da acquedotto, fognatura e depurazione.
  La normativa di settore, in particolare l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, affida agli Enti di Governo d'ambito – in sede di predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito – il compito di condurre le seguenti attività:

   1. Ricognizione delle infrastrutture;

   2. Programmazione degli interventi;

   3. Redazione piano economico finanziario.

  Il Ministero non ha ricevuto segnalazioni dirette riguardo agli illeciti che hanno portato all'esecuzione delle misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Paola nell'ambito dell'operazione «Archimede», e sarà, comunque, cura del Ministero monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione.
  La criticità in argomento, tuttavia, è conseguenza, anche, del ritardo nella piena attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII) e, quindi, della mancanza di un Gestore unico. In tale situazione i Comuni ricorrono a numerose Società terze per la gestione/manutenzione degli impianti idrici fognari e depurativi attraverso catene di affidamenti spesso difficili da monitorare.
  Purtroppo, la Regione Calabria è tra le Regioni che ad oggi non hanno ancora provveduto a dare piena attuazione al servizio idrico integrato.
  Tale mancata attuazione comporta l'esistenza di criticità organizzative, gestionali ed infrastrutturali, con grave pregiudizio al territorio di riferimento e ai cittadini calabresi.
  La corretta gestione del servizio idrico integrato, secondo le norme vigenti, prevede appunto una struttura decisionale locale che fa capo agli Enti di Governo d'ambito a cui spetta la scelta del modello organizzativo del SII, la pianificazione degli interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano economico e finanziario della gestione e l'affidamento del servizio ad un gestore unico, oltre che il controllo e la vigilanza sulla gestione.
  Pertanto, per la Regione Calabria è fondamentale attuare l'organizzazione del SII per superare un'ormai insostenibile frammentazione gestionale che equivale a carenze infrastrutturali, dispendio eccessivo e fuori controllo di risorse, pianificazione non aggiornata, tariffazione non coerente con la regolazione nazionale.
  Sulla base delle informazioni acquisite attraverso costante e puntuale monitoraggio, integrato anche dai dati dell'ARERA, risulta che solo recentemente, con la nomina del Direttore Generale e del Revisore Unico dei Conti, si sono concluse le procedure per la completa operatività dell'Ente di Governo d'Ambito, identificato dalla Regione nell'Autorità Idrica della Calabria (AIC).
  Proprio per supportare la Regione Calabria nel dare piena attuazione al SII, il MITE, nell'ambito del progetto «Mettiamoci in Riga», ha avviato, a partire da gennaio 2021 (con la sottoscrizione di specifico Protocollo di Intesa con la Regione Calabria e l'Autorità Idrica regionale) un'attività di affiancamento, attraverso Pag. 104 la SOGESID S.p.A., per giungere, entro fine anno, all'aggiornamento del Piano d'Ambito, ed entro il primo semestre 2022, alla predisposizione degli atti propedeutici per l'affidamento del SII ad un Gestore unico.
  Posso conclusivamente affermare che il Ministero che rappresento segue la questione segnalata con tutta l'attenzione del caso, sia pure nel rispetto delle prevalenti competenze spettanti in materia ai livelli di governo locali.

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ALLEGATO 7

5-06512 Timbro: Iniziative per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si osserva che alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio sono stati preposti un Commissario Straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2015, e un Soggetto Attuatore individuato dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133/2014 in Invitalia S.p.A.
  La Invitalia S.p.A. ha sottoscritto nel 2015 un Accordo di Programma relativo alle aree sottoposte a custodia giudiziaria (aree ex, Ilva ex Italsider e colmata) e successivamente da un ulteriore Accordo, sottoscritto il 3 marzo 2020, «Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica, riqualificazione urbana e interventi riguardanti il servizio idrico integrato nell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli Coroglio con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020».
  In attuazione di tali Accordi la Invitalia sta progettando/realizzando i seguenti interventi:

   Completamento degli interventi di bonifica in area «ex Eternit»;

   Approvazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU);

   Progetto definitivo del bypass del TAF ex Bagnolifutura e collegamento della barriera idraulica all'impianto TAF in area colmata;

   «Caratterizzazione dell'area marino-costiera all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio» (si tratta di un'attività propedeutica sia alla Bonifica Colmata e arenili che alla Progettazione e risanamento sedimenti marini;

   Analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica delle aree ex Ilva ed ex- Italsider nel SIN di Bagnoli-Coroglio;

   Messa in sicurezza della falda;

   «Bonifica mediante Biophytoremediation»;

   «Bonifica mediante soilwashing».

  L'Accordo di Programma Quadro del marzo 2020 presenta uno stanziamento complessivo di circa 387 milioni di euro, di cui:

   circa 3,05 milioni di euro a valere sul PO Ambiente – Asse 2, finalizzato a «Tutelare l'ambiente e a promuovere l'uso efficiente delle risorse»;

   circa 47 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Ambiente – Linea di Azione 2.2.1;

   circa 34 milioni di euro a valere su ulteriori fonti di finanziamento già assegnate al Commissario Straordinario di Governo.

  Con decreto n. 179/2020 la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MiTE ha disposto il trasferimento di circa 31,8 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. In particolare, con ordine di prelevamento fondi del 15 dicembre 2020 sono stati erogati:

   29,1 milioni di euro corrispondenti al 10 per cento, a titolo di anticipazione, delle risorse assegnate agli interventi previsti nell'Accordo di Programma;

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   2.6 milioni di euro a titolo di anticipazione delle risorse assegnate all'intervento di Completamento interventi rimozione amianto in area ex Eternit, previsto nell'Accordo di Programma.

  Il Ministro per il Sud ha promosso una riunione, tenutasi il 30 marzo 2021, nel corso della quale il Commissario Straordinario ha chiesto di acquisire indicazioni e valutazioni delle amministrazioni interessate sul procedimento per l'avvio della progettazione, da parte del soggetto attuatore Invitalia.
  Per gli aspetti di competenza del MiTE, è stata evidenziata la necessità di assicurare la conformità dei materiali immersi in mare per la realizzazione del «capping» rispetto ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 15 luglio 2016 n. 173.
  Nella predetta riunione del 3 marzo 2021 è stato richiamato il lavoro del Tavolo tecnico tra Ministero e ISPRA, per la valutazione dei sedimenti marini da trattare ai fini di bonifica.
  Posso conclusivamente affermare che, rispetto alle problematiche tecnico/amministrativo/finanziarie sopra esposte, il Ministero che rappresento continua ad essere fattivamente impegnato ed a rendersi disponibile a supportare ogni attività intrapresa dal Commissario Straordinario di Governo per la soluzione della problematica segnalata.

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ALLEGATO 8

5-06513 Badole: Introduzione nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR di opere funzionali al contrasto al dissesto idrogeologico in Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sul tema della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, che rientra certamente fra le priorità d'intervento del Ministero che rappresento.
  Posso sottolineare al riguardo che, nell'ambito del decreto-legge n. 92/2021 (cosiddetto «Decreto transizione ecologica», attualmente in corso di conversione) sono state previste specifiche misure di rafforzamento delle strutture per il contrasto a tali forme di dissesto.
  Posso anche anticipare che, in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto «Decreto Governance PNRR») è stato approvato un emendamento volto a semplificare e rafforzare le misure di contrasto a tali forme di dissesto (conformemente, del resto, ad espresse previsioni del PNRR). E tale emendamento è stato notevolmente migliorato con la previsione esplicita della fondamentale intesa con le Regioni.
  Venendo più nello specifico all'oggetto dell'interrogazione, essa si riferisce alla programmazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare nella regione Veneto mediante i fondi del PNRR.
  Al riguardo si osserva che:

   a) con la versione del PNRR del 12 gennaio 2021 è stata ufficializzata la dotazione finanziaria destinata agli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico pari a complessivi 3 miliardi 610 milioni di euro, di cui 3 miliardi 360 milioni riguardano interventi «in essere» e 250 milioni nuovi interventi;

   b) si tratta di una somma globalmente inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, ma certamente significativa;

   c) per la Regione Veneto era stata inizialmente prevista una stima di 426 milioni di euro che adesso dovrà essere ricalibrata, vista la più ridotta entità complessiva delle somme destinate al dissesto. Tale ammontare di risorse resterà comunque significativo;

   d) i nuovi interventi saranno ripartiti in modo tendenzialmente paritario tra il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento della Protezione Civile;

   e) sulla base di verifiche effettuate con il Ministero dell'economia è comunque emerso che la spesa massima ammissibile, sulla base di una serie di stringenti criteri di ammissibilità, risulterà comunque pari a 1 miliardo 37 milioni di euro;

   f) per la migliore utilizzazione di tali fondi sono già state ampiamente coinvolte le regioni (ivi compresa la Regione Veneto) al fine di individuare in concreto gli interventi ammissibili;

   g) va comunque sottolineato che, al di là dei fondi del PNRR, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 (adottato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2014 in materia di dissesto idrogeologico), verranno assegnati alla Regione Veneto oltre 19,5 milioni di euro per la realizzazione di interventi di questo tipo.