ALLEGATO 1
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Doc XXII, n. 56).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Doc. XXII, n. 56);
rilevato come la Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, abbia il compito di indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi e di monitorare lo stato di attuazione e l'efficacia della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290 e abb.-B, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato).
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti e come pertanto il Comitato sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico, riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie «agricoltura» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
osservato come sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidano inoltre le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e la richiamata materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione;
segnalato come vengano altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza residuale regionale;
ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);
preso atto favorevolmente delle disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'iter parlamentare, che prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, laddove si prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di attuazione della delega che riguarda la materia Pag. 36 dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale;
rilevato in particolare come, all'articolo 7, sia stata recepita l'osservazione, contenuta nel parere approvato dal Comitato pareri in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dal Senato, che chiedeva di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290 e abb.-B, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti e come pertanto il Comitato sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico, riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie «agricoltura» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
osservato come sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidano inoltre le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e la richiamata materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione;
segnalato come vengano altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza residuale regionale;
ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);
preso atto favorevolmente delle disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'iter parlamentare, che prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, laddove si prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di attuazione della delega che riguarda la materia Pag. 38 dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale;
rilevato in particolare come, all'articolo 7, sia stata recepita l'osservazione, contenuta nel parere approvato dal Comitato pareri in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dal Senato, che chiedeva di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici,
tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 7 luglio 2021,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura (C. 2666 CNEL).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2666, d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione»;
evidenziato come, con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187 (C. 3039 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006»;
evidenziato come l'introduzione dei tre strumenti internazionali in questione nel nostro ordinamento trovi la propria ratio nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre tramite un'azione progressiva, con la partecipazione di tutte le parti interessate e coordinata sia a livello di impresa sia a livello nazionale;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia (C. 3043 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3043, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010»;
evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rafforzare i rapporti bilaterali nei campi culturale, scientifico e tecnologico, in modo da contribuire allo sviluppo del Paese e ad accrescere i legami di amicizia;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (C. 3044 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3044, approvato dal Senato, recante «Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009»;
evidenziato come il Protocollo acceda alla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e sia volto a garantire il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.