CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 23 luglio 2021
631.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello (C. 2435 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 1.501, 1.500, 1.502, 1.503, 2.500, 5.500, 6.500, 7.500, 7.0500, 8.500, 9.500, 9.0500, 9.0501, 11.500, 12.500, 13.500, 14.500 (nuova versione), 14.0500, 14.0501, 14.0502, 15.500, 15.0500, 16.500, 16.0500, 17.500 E 18.500 DEL GOVERNO E 15.0501 DEL RELATORE VAZIO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte principale, sostituire le parole: delle norme di attuazione con le seguenti: delle disposizioni di attuazione e, conseguentemente relativa al Capo I, alla rubrica, sostituire le parole: delle norme di attuazione con le seguenti: delle disposizioni di attuazione.
0.1.501.60. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte principale, sostituire le parole: delle norme di attuazione con le seguenti: delle disposizioni di attuazione.
0.1.501.70. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).
0.1.501.4. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), prima del numero 1), inserire il seguente:

    01) aumentare a otto anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale;.
0.1.501.22. Costa.

  All'emendamento 1.501 del Governo, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), prima del numero 1), inserire il seguente:

    01) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto, nel caso di richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari e, in ogni caso, per le contravvenzioni.
0.1.501.23. Costa.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*0.1.501.47. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.
*0.1.501.5. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, riferita all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla durata delle pene accessorie; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero Pag. 15possa estendersi alla determinazione dell'ammontare della confisca facoltativa;.
0.1.501.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata;.
0.1.501.48. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: 1) prevedere aggiungere le seguenti: , fatti salvi i casi dei reati edilizi, ambientali e paesaggistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
0.1.501.20. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire la parola: quando con la seguente: se.
0.1.501.67. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto anni.
0.1.501.66. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette anni.
0.1.501.65. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei anni.
0.1.501.64. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
0.1.501.63. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
0.1.501.40. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
0.1.501.41. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: e alla loro durata.
0.1.501.43. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma Pag. 161, lettera a), numero 1), sostituire le parole: possa estendersi con le seguenti: si estenda.
0.1.501.42. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;.
*0.1.501.6. Colletti.
*0.1.501.49. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: in tutti i casi con le seguenti: in alcuni casi.
0.1.501.69. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: in tutti i casi con le seguenti: nei casi.
0.1.501.68. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare con le seguenti: alla determinazione dell'oggetto e dell'ammontare della confisca facoltativa.
0.1.501.50. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e alla determinazione con le seguenti: , nonché alla determinazione.
0.1.501.51. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il n. 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere l'introduzione dell'obbligo di condotte riparatorie.
0.1.501.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere l'eliminazione del ricorso per cassazione in caso di patteggiamento per motivi attinenti alla mera quantificazione delle pene o alle misure di sicurezza.
0.1.501.76. Bartolozzi.

  All'emendamento del Governo 1.501, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto, nel caso di richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari, e in ogni caso per le contravvenzioni.
0.1.501.79. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto per le contravvenzioni.
0.1.501.80. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

Pag. 17

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*0.1.501.7. Colletti.
*0.1.501.38. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.1.501.44. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa possa avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare;.
0.1.501.33. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: aumentare e sopprimere le parole: , prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.
0.1.501.8. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: aumentare e sopprimere la parola: non.
0.1.501.9. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ridurre con le seguenti: prevedere la possibilità di ridurre.
0.1.501.72. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: , prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.
0.1.501.45. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: anche.
0.1.501.52. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: non.
0.1.501.10. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: nel giudizio disciplinare e in altri casi.
0.1.501.53. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: e in altri casi.
0.1.501.46. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: e in altri casi con le seguenti: nonché nei giudizi civili, contabili, amministrativi e tributari.
0.1.501.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

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  All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

    4) prevedere che per i reati contravvenzionali il pubblico ministero che procede chieda sempre il giudizio immediato quando la prova appare evidente, anche se la persona sottoposta alle indagini non è stata interrogata ma sia stata presente e partecipe all'atto dell'acquisizione della prova medesima.
0.1.501.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) nel limite di pena come indicato al numero 1) consentire sempre il patteggiamento, con limitate eccezioni per alcune categorie di reati come la strage o l'omicidio e comunque per quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo; con riferimento ai reati di cui al codice rosso subordinare l'ammissione al patteggiamento ad un'offerta reale a titolo di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, rimessa al consenso del Pubblico Ministero ed alla valutazione di congruità del giudice procedente.
0.1.501.73. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere che la parte, nel formulare la richiesta, può chiedere che la pena, nei casi di cui all'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, sia eseguita nelle forme della misura alternativa di cui all'articolo 47 Legge 26 luglio 1975, n. 354. All'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del detto programma. Il programma prevede:

   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

   b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

   Si applicano le disposizioni di cui all'articolo. 47 commi 5,6,7, 11 e 12 legge 26 luglio 1975, n. 354. comma 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal giudice. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al giudice.
0.1.501.75. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere un termine per l'opponente che abbia fatto richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 464, comma 1, del codice di procedura penale, per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e della richiesta di patteggiamento al pubblico ministero perché esprima il consenso entro il termine indicato dal giudice per le indagini preliminari;.
0.1.501.25. Vitiello.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) in materia di giudizio abbreviato, prevedere che l'imputato possa chiedere Pag. 19nel corso dell'udienza preliminare che il processo sia definito allo stato degli atti; prevedere che il giudizio sia celebrato dinanzi al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale; modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione da parte del giudice dell'udienza preliminare del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale e demandando la celebrazione del rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale; attribuire al giudice del dibattimento investito della richiesta di giudizio abbreviato tutti i poteri già previsti dall'articolo 441 del codice di procedura penale, compresa la possibilità di ricorrere all'integrazione probatoria d'ufficio qualora necessaria ai fini della decisione; prevedere che in caso di revoca da parte dell'imputato in uno dei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale il processo prosegua nella forma ordinaria dinanzi ad altro giudice del medesimo tribunale nel rispetto delle incompatibilità previste dall'articolo 34 del codice di procedura penale; prevedere l'introduzione dell'esenzione delle pene accessorie fra i benefici conseguenti la richiesta e l'ammissione del giudizio abbreviato;

   b-bis) in materia di giudizio abbreviato, ripristinare la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, abrogando e/o modificando i commi 1-bis, 6 e 6-ter dell'articolo 438, 1-bis dell'articolo 441-bis, 2-bis dell'articolo 429 del codice di procedura penale e ristabilendo gli adeguati criteri di determinazione della pena all'esito dell'eventuale condanna per uno dei suindicati delitti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale prima dell'introduzione della legge 12 aprile 2019 n. 33;.
0.1.501.21. Vitiello.

  All'emendamento 1.501, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: sesto con la seguente: ventesimo.
0.1.501.78. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e se il procedimento speciale fino alla fine del numero.
*0.1.501.11. Colletti.
*0.1.501.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 20

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: in rapporto fino alla fine del numero.
0.1.501.12. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che la pena da cui il giudice deve partire per applicare i criteri di cui all'articolo 442, secondo comma, non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale.
0.1.501.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 442, secondo comma, la pena base non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale;.
0.1.501.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    1-bis) prevedere la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento;.
0.1.501.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).
0.1.501.54. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*0.1.501.13. Colletti.
*0.1.501.34. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.1.501.55. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) prevedere che in caso di accesso al giudizio abbreviato non si applichi l'improcedibilità dell'azione penale prevista dalla presente legge.
0.1.501.17. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , su richiesta delle parti.
0.1.501.61. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: ulteriormente.
0.1.501.59. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: di un con le seguenti: fino ad.
0.1.501.57. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma Pag. 211, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un dodicesimo.
0.1.501.16. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un decimo.
*0.1.501.15. Colletti.
*0.1.501.58. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un ottavo.
**0.1.501.14. Colletti.
**0.1.501.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: , stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione.
0.1.501.62. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la riduzione non si applica nel caso in cui si proceda per i reati relativi alla violenza di genere.
0.1.501.31. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il n. 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che lo sconto di pena sia condizionato alla riparazione del danno;.
0.1.501.37. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) prevedere che in materia di giudizio abbreviato, in caso di condanna, l'Autorità procedente possa applicare nuovi benefici premiali quali ad esempio l'esenzione delle pene accessorie per certi reati di non particolare allarme sociale ed affidando la competenza a decidere dell'abbreviato ad un giudice collegiale quanto meno per i reati che non siano ordinariamente di competenza del giudice monocratico.
0.1.501.77. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
0.1.501.56. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) abrogare tutte le preclusioni, oggettive e soggettive, per l'accesso al rito diverse dal superamento dei limiti di pena.
0.1.501.1. Conte.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, Pag. 22comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'articolo 444 del codice di procedura penale, abrogare i commi 1-bis, 1-ter e 3-bis.
0.1.501.2. Conte.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere che per i reati puniti con la reclusione fino a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, la riduzione della pena, in caso di condanna, debba essere della metà.
0.1.501.3. Conte.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle norme di attuazione con le seguenti: delle disposizioni di attuazione.
0.1.501.71. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, al comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

    3) prevedere il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina di cui all'articolo 6, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) in materia di giudizio abbreviato:

    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

    2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

    3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale»;

   dopo la lettera d), inserire la seguente:

   «d-bis) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
1.501. Governo.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sopprimere le parole: delle norme Pag. 23di attuazione del codice di procedura penale,

  Conseguentemente, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 1, comma 3.
0.1.500.105. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sopprimere la parola: collegata.
0.1.500.115. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sopprimere le parole: delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1.
0.1.500.116. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sopprime le parole: delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente,

   sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, alinea;

   alla parte conseguenziale relativa al Capo I, rubrica, sopprimere le parole: delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
0.1.500.12. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, dopo le parole: delle disposizioni aggiungere la seguente: generali.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo la parola: disposizioni aggiungere la seguente: generali.
0.1.500.107. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: con riferimento a.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: con riferimento a.
0.1.500.106. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: in materia con le seguenti: finalizzate alla realizzazione.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: in materia con le seguenti: finalizzate alla realizzazione.
0.1.500.111. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, sopprimere le parole: organizzativi.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alinea, sopprimere la parola: organizzativi.
0.1.500.114. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a).
*0.1.500.13. Colletti.
*0.1.500.49. Vitiello.
*0.1.500.149. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Salafia.

Pag. 24

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino a: previsione di condanna con le seguenti: sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera i) con le seguenti: fino alle parole: a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale., con le seguenti: sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio.
0.1.500.89. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguente: sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato; a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;
0.1.500.50. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguente: sostituire la lettera a) con la seguente a) intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale sopprimendo dalla rubrica dell'articolo 417 del codice di procedura penale la parola: «formali», inserendo alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 417 la necessità per il pubblico ministero di enunciare, in forma chiara e precisa, la condotta e ogni elemento del fatto, indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato.
0.1.500.51. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 125» fino alle parole: «previsione di condanna» con le seguenti: sostituire le parole da: «risultano insufficienti» fino alla fine della lettera con le seguenti: non risultano sufficienti a determinare all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato.
0.1.500.52. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguenti: alla lettera a) sostituire le parole: Pag. 25«consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio», con le seguenti: «idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, lettera i-bis), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
0.1.500.88. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: disponendo.
0.1.500.117. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: contemplando.
0.1.500.118. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: disciplinando.
0.1.500.119. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: regolando.
0.1.500.120. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: includendo.
0.1.500.121. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: chieda con le seguenti: solleciti.
0.1.500.122. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: chieda con le seguenti: invochi.
0.1.500.123. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quando con le seguenti: allorché.
0.1.500.124. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quando con le seguenti: allorquando.
0.1.500.125. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quando con le seguenti: qualora.
0.1.500.127. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma Pag. 261, lettera a), sostituire la parola: quando con la seguente: se.
0.1.500.129. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quando con la seguente: giacché.
0.1.500.131. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quando con le seguenti: dal momento che.
0.1.500.133. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quando con le seguenti: ogni volta che.
0.1.500.135. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: elementi con la seguente: indizi.
0.1.500.137. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: acquisiti nelle con le seguenti: raccolti durante le.
*0.1.500.145. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Giuliano, Salafia.
*0.1.500.146. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: nelle con le seguenti: durante le.
0.1.500.139. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: nelle con le seguenti: nel corso delle.
0.1.500.140. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: nelle con le seguenti: durante la fase delle.
0.1.500.141. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: nelle con le seguenti: in occasione delle.
0.1.500.142. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: nelle con le seguenti: nella fase delle.
0.1.500.144. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola: consentono con la seguente: permettono.
0.1.500.147. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: una ragionevole Pag. 27 con le seguenti: , oltre ogni ragionevole dubbio, una.
0.1.500.148. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati del pubblico ministero, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio.
0.1.500.67. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, subito dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di subordinare l'archiviazione all'adempimento di una o più prestazioni a favore della vittima o della collettività, individuate tra quelle previste dalla legge, quando si procede per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

   a-ter) prevedere che il pubblico ministero, laddove ritenga sussistenti i presupposti, sottoponga all'indagato e alla persona offesa una proposta di archiviazione meritata con l'avviso di conclusione delle indagini; stabilire che, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero avvisi l'indagato della facoltà di chiedere l'ammissione all'archiviazione meritata;

   a-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, sentiti il pubblico ministero, l'indagato e la persona offesa dal reato, ammetta la persona sottoposta alle indagini all'archiviazione meritata con la definizione delle misure prescritte e la fissazione di un termine per adempierle, laddove non risulti evidente l'infondatezza della notizia di reato, la mancanza di una condizione di procedibilità oppure che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato; prevedere che il giudice valuti la congruità delle prestazioni proposte rispetto al fatto e alle condizioni personali e patrimoniali dell'indagato; prevedere che il giudice verifichi la volontarietà del consenso dell'indagato;

   a-quinquies) prevedere le prestazioni all'adempimento delle quali può essere condizionata l'archiviazione, stabilendo che, nella definizione delle stesse possa essere coinvolto, laddove necessario, l'ufficio di esecuzione penale esterno;

   a-sexies) prevedere che il giudice, verificata l'esecuzione delle misure prescritte, pronunci archiviazione per estinzione del reato;

   a-septies) introdurre nel codice penale una causa di estinzione del reato destinata a operare per effetto del tempestivo adempimento delle prestazioni e coordinare l'introduzione dell'archiviazione meritata con l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del codice penale, prevedendo che quest'ultima operi solo dopo l'esercizio dell'azione penale; coordinare l'archiviazione meritata con gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie; stabilire un numero massimo di volte per l'ammissione all'archiviazione meritata; prevedere che, nel periodo fissato per l'adempimento delle prestazioni, il corso della prescrizione resti sospeso; coordinare la disciplina del casellario giudiziario con l'istituto della archiviazione meritata.
0.1.500.79. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 28

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) modificare il primo comma dell'articolo 415-bis per prevedere che prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari.
0.1.500.45. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere che congiuntamente all'avviso di archiviazione di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale sia notificata la richiesta di archiviazione così come presentata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari;

   b-ter) prevedere che l'avviso e la richiesta di archiviazione siano notificate a chi abbia presentato un esposto, anche se non è persona offesa, qualora abbia espressamente dichiarato di voler essere informato.
0.1.500.11. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale che la parola: «venti» sia sostituita con la seguente: «trenta»;

   b-ter) prevedere l'abrogazione del comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale.
0.1.500.35. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera c), alinea.
0.1.500.155. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, all'alinea all'articolo 3, comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: natura con le seguenti: gravità e natura.
0.1.500.14. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1).
*0.1.500.16. Colletti.
*0.1.500.150. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d).
**0.1.500.20. Colletti.
**0.1.500.151. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire la parola: tempo con la seguente: periodo.
0.1.500.157. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: quando la Pag. 29proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.
*0.1.500.21. Colletti.
*0.1.500.90. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d) sostituire le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini con le seguenti: e che la richiesta di proroga sia sostenuta da una motivazione congrua ed adeguata in ordine alla tipologia di indagini da espletare ed alle ragioni per le quali esse non sono state utilmente esperite o sollecitate sino a quel momento; prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini. Il pubblico ministero sarà vincolato a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento di tale atto, anche se il termine originario non è spirato. Prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale; prevedere l'obbligo per il giudice, qualora ritenga di accogliere la richiesta, di dare conto specificatamente e con riferimento alle singole indagini da espletare, delle ragioni per cui intende concederla, prevedendo altresì che tale giudizio sia sottoposto al vaglio della successiva fase giurisdizionale.
0.1.500.68. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire le parole: dalla complessità delle indagini con le seguenti: dalle carenze di organico.
0.1.500.22. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire la parola: complessità con la seguente: natura.
0.1.500.156. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini aggiungere le seguenti: nonché quando sia giustificata dalle carenze di organico.
0.1.500.23. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: complessità delle indagini aggiungere le seguenti: e prevedendo la inutilizzabilità genetica ed assoluta degli atti compiuti dopo la scadenza come indicata.
0.1.500.196. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e).
0.1.500.152. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole: decorsi i termini con le seguenti: scaduto il termine.
0.1.500.159. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma Pag. 301, alla lettera e), dopo le parole: delle indagini preliminari aggiungere le seguenti: e tenuto conto dei reati di grave allarme sociale.
0.1.500.98. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, all'alinea all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo le parole: indagini preliminari inserire le seguenti: , in ogni caso il termine non può eccedere i diciotto mesi.
0.1.500.25. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, all'alinea all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo le parole: indagini preliminari inserire le seguenti: , in ogni caso il termine non può eccedere i venti mesi.
0.1.500.26. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo le parole: indagini preliminari inserire le seguenti: , in ogni caso il termine non può eccedere i ventiquattro mesi.
0.1.500.24. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis), e-ter) e e-quater).
0.1.500.91. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis).
*0.1.500.84. Colletti.
*0.1.500.153. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-bis) con le seguenti:

   e-bis) prevedere che le indagini a carico di persona alla quale è attribuito il reato non iscritta nell'apposito registro siano inutilizzabili; la disposizione si applica anche nel caso in cui la persona venga individuata nel corso delle indagini conseguite all'iscrizione di altro soggetto, ovvero nel caso di individuazione a carico di persona iscritta di altre ipotesi di reato; prevedere altresì che il caso in cui le indagini si riferiscano a fatti per i quali è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione, oltre a comportare la sanzione processuale della inutilizzabilità degli atti, costituisca illecito disciplinare per il magistrato che le ha effettuate;

   e-bis.1) al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione nel registro degli indagati e conseguentemente della durata delle indagini preliminari e delle garanzia di difesa previste, individuare una definizione normativa di notizia di reato come rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento attribuito a un soggetto determinato, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice la cui applicabilità sia ancora attuale;

   e-bis.2) prevedere che sia censurabile disciplinarmente la condotta del pubblico ministero che formalizzi l'azione penale in un momento in cui è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione dei fatti ascritti all'indagato ovvero che svolga indagini su fattispecie prescritte ancor prima dell'iscrizione nel registro della notizia di reato; gli atti di indagine comunque effettuati sono inutilizzabili.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera e-quater).
0.1.500.53. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma Pag. 311, lettera e), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

   e-bis) prevedere che, se il pubblico ministero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, possano prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero; prevedere che il pubblico ministero possa notificare, entro i termini previsti e con provvedimento motivato a pena di nullità dell'atto e della conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo la scadenza dei termini, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
0.1.500.54. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

   e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti la nullità assoluta degli atti d'indagine compiuti;
0.1.500.81. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

   e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti la inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti;
0.1.500.80. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

   e-bis.1) prevedere che, ove non sia stata già compiuta, il giudice, sentite le parti, ordini la trascrizione delle conversazioni e dei flussi telematici oggetto di captazione che appaiano rilevanti; prevedere che i difensori possano partecipare alle operazioni di trascrizione anche con propri consulenti; prevedere che il deposito di tali trascrizioni avvenga prima dell'inizio del dibattimento.
0.1.500.62. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-ter).
0.1.500.154. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-ter), dopo le parole: giudice per le indagini preliminari aggiungere le seguenti: che, rilevata l'inerzia del pubblico ministero dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e delle relative proroghe, conceda un termine perentorio, non superiore a tre mesi, per notificare l'avviso di cui all'articolo 415-bis o per richiedere l'archiviazione. Scaduto inutilmente il termine, si determina la decadenza dell'azione penale.
0.1.500.69. Costa.

Pag. 32

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:

   e-quater) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine e che l'omesso rispetto di tale termine costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;
0.1.500.55. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:

   e-quater) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine determinato a pena di improseguibilità dell'azione;
0.1.500.56. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater, sostituire le parole: nelle ipotesi con le seguenti: nei casi.
0.1.500.103. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater, dopo le parole: del procedimento aggiungere la seguente: penale;
0.1.500.104. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater, sostituire le parole: dopo la con le seguenti: successivamente alla;
0.1.500.108. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater, dopo le parole: notifica dell'avviso aggiungere le seguenti: della conclusione delle indagini preliminari;
0.1.500.109. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater, sopprimere la parola: tempestivamente.
0.1.500.110. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: in via immediata.
0.1.500.112. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), sostituire le parole: in ordine con le seguenti: con riferimento.
0.1.500.113. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: azione penale inserire le seguenti: prevedendo che il giudice per le indagini preliminari conceda un termine perentorio non superiore a un mese, scaduto inutilmente il quale senza che il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione o esercitato l'azione Pag. 33penale, si determini la decadenza dell'azione penale.
0.1.500.70. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-quater), aggiungere la seguente:

   e-quinques) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alle lettera e) costituisca comporti l'inutilizzabilità degli atti di indagine computi.
0.1.500.197. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-quater aggiungere la seguente:

   e-quinquies) modificare l'articolo 453 del codice di procedura penale, sostituendo al comma 1-bis il termine di centottanta giorni con il termine di novanta giorni e sopprimendo, al medesimo comma, le parole: «salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini;».
0.1.500.75. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo la lettera e-quater aggiungere la seguente:

   e-quinquies) modificare l'articolo 366 del codice di procedura penale, prevedendo che in nessun caso possa ritardarsi il deposito dei verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che il termine di tre giorni per il loro deposito sia perentorio, a pena di inutilizzabilità;.
0.1.500.76. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: sopprimere le lettere f) e g), con le seguenti:

   sostituire la lettera f) con le seguenti:

   f) prevedere che la violazione reiterata delle prescrizioni di cui alle lettera e), e-bis) ed e-quater da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   f-bis) prevedere che il dirigente dell'ufficio sia tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni adottate ai sensi delle lettere e), e-bis) ed e-quater) e a segnalare all'organo titolare dell'azione disciplinare le reiterate violazioni di cui alla lettera f) quando i fatti siano dovuti a negligenza inescusabile che siano imputabili a negligenza inescusabile.

   sopprimere la lettera g).
0.1.500.99. Barbuto.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: sopprimere le lettere f) e g) con le seguenti: sopprimere la lettera g);
0.1.500.92. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h).
*0.1.500.9. Colletti.
*0.1.500.210. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire la parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), con le seguente: sopprimere la lettera h).
0.1.500.102. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) prevedere che il Governo individui i criteri per la determinazione delle priorità Pag. 34 nell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1) prevedere che ciascun procuratore generale di corte d'appello, sentiti i procuratori del suo distretto, formuli proposte motivate di priorità che tengano specificamente conto dei fenomeni criminogeni del proprio distretto;

    2) prevedere che, nel formulare le proposte di cui alla lettera a), i procuratori generali delle corti d'appello individuino anche le possibili connessioni tra i tipi di crimini da perseguire e i mezzi d'indagine da utilizzare, tenendo conto anche dei criteri di priorità indicati nell'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998;

    3) prevedere che i procuratori generali delle corti d'appello inviino le proposte motivate di cui alla lettera a) al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che le trasmette al Ministro della giustizia con le sue osservazioni e le sue proposte;

    4) prevedere che il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione della loro maggiore conoscenza dei fenomeni criminali, trasmettano al Ministro della giustizia proprie proposte, relative sia alle priorità sia ai mezzi d'indagine;

    5) prevedere che il Ministro della giustizia, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del presente comma, presenti alle Camere una coerente e motivata proposta sulle priorità da seguire e la sottoponga all'approvazione delle stesse Camere;

    6) prevedere che i soggetti che partecipano alla definizione delle priorità effettuino un monitoraggio sull'efficacia operativa delle priorità decise dalle Camere e sulle loro eventuali carenze e ne comunichino i risultati al Ministro della giustizia con cadenza annuale;

    7) prevedere che, nell'ambito delle attività di monitoraggio di loro competenza ai sensi della lettera f), i procuratori generali delle corti d'appello verifichino anche l'efficacia dell'iniziativa penale promossa dai singoli sostituti del distretto, o di quella promossa da pool di sostituti che si occupano congiuntamente di singoli casi, tenendo analiticamente conto degli esiti giudiziari di tali iniziative;

    8) prevedere che con cadenza annuale i procuratori generali delle corti d'appello trasmettano al Ministro della giustizia i risultati della loro attività di monitoraggio sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei mezzi di indagine riguardanti il loro distretto e sull'uso delle misure restrittive delle libertà personali;

    9) prevedere che i procuratori generali delle corti d'appello si servano degli uffici distrettuali dell'amministrazione giudiziaria per tutte le ricerche e le elaborazioni necessarie a svolgere i compiti di cui alle lettere a), b), c), g) e h);

    10) prevedere che il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, incluse le risultanze del monitoraggio relativo all'azione penale e alle sue risultanze giudiziarie, all'uso dei mezzi d'indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà personale;

    11) prevedere che il Ministro della giustizia, anche sulla base delle segnalazioni che riceve dai procuratori generali delle corti d'appello e dagli altri Ministri, possa proporre alle Camere modifiche alle priorità precedentemente fissate, in occasione della propria relazione annuale sullo stato della giustizia, di cui alla lettera l), o comunque quando lo ritenga necessario;

    12) ristabilire il principio dell'unità dell'azione penale e la struttura unitaria degli uffici del pubblico ministero, per consentire ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali delle corti d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, di assicurare che nelle attività d'indagine i sostituti si attengano alle indicazioni concernenti le priorità e l'uso dei mezzi d'indagine, per rendere maggiormente efficace l'azione repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero.
0.1.500.198. Bartolozzi.

Pag. 35

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.
0.1.500.93. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;
0.1.500.211. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire la parola: prevedere con la seguente: precisare.
0.1.500.143. Ascari, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h) sostituire le parole: gli uffici del pubblico ministero con le seguenti: il Governo, previa interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari requirenti e giudicanti e dopo le parole: trasparenti e determinati aggiungere le seguenti: su base territoriale.
0.1.500.200. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: per garantire con le seguenti: al fine di assicurare.
0.1.500.128. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: per garantire l'efficace, aggiungere la seguente: , efficiente.
0.1.500.161. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'azione penale aggiungere le seguenti: , sentiti il procuratore generale presso la corte d'appello e il presidente del tribunale.
0.1.500.8. Piera Aiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'azione penale aggiungere le seguenti: , al solo scopo di meglio fronteggiare i fenomeni criminali più gravi nel territorio di competenza,.
0.1.500.6. Piera Aiello.

Pag. 36

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'azione penale aggiungere le seguenti: , al solo scopo di meglio fronteggiare i fenomeni criminali di maggior allarme sociale nel territorio di competenza,.
0.1.500.7. Piera Aiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: nell'ambito dei criteri con le seguenti: in conformità.
*0.1.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
*0.1.500.201. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire la parola: generali con la seguente: organizzativi.
0.1.500.71. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: con legge del Parlamento con le seguenti: dal Consiglio Superiore della Magistratura.
0.1.500.5. Piera Aiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e predeterminati.
0.1.500.130. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: da indicare con le seguenti: da includere.
0.1.500.160. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: da indicare nei progetti organizzativi delle procedure della Repubblica aggiungere la seguente: italiana.
0.1.500.126. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire la parola: selezionare con la seguente: individuare.
0.1.500.164. Salafia, Saitta, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: rispetto alle con le seguenti: in considerazione delle.
0.1.500.132. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: rispetto alle aggiungere la seguente: notizie.
0.1.500.136. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h) dopo le parole: rispetto alle altre sono aggiungere le seguenti: avendo riguardo soprattutto alle notizie di reato riferite alla violenza di genere.
0.1.500.85. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: tenendo conto anche, con le seguenti: anche in considerazione.
0.1.500.162. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

Pag. 37

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sopprimere la parola: anche.
0.1.500.134. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; con le seguenti: della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
0.1.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: del numero, aggiungere la seguente: complessivo.
0.1.500.163. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo la parola: dell'utilizzo, aggiungere le seguenti: efficace ed.
0.1.500.138. Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio. Prevedere il divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. Disciplinare le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva, disponendo un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera, per chi favorisce tale diffusione.
0.1.500.199. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) modificare il testo dell'articolo 417 del codice di procedura penale eliminando dalla rubrica la parola: «formali» e sostituendo la lettera b) con la seguente: «b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, della condotta e di ogni elemento del fatto indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché delle circostanza aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza»; sostituendo la lettera c) con la seguente: «c) l'indicazione di specifiche fonti di prova acquisite che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato come individuati nella precedente lettera b)».
0.1.500.202. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera i) premettere la seguente:

   0i) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio. Prevedere, inoltre, dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata, in via esclusiva, alla richiesta di riti alternativi oltre che alla verifica della costituzione delle Pag. 38parti e alla definizione delle questioni preliminari.
0.1.500.34. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i).
0.1.500.77. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica e collegiale.
0.1.500.39. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.
0.1.500.38. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i), sostituire la parola: estendere con la seguente: ampliare.
0.1.500.165. Scutellà, Saitta, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i), sostituire le parole: il catalogo con le seguenti: il novero.
0.1.500.166. Ascari, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i), sostituire le parole: per i quali con le seguenti: nei cui confronti.
0.1.500.167. Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i-bis).
*0.1.500.40. Colletti.
*0.1.500.58. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i-bis), con la seguente:

   i-bis) prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
0.1.500.212. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), dopo la parola: modificare aggiungere la seguente: opportunamente.
0.1.500.194. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: nel senso di prevedere aggiungere le seguenti: in tal modo.
0.1.500.168. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

Pag. 39

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: gli elementi aggiungere la seguente: complessivamente.
0.1.500.169. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), sostituire le parole: quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: laddove emerga che gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna.
0.1.500.82. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera i-bis), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono tali da determinare la condanna.
0.1.500.83. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), aggiungere infine, le parole: ; modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati che svolgono funzione di giudici dell'udienza preliminare, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio.
0.1.500.72. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), aggiungere infine, le parole: . Modificare l'articolo 429 del codice di procedura penale al fine di prevedere che il Giudice delle indagini preliminari motivi il decreto che dispone il giudizio con riferimento alla regola di giudizio di cui al periodo precedente.
0.1.500.73. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i), dopo la lettera i-bis) aggiungere la seguente:

   i-bis.1) prevedere che il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale rechi l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi di fatto e di diritto che se ne pongono alla base.
0.1.500.57. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i-ter).
0.1.500.94. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i), sostituire la lettera i-ter) con la seguente:

   i-ter) intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale eliminando dalla rubrica la parola: «formali», inserendo alla lettera b) la necessità per il pubblico ministero di enunciare, in forma chiara e precisa, la condotta e ogni elemento del fatto, indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato;
0.1.500.59. Vitiello.

Pag. 40

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-ter), sostituire le parole: della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale con le seguenti: dei requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di reato,
0.1.500.3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-ter), aggiungere, in fine, le parole: intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato.
0.1.500.60. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i-quater).
*0.1.500.86. Colletti.
*0.1.500.95. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-quater), dopo la parola: penale aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di risarcimento del danno ambientale di cui al titolo terzo della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0.1.500.29. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3 comma 1, lettera i-quater), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata, e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti ex articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio della azione civile in sede penale ex articolo 122 del codice di procedura penale consenta al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere si sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile.
0.1.500.46. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater), aggiungere la seguente:

   i-quinques) prevedere di eliminare il deposito degli atti ex articolo 415-bis del codice di procedura penale nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare.
0.1.500.203. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater), aggiungere la seguente:

   i-quinquies) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i tre mesi.
0.1.500.30. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater), aggiungere la seguente:

   i-quinquies) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di Pag. 41procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i cinque mesi.
0.1.500.32. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater), aggiungere la seguente:

   i-quinquies) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i sei mesi.
0.1.500.31. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater), aggiungere la seguente:

   i-quinquies) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il Giudice, tenendo conto delle esigenze di ufficio, operi secondo congruità e speditezza.
0.1.500.33. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater) inserire la seguente:

   i-quinquies) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato o imputato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;.
0.1.500.204. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), sostituire la parola: precisare con la seguente: definire.
0.1.500.171. Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), sostituire le parole: nell'apposito registro con le seguenti: nel registro.

  Conseguentemente alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sostituire le parole: nell'apposito registro con le seguenti: nel registro.
0.1.500.173. Cataldi, Salafia, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), sostituire le parole: lo stesso con le seguenti: il reato.

  Conseguentemente alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sostituire le parole: lo stesso con le seguenti: il reato.
0.1.500.174. Di Sarno, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), sostituire le parole: in modo da con le seguenti: al fine di.
0.1.500.170. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), dopo le parole: in modo da soddisfare aggiungere la seguente: sempre.
0.1.500.172. Ascari, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), dopo la parola: iscrizioni; aggiungere le seguenti: prevedere che gli uffici Pag. 42del pubblico ministero comunichino tempestivamente all'indirizzo fornito dal soggetto che ha presentato un esposto e ne abbia fatto richiesta, gli estremi del procedimento e il nome del pubblico ministero assegnato;
0.1.500.27. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: ; individuare, stante l'effetto pregiudizievole che ne potrebbe derivare per la persona, idonee modalità per garantire l'assoluta segretezza dell'iscrizione nel registro degli indagati ed effettive e più efficaci sanzioni penali in caso di violazione delle relative norme;
0.1.500.74. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l.1) prevedere di inserire le cosiddette intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stabilendo così che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e così aggiungendo al come 4 del suddetto articolo le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione».
0.1.500.209. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l.1) prevedere che in caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.
0.1.500.208. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l.1) prevedere che le udienze di convalida del fermo e dell'arresto, salvo validi e giustificati motivi, si tengano in aule di tribunale distaccate presso l'istituto penitenziario ove trovasi ristretto l'indagato.
0.1.500.207. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l.1) prevedere in presenza di una richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere che la decisione venga presa da un organo collegiale, quale può essere una sezione costituita presso la corte d'appello con competenza distrettuale.
0.1.500.206. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera l-bis).
*0.1.500.87. Colletti.
*0.1.500.195. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera l-bis) con la seguente:

   l-bis) prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti anteriormente alla data d'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato.
0.1.500.61. Vitiello.

Pag. 43

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: il giudice, su aggiungere la seguente: espressa.
0.1.500.175. Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: su richiesta, aggiungere la seguente: debitamente.
0.1.500.179. Ascari, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: su richiesta motivata, aggiungere le seguenti: da parte.
0.1.500.180. Cataldi, Salafia, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo la parola: accerti aggiungere la seguente: sempre.
*0.1.500.176. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano.
*0.1.500.181. Di Sarno, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo la parola: accerti, aggiungere le seguenti: in ogni caso.
0.1.500.182. Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sostituire le parole: nel caso con le seguenti: in caso.
0.1.500.177. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sostituire le parole: nel caso con le seguenti: nell'eventualità.
0.1.500.183. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sopprimere le parole: ed inequivocabile.
0.1.500.178. Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sostituire le parole: a decorrere con le seguenti: a partire.
0.1.500.184. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: dell'iscrizione della notizia aggiungere le seguenti: di reato.
0.1.500.185. Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), dopo la parola: ragioni; aggiungere le seguenti: in fatto e in diritto.
0.1.500.28. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), sostituire le parole: che sorreggono la richiesta con le seguenti: che supportano tale richiesta.
0.1.500.186. Ascari, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma Pag. 441, lettera l-ter), sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza dell'interessato.
0.1.500.4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-ter), sostituire le parole: quando ritiene con le seguenti: nel caso in cui ritenga.
0.1.500.188. Di Sarno, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-ter), sostituire la parola: se con le seguenti: nel caso in cui.
0.1.500.187. Cataldi, Salafia, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-ter), sopprimere la parola: ancora.
0.1.500.189. Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera l-quater).
0.1.500.43. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-quater), sostituire la parola: mera con la seguente: semplice.
0.1.500.190. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-quater), sostituire la parola: determini con la seguente: abbia.
0.1.500.191. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-quater), sostituire la parola: determini con la seguente: causi.
0.1.500.193. Ascari, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-quater), sostituire le parole: sul piano civile e amministrativo con le seguenti: sia sul piano civile sia sul piano amministrativo.
0.1.500.192. Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera l-quater), sopprimere le parole: e amministrativo.
0.1.500.100. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater) aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere che dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia aggiunto il comma 6-ter, disponendo che:

    siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista;

    siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet Pag. 45e sui social media, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

   I responsabili delle suddette violazioni sono soggetti al risarcimento del danno, da quantificarsi in sede civile.
0.1.500.205. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere la modifica degli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 425 del codice di procedura penale nel senso di introdurre strumenti utili alle vittime di reato, costituende o costituite parti civili, introducendo la possibilità di depositare fino all'udienza preliminare, e non più con il termine di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, l'indicazione di nuove prove ulteriori e diverse rispetto a quelle raccolte dal Pubblico Ministero.
0.1.500.96. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
0.1.500.97. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere criteri più stringenti ai fini del provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.
0.1.500.78. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di anticorruzione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale, stabilire che la pena non possa essere inferiore ad anni due di reclusione se il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio consista nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;

   b) prevedere l'abrogazione dell'articolo 323-ter del codice penale;

   c) prevedere che all'articolo 346-bis del codice penale l'utilità sia circoscritta a quella di natura economica.
0.1.500.48. Vitiello.

Pag. 46

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: «Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale» e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

    1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

    2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o avesse cognizione della notizia, la pena sia la reclusione fino a un anno;

    3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

    4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, sia punito con la reclusione da uno a tre anni;

   b) introdurre, dopo l'articolo 617-septies del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

    1) l'articolo 617-octies, che preveda il reato di «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale», stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

   c) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

    1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: «a guisa di informazione», siano sostituite dalle parole: «nel contenuto»;

    2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

    3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.
0.1.500.47. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

   all'articolo 3, al comma 1:

    alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

    alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al Pag. 47decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

    alla lettera c):

     all'alinea, sostituire la parola: gravità con la seguente: natura:

     al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria con le seguenti: per le contravvenzioni;

    alla lettera d), sostituire le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi; con le seguenti: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

    sostituire la lettera e) con le seguenti:

   «e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

   e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/13/UE;

   e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

   e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale»;

    sopprimere le lettere f) e g);

    sostituire la lettera h) con la seguente:

   «h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti»;

    sostituire la lettera i) con le seguenti:

   «i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

   i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non Pag. 48luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

   i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale»;

    sostituire la lettera l) con le seguenti:

   «l) precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

   l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

   l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

   l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo»;

    al Capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
1.500. Governo.

  All'emendamento 1.502 del Governo, sostituire la parte principale con la seguente: Al comma 1, sostituire le parole: «e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni» con le seguenti: «, dell'ordinamento penitenziario e per la revisione del regime sanzionatorio dei reati».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente articolo:

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di ergastolo ostativo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto Pag. 49 dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i quali non figurano motivi basati sulla «dignità criminale» del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;

   b) esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

   c) accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.
0.1.502.1. Varchi, Maschio.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*0.1.502.4. Colletti.
*0.1.502.94. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola: abolire con la seguente: abrogare.
0.1.502.98. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: della semidetenzione.
0.1.502.96. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e della libertà controllata.
0.1.502.95. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
0.1.502.5. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: avuto riguardo a specifico limite di pena edittale.
0.1.502.133. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: pene detentive, aggiungere le seguenti: le seguenti.
0.1.502.99. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.502 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1, lettera b), dopo le parole: pene detentive aggiungere le seguenti: dei reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a 5 anni.
0.1.502.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, lettera b), comma 1, dopo le parole: la semilibertà, sopprimere le seguenti: la detenzione domiciliare.
0.1.502.97. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

Pag. 50

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera b), dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: a favore di persone affette da HIV o COVID-19, portatori di disabilità, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio culturale e ambientale.
0.1.502.2. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera b), sopprimere la parola: conseguentemente.
0.1.502.100. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: che si riferiscano con la seguente: concernenti.
0.1.502.101. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni di diritti umani ed ai loro familiari in attuazione delle risoluzioni 9/11 del 2008 e 12/12 del 2009 adottate dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il diritto alla verità autorizza la vittima ed i suoi parenti a cercare ed ottenere tutte le informazioni rilevanti relative alla commissione delle allegata violazione, tra cui l'identità degli autori, il destino cui è andata incontro ed il luogo in cui si trova la vittima e, se del caso, il processo mediante il quale la suddetta violazione è stata ufficialmente autorizzata.
0.1.502.134. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
0.1.502.6. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: che contribuiscano con le seguenti: che siano volte.
0.1.502.104. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: e assicurino con le seguenti: nonché assicurino.
0.1.502.103. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, lettera c), sostituire la parola: opportune con la seguente: debite.
0.1.502.105. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: egli con le seguenti: lo stesso.
0.1.502.106. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: disciplinare conseguentemente il potere discrezionale con le seguenti: individuare specifici criteri normativi per indirizzare il potere discrezionale.
0.1.502.136. Bartolozzi.

Pag. 51

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: conseguentemente con la seguente: altresì.
0.1.502.107. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
0.1.502.7. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: revisionare con la seguente: rivedere.
0.1.502.114. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sopprimere la parola: opportunamente.
0.1.502.109. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: opportunamente con la seguente: adeguatamente.
0.1.502.108. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: la disciplina, aggiungere le seguenti: normativa vigente.
0.1.502.115. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: per la con le seguenti: volte alla.
0.1.502.110. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: assicurando con la seguente: garantendo.
0.1.502.111. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: assicurando con le seguenti: fermo restando.
0.1.502.112. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: e alla con le seguenti: nonché alla.
0.1.502.113. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
0.1.502.139. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
0.1.502.8. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.
0.1.502.116. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

Pag. 52

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: nel pronunciare con le seguenti: nell'emettere.
0.1.502.117. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: nel pronunciare con le seguenti: quando pronuncia.
0.1.502.118. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, al capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: dovere determinare con le seguenti: dovere quantificare.
0.1.502.119. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
0.1.502.10. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, nella parte consequenziale, relativo all'Art. 9-bis, comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni; sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
0.1.502.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
0.1.502.9. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire la parola: possa con le seguenti: abbia la facoltà di.
0.1.502.120. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: di doverla determinare con le seguenti: di dover determinare la pena.
0.1.502.121. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
0.1.502.13. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
0.1.502.11. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semidetenzione, la semilibertà, la libertà controllata o la detenzione domiciliare.
0.1.502.15. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: Pag. 53anche con la semidetenzione, la semilibertà o la detenzione domiciliare.
0.1.502.16. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semilibertà, la libertà controllata o la detenzione domiciliare.
0.1.502.18. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la detenzione domiciliare.
0.1.502.20. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semidetenzione.
0.1.502.17. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semilibertà.
0.1.502.19. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole: non si oppone, aggiungere le seguenti: alla sentenza emessa.
0.1.502.122. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole: non si oppone; aggiungere le seguenti: il giudice.
0.1.502.123. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), dopo la parola: specie, aggiungere le seguenti: di reato.
0.1.502.124. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , oltre che con la pena pecuniaria,.
0.1.502.126. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole: , oltre che con la pena pecuniaria, aggiungere la seguente: anche.
0.1.502.127. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sopprimere, in fine, le parole da: se fino a: del condannato.
0.1.502.128. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
0.1.502.21. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera f), sostituire la parola: mutuare, Pag. 54ovunque ricorra, con la seguente: riprendere.
0.1.502.130. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera f), sostituire la parola: omonime con la seguente: analoghe.
0.1.502.129. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera f), sostituire la parola: corrispondente, con la seguente: analoga.
0.1.502.131. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera g).
*0.1.502.22. Colletti.
*0.1.502.41. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: opportunatamente.
0.1.502.47. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), dopo le parole: prevedere il aggiungere la seguente: necessario.
0.1.502.46. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), dopo le parole: prevedere il aggiungere la seguente: possibile.
0.1.502.45. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: il coinvolgimento con le seguenti: la partecipazione.
0.1.502.48. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: il coinvolgimento con le seguenti: l'intervento.
0.1.502.49. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: al fine di consentire l'applicazione delle predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione.
0.1.502.42. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: al fine di consentire con le seguenti: per assicurare.
0.1.502.52. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: al fine di consentire con le seguenti: per.
0.1.502.44. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma Pag. 551, lettera g), dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: poter.
0.1.502.50. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, lettera g), comma 1, sostituire la parola: consentire con la seguente: garantire.
0.1.502.51. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire la parola: applicazione con la seguente: attuazione.
0.1.502.55. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: predetta pena sostitutiva nel giudizio di cognizione con le seguenti: pene sostitutive nel giudizio di cognizione.
0.1.502.53. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: predette.
0.1.502.54. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: nel giudizio di cognizione.
0.1.502.43. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera h), dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: opportunatamente.
0.1.502.61. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: , relative alla sospensione condizionale della pena.
0.1.502.57. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera h), sostituire la parola: applichino con le seguenti: possano applicare.
0.1.502.59. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera h), sostituire la parola: applichino con le seguenti: debbano applicare.
0.1.502.60. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera h), dopo le parole: si applichino alle aggiungere la seguente: predette.
0.1.502.56. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera h), in fine, aggiungere le seguenti parole: come elencate alla lettera b) del presente articolo.
0.1.502.58. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

Pag. 56

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera i).
*0.1.502.33. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.1.502.62. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.
*0.1.502.23. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: prevedere che fino a: eventualmente disposta;.
0.1.502.73. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sostituire la parola: svolgimento con la seguente: adempimento.
0.1.502.63. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sostituire la parola: svolgimento con la seguente: compimento.
0.1.502.64. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sostituire la parola: svolgimento con la seguente: assolvimento.
0.1.502.65. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), dopo le parole: di pubblica utilità aggiungere la seguente: non.
0.1.502.24. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: , certificata da un soggetto terzo,.
0.1.502.12. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sostituire la parola: comporti con le seguenti: può comportare.
0.1.502.75. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), dopo le parole: se accompagnato dal aggiungere la seguente: totale.
0.1.502.66. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sostituire le parole: dall'eliminazione con le seguenti: dalla totale eliminazione.
0.1.502.67. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis,comma 1, lettera i), sostituire le parole: dall'eliminazione con le seguenti: dalla rimozione.
0.1.502.74. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sopprimere la seguente parola: dannose.
0.1.502.71. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma Pag. 571, lettera i), sostituire la parola: dannose con la seguente: pregiudizievoli.
0.1.502.70. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: ove possibili.
0.1.502.34. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: che sia stata.
0.1.502.72. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, lettera i), dopo le parole: fare salva aggiungere la seguente: sempre.
0.1.502.69. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera l).
0.1.502.76. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: prevedere quanto fino a: 250 euro.
0.1.502.77. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: sia individuato con le seguenti: possa essere individuato.
0.1.502.78. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 250 euro e le parole: 250 euro con le seguenti: 50 euro.
0.1.502.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 2.550 euro.
0.1.502.79. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 2.450 euro.
0.1.502.80. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 300 euro.
0.1.502.81. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 200 euro.
0.1.502.82. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma Pag. 581, lettera l), sostituire la parola: evitare con la seguente: impedire.
0.1.502.90. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire la parola: risulti con le seguenti: possa risultare.
0.1.502.83. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: in rapporto con la seguente: rispetto.
0.1.502.88. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: e del suo nucleo familiare.
0.1.502.84. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), dopo la parola: consentendo aggiungere le seguenti: in tal modo.
0.1.502.89. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), dopo le parole: al giudice di adeguare aggiungere la seguente: sempre.
0.1.502.85. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: economiche e di vita.
0.1.502.86. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: economiche e.
0.1.502.87. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 80 euro al giorno.
0.1.502.25. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'articolo 9-bis, comma 1, lettera m), sostituire le parole: mancata esecuzione delle pene sostitutive con le seguenti: infruttuosa escussione delle pene pecuniarie.
0.1.502.137. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: grave o reiterata.
0.1.502.26. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: grave o.
*0.1.502.27. Colletti.
*0.1.502.37. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma Pag. 591, lettera m), sopprimere le seguenti parole: o reiterata.
0.1.502.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: o in altra pena sostitutiva.
0.1.502.38. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: insolvibilità del condannato o ad altro.
0.1.502.91. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

   m-bis) recepire la sentenza n. 88 del 2018 della Coste Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto e per l'effetto al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo le parole: «La domanda di riparazione può essere proposta» sono inserite le seguenti: «nel corso del procedimento che abbia superato la soglia della ragionevolezza o».
0.1.502.138. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera n).
0.1.502.92. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di reati di grave allarme sociale.
0.1.502.40. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
0.1.502.28. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) prevedere che le misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale, possano essere applicate senza la necessità del consenso dell'indagato ovvero dell'imputato e che siano prescritte, obbligatoriamente, dal giudice per i reati di cui all'articolo 282-bis, comma 6, e 282-ter, comma 1, del codice di procedura penale.
0.1.502.29. Colletti.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di sanzioni).
0.1.502.93. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 60

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esecuzione misure privative e limitative della libertà)

  1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore del carcere. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore del carcere trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio».

  2. All'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore del carcere sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».
0.1.502.31. Giachetti, Annibali.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

   b) prevedere come pene sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina prevista della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

   c) prevedere che le pene sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

   d) revisionare opportunamente la disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

   e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il Pag. 61limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità se non vi è opposizione del condannato;

   f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista per le omonime misure alternative alla detenzione dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

   g) prevedere il coinvolgimento degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna al fine di consentire l'applicazione delle predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione;

   h) prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle pene sostitutive;

   i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

   l) prevedere quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la pena sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

   m) prevedere che la mancata esecuzione delle pene sostitutive, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della pena sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; far salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

   n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.
1.502. Governo.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte principale, sostituire le parole: nonché per l' con le seguenti: ad esclusione dell'.

Pag. 62

  Conseguentemente, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: , per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa,.
0.1.503.14. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il Ministro della pubblica amministrazione.
0.1.503.53. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , il Ministro dello sviluppo economico,.
0.1.503.15. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il Ministro dell'università e della ricerca.
0.1.503.63. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: Ministro degli affari regionali e delle autonomie.
0.1.503.54. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, sopprimere le parole: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
0.1.503.55. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il Ministro dell'interno.
0.1.503.61. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il Ministro della difesa.
0.1.503.72. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il Ministro dell'economia e finanze.
0.1.503.78. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: Gli stessi con le seguenti: I medesimi.
0.1.503.20. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, sostituire la parola: esercizio con la seguente: attuazione.
0.1.503.27. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alinea sopprimere la parola: organica.
0.1.503.34. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: sono adottati aggiungere le seguenti: , anche in considerazione Pag. 63 delle specifiche caratteristiche del processo penale minorile,.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, relativa:

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: persone legittimate con le seguenti: soggetti legittimati;

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'autore di reato aggiungere le seguenti: e, se possibile, della comunità di riferimento;

   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle con le seguenti: parenti fino al secondo grado;

   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del, con le seguenti: della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso al;

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: svolgimento includano: aggiungere le seguenti: la gratuità dell'intero programma;;

   al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte con le seguenti: la facoltà di richiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale;

   al comma 1, lettera d), dopo la parola: alloglotte; aggiungere le seguenti: la facoltà di richiedere l'assistenza di un difensore iscritto in apposito elenco tenuto da ogni Ordine degli avvocati a seguito di specifica formazione e aggiornamento sui percorsi di giustizia riparativa;

   al comma 1, lettera e), dopo le parole: essere valutato aggiungere le seguenti: , senza previsione di automatismi,.
0.1.503.1. Dori, Conte.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
0.1.503.16. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) introdurre, nel rispetto della Raccomandazione n. R(2010) del Consiglio dei ministri d'Europa in materia di probation, una disciplina della giustizia riparativa che faccia riferimento, in particolare: alla riparazione del danno riportato dalla vittima, alla comprensione da parte del reo dell'illiceità del proprio comportamento e della conseguenze negative dello stesso per la vittima e per l'intera società, nonché alla necessaria assunzione della propria responsabilità alla necessità che la vittima possa esprimere i propri bisogni conseguenti al danno subito e avanzi le richieste più adeguate alla soddisfazione degli stessi alla doverosa partecipazione della comunità al processo riparativo;.
0.1.503.25. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale.
0.1.503.31. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: a livello internazionale inserire le seguenti: e nel rispetto della Raccomandazione n° R(2010) del Consiglio dei ministri d'Europa sulla probation,.
0.1.503.17. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9, comma Pag. 641, lettera a), sostituire la parola: accesso con la seguente: ammissione.
0.1.503.38. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti,.
0.1.503.41. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dell'autore del reato con le seguenti: e del reo.
0.1.503.22. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: autore del reato inserire le seguenti: considerando la specificità delle rispettive posizioni.
0.1.503.24. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
0.1.503.28. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), premettere alla parola: definire le seguenti: ai soli fini del presente articolo.
0.1.503.8. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: considerare vittima del reato inserire le seguenti: il proprietario di un animale o, dopo le parole: tale persona aggiungere le seguenti: o animale.
0.1.503.2. Colletti.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli Enti e Associazioni che dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, anche dunque se rappresentato da enti o da associazioni che rappresentino interessi di rilievo diffuso, perseguiti proprio grazie all'azione associativa, e che dunque sono legittimati all'azione risarcitoria, in sede penale ove risultino danneggiati, ossia quando dal reato abbiano ricevuto un danno a discapito di un interesse proprio.
0.1.503.4. Miceli.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
0.1.503.29. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: , senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.
0.1.503.9. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

Pag. 65

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: senza con la seguente: introducendo.
0.1.503.10. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire al parola: informato con la seguente: consapevole.
0.1.503.18. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: utilità con la seguente: efficacia.
0.1.503.23. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);.
0.1.503.45. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
0.1.503.30. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: in ogni caso con la seguente: comunque.
0.1.503.19. Scutellà, Saitta, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: specifiche con la seguente: peculiari.
0.1.503.21. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: includano con la seguente: comprendano.
0.1.503.49. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire la parola: confidenzialità con la seguente: segretezza.
0.1.503.26. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.
0.1.503.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).
0.1.503.74. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
0.1.503.75. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, Pag. 66comma 1, sopprimere le lettere e) e g) sono soppresse.
0.1.503.76. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
0.1.503.32. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: possa essere con la seguente: sia.
0.1.503.33. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole: possa essere inserire la seguente: sempre.
0.1.503.35. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, lettera e), sopprimere le parole da: prevedere che un esito fino alle parole: o in sede esecutiva.
0.1.503.7. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, alla lettera e), al secondo periodo, sostituire le parole: ; prevedere con la seguente: e.
0.1.503.36. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: non fattibilità con la seguente: impossibilità.
0.1.503.39. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: a carico della vittima o dell'autore con le seguenti in capo alla vittima o all'autore.
0.1.503.40. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: o dell'autore e: o in sede esecutiva.
0.1.503.11. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere f) e g).
0.1.503.77. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
0.1.503.42. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f) sostituire la parola: disciplinare con la seguente: organizzare.
0.1.503.43. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, Pag. 67comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: in programmi.
0.1.503.44. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alla lettera f) le parole: tenendo conto sono sostituite dalla seguente: considerando.
0.1.503.46. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), dopo le parole: tenendo conto inserire la seguente: sempre.
0.1.503.47. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), dopo le parole: degli autori del reato sostituire la parola: e con la seguente: nonché.
0.1.503.48. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f) sopprimere le parole: nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale.
0.1.503.50. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), sostituire la parola: basilari con le seguenti: di base.
0.1.503.51. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), sopprimere il secondo periodo.
0.1.503.52. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), secondo periodo sopprimere le parole: in programmi.
0.1.503.56. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), sostituire le parole: dei medesimi con le seguenti: degli stessi.
0.1.503.57. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo.
0.1.503.59. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), dopo la parola: garantendo inserire la seguente: comunque.
0.1.503.60. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ed equiprossimità.
0.1.503.58. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

Pag. 68

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera g).
0.1.503.62. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire la parola: individuare con la seguente: garantire.
0.1.503.64. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: delle prestazioni.
0.1.503.66. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), dopo le parole: che siano inserire la seguente: sempre.
0.1.503.65. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: agli enti locali e convenzionate con il con la seguente: al.
0.1.503.12. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: almeno e le parole: in ogni caso.
0.1.503.95. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), secondo periodo, sopprimere la parola: pubbliche.
0.1.503.67. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa,.
0.1.503.69. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in ogni caso.
0.1.503.70. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), secondo periodo sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del periodo.
0.1.503.71. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire la parola: vittimizzazione con la seguente: persecuzione.
0.1.503.73. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

   h) prevedere nell'ambito dei servizi di giustizia riparativa, programmi di assistenza legale gratuita per le vittime di violenza domestica e maltrattamenti volti a Pag. 69sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;

   i) prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale degli avvocati esperti in programmi di giustizia riparativa come previsto alla lettera h) e disciplinare le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia.
0.1.503.5. Giannone, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, sopprimere il comma 2.
0.1.503.79. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.1.503.80. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire la parola: 4.438.524 a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 4.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
0.1.503.83. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire la cifra: 4.438.524 con la seguente: 5.000.000.
0.1.503.82. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire la cifra: 4.438.524 con la seguente: 4.500.000.
0.1.503.81. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2025.
0.1.503.86. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2024.
0.1.503.85. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2023.
0.1.503.84. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, sopprimere il comma 3.
0.1.503.87. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, al comma 3, sostituire la seguente: con con la seguente: attraverso.
0.1.503.88. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

Pag. 70

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa al Capo I, fino a: giustizia riparativa.
0.1.503.90. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa al Capo I, sopprimere la parola: organica.
0.1.503.91. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 18, sopprimere le parole da: all'articolo 18 fino a: giustizia riparativa.
0.1.503.92. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 18, alla parola: salvo premettere la seguente: fatto.
0.1.503.93. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa al titolo, sopprimere le parole da: al titolo fino a: giustizia riparativa.
0.1.503.94. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Mediazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale, affinché diventi più celere ed efficiente, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) specificare le ipotesi di reato per le quali è consentito il ricorso alla mediazione, diretta a favorire la conciliazione tra autore e vittima del reato, con l'intervento di un soggetto terzo, imparziale diverso dal giudice;

   b) prevedere la facoltà per le parti, compresa la persona offesa, di proporre il ricorso alla mediazione;

   c) stabilire il potere della autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine entro il quale concludere la mediazione;

   d) prevedere un termine massimo di sospensione del procedimento, fatta salva la possibilità del compimento di atti urgenti;

   e) disciplinare la procedura di mediazione con la previsione che, nella ricerca dell'accordo, accanto all'iniziativa delle parti, siano assicurate le garanzie minime della difesa;

   f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti compiuti in sede di mediazione ai fini del procedimento penale;

   g) prevedere il potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione;

   h) prevedere che, in caso di esito negativo, il procedimento riprenda dal momento in cui è stato sospeso.
0.1.503.3. Vitiello.

  Al comma 1, dopo le parole del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sono successivamente trasmessi con le seguenti: , il Pag. 71Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'istruzione, il Ministro della università e della ricerca, il Ministro degli affari regionali e delle autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli stessi schemi sono successivamente trasmessi;

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Giustizia riparativa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

   b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

   c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, a seguito di invio dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

   d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione alla vittima del reato e all'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

   e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva; prevedere che un esito di non fattibilità di un programma di giustizia riparativa o un suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

   f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia Pag. 72riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti distruttivi del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

   g) individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 4.438.524 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

   all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: e in materia di giustizia riparativa.
1.503. Governo.

ART. 2.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, premettere le seguenti parole: prevedere il potenziamento del Registro Penale Informatizzato, ai fini dell'integrazione, interoperabilità e massima condivisione dei dati tra i soggetti coinvolti;
0.2.500.81. Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: formati con la seguente: costituiti.
0.2.500.96. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: in modo che fino a: reperibilità con le seguenti: con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
0.2.500.126. Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la Pag. 73parola: garantita con la seguente: assicurata.
0.2.500.111. Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e reperibilità con le seguenti: , reperibilità e, ove occorra, segretezza.
0.2.500.2. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: gestire i flussi documentali in modo da consentire la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.
0.2.500.131. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche con le seguenti: prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche. Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.
0.2.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo dopo le parole: stato e grado, aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'urgenza del provvedere nei casi di misure cautelari, reali e personali, e dei relativi ricorsi.
0.2.500.132. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: effettuate aggiungere la seguente: prioritariamente.
0.2.500.116. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: previa indicazione delle regole tecniche e modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;.
0.2.500.101. Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: prevedere che gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche;.
0.2.500.97. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: prevedere l'istituzione di Pag. 74un elenco di fiducia nel quale siano indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, lo scambio di informazioni e l'invio di documenti ai soggetti abilitati a riceverli;.
0.2.500.99. Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: anche temporale con le seguenti: invio in tempo reale.
0.2.500.117. Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: prevedere che la notificazione digitale invii al destinatario della notifica – che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato – un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione;.
0.2.500.100. Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: prevedere che gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerino, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
0.2.500.114. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: , procedendo alla produzione della copia analogica del documento informatico.
0.2.500.107. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: individuare il responsabile della conservazione degli atti.
0.2.500.127. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere, alla luce dei maggiori rischi riguardanti gli effetti della circolazione degli atti in formato digitale, la riscrittura degli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale al fine di garantire un più rigoroso regime di segretezza e non divulgabilità degli atti di indagine e processuale con trasformazione in reato della fattispecie.
0.2.500.19. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: adottare misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione ed eventualmente aggiorna il formato in cui sono conservati i documenti.
0.2.500.128. Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: assicurare la verifica periodica dell'integrità degli archivi informatici e garantire l'accesso ad essi da parte degli organismi competenti.
0.2.500.129. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: gestire il processo informatico di conservazione degli atti e documenti garantendone nel tempo la conformità al Regolamento, Pag. 75 di cui al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
0.2.500.130. Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativo all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sviluppare, in forma sperimentale, le capacità elaborative dell'intelligenza artificiale offrendo strumenti razionali, ma adattabili alla particolarità del caso in esame, ai fini della classificazione, organizzazione ed utilizzo dei dati rilevanti per la relativa decisione.
0.2.500.110. Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativo all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sviluppare, in forma sperimentale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per consentire l'analisi critica della giurisprudenza pregressa, volta a favorire l'effettiva indipendenza del giudice.
0.2.500.83. Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sperimentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che, nel rispetto dei principi della carta etica adottata, favorisca l'emersione delle linee di tendenza della giurisprudenza penale, a livello di singolo ufficio e distretto, nonché a livello nazionale.
0.2.500.82. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) incrementare in tutti gli uffici giudiziari, l'attivazione del servizio di comunicazioni telematiche di cancelleria agli avvocati e ai consulenti tecnici, attraverso il sistema dell'upload.
0.2.500.84. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che i sistemi documentali del processo telematico, dematerializzati o totalmente digitalizzati in forma nativa, siano utilizzati, oltre che nella forma analogica, nell'ambito dei flussi amministrativi, come fonti di conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.
0.2.500.115. Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: emanato aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi delegate.
0.2.500.3. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b) sostituire le parole: siano definite con le seguenti: determinare.
0.2.500.119. Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire la parola: certezza con la seguente: verifica.
0.2.500.121. Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire la parola: compimento con la seguente: conclusione.
0.2.500.122. Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: compimento Pag. 76aggiungere le seguenti: e conservazione digitale.
0.2.500.124. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: compimento dell'atto aggiungere le seguenti: in modo da garantire la conformità ai documenti originali.
0.2.500.125. Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e modificando con le seguenti: anche al fine di apportare delle modifiche.
0.2.500.123. Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: ulteriori regole sono soppresse.
0.2.500.133. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, alla lettera b), in fine aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi delegate.
0.2.500.4. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), alinea, sostituire le parole: una disciplina transitoria ispirata con le seguenti: il passaggio dalla fase analogica a quella digitale secondo i.
0.2.500.118. Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), numero 2, sopprimere la parola: razionale.
0.2.500.120. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), al numero 3, aggiungere infine le seguenti parole: , volta allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica degli operatori, nonché manageriale dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;.
0.2.500.98. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere la realizzazione del Security Operation Center (SOC) della Giustizia, ai fini di un controllo degli eventi di sicurezza, volto anche a stabilire la piena conformità alle prescrizioni delle norme relative al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cyber;.
0.2.500.85. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) sviluppare tecnologie che consentano la raccolta e l'analisi dei dati giudiziari, sia per il miglioramento dei servizi giudiziari e la programmazione delle risorse umane e materiali, sia per offrire elementi aggregati di valutazione utili alle altre istituzioni per il governo dell'economia.
0.2.500.109. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter) dopo le parole: della Magistratura Pag. 77 aggiungere le seguenti: , i capi degli Uffici giudiziari.
0.2.500.134. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: e una rappresentanza qualificata del personale amministrativo.
0.2.500.40. Galizia, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b-ter) aggiungere la seguente:

   b-quater) monitorare il sistema del private cloud per un'allocazione dinamica delle risorse ai servizi erogati ed una gestione efficiente delle risorse infrastrutturali secondo il paradigma IaaS (Infrastructure as a Service).
0.2.500.106. Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b-ter) aggiungere la seguente:

   b-quater) sviluppare sistemi software secondo il modello a microservizi, per una maggiore flessibilità e riusabilità del software prodotto ed una gestione più efficiente ed efficace delle modifiche evolutive e correttive.
0.2.500.105. Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: lettera c) a: dei sistemi informatici con le seguenti: sopprimere la lettera c).
0.2.500.5. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) numero 1, dopo la parola: telematiche aggiunte le seguenti: dando notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico, in modo da consentire.
0.2.500.113. Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: che siano individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali si attesta il suo malfunzionamento, prevedendo altresì la comunicazione relativa al ripristino della sua funzionalità;.
0.2.500.112. Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'introduzione di un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale, omogeneo e per tutti i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, per la consultazione dello stato delle pendenze, il deposito degli atti in modalità telematiche, la richiesta ed estrazione di copie, la prenotazione di appuntamenti con gli uffici, ivi compresi i giudizi in corso dinanzi al Giudice di Pace.
0.2.500.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale per anonimizzare automaticamente le decisioni giudiziarie ai fini del riutilizzo.
0.2.500.108. Cataldi.

Pag. 78

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) nell'ambito dello sviluppo del piano d'azione 2019-2023 (Action Plan European e-Justice) in materia di giustizia elettronica, realizzare il seguente obiettivo:

    1) esaminare e analizzare le possibilità di scambiare dati con modalità digitali nell'ambito di procedimenti penali transfrontalieri.
0.2.500.80. Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) prevedere che nel primo atto notificato all'indagato o all'imputato venga eletto il domicilio valido ai fini delle comunicazioni inviate a questi dal difensore, e che le eventuali modifiche siano inefficaci se non comunicate per iscritto sia allo stesso difensore che all'ufficio presso il quale pende il procedimento;

   d-ter) specificare, sia in riferimento alle comunicazioni che alle notifiche, la disciplina applicabile in ipotesi di impugnazione proposta personalmente dal condannato in primo grado.
0.2.500.34. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   «d-bis) prevedere che gli strumenti della notifica e dell'accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, siano possibili anche per la persona offesa dal reato.».
0.2.500.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   «d-bis) prevedere l'obbligatorietà di aggiornare il sistema di indagine “S.D.I” dopo l'esito del giudizio in modo da rendere fruibile alle forze dell'ordine non solo la notizia di reato, ma anche le successive pronunce relative al reato medesimo.».
0.2.500.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere che, sin dal primo contatto, l'autorità procedente debba comunicare all'imputato non detenuto o internato che ha l'obbligo di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità e che, in mancanza di indicazioni, le comunicazioni e le notificazioni saranno eseguite presso il difensore e che potrà farsi luogo al processo in assenza.
0.2.500.6. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: la persona sottoposta alle indagini.
0.2.500.135. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola: l'obbligo con la seguente: l'onere.
0.2.500.9. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo Pag. 792-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: telefonici e.
0.2.500.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: ha disponibilità inserire le seguenti: prevedendosi che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni e le notificazioni siano fatte al difensore.
0.2.500.7. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: ha disponibilità inserire le seguenti: avvertendolo che in caso di rifiuto si potrà celebrare il processo in assenza.
0.2.500.8. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «consegna al difensore» aggiungere: «e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato»;

    2) alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: «consegna al difensore» aggiungere: «e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato»;

    3) alla lettera d), aggiungere in fine: «che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 c.p.p., al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta e che il difensore non sia mai gravato dall'onere di ricerca dell'imputato»;

    4) alla lettera e) aggiungere in fine: «disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 codice di procedura penale.».
0.2.500.143. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) sono soppresse le parole da: nel caso in cui questi sino a: a chi ne fa le veci.
0.2.500.136. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) dopo la parola: portiere, aggiungere la seguente: condominiale.
0.2.500.75. Scutellà, Saitta, Salafia, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c) dopo le parole: al difensore, aggiungere le seguenti: e che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo ed il conseguente rifiuto a parteciparvi comporta che si procederà in assenza.
0.2.500.137. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
*0.2.500.21. Vitiello.
*0.2.500.138. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
0.2.500.146. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis,comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) prevedere che per i reati a citazione diretta vada eliminato l'avviso ex articolo Pag. 80415-bis codice di procedura penale nei casi in cui nella fase delle indagini preliminari sia stato già effettuato il deposito degli atti ed il PM non abbia compiuto ulteriore attività di indagine e nei casi di reati puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con pena detentiva alternativa a pena pecuniaria.
0.2.500.139. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) prevedere mediante integrazione dell'articolo 123 codice di procedura penale che le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato servendosi dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati in possesso dell'amministrazione penitenziaria.
0.2.500.140. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, sopprimere l'articolo 2-ter.
0.2.500.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: ed efficiente, con le seguenti: efficiente e ragionevole in termini di durata.
0.2.500.86. Ascari, Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: ed efficiente, aggiungere le seguenti parole: ed adeguato alle esigenze a tutela della collettività.
0.2.500.41. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alinea, dopo la parola: efficiente, aggiungere le seguenti: anche in termini di ragionevolezza della durata.
0.2.500.87. Cataldi, Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: più celere ed efficiente, aggiungere le seguenti: nonché a migliorare gli strumenti di tutela per le vittime di reato,.
0.2.500.58. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni.
0.2.500.50. Salafia, Ascari, Scutellà, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: dei seguenti principi e criteri direttivi, con le seguenti: dei principi e criteri direttivi seguenti.
0.2.500.56. Ascari, Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, Pag. 81comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed e).
0.2.500.37. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), dopo la parola: prevedendo, aggiungere la seguente: al contempo.
0.2.500.62. Scutellà, Salafia, Saitta, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a) sostituire le parole: del fatto che egli è a conoscenza, con le seguenti: che egli sia a conoscenza.
0.2.500.42. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), sostituire le parole: del fatto che egli è a conoscenza, con le seguenti: che lo stesso imputato sia consapevole.
0.2.500.51. Scutellà, Saitta, Salafia, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a) sostituire le parole: della pendenza del processo, con le seguenti: del procedimento penale a suo carico.
0.2.500.88. Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), in fine sopprimere le seguenti parole: e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
*0.2.500.10. Piera Aiello.
*0.2.500.38. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b) sostituire le parole: tempestivamente citato, con le seguenti: citato in forma tempestiva.
0.2.500.43. Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b) dopo le parole: mani proprie, aggiungere le seguenti: , presso il difensore d'ufficio.
0.2.500.89. Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: prevedere che, con le seguenti: nel rispetto del principio di leale collaborazione sia previsto che,.
0.2.500.46. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: , ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo,.
0.2.500.45. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: dell'atto introduttivo del processo, Pag. 82 aggiungere le seguenti: nei confronti dell'imputato stesso.
0.2.500.103. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari, Scutellà, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b) dopo le parole: possa avvalersi aggiungere le seguenti: delle risorse umane e strumentali proprie degli Uffici.
0.2.500.48. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera b) dopo le parole: possa avvalersi aggiungere la seguente: anche.
*0.2.500.47. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.
*0.2.500.63. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera c).
**0.2.500.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.
**0.2.500.52. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato a comparire.
0.2.500.53. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c) sostituire la parola: quando con la seguente: allorquando.
0.2.500.68. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
0.2.500.90. Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole: caso concreto aggiungere le seguenti: ivi compreso il rifiuto di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità.
0.2.500.11. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c) sostituire le parole: è dovuta con le seguenti: sia ascrivibile
0.2.500.54. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), in fine, dopo la parola: consapevole inserire le seguenti: o al rifiuto di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità.
0.2.500.12. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
0.2.500.55. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera d) sostituire le parole: Pag. 83prevedere che, se con le seguenti: consentire, ove.
0.2.500.57. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera d) sostituire le parole: o, quando questa manca, con le seguenti: o, nel caso non si verifichi.
0.2.500.44. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera d) sostituire le parole: quando questa manca con le seguenti: qualora questa non sia prevista.
0.2.500.59. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera d) sostituire le parole: in assenza con le seguenti: del processo di cui al presente articolo.
0.2.500.60. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la parola: sono con la seguente: siano;

    2) dopo le parole: in assenza, aggiungere la seguente: dell'imputato;

    3) dopo la parola: domicilio, aggiungere le seguenti: eletto dall'imputato.
0.2.500.91. Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, lettera e), primo periodo, dopo le parole: in assenza aggiungere le seguenti: dell'imputato,.
0.2.500.61. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e) sostituire, le parole: sentenza inappellabile di non doversi procedere con le seguenti: ordinanza sospensiva della procedibilità.
0.2.500.17. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e), sostituire le parole: sentenza inappellabile di non doversi procedere e: sentenza di non doversi procedere, ovunque ricorrano, con le seguenti: ordinanza di non doversi procedere allo stato.
0.2.500.13. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, lettera e) secondo periodo, sostituire le parole: all'ultimo periodo, con le seguenti: al penultimo periodo,.
0.2.500.64. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: la possibilità.
0.2.500.66. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e), quarto periodo, sopprimere la parola: tempestiva.
0.2.500.67. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 84

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e), dopo le parole: dall'articolo 157 del codice penale, aggiungere le seguenti: di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni.
0.2.500.69. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera f).
0.2.500.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f) sostituire la parola: quando con la seguente: allorquando.
0.2.500.72. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f) sopprimere le parole: stante la possibilità di un rimedi successivo ai sensi della lettera g),.
0.2.500.73. Giuliano, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: rivedere la disciplina della con le seguenti: adeguare e semplificare la normativa in materia di.
0.2.500.76. Saitta, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo la parola: disciplina aggiungere la seguente: normativa.
0.2.500.102. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire la parola: assicurare con la seguente: accertare.
0.2.500.77. Salafia, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: la dichiarazione di latitanza sia sorretta da con le seguenti: nella dichiarazione di latitanza sia accertata la.
0.2.500.78. Scutellà, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire la parola: cautelare con la seguente: restrittiva.
0.2.500.79. Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera g), sostituire le parole: a favore, con le seguenti: in favore.
0.2.500.70. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: del processo aggiungere le seguenti: eccetto il caso in cui abbia omesso di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità.
0.2.500.14. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera g) sostituire le parole: a Pag. 85quanto previsto, con le seguenti: secondo quanto previsto.
0.2.500.49. Saitta, Scutellà, Salafia, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2. 500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alla lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: a tal fine prevedendo l'immediato recepimento della medesima direttiva per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
0.2.500.27. De Luca.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera h).
0.2.500.33. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
0.2.500.20. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: dopo la pronuncia della sentenza.
0.2.500.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), dopo la parola: impugnare, aggiungere in fine la seguente: la sentenza.
0.2.500.92. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera i) sostituire le parole: nella citazione a giudizio con le seguenti: nel primo atto notificatogli.
0.2.500.141. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di processo in assenza.
0.2.500.65. Cataldi.

  All'emendamento 2.500, parte conseguenziale, sopprimere l'articolo 2-quater.
0.2.500.144. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 2.500, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere il divieto di svolgere le udienze, le operazioni di formazione di ulteriore di documentazione dell'interrogatorio e l'acquisizione della prova dichiarativa mediante registrazione audiovisiva; rafforzare i principi di oralità, immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova;.
0.2.500.145. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) prevedere la obbligatoria registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa e che non possa essere interrotta per nessuna ragione dal momento in cui la persona compare davanti all'autorità giudiziaria al momento in cui si conclude l'atto;

Pag. 86

   b) prevedere la obbligatoria registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti;.
0.2.500.26. Costa.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;

   c-ter) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;.
0.2.500.22. Vitiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;.
0.2.500.23. Vitiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo la parola: audiovisiva, aggiungere le seguenti: o fonoregistrazione;

   b) alla lettera b), dopo la parola: l'audioregistrazione, aggiungere le seguenti: o fonoregistrazione.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: videoregistrazioni, aggiungere la seguente: fonoregistrazioni.
0.2.500.104. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

Pag. 87

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: salva fino a: tecnici.
0.2.500.16. Colletti.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, lettera a) dopo le parole: contingente indisponibilità aggiungere le seguenti: , debitamente documentata,.
0.2.500.142. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, lettera b) sostituire la parola: prevedere con la seguente: stabilire.
0.2.500.94. Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, lettera c), dopo la parola: procedimento, aggiungere la seguente: penale.
0.2.500.95. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole: avvenire a distanza, aggiungere in fine le seguenti: , nell'ambito del processo telematico.
0.2.500.74. Salafia, Ascari, Scutellà, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

   c-bis) individuare le sanzioni processuali in caso di violazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c).
0.2.500.32. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) stabilire le regole tecniche per rendere omogenee e utilizzabili le prove videoregistrate da droni e satelliti.
0.2.500.15. Colletti.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;.
0.2.500.24. Vitiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;.
0.2.500.25. Vitiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater Pag. 88sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni per l'impiego delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza).
0.2.500.71. Saitta, Scutellà, Salafia, Giuliano, Di Sarno, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di qualificazione giuridica delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza.
0.2.500.93. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire le parole: dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni con le seguenti: in materia di processo penale telematico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita la autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica»;

   sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a), assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

   b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

    1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

    2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

    3) coordinamento dell'attuazione della delega con la formazione del personale coinvolto;

   b-ter) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o notificazione»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

    1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

    2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, Pag. 89 in relazione a ciascun settore interessato;

    3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici»;

   sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p);

   alla rubrica, sostituire la parola: notificazioni con le seguenti: processo penale telematico;

   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di notificazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

   b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato nel caso in cui questi sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

   c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tal fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

   d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

   e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

   f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 2-ter.
(Processo in assenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi Pag. 90recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

   b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

   c) prevedere che, quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

   d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione in assenza;

   e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza dei termini di cui all'ultimo periodo, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche di cui al periodo precedente, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente fra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

   f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;

Pag. 91

   g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

   h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare;

   i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

Art. 2-quater.
(Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

   b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

   c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.
2.500. Governo.

ART. 5.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, sopprimere le parole da: Al comma 1 fino a: codice di procedura penale.
*0.5.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
*0.5.500.33. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: sostituire la lettera b) con la seguente con le seguenti: sopprimere la lettera b).
0.5.500.7. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) stabilire affinché le parti in contraddittorio illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi di quanto previsto dall'articolo 190 del codice di procedura penale».

  Conseguentemente:

   alla lettera d), dopo la parola: perito inserire le seguenti: nominato dal giudice;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) stabilire che, nel caso in cui, avvenga la sostituzione del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già in precedenza assunta; stabilire altresì che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione o collegamento a Pag. 92distanza, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova soltanto quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».
0.5.500.22. Ascari, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: prevedere che aggiungere la seguente: tutte.
0.5.500.18. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, alla lettera b), sostituire le parole: le parti illustrino con le seguenti: tutte le parti effettuino una relazione illustrativa per.
0.5.500.20. Di Sarno, Scutellà, Salafia, Saitta, Giuliano, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: le parti aggiungere le seguenti: dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento,.
0.5.500.28. Scutellà, Salafia, Saitta, Giuliano, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: che le parti, aggiungere le seguenti: a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento.
0.5.500.31. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera b), sostituire la parola: illustrino con le seguenti: possano illustrare.
0.5.500.21. Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Cataldi, Ascari.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera b), sopprimere la parola: strettamente.
0.5.500.13. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera b), sostituire la parola: alla con le seguenti: per la.
0.5.500.27. Salafia, Scutellà, Saitta, Giuliano, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, sopprimere le parole: , al medesimo comma 1.
0.5.500.16. Saitta, Ascari, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera d), sostituire le parole: o del perito, con le seguenti: o eventualmente del perito nominato dal giudice.
0.5.500.29. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, alla lettera d), dopo la parola: perito aggiungere la seguente: nominato.
*0.5.500.15. Giuliano, Cataldi, Salafia, Scutellà, Saitta, Di Sarno, Ascari.
*0.5.500.17. Salafia, Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sopprimere le parole da: sostituire la lettera e) fino a: specifiche esigenze.
**0.5.500.9. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
**0.5.500.32. Bartolozzi.

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  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) prevedere che la regola di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale sia estesa, nei procedimenti di competenza del tribunale, anche ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate;.
0.5.500.8. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati;.
0.5.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che le parti abbiano sempre la facoltà di chiedere la riassunzione della prova, a prescindere dal modo in cui questa si sia formata, in caso di mutamento del giudice o del collegio;.
0.5.500.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, alla lettera e), sostituire la parola: prevedere, con la seguente: stabilire.
0.5.500.19. Cataldi, Salafia, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, alla lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire la parola: mutamento con la seguente: cambiamento;

   2) sostituire le parole: a richiesta di parte, con le seguenti: a richiesta di una delle parti.
0.5.500.30. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera e), sostituire la parola: mutamento con la seguente: sostituzione.
*0.5.500.12. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.
*0.5.500.23. Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, alla lettera e), dopo la parola: richiesta aggiungere la seguente: motivata.
0.5.500.11. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, alla lettera e), sopprimere le parole da: stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione fino alla fine del periodo.
0.5.500.3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera e), sostituire il secondo capoverso con il seguente: stabilire affinché il giudice disponga la riassunzione della prova soltanto quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche e comprovate esigenze, ovvero quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti Pag. 94 le dichiarazioni medesime saranno utilizzate.
0.5.500.25. Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera e), sostituire le parole: solo quando, con le seguenti: soltanto nei casi in cui.
0.5.500.14. Di Sarno, Scutellà, Ascari, Giuliano, Saitta, Salafia, Cataldi.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera e), dopo la parola: esigenze aggiungere, in fine, la seguente: comprovate.
0.5.500.24. Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che, in caso di riassunzione della prova dichiarativa, il relativo termine non venga conteggiato ai fini dell'improcedibilità dell'azione penale prevista dalla presente legge.
0.5.500.4. Colletti.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sopprimere le parole: sopprimere la lettera f).
0.5.500.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere la lettera f), con le seguenti: sostituire la lettera f) con la seguente:

   «f) prevedere che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sia assicurata la priorità assoluta anche ai processi a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi per tutti i delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni».
0.5.500.10. Barbuto.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio;

   b) prevedere, altresì, con riferimento ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale, la soppressione del giudizio immediato;

   c) prevedere dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari, nonché prevedere che esclusivamente nella medesima udienza possano essere avanzate le richieste di riti alternativi.
0.5.500.5. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;.

Pag. 95

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere la lettera c);

   alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell'esame del consulente o del perito,;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze»;

   sopprimere la lettera f).
5.500. Governo.

ART. 6.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a).
*0.6.500.1. Conte.
*0.6.500.2. Colletti.
*0.6.500.6. Costa.
*0.6.500.8. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
*0.6.500.9. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
*0.6.500.13. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.6.500.32. Bartolozzi.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a), premettere la seguente:

  0a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 5 del codice di procedura penale e adeguare il contenuto dell'articolo 6, dei commi 2 e 3, dell'articolo 596 del codice di procedura penale.
0.6.500.5. Colletti.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a), premettere le seguenti parole: in ogni caso,.
0.6.500.14. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a), sopprimere la parola: eventualmente.
0.6.500.15. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a-bis).
*0.6.500.3. Colletti.
*0.6.500.10. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

   a-bis) prevedere che l'udienza di cui alla lettera a) si celebri limitatamente alla discussione degli ordini delle prove.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere a-quater) e a-quinquies).
0.6.500.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-bis), sostituire la parola: dichiari con le seguenti: può dichiarare.
0.6.500.16. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

Pag. 96

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-ter), sostituire la parola: restituisca con le seguenti: può restituire.
0.6.500.17. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a-quater).
0.6.500.4. Colletti.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), sostituire la parola: valuti con le seguenti: può valutare anche.
0.6.500.19. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Ascari, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), sostituire la parola: valuti con le seguenti: può valutare.
0.6.500.18. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), dopo la parola: valuti, aggiungere la seguente: anche.
0.6.500.20. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Ascari, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), sopprimere le parole: perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;.
*0.6.500.22. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.
*0.6.500.12. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, lettera a-quater), sostituire le parole: perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: ai sensi dell'articolo 425 cpp.
0.6.500.33. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), sostituire la parola: perché con le seguenti: in quanto.
0.6.500.23. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), sopprimere la parola: ragionevole.
0.6.500.24. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quater), sostituire la parola: ragionevole con la seguente: equilibrata.
0.6.500.25. Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, dopo la lettera a-quater, aggiungere la seguente:

   a-quater.1) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando Pag. 97 le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;.

   Nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: alla lettera b) fino alla fine della parte conseguenziale con le seguenti: sopprimere le lettere b) e c).
0.6.500.11. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quinquies), sostituire le parole: nel caso con le seguenti: in ogni caso.
0.6.500.26. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quinquies), sostituire la parola: fissi con le seguenti: può fissare.
0.6.500.27. Scutellà, Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quinquies) sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venticinque giorni.
0.6.500.29. Cataldi, Salafia, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quinquies), sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quindici giorni.
0.6.500.28. Ascari, Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quinquies), sopprimere l'ultimo periodo.
0.6.500.30. Di Sarno, Salafia, Cataldi, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 6.500 del Governo, alla lettera a-quinquies), sostituire le parole: coordinare la con le seguenti: prevedere il puntuale aggiornamento della corrispondente.
0.6.500.31. Giuliano, Salafia, Cataldi, Saitta, Scutellà, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte conseguenziale, alla lettera c), sopprimere, in fine, le seguenti parole: in composizione monocratica.
0.6.500.21. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

   a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti;

   a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

   a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera seguente, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti Pag. 98non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, tenuta di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a-quater);

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'applicazione alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a-quater) degli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e delle disposizioni del Titolo X del Libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica;».
6.500. Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale sostituire le parole: sostituire la lettera a) con la seguente: a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione con le seguenti: sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere la celebrazione del giudizio d'appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore;» con le seguenti: sopprimere la lettera g);

   sopprimere le parole: h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;.
0.7.500.20. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera a) con la seguente: a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione con le seguenti: sopprimere la lettera a).
0.7.500.21. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: sostituire la lettera a) fino a atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
*0.7.500.9. Annibali.
*0.7.500.143. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima.
0.7.500.43. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Pag. 99

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a) sopprimere le seguenti: fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza,.
0.7.500.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: fatto salvo.
*0.7.500.99. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.
*0.7.500.103. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dettato per con le seguenti: previsto per.
0.7.500.100. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola: dettato con la seguente: disciplinato.
0.7.500.104. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedere che con le seguenti: disporre che.
0.7.500.102. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: con l'atto con le seguente: con il provvedimento.
0.7.500.105. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: , a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio con le seguenti: l'elezione del domicilio si intende effettuata presso il difensore impugnante.
0.7.500.11. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai fini della con le seguenti: esclusivamente per.
0.7.500.101. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera a) con la seguente, con le seguenti: sostituire la lettera a) con le seguenti.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima.
0.7.500.49. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: abrogare l'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale e l'articolo 583 del codice di procedura penale e.
0.7.500.18. Costa.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, Pag. 100comma 1, lettera b), sostituire le parole: e coordinare con le seguenti: , coordinando.
0.7.500.106. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), sopprimere la parola: generale,.
0.7.500.108. Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Giuliano, Di Sarno.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: di tutti gli atti del procedimento con le seguenti: degli atti del procedimento ritenuti compatibili.
0.7.500.109. Ascari, Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà, Giuliano, Di Sarno.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: di tutti gli atti con le seguenti: di ogni atto.
0.7.500.107. Di Sarno, Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il deposito telematico.
0.7.500.12. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.
0.7.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa al comma 1, lettera b), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, con la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche e con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale; prevedere che l'abrogazione avvenga solo dopo che potrà dirsi pienamente operativo il processo penale telematico;.
0.7.500.16. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, sostituire le parole: sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;» con le seguenti: sopprimere le lettere c), d) ed e).
0.7.500.24. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, sostituire le parole: sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; con le seguenti: sopprimere la lettera c);.
0.7.500.25. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, sopprimere le parole da: sostituire la lettera c) fino a: o con una alternativa.
0.7.500.4. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, Pag. 101comma 1, lettera c), sostituire le parole: prevedere l'inappellabilità con le seguenti: prevedere l'eventuale inappellabilità.
0.7.500.110. Scutellà, Cataldi, Saitta, Salafia, Giuliano, Di Sarno, Ascari.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire la parola: prevedere con la seguente: disciplinare.
0.7.500.112. Saitta, Cataldi, Scutellà, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c) sostituire le parole da: relative fino a: alternativa con le seguenti: relative a tutti i reati contravvenzionali.
0.7.500.50. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: relative a con le seguenti: esclusivamente per.
0.7.500.111. Salafia, Cataldi, Saitta, Scutellà, Giuliano, Di Sarno, Ascari.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: la sola pena pecuniaria o con pena alternativa con le seguenti: con la pena pecuniaria o alternativa.
0.7.500.114. Di Sarno, Cataldi, Scutellà, Giuliano, Ascari, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c), sopprimere la parola: sola.
0.7.500.113. Giuliano, Cataldi, Scutellà, Di Sarno, Ascari, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: o con pena alternativa con le seguenti: e con pena alternativa.
0.7.500.116. Ascari, Cataldi, Scutellà, Giuliano, Di Sarno, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, lettera c), dopo le parole: o con pena alternativa aggiungere le seguenti: salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale.
0.7.500.44. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa al comma 1, lettera c), aggiungere infine: ; prevedere che la sentenza che rigetta l'appello del Pubblico Ministero contro una pronuncia di proscioglimento, venga trasmessa al Consiglio giudiziario per gli opportuni rilievi in ordine alle valutazioni di professionalità;.
0.7.500.19. Costa.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) prevedere che nei reati con pena fino a quattro anni i giudici di appello siano due e che in caso di divergenze, sia in tema di responsabilità che in tema di commisurazione della pena, prevalga la tesi più favorevole all'imputato.
0.7.500.52. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: <<c-bis) disciplinare i rapporti tra la improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile Pag. 102esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata, assicurando una disciplina organica della materia.
0.7.500.144. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, comma 1, sopprimere le seguenti parole: sopprimere la lettera f).
0.7.500.47. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, sostituire le parole: sopprimere la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni.
0.7.500.6. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: sostituire la lettera g) fino a: dell'imputato o del suo difensore.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: h-quater) fino a: previste per la celebrazione dell'udienza;
0.7.500.1. Conte.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere le parole da: sostituire la lettera g) fino a: dell'imputato o del suo difensore.
0.7.500.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire le parole: «sostituire la lettera g) con la seguente: g) prevedere la celebrazione del giudizio d'appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore;» con le seguenti: «sopprimere la lettera g)».
*0.7.500.22. Vitiello.
*0.7.500.17. Costa.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;
0.7.500.141. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera g), sostituire la parola: prevedere con la seguente: disciplinare.
0.7.500.118. Salafia, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera g), sostituire le parole: la celebrazione con le seguenti: lo svolgimento.
0.7.500.117. Scutellà, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Salafia, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera g), sostituire la parola: salva con le seguenti: ferma restando la.
0.7.500.119. Saitta, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale relativa al comma 1, Pag. 103alla lettera g), sostituire la parola: salva con la seguente: su.
0.7.500.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, alla lettera g), sostituire le parole: dell'imputato o del suo difensore con le seguenti: di una delle parti.
0.7.500.48. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera g) sopprimere le parole: o del suo difensore.
0.7.500.53. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, alla lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero su richiesta della parte civile.
0.7.500.40. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, alla lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, che il giudice renda il dispositivo unitamente alle motivazioni in sentenza.
0.7.500.3. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) prevedere all'articolo 597 del codice di procedura penale l'abrogazione del comma 3.
0.7.500.7. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1, sostituire le parole da: sostituire la lettera h) fino a: Articolo 599-bis, comma 2 del codice di procedura penale con le seguenti: dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:.
*0.7.500.41. Colletti.
*0.7.500.46. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h), sostituire la parola: eliminare con le seguenti: sopprimere.
0.7.500.120. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, all'articolo 7, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, permangono per i reati riferiti alla violenza di genere.
0.7.500.42. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-bis).
*0.7.500.13. Annibali.
*0.7.500.23. Vitiello.
*0.7.500.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
*0.7.500.38. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis), sostituire la parola: prevedere con la seguente: disciplinare.
0.7.500.121. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis), sostituire le parole: Pag. 104per mancanza di specificità dei motivi con le seguenti: per assenza di specifici motivi.
0.7.500.122. Ascari, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis), sostituire le parole: specificità dei motivi con le seguenti: motivi idonei.
0.7.500.124. Salafia, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis), sopprimere le parole: puntuale ed.
0.7.500.125. Saitta, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis), sostituire le parole: la puntuale ed esplicita enunciazione con le seguenti: l'indicazione.
0.7.500.123. Scutellà, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis), sopprimere le parole: di fatto e di diritto.
0.7.500.126. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che l'inammissibilità dell'appello abbia effetti solo dal momento in cui essa viene dichiarata.
0.7.500.15. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, al comma 1, sopprimere la lettera h-ter.)
*0.7.500.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
*0.7.500.39. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-ter), sostituire le parole: per motivi attinenti alla valutazione della prova con le seguenti: relativa alla valutazione della prova.
0.7.500.127. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-ter), sostituire le parole: ai soli casi con le seguenti: esclusivamente nel caso di.
0.7.500.128. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere la lettera h-quater).
0.7.500.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera h-quater) con la seguente:

   h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata salvo che l'imputato o il suo avvocato difensore vi rinuncino;.
0.7.500.142. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 105

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire le parole: prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con le seguenti: disciplinare la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione prevedendo che avvengano.
0.7.500.130. Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire le parole: la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con le seguenti: i ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvengano.
0.7.500.129. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), dopo le parole: alla Corte di cassazione avvenga aggiungere la seguente: quindi.
0.7.500.132. Scutellà, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), dopo le parole: alla Corte di cassazione avvenga aggiungere la seguente: ogniqualvolta.
0.7.500.133. Salafia, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire la parola: salva con le seguenti: ferma restando.
0.7.500.131. Ascari, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), dopo le parole: la Corte di cassazione possa aggiungere la seguente: sempre.
0.7.500.138. Ascari, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire le parole: anche in assenza di una richiesta di parte con le seguenti: anche senza che le parti lo richiedano.
0.7.500.137. Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire le parole: la trattazione con discussione con le seguenti: la discussione.
0.7.500.134. Saitta, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire le parole: dare al fatto una definizione giuridica diversa con le seguenti: procedere ad una diversa definizione giuridica del fatto.
0.7.500.135. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quater), sostituire le parole: la celebrazione con le seguenti: lo svolgimento.
0.7.500.136. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo parte conseguenziale relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-quinquies).
*0.7.500.8. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*0.7.500.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

Pag. 106

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quinquies), sostituire le parole: estendere la con le seguenti: prevedere l'estensione della.
0.7.500.139. Scutellà, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, al comma 1, lettera h-quinquies) sostituire la parola: fondato con la seguente: infondato.
0.7.500.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quinquies), sostituire le parole: prevedere un termine con le seguenti: stabilire il termine.
0.7.500.140. Salafia, Cataldi, Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-quinquies), sostituire le parole: le parti private e il procuratore generale con le seguenti: sia le parti private sia il procuratore generale.
0.7.500.63. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  Al capoverso lettera h-quinquies), sostituire la parola: avverso con la seguente: contro.
0.7.500.55. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, alla lettera h-quinquies), sostituire la parola: decida con la seguente: assuma la decisione.
*0.7.500.58. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.
*0.7.500.59. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, capoverso comma 1, alla lettera h-quinquies), dopo la parola: decida inserire la seguente: comunque.
0.7.500.56. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quinquies, sopprimere le parole da: prevedere che l'opposizione fino alle parole: gravi ragioni.
0.7.500.14. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-quinquies), sostituire le parole: su richiesta di parte con le seguenti: su richiesta di una parte.
0.7.500.60. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-quinquies), dopo le parole: la sospensione inserire la seguente: comunque.
0.7.500.62. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-quinquies), dopo le parole: la sospensione inserire la seguente: sempre.
0.7.500.61. Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-quinquies), sostituire la parola: ragioni con la seguente: motivi.
*0.7.500.64. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.
*0.7.500.65. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 107

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: che è.
0.7.500.68. Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: a decidere con le seguenti: a prendere una decisione su.
0.7.500.69. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire la parola: questione con la seguente: controversia.
0.7.500.70. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire la parola: concernente con le seguenti: che concerne.
0.7.500.71. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: per territorio con la seguente: territoriale.
0.7.500.72. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: anche su istanza di parte con le seguenti: anche su istanza di una parte.
0.7.500.73. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: anche su istanza di parte con le seguenti: anche su istanza di una delle parti.
0.7.500.74. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: anche su istanza di parte con le seguenti: anche su richiesta di parte.
0.7.500.75. Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: anche su istanza di parte con le seguenti: anche su richiesta di una parte.
0.7.500.76. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: anche su istanza di parte con le seguenti: anche su richiesta o istanza di parte.
0.7.500.77. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: che provvede con le seguenti: che emette un provvedimento.
0.7.500.83. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire la parola: che provvede con la seguente: la quale provvede.
0.7.500.78. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 Pag. 108dell'articolo 7, alla lettera h-sexies), sopprimere le parole: non partecipata.
0.7.500.32. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), dopo le parole: non partecipata, prevedere inserire la seguente: inoltre.
0.7.500.79. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire la parola: qualora con la seguente: se.
0.7.500.82. Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire la parola: riproporre con la seguente: ripresentare.
0.7.500.84. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: nel caso in cui con le seguenti: nell'ipotesi in cui.
0.7.500.66. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), sostituire le parole: la trasmissione degli con le seguenti: di trasmettere gli.
0.7.500.80. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), dopo le parole: ordini la trasmissione degli atti inserire la seguente: sempre.
0.7.500.67. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-sexies), dopo le parole: al giudice inserire le seguenti: che è.
0.7.500.81. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera h-septies).
0.7.500.45. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), dopo la parola: introdurre inserire le seguenti: e prevedere.
0.7.500.98. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire la parola: davanti con la seguente: innanzi.
0.7.500.85. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: allo scopo di.
0.7.500.86. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con lo scopo di.
0.7.500.87. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con il fine di.
0.7.500.88. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

Pag. 109

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: finalizzato a.
0.7.500.89. Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con la finalità di.
0.7.500.90. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con l'obiettivo di.
0.7.500.91. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: disciplinare l'eventuale procedimento con le seguenti: prevedere una disciplina dell'eventuale procedimento.
0.7.500.93. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire la parola: disciplinare con la seguente: dare una disciplina.
0.7.500.92. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire la parola: successivo con le seguenti: che se ne segue.
0.7.500.96. Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), dopo la parola: individuando inserire le seguenti: e prevedendo.
0.7.500.97. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: previsto all'articolo.
0.7.500.94. Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al capoverso lettera h-septies), sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: disciplinato all'articolo.
0.7.500.95. Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi, Ascari, Di Sarno.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) abrogare l'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale e l'articolo 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati Pag. 110puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»;

   sopprimere la lettera f);

   sostituire la lettera g) con la seguente:

   «g) prevedere la celebrazione del giudizio d'appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore»;

   sostituire la lettera h) con le seguenti:

   «h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

   h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

   h-ter) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

   h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

   h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull'opposizione decida l'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l'inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l'opposizione non sospenda l'esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

   h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

   h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale»;

   alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni.
7.500. Governo.

Pag. 111

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, alinea, sostituire le parole: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi con le seguenti: I decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 1,.
0.7.0500.7. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, sostituire la parola: recanti con le seguenti: che dispongono.
0.7.0500.8. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, al comma 1, sostituire le parole: e delle disposizioni con le seguenti: nonché delle disposizioni.
0.7.0500.9. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, alinea, sostituire le parole: per le parti con le seguenti: limitatamente alle parti.
0.7.0500.10. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, sopprimere la lettera a).
0.7.0500.11. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando non ha ad oggetto con le seguenti: esclusi i casi in cui l'oggetto della stessa siano.
0.7.0500.13. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: già sottoposti con le seguenti: precedentemente sottoposti.
0.7.0500.14. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: già.
0.7.0500.15. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: avvenga con con le seguenti: avvenga secondo.
0.7.0500.16. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), dopo le parole: con le forme, aggiungere le seguenti: e le modalità.
0.7.0500.17. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, sopprimere la lettera b).
*0.7.0500.12. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.
*0.7.0500.2. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e dei beni con le seguenti: nonché dei beni.
0.7.0500.22. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità alle previsioni di cui all'articolo con le seguenti: secondo quanto previsto all'articolo.
0.7.0500.18. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità alle previsioni di cui all'articolo con le Pag. 112seguenti: ai sensi di quanto disposto all'articolo.
0.7.0500.19. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità alle previsioni di cui all'articolo con le seguenti: secondo quanto disposto all'articolo.
0.7.0500.20. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità alle previsioni di cui all'articolo con le seguenti: secondo i dettami di cui all'articolo.
0.7.0500.21. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) rivedere la disciplina applicabile ai compensi degli amministratori e dei coadiutori, individuando un tetto massimo delle relative liquidazioni, con aumento di non oltre il quarto per mandati di particolare complessità.
0.7.0500.3. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, comma 1,, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) prevedere la creazione di un database unico che consenta all'autorità giudiziaria ed all'agenzia nazionale di riconoscere tutti i beni in sequestro fornendo preziosi elementi di convincimento per le decisioni sulla concessione in uso di determinati beni e per le sinergie da creare tra imprese in sequestro e confisca in modo da costruire un vero e proprio circuito economico di legalità.
0.7.0500.4. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) assicurare una maggiore rapidità nella destinazione dei beni confiscati anche mediante un'attività di programmazione anticipata condotta, in pendenza del giudizio di merito, da parte dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, in collaborazione con l'autorità giudiziaria.
0.7.0500.5. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) al fine di garantire la trasparenza dell'azione degli uffici giudiziari, prevedere di rendere pubbliche tutte le performance degli uffici, l'uso che fanno delle risorse pubbliche loro destinate, ma anche la gestione di attività sensibili come le modalità di incarico ad esperti e periti e la pubblicità di dei beni in vendita provenienti da misure di prevenzione patrimoniali, disponendo un'adeguata sanzione disciplinare per chi, predisposto, non controlla e favorisce tale diffusione. La mancata ottemperanza o vigilanza della disposizione comporta un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare del capo dell'Ufficio giudiziario, in punto progressione di carriera.
0.7.0500.6. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) estendere il divieto di nominare amministratore giudiziario o collaboratore di quest'ultimo un parente o affine del proposto, in analogia alla previsione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 72 del 2018, anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro. Estendere tale divieto anche al bording della singole società ricomprese nel complesso da gestire. Prevedere che anche i Pag. 113coadiutori eventualmente nominati dall'amministratore giudiziario assumano la qualifica di pubblico ufficiale;.
0.7.0500.23. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1 è soppressa la lettera a);

   b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli indiziati del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale»;
  2. dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Gli indizi di cui al comma 1 sono gravi, precisi e concordanti»;

   c) all'articolo 10, comma 3, le parole: «per violazione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale»;

   d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

   «Art. 19-bis. (Controllo Giudiziario) – 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il controllo giudiziario dei beni o delle aziende dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego.

  2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non superiore a 18 mesi. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

   a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al Questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

   b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

  3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il Tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

   a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

   b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

   c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

Pag. 114

   d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

   e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il Tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.
  5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
  6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
  7. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.
  8. Il tribunale, entro 90 giorni a decorrere dall'applicazione del controllo giudiziario, accerta che il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4 e, se ritiene che occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, nomina il perito ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Gli accertamenti peritali si svolgono nel rispetto della normativa fiscale e tributaria.
  9. Se il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento non appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4, il tribunale dispone la revoca del controllo Giudiziario senza disporre gli accertamenti peritali.

   e) l'articolo 34-bis è soppresso;

   f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

   “1. Quando viene accertata la violazione di una o più prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19-bis, il tribunale dispone, senza indugio, il sequestro dei beni sottoposti a controllo giudiziario.

    1-bis) quando, sulla base di indizi precisi e concordanti, si ha motivo di ritenere che i beni oggetto del controllo giudiziario siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, il tribunale ne dispone il sequestro. Si applica l'articolo 7.”;

  2. dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 19-bis.”;

   g) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

   “Art. 24. – (Confisca) – 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni oggetto del controllo giudiziario o sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e che Pag. 115risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, sulla base di elementi certi, precisi e concordanti.
   2. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.
   3. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario o il sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro il termine perentorio non prorogabile di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Ai fini del computo del termine suddetto, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore.
   4. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di con trascrizioni e le annotazioni.
   5. Il tribunale nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è destinato ai bisogni abitativi, o altri bisogni primari, del proposto e della sua famiglia, rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare”;

   h) all'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la natura fittizia delle intestazioni è provata ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale.”;

   i) all'articolo 27 è premesso il seguente:

   “Art. 027. (Riesame) – 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 20 o il decreto di confisca di cui all'articolo 24 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.”;

   l) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), dopo la parola “sopravvenute” sono inserite le seguenti: “ovvero acquisite ma non valutate”;

    2) al comma 1, sono soppresse le parole “in modo assoluto”;

    3) dopo l'articolo è inserito il seguente:

   “Art. 28-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.”;

   m) all'articolo 35-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6 sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.”.

   Art. 1-ter. – (Disposizioni transitorie) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis si applicano ai procedimenti di prevenzione per i quali la proposta sia stata formulata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».
0.7.0500.1. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello.

Pag. 116

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

   b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
7.0500. Governo.

ART. 8.

  All'emendamento 8.500 del Governo, sopprimere la parte principale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

   Art. 8-bis. – (Condizioni di procedibilità articolo 590-bis del codice penale) – 1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punito a querela della persona offesa».
0.8.500.2. Colletti.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: o gravissime con le seguenti: o molto gravi.
0.8.500.10. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: o gravissime con le seguenti: o decisamente gravi.
0.8.500.11. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: o gravissime con le seguenti: o abbastanza gravi.
0.8.500.12. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, sopprimere i capoversi lettera a-bis) e alla lettera b).
0.8.500.16. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, sopprimere i capoversi lettera a-bis) e alla lettera c).
0.8.500.17. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, sopprimere il capoverso lettera a-bis).
0.8.500.13. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), ovunque ricorra, sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.
0.8.500.19. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

Pag. 117

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), ovunque ricorra, sostituire la parola: prevedere con la seguente: disciplinare.
0.8.500.20. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), sopprimere la parola: specifici.
0.8.500.21. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), sostituire la parola: specifici con la seguente: particolari.
0.8.500.22. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: nell'ambito di con le seguenti: con riferimento a.
0.8.500.23. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte consequenziale, lettera a-bis), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.
0.8.500.3. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), secondo periodo, dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: altresì.
0.8.500.24. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), sostituire la parola: determinazione con la seguente: quantificazione.
0.8.500.25. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: non si tenga conto delle con le seguenti: non si valutino le.
0.8.500.28. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: facendo salva con le seguenti: ferma restando.
0.8.500.26. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso: lettera a-bis), sostituire la parola: quando con le seguenti: nel caso in cui.
0.8.500.27. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

   a-ter) prevedere la procedibilità d'ufficio nei casi di delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate.
0.8.500.4. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, sopprimere i capoversi alla lettera b) e alla lettera c).
0.8.500.18. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 118

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, sopprimere il capoverso alla lettera b).
0.8.500.14. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte consequenziale, capoverso alla lettera b), sostituire le parole: idoneo recapito, con le seguenti: adeguato indirizzo.
0.8.500.31. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso alla lettera b), sopprimere la parola: idoneo.
0.8.500.32. Ascari, Saitta, Scutellà, Cataldi, Giuliano, Salafia, Di Sarno.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte consequenziale, capoverso alla lettera b), sostituire la parola: idoneo, con la seguente: adeguato.
0.8.500.30. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, capoverso alla lettera b), sostituire la parola: recapito, con la seguente: indirizzo.
0.8.500.29. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte conseguenziale, sopprimere il capoverso alla lettera c).
0.8.500.15. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere per in reati perseguibili a querela il rafforzamento della norma che prevede una sanzione in caso di querela temeraria o palesemente infondata.
0.8.500.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere mediante modifica dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale la retrattabilità dell'azione penale cioè la rinuncia del pubblico ministero a continuare un procedimento che si riveli senza soluzioni ragionevoli in termini di eseguibilità dell'eventuale sentenza di condanna.
0.8.500.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere strumenti normativi che possano incentivare, da parte del pubblico ministero, il tentativo di conciliazione in presenza di procedimenti per reati perseguibili a querela.
0.8.500.7. Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: gravi inserire le seguenti: o gravissime.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità»;

Pag. 119

   alla lettera b), sostituire le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata con le seguenti: idoneo recapito telematico;

   alla lettera c), sopprimere la parola: dibattimentale.
8.500. Governo.

ART. 9.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi con le seguenti: I decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 1,.
0.9.500.6. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire la parola: recanti, con le seguenti: che dispongono.
0.9.500.7. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: e alle leggi complementari con le seguenti: nonché alle leggi complementari.
0.9.500.8. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: al fine di, con le seguenti: allo scopo di.
0.9.500.10. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
0.9.500.15. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
0.9.500.14. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera a).
0.9.500.11. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: razionalizzare e.
0.9.500.17. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e semplificare.
0.9.500.18. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere l'applicazione della metà della sanzione pecuniaria irrogata a seguito di espressa dichiarazione di rinuncia all'opposizione, prevedendo, altresì, in tal caso la possibilità di chiedere al giudice di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in alternativa al pagamento della pena pecuniaria; in caso di opposizione, prevedere l'esecutività provvisoria della somma irrogata nel decreto.
0.9.500.2. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
0.9.500.16. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 120

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera b).
0.9.500.3. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: rivedere, con la seguente: disciplinare.
0.9.500.19. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: equità, efficienza ed effettività, con le seguenti: equità ed efficienza.
0.9.500.20. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: equità, efficienza ed effettività, con le seguenti: equità ed effettività.
0.9.500.21. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o insolvibilità.
0.9.500.22. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera c).
0.9.500.13. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: prevedere, con la seguente: stabilire.
0.9.500.23. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: efficaci.
0.9.500.25. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: che assicurino, con le seguenti: volte ad assicurare.
0.9.500.24. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e conversione.
0.9.500.27. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rivedere l'istituto della conversione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva nel senso di introdurre un criterio di proporzionalità per tassi rapportato alla capacità contributiva del reo.
0.9.500.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 9.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 188 del codice penale aggiungere che nei casi di condanna per il reato di cui all'articolo 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 286 del 1998 ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis o all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, Pag. 121 prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché per i reati con finalità di terrorismo anche internazionale, le obbligazioni di cui al primo comma si trasmettono ai successori a titolo universale o particolare del condannato, nei limiti della massa ereditaria e comunque entro il termine di cinque anni dal decesso.
0.9.500.4. Bartolozzi.

  All'emendamento 9.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una pena detentiva comunque inferiore a tre anni, anche congiuntamente a pena pecuniaria, può disporre che la pena rimanga sospesa imponendo una o più delle seguenti specifiche condizioni:

    1) adempimento, entro data certa, dell'obbligo delle restituzioni, di quello del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e di quello di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno in favore della vittima e della persona offesa costituitasi parte civile;

    2) eliminazione, entro data certa, delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

    3) pagamento per intero della somma complessivamente dovuta a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ovvero presentazione all'ufficio addetto alla riscossione dei crediti del giudice che emette la sentenza di un piano di pagamento rateale, con rate mensili, di una somma pari al doppio di quella dovuta a seguito della conversione della pena medesima, ovvero disponibilità del condannato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività sotto il controllo diretto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle capitaneria di porto – Guardia costiera, dei corpi di polizia locale o di altri organismi pubblici similari per un tempo equivalente alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
0.9.500.5. Bartolozzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi complementari in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

   b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

   c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.
9.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea sostituire la parola: esclusione con la seguente: esonero.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: esclusione con la seguente: esonero.
0.9.0500.10. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: Pag. 122 esclusione della con le seguenti: deroga alla.

  Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: esclusione della con le seguenti: deroga alla.
0.9.0500.11. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, sostituire la parola: particolare con la seguente: peculiare.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: particolare con la seguente: peculiare.
0.9.0500.12. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire la parola: particolare con la seguente: specifica.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire la parola: particolare con la seguente: specifica.
0.9.0500.13. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire la parola: particolare con la seguente: eccezionale.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire la parola: particolare con la seguente: eccezionale.
0.9.0500.14. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire la parola: particolare con la seguente: inconsueta.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire la parola: particolare con la seguente: inconsueta.
0.9.0500.15. Salafia, Ascari, Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire la parola: particolare con la seguente: insolita.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire la parola: particolare con la seguente: insolita.
0.9.0500.16. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenuità del fatto con le seguenti: irrilevanza del fatto.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire le parole: tenuità del fatto con le seguenti: irrilevanza del fatto.
0.9.0500.17. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenuità del fatto con le seguenti: infondatezza del fatto.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire le parole: tenuità del fatto con le seguenti: infondatezza del fatto.
0.9.0500.18. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenuità del fatto con le seguenti: inconsistenza del fatto.

  Conseguentemente, alla, rubrica, sostituire le parole: tenuità del fatto con le seguenti inconsistenza del fatto.
0.9.0500.19. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 123

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni con le seguenti: in alternativa alla pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
0.9.0500.20. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: nel minimo.
0.9.0500.21. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: minimo con la seguente: massimo.
0.9.0500.46. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel minimo a due anni con le seguenti: nel minimo a tre anni.
0.9.0500.23. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.
0.9.0500.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: sola o.
0.9.0500.24. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o congiunta a pena pecuniaria.
0.9.0500.25. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: conseguentemente con le seguenti: in modo proporzionale.
0.9.0500.26. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: se ritenuto con le seguenti: solo ed esclusivamente ove si consideri.
0.9.0500.27. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: opportuno con la seguente: necessario.
0.9.0500.28. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: opportuno con la seguente: confacente.
0.9.0500.29. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: opportuno con la seguente: appropriato.
0.9.0500.30. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la Pag. 124parola: opportuno con la seguente: adeguato.
0.9.0500.31. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: coerenza con la seguente: connessione.
0.9.0500.32. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: coerenza con la seguente: logicità.
0.9.0500.33. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: coerenza con la seguente: armonia.
0.9.0500.34. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: coerenza con la seguente: congruenza.
0.9.0500.35. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: coerenza con la seguente: corrispondenza.
0.9.0500.36. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire la parola: coerenza con la seguente: consequenzialità.
0.9.0500.37. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), dopo le parole: di particolare tenuità; aggiungere le seguenti: La presente disposizione non si applica nei casi di reati di grave allarme sociale.
0.9.0500.8. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dare rilievo con le seguenti: dare importanza.
0.9.0500.42. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla condotta con le seguenti: all'atteggiamento.
0.9.0500.38. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla condotta con le seguenti: alla turbazione.
0.9.0500.39. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla condotta con le seguenti: al modo di comportarsi e atteggiarsi.
0.9.0500.40. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla condotta con le seguenti: al contegno.
0.9.0500.41. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

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  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: riparatoria, confessoria o risarcitoria.
0.9.0500.7. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: susseguente al reato con le seguenti: che discende consequenzialmente dal reato.
0.9.0500.43. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: della valutazione del carattere con le seguenti: dell'interpretazione del carattere.
0.9.0500.44. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire le parole: della valutazione del carattere con le seguenti: del giudizio circa il carattere.
0.9.0500.45. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento dei danni, o alla comunicazione di informazioni investigative utili alla azione preventiva e repressiva di contrasto agli illeciti, tali da far ritenere sussistere una effettiva ed interiore consapevolezza del disvalore sociale della pregressa condotta.
0.9.0500.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi incluso l'integrale ristoro delle conseguenze dannose del reato.
0.9.0500.4. Pittalis, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) prevedere che nei casi di citazione diretta a giudizio e per alcune specifiche fattispecie di reato di non particolare allarme sociale la possibilità di estendere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice di procedura penale.
0.9.0500.9. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

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   b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.
9.0500. Governo.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: in materia con le seguenti: in tema.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: in materia con le seguenti: in tema.
0.9.0501.86. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: sospensione con la seguente: interruzione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: sospensione con la seguente: interruzione.
0.9.0501.48. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: sospensione con la seguente: interruzione.
0.9.0501.49. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: sospensione con la seguente: intervallo.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: sospensione con la seguente: intervallo.
0.9.0501.51. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: sospensione con le seguenti: momentanea cessazione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: sospensione con le seguenti: momentanea cessazione.
0.9.0501.52. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: sospensione con le seguenti: rinvio momentaneo.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: sospensione con le seguenti: rinvio momentaneo.
0.9.0501.53. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole: con messa alla prova con le seguenti: con verifica.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: con messa alla prova con le seguenti: con verifica.
0.9.0501.50. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole: con messa alla prova con la seguente: sottoposizione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: con messa alla prova con la seguente: sottoposizione.
0.9.0501.87. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono adottati con le seguenti: sono accolti.
0.9.0501.58. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

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  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, sostituire la parola: sono adottati con le seguenti: sono ammessi.
0.9.0501.59. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, sostituire la parola: sono adottati con le seguenti: sono applicati.
0.9.0501.60. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, sostituire la parola: sono adottati con le seguenti: sono previsti.
0.9.0501.61. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: dei seguenti con le seguenti: dei sotto indicati.
0.9.0501.62. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: dei seguenti con le seguenti: dei successivi.
0.9.0501.63. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: dei seguenti con le seguenti: dei sotto elencati.
0.9.0501.64. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1 sopprimere la lettera a).
0.9.0501.9. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) diminuire l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
0.9.0501.2. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: estendere con la seguente: ampliare.
0.9.0501.65. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: estendere con la seguente: accrescere.
0.9.0501.66. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'ambito di applicabilità con le seguenti: il perimetro di applicabilità.
0.9.0501.67. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: oltre ai casi previsti con le seguenti: oltre ai casi richiamati.
0.9.0501.68. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: oltre ai casi previsti con le seguenti: oltre ai casi indicati.
0.9.0501.69. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

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  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
0.9.0501.3. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
0.9.0501.4. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
*0.9.0501.5. Colletti.
*0.9.0501.55. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni e sei mesi.
0.9.0501.6. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
*0.9.0501.7. Colletti.
*0.9.0501.46. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a percorsi risocializzanti o riparatori con le seguenti: ad attività risocializzanti o riparatorie.
0.9.0501.75. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a percorsi risocializzanti o riparatori con le seguenti: ad attività riabilitanti e reintegrative.
0.9.0501.76. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: risocializzanti con la seguente: fraternizzanti.
0.9.0501.70. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: risocializzanti con la seguente: integrativi.
0.9.0501.71. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o riparatori con le seguenti: o risarcitori.
0.9.0501.72. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o riparatori con le seguenti: o reintegrativi.
0.9.0501.73. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o riparatori con le seguenti: o riabilitanti.
0.9.0501.74. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a) dopo la parola: riparatori aggiungere le seguenti: o risarcitori.
0.9.0501.40. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

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  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da parte dell'autore con le seguenti: da parte dell'imputato.
0.9.0501.57. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compatibili con l'istituto con le seguenti: non contrari all'istituto.
0.9.0501.56. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), dopo le parole: compatibili con l'istituto; aggiungere le seguenti: la presente disposizione non si applica nei casi di reati di grave allarme sociale.
0.9.0501.47. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1 sopprimere la lettera b).
0.9.0501.10. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b) sostituire la parola: prevedere con la seguente: considerare.
0.9.0501.80. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b) sostituire la parola: prevedere con la seguente: contemplare.
0.9.0501.81. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b) sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.
0.9.0501.82. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: la richiesta con le seguenti: la domanda.
0.9.0501.83. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la richiesta con le seguenti: l'istanza.
0.9.0501.84. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b) sostituire la parola: proposta con la seguente: promossa.
0.9.0501.78. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera b) sostituire la parola: proposta con la seguente: avanzata.
0.9.0501.79. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento del Governo 9.0501, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) ridefinire i contenuti del programma di trattamento di messa alla prova, prevedendo specifiche prestazioni risocializzanti e comunque idonee a eliminare l'interesse pubblico alla celebrazione del processo; prevedere che, per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, il programma di trattamento di messa alla prova possa non essere subordinato alla prestazione obbligatoria di lavoro di pubblica utilità;

   b-ter) ridefinire la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che il giudice per le indagini preliminari, in caso di esito positivo della Pag. 130prova, pronunci archiviazione per estinzione del reato.
0.9.0501.88. Bazoli, Morani, Bordo, Verini, Miceli, Zan.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, secondo comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
0.9.0501.31. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, terzo comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
0.9.0501.32. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, quarto comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
0.9.0501.33. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, quinto comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
0.9.0501.34. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a un anno, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata.
0.9.0501.13. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere altresì chiesta per i reati di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge n. 309 del 1990, con le modalità e le prescrizioni integrate con il trattamento dei tossicodipendenti, ove ciò risulti necessario.
0.9.0501.28. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere altresì chiesta per i reati di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge 309 del 1990.
0.9.0501.16. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, Pag. 131l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.17. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, all'articolo 9-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.18. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.19. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.20. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.21. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.22. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti dei reati di cui Pag. 132agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.23. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.24. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.15. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.26. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.27. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

   b-bis) prevedere un sistema in base al quale il giudice per le indagini preliminari semplicemente, e anche in forma cartolare, ammetta la messa a prova e alla fine dichiari, sempre in forma cartolare, l'estinzione del reato quando viene comunicato che la messa alla prova ha avuto un esito positivo.
0.9.0501.8. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la concessione della messa alla prova dell'imputato sia subordinata, in ogni caso, all'integrale risarcimento del danno, nonché all'integrale Pag. 133ristoro delle conseguenze dannose del reato.
0.9.0501.43. Pittalis, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 l'imputato possa chiedere nella prima udienza utile la messa alla prova di cui al presente articolo.
0.9.0501.42. Vitiello.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere come misura alternativa, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza di durata continuativa.
0.9.0501.12. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati riferiti alla violenza di genere, siano previsti programmi riabilitativi specifici comprensivi di un percorso psicologico.
0.9.0501.44. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
0.9.0501.14. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
0.9.0501.29. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
0.9.0501.30. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

   b-bis) prevedere la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova anche in caso di semplice violazione del programma di trattamento o anche a una delle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.
0.9.0501.35. Colletti.

Pag. 134

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che in caso di esito negativo della prova, il giudice disponga con ordinanza impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale che il processo riprenda il suo corso.
0.9.0501.39. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il giudice possa altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno, verificate le condizioni economiche dell'imputato.
0.9.0501.38. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il pubblico ministero mantenga la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.
0.9.0501.36. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il giudice, se non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decida con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.
0.9.0501.37. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, alla rubrica, sostituire la parola: Disposizioni con la seguente: Prescrizioni.
0.9.0501.85. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

   b) prevedere che la richiesta di messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
9.0501. Governo.

ART. 11.

  All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari contro il decreto Pag. 135di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
0.11.500.16. Ascari, Di Sarno, Scutellà, Salafia, Saitta, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto dell'imputato e dei soggetti interessati di fare opposizione contro il giudice per le indagini preliminari per il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
0.11.500.17. Cataldi, Saitta, Giuliano, Scutellà, Ascari, Salafia, Di Sarno.

  All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto di colui che è sottoposto alle indagini di fare opposizione contro il decreto di perquisizione del giudice delle indagini preliminari cui non consegua un provvedimento di sequestro.
0.11.500.18. Saitta, Salafia, Di Sarno, Ascari, Giuliano, Cataldi, Scutellà.

  All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto delle persone interessate a fare opposizione contro il giudice per le indagini preliminari per il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
0.11.500.19. Scutellà, Cataldi, Saitta, Ascari, Giuliano, Salafia, Di Sarno.

  All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto delle parti interessate di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione da cui però non ne consegue alcun provvedimento di sequestro.
0.11.500.20. Di Sarno, Ascari, Scutellà, Saitta, Salafia, Giuliano, Cataldi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto delle persone sottoposte alle indagini e di tutte le persone comunque interessate a proporre opposizione contro il giudice per le indagini preliminari contro il decreto di perquisizione da cui non consegue alcun un provvedimento di sequestro.
0.11.500.21. Giuliano, Ascari, Scutellà, Di Sarno, Salafia, Cataldi, Saitta.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, intervenire sulle ipotesi di responsabilità amministrativa e societaria derivante da reato al fine di descrivere in maniera precisa, chiara e tassativa le ipotesi di aggressione ai beni delle imprese riducendo le ipotesi di applicazione di misure di prevenzione e valutando l'applicabilità Pag. 136 di misure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o pecuniario.
0.11.500.2. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 aggiungere il seguente:

«Art. 315-bis.
(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

   1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.
   2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.
   3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.
   4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.
   5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.
   6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.».
0.11.500.13. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In attuazione del comma che precede, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, valutano la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, definendo l'istruttoria pre-disciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, o con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare.
0.11.500.14. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nei casi di cui al comma che precede, la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di Pag. 137riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti.
0.11.500.15. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente.
0.11.500.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari.
0.11.500.12. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nei casi di intercettazioni mediante trojan, limitare il ricorso ai soli casi nei quali siano effettivamente indispensabili per la tutela di beni giuridici primari quali la vita o l'incolumità, con l'adozione di misure tali da circoscriverne l'impatto anche sui terzi.
0.11.500.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Impedire l'utilizzo, ai fini intercettativi, di sistemi software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, e, per altro verso, l'archiviazione mediante sistemi cloud. Esplicitare il requisito della affidabilità, sicurezza ed efficacia dei software utilizzabili a fini captativi, garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica. Prevedere l'inutilizzabilità dei contenuti captati con ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti.
0.11.500.7. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una disciplina organica relativa all'utilizzo dei trojan precisando che tale strumento si possa impiegare esclusivamente per captare i cosiddetti flussi di comunicazione.
0.11.500.6. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere la riformulazione dell'articolo 46 comma 3 del codice antimafia aggiungendo che nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.
0.11.500.5. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo Pag. 138 24, comma 2, del codice antimafia, disponendo che quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.
0.11.500.3. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011, il comma 10 è sostituito con nuova disposizione che prevede che il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al fondo unico giustizia per essere riassegnate previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 30 per cento al ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del 30 per cento al ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del 10 per cento all'agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.
0.11.500.11. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo uno ed in attuazione delle linee guida contenute nelle risoluzioni 8/1 e 8/9 della conferenza degli Stati parte della convenzione di Merida prevedere misure normative volte ad attuare:

   a) trasparenza e responsabilità nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati;

   b) cooperazione interistituzionale ai fini della individuazione, del sequestro e della confisca dei proventi di reato;

   c) uso efficace delle risorse statali nel settore dell'amministrazione dei beni;

   d) rafforzamento delle capacità delle autorità competenti per la gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati accompagnato dal coinvolgimento di esse anche nelle prime fasi del processo di preparazione e pianificazione del sequestro;

   e) potenziamento del ricorso alle fonti di informazione ed in particolare delle banche dati suscettibili di influire positivamente sulla qualità e sull'efficienza dell'attività di recupero dei patrimoni.
0.11.500.10. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguenti:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 21, comma 1, del codice antimafia, disponendo che il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede.
  1-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una riformulazione dell'articolo 17 del codice antimafia disponendo che al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali.
0.11.500.4. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.500 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

   dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche Pag. 139 del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, per la revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa, sono inoltre adottati seguendo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che alla vittima del reato sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria;

   b) prevedere che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel procedimento penale, con l'esclusivo interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, oppure, in alternativa, costituirsi parte civile, perseguendo solo l'interesse civilistico al risarcimento del danno;

   c) prevedere che la vittima del reato, oltre ad essere sentita durante il procedimento penale, possa presentare elementi di prova;

   d) prevedere che la vittima del reato possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.».
0.11.500.1. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
11.500. Governo.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.500. Governo.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.500. Governo.

ART. 14.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito col seguente: «Per i delitti con pena edittale inferiore, nel massimo, a sei anni e per le contravvenzioni con pena edittale inferiore, nel massimo, a quattro anni la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumento di un quarto. Per gli altri reati la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati punti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni».
0.14.500.37. Annibali, Vitiello.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Quando per il reato la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, il termine è di due anni».
0.14.500.38. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine per la prescrizione decorre dal momento nel quale Pag. 140la notizia di reato è pervenuta all'ufficio del pubblico ministero o ad autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire con rapporto. Tuttavia, eccetto che per i delitti puniti con l'ergastolo, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dichiara non doversi procedere se al momento in cui perviene la notizia di reato sono trascorsi quindici anni dalla data della sua commissione.».
0.14.500.1. Piera Aiello.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sopprimere la lettera a).
0.14.500.28. Colletti.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma primo, dopo il numero 3-ter) è aggiunto il seguente:

    «3-quater) sentenza di primo grado e decreto di condanna per la durata di due anni e sentenza di secondo grado per la durata di un anno.»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

   alla lettera b), prima delle parole: e il decreto di condanna, inserire le seguenti: la sentenza di primo grado.
0.14.500.7. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

  «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
  Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
  I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.
  Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
  Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.»;

Pag. 141

  Conseguentemente:

   alla lettera b) dopo le parole: il decreto di citazione a giudizio aggiungere le seguenti: la sentenza di condanna;

   sopprimere la lettera c).
*0.14.500.6. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*0.14.500.27. Varchi, Maschio.
*0.14.500.4. Lupi.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al secondo comma, dopo le parole: «dalla pronunzia della sentenza» sono inserite le seguenti: «di condanna»;

    2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «La prescrizione riprende il suo corso e i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 o 5-bis, del codice di procedura penale.

   Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

    1) per un periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

    2) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

   I periodi di sospensione di cui al quarto comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, conferma il proscioglimento.

   Se durante i termini di sospensione di cui al quarto comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
0.14.500.8. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il secondo e il quarto comma sono abrogati sono sostituite dalle seguenti: il quarto comma è abrogato.
0.14.500.2. Lupi.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e il quarto comma sono abrogati, con le seguenti: comma è abrogato.
0.14.500.9. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: e il quarto comma sono abrogati con le seguenti: il comma è sostituito dai seguenti: «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna Pag. 142di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

   Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

   I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.

   Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.

   Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
0.14.500.41. Costa.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 159 capoverso, è aggiunto il seguente comma: «la sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».
0.14.500.32. Colletti.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera b).
0.14.500.29. Colletti.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera c).
0.14.500.3. Lupi.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, alla lettera c), capoverso, primo periodo, «Art. 161-bis», sostituire le parole: Il corso della prescrizione con le seguenti: La prescrizione.
0.14.500.19. Cataldi, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Giuliano, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 161-bis», la parola: corso è sostituita ovunque ricorra, con la seguente: decorso.
0.14.500.12. Cataldi, Di Sarno, Ascari, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», primo periodo, sopprimere la parola: definitivamente.
0.14.500.13. Di Sarno, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, capoverso «Art. 161-bis», primo periodo, sostituire le parole: la pronunzia della sentenza di primo grado con le seguenti: l'esercizio dell'azione penale.
0.14.500.33. Vitiello.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso Pag. 143«Art. 161-bis», primo periodo, sostituire le parole: pronunzia della con le seguenti: la.
0.14.500.16. Salafia, Di Sarno, Ascari, Saitta, Scutellà, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento (nuova versione) 14.500 del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», sopprimere il secondo periodo.
*0.14.500.10. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.14.500.30. Colletti.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: Nondimeno.
0.14.500.15. Saitta, Di Sarno, Ascari, Salafia, Scutellà, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire la parola: Nondimeno con la seguente: Tuttavia.
0.14.500.17. Scutellà, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Cataldi, Giuliano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire la parola: Nondimeno con la seguente: Quantunque.
0.14.500.18. Ascari, Di Sarno, Saitta, Salafia, Cataldi, Giuliano, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire le parole: nel caso di annullamento che con le seguenti: qualora l'annullamento.
0.14.500.23. Salafia, Di Sarno, Ascari, Saitta, Cataldi, Giuliano, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire la parola: comporti con la seguente: determini.
0.14.500.20. Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Cataldi, Giuliano, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire la parola comporti con la seguente: implichi.
0.14.500.21. Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Cataldi, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire le parole dalla data con le seguenti: dal giorno.
0.14.500.22. Saitta, Di Sarno, Ascari, Salafia, Cataldi, Giuliano, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire le parole dalla data con le seguenti: a partire dalla data.
0.14.500.24. Cataldi, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Giuliano, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», secondo periodo, sostituire le parole dalla data con le seguenti: a decorrere dal giorno.
0.14.500.25. Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Cataldi, Scutellà.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al Pag. 144presente Articolo non si applicano al soggetto che non sia formalmente indagato.
0.14.500.5. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni sulla cessazione del corso della prescrizione).
0.14.500.11. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;

   c) dopo l'articolo 161, è aggiunto il seguente:

   «Art. 161-bis. (Cessazione del corso della prescrizione). Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
14.500. (Nuova versione) Governo.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», al comma 1, premettere il seguente:

  01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro tre anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

  Conseguentemente al medesimo articolo aggiuntivo, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 01, 1 e 2.
0.14.0500.336. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera a).
*0.14.0500.95. Colletti.
*0.14.0500.26. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis» al comma 1, premettere il seguente:

  01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro tre anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.;

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis:

   al comma 3, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti commi 01, 1 e 2;

   sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice penale i termini di cui ai commi 01 e 1 sono aumentati di un per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.;

   al comma 5, sopprimere le parole da e, nel giudizio di appello fino alle parole eccedere i sessanta giorni.
0.14.0500.328. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, capoverso Art. 344-bis, al comma 1 premettere il seguente:

  01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro il termine di tre anni Pag. 145costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

  Conseguentemente al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine di cui al comma 01 decorre dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405. Il termine di cui al presente comma è computato dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 407, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale successivamente a tale data.
0.14.0500.331. Costa.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola impugnazione con la seguente parola: Cassazione.
0.14.0500.92. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il giudizio di appello il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il procedimento per decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, analogamente a quanto disposto per il rito civile dagli articoli 380-bis e seguenti del codice di procedura civile.;

   alla rubrica, sostituire la parola impugnazione con la seguente: Cassazione.
0.14.0500.91. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, sopprimere le parole: il termine di.
0.14.0500.38. Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Cataldi, Giuliano, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: nove anni;

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 2, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: otto anni.
0.14.0500.18. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: otto anni;

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno, con le seguenti: sette anni.
0.14.0500.17. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sette anni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Pag. 146Articolo 344-bis, comma 2, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei anni.
0.14.0500.16. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 314-bis:

   al comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti: due anni;

   al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al comma 4, sostituire le parole da possono essere prorogati fino alle parole non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di e sostituire le parole a sei mesi, con le seguenti: di sei mesi;

   al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

   al comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al medesimo articolo aggiuntivo:

   comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente: 2025.

   sopprimere il comma 3.
0.14.0500.20. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.

   al comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti: due anni;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2.

   al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al comma 4, sostituire le parole da possono essere prorogati fino alle parole non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di e sostituire le parole a sei mesi, con le seguenti: di sei mesi;

   al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

   al comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente: 2025;

   sopprimere il comma 3.
0.14.0500.33. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. Pag. 147344-bis, comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, dopo le parole: un anno inserire le seguenti: e sei mesi.
0.14.0500.84. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*0.14.0500.97. Colletti.
*0.14.0500.3. Piera Aiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.
0.14.0500.105. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, sostituire la parola costituisce con la seguente: è.
0.14.0500.41. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, dopo la parola penale aggiungere le seguenti: , salvo casi di impedimenti oggettivi adeguatamente motivati.
0.14.0500.93. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sentenze di primo grado cui segue l'improcedibilità ai sensi del presente comma non dispiegano alcun effetto sul piano extra-penale.
0.14.0500.332. Costa.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.
0.14.0500.28. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di due anni di cui al primo comma.
0.14.0500.98. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, le parole il termine di sono soppresse.
0.14.0500.40. Saitta, Di Sarno, Ascari, Salafia, Cataldi, Giuliano, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti due anni.
*0.14.0500.104. Colletti.
*0.14.0500.4. Piera Aiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti sei mesi.
0.14.0500.106. Colletti.

Pag. 148

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire la parola costituisce con la seguente: è.
0.14.0500.42. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, dopo la parola penale aggiungere le seguenti: , salvo casi di impedimenti oggettivi adeguatamente motivati.
0.14.0500.94. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2, sino al limite massimo di sei anni di cui all'articolo 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
0.14.0500.99. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2.
0.14.0500.30. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla scadenza del termine previsto dalla legge per proporre impugnazione. In caso di pluralità delle parti, si ha riguardo al termine per impugnare che scade per ultimo.
0.14.0500.100. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui pervengono al giudice dell'impugnazione gli atti previsti dall'articolo 590 e, in ogni caso, dal novantesimo giorno successivo al deposito dell'atto di impugnazione. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'ultimo atto di impugnazione.
0.14.0500.82. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla notifica dell'avviso di fissazione della trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 610, comma 3, del codice di procedura penale.
0.14.0500.102. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla effettiva ricezione dei relativi fascicoli processuali rispettivamente da parte della corte di appello e della Corte di cassazione.
0.14.0500.35. Bartolozzi.

Pag. 149

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di fissazione della prima udienza.
0.14.0500.31. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis:

   al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza.
0.14.0500.11. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 3 sostituire le parole: dal novantesimo giorno con le seguenti: dal centoventesimo giorno.
0.14.0500.25. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500, del Governo, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 3, sostituire le parole da: alla scadenza del termine previsto fino a: motivazione della sentenza con le seguenti: alla presentazione dell'atto di impugnazione; nel caso di pluralità di parti si ha riguardo all'atto presentato per ultimo.
0.14.0500.81. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 3, sostituire le parole: previsto dall'articolo 544 con le seguenti: di cui all'articolo 544.
0.14.0500.44. Cataldi, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 3, sostituire le parole da: dall'articolo 544 fino a: motivazione della sentenza con le seguenti: dalla legge per proporre impugnazione; nel caso di pluralità di parti, si ha riguardo al termine per impugnare che scade per ultimo.
0.14.0500.80. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 3, sostituire le parole: come eventualmente con le seguenti: qualora tale termine sia.
0.14.0500.46. Di Sarno, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 3, le parole: come eventualmente con le seguenti: qualora questo sia.
0.14.0500.43. Ascari, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'emendamento del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Nel caso in cui il giudizio di impugnazione risulti particolarmente complesso, Pag. 150in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere ulteriormente prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a sei mesi.
0.14.0500.86. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

  All'emendamento del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale nonché, nei procedimenti per gli altri reati, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. Per i reati indicati nel primo periodo, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
0.14.0500.89. Bazoli, Miceli, Verini, Bordo, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità e, nel caso di condanna in primo grado, per un periodo non superiore a due anni per il giudizio di appello e a un anno per il giudizio di legittimità.
0.14.0500.2. Conte.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 572, 582, 583-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per i delitti previsti dal Libro II, Titolo VI-bis del codice penale i termini di durata massima del processo sono prorogati con ordinanza del giudice procedente per un periodo non superiore a due anni nel giudizio di appello e a un anno nel giudizio di legittimità.
0.14.0500.24. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso Pag. 151«Art. 344-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 572, 582, 583-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale i termini di durata massima del processo sono prorogati con ordinanza del giudice procedente per un periodo non superiore a due anni nel giudizio di appello e a un anno nel giudizio di legittimità..
0.14.0500.29. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 572, 582, 583-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale i termini di durata massima del processo sono prorogati con ordinanza del giudice procedente per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.
0.14.0500.27. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le parole da: nei procedimenti per i delitti fino a: 322-bis del codice penale.
0.14.0500.78. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le seguenti parole: , comma 2, lettera a).
0.14.0500.12. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, aggiungere dopo le parole: , lettera a), con le seguenti: del codice di procedura penale.
0.14.0500.103. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: del codice penale con le seguenti: del codice di procedura penale.
0.14.0500.327. Annibali.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, sopprimere le seguenti parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale.
*0.14.0500.5. Lupi.
*0.14.0500.333. Costa.
*0.14.0500.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso Pag. 152«Art. 344-bis», comma 4, sostituire le parole: 322 e 322-bis con le seguenti: 322, 322-bis e per i delitti previsti dal Libro II, Titolo VI-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità con le seguenti: non superiore a due anni nel giudizio di appello e a un anno nel giudizio di legittimità.
0.14.0500.22. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 241.
0.14.0500.167. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 242.
0.14.0500.168. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola 322-bis aggiungere la seguente: 243.
0.14.0500.169. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 245.
0.14.0500.170. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 246.
0.14.0500.171. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 247.
0.14.0500.172. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 255.
0.14.0500.173. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 270-quater.
0.14.0500.174. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 270-quater.1.
0.14.0500.175. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 270-quinquies.
0.14.0500.176. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 270-quinquies.1.
0.14.0500.177. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 280-ter.
0.14.0500.178. Colletti.

Pag. 153

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 283.
0.14.0500.179. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 314.
0.14.0500.180. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 323.
0.14.0500.155. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 326.
0.14.0500.164. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 328.
0.14.0500.165. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 334.
0.14.0500.166. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 353 e 353-bis.
0.14.0500.181. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 372.
0.14.0500.182. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 375.
0.14.0500.183. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 377.
0.14.0500.184. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 377-bis.
0.14.0500.185. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 385 e 386.
0.14.0500.186. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 391-bis.
0.14.0500.187. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 391-ter.
0.14.0500.188. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma Pag. 1544, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 414-bis.
0.14.0500.189. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 416-ter.
0.14.0500.190. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 423.
0.14.0500.191. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 423-bis.
0.14.0500.192. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 426.
0.14.0500.193. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 428.
0.14.0500.194. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 436.
0.14.0500.195. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 437.
0.14.0500.196. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 438.
0.14.0500.197. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 439.
0.14.0500.198. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 440.
0.14.0500.199. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 449.
0.14.0500.200. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452.
0.14.0500.201. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-ter.
0.14.0500.202. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma Pag. 1554, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-quater.
0.14.0500.203. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-terdecies.
0.14.0500.204. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-quaterdecies.
0.14.0500.205. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 476.
0.14.0500.206. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 578.
0.14.0500.207. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 583-quater.
0.14.0500.208. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 583-quinquies.
0.14.0500.209. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 584.
0.14.0500.210. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 593-ter.
0.14.0500.211. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 600-quinquies.
0.14.0500.212. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 601-bis.
0.14.0500.213. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 603.
0.14.0500.214. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 603-bis.
0.14.0500.215. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 605.
0.14.0500.216. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma Pag. 1564, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 608.
0.14.0500.217. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 609-quinquies.
0.14.0500.218. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 609-undecies.
0.14.0500.219. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 612-bis.
0.14.0500.220. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 612-ter.
0.14.0500.221. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 613-bis.
0.14.0500.222. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 615-bis.
0.14.0500.223. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 624-bis.
0.14.0500.224. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 640-bis.
0.14.0500.225. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 643.
0.14.0500.226. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 644.
0.14.0500.227. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 645.
0.14.0500.228. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 648-bis.
0.14.0500.229. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 648-ter.
0.14.0500.230. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma Pag. 1574, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 648-ter.1.
0.14.0500.231. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74.
0.14.0500.156. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74.
0.14.0500.157. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74.
0.14.0500.158. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74.
0.14.0500.159. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74.
0.14.0500.160. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.161. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.162. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 82 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.163. Colletti.

  All'emendamento del Governo 14.0500, parte principale, articolo 14-bis, al comma 1, lettera a), capoverso art. 344-bis al comma 4, dopo le parole: 322-bis del codice penale inserire le seguenti: nonché, nei procedimenti per gli altri reati, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare,.
0.14.0500.87. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), comma 4, aggiungere dopo le parole: codice penale le seguenti: , nonché per i delitti per i quali è previsto un termine di prescrizione superiore a dodici anni.
0.14.0500.101. Colletti.

Pag. 158

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, parte principale, articolo 14-bis, comma 1, lettera a) capoverso articolo 344-bis, comma 4, sostituire le parole da: possono essere prorogati fino a: sei mesi nel giudizio di legittimità con le seguenti: sono di due anni e sei mesi per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.
0.14.0500.79. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole da: possono essere prorogati fino a: non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di; sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: di sei mesi.
0.14.0500.13. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» comma 4, sostituire le parole: possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore con le seguenti: sono prorogati d'ufficio di.
0.14.0500.110. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-bis», le parole: possono essere prorogati sono sostituite dalle seguenti: sono prorogati.
0.14.0500.47. Giuliano, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare,.
0.14.0500.23. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole: nel caso di giudizio con le seguenti: qualora il giudizio sia.
0.14.0500.48. Saitta, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sostituire le parole: in ragione del con le seguenti: in considerazione del.
0.14.0500.49. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), «Art. 344-bis», comma 4, sostituire le parole: da trattare con le seguenti: da valutare.
0.14.0500.50. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sostituire le parole: un Pag. 159anno con le seguenti: due anni e le parole: sei mesi con le seguenti: un anno
0.14.0500.14. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, «Art. 14-bis», al comma 1, lettera a), capoverso articolo 344 –bis, al comma 4 sostituire le parole da un anno nel giudizio di appello fino alla fine con le seguenti sei mesi.
0.14.0500.85. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, alla lettera a) capoverso Art. 344-bis, comma 4, sostituire le parole un anno con le seguenti due anni.
0.14.0500.107. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, sostituire le parole a sei mesi con le seguenti: non superiore a sei mesi.
0.14.0500.51. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, alla lettera a), comma 4, capoverso «Art. 344-bis» sostituire le parole sei mesi con le seguenti un anno.
0.14.0500.109. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, Art. 14-bis, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo Per i reati indicati nel primo periodo, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
0.14.0500.88. Bazoli, Miceli, Verini, Bordo, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, alla lettera a), comma 4, capoverso Art. 344-bis, sostituire le parole sei mesi con le seguenti due anni.
0.14.0500.108. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, del Governo, comma 1, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», comma 5, sopprimere la parola tutti.
0.14.0500.52. Ascari, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 5, sostituire le parole nei casi previsti dall'articolo 159 con le seguenti: nei casi di cui all'articolo 159.
0.14.0500.53. Cataldi, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, capoverso «art. 344-bis» al comma 5, sopprimere le parole da e, nel giudizio di appello fino alle parole eccedere i sessanta giorni.
0.14.0500.329. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 5, sostituire le parole occorrente per la rinnovazione con le seguenti: necessario alla rinnovazione.
0.14.0500.54. Di Sarno, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», comma 5, sostituire le parole In caso di sospensione per la rinnovazione Pag. 160con le seguenti: In caso di sospensione per il tempo necessario alla rinnovazione.
0.14.0500.55. Giuliano, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», al comma 5, in fine, sostituire le parole sessanta giorni. con le seguenti novanta giorni.
0.14.0500.111. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 5, in fine, sostituire le parole sessanta giorni. con le seguenti quarantacinque giorni.
0.14.0500.113. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 5, in fine, sostituire le parole sessanta giorni. con le seguenti trenta giorni.
0.14.0500.112. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500,, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159, per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di durata massima del processo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche dell'imputato e la data in cui la notifica è effettuata.
0.14.0500.334. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis» al comma 6, sostituire le parole: quando l'imputato chiede con le seguenti: qualora l'imputato chieda.
0.14.0500.56. Saitta, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis» dopo il comma 5, inserire il seguente:

  6-bis) il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi del presente articolo è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di loro competenza.
0.14.0500.37. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° dicembre 2025.
0.14.0500.267. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° novembre 2025.
0.14.0500.266. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° ottobre 2025.
0.14.0500.265. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. Pag. 1613644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2025.
0.14.0500.264. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° agosto 2025.
0.14.0500.263. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 2025.
0.14.0500.262. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° giugno 2025.
0.14.0500.261. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° maggio 2025.
0.14.0500.260. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° aprile 2025.
0.14.0500.259. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° marzo 2025.
0.14.0500.258. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° febbraio 2025.
0.14.0500.257. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.
0.14.0500.256. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° dicembre 2024.
0.14.0500.255. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. Pag. 1623644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
0.14.0500.254. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° ottobre 2024.
0.14.0500.253. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.
0.14.0500.252. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° agosto 2024.
0.14.0500.251. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 2024.
0.14.0500.250. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3644-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° giugno 2024.
0.14.0500.249. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° maggio 2024.
0.14.0500.248. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° aprile 2024.
0.14.0500.247. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° marzo 2024.
0.14.0500.246. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° febbraio 2024.
0.14.0500.245. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.
0.14.0500.244. Colletti.

Pag. 163

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° dicembre 2023.
0.14.0500.243. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° novembre 2023.
0.14.0500.242. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° ottobre 2023.
0.14.0500.241. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2023.
0.14.0500.240. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° agosto 2023.
0.14.0500.239. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 2023.
0.14.0500.238. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° giugno 2023.
0.14.0500.237. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° maggio 2023.
0.14.0500.236. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° aprile 2023.
0.14.0500.235. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° marzo 2023.
0.14.0500.234. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° febbraio 2023.
0.14.0500.233. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.
0.14.0500.232. Colletti.

Pag. 164

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 7, sostituire le parole: In questo caso, con le seguenti: In tal caso,.
0.14.0500.57. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 7, sostituire le parole: In questo caso con le seguenti: In tale circostanza,.
0.14.0500.58. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 7, sostituire le parole: novantesimo giorno fino alla fine con le seguenti: momento in cui pervengono al giudice che deve procedere al nuovo giudizio gli atti previsti dall'articolo 625 e, al più tardi, dal trentesimo giorno successivo al deposito della motivazione della sentenza di annullamento.
0.14.0500.83. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 7, sostituire le parole: previsto dall'articolo 617 con le seguenti: di cui all'articolo 617.
0.14.0500.59. Ascari, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo la parola: delitti aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 407, nonché per quelli.
0.14.0500.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo le parole: circostanze aggravanti, inserire le seguenti: , nonché per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
0.14.0500.19. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale.
0.14.0500.114. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale.
0.14.0500.123. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-quinquies del codice penale.
0.14.0500.124. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 317 del codice penale.
0.14.0500.125. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si Pag. 165applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 319-ter del codice penale.
0.14.0500.126. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale.
0.14.0500.127. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale.
0.14.0500.128. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-ter del codice penale.
0.14.0500.129. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 437, comma 2, del codice penale.
0.14.0500.130. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-bis del codice penale.
0.14.0500.131. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-quater del codice penale.
0.14.0500.132. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale.
0.14.0500.133. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 572 del codice penale.
0.14.0500.134. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 589 del codice penale.
0.14.0500.135. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 589-bis e 589-ter del codice penale.
0.14.0500.136. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le Pag. 166disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 590, comma 3 e 4, del codice penale.
0.14.0500.137. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 590-bis, comma 3, del codice penale.
0.14.0500.138. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale.
0.14.0500.139. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-ter, commi 1 e 2, del codice penale.
0.14.0500.140. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 601, del codice penale.
0.14.0500.141. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 605, del codice penale.
0.14.0500.142. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.
0.14.0500.144. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, del codice penale.
0.14.0500.143. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale.
0.14.0500.145. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 624-bis del codice penale.
0.14.0500.146. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 628, comma 3, del codice penale.
0.14.0500.147. Colletti.

Pag. 167

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice penale.
0.14.0500.148. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 640-bis, del codice penale.
0.14.0500.149. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 644, del codice penale.
0.14.0500.150. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-bis, del codice penale.
0.14.0500.151. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-ter, del codice penale.
0.14.0500.152. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-ter.1, del codice penale.
0.14.0500.153. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0.14.0500.118. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0.14.0500.119. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 8, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0.14.0500.120. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0.14.0500.121. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto Pag. 168previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0.14.0500.122. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.115. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.116. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.117. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).
0.14.0500.335. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: sugli effetti civili con le seguenti: in merito agli effetti civili.
0.14.0500.60. Cataldi, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, con le seguenti: Qualora nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna,.
0.14.0500.61. Di Sarno, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati dal reato con le seguenti: causati dal reato.
0.14.0500.62. Giuliano, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati dal reato con le seguenti: arrecati dal reato.
0.14.0500.63. Saitta, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati dal reato con le seguenti: determinati dal reato.
0.14.0500.64. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati dal reato con le seguenti: generati dal reato.
0.14.0500.65. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati Pag. 169 dal reato con le seguenti: provocati dal reato.
0.14.0500.66. Ascari, Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati dal reato con le seguenti: originati dal reato.
0.14.0500.67. Cataldi, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), capoverso Art. 578, numero 1), sostituire le parole: cagionati dal reato con le seguenti: prodotti dal reato.
0.14.0500.68. Di Sarno, Scutellà, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: parte civile aggiungere le seguenti: , anche in caso di risarcimento di danno ambientale,
0.14.0500.96. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 129 comma 2, dopo le parole: «estinzione del reato» sono aggiunte le seguenti «o di improcedibilità dell'azione penale».
0.14.0500.330. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 576 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impugnazione della parte civile e del querelante. Competenza nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».
0.14.0500.34. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, con riferimento all'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, così come introdotto dal comma 1, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro.»;

   b) all'articolo 323-bis, al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: «e 323»;

   c) l'articolo 357 è sostituito con il seguente:

«Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale)

   1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione Pag. 170 e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   d) l'articolo 358 è sostituito con il seguente:

«Art. 358.
(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

   1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   e) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.».
0.14.0500.7. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, con riferimento all'articolo 344-bis, comma 4 del codice di procedura penale, così come introdotto dal comma 1, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente:

«Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale)

   1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente:

«Art. 358.
(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

   1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   c) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.».
0.14.0500.8. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sopprimere i commi 2 e 3.
0.14.0500.6. Lupi.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione Pag. 171 che hanno ad oggetto reati commessi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
0.14.0500.36. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, le parole: ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto con le seguenti: ai procedimenti di impugnazione che abbiano ad oggetto.
0.14.0500.69. Giuliano, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° dicembre 2025.
0.14.0500.326. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° novembre 2025.
0.14.0500.325. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° ottobre 2025.
0.14.0500.324. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° settembre 2025.
0.14.0500.323. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° agosto 2025.
0.14.0500.322. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° luglio 2025.
0.14.0500.321. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° giugno 2025.
0.14.0500.320. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° maggio 2025.
0.14.0500.319. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° aprile 2025.
0.14.0500.318. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° marzo 2025.
0.14.0500.317. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° febbraio 2025.
0.14.0500.316. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2025.
0.14.0500.315. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° Pag. 172gennaio 2020 con le seguenti: 1° dicembre 2024.
0.14.0500.314. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° novembre 2024.
0.14.0500.313. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° ottobre 2024.
0.14.0500.312. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° settembre 2024.
0.14.0500.311. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° agosto 2024.
0.14.0500.310. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° luglio 2024.
0.14.0500.309. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° giugno 2024.
0.14.0500.308. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° maggio 2024.
0.14.0500.307. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° aprile 2024.
0.14.0500.306. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° marzo 2024.
0.14.0500.305. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° febbraio 2024.
0.14.0500.304. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2024.
0.14.0500.303. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° dicembre 2023.
0.14.0500.302. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° novembre 2023.
0.14.0500.301. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° ottobre 2023.
0.14.0500.300. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° Pag. 173gennaio 2020 con le seguenti: 1° settembre 2023.
0.14.0500.299. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° agosto 2023.
0.14.0500.298. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° luglio 2023.
0.14.0500.297. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° giugno 2023.
0.14.0500.296. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° maggio 2023.
0.14.0500.295. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° aprile 2023.
0.14.0500.294. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° marzo 2023.
0.14.0500.293. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° gennaio 2023.
0.14.0500.292. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° dicembre 2022.
0.14.0500.291. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° novembre 2022.
0.14.0500.290. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° ottobre 2022.
0.14.0500.289. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° settembre 2022.
0.14.0500.288. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° agosto 2022.
0.14.0500.287. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° luglio 2022.
0.14.0500.286. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° giugno 2022.
0.14.0500.285. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le Pag. 174parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° maggio 2022.
0.14.0500.284. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° aprile 2022.
0.14.0500.283. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° marzo 2022.
0.14.0500.282. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° febbraio 2022.
0.14.0500.281. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° gennaio 2022.
0.14.0500.280. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° dicembre 2021.
0.14.0500.279. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° novembre 2021.
0.14.0500.278. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° ottobre 2021.
0.14.0500.277. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° settembre 2021.
0.14.0500.276. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° agosto 2021.
0.14.0500.275. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° luglio 2021.
0.14.0500.274. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° giugno 2021.
0.14.0500.273. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° maggio 2021.
0.14.0500.272. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° aprile 2021.
0.14.0500.271. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le Pag. 175parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° marzo 2021.
0.14.0500.270. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° febbraio 2021.
0.14.0500.269. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole 1° gennaio 2020 con le seguenti 1° gennaio 2021.
0.14.0500.268. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente 2025.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0.14.0500.15. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi Per i giudizi conseguenti alle impugnazioni presentate in tali procedimenti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, sono rispettivamente di tre anni per l'appello e di un anno e sei mesi per il ricorso per cassazione; lo stesso termine di tre anni si applica nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2025.
0.14.0500.90. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente:

«Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale)

   1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente:

«Art. 358.
(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

   1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   c) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante Pag. 176 un atto della pubblica amministrazione.».
0.14.0500.9. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 3, sostituire le parole nei quali con le seguenti per i quali.
0.14.0500.70. Saitta, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 3, sostituire le parole nei quali con le seguenti dei quali.
0.14.0500.71. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 3, sostituire le parole i termini di massima durata con le seguenti i termini di durata massima.
0.14.0500.72. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale «Dei delitti contro l'ambiente» di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche.
0.14.0500.1. Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo, Fusacchia, Braga.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sostituire per la parte consequenziale, la parola Modifiche con le seguenti Norme di modifica.
0.14.0500.73. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sostituire la rubrica Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione con la seguente Disposizioni per la ragionevole durata dei giudizi di impugnazione.
0.14.0500.39. Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Cataldi, Scutellà.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 344, è inserito il seguente:

«Art. 344-bis.
(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)

   1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza.
   4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o Pag. 177della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.
   5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.
   6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
   7. Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.
   8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.»;

   b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.»;

    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.».

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
  3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0500. Governo.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto con le seguenti: è inserito.
0.14.0501.3. Salafia.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: in ogni caso, con le seguenti: ogni volta.
0.14.0501.33. Ascari.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: in ogni caso, con le seguenti: ogni qual volta.
0.14.0501.34. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», Pag. 178comma 1, sostituire la parola: quando, con la seguente: allorquando.
0.14.0501.4. Saitta.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: quando, con le seguenti: nel caso in cui.
0.14.0501.36. Giuliano.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: nei confronti di, con le seguenti: contro.
0.14.0501.22. Giuliano.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», ai commi 1, 2, 3 e 4, ove ricorrano, sostituire le parole: di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
0.14.0501.48. Bazoli, Verini, Zan, Bordo, Morani, Miceli.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire, le parole, ovunque ricorrano: uno Stato, con le seguenti: una Nazione.
*0.14.0501.44. Saitta.
*0.14.0501.6. Di Sarno.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: uno Stato, con le seguenti: un Paese.
0.14.0501.5. Giuliano.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: non appartenente all'Unione europea, con le seguenti: extra europeo.
0.14.0501.37. Saitta.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: privo del, con le seguenti: senza il.
0.14.0501.8. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: privo, con la seguente: sprovvisto.
0.14.0501.29. Salafia.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: privo, con la seguente: senza.
0.14.0501.7. Scutellà.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: o che, con le seguenti: ovvero che.
0.14.0501.9. Ascari.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: o che, con le seguenti: oppure che.
0.14.0501.10. Salafia.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», Pag. 179comma 1, sopprimere le seguenti parole: che è.
0.14.0501.11. Giuliano.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: nei provvedimenti, con le seguenti: negli atti.
0.14.0501.13. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», ovunque ricorra, sostituire le parole: univoco identificativo, con le seguenti: univoco che identifica.
0.14.0501.32. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: della persona, con le seguenti: del soggetto.
0.14.0501.14. Ascari.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: della persona, aggiungere la seguente: fisica.
0.14.0501.15. Saitta.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: nei cui confronti, con le seguenti: contro il quale.
0.14.0501.23. Saitta.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire, le parole: sono aggiunti, con le seguenti: sono inseriti.
0.14.0501.41. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: di cui al periodo precedente.
0.14.0501.30. Scutellà.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere la parola: sempre.
0.14.0501.31. Ascari.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: nei confronti di, con le seguenti: contro.
0.14.0501.24. Salafia.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire, le parole, ovunque ricorrano: uno Stato, con le seguenti: una Nazione.
0.14.0501.45. Salafia.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: non appartenente all'Unione europea, con le seguenti: extra europeo.
0.14.0501.38. Salafia.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: appartenente all'Unione, con le seguenti: membro dell'Unione.
0.14.0501.16. Giuliano.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: cittadino dell'Unione europea, con le seguenti: cittadino membro dell'Unione europea.
0.14.0501.18. Ascari.

Pag. 180

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire la parola: privo, con la seguente: sprovvisto.
0.14.0501.28. Saitta.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, dopo la parola: comunica, aggiungere la seguente: contestualmente.
0.14.0501.17. Di Sarno.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: nei cui confronti di, con le seguenti: contro il quale.
0.14.0501.25. Scutellà.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: indagini, con le seguenti: investigazioni.
0.14.0501.12. Di Sarno.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire, le parole: sono aggiunte, con le seguenti: sono inserite.
0.14.0501.42. Di Sarno.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire, le parole, ovunque ricorrano: uno Stato, con le seguenti: una Nazione.
0.14.0501.46. Scutellà.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: non appartenente all'Unione europea, con le seguenti: extra europeo.
0.14.0501.39. Scutellà.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: privo, con la seguente: sprovvisto.
0.14.0501.27. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire, le parole: è inserito, con le seguenti: è aggiunto.
0.14.0501.43. Giuliano.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole: quando, con le seguenti: nel caso in cui.
0.14.0501.35. Di Sarno.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire la parola: quando, con le seguenti: Tutte le volte che.
0.14.0501.19. Di Sarno.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole: è attribuito, con le seguenti: è riferito.
0.14.0501.20. Cataldi.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire, le parole, ovunque ricorrano: uno Stato, con le seguenti: una Nazione.
0.14.0501.47. Ascari.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: non appartenente all'Unione europea, con le seguenti: extra europeo.
0.14.0501.40. Ascari.

Pag. 181

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, ovunque ricorra, sostituire la parola: privo, con la seguente: sprovvisto.
0.14.0501.26. Ascari.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire, la parola: anche, con la seguente: altresì.
0.14.0501.21. Di Sarno.

  All'articolo aggiuntivo 14.0501 del Governo, parte principale, dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di rivelazione di segreto e accesso abusivo ai procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: «Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale» e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

    1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

    2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione sia stabilita fino a un anno;

    3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

    4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, si punito con la reclusione da uno a tre anni;

   b) introdurre, dopo l'articolo 617-septies del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

    1) l'articolo 617-octies, che preveda il reato di «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale», stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

   c) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

    1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: «a guisa di informazione», siano sostituite dalle seguenti: «nel contenuto»;

    2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

    3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.
0.14.0501.2. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0501 del Governo, parte principale, dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi Pag. 182recanti disposizioni dirette per la revisione del codice di procedura penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo:

    1) che il comma 2 venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale e per riassunto degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

    2) che il comma 2-bis venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado; il medesimo novellato comma preveda altresì che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454;

    3) che dopo il novellato comma 2-bis sia inserito un comma 2-ter, che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, consentendone, tuttavia la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis, come novellato;

    4) che il comma 7 sia sostituito da altro testo che, salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, novellati sulla base dei criteri sopra indicati, consenta la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto;

   b) modificare l'articolo 123 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che, dopo il comma 2 sia aggiunto un comma 2-bis che stabilisca che le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato;

   c) modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale nel senso di aggiungere, dopo il comma 4, un comma 4-bis che preveda espressamente che i risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

   d) modificare l'articolo 270 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 1 con altro testo che preveda che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari; potranno, invece, essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 del codice di procedura penale;

   e) modificare il titolo I del libro V del codice di procedura penale, nel senso di inserire, dopo l'articolo 329, i seguenti articoli contenenti nuovi divieti:

    1) l'articolo 329-bis, che preveda il divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari, vietando la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare e stabilendo che chi violi il divieto sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro;

    2) l'articolo 329-ter che preveda il divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni, stabilendo che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni Pag. 183 o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
0.14.0501.1. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato)

  1. All'articolo 66 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.».
  2. All'articolo 349 del codice di procedura penale, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini».
  3. All'articolo 431 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 236», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo.»;
  4. All'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice.».

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0501. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 14.0502. del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: 56,575, inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: , 570, 609-bis, 612-bis.
0.14.0502.5. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Pag. 184

  All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare previsti dall'articolo 387-bis del codice penale».
0.14.0502.4. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati» con le seguenti: «Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati»;

   c-ter) al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.»;

   c-quater) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, del codice di procedura penale ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.»;

   c-quinquies) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  1-ter. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione.
  1-quater. Gli importi di cui al comma 1, lettera c-quinquies), sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

  Conseguentemente, il Capo II è rinominato come segue: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
0.14.0502.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

  All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, al capoverso «Art. 14-bis» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Prevedere un aumento di pena ed una sanzione amministrativa da euro 80 mila a euro 150 mila per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale. Il Pag. 185giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre il sequestro di beni o di somme di denaro dell'indagato o del condannato per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
0.14.0502.2. Lombardo.

  All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, al capoverso «Art. 14-bis» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Prevedere per il reato di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale che il condannato del medesimo reato di cui all'articolo 423 del codice penale sia obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 50 mila a euro 100 mila. Il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre il sequestro o la confisca di beni o somme di denaro dell'indagato o del condannato per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale.
0.14.0502.1. Lombardo.

  All'emendamento 14.502 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.
(Esclusione della punibilità)

  1. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.».

  Conseguentemente:

   al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto sono soppresse;

   il comma 1-bis, dell'articolo 411 del codice di procedura penale, è abrogato;

   il comma 1-bis, dell'articolo 469 del codice di procedura penale, è abrogato;

   l'articolo 651-bis, del codice di procedura penale, è abrogato.
0.14.0502.3. Colletti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;

   b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;

   c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;

   d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

  2. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o ad uno dei delitti, consumati o tentati,».
  3. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,».

Pag. 186

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0502. Governo.

ART. 15.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: pendenti presso le corti di appello.
15.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0.15.0500.7. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0.15.0500.3. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
0.15.0500.4. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: per il monitoraggio aggiungere le seguenti: e la trasparenza.
0.15.0500.5. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, sostituire le parole: quale organismo di con le seguenti: per la.
0.15.0500.6. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, sopprimere le parole: consulenza e.
0.15.0500.25. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, sopprimere le parole: e supporto.
0.15.0500.26. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, sostituire le parole: nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati con la seguente: volti.
0.15.0500.8. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: processo, nonché aggiungere le seguenti: della tutela delle vittime del reato, di certezza della risposta della giustizia e di.
0.15.0500.1. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, sostituire le parole: un alleggerimento con le seguenti: una riduzione.
0.15.0500.23. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

Pag. 187

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: Nel perseguire tali obiettivi.
0.15.0500.9. Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari, Di Sarno, Giuliano.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.
0.15.0500.10. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan).
0.15.0500.12. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e delle altre banche dati disponibili in materia.
0.15.0500.11. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere.
0.15.0500.13. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: la riorganizzazione e.
0.15.0500.28. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: e l'aggiornamento.
0.15.0500.27. Di Sarno, Cataldi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: periodiche con la seguente: semestrali.
0.15.0500.15. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: periodiche con la seguente: trimestrali.
0.15.0500.14. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: e i siti istituzionali.
0.15.0500.16. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole e i siti istituzionali con le seguenti: sul sito del Ministero della giustizia.
0.15.0500.17. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della giustizia entro il 31 luglio di ciascun anno invia al Parlamento una relazione sull'aggiornamento dei dati.
0.15.0500.18. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

Pag. 188

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 2, sopprimere le parole: o da suo delegato.
0.15.0500.19. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
0.15.0500.20. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
0.15.0500.21. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 2, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: In ogni caso.
0.15.0500.24. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale.
0.15.0500.22. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, alla rubrica, dopo le parole: per il monitoraggio aggiungere le seguenti: e per la trasparenza.
0.15.0500.2. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato tecnico-scientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan) e delle altre banche dati disponibili in materia; il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
15.0500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, fino a: presso i tribunali e le corti d'appello con le seguenti: In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

Pag. 189

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

    alla lettera a), sostituire la parola: compiuta con la seguente: temporanea;

    sopprimere le lettere c), d), e) ed f);

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 1° gennaio 2023.»;

   nella parte conseguenziale, alla rubrica, sostituire le parole: disciplina organica con le seguenti: disciplina temporanea.
0.15.0501.1. Varchi, Maschio, Vinci, Delmastro Delle Vedove.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: di merito, inserire le seguenti: nonché nelle Procure della Repubblica.
0.15.0501.6. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: i requisiti professionali fino a: specializzazione degli uffici con le seguenti: per l'accesso il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso quali, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; l'aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari ovvero l'aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.
0.15.0501.11. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: , sulla base dei progetti tabellari fino alla fine, con le seguenti: . Prevedere che entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia verifichi, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di unità necessarie da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale.
0.15.0501.9. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) nella costruzione dell'ufficio per il processo introdurre innovazioni strategiche per il futuro della lotta alla mafia che riguardano rispettivamente la creazione di nuove figure di collaboratori del magistrato dotati di competenze extra giuridiche anche nel campo economico aziendale.
0.15.0501.2. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) prevedere che il Ministero della giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente disegno di legge, avvii le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187. Prevedere, altresì, che il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, preveda una prova preselettiva scritta Pag. 190mediante quesiti a risposta multipla che insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali concorrano alla formazione del punteggio finale.
0.15.0501.10. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.
*0.15.0501.13. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.15.0501.14. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) inserire tra le funzioni dell'ufficio per il processo anche quella di promuovere e gestire i protocolli di intesa con altre istituzioni e organismi della società civile per obiettivi strettamente connessi all'attività giudiziaria, come per esempio per le sezioni misure di prevenzione con il supporto di una struttura tecnico amministrativa adeguata tendente valorizzare e diffondere l'esperienza già compiuta.
0.15.0501.3. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere la creazione di un database unico che consenta all'autorità giudiziaria ed all'agenzia nazionale di riconoscere tutti i beni in sequestro fornendo preziosi elementi di convincimento per le decisioni sulla concessione in uso di determinati beni e per le sinergie da creare tra imprese in sequestro e confisca in modo da costruire un vero e proprio circuito economico di legalità.
0.15.0501.4. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera d), sopprimere il numero 5).
0.15.0501.7. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera f), sopprimere il numero 4).
0.15.0501.8. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.213.424 per l'anno 2021, di euro 39.646.271 per l'anno 2022, e di euro 26.430.847 per l'anno 2023.
0.15.0501.5. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Ufficio per il processo penale)

   1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i Pag. 191requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alle attribuzioni e alla eventuale specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari, progetti organizzativi o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

   b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

    1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e ai fini del monitoraggio dei fascicoli più datati o della verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare, quelle aventi un rilevante grado di “serialità”, e con la creazione di una “banca dati” dell'ufficio giudiziario di riferimento;

    4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

   c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo” presso la Corte di cassazione, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

   d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

    5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

   e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, Pag. 192di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

   f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

    2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.»

  Conseguentemente, al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni, inserire le seguenti: e per l'introduzione di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale.
15.0501. Il Relatore Vazio.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 1, sostituire le parole: di garantire con le seguenti: di poter assicurare.
0.16.0500.7. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 1, sostituire la parola: completamento con la seguente: perfezionamento.
0.16.0500.8. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 16-bis, comma 1, dopo le parole: del processo civile e penale, aggiungere le seguenti: compresi i giudizi di fronte ai giudici di pace, e dopo le parole: il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, aggiungere le seguenti: la digitalizzazione delle cancellerie e degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),.
0.16.0500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: l'adeguata con le seguenti: la necessaria.
0.16.0500.20. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 1, sostituire la parola: approva con le seguenti: può approvare.
0.16.0500.9. Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo Pag. 19316-bis, comma 2, sostituire la parola: triennale con la seguente: quinquennale.
0.16.0500.11. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.
*0.16.0500.2. Colletti.
*0.16.0500.10. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, sopprimere le parole: coordina e.
0.16.0500.12. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, sopprimere le parole: e programma.
0.16.0500.13. Salafia, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, sopprimere la parola: unitaria.
0.16.0500.14. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, sopprimere la parola: necessari.
0.16.0500.15. Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, sostituire la parola: necessari con le seguenti: opportuni e obbligatori.
0.16.0500.16. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, dopo le parole: al fine di aggiungere la seguente: poter.
0.16.0500.17. Di Sarno, Ascari, Cataldi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: civile e penale.
0.16.0500.18. Giuliano, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Salafia, Scutellà, Saitta.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-ter, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
0.16.0500.19. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-ter, comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
0.16.0500.22. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-ter, comma 1, sopprimere le parole: e disciplinato.
0.16.0500.21. Saitta, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo Pag. 19416-ter, comma 1, sopprimere le parole: consulenza e.
0.16.0500.23. Scutellà, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-ter, comma 1, sopprimere le parole: e supporto.
0.16.0500.24. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 16-ter, comma 1, sostituire le parole: connesse alla con le seguenti: concernenti la.
0.16.0500.27. Giuliano, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-ter, comma 2, sopprimere le parole: o da suo delegato.
0.16.0500.25. Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale relativa all'articolo 16-ter, comma 2, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: In ogni caso.
0.16.0500.26. Di Sarno.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari introdurre in ogni tribunale un manager che coordini sotto il controllo del capo dell'ufficio tutto il personale e gli uffici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo di provvede ai sensi dell'articolo 17.
0.16.0500.5. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di definire la celere ed efficiente definizione dei procedimenti penali, va garantita una adeguata circolarità delle informazioni attraverso l'aggiornamento e la completezza del fascicolo elettronico del detenuto – SIDET. A tal fine va istituita, realizzata ed implementata la banca dati nazionale dei carichi pendenti.
0.16.0500.6. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

Art. 16-quater.
(Modifica alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella voce: «Corte di appello di Caltanissetta», al capoverso: «Tribunale di Caltanissetta» è premesso il seguente: «TRIBUNALE DI AGRIGENTO – Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana»;

   b) nella voce: «Corte di appello di Palermo», il capoverso: «Tribunale di Agrigento» è soppresso;

Pag. 195

  2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   nel distretto di Caltanissetta è inserito l'ufficio di sorveglianza di Agrigento, con competenza per la circoscrizione del tribunale di Agrigento;

   nel distretto di Palermo:

    a) l'ufficio di sorveglianza di Agrigento è soppresso;

    b) tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani.

  3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella voce: «Corte di appello di Caltanissetta», al capoverso: «Circondario di Caltanissetta» è premesso il seguente: «CIRCONDARIO DI AGRIGENTO:

    GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO – Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana;

    GIUDICE DI PACE DI LICATA – Licata»;

   b) nella voce: «Corte di appello di Palermo», il capoverso: «Circondario di Agrigento» è soppresso.
0.16.0500.4. Ferraresi, Bonafede, Pignatone, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

Art. 16-quater.
(Personale assistente preposto all'udienza)

  1. Al fine di dare ulteriore efficacia al piano per la definizione ed il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, il Ministero della Giustizia, sulla base di quanto contenuto nell'accordo 26 aprile 2017 recante «Programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria – rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria», sottoscritto con le parti sociali, è autorizzato a disciplinare l'ampliamento del personale assistente preposto all'udienza, mediante il raddoppio dell'indennità di udienza e la predisposizione di due turni giornalieri di udienza, mattutino e pomeridiano.
  2. Per le finalità del presente comma si provvede nei limiti del corrispondente risparmio dell'importo di retribuzione straordinaria oggi corrisposto al personale assistente in udienza.
0.16.0500.3. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte consequenziale, sopprimere le parole: Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
0.16.0500.28. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia)

  1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo Pag. 196 civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici ed informatici del ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano nel settore giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.
  2. Il piano, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

Art. 16-ter.
(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
16.0500. Governo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.500. Governo.

ART. 18.

  All'emendamento 18.500 del Governo, sopprimere le parole: e 17.
*0.18.500.4. Saitta, Giuliano, Salafia, Di Sarno, Scutellà, Cataldi, Ascari.
*0.18.500.3. Scutellà, Salafia, Cataldi, Ascari, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17.
18.500. Governo.

Pag. 197

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello (C. 2435 Governo).

PROPOSTE SUBEMENDATIVE AGLI EMENDAMENTI 1.501, 1.500, 1.502, 1.503, 6.500, 7.500, 8.500, 9.0500, 9.0501, 12.500, 13.500, 14.500 (nuova versione), 15.0500, 16.500, 17.500 E 18.500 DEL GOVERNO E 15.0501 DEL RELATORE VAZIO IRRICEVIBILI

ART. 1.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».
0.1.500.10. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, all'alinea all'articolo 3, comma 1, lettera c), la parola: modificare è sostituita con la seguente: aumentare.
0.1.500.15. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
0.1.500.17. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire, in fine, le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
0.1.500.18. Colletti.

  All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere la seguente:

   c-bis) al numero 2), sostituire le parole: «un anno e sei mesi» con le seguenti: «un anno e otto mesi».
0.1.500.19. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, dopo la parte conseguenziale relativa all'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire le parole: inserire la seguente con le seguenti: inserire le seguenti: d.1) prevedere la soppressione del giudizio immediato.
0.1.501.18. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte principale, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
0.1.501.19. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3) inserire le parole: alla lettera d), sopprimere il numero 1).
0.1.501.24. Vitiello.

  Sopprimerlo.
0.1.502.3. Colletti.

Pag. 198

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte principale, dopo le parole: sostituire le parole: aggiungere le seguenti: un anno con le seguenti: sei mesi e sostituire le parole:.
0.1.502.14. Colletti.

  Sopprimerlo.
0.1.503.13. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 6.

  All'emendamento 6.500 del Governo, è così sostituito: l'articolo 6 è soppresso.
0.6.500.7. Vitiello.

ART. 7.

  All'emendamento 7.500 del Governo, dopo le parole: sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; inserire le seguenti: sopprimere la lettera e);.
*0.7.500.5. Colletti.
*0.7.500.27. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, dopo le parole: sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; inserire le seguenti: sopprimere la lettera d);.
0.7.500.26. Vitiello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera d).
0.7.500.51. Bartolozzi.

ART. 8.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere che, in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone, l'udienza venga rinviata e venga notificato al querelante l'avviso che un'ulteriore ingiustificata mancata comparizione verrà considerata quale remissione tacita di querela;.
0.8.500.1. Varchi, Maschio.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, lettera a) dopo le parole: del codice penale; inserire le seguenti: Per i delitti di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, divenuti procedibili a querela ai sensi e per gli effetti di cui alla suddetta lettera, commessi prima della data di entrata in vigore dell'emanando decreto attuativo, il termine per la presentazione della querela decorre, rispettivamente:

   a) dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, qualora il procedimento penale non sia pendente e la persona offesa dal reato abbia, in precedenza, avuto notizia del fatto costituente reato;

   b) dalla data in cui la persona offesa sia stata informata, da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o da parte del giudice dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela, qualora il procedimento penale sia pendente alla data di entrata in vigore dell'emenando decreto.
0.8.500.5. Bartolozzi.

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, lettera c) dopo le parole: di testimone. inserire le seguenti: L'atto di citazione conterrà l'espresso avvertimento che la mancata Pag. 199 comparizione costituirà remissione tacita di querela.
0.8.500.6. Bartolozzi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*0.9.0500.1. Colletti.
*0.9.0500.5. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale;.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
0.9.0500.2. Colletti.

  Sopprimerlo.
*0.9.0501.1. Colletti.
*0.9.0501.45. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*0.12.500.1. Colletti.
*0.12.500.3. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi.

  All'emendamento 12.500 del Governo, parte principale, sostituire la parola: «Sopprimerlo» con le seguenti: «Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Redazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza, sono adottati nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 544 del codice di procedura penale, prevedendo che il giudice non debba redigere il dispositivo subito dopo la deliberazione ma che lo stesso sia reso unitamente alle motivazioni in sentenza.»
0.12.500.2. Colletti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
0.13.500.1. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi.

ART. 14.

  All'emendamento 14.500 del Governo, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: è aggiunto il seguente inserire la seguente: articolo
0.14.500.14. Giuliano, Di Sarno, Ascari, Saitta, Salafia, Scutellà, Cataldi.

  All'emendamento 14.500 del Governo, dopo le parole: Sostituirlo con il seguente inserire il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione Pag. 200rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

   1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente l'accoglie;

   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

   3) sospensione del procedimento penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'indagato o del suo difensore;

   4) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

   5) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta.

   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.».

  2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 160. – (Interruzione del corso della prescrizione) – Interrompono la prescrizione il decreto di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
   La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.
   Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.».

  3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
0.14.500.31. Colletti.

  All'emendamento 14.500 del Governo, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.
  2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
  3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale; d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
  4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice Pag. 201 di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
  5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1,4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
  9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della presente legge.
0.14.500.34. Annibali, Vitiello, Ferri.

  All'emendamento 14.500 del Governo, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».
0.14.500.35. Annibali, Vitiello, Ferri.

  All'emendamento 14.500, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».
0.14.500.36. Annibali, Vitiello, Ferri.

  All'emendamento 14.500, al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni.».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio.».
0.14.500.39. Annibali, Vitiello.

Pag. 202

  All'emendamento 14.500 del Governo, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a due anni; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».
  1-bis. All'articolo 161, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro due anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado».
0.14.500.40. Vitiello.

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) l'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 159.
(Sospensione del corso della prescrizione)

  Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

    1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

    2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

    3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

    4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

    2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i Pag. 203termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità. Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
0.14.500.42. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 159 il secondo comma è sostituito dai seguenti: Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

    1) autorizzazione a procedere;

    2) deferimento della questione ad altro giudizio;

    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

  In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
  Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
0.14.500.43. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 159, secondo comma le parole da: di primo grado fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione.
0.14.500.44. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 159, secondo comma le parole da: di primo grado fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: di condanna di primo grado. Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello.
0.14.500.45. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 159 dopo il secondo comma inserire il seguente: Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.
0.14.500.46. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

Pag. 204

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 159 dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

  I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
0.14.500.47. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».
0.14.500.48. Zanettin, Cassinelli, Siracusano.

ART. 15.

  All'emendamento 15.500 del Governo, sostituire le parole da: sopprimerlo fino a: Corte di appello con le seguenti:

  1. Al fine di definire l'arretrato riferito ai giudizi penali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto, è indetto un concorso straordinario per esami per magistrato ordinario prevedendo la copertura di mille posti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
0.15.500.1. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Al fine di definire l'arretrato riferito ai giudizi penali, nonché in un'ottica di stabilità degli organici degli Uffici giudiziari, è prorogata a settantadue anni l'età pensionabile dei magistrati.
0.15.0500.29. Colletti.

Pag. 205

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, sostituire il capoverso «Art. 15-bis» con il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

  2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nel requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.
  3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.
  4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.
  5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio Pag. 206della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza dei bando di concorso.
  6. Essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari.
  7. Aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari.
  8. Aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.
  9. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

   a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

   b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
0.15.0501.12. Colletti.

ART. 16.

  All'emendamento 16.500 del Governo, sostituire la parola: Sopprimerlo con le seguenti: Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale)

  1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa».
0.16.500.1. Colletti.

  Sopprimerlo.
0.16.500.2. Colletti.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
0.17.500.1. Colletti.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*0.18.500.1. Colletti.
*0.18.500.2. Di Sarno, Giuliano, Ascari, Cataldi, Saitta, Salafia, Scutellà.