CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 luglio 2021
630.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146/A Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  All'articolo 8, comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione ai Tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8.15. I Relatori.

  All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: Per l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, dopo le parole: dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, inserire le seguenti: commi da 1 a 5-bis,
8.16. I Relatori.

ART. 32-ter.

  All'articolo 32-ter, comma 1, lettera b), capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire le parole: per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura con le seguenti: per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura e al secondo periodo, dopo la parola: rilascia inserire le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 33-ter.
32-ter.1. I Relatori.

ART. 32-quater.

  All'articolo 32-quater, comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
32-quater.1. I Relatori.

ART. 33-quater.

  All'articolo 33-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33-quater.1. I Relatori.

ART. 34.

  All'articolo 34, sopprimere il comma 01.
34.31. I Relatori.

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ART. 36-bis.

  All'articolo 36-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
36-bis.1. I Relatori.

ART. 36-ter.

  All'articolo 36-ter, comma 8, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4 e sopprimere le parole ovunque occorrono.
36-ter.1. I Relatori.

  All'articolo 36-ter, comma 9, sostituire la parola: attua con le seguenti: può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate,
36-ter.2. I Relatori.

ART. 39-sexies.

  All'articolo 39-sexies, comma 1, capoverso Art. 234, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
39-sexies.1. I Relatori.

ART. 40.

  All'articolo 40, comma 5-ter, capoverso 831-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
40.95. I Relatori.

ART. 48.

  All'articolo 48, comma 4, sopprimere le parole: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,
48.50. I Relatori.

ART. 54.

  All'articolo 54, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
54.7. I Relatori.

ART. 64.

  All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per l'espletamento Pag. 12delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

   al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 2.765.488,95 euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022;

   al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: con incremento della corrispondente dotazione organica; ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

   al comma 6-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022;

   al comma 6-sexies, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata;

   al comma 6-sexies, quarto periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 euro per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede.
64.21. I Relatori.

ART. 65-bis.

  All'articolo 65-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
65-bis.1. I Relatori.