CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 19 luglio 2021
627.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 36.041.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 3, dopo le parole: interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2 inserire le seguenti: nonché individuano i siti per lo smaltimento dei rifiuti in attività o chiusi interessati da fenomeni di dissesto o cedimento, predisponendo misure per la relativa messa in sicurezza
0.36.041.11. Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico riferiscono ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di avanzamento degli interventi la cui realizzazione è ad essi affidata. I Commissari trasmettono, altresì, una relazione annuale al Parlamento contenente l'indicazione delle opere e degli interventi previsti e il loro stato di attuazione.
0.36.041.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: del predetto Commissario inserire le seguenti: ovvero di mancata attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e della messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3, e dei rispettivi cronoprogrammi.

  Conseguentemente:

   al comma 14, dopo la parola: idrogeologico inserire le seguenti: e della messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3;

   al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: e per ciò che concerne le attività di caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3 con il commissario unico alle bonifiche e dopo le parole: difesa idrogeologica inserire le seguenti: e messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3.
0.36.041.12. Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto è presentato per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso emanato.
0.36.041.20. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

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  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
0.36.041.21. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, sopprimere la lettera c).
0.36.041.18. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera c), primo periodo, dopo le parole: in carica e inserire le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
0.36.041.3. Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, attua interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
0.36.041.19. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 13, dopo le parole: alla ricognizione inserire le seguenti: e omogeneizzazione e dopo le parole: atte ad assicurare un flusso informatico ordinato inserire le seguenti: omogeneo a livello nazionale.
0.36.041.7. Daga.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, sostituire le parole: in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio con le seguenti: entro 30 giorni dal completamento della ricognizione di cui al comma 13, definisce un programma operativo
0.36.041.22. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, sostituire le parole: con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche con le seguenti: e omogeneizzazione dei sistemi informatici per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche stati di avanzamento lavori.
0.36.041.8. Daga.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, dopo le parole: dissesto idrogeologico inserire le seguenti: e della messa in sicurezza delle discariche

  Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: difesa idrogeologica inserire le seguenti: e messa in sicurezza delle discariche e, per ciò che concerne con le attività di caratterizzazione e di messa in sicurezza dei siti da bonificare, il commissario per le bonifiche.
0.36.041.14. Maraia.

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  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 16, primo periodo, dopo le parole: da ammettere a finanziamento inserire le seguenti: garantendo priorità agli interventi individuati nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e nei Piani Assetto Idrologico (PAI) o in alternativa alle aree di pericolosità perimetrate da tali piani,
0.36.041.9. Daga.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  17-bis. Per sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
0.36.041.13. Maraia.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  17-bis. Per sostenere gli interventi della regione Puglia volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
0.36.041.10. Vianello.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».
*0.36.041.2. Cortelazzo.
*0.36.041.6. Daga, Di Lauro, Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis. All'articolo 18, punto 1, lettera a), comma 1, del presente decreto dopo le parole: «indifferibili ed urgenti» sono inserite le seguenti: «Nel rispetto della vigente normativa in materia di espropri».
0.36.041.17. Maraia.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis All'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del presente decreto apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «cicli produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi anche agronomici,»;

   b) dopo le parole: «salute umana» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle ceneri vulcaniche prodotte dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021».
0.36.041.16. Maraia.

(Inammissibile)

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  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis. all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: «nel disciplinare tecnico» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE»;

   b) al medesimo comma 1, al secondo capoverso dopo le parole: «per le AEE incentivate.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei pannelli fotovoltaici sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti».

  17-ter. All'articolo 32 del presente decreto dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. A tutte le operazioni di repowering degli impianti eolici deve essere applicata la normativa vigente in materia di smaltimento in base al decreto ministeriale 10 settembre 2010.
0.36.041.15. Maraia.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, dopo il capoverso Art. 36-bis, inserire il seguente:

Art. 36-ter.
(Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, di seguito denominata «Struttura», che si raccorda con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si raccorda, per quanto previsto dalla legge, con il CITE.
  2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
  3. Con la finalità di imprimere una accelerazione alla programmazione e all'attuazione degli interventi, comunque finanziati dallo Stato, in materia di dissesto idrogeologico, alla struttura sono demandati compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, fra cui quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopraindicate, agli enti ed organi preposti, ossia:

   a) alle direzioni competenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

   b) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

   c) al Dipartimento della protezione civile per gli interventi post-emergenza;

   d) a Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   e) ai Presidenti di regione nominati Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;

   f) alle autorità di bacino nazionali e future autorità di bacino distrettuali;

   g) alle regioni;

   h) ai comuni;

   l) ai consorzi di bonifica;

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   m) ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

   n) agli uffici del genio civile.

  4. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.
  5. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 10 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  6. Per le esigenze della struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.
  7. Per l'espletamento di tutte le attività, la struttura, attraverso la stipula di apposite convenzioni, può avvalersi, di società a totale capitale pubblico, di società controllate dai Ministeri e delle università nell'ambito di un importo complessivo annuo non superiore a euro 500.000,00.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti delle relative disponibilità, mediante corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
0.36.041.1. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:

   a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

   b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

   c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

   d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

   d'ora in avanti denominati: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico» o «Commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pag. 50 (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
  3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidenti delle Regioni» sono aggiunte le parole: «, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro della transizione ecologica, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

   d) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».

  5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
  6. Le disposizioni relative ai «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».

   b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato Pag. 51 ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato».

  8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.
  9. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.
  10. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  11. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.
  12. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).
  14. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.
  15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica Pag. 52 ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
  16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
  17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36.041. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: dei rispettivi organismi associativi inserire le seguenti: nonché di Roma capitale.
3.28. I Relatori.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4.01.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma
0.4.01.1. Forciniti, Giuliodori, Trano.

  Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

  1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo Pag. 53 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.
  4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4.01. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 52.24.

  Dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

   a-ter). All'articolo 4, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Le parole «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8,» sono soppresse;

   b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di un rapido completamento dell'opera questa può essere commissariata a norma del comma 1 del presente articolo».
0.52.24.1. Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
52.24. I Relatori.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: «due senatori e due deputati», sono sostituite con le seguenti: «tre senatori e tre deputati».
9.02. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  «1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
  1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente “opere civili”, è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi Pag. 55trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole».
44.8. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
44.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
44.7. (Nuova formulazione) Stefani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
44.1. Melilli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque,.
46.14. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, dopo le parole: e di genere inserire le seguenti: e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3 inserire il seguente:

   3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

   al comma 4:

   al primo periodo, dopo le parole: l'imprenditoria giovanile, inserire le seguenti: l'inclusione lavorativa delle persone disabili,;

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   al secondo periodo, dopo le parole: occupazione femminile e giovanile inserire le seguenti: e di tasso di occupazione delle persone disabili;

   al terzo periodo, dopo le parole: è requisito necessario dell'offerta inserire le seguenti: l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e;

   al comma 5:

    alla lettera c), dopo le parole: requisito di partecipazione, inserire le seguenti: persone disabili,;

  dopo la lettera d) inserire la seguente:

   «d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;»;

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al comma 3 inserire le seguenti: , al comma 3-bis;

   al comma 8, sostituire le parole: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità;

   al comma 9, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis;

   sostituire la rubrica con la seguente: Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.
47.13. Bellucci.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: di assicurare aggiungere le seguenti: , in caso di aggiudicazione del contratto,.
*47.4. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*47.15. (Nuova formulazione) Maraia.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: all'occupazione giovanile e femminile con le seguenti: sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

  Conseguentemente:

   al comma 7, sostituire le parole: delle previsioni con le seguenti: dei requisiti di partecipazione;

   al comma 8, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
47.17. (Nuova formulazione) Braga, Gribaudo, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

  Art. 47-bis. – (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto) – 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
47.07. (Nuova formulazione) Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Spadoni, Suriano.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*47.05 (Nuova formulazione) Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.03. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*52.04. (Nuova formulazione) Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.08. (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*52.010. (Nuova formulazione) Fornaro, Stumpo.
*52.011. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.
*52.013. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*52.020. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*64.06. (Nuova formulazione) Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*64.07. (Nuova formulazione) Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Braga, Pezzopane.

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  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81».
49.43. (Nuova formulazione) Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.1, capoverso a), sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: fermi restando e, dopo le parole: 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere le seguenti: , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione
51.47. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter,:

    1) al comma 1, lettera a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» è inserita la seguente: «anche».
51.18. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

    1) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

    2) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

    3) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso».
*51.22. (Nuova formulazione) Fusacchia.
*51.31. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.51. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Foti.
*51.76. (Nuova formulazione) Mazzetti, Tartaglione, Labriola.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, Pag. 58 anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
52.10. (Nuova formulazione) Pagani.

  Al comma 5, lettera d), numero 5), capoverso 4-bis, sostituire le parole: e agli operatori economici con le seguenti: , agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti.
*53.11. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*53.15. Tiramani, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*53.41. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.

  Al comma 5, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 111:

    1) al comma 1:

   a) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;

   b) al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento».

    2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione» sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;

    3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9».
53.32. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione».
54.2. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori Pag. 59colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
54.1. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

  1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».
55.09. Tuzi, Deiana.

  Al comma 1, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR».

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».
*56.1. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*56.4. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)

  1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge Pag. 6031 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
56.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Rotta, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Di Muro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

   a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario»;

   b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale»;
56.09. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Alberto Manca, Parentela, Sut, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Marzana, Pignatone.

  Al titolo IV della parte II, dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

  1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

   «Art. 70-bis. – (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria) – 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione»;

Pag. 61

   b) all'articolo 72:

    1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 70, 70-bis e 71»;

    2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo».
56.019. (Nuova formulazione) Grillo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

  1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale.»;
  1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Autorità di sistema portuale».
57.14. D'Uva, Siracusano, Navarra, Timbro, Ficara.

  Alla parte II, titolo V, dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Articolo 60-bis.
(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)

  1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: «finalità sociali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità»;

   b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni»;

   c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

   «15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste».
60.046. (Nuova formulazione) Baldino, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e comma 2-bis.
*63.2. Gagliardi, Ruffino.
*63.4. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
*63.5. Berardini.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Fruizione delle aree naturali protette)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite Pag. 62dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.
64.015. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'attività ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»;

   b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alla medicina di genere e all'età pediatrica» sono inserite le seguenti: «nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
64.09. (Nuova formulazione) Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

   «102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:

   a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

   b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)»;

   b) al comma 104, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».

  3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge Pag. 6321 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare al cui afferisce l'insegnamento.
  7. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
  8. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi, nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.
  9. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di Pag. 64adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
  10. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
  11. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «di validità» sono sostituite dalle seguenti: «di conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
64.019. (Nuova formulazione) Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Orfini, Prestipino, Rossi, Fassina.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

  1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
65.01. (Nuova formulazione) Enrico Borghi.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».

  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto Pag. 65sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2».
*66.20. Viscomi.
*66.24. Invidia.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».
66.5. (Nuova formulazione) Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, sostituire le parole: «invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295» con le seguenti: «di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge».
*66.34. Panizzut, Iezzi, Lucchini.
*66.29. (Nuova formulazione) D'Arrando, Penna.

  Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Articolo 66-bis.
(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
66.070. Aresta.

  Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
*66.036. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*66.062. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Articolo 66-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 152, dopo le parole: «sospette di falsità,» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,»;

   b) al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione».
66.09. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Articolo 66-bis.
(Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni Pag. 66 del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)

  1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato».
66.058. (Nuova formulazione) Capitanio, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
37.38. (Nuova formulazione) Vianello, Maraia, Zolezzi, D'Ippolito, Deiana, Licatini, Varrica, Di Lauro, Traversi, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

  3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

   «13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

   b) alla lettera h), numero 3), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le seguenti: Ministero della transizione ecologica e sostituire le parole Sistema nazionale con la seguente: Ministero.

   c) alla lettera h), numero 9), secondo periodo, sostituire le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le seguenti: Ministero della transizione ecologica.
37.9. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso»
37.40. (Nuova formulazione) Maraia.

Pag. 67

  Al capo VIII del titolo I della parte II, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)

  1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione»;

   b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».
37.022. (Nuova formulazione) Zolezzi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)

  1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d) del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.
37.05. Carnevali, Berlinghieri, De Menech, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Ciampi, Ciagà, Zardini, De Filippo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dopo le parole: della società civile inserire le seguenti: nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: I componenti fino a: agli stessi con le seguenti: Ai componenti;
*3.5. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. (Nuova formulazione) Alaimo.

  Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT Pag. 68 di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
  3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
  6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
**11.03. (Nuova formulazione) Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**38.019. (Nuova formulazione) Invidia.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Articolo 14-bis.
(Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

  1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
  2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, Pag. 69comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
14.10. (Nuova formulazione) Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti.
*8.2. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo
*8.11. (Nuova formulazione) Fornaro, Timbro.
*9.4. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*9.9. (Nuova formulazione) Fornaro, Timbro.

  All'articolo 17, comma 1, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

  2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla Parte seconda del presente decreto legislativo.
  2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo;
  2-quinquies, In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
  2-sexies. La denominazione: «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Commissione tecnica PNIEC».

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, capoverso 2-ter, è aggiunto in fine il seguente periodo «In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
17.71. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

Pag. 70

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9 del presente articolo».
*18.3. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*18.38. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.
*18.2. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*18.37. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'allegato III, lettera u), della Parte seconda, dopo le parole: «Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)»;

   b-ter) all'allegato IV della Parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III della parte seconda».
**19.5. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**19.8. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
**19.14. (Nuova formulazione) Milanato, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Nel capo I del titolo I della parte II, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)

  1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

   «47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48»;

   b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

   «48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni Pag. 71per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari»;

   c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

   «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.»;
22.06. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole «sono ridotti della metà» sono sostituite dalle seguenti «possono essere ridotti fino alla metà»;

   b) al comma 4:

    1) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse.;

Pag. 72

    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis;

    3) al terzo periodo le parole: «salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».
23.8. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis), sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera a), capoverso 4-ter), primo periodo, sostituire le parole: ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, con le seguenti: trasmette al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: o, in assenza di questa, dal proponente.

   b) alla lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
25.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
  2-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», sono aggiunte le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
  2-quater. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici», aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;

   b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)

   1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente Pag. 73della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».
*31.12. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*31.35. (Nuova formulazione) Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*31.88. (Nuova formulazione) Liuzzi.
*31.122. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
  1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
  1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefìci fruiti.
**31.93. (Nuova formulazione) Cadeddu, Marzana, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
**31.79. (Nuova formulazione) Rotta.
**31.59. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree SIN, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate industriali, le soglie di cui all'allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.
31.121. (Nuova formulazione) D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)

  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;

   b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa Pag. 74 con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».
*31.010. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.021. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Colucci.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».
31.018. Daga.

  Al capo VI, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)

  1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano».
*32.05. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
*32.011. Gagliardi.
*32.012. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.021. Zucconi.
*32.023. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*32.033. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
*32.039. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al capo VII del titolo I della parte II, dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di manomissione e l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione Pag. 75alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Ai fini di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 al termine del quale l'ente adotta entro e non oltre 30 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione».
33.0101. (Nuova formulazione) Chiazzese.

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

   «i-bis) all'articolo 219-bis:

    1) al comma 1, le parole: “Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande”;

    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

    1) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

    2) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

    3) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

    4) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

    5) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

    6) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

    7) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori”».
35.94. (Nuova formulazione) Penna, Vignaroli, Maraia, Buffagni, Deiana, Licatini, Papiro, Grillo, Vianello, Grippa, Nappi, Villani, Martinciglio.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

    2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
35.16. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.

Pag. 76

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».
35.63. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)

  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle ADSP e delle Regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle ADSP. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
  3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*6.02. (Nuova formulazione) Morgoni.
*6.03. (Nuova formulazione) Deiana, Ficara.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
0.36.041.5. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con Pag. 77il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
0.36.041.21. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, attua interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
0.36.041.19. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 13, dopo le parole: alla ricognizione inserire le seguenti: e omogeneizzazione e dopo le parole: atte ad assicurare un flusso informatico ordinato inserire le seguenti: omogeneo a livello nazionale.
0.36.041.7. Daga.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  18-bis. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».
*0.36.041.2. Cortelazzo.
*0.36.041.6. Daga, Di Lauro, Maraia.

  Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di Pag. 78azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
  3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

   c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».

  5. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico».
  6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».

   b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume Pag. 79 i medesimi poteri del commissario revocato e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».

  7. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
  8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
  9. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
  10. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  11. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.
  12. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.
  13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli compresi nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi.
  14. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione. Pag. 80
  15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari
  16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio Nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema Rendis avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera gggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 16, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
36.041. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

  1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
33.090. Davide Crippa, Sut.

  All'articolo 32, comma 1, lettera a), ultimo periodo, alle parole: I nuovi aerogeneratori premettere le seguenti: Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti e il Pag. 81rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori,
32.30. (Nuova formulazione) Maraia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
*32.5. Buratti.
*32.14. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*32.21. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.37. D'Attis.
*32.39. (Nuova formulazione) Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente».
37.3. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al capo VIII, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» è inserita la seguente: «anche».
37.023. Vianello.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 341, sostituire le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» con le seguenti: «per la raccolta delle firme Pag. 82degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante il caricamento in piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352».

   b) al comma 343, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'ufficio centrale per il referendum verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma».

   c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

   «344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Pag. 83 Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».

  2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
38.027. Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi, Noja, Pini, Ungaro, Versace, La Marca, Schirò, Muroni, Bruno Bossio, Brescia, D'Ettore, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».

  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni Pag. 84 e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.
39.3. (Nuova formulazione) Buratti, Rotta.

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*39.2. De Menech, Cenni.
*39.4. Ruffino.
*39.10. Gagliardi.
*39.13. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*39.27. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*39.32. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati)

  1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

   «Art. 62-quater. (Anagrafe nazionale dell'istruzione)1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
   2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
   3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
   4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in Pag. 85essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
   5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

   a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, di docenti e personale ATA e di istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)

  1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)
  2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca per le relative finalità istituzionali.
  3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, ANIS è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
  4. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 86
  5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

   a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche dati di rilevanza nazionale d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore e nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, l'ANPR e con le altre anagrafi d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.»

Art.39-ter.
( Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 234.
(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

  1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica Convenzione di durata pluriennale.
  2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
39.016. (Nuova formulazione) Vacca.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Articolo 39-bis.
(Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative)

  1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto- Pag. 87legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
  2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.
  3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.
39.019. (Nuova formulazione) Carabetta.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

   «2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere».
*40.23. Marco Di Maio, Fregolent.
*40.35. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Dopo il comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del precedente comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003».
**40.6. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.47. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.67. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Articolo 40-bis.
(Disposizioni urgenti per il collegamento in fibra ottica e la parità di accesso alle risorse elettroniche)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici Pag. 88 di tipo residenziale, le amministrazioni competenti individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
40.05. (Nuova formulazione) Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli obblighi previsti dagli articoli 5, aggiungere le seguenti: 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,
41.3. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti.

  All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: la spesa di 3.318.400 euro, aggiungere le seguenti: da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e Sogei S.p.A. per l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria, e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.

   b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse;

   c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse.

   d) al comma 6, il terzo periodo è soppresso;

   e) al comma 6, quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.

  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

   «491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procederà sulla base dei valori e delle evidenze ultime disponibili».

  4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla, legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.
42.01. (Nuova formulazione) Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Pag. 89adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
*43.13. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

   a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

  2-ter. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle Pag. 90patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;»
**43.11. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
**43.15. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**43.16. Grippa.

  Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   8-bis. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tratte diverse da quelle previste dal primo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al secondo periodo, ad ANAS s.p.a. che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della Strada Statale 1 – Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e ANAS s.p.a. relativo al periodo 2021 – 2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di programma relativo al periodo 2021 – 2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate».
44.4. (Nuova formulazione) Andrea Romano, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Sani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali 2006, degli XI Giochi Paralimpici di Torino e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012 n. 65 il termine di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 9 ottobre 2000 n. 285, come già prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.
44.10. (Nuova formulazione) Iezzi, Badole, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Rixi, Maccanti, Tombolato, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Furgiuele, Fregolent, Porchietto.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio Pag. 91del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
47.01. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni», inserire le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di Indagine” informativo gestito dal CED (SDI),».
51.59. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Semplificazione incasso assegni)

  1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».
*55.02. D'Ettore.
*55.05. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.

  Sostituire l'articolo 59 con il seguente

Art. 59.
(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)

  1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è prorogato al 31 dicembre 2021.
59.2. (Nuova formulazione). Pezzopane, Alaimo, Azzolina, Baldino, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Casino, Cortelazzo, Ferraioli, Labriola, Mazzetti, Valentini.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti Pag. 92 di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)

  1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

   a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

   b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

   c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e ad essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
63.013. (Nuova formulazione) Alberto Manca, Carbonaro, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Deiana, Baldino.

  Al comma 2, capoverso articolo 21, sostituire le parole da: dieci componenti fino alla fine del comma con le seguenti: Tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio Universitario nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council, dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dall'European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore a 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.765.488,95 a decorrere dall'anno 2022. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 93dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di euro 30.000 per l'anno 2021 e di euro 90.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e di 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali con incremento della corrispondente dotazione organica, un contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Pag. 94
  6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 979.167,08 per l'anno 2021 e di euro 5.246.504,48 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministro dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di tre posizioni dirigenziali di prima fascia. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, le tre posizioni dirigenziali di prima fascia sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
64.16. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.

  Al comma 2, sostituire le parole: consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, con le seguenti: consente alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,.
66.6. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 95 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77»;

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.»;

   c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita».

  10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi»;

   d) al comma 13-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo», sono inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti»;

   e) dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente: «13-quater. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
*33.088. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Alaimo, Azzolina, Baldino, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
*33.0150. (Nuova formulazione) Nardi, Benamati, Pezzopane, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*33.24. (Nuova formulazione) Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.84. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*33.97. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.124. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
*33.168. (Nuova formulazione) Maraia.
*33.181. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.252. (Nuova formulazione) Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
*33.65. (Nuova formulazione) Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.88. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.129. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
*33.145. (Nuova formulazione) Lupi.

Pag. 96

  Al comma 1, dopo le parole: dei rispettivi organismi associativi inserire le seguenti: nonché di Roma capitale.
3.28. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

  1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.
  4. Per la durata degli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il primo periodo del comma 1, dell'articolo 4.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4.01. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
52.24. I Relatori.

Pag. 97

  All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: , con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

  Conseguentemente, all'articolo 57 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57.23. I Relatori.

Pag. 98

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 38.027

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 341 è sostituito dal seguente:

   «341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per la presentazione di una proposta di progetto di legge prevista dall'articolo 71 della Costituzione. Per la raccolta del firme, in deroga al disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il gestore della piattaforma carica sulla stessa, su richiesta dei promotori formulata successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 352 del 1970, la proposta di referendum o di progetto di legge recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352. Il gestore della piattaforma rende disponibile per la sottoscrizione la proposta di referendum o di progetto di legge entro due giorni dalla richiesta dei promotori. Ai fini della valida apposizione della sottoscrizione dell'elettore la piattaforma acquisisce, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero».

   b) il comma 343 è sostituito dal seguente:

   «343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma. Con il medesimo decreto, inoltre, le modalità di accesso alla piattaforma, le tipologie di dati oggetto di trattamento, e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679, nonché le modalità attraverso le quali l'Ufficio centrale per il referendum o la Camera presso la quale il progetto di legge Pag. 99è presentato possono accedere alla piattaforma per verificare la validità delle firme raccolte elettronicamente. Il gestore della piattaforma rilascia ai promotori entro due giorni dalla richiesta apposita certificazione contenente l'elenco dei sottoscrittori, con indicazione dei dati raccolti ai sensi dell'ultimo periodo del comma 341 oltre che del testo della proposta di referendum o del progetto di legge con le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352. La certificazione di cui al periodo precedente deve essere depositata dai promotori, unitamente al deposito delle sottoscrizioni raccolte con modalità non telematica, presso l'Ufficio centrale per il referendum o la Camera in cui il progetto di legge è presentato.».

   c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

   «344. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero nonché l'autodichiarazione relativa alla condizione di disabilità del sottoscrittore. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito delle firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».

  2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2021 cui si provvede:

   a) quanto ad euro 200.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 100 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per l'anno 2021;

   b) quanto ad euro 200.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38.027. (Nuova formulazione) Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi, Noja, Pini, Ungaro, Versace, La Marca, Schirò.

Pag. 101

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 4:

   alla lettera a), la parola: «organo» è sostituita dalle seguenti: «l'organo»;

   alla lettera b), le parole: «comma 1037 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»;

   alla lettera c), la parola: «Piano» è sostituita dalle seguenti: «il Piano»;

   alla lettera d), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;

   alla lettera f), le parole: «regolamento del» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento del»;

   alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» è sostituita dalle seguenti: «la struttura»;

   alla lettera l), le parole: «Ministeri e strutture» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministeri e le strutture»;

   alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;

   alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici»;

   alla lettera s), le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e clima» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima».

  All'articolo 2:

   al comma 2:

   alla lettera c), dopo le parole: «regionale o locale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente il» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»;

   alla lettera l), la parola: «coerente» è sostituita dalle seguenti: «coerenti»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle Regioni» e, al secondo periodo, le parole: «partenariato economico e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «partenariato economico, sociale e territoriale»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art.» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo» e le parole: «per transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale».

  All'articolo 4:

   al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» e le parole: «della tempistica programmata» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi programmati»;

Pag. 102

   al comma 3, le parole: «decreto legislativo. 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio».

  All'articolo 5:

   al comma 2, terzo periodo, le parole: «analisi d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «analisi dell'impatto della regolamentazione», le parole: «Nucleo, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo istituito» e le parole: «ministri, ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ministri ai sensi»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «verifiche d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «verifiche dell'impatto della regolamentazione» e le parole: «al fine garantire» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire».

  All'articolo 6:

   al comma 3, dopo le parole: «euro 1.859.000» è inserita la seguente: «annui».

  All'articolo 7:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «dei relativi target e milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi obiettivi finali e intermedi»;

   al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Società» sono sostituite dalle seguenti: «Alla società Sogei S.p.A.».

  All'articolo 8:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «e comunque fino al» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «dei milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali».

  All'articolo 10:

   al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

   al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip S.p.A.»;

   al comma 5, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR» e le parole: «programmi UE» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dell'Unione europea».

  All'articolo 11:

   al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Consip S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società Consip. S.p.A.»;

   al comma 2, le parole: «Le disposizioni al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente articolo» e le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Consip S.p.A.» e, al secondo periodo, dopo le parole: «8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 12:

   al comma 1, al primo periodo, la parola: «PNNR» è sostituita dalla seguente: «PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;

   al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le seguenti: «nei riguardi» e le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

Pag. 103

   al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalla seguente: «PNRR»;

   al comma 5:

   al primo periodo, le parole: «per la per la» sono sostituire dalle seguenti: «per la» e le parole: «d della regolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della regolazione»;

   al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza» e le parole: «decreto legislativo, 28 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»;

   al terzo periodo, la parola: «PNRR» è soppressa.

  All'articolo 14:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «il meccanismo» sono sostituite dalle seguenti: «al meccanismo», le parole: «i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «ai poteri» e le parole: «trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge» è inserita la seguente: «n.».

  All'articolo 15:

   al comma 2, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

   al comma 6, le parole: «del 12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

   alla lettera c), alinea e numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: «a decorrere dall'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   alla lettera c), numero 4), le parole: «per 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

  Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola: «velocizzazione» è sostituita dalla seguente: «accelerazione».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

   alla lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto», le parole: «del CNR» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)», le parole: «dell'ENEA e dell'ISS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS)» e le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione di»;

   alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis, dà» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno».

  All'articolo 20:

   al comma 1:

   al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro»;

   al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis, si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»;

   al capoverso 2-quater, al secondo periodo, le parole: «ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e, al secondo periodo, le parole: «trenta Pag. 104giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»;

   al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2022» e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023».

  All'articolo 21:

   al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 23:

   al comma 1, capoverso Art-26-bis:

   le parole: «Art-26-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»;

   al comma 1:

   all'alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica ed economica»;

   al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo le parole: «sugli interessi coinvolti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 24:

   al comma 1, lettera d):

   al capoverso 7, terzo periodo, le parole: «dalla data di convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della prima riunione»;

   al capoverso 7-ter, le parole: «strumenti urbanistici,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici».

  All'articolo 25:

   al comma 1, lettera a):

   al capoverso 4-bis, lettera d), la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato»;

   al capoverso 4-ter, primo e secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

  All'articolo 27:

   al comma 1, capoverso Art. 3-septies:

   al comma 1:

   al primo periodo, la parola: «inoltrare» è sostituita dalla seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalità di cui al comma 3,» sono soppresse;

   al secondo periodo, le parole: «salvo rettifica» sono sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la parola: «valenza» è sostituita dalla seguente: «efficacia»;

   al comma 2, dopo le parole: «del proprio sito» è inserita la seguente: «internet».

  All'articolo 28:

   al comma 1:

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le parole: «comma 3 del» sono soppresse;

  All'articolo 29:

   al comma 5, le parole: «si provvede quanto a 1. 550.000» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000 euro».

  All'articolo 31:

   al comma 2, capoverso 9-bis:

   al primo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 1»;

   al secondo periodo, dopo le parole: «una autodichiarazione» sono inserite le seguenti: «dalla quale risulti»;

   al comma 3, i segni: «». sono soppressi.

  La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di efficienza energetica».

Pag. 105

  All'articolo 33:

   al comma 1:

   alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;

   alla lettera c):

   al capoverso 13-ter, lettera d), le parole: «Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento» sono soppresse;

   dopo il capoverso 13-ter è inserito il seguente:

  «13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento»;

   al comma 4, le parole: «e, dal comma 3, pari a di» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari a» e le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

  All'articolo 35:

   al comma 1:

   alla lettera b):

   al numero 2), dopo la parola: «intendendosi» è inserita la seguente: «tali»;

   al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;

   alla lettera g), numero 4), le parole: «4) al comma 6, primo periodo, le parole “235,” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: “, 235,” è sostituita dalla seguente: “e”»;

   alla lettera i), capoverso Art. 216-ter:

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli usati» sono sostituite dalle seguenti: «olii usati» e, al secondo periodo, le parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»;

   al comma 5, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di» e le parole: «nonché da» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

   al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»;

   alla lettera l), capoverso 6, le parole: «successivo, sono» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;

   alla lettera m), la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

   al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 36:

   al comma 3, alinea, le parole: «decreto legislativo 2018 n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,».

  All'articolo 37:

   al comma 1:

   alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa in sicurezza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera h):

   al numero 7), le parole: «atti di assensi» sono sostituite dalle seguenti: «atti di assenso»;

   al numero 10, capoverso 9-quinquies, le parole: «è sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposta».

  All'articolo 38:

   al comma 2:

   alla lettera c), capoverso Art. 64-ter:

   al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «spettanti»;

Pag. 106

   al comma 7, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti».

  All'articolo 39:

   al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

   al comma 2:

   all'alinea, le parole: «per cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «per i cittadini»;

   alla lettera b), numero 2) le parole: «le basi dati» sono sostituite dalle seguenti: «le basi di dati»;

   alla lettera d), le parole: «sono aggiunte le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

   al comma 3, le parole: «delle lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera».

  All'articolo 40:

   al comma 1:

   all'alinea, le parole: «All'articolo 86,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 86»;

   alla lettera b), le parole: «articoli 87 e 88»; sono sostituite dalle seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice».;

   al comma 2:

   alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunti»;

   alla lettera b):

   al capoverso 8, le parole: «ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini» e dopo le parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

   al capoverso 9:

   al primo periodo, le parole: «della relativa domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»;

   al secondo periodo, le parole: «7 agosto 1990 n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «7 agosto 1990, n. 241»;

   al quinto periodo, la parola: «espressi.» è sostituita dalla seguente: «espressi».;

   al comma 3, lettera b), capoverso 5, le parole: «ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini», dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

   all'alinea, le parole: «Piano nazionale di ripresa o di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   al capoverso Art. 18-bis, comma 6, le parole: «, ricevuta la segnalazione» sono sostituite dalle seguenti: «che, ricevuta la segnalazione» e le parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 117, quinto comma, e 20, secondo comma»;

   al comma 2, lettera b), alinea, la parola: «4-quaterè sostituita dalla seguente: «4-quater».

  All'articolo 42:

   al comma 1, dopo le parole: «2021, n. 52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,»;

   al comma 2, le parole: «decreto-legge 22 n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 52 del 2021».

  All'articolo 43:

   al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e delle mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità».

  All'articolo 44:

   al comma 1, le parole: «progetto di fattibilità tecnico – economica» sono sostituite Pag. 107 dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;

   al comma 2, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n. 152», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»;

   al comma 4, la parola: «articolo 47» è sostituita dalle seguenti: «articolo 46 del presente decreto»;

   al comma 6:

   al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;

   al quinto periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi» e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «.»;

   al comma 7, le parole: «progetto esecutivo direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «progetto esecutivo»;

   al comma 8, la parola: «articolo12» è sostituita dalle seguenti: «articolo 12».

  All'articolo 45:

   al comma 3, le parole: «somma omnicomprensiva» sono sostituite dalla seguente: «somma»;

   al comma 5, le parole: «1.381.490per l'anno 2021 e in euro 2.762.979per» sono sostituite dalle seguenti: «1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per».

  All'articolo 46:

   al comma 1:

   al secondo periodo, le parole: «previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al terzo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;

   al sesto periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dibattito pubblico»;

   al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro».

  All'articolo 47:

   al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

   al comma 4, le parole: «dell'offerta, criteri» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta, di criteri» e la parola: «comma7» è sostituita dalle seguenti: «comma 7»;

   al comma 5, lettera a), le parole: «quelle di cui all'articolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «quelle di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;

   al comma 6, al primo periodo, le parole: «ovvero del» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al» e, al secondo periodo, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

   al comma 8, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e la parola: «differenziate» è sostituita dalla seguente: «differenziati».

  All'articolo 48:

   al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

   al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   al comma 7, le parole: «della presente disposizione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 49:

   al comma 1, lettera a), le parole: «pertanto abrogato» sono sostituite dalla seguente: «soppresso»;

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   al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53».

  All'articolo 50:

   al comma 2, le parole: «delle determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle determinazioni».

  All'articolo 51:

   al comma 1, lettera e):

   al numero 3), le parole: «della collegio» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

   al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo; la parola: «deflattivi» è sostituita dalla seguente: «deflativi»;

   al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76 del 2020».

  All'articolo 52:

   al comma 1, lettera a):

   al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di province.» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia;»;

   al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore».

  All'articolo 53:

   al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

   al comma 4, le parole: «alla tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi»

   al comma 5:

   alla lettera a):

   al numero 2), capoverso 2, le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

   al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «“L'interscambio” sono sostituite dalle seguenti: “L'interscambio”;

   alla lettera d), numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: “con-le” sono sostituite dalle seguenti: “con le”.

  All'articolo 54:

   al comma 2, le parole: “n. 148 del 2017,” sono sostituite dalle seguenti: “n. 148 del 2017”.

  All'articolo 55:

   al comma 1:

   alla lettera a), numero 3), dopo le parole: “articolo 7-tersono inserite le seguenti: “, comma 1, alinea,”;

   alla lettera b), numero 2), le parole: “decreto-legge n. 76 del 2020” sono sostituite dalle seguenti: “decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

  All'articolo 57:

   al comma 1:

   alla lettera a), numero 3), le parole: “è sostituto” sono sostituite dalle seguenti: “è sostituito” e le parole: “comma 1 a-quatersono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera a-quater)”;

   alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:

   al comma 5, le parole: “autorizzazione unica,” sono sostituite dalle seguenti: “autorizzazione unica”;

   al comma 6, le parole: “prevista di” sono sostituite dalle seguenti: “prevista dai”;

   al comma 2, le parole: “l'efficacia del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1”;

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   al comma 4, le parole: “programmazione periodo di programmazione” sono sostituite dalle seguenti: “– periodo di programmazione”.

  All'articolo 58:

   al comma 1, capoverso 15, le parole: “programma-quadro” sono sostituite dalle seguenti: “programma quadro” e le parole: “che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale,” sono sostituite dalle seguenti: “, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale”.

  All'articolo 59:

   al comma 1:

   al capoverso 1-quater, le parole: “d'intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto”;

   al capoverso 1-quinquies, le parole: “bilancio 2021.”» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio 2021'».

  All'articolo 62:

   al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

  All'articolo 64:

   al comma 2, capoverso Art. 21, comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia è parte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia è parte»;

   al comma 5, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

   al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e, al terzo periodo, le parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 20 milioni di euro annui»;

   al comma 7, le parole: «alta formazione, artistica» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»;

   al comma 7, capoverso:

   all'alinea, le parole: «Agli oneri previsti dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7»;

   al primo trattino, le parole: «- quanto a 8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»;

   al secondo trattino, le parole: «- quanto a 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge».

  All'articolo 65:

   al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità sostenibili».

  All'articolo 66:

   al comma 2, le parole: «con disabilità, l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità l'accesso»;

   alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

  All'allegato I:

   nell'intestazione, le parole: «(Articolo 17)» sono sostituite dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))»;

   alla voce 1.4, lettera b, la parola: «conFuel» è sostituita dalle seguenti: «con Fuel».