CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 16 luglio 2021
626.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO
Pag. 25

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 38.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,».
*38.16. (Nuova formulazione) Navarra, Ceccanti, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*38.28. (Nuova formulazione) Carabetta.

ART. 2.

  Al comma 5, dopo le parole: legge 22 aprile 2021, n. 55, inserire le seguenti: e con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei,
*2.18. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*2.25. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.35. Timbro, Fornaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.
2.53. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori, Pezzopane, Iezzi, Labriola, D'Ettore.

ART. 7.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica Pag. 26 F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: «e per i Sottosegretari» sono soppresse;

   al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di durata triennale rinnovabile una sola volta con le seguenti: , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

   al comma 4 dopo le parole: limiti assunzionali sono aggiunte le seguenti: o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per ed è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

   il comma 9 è sostituito dal seguente:

  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*7.12. (Nuova formulazione) Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*7.18. (Nuova formulazione) Milanato.

ART. 8.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti

  6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Pag. 27
  6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
  6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*8.1. (Nuova formulazione) Bordonali, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*8.6. (Nuova formulazione) Lacarra.
*8.7. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*8.13. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione, Labriola.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo)

  1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito Pag. 28 specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Articolo 66-bis.
(Modifiche di disposizioni legislative)

  1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «individuate con decreto del Ministro» sono soppresse.
  2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia» fino a: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «È assicurata».
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.
  4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
  5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.
  7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.
  8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.
  9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.
  10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.
  11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.
  12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
  13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.
  14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
  15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.
  16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
8.14. (Nuova formulazione) Brescia, Ceccanti.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
14.11. Paolo Russo, Labriola.

ART. 15.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Pag. 29decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
15.20. Varrica.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020)

  1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15.03. (Nuova formulazione) Lazzarini, Stefani, Gusmeroli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Bianchi.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 2-bis, al quinto periodo dopo le parole: della presente disposizione aggiungere le seguenti: , anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis.
17.28. (Nuova formulazione) Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

   «2-ter. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis del presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

  Conseguentemente, al citato comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti».
17.88. (ex 17.01.) Zolezzi, Ferraresi.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Intesa delle regioni)

  1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire Pag. 30all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
*18.01. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.04. Cortelazzo, Tartaglione.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: sessanta con la seguente: quarantacinque.
19.12. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

ART. 20.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: automaticamente.
20.24. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: non superiore a sessanta giorni aggiungere le seguenti: ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste.
*21.2. (Nuova formulazione) Braga.
*21.12. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione, Labriola.

ART. 24.

  Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

Articolo 24-bis.
(Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)

  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali Pag. 31e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*24.03. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Donzelli.
*24.04. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*24.05. (Nuova formulazione) Pezzopane.
*24.06. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*24.07. (Nuova formulazione) Zucconi.
*24.08. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
*24.09. (Nuova formulazione) Micheli.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
27.10. (Nuova formulazione) Berardini.

ART. 64.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)

  1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
*64.020. (ex 28.01.) (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.
*64.018. (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

ART. 30.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili inserire le seguenti: , comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,.
*30.11. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*30.26. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 31.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

   «3 procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».
*31.14. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*31.23. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.27. (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

Pag. 32

*31.37. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.48. (Nuova formulazione) Gagliardi.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 20 MW.
**31.26. Buratti, Braga, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Rotta.
**31.5. (Nuova formulazione) Benamati.
**31.34. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
**31.52. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**31.73. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
**31.82. (Nuova formulazione) Magi.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: industriale, produttiva o commerciale inserire le seguenti: nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,.
31.1. Bordo.

  All'Allegato II, sostituire le parole: 250 kW con le seguenti: 300 kW.
*31.19. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.32. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*31.67. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*31.68. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.111. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

  1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.
  2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
**31.03. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

Pag. 33

**31.07. (Nuova formulazione) Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
**31.09. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.012. (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**31.017. (Nuova formulazione) Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.
**31.020. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**31.011. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Articolo 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

  1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti» è inserita la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,».
31.015. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.

ART. 32.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».
*32.3. (Nuova formulazione) Benamati.
*32.32. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al capo VI, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
**32.017. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.035. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Tartaglione, Labriola.

Pag. 34

  Al capo VI del titolo I della parte II, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera»;

   b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che ha una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione».
*32.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, Zardini.
*32.07. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.031. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 34.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sono considerati urbani solo a fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come previsto dalla lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183».
*34.1. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*34.12. (Nuova formulazione) Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*35.88. (Nuova formulazione) Maraia.
*35.22. (Nuova formulazione) Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

ART. 35.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo, è sostituito dal seguente: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B Pag. 35alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”.».
*35.27. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.99. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: «i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe evidenze documentali o gestionali».
**35.7. Braga.
**35.29. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**35.37. Gagliardi.
**35.50. Zucconi.
**35.80. Deiana.
**35.100. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**35.102. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Casino, Sarro, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».
35.15. (Nuova formulazione) Invernizzi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole «almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni»;

   g-ter) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda dopo le parole «di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Pag. 36Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».
*35.5. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*35.12. (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*35.31. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.55. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
*35.71. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli, Labriola, Marrocco.
*35.92. (Nuova formulazione) Maraia.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

   «14. Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totale. Se alla procedura d'acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia».
35.1. (Nuova formulazione) Benamati.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno)

  1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:

   «4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
   4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
   4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

   a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche Pag. 37in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

   b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

   d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano,

   e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

   4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione».
*35.03. Pezzopane.
*35.012. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*35.015. Marco Di Maio, Fregolent.
*35.017. Maurizio Cattoi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*35.032. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Labriola, Marrocco.

ART. 36.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale».
*36.9. (Nuova formulazione) Braga
*36.26. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione, Labriola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica».
36.6. (Nuova formulazione) Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

  1. Per sostenere gli interventi della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e Pag. 38per contenere i danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte sul capitolo 7499 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
36.031. (Nuova formulazione) Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Lucaselli, Meloni, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri, Foti, Baldino, Pezzopane, Iezzi, Lucchini, Ziello, Fregolent, Forciniti, Labriola, Marrocco.

Pag. 39

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dopo le parole: della società civile inserire le seguenti: nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: I componenti fino a: agli stessi con le seguenti: Ai componenti;

   al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del Tavolo permanente alla Cabina di regia e al Servizio centrale per il PNRR è reso pubblico. Il Tavolo permanente può favorire la diffusione delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
*3.5. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. (Nuova formulazione) Alaimo.

ART. 31.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» sono inserite le seguenti: «, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici, purché in ogni caso».
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «a servizio degli edifici,» sono inserite le seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
  2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del Pag. 4027 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;

   b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».
*31.12. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*31.35. (Nuova formulazione) Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*31.88. (Nuova formulazione) Liuzzi.
*31.122. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.

ART. 37.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso».
37.40. (Nuova formulazione) Maraia.

  Al capo VIII del titolo I della parte II, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)

  1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione»;

   b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».
37.022. (Nuova formulazione) Zolezzi.

Pag. 41

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 36.041 DEI RELATORI

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:

   a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

   b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

   c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

   d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

  d'ora in avanti denominati: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico» o «Commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
  3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, Pag. 42 dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidenti delle Regioni» sono aggiunte le parole: «, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

   d) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidenti delle Regioni» sono aggiunte le parole: «, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,», nonché al secondo periodo le parole «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   e) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».

  5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
  6. Le disposizioni relative ai «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».

   b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato».

  8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela Pag. 43del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.
  9. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.
  10. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del 2. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  11. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.
  12. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica e del mare provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).
  14. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 1, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.
  15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
  16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere Pag. 44 a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
  17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36.041. I Relatori.