CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 luglio 2021
625.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo);

   considerato che il provvedimento è volto ad agevolare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, anche attraverso l'introduzione di misure di semplificazione con riguardo alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

   valutate le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;

   acquisiti a tal fine i contributi forniti nel corso dell'attività conoscitiva delle Commissioni di merito dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché il contributo trasmesso alla Commissione Giustizia dall'associazione Transparency International Italia;

   considerato che:

    nell'ambito del sistema di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza definito dal decreto-legge in esame, l'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del piano, coinvolgendo tra gli altri la Ragioneria generale dello Stato – che opera tramite una direzione generale istituita ad hoc, che si avvale degli Ispettori competenti della Ragioneria e di un Ufficio dirigenziale non generale istituito – la Corte dei Conti, la società Sogei che assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR;

    in particolare il comma 8 dell'articolo 7 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate tra l'altro alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    l'Autorità nazionale anticorruzione è titolare di una funzione di vigilanza generale sugli appalti e sulla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, anche alla luce degli impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia nonché delle richieste della Commissione europea in merito al rafforzamento della Banca dati dei contratti pubblici, quale espressione di raccolta di dati presso un'autorità indipendente;

    in un'ottica di razionalizzazione generale, nonché di reciproca valorizzazione delle diverse competenze, appare opportuno favorire una proficua interrelazione tra le diverse istituzioni coinvolte e l'ANAC, anche in considerazione dell'ingente patrimonio informativo in tema di contratti pubblici di cui la stessa Autorità dispone e che potrà mettere a disposizione per l'espletamento delle varie funzioni previste dal provvedimento;

    le attività effettuate dall'ANAC in questi anni, soprattutto con riferimento al Pag. 44potenziamento delle banche dati ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, possono infatti contribuire a garantire un controllo efficace dei progetti e degli investimenti messi in campo con il PNRR, che può essere rafforzato anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;

    al fine di garantire un monitoraggio efficace e diffuso dell'attuazione del PNRR e di potenziare la trasparenza e il rispetto della legalità, prevenendo la corruzione, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, come già contemplato nel testo del PNRR, una piattaforma digitale sull'avanzamento dei progetti, che fornisca in maniera tempestiva tutti i dati sull'attuazione del piano secondo gli standard degli open data, nonché di coinvolgere un ente terzo qualificato, preferibilmente un'organizzazione della società civile, in grado di monitorare tutte le attività dei due attori principali, ente appaltante e imprese realizzatrici;

    l'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati piani e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

    in particolare il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata – prevista dagli articoli 63 e 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

    come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia in sede di istruttoria da parte delle Commissioni di merito, quelli che appaiono ai sensi della descritta disposizione come casi straordinari e limitati rischiano in ragione dell'urgenza della procedura di diventare la modalità ordinaria, con minori garanzie in ordine ad eventuali patti corruttivi e possibili infiltrazioni mafiose;

    al fine di garantire una maggiore trasparenza nei sopra citati affidamenti in deroga si dovrebbe integrare la disposizione stabilendo che una delle condizioni necessarie per ricorrere a tale procedura sia l'utilizzo di strumenti idonei alla tracciabilità della stessa, attraverso il ricorso a piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

    inoltre l'articolo 48 nella versione attuale elenca le disposizioni da applicare alle procedure di acquisto con spesa di «risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea», ma non riporta l'obbligo per le amministrazioni di rispettare, quanto meno, i principi del Codice degli appalti ed i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione Europea, similmente a quanto prescritto, invece, per l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020; si propone di inserire al termine del comma l'obbligo delle amministrazioni di rispettare oltre alle «disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» anche «i principi derivanti dai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché i principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    infine sempre l'articolo 48 nel disciplinare gli affidamenti in deroga non Pag. 45offre alcuna disciplina dettagliata alle amministrazioni che si troveranno quindi a dover realizzare affidamenti in deroga al codice degli Appalti senza alcuna indicazione operativa su cosa questo possa significare o quale procedura possano quindi in alternativa realizzare; si propone di inserire al termine del comma 1 che spetta ad Anac approvare una Linea guida che offra indicazioni di quali prescrizioni adottare nelle procedure in deroga;

    il comma 2 dell'articolo 49, alla lettera c), interviene sul comma 8 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici introducendo una responsabilità solidale e diretta del subappaltatore a fianco a quella dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

    appare opportuno prevedere, quale ulteriore misure di salvaguardia, che siano estesi al subappaltatore i medesimi controlli che devono essere effettuati sul soggetto affidatario tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

    l'articolo 51 estende fino al giugno 2023 la vigenza delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 comporta che, fino a tale data, tutte le procedure nazionali di importo inferiore alla soglia comunitaria (oltre il 90 per cento) saranno realizzate seguendo procedure di gara disciplinate dal decreto semplificazione e non in applicazione dell'articolo 36 del Codice degli appalti che dovrà essere disapplicato per molti anni. Di conseguenza per molti anni la grande maggioranza di gare verranno realizzate applicando prescrizioni estranee al Codice degli appalti, con buona pace dell'obiettivo della codificazione; si propone di effettuare un lavoro che consenta di portare le norme transitorie all'interno del Codice degli appalti, in modo da rendere centrale il rispetto della codificazione nella ricerca della maggiore certezza del diritto possibile e della minore corruzione;

    l'articolo 51 reca una serie di modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo: al numero 1) della lettera a) del comma 1, la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto; al numero 2) della lettera a) del comma 1, un intervento sul comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso la conferma dell'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e l'aumento ad un importo inferiore a 139.000 euro – in luogo degli attuali 75.000 – del limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria e per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione di euro e di almeno 10 operatori per i lavori da un milione di euro fino alla soglia comunitaria;

    secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, tali previsioni hanno in buona parte liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti sotto la soglia comunitaria, di fatto consentendo alle stazioni appaltanti di affidare una grande quota degli appalti pubblici senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità e informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti;

    sempre secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ciò costituisce una fonte di preoccupazione in particolare per i comuni di piccole dimensioni, i cui amministratori attraverso tali semplificazioni disporranno di ulteriori e più incisivi poteri, considerato che come dimostrato dalle analisi della Direzione nazionale antimafia la partecipazione delle ditte mafiose agli appalti pubblici si concentra nel circuito delle autonomie locali e in particolare nei comuni di Pag. 46minori dimensioni e negli appalti di minore importo;

    andrebbero pertanto riviste in senso maggiormente restrittivo le previsioni contenute alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;

    inoltre ancora in merito all'articolo 51, considerando che, qualunque importo scelga il legislatore quale soglia massima per l'affidamento diretto, una grande parte percentuale degli affidamenti nazionali utilizzerà tale procedura, si ritiene opportuno che venga quanto prima emessa da parte di Anac una Linea guida che definisca regole procedurali minime da rispettare nella procedura di affidamento diretto e metodi adeguati di selezione degli operatori economici da invitare alla gara per la procedura negoziata;

    quanto al termine dei sessanta giorni previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, per la durata della informativa provvisoria, si ravvisa il rischio che una eventuale interdittiva antimafia sopraggiunta al limite di tale periodo intervenga, nel caso di appalti di minor valore, quando i lavori sono stati già completati;

    come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la scelta di rinviare fino a giugno 2023 i controlli più pregnanti in materia di antimafia ad un momento successivo all'affidamento del contratto potrebbe rappresentare un incentivo per le organizzazioni mafiose ad inserirsi negli appalti pubblici;

    dovrebbe pertanto essere considerata la possibilità, qualora non si voglia fare un passo indietro rispetto al contenuto del decreto, di estendere i controlli antimafia, per il medesimo lasso temporale, a tutti gli appalti pubblici, anche quelli di importo inferiore ai 150.000 euro, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo;

   il decreto-legge n. 77 del 2021 non cambia nulla in merito a quanto disposto dal decreto-legge n. 76 del 2020 in merito ai criteri di aggiudicazione utilizzabili nelle procedure di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria.

    l'articolo 1 prevede, quindi, che quando la gara è al prezzo più basso e si ricevono almeno 5 offerte valide, l'amministrazione debba procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'attuale articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    l'attuale articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tuttavia, prevede una disciplina (modificata con il decreto cosiddetto sblocca cantieri) che predetermina il metodo di calcolo per la individuazione della soglia di anomalia rendendolo conoscibile dai concorrenti prima della presentazione della loro offerta ed agevola possibili tentativi di turbativa della procedura di gara;

    si propone quindi di modificare l'articolo 97 dal comma 2 al comma 3-bis reinserendo la disciplina previgente;

    l'articolo 51, comma 1, lettera f), proroga fino al giugno 2023 le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. Tra queste prescrizioni vi è anche quella di cui alla lettera c) che impone alle amministrazioni di ridurre i termini ordinari per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici nelle procedure ordinarie. Una eccessiva riduzione temporale nella realizzazione delle procedure può agevolare misure corruttive. Per ridurre questi rischi si propone di abrogare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

    l'articolo 52 proroga la sospensione di alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca-cantieri);

    in particolare, non trovando applicazione fino al 30 giugno 2023 il comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, è consentito a tutti i comuni – e non esclusivamente ai comuni capoluoghi di provincia – di affidare appalti ed acquistare servizi e forniture avvalendosi della procedura semplificata;

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    l'articolo 53 del decreto-legge interviene in materia di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici;

    in particolare, la lettera d) del comma 5 interviene sull'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, relativo alla documentazione di gara, prevedendo tra l'altro l'istituzione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce un significativo strumento di semplificazione in quanto consente al sistema di acquisire una sola volta i dati dei singoli operatori economici, rendendoli immediatamente disponibili alle stazioni appaltanti;

    in particolare l'ultimo periodo del numero 4) della lettera d) del comma 5 stabilisce che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;

    i requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, tra i quali figurano la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per determinati reati, devono essere integralmente valutati dalla stazione appaltante;

   appare pertanto opportuno che solo per i requisiti speciali, in ragione del fatto che si collegano a specifici elementi riferiti alla singola gara, sia l'operatore economico a indicare quali documenti, tra quelli presenti nel fascicolo virtuale, le stazioni appaltanti sono autorizzate a valutare, al fine di semplificare la loro attività;

    l'articolo 53, comma 5, lettera a), introduce nell'articolo 29 del decreto legislativo 50/2016 dopo le parole «nonché alle procedure per l'affidamento» le parole: «e l'esecuzione»; in conseguenza di tale modifica le amministrazioni dovranno pubblicare all'interno dell'Amministrazione Trasparente e del link «bandi gare e contratti», oltre a tutti gli atti relativi ad ogni procedura di gara di qualunque importo, anche documentazione relativa all'esecuzione del contratto;

    questa prescrizione finirà per aumentare la confusione di dati inseriti in tale contenitore rendendo impossibile trovare qualunque cosa a tutto sfavore della trasparenza ed a favore della corruzione; si propone, quindi, di inserire all'interno dell'articolo 29 del Codice degli appalti un comma aggiuntivo che consenta alle amministrazioni di aggiungere link predeterminati dal legislatore all'interno dei quali inserire i relativi dati in modo ordinato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51 introducendo un comma 1-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 del seguente tenore: «1-bis Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate linee guida dell'ANAC finalizzate ad assicurare efficacia e correttezza delle procedure da adottare in caso di affidamento diretto e in caso di ricorso alla procedura negoziata, specificando i criteri utilizzabili per selezionare, tra gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, quelli da invitare a presentare offerte o a negoziare.»;

   2) modifichino le Commissioni di merito la lettera c) del comma 1 dell'articolo 51, aggiungendo dopo il numero 2 il seguente: 2-bis) al comma 3, dopo la parola: «accertamenti» sono inserite le seguenti: «del prefetto» e dopo le parole «esiti delle interrogazioni» sono inserite le seguenti «, anche demandate al gruppo interforze tramite il “sistema di indagine” informativo gestito dal CED (SDI).»;

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   3) modifichino le Commissioni di merito il comma 8 dell'articolo 7 al fine di precisare che restano ferme le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione;

   4) modifichino le Commissioni di merito il comma 3 dell'articolo 48 al fine di precisare che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata ivi prevista attraverso il ricorso a piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

   5) modifichino le Commissioni di merito il comma 2 dell'articolo 49, al fine di sostituire il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, specificando che «al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84» e introducendo l'obbligo per la stazione appaltante di verificare tale dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

   6) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 53, comma 5, lettera d), numero 4, ultimo periodo, al fine di sopprimere i riferimenti in esso contenuti all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e ai requisiti generali, prevedendo di conseguenza che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai soli requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;

   7) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51, comma 1 al fine precisare meglio i contorni della responsabilità per dolo regolata dall'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, specificando che nell'ambito di essa ricadono anche le fattispecie in cui il danno erariale non è propriamente voluto ma se ne accetta il rischio di verificazione.

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito, al comma 1 dell'articolo 48, l'opportunità di togliere le parole «le disposizioni di cui al presente articolo» e di aggiungere le parole: «nonché le prescrizioni disposte da una apposita Linea Guida approvata e pubblicata entro 30 giorni da parte di Anac»;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto legislativo n. 76 del 2020 l'articolo 51-bis così formulato «1. Nelle more del riordino delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, al fine di assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e quelli inclusi nel PNRR, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché acquisito il parere dell'ANAC, che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, è definita una apposita disciplina transitoria, temporalmente definita, finalizzata a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 medesimo decreto con le disposizioni di cui alla Parte Secondo Titolo III e IV del presente decreto, con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 Pag. 49aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 51, al fine di rivedere in senso maggiormente restrittivo le previsioni in essa contenuta in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;

   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 51 introducendo una prescrizione che consenta di abrogare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53, aggiungendo dopo il comma 5, un comma 5-bis del seguente tenore: «5-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati all'interno del link ‘bandi gare e contratti’ inserito nell'Amministrazione Trasparente seguendo il seguente ordine:

    inseriscono un link denominato ‘affidamenti diretti’ all'interno del quale inseriscono le determine degli affidamenti diretti assegnati anno per anno;

    inseriscono un link denominato ‘procedure negoziate’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure negoziate realizzate;

    inseriscono un link denominato ‘procedure ad evidenza pubblica’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure realizzate;

    inseriscono un link denominato ‘esecuzione dei contratti’ all'interno del quale inseriscono i dati relativi alle esecuzioni contrattuali.

  I dati devono essere inseriti ed organizzati separando le singole procedure e gli atti relativi ai singoli contratti in modo da garantirne facilmente la ricerca. Nel sito deve esserci anche un metodo di ricerca per parola chiave.
  La mancata pubblicazione dei dati comporta responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento. L'eventuale mancata pubblicazione dei dati rilevata comporta la segnalazione al Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza dell'amministrazione competente che determina i provvedimenti da assumere e segnala ad Anac i fatti accaduti ed i provvedimenti assunti.”».

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Ascari, Ferraresi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'ordine di esecuzione può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330-bis del codice civile. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5.».

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è aggiunto il seguente:

   «Art. 330-bis. – 1. Il giudice può pronunziare la sospensione della responsabilità genitoriale quando viene disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali.
   2. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.».
1.14. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Sopprimere il comma 1.
1.2. Ascari, Ferraresi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che sussistano le esigenze cautelari di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero nei casi di cui agli articoli 575 e 577 del codice penale».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, dopo le parole: eccezionale rilevanza aggiungere le seguenti: , escluse le ipotesi di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero nei casi di cui agli articoli 575 e 577 del codice penale.
1.16. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Siracusano, Cristina.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per tutto il periodo in cui le imputate siano in gravidanza o siano madri di Pag. 51prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero si tratti di unico genitore di minore disabile ovvero nei casi in cui l'altro dei genitori sia deceduto o assolutamente impossibilitato a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere salvo nel caso di gravi e motivate esigenze di eccezionale ed attuale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.».
1.7. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «in carcere,» sono aggiunte le seguenti: «salvo che sussistano elementi tali da far ritenere, sulla base di precedenti condotte o risultanze investigative, che il beneficio sia stato strumentalmente utilizzato per commettere altri reati ovvero».
1.8. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che non si applichino gli articoli 99, commi secondo e quarto, 102 e 103 del codice penale».
1.6. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Sopprimere il comma 2.
1.3. Ascari, Ferraresi.

  Al comma 2, sostituire le parole: ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: solo se si tratti di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
*1.12. Annibali.
*1.13. Bazoli.

  Al comma 2, dopo le parole: ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza aggiungere le seguenti: ovvero sussistano elementi tali da far ritenere, sulla base di precedenti condotte o risultanze investigative, che il beneficio sia stato strumentalmente utilizzato per commettere altri reati.
1.9. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sopprimere il comma 3.
1.4. Ascari, Ferraresi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato.».
1.15. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 3, capoverso «1-quater», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È altresì tenuto a raccogliere dall'imputato ogni indicazione volontariamente fornita Pag. 52utile alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4.
1.10. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 3, capoverso «1-quater», sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena con le seguenti: tenuto anche conto della sussistenza di elementi tali da far ritenere, sulla base di precedenti condotte o risultanze investigative, che il beneficio sia stato strumentalmente utilizzato per commettere altri reati.
1.11. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sopprimere il comma 4.
1.5. Ascari, Ferraresi.

ART. 2

  Sopprimerlo.
2.1. Ascari, Ferraresi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva e di divieto di ingresso della prole negli istituti penitenziari)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «La sospensione della responsabilità genitoriale può essere applicata ogni qualvolta venga disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali»;

   b) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono soppressi;

    2) il secondo comma è soppresso;

   c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

   «Art. 147. – 1. L'esecuzione di una pena può essere differita:

    1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo 146;

    2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

    3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta;

    4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

   Nel caso indicato al numero 1) del primo comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
   Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, se il figlio minore muore, se viene abbandonato ovvero affidato ad altri, Pag. 53 sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
   Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».

  2. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'ordine di esecuzione può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330-bis del codice civile. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5».

  3. Dopo l'articolo 330 del codice civile è aggiunto il seguente:

   «Art. 330-bis. – 1. Il giudice può pronunziare la sospensione della responsabilità genitoriale quando viene disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali.
   2. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale».
2.17. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «La sospensione della responsabilità genitoriale può essere applicata ogni qualvolta venga disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali»;

   b) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono soppressi;

    2) il secondo comma è soppresso;

   c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

   «Art. 147. – 1. L'esecuzione di una pena può essere differita:

    1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo 146;

    2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

    3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta;

    4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

   Nel caso indicato al numero 1) del primo comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
   Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, se il figlio minore muore, se viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza Pag. 54 o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
   Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».
2.16. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Sopprimere il comma 1.
2.2. Ascari, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere il numero 1).
2.7. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al primo comma, numero 2), le parole: «ad anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «a mesi diciotto».
2.8. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al primo comma, numero 2), le parole: «anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «anni due».
2.9. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al primo comma, numero 2), le parole: «anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «anni tre, o di anni sei se portatore di gravi patologie certificabili».
2.6. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) se deve aver luogo nei confronti di padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;»

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), capoverso, sostituire le parole: numeri 1) e 2) con le seguenti: numeri 1), 2) e 2-bis).
2.19. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al secondo comma dopo le parole: «è revocato» sono aggiunte le seguenti: «dove si applichino gli articoli 99, secondo e quarto comma, 102 e 103 del codice penale».
2.4. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con i seguenti:

    2) al primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) se deve aver luogo nei confronti di padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;»;

    2-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

   «Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 2-bis del primo comma, il differimento non opera e la pena viene eseguita in una casa- Pag. 55famiglia protetta se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».
2.18. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, la pena è scontata nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione; in questo caso la donna dovrà essere ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La stessa disciplina si applica al padre, nei casi in cui la madre sia assente o altrimenti nell'impossibilità di assolvere le sue funzioni di cura e assistenza, nonché alla madre o, in sua vece, al padre di figlio convivente affetto da handicap grave o da malattia fisica o psichica di particolare gravità, senza limiti di età».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma si applica quanto disposto dal secondo comma».
2.13. Annibali.

  Al comma 1 sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, la pena è scontata nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione; in questo caso la donna dovrà essere ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La stessa disciplina si applica al padre, nei casi in cui la madre sia assente o altrimenti nell'impossibilità di assolvere le sue funzioni di cura e assistenza, nonché alla madre o, in sua vece, al padre di figlio convivente affetto da handicap grave o da malattia fisica o psichica di particolare gravità, senza limiti di età».
2.14. Bazoli.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma si applica quanto disposto dal secondo comma».
2.15. Bazoli.

  Al comma 1, numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: Il tribunale di sorveglianza trasmette copia degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per valutazioni circa la opportunità di attivazione della procedura di decadenza della potestà genitoriale.
2.10. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sopprimere il comma 2.
2.3. Ascari, Ferraresi.

  Al comma 2, numero 1), sostituire le parole: di età compresa tra tre e sei anni Pag. 56con le seguenti: di età non superiore a tre anni.
2.11. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 2, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al quarto comma, dopo le parole: «è revocato» sono aggiunte le seguenti: «dove si applichino gli articoli 99, secondo e quarto comma, 102 e 103 del codice penale».
2.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 2, numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contestualmente trasmette copia degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per valutazioni circa la opportunità di attivazione della procedura di decadenza della potestà genitoriale.
2.12. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il settimo comma dell'articolo 14 è soppresso;

    2) al comma 1 dell'articolo 47-ter è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la detenzione domiciliare può essere negata, e la donna sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione»;

    3) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole: «se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti» sono sostituite dalle seguenti: «se la condanna non ha ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione»;

    4) al comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies le parole: «se non sussiste un concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti o di fuga» sono sostituite dalle seguenti: «se la condanna non ha ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione».
*2.02. Bazoli.
*2.03. Annibali.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revoca dei benefici)

  1. In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, i benefici di cui alla presente legge sono immediatamente revocati e può essere disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o sospensione dall'esercizio di essa, a norma degli articoli 330 del codice civile e 34 del codice penale, sulla base della gravità del reato commesso.
2.04. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

  1. All'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il settimo comma è soppresso.
2.01. Annibali.

Pag. 57

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.4. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a sostituire, entro tre anni, le sezioni nido delle carceri per adulti e a individuare e regolamentare, adottando standard adeguati educativi e di funzionamento, le strutture idonee ad essere utilizzate, anche parzialmente, come case famiglia protette, prevedendo controlli e verifiche e laddove si renda necessario, gli eventuali adeguamenti, volti a tenere al riparo sia i genitori sia i bambini da situazioni di disagio, di isolamento e solitudine, oltre che di eccessiva distanza dagli affetti familiari.
   2-bis. I comuni, nel cui territorio vi siano sezioni per madri e figli nelle carceri per adulti, fino alla loro eliminazione, istituti a custodia attenuata per detenute madri, case famiglia protette già esistenti oppure attivabili secondo i criteri di cui al comma 2, adottano le misure necessarie per predisporre progetti educativi individualizzati per i figli delle detenute, con il coinvolgimento delle madri, progetti che devono prevedere l'obbligo di frequenza dei servizi per la prima infanzia, a partire dall'anno di età e l'individuazione di una nuova figura “persona solidale e qualificata nell'educazione della prima infanzia” scelta appositamente dai servizi sociali del comune, che si prenda cura dei bambini all'esterno durante il giorno e li riaccompagni dalla madre nelle ore serali. I servizi sociali favoriscono il reinserimento sociale delle madri una volta espiata la pena.».
3.6. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette con le seguenti: al recupero e valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case-famiglia protette.
3.8. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantisce il supporto per ciascun minore presente nelle strutture suddette di un educatore individuato dai servizi sociali e dalle associazioni del comune, in possesso di una formazione specifica.
3.2. Ascari.

  Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni comunali possono individuare, al fine di essere riconvertiti per le finalità di cui al presente articolo, i beni confiscati alla criminalità organizzata e/o gli immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse.
3.9. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso «2-bis».
3.3. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: e lavorativo.
3.10. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: una volta espiata la pena Pag. 58detentiva con le seguenti: e la tutela dei figli minori.
*3.7. Bazoli.
*3.5. Annibali.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: dei propri servizi sociali con le seguenti: della rete assistenziale territoriale.
3.11. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il riutilizzo, recupero e riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli stessi enti locali.
3.1. Ascari.

  Sopprimere il comma 2.
3.12. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Siracusano, Cristina.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Requisiti delle case famiglia protette)

  1. Presso le case-famiglia opera un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo-psicoterapeuta e da uno psichiatra, con il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio, con un monitoraggio costante che accerti la capacità di esercizio della responsabilità genitoriale.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono apportati i necessari correttivi al decreto 8 marzo 2013, recante i «Requisiti delle case famiglia protette».
3.01. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

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ALLEGATO 3

5-06425 Colletti e Costa (Misto): Su iniziative da adottare per risolvere le problematiche connesse ai pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il diritto di difesa sancito all'articolo n. 24 della Costituzione è certamente perseguito quale indefettibile interesse dello Stato.
  Orbene, all'interno della complessa macchina organizzativa del Ministero della Giustizia, è il D.A.G. – Direzione generale affari interni, l'articolazione cui è attribuita la gestione del capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali).
  Tale articolazione, sulla base delle richieste formulate dai funzionari delegati individuati presso gli uffici giudiziari (in servizio presso gli uffici distrettuali e presso alcuni degli uffici di primo grado di maggiori dimensioni), provvede ad assegnare agli stessi, con cadenza, quadrimestrale, le somme necessarie per far fronte al fabbisogno dell'amministrazione sul territorio, mediante ordini di accreditamento, compatibilmente con le risorse stanziate nella legge di bilancio per ciascun esercizio finanziario.
  Una volta ricevuta l'apertura di credito, i funzionari delegati, nella qualità di ordinatori secondari di spesa, provvederanno a emettere gli ordini di pagamento agli aventi diritto, previo riscontro della documentazione della spesa; il tutto disciplinato da una regolamentazione che, certamente, incide sui tempi di pagamento dei compensi che, in sostanza, dipendono sia dalla capacità dei singoli funzionari delegati di far fronte al carico di lavoro dei rispettivi uffici, sia dalla sinergia organizzativa realizzata in ciascun distretto.
  Occorre, tuttavia, segnalare, che per l'amministrazione giudiziaria, nel suo complesso, risulta una significativa situazione di criticità, dovuta alla mole numerica dei pagamenti da effettuare, rispetto al personale addetto a compiti amministrativo-contabili.
  Al Ministero della giustizia, e all'amministrazione giudiziaria in particolare, pervengono un numero di fatture (ampiamente oltre il milione) superiore a quelle di tutte le altre Amministrazioni centrali complessivamente considerate, a cui vanno aggiunti tutti i pagamenti senza fattura, che per l'amministrazione giudiziaria sono in numero considerevole a causa dei vari pagamenti per spese di giustizia a soggetti privi di partita IVA o non aventi natura commerciale.
  Pertanto, una delle circostanze che rallenta i pagamenti delle spese di giustizia è la loro estrema parcellizzazione, essendo costituite da un elevatissimo numero di liquidazioni di anche modesto importo in favore di svariati soggetti (periti, avvocati, società di intercettazione, testimoni, giudici popolari, custodi, ecc.), il che costringe ad effettuare altrettanti pagamenti (nell'ordine di migliaia per ciascun ufficio) da parte degli uffici dei funzionari delegati alle spese di giustizia.
  La procedura di assegnazione dei fondi dal «centro» a favore del «territorio» sconta dunque molteplici e spesso pressanti incombenze di natura contabile, trattandosi della gestione di un capitolo di spesa sul quale sono annualmente appostate risorse per quasi un miliardo di euro. Pag. 60
  Altro fenomeno che si ripercuote negativamente sui tempi di pagamento, non meno importante e in alcuni casi determinante, è la circostanza che, negli ultimi anni, si è costantemente rilevata l'insufficienza dello stanziamento di bilancio a coprire interamente i fabbisogni di spesa degli uffici giudiziari, con la conseguenza che le richieste in conto competenza formulate dagli stessi non vengono quasi mai evase per la loro interezza e ciò comporta l'inevitabile formazione di debiti in conto residui da ripianare secondo rigidi adempimenti amministrativo-contabili che richiedono un iter istituzionale lungo anche parecchi mesi.
  Per evitare la formazione di debiti per prestazioni già rese, occorrerebbe adeguare la dotazione di bilancio del cap. 1360 alle esigenze di spesa richieste dagli uffici giudiziari.
  Osservando i soli dati dell'anno 2020 del capitolo 1360, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 599.453.037, è stata sostenuta una spesa di circa 630 milioni di euro. Dalla gestione finanziaria dell'anno 2020 sono dunque emerse situazioni debitorie fuori bilancio per circa 31 milioni di euro.
  I dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017, fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018 e ai 395 milioni circa dell'anno 2019.
  Nell'anno 2020 si registra una spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di circa 393 milioni di euro, in lieve flessione rispetto a quella registrata lo scorso anno.
  II dato riferibile all'anno 2020, in ogni caso, deve essere letto alla luce dell'emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato l'attività processuale, con la sospensione o il rinvio dei giudizi civili e penali.
  Merita evidenziare quanto risulta, ad oggi, agli atti di questa Direzione generale in merito alla gestione dei fondi in conto competenza per il 2021, nonché alla gestione dei fondi in conto residui degli anni 2020 e 2019 (per i quali non sono scaduti i termini di conservazione ex articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni), a valere sul capitolo 1360: 1) nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2021 sono state disposte aperture di credito a favore di tutta la rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio, soddisfacendo integralmente le richieste di fabbisogno per il I e il II quadrimestre dell'anno corrente; 2) per il ripianamento dei debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2020, già al 30 giugno 2021, sono stati tempestivamente emessi gli ordini di accreditamento a favore della rete dei funzionari delegati che ne hanno fatto richiesta entro la scadenza del 5 febbraio 2021, a fronte delle risorse finanziarie in conto residui che si sono rese disponibili nel corso del I semestre 2021 e, in particolare, della recente disponibilità dei fondi per l'importo di 31 milioni di euro a valere sul piano gestionale 14 di nuova costituzione.

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ALLEGATO 4

5-06424 Conte (LeU): Su iniziative da adottare per una riorganizzazione della geografia giudiziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante domanda se la Ministra della giustizia «… non intenda valutare una riorganizzazione della geografia giudiziaria, alla luce degli obiettivi del PNRR …» anche istituendo il nuovo Tribunale di Salerno Sud, articolato nelle sedi di Eboli, Sala Consilina e Vallo della Lucania.
  Al riguardo si rileva come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 preveda nella Missione 1 un progetto ambizioso di innovazione organizzativa del sistema giudiziario, nel cui ambito è inserito l'investimento 3.1: assunzione di capitale umano. In tale contesto si inseriscono le previsioni del piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato (cristallizzate nel decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia»), diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Il suddetto obiettivo, al pari degli altri contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene perseguito senza alcun impatto né previsione di riforma della geografia giudiziaria, essendo attuali e non mutate le valutazioni contenute nella legge delega 14 settembre 2011 n. 148 e nei decreti legislativi attuativi. Lo scopo della riforma, alla luce dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla summenzionata legge delega, è stato quello di procedere ad una riorganizzazione degli assetti territoriali che, pur prevedendo un minore numero di Uffici Giudiziari sul territorio, tendeva a conseguire una maggiore incidenza ed efficacia dell'azione giudiziaria, anche attraverso una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane disponibili.
  Con specifico riferimento al Distretto della Corte di Appello di Salerno, si deve ricordare come, precedentemente alla riforma, questo risultasse caratterizzato dalla presenza di 4 Tribunali (Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina). In occasione dell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge n. 148/2011, il numero e l'assetto territoriale dei circondari del Distretto della Corte di Appello di Salerno sono stati oggetto di valutazione alla luce dei limiti imposti in relazione alla permanenza dei Tribunali provinciali e della regola concernente la presenza di almeno 3 Tribunali in ciascun Distretto di Corte di Appello (cosiddetta «regola del tre»). La regola citata imponeva, infatti, di mantenere almeno 2 dei 3 Tribunali sub provinciali astrattamente sopprimibili (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina). Nello specifico, i Tribunali di Vallo della Lucania e di Sala Consilina si collocavano sotto i 130 mila abitanti e Sala Consilina (87.622 abitanti) risultava persino al di sotto della soglia scelta per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, pari a 100.000 abitanti. Anche sotto il profilo delle sopravvenienze e dei carichi di lavoro, l'analisi evidenziava deficit assai marcati rispetto ai parametri individuati (Sala Consilina 4.147 procedimenti trattati e carichi di lavoro per magistrato pari a 377 procedimenti; Vallo della Lucania 7.274 procedimenti e 606,2 quale indice di carico di lavoro per magistrato). Pag. 62In sede di revisione della geografia giudiziaria si è quindi ritenuto opportuno, nell'ottica della esigenza generale di razionalizzazione delle risorse, sopprimere il Tribunale di Sala Consilina accorpandolo a quello limitrofo e ben collegato di Lagonegro (89.879 abitanti), trasferendo di conseguenza il relativo territorio nell'ambito della competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza. Con il disposto accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro, quest'ultimo ha raggiunto un bacino di utenza pari a 177.501 abitanti e una estensione territoriale di 3.176 kmq. Nel suddetto modo si è realizzato un intervento deflattivo per il Distretto della Corte di Appello di Salerno, che vedeva ridotta la popolazione di competenza a complessivi 1.005.288 abitanti e la relativa estensione territoriale a 3.812 kmq, mentre quello di Potenza assurgeva ad un bacino di 666.873 abitanti per una superficie di 11.100 kmq. Per quanto attiene alla possibilità di introdurre eventuali modifiche alle determinazioni assunte, si deve evidenziare che il 13 settembre 2014 è scaduto il termine biennale assegnato dalla legge delega n. 148/2011 al fine di adottare eventuali ulteriori disposizioni normative integrative, correttive e di coordinamento. Si rammenta, altresì, come l'adeguatezza delle scelte operate sia stata in più occasioni – con la sola eccezione relativa al Tribunale di Urbino – positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale che ha anche dichiarato, in particolare, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al Tribunale di Sala Consilina (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2013 e, inoltre, l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 200/2015). Pertanto, circa la possibilità di apportare modificazioni a quanto stabilito per il Distretto della Corte di Appello di Salerno in seguito all'esercizio della delega conferita con la legge n. 148/2011, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, l'eventuale ripristino dei Tribunali soppressi (Sala Consilina) e delle Sezioni Distaccate di Tribunale (Eboli) è realizzabile solo tramite la proposizione di una specifica iniziativa legislativa, anche nella forma di delega al Governo, che contempli la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari in genere e, nel caso in esame, degli Uffici Giudiziari di primo grado in particolare, la cui approvazione dovrà essere vagliata e discussa in sede parlamentare.
  Per quanto attiene al personale di magistratura del Distretto della Corte di Appello di Salerno, con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli Uffici Giudiziari interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Nel dettaglio, gli Uffici Giudiziari di primo grado del Distretto della Corte di Appello di Salerno hanno beneficiato dell'incremento di complessive 6 unità, mentre per gli Uffici Giudiziari di secondo grado c'è stato l'incremento di 1 unità. Più di recente, il decreto ministeriale 14 settembre 2020 ha rideterminato le piante organiche degli Uffici Giudiziari di merito, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità di magistrato recate in aumento dall'articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. In tale ambito al Distretto della Corte di Appello di Salerno è stato attribuito un contingente complessivo di 11 unità (una delle quali assegnata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore). Merita di essere segnalato, per l'entità numerica (+ 3 unità), l'aumento disposto per la Corte di Appello, cui corrisponde anche un apprezzabile incremento del Tribunale distrettuale (+ 2 unità) e dei Tribunali di Nocera Inferiore (+ 3 posti) e di Vallo della Lucania (+ 2 unità), in coerenza con l'impianto metodologico che ha presieduto l'intervento. Ulteriori benefici per gli Uffici Giudiziari in generale potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel dicembre del 2019 (articolo 1 comma 432 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022») che, modificando la legge 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione Pag. 63 agli Uffici Giudiziari del Distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Al riguardo si rappresenta che la proposta di determinazione delle nuove piante organiche distrettuali è stata trasmessa dal Ministro della giustizia, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Questa proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli Distretti. In tale ambito, per il Distretto della Corte di Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente complessivo di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Va infine segnalato che, rispondendo ad una interrogazione urgente (n. 3-00281 resa alla Camera dei Deputati il 31 ottobre 2018), il Ministro della giustizia ha manifestato l'intenzione di non riaprire i Tribunali minori soppressi (né tantomeno le Sezioni Distaccate), ma di volerli surrogare con «Uffici di prossimità». Il «Progetto Complesso Uffici di prossimità», promosso dal Ministero della giustizia, prevede la dislocazione in tutte le regioni di punti di contatto e di accesso al sistema giudiziario in favore dei cittadini segnatamente mediante l'apertura, con l'ausilio delle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, di mille Uffici di prossimità dove si potranno ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni nonché ricevere consulenza e aiuto, soprattutto nell'ambito della volontaria giurisdizione. A tale progetto risultano avere già aderito molte regioni.

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ALLEGATO 5

5-06426 Siracusano e Zanettini (FI): Su iniziative da adottare per risolvere le carenze di organico del tribunale di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – traendo spunto dai denunciati ritardi nella celebrazione del giudizio civile instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata ubicato a nord di Messina, avvenuta in data 27 settembre 1998, che cagionava la morte di quattro persone – domandano alla Ministra della giustizia «… se e quali misure intenda adottare per risolvere le carenze dell'organico del Tribunale di Messina che ostacolano la definizione di vecchi contenziosi e la richiesta di giustizia…».
  Al riguardo devono essere innanzitutto evidenziati i seguenti profili relativi all'esercizio della giurisdizione civile nel Tribunale di Messina, con particolare riferimento al giudizio instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata:

   le tempistiche di definizione del giudizio penale (concluso con la sentenza emessa nell'anno 2012 dalla Corte di Cassazione) all'origine della pretesa risarcitoria in sede civile;

   la giustificazione dei rinvii dell'udienza per precisazione delle conclusioni alla luce delle numerose altre pendenze ultradecennali del contenzioso civile, da definire in via prioritaria;

   la necessità di ragguagliare il concetto di ragionevole durata del processo alla situazione contingente dell'Ufficio Giudiziario, in specie connotato (secondo le ultime risultanze statistiche) dalla particolare gravosità delle pendenze, incrementate da cospicui flussi di sopravvenienze;

   l'adozione, in ogni caso, di diffusi interventi di riorganizzazione del settore civile volti a ottimizzare le pur limitate risorse e a intaccare l'arretrato, anche mediante la previsione nel progetto tabellare 2020-2022 di un «… nucleo di magistrati specializzati nella materia degli illeciti civili …»;

   la notevole percentuale di produttività registrata dai singoli magistrati, nonostante le difficoltà riportate;

   infine, la considerevole mole del ruolo istruttorio entro cui è iscritta la causa considerata nell'atto di sindacato ispettivo, le cui tempistiche di trattazione sono state determinate secondo il criterio oggettivo e predeterminato della maggiore anzianità di iscrizione, essendovi ben 276 cause iscritte anteriormente a quella in esame.

  Ciò posto, occorre a questo punto rimarcare che in occasione della riforma della geografia giudiziaria realizzata in seguito alla delega conferita con la legge 14 settembre 2011 n. 148 l'opera di razionalizzazione nel circondario di Messina si è concretizzata nella soppressione della Sezione Distaccata con sede in Taormina, il cui territorio è stato integralmente aggregato alla sede circondariale in conformità ai criteri generali seguiti a livello nazionale che hanno previsto la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate esistenti. In proposito appare opportuno rammentare che le Sezioni Distaccate costituivano mere articolazioni territoriali dell'Ufficio circondariale e che l'accorpamento non ha originato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, risolvendosi nella trattazione in sede accentrata dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche, alle quali erano addetti, secondo le specifiche previsioni tabellari, magistrati in servizio presso il medesimo Ufficio circondariale. Con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 la pianta organica del Tribunale di Messina è stata ampliata in ragione di 6 posti di giudice. Più di Pag. 65recente, nell'ambito delle disposizioni volte ad incrementare la funzionalità della giurisdizione ordinaria e a dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria disposto dall'articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 ottobre 2020, che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli Uffici Giudiziari di merito. Tale decreto ministeriale ha disposto l'attribuzione di complessive 422 unità di magistrato, prevedendo, tra l'altro, l'incremento di 1 posto di giudice per il Tribunale di Messina, portando la pianta organica dell'Ufficio a complessive 49 unità. Nel parere reso nella seduta plenaria del 30 luglio 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto adeguata la proposta ministeriale riguardante il Tribunale di Messina «… poiché le risultanze dell'indicatore iscrizioni pro capite sono inferiori al dato medio nazionale (e dunque non sarebbero tali da giustificare l'attribuzione di alcuna unità) e, tuttavia, la natura degli affari della sede distrettuale, le risultanze dell'indicatore pendenti su organico (superiore al dato medio nazionale: 912, a fronte di 745) e il numero di sopravvenuti con elevato numero di imputati fanno apparire condivisibile la proposta ministeriale …». Sempre in relazione all'organico del personale di magistratura, ulteriori benefici per gli Uffici Giudiziari in generale – e pertanto anche per la sede di Messina – potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel dicembre del 2019 (articolo 1 comma 432 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022») che, modificando la legge 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del Distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Al riguardo si rappresenta che la proposta di determinazione di tali nuove piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa dal Ministro della giustizia, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. La proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli Distretti. Per il Distretto della Corte di Appello di Messina è stata proposta l'attribuzione di un contingente complessivo di 5 unità, di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. All'esito della acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Magistratura potranno, pertanto, essere formulate le definitive valutazioni per l'adozione del decreto ministeriale di determinazione delle nuove piante organiche flessibili distrettuali.
  Allo stato il Tribunale di Messina non presenta vacanze in relazione al posto di Presidente del Tribunale, ai 5 posti di Presidente di Sezione di Tribunale, al posto di Presidente della Sezione Lavoro e ai 5 posti di giudici della Sezione Lavoro, mentre presenta 3 vacanze nei posti di giudice (su 37 in organico). Invece la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina non presenta vacanze in relazione al posto di Presidente del Tribunale e ai 3 posti di Procuratore Aggiunto della Repubblica mentre presenta 2 vacanze nei posti di Sostituto Procuratore della Repubblica (su 19 in organico).

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ALLEGATO 6

5-06427 Sarti (M5S): Su accertamenti del Ministero in ordine al ritardo nella trattazione di un procedimento per associazione mafiosa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti sottopongono all'attenzione della Ministra della giustizia il protrarsi innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria del processo nei confronti di Rosario Pio Cattafi, soggetto tratto in arresto dall'Autorità Giudiziaria di Messina il 24 luglio 2012 (poi scarcerato alla fine dell'anno 2015) in relazione al reato di partecipazione alla cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e chiedono alla Ministra della giustizia «… se … non ritenga che il gravissimo ritardo nella trattazione del procedimento a carico di Cattafi meriti attenzione e accertamenti, mediante l'avvio di iniziative ispettive, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare…».
  Al riguardo è stato puntualmente accertato che:

   1. con la sentenza emessa in data 16 dicembre 2013 dal Gup del Tribunale di Messina, in sede di giudizio abbreviato, il Cattafi Rosario Pio veniva condannato alla pena di anni 12 di reclusione in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 416-bis comma 4 del codice penale, con la qualifica di promotore/capo dell'associazione mafiosa, commesso in Barcellona Pozzo di Gotto e zone limitrofe dai primi anni 70 del secolo scorso e sino al 24 luglio 2012 e in relazione al reato di calunnia (articolo n. 368 del codice penale);

   2. con la sentenza emessa in data 24 novembre 2015 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Cattafi Rosario Pio in relazione al reato di calunnia e in relazione al delitto associativo, ritenendo lo stesso mero partecipe e non promotore/capo della cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e limitando temporalmente la sua partecipazione alla struttura criminale fino al 1° marzo 2000;

   3. con la sentenza emessa in data 1° marzo 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina nei confronti della sentenza emessa il 24 novembre 2015 dalla Corte di Appello di Messina, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio in relazione al reato di calunnia e ha, infine, annullato «… a sentenza impugnata nei confronti di Cattafi Rosario Pio limitatamente all'addebito ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio…». In proposito dalla lettura della sentenza emessa in data 1° marzo 2017 emerge che la Corte di Cassazione: rigettando sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio ha ritenuto accertata, in via definitiva, la partecipazione di costui al reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale fino al mese di ottobre dell'anno 1993; accogliendo sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio ha, di contro, annullato la condanna in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale con riferimento al segmento temporale intercorrente tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000, disponendo un nuovo esame sul punto ad opera della Corte di Appello di Reggio Calabria; ancora, rigettando sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio in relazione al profilo della prescrizione del reato associativo ha indicato espressamente che il termine massimo di prescrizione, applicabile Pag. 67al caso in esame, con riferimento a tale delitto è pari ad anni 22 e mesi 6 a decorrere dalla data di cessazione del medesimo reato permanente, ossia in base alla contestazione dal mese di marzo dell'anno 2000 (cfr. pag. 27 della motivazione della sentenza emessa in data 1° marzo 2017 dalla Corte di Cassazione laddove si afferma «… privo di pregio giuridico è pure il mezzo d'impugnazione afferente la mancata considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato associativo contestato a seguito della fissazione al marzo 2000 della cessazione della sua permanenza, siccome ritenuto dalla Corte territoriale. Difatti la pena massima prevista – ratione temporis, al 2000 – per la condotta illecita di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso con l'aggravante dell'uso delle armi era fissata in anni dieci, come ricordato dalla difesa, sicché il tempo di prescrizione era pari ad anni 15 secondo la disciplina vigente all'epoca e pertanto dal marzo 2000 al luglio 2012 – atto interruttivo determinato dall'applicazione della misura cautelare – non era trascorso il tempo ordinario e l'interruzione comportava il prolungamento sino ad anni 22 e mesi 6… Dunque allo stato non risulta maturato il termine di prescrizione…») da ultimo e in via consequenziale alle precedenti statuizioni, la Corte di Cassazione ha demandato alla Corte di Appello di Reggio Calabria il compito di procedere, qualora la decisione nel merito lo richieda, all'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio;

   4. l'iter del processo di rinvio nei confronti di Cattafi Rosario Pio innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

  Alla prima udienza del 17 aprile 2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva il legittimo impedimento dedotto dal difensore di Cattafi Rosario Pio, disponendo il rinvio all'udienza del 9 ottobre 2019. Il legittimo impedimento del difensore determinava la sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.
  All'udienza del 9 ottobre 2019 il processo veniva rinviato all'udienza del 15 gennaio 2020 per l'assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.
  All'udienza del 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva il legittimo impedimento dedotto dal difensore di Cattafi Rosario Pio, rinviando il processo all'8 aprile 2020, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.
  Con provvedimento del 7 aprile 2020, il processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio veniva rinviato d'ufficio al 10 giugno 2020 in forza della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
  In data 10 giugno 2020, perdurando la fase emergenziale dovuta alla pandemia, il processo veniva rinviato al 7 ottobre 2020, con sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020.
  In data 7 ottobre 2020 il processo veniva rinviato al 20 gennaio 2021 per assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.
  In data 20 gennaio 2021, preso atto della trattazione «cartolare» del procedimento prevista dalla legislazione emergenziale, il processo veniva rinviato al 31 marzo 2021 per assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.
  In data 31 marzo 2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva l'istanza proposta dal difensore di Cattafi Rosario Pio di differimento del processo per adesione all'astensione degli avvocati, con rinvio al 23 giugno 2021 e sospensione dei termini di prescrizione per la durata di giorni 83 (dal 31 marzo 2021 al 22 giugno 2021).
  In data 23 giugno 2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenuta l'assoluta necessità di tale supplemento probatorio sulla scorta di quanto richiesto dalla parte civile, disponeva l'escussione del collaboratore di giustizia D'Amico Carmelo al fine di una completa ricostruzione dei fatti, con rinvio del procedimento all'udienza del 22 settembre 2021 per l'espletamento dell'incombente istruttorio e la prevedibile definizione disponendo la trattazione orale in presenza. Pag. 68
  Ciò posto, occorre evidenziare i seguenti punti, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto di sindacato ispettivo in esame:

   1) Prescrizione del reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale.
   Gli interroganti affermano che, «… se dovesse essere riconosciuta la prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna a carico di Cattafi neanche per il periodo compreso tra gli anni 70 e il 1993, per il quale (è) già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa…».
   La preoccupazione espressa nell'atto di sindacato ispettivo non risulta fondata, non essendo conforme agli atti di causa e soprattutto all'oggetto del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa in data 1° marzo 2017. Per ragioni di chiarezza è utile rappresentare le possibili astratte soluzioni processuali alla luce del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la preliminare precisazione che l'unico tema valutativo devoluto alla Corte di Appello di Reggio Calabria è quello di accertare la partecipazione di Cattafi Rosario Pio all'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto dal mese di ottobre dell'anno 1993 al mese di marzo dell'anno 2000.

   a) Ipotesi di conferma del giudizio di partecipazione di Cattafi Rosario Pio all'associazione mafiosa dal mese di ottobre dell'anno 1993 al mese di marzo dell'anno 2000.

  In questo caso, non vi sarebbe alcun problema di estinzione del reato associativo per intervenuta prescrizione, sulla base del contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 1° marzo 2017. Ed infatti, a partire dal mese di marzo dell'anno 2000 – data di cessazione della permanenza associativa –, per la maturazione della prescrizione deve decorrere un periodo pari ad anni 22 e mesi 6, cui peraltro occorre aggiungere quanto meno i periodi di sospensione dei termini verificatisi durante il processo dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, per un totale di giorni 318, con la conseguenza che il termine di prescrizione maturerebbe non prima del 16 luglio 2023.

   b) Ipotesi di assoluzione di Cattafi Rosario Pio dal reato associativo per il periodo ricompreso tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000.

  In questa evenienza, ovviamente, nessun problema di prescrizione potrebbe porsi con riferimento a tale segmento di condotta. Quanto poi alla possibilità prospettata nell'atto di sindacato ispettivo che ci occupa, per la quale in caso di «… riconosciuta prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna a carico di Cattafi neanche per il periodo compreso tra gli anni '70 e il 1993, per il quale (è) già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa…», va osservato che, sebbene la partecipazione al reato associativo di Cattafi Rosario Pio tra gli anni ’70 del secolo scorso e il 1993 non rappresenti oggetto della devoluzione cognitiva demandata dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Reggio Calabria essendosi formato sul punto un giudicato interno, appare utile prospettare le due astrattamente possibili opzioni giuridiche in materia di prescrizione che si presentano in caso di assoluzione di Cattafi Rosario Pio dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto per il periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000. Una prima – maggioritaria – soluzione giuridica è quella di applicare quella copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui «… il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo …» (vedi Cass. Pen. Sez. III n. 6607 del 5 giugno 2000; conf. Cass. Pen. Sez. I n. 35845 dell'8 agosto 2019; S. U., 29 ottobre 2020, n. 3423) con la conseguenza che per tale segmento di condotta nessuna prescrizione del reato può essere più dichiarata. Ove, per contro, si ritenesse di potere rilevare l'intervenuta prescrizione Pag. 69del reato associativo appare evidente, alla stregua degli stessi criteri contenuti nella sentenza emessa in data 1° marzo 2017 dalla Corte di Cassazione, che il termine di prescrizione sarebbe comunque già maturato dopo 22 anni e 6 mesi dall'ottobre 1993 e precisamente nell'aprile 2016 e, dunque, ben prima che il processo in data 9 giugno 2017 arrivasse alla cognizione della Corte di Appello di Reggio Calabria e addirittura che fosse pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 1° marzo 2017 la sentenza di annullamento con rinvio.

   2) Durata dei rinvii delle udienze del processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
   Nell'atto di sindacato ispettivo si adombra un'eccessiva durata dei rinvii disposti dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel corso dello svolgimento del processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio.
   Al riguardo deve essere innanzitutto escluso qualsivoglia rinvio di natura dilatoria da parte del Collegio Giudicante che, come si è visto, ha disposto il rinvio del processo di volta in volta per legittimo impedimento della difesa dell'imputato, per adesione all'astensione collettiva degli avvocati, per l'emergenza da COVID-19 nonché per l'assenza feriale, giustificata e prevista, di un componente del Collegio Giudicante. Quanto alla durata dei rinvii, la stessa si presenta nell'ordine di 2-3 mesi ciò che, invero, rappresenta una durata del tutto ragionevole e fisiologica, avuto riguardo sia alla necessità impellente della Corte di Appello di Reggio Calabria di contemperare le scadenze inerenti alla definizione di innumerevoli (nell'ordine di decine) maxi processi con detenuti e con imminente scadenza dei termini di custodia cautelare sia al fatto che l'imputato Cattafi Rosario Pio risponde, in sede di rinvio, a piede libero, alla lontana scadenza del termine di prescrizione e alla ulteriore circostanza che il periodo feriale-estivo determina, per ciò solo, uno slittamento della trattazione del processo. Peraltro, anche laddove la durata del rinvio sia stata superiore ai 2-3 mesi, si deve rilevare che ciò non ha comportato alcuna sostanziale conseguenza processuale, essendo lo stesso stato disposto in via pressoché esclusiva in accoglimento delle istanze della difesa di Cattafi Rosario Pio ovvero su disposizione emergenziale normativa, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.

   3) Tempi di fissazione della prima udienza.
   Il processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio è pervenuto alla cognizione della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 9 giugno 2017 ed è stato fissato per l'udienza del 19 aprile 2019. La fissazione del processo è avvenuta in piena conformità ai criteri di priorità previsti alla pagina 8 dal DOG vigente all'epoca, trattandosi di un processo con imputato non detenuto, con termine di prescrizione non ravvicinato e che non aveva superato il termine biennale dalla data dell'iscrizione. Va, peraltro, rilevato che nessuna segnalazione di urgenza è intervenuta da parte dell'Ufficio di Procura né vi è stata richiesta di urgente fissazione da parte dell'imputato o della parte civile.
   Sulla scorta di tutti gli elementi obiettivi sinora passati analiticamente in rassegna ne discende che non vi è alcuno spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare (né, del pari, per «… l'avvio di iniziative ispettive …») nei confronti dei magistrati della Corte di Appello di Reggio Calabria titolari del processo a carico di Cattafi Rosario Pio in relazione ai rilievi mossi dagli interroganti, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato, avendo costoro agito nel pieno rispetto delle norme in costanza della grave situazione in cui versa da anni la Corte di Appello di Reggio Calabria per numero, quantità e delicatezza di procedimenti, con imminente scadenza dei termini custodiali.

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ALLEGATO 7

5-06428 Morrone (Lega): Sulle ragioni e sui costi della traduzione del detenuto Cesare Battisti dal carcere di Rossano a quello di Ferrara.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il detenuto Cesare Battisti, attualmente è ristretto presso la casa circondariale di Ferrara, in espiazione pena inerente condanne per i reati di associazione sovversiva, omicidio, lesioni, rapina ed altro.
  In effetti il detenuto Battisti è stato trasferito, da ultimo, dal carcere di Rossano a quello di Ferrara.
  Attualmente, invero come presso il carcere di Rossano, il suo regime detentivo è quello cosiddetto «Alta Sicurezza» 2, in ragione dei delitti in espiazione.
  Il trasferimento del detenuto Battisti presso la Casa Circondariale di Ferrara rientra(va) nell'ambito della programmazione di una movimentazione di detenuti ascritti al circuito alta sicurezza 2 finalizzata ad una riorganizzazione del circuito stesso, ritenuta opportuna per omogeneizzare i gruppi costituiti in ciascuna sede del sottocircuito circuito alta sicurezza 2.
  Per tale intendimento sono stati disposti n. 11 trasferimenti concatenati – compreso quello del Battisti.
  Il detenuto Battisti sin dalla data del 3 giugno 2021 aveva iniziato la manifestazione di protesta dello sciopero della fame, della sete e di parte della terapia, che aveva determinato un deterioramento dello stato fisico in via di progressivo peggioramento con presumibili conseguenze quali possibili ricoveri presso strutture sanitarie esterne e conseguenziale impossibilità di effettuare la sua traduzione; ciò avrebbe ritardato l'esecuzione di tutti i trasferimenti connessi.
  Inoltre il Battisti aveva più volte rappresentato timori legati alla presenza all'interno della sezione alta sicurezza 2 della Casa di Reclusione di Rossano – sezione ove lo stesso trovavasi allocato – di soggetti appartenenti al terrorismo di matrice islamica, provenienti dal mondo arabo e dalle aree limitrofe.
  Tali ultime circostanze sono state rappresentate al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e al Sig. Procuratore della Repubblica di Milano i quali hanno condiviso la necessità di provvedere ad assegnare il detenuto ad altra sede anche al fine di garantirne la sicurezza.
  In ragione dei motivi di cui sopra, soprattutto quelli connessi alla sua sicurezza personale, si è ritenuto opportuno sollecitare l'esecuzione del movimento del Battisti già disposto con provvedimento del 22 giugno 2021.
  Sul punto, la Direzione della Casa di Reclusione di Rossano non ha rappresentato criticità eseguendo il trasferimento appena possibile.
  Il detenuto Cesare Battisti appena giunto alla Casa Circondariale di Ferrara in data 26 giugno 2021, terminava la manifestazione di protesta di cui sopra, con significativo calo ponderale certificato.

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ALLEGATO 8

5-06429 Varchi (Fratelli d'Italia): Sulle intenzioni del Governo in merito a un'urgente riforma organica della magistratura onoraria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Secondo quanto esposto già nelle linee programmatiche sulla Giustizia, ritengo che il tema dell'inquadramento e dei compiti del magistrato onorario debba affrontarsi con l'obiettivo di individuare soluzioni auspicabilmente durature.
  Nel fare ciò, occorre tenere conto della reiterata proroga degli incarichi dei magistrati onorari in servizio, delle diverse fonti normative che fino alla legge Orlando hanno regolato i regimi indennitari delle figure dei giudici di pace – VPO (vice procuratori onorari) o GOT (giudici onorari di Tribunale) oggi confluite nel GOP (giudice onorario di pace) – nonché dei profili sollevati dagli interventi giurisprudenziali più recenti.
  Per tale ragione, tenendo bene presenti le prossime scadenze imposte dal regime transitorio del decreto legislativo n. 116 del 2017, la Ministra della giustizia ha istituito con decreto ministeriale del 23 aprile 2021 una Commissione, presieduta da Claudio Castelli, composta da studiosi di diversa estrazione, dalle diverse categorie della magistratura onoraria, nonché da esponenti dell'avvocatura e della magistratura ordinaria, che dovrà elaborare proposte di intervento sulla disciplina vigente.
  La Commissione si è insediata lo scorso 7 maggio e verosimilmente terminerà i suoi lavori il 21 luglio 2021 (in ossequio al successivo decreto ministeriale del 18 giugno 2021).
  Il compito affidato alla indicata Commissione è complesso perché involge più piani di intervento; da un lato il futuro assetto della magistratura onoraria, dall'altro lato l'analisi delle esigenze di tutela economica, previdenziale e assistenziale espresse dai magistrati onorari di lungo corso. Quindi la Commissione dovrà occuparsi necessariamente del regime cosiddetto transitorio dei magistrati onorari in servizio al momento delle entrata in vigore della legge Orlando.
  Nel decreto istitutivo, a guidare i lavori della Commissione, vengono del resto richiamate alcune recenti posizioni della giurisprudenza, che hanno acceso ancora di più il dibattito pubblico sulla magistratura onoraria e reso non più eludibile un intervento meditato del legislatore.
  Come noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione del 16 luglio 2020 nella causa C-658/18) si è pronunciata in merito alla possibilità di includere i giudici di pace nella nozione di «lavoratori» ai sensi della direttiva 2003/88, rimettendo però al giudice del rinvio ogni determinazione sulla questione della comparabilità della situazione giuridica di un giudice di pace a quella di un magistrato ordinario alla luce di una serie di elementi da valutare (regole di accesso alla magistratura ordinaria, volume e qualità delle competenze e altri). Inoltre, secondo la CGUE, proprio la peculiarità del ruolo rivestito dalla magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano e le modalità di accesso alla stessa possono integrare una «ragione oggettiva» giustificante – nel rispetto dei principi comunitari e ove rispondenti ad una reale necessità – una differenza nel trattamento delle due categorie professionali.
  Il contenzioso interno che ne è derivato è ancora sub iudice, non essendovi pronunce definitive.
  Sotto altro profilo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 267/2020, pur ritenendo estensibile al giudice di pace il rimborso delle spese di patrocinio legale nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla legge, ha sottolineato che «… la differente modalità di nomina, radicata nella previsione Pag. 72dell'articolo n. 106 comma secondo della Costituzione, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica onoraria del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dalla istituzione della figura …».
  Da ultimo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2021, nel dichiarare incostituzionali le norme riguardanti l'applicazione dei giudici onorari nei procedimenti di secondo grado, ha ricostruito storicamente il ruolo complessivo della magistratura onoraria nell'ordinamento, individuando nella diversa modalità di accesso alle funzioni giudiziarie il rapporto di complementarietà esistente tra quest'ultima e la magistratura ordinaria.
  Si tratta di una pronuncia che con grande saggezza definisce il margine di tempo entro il quale il legislatore deve operare (31 ottobre 2025) per ripensare il ruolo della magistratura onoraria, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo n. 106 della Costituzione.
  Concluderei invitando gli onorevoli interroganti ad attendere l'esito dei lavori della Commissione per riaprire il necessario dialogo parlamentare sulle iniziative legislative pendenti, con l'auspicio che si possa pervenire ad una soluzione di equilibrio tra le aspettative della categoria e i principi dell'ordinamento costituzionale.

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ALLEGATO 9

5-06430 Annibali e D'Alessandro (IV): Sulla carenza d'organico dell'Istituto penitenziario di Lanciano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La situazione degli organici del personale della Polizia Penitenziaria, o meglio la problematica legata alla cronica carenza di questi, è ben nota ed è costantemente all'attenzione del Ministero.
  Come più volte ribadito, è indubbio che l'opera della polizia penitenziaria sia di primaria importanza, per la sicurezza interna così come per quella esterna, di cui costituiscono primo baluardo, ma altresì per l'alto contributo che forniscono nell'attività di rieducazione e reinserimento dei condannati nel consorzio sociale.
  Pertanto si pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace turn over del personale, risultando fondate le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
  Più volte è stato evidenziato che la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista dal successivo intervento normativo ha rimodulato la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria, passata da n. 45.121 unità a n. 41.202 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nei ruoli dei sovrintendenti, e degli agenti/assistenti e, purtroppo, l'istituto penitenziario di Lanciano non fa eccezione.
  Attualmente, in tale sede, l'organico di Polizia penitenziaria rivela una differenza formale di 24 unità tra la dotazione organica prevista, pari a 157 unità e quella assegnata, pari a 133.
  Tuttavia, in ragione delle unità distaccate in entrata, pari a 6, ed in uscita, pari a 9, la forza in concreto amministrata è pari a 130 unità.
  Per far fronte alla rilevata carenza di personale, quanto al ruolo dei sovrintendenti, mi pregio evidenziare che si sono appena concluse le procedure per il concorso interno a complessivi n. 2.851 posti.
  Nel contempo, in data 17 giugno 2021 è stato indetto un ulteriore concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nell'ambito del quale è stata prevista tra le sedi di destinazione anche quella di Lanciano per n. 2 unità del ruolo maschile.
  Riguardo al ruolo degli agenti, a seguito delle assegnazioni collegate ai corsi 175°, 176° e 177° per agenti, ha implementato il ruolo degli agenti/assistenti della sede di Lanciano di n. 6 unità maschili e n. 1 unità femminile.
  Inoltre la Casa Circondariale di Lanciano è stata tenuta in debita considerazione nel piano di mobilità nazionale nell'ambito del quale si è previsto un incremento per la citata sede di 7 unità di personale di Polizia Penitenziaria di cui 5 uomini e 2 donne.
  Si rappresenta infine che recentemente sono state distaccate presso la Casa Circondariale di Lanciano da altre sedi, per gravi motivi personali, ulteriori n. 3 unità.