CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 12 luglio 2021
622.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO
Pag. 12

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

DIS. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti tutte le informazioni e i documenti utili ad esercitare un controllo sull'attuazione del PNRR e del Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  1-ter. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità nell'attuazione del PNRR.
  1-quater. Il Governo trasmette altresì alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, che riguardano le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea.
  1-quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-sexies, le Commissioni parlamentari competenti:

   a) monitorano lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  1-sexies. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una specifica convenzione con la quale disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema unitario «ReGiS».
  1-septies. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
Dis.1.1. (Nuova formulazione) Ceccanti.

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente Pag. 13 comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n., 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
*2.24. (Nuova formulazione) Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*2.44. (Nuova formulazione) Milanato.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: che riguardano più regioni o province autonome inserire le seguenti: , ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
**2.1. (Nuova formulazione) De Menech, Cenni.
**2.9. (Nuova formulazione) Ruffino.
**2.19. (Nuova formulazione) Gagliardi.
**2.21. (Nuova formulazione) Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
**2.41. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
**2.48. (Nuova formulazione) Pella, Milanato, Cortelazzo.
**2.29. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dopo le parole: della società civile aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e sulla base di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il medesimo decreto di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del Tavolo permanente alla Cabina di regia e al Servizio centrale per il PNRR è reso pubblico. Il Tavolo permanente può favorire la diffusione delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
*3.5. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. (Nuova formulazione) Alaimo.

ART. 7.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà Pag. 14assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del Tesoro e delle Finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III – posizione economica F3 del comparto Funzioni Centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è sostituito dal seguente: «Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro»;

   b) al comma 3, terzo periodo, le parole: di durata triennale rinnovabile una sola volta sono sostituite dalle seguenti: , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria è reso indisponibile, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze, un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario;

   c) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Dipartimento di cui al presente comma una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto di Studiare Sviluppo s.r.l., anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche;

   d) il comma 9 è sostituito dal seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 a decorrere dal 2022, ai sensi dell'articolo 16, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ad euro 838.700 per l'anno 202, e ad euro 2.516.100 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*7.12. (Nuova formulazione) Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*7.18. (Nuova formulazione) Milanato.

ART. 8.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Pag. 15aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al comma 1 di coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da svolgere nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato, della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'ENIT.
  6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 6-ter, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, 3.759.500 euro per l'anno 2022 e 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*8.1. Bordonali, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*8.6. Lacarra.
*8.7. Gagliardi.
*8.13. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme per l'efficace attuazione del programma di Governo)

  1. Per una più efficace attuazione del programma di Governo, è istituita la Rete permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministro istituisce all'interno degli Uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di lavorare sulla costante attuazione dei provvedimenti e sul recupero dell'arretrato di quelli non adottati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i contingenti di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono incrementati complessivamente nella misura di 41 unità di esperti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 16ministri da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli esperti di cui al primo periodo sono reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il loro incarico ha una durata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e per un compenso onnicomprensivo non superiore a 45.000 euro annui.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 615.000 per l'anno 2021 e di euro 1.845.000 annui a decorrere dal 2022.
  5. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4.385.000 euro per l'anno 2021 e di 3.155.000 euro annui a decorrere dal 2022.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dell'abrogazione della disposizione di cui al numero 8 dell'allegato V di cui all'articolo 66-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis
(Modificazioni e abrogazione di disposizioni legislative)

   1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole «individuate con decreto del Ministro» sono soppresse.
   2. All'articolo 56, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia» fino a «assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «È assicurata».
   3. All'articolo 241-bis, comma 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
   4. All'articolo 1, comma 38, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo è soppresso.
   5. Le disposizioni di cui all'Allegato V al presente decreto sono abrogate.

ALLEGATO V

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI
ABROGATE

1

   Art. 83, comma 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2

   Art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3

   Art. 20, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4

   Art. 19, comma 13, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

5

   Art. 15, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

6

   Art. 1, comma 373, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7

   Art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8

   Art. 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9

   Art. 1, comma 937, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10

   Art. 78, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11

   Art. 17, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

12

   Art. 6, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

13

   Art. 3, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

14

   Art. 64, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8.14. (Nuova formulazione) Brescia, Ceccanti.

Pag. 17

ART. 10.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
10.13. (Nuova formulazione) Braga.

ART. 12.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1».
12.1. (Nuova formulazione) Ceccanti.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n., 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
*2.24. (Nuova formulazione) Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*2.44. (Nuova formulazione) Milanato.

  Al comma 2, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
2.52. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
2.37. Galizia.

  Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;.
*2.4. Marco Di Maio, Fregolent.
*2.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*2.36. Lupi.
*2.46. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 19

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: che riguardano più regioni o province autonome inserire le seguenti: , ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
**2.1. (Nuova formulazione) De Menech, Cenni.
**2.9. (Nuova formulazione) Ruffino.
**2.19. (Nuova formulazione) Gagliardi.
**2.21. (Nuova formulazione) Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
**2.41. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
**2.48. (Nuova formulazione) Pella, Milanato, Cortelazzo.
**2.29. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

ART. 7.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
7.14. Alaimo.

  Al comma 8, dopo le parole: finanziamento pubblico degli interventi inserire le seguenti: , ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,.
*7.6. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*7.16. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

ART. 10.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
10.13. (Nuova formulazione) Braga.

ART. 12.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1».
12.1. (Nuova formulazione) Ceccanti.