CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 9 luglio 2021
621.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 11

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.547,9 milioni;

   b) dopo il comma 25, inserire il seguente: 25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021.
*1.19. (Nuova formulazione) Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Pellicani.
*1.89. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.59. (Nuova formulazione) Trano, Villarosa.

ART. 9

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
9.030. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

Pag. 12

ART. 10

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

   b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

   c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022»;

   f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».

  13-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

   a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

   b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

   c) la data dello statuto vigente;

   d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

   e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

   f) i dati dei tesserati.

   3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
   3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori».
10.19. (Nuova formulazione) Spadafora.

ART. 14

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

  1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «fino al 31 Pag. 13luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1.937.500 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
14.022. (Nuova formulazione) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 31

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: innovativi con la seguente: nuovi;

   b) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di “Enea Tech e Biomedical”; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical.

   c) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

     1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le seguenti: «compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»;

     2) le parole: «con particolare riferimento alle start-up» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»;

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech»;

    b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5»;

    c) al comma 2:

     1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso strumenti di partecipazione,»;

     2) le parole: «di progetti di innovazione e spin-off» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»;

    d) al comma 4, le parole: «previa stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite stipulazione»;

    e) al comma 5:

     1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime Pag. 14finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis»;

    f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;

   c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

   6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
   6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»;

    g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

   Art. 31-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione) – 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 3:

    1) sono premesse le seguenti parole: «La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»;

    2) le parole: «, le modalità e i tempi» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità»;

Pag. 15

   b) all'articolo 15, comma 1:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «operatori nazionali» sono inserite le seguenti: «e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana,» e le parole da: : «da intermediari» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane»;

    2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a: «n. 385,» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,» e dopo le parole: «nazionali» sono inserite le seguenti: «o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana»;

   c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

   «Art. 17. – (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari)1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
   2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
   3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 con le seguenti: 7.995.
31.7. (Nuova formulazione) Adelizzi, Alaimo, Giarrizzo, Berti.

ART. 54

  Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

  Art. 54-bis – (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana) – 1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
  2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento Pag. 16 e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.26. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Minardo, Ficara, Raciti, Pella, Scerra.

ART. 58

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:

   «Art. 419. – (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive)1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
   2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato»;

    2) all'articolo 420:

     2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;

     2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo»;

     2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

     2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole «nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento» sono soppresse;

     2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»;

Pag. 17

     2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione»;

     2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;

    3) all'articolo 421:

     3.1) al comma 1:

     3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;

     3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica»;

     3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;

     3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione»;

     3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

    4) all'articolo 422:

     4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
   2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»;

     4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;

    5) all'articolo 423:

     5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;

     5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti messi a concorso»;

     5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

    6) l'articolo 424 è abrogato.

  Conseguentemente:

   1) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

  4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:

   a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

   b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Pag. 18

   c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

   d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

   e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

   f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

  4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:

   a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;

   b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

  4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.
  4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
  4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e Pag. 19della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

   2) al comma 5:

    a) al primo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro nell'anno 2021 con le seguenti: 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore della scuola dell'infanzia;

    b) al terzo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche paritarie inserire le seguenti: dell'infanzia, e sopprimere le parole: , compresi i servizi educativi autorizzati;

   3) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 623 è sostituito dal seguente:

   «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui»;

   b) il comma 624 è sostituito dal seguente:

   «624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) il comma 625 è abrogato.

  5-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della Pag. 20data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: in 8.000 milioni con le seguenti: in 7.990 milioni.
58.55. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Nitti, Lattanzio, Colmellere.

ART. 59

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
59.91. (Nuova formulazione) Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Azzolina, Caso, Villani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti dipartimentali n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno una annualità, valutata ai sensi del periodo precedente. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In Pag. 21caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»;

   b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero di posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»;
59.58. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

ART. 67

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo».
67.50. (Nuova formulazione) Sensi, Pellicani, Frailis, Capitanio.

ART. 73

  Al titolo VIII, dopo l'articolo 73 è aggiunto il seguente:

ART. 73-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:

   a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese Pag. 22 nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

   d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-60

  2000

  61-90

  1000

  91-160

  750

  3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.650 milioni.
*73.039. (Nuova formulazione) Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*73.064. (Nuova formulazione) Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

ART. 74

  All'articolo 74, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

  11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria Pag. 23 in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura dì 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.
  11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
  11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.
  11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  11-sexies. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1.1 Fino al 30 settembre 2022, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, al contratto di lavoro subordinato di cui al comma 1 del presente articolo può essere apposto un termine di durata superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi».
7.101. I Relatori.

Pag. 24

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).

EMENDAMENTO 7.101 DEI RELATORI
E RELATIVO SUBEMENDAMENTO

ART. 74

  All'emendamento 7.101 dei Relatori, al comma 11-sexies, capoverso 1.1, sostituire le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 luglio 2021.
0.7.101.1. Raduzzi, Sodano, Trano.

  All'articolo 74, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

  11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura dì 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.
  11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
  11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.
  11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Pag. 25
  11-sexies. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1.1 Fino al 30 settembre 2022, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, al contratto di lavoro subordinato di cui al comma 1 del presente articolo può essere apposto un termine di durata superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi».
7.101. I Relatori.

Pag. 26

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

   al comma 27, le parole: «previste dal comma 16 al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi da 16 a 26»;

   al comma 28, le parole: «dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

   al comma 30, primo periodo, dopo le parole: «3.150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «alle attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività»;

   al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

   al secondo periodo, le parole: «come da Allegato che segue» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quote determinate dalla tabella seguente»;

   nella tabella annessa, alla prima colonna, dopo la parola: «REGIONE» sono aggiunte le seguenti: «O PROVINCIA AUTONOMA» e le parole: «EMILIA ROMAGNA» sono sostituite dalle seguenti: «EMILIA-ROMAGNA»;

   alla rubrica, le parole: «Incremento risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Incremento delle risorse».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

   alla rubrica, le parole: «Proroga riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga della riduzione».

  All'articolo 7:

   al comma 4, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «n. 62 del 9 marzo 2020»,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 62 del 9 marzo 2020,»»;

    alla lettera c), capoverso 4, secondo e terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

   al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,».

  All'articolo 9:

   al comma 5, le parole: «milioni per l'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno»;

Pag. 27

   alla rubrica, le parole: «dei termini plastic tax» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego» e le parole: «dal sisma 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».

  All'articolo 10:

   al comma 2, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «pari a»;

   al comma 3, le parole: «dell'epidemia “Covid-19”» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;

   al comma 4, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

   al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati,» e le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,»;

   al comma 10:

    alla lettera c), le parole: «punto 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando»;

    alla lettera e), le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;

   al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «di €» sono sostituite dalle seguenti: «di euro».

  All'articolo 11:

   al comma 3:

    all'alinea, la parola: «apportare» è sostituita dalle seguenti: «sono apportate»;

    alla lettera a), la parola: «cinquanta,» è sostituita dalla seguente: «cinquanta», le parole: «n. 394»,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 394,»» e la parola: «; infine,» è sostituita dalla seguente: «e».

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;

    alla lettera e), le parole: «superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

    al secondo periodo, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    alla lettera d), le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

    alla lettera f), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

    alla lettera h), la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;

   al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;

   al comma 4, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

   al comma 5, la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

   al comma 6, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;

   al comma 7, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;

Pag. 28

   al comma 8, le parole: «pari a 1.940,20» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.940,202».

  All'articolo 14:

   al comma 1, dopo le parole: «decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,»;

   al comma 2, dopo le parole: «decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,»;

   alla rubrica, le parole: «capital gain» sono sostituite dalle seguenti: «delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in».

  All'articolo 15:

   al comma 3, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti».

  All'articolo 17:

   al comma 1, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera c), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

    alla lettera g), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b),»;

    al comma 2, le parole: «in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

    alla rubrica, la parola: «iva» è sostituita dalle seguenti: «dell'IVA».

  All'articolo 19:

   al comma 4, terzo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso»;

   al comma 5:

    al primo periodo, dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;

    al secondo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso», dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini» e dopo le parole: «del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;

    al comma 7, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

    al comma 8, le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «il cui progetto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto»;

    al comma 9, le parole: , 0,25 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034 sono sostituite dalle seguenti: e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033.

  All'articolo 20:

   al comma 1, capoverso 1059-bis, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «inferiore».

  All'articolo 21:

   al comma 2, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» e le parole: «dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

   al comma 5, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;

   al comma 8, le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle».

  All'articolo 23:

   al comma 1, le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

Pag. 29

  All'articolo 24:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,» al comma 2, le parole: «Al fine scongiurare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di scongiurare».

  All'articolo 25:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «apportate te» sono sostituite dalle seguenti: «apportate le»;

    alla lettera a), le parole: «il primo periodo, è» sono sostituite dalle seguenti: «il primo periodo è»;

    al capoverso 1, le parole: «n. 808» sono sostituite dalle seguenti: «n. 808,».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «comma 2 lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b) e c),»;

    alla lettera b), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)e le parole: «n 104» sono sostituite dalle seguenti: «n. 104,»;

    all'ultimo capoverso, le parole: «decreto legge n. 14 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, e, ferma restando» e, al terzo periodo, le parole: «precedente, rendicontano» sono sostituite dalle seguenti: «precedente rendicontano»;

   al comma 5, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile».

  All'articolo 27:

   al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

  All'articolo 29:

   al comma 2, le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni»;

   al comma 3, dopo la parola: «lettera c)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 30:

   al comma 4, le parole: «1 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

  All'articolo 31:

   al comma 3, le parole: «Gazzetta ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;

   al comma 6, le parole: «2020 n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «2020, n. 34»;

   al comma 7:

    all'alinea, dopo le parole: «articolo 42» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»

   alla lettera a), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente segno d'interpunzione: «;»

   alla lettera c), le parole: «sostituita da» sono sostituite dalle seguenti: «sostituite dalle seguenti:»;

   alla lettera e):

    al capoverso lettera b), dopo la parola: «requisiti» è inserita la seguente: «di»;

    all'ultimo capoverso, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

   al comma 8, le parole: «dall'entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Pag. 30

  All'articolo 33:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 34:

   al comma 7, le parole: «n. 135 e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135, e ferma restando»;

   al comma 8, le parole: «le parole: “retribuiti” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «la parola: “retribuiti” è soppressa»;

   al comma 9, le parole: «di conversione» sono soppresse.

  All'articolo 35:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

  All'articolo 36:

   al comma 4, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, dopo le parole: «n. 77» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 37:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti»;

    al capoverso 1-ter, dopo le parole: «all'articolo 44» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al capoverso 1-quinquies, le parole da: «adottato» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  All'articolo 38:

   al comma 1, le parole: «1 giugno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;

   al comma 2, dopo le parole: «in 327,2» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».

  All'articolo 40:

   al comma 1, ottavo periodo, le parole: «articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

   al comma 3, le parole: «dalla legge dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

  All'articolo 42:

   al comma 3, alinea, è aggiunta, in fine, la seguente parola: «euro»;

   al comma 10, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

  All'articolo 43:

   al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»;

   al comma 5, le parole: «Il beneficio previsto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «L'esonero di cui al».

  All'articolo 44:

   al comma 1, le parole: «Comitato Olimpico Nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano»;

   al comma 5, secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

   al comma 7, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «ai quali sia Pag. 31conseguito il riconoscimento delle indennità» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali siano state riconosciute le indennità», dopo le parole: «legge 17 luglio 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 77,», dopo le parole: «legge 13 ottobre 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 126,» e le parole: «decreto 28 ottobre 2020 n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,»;

   al comma 8, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e Salute S.p.A.»;

   al comma 9, le parole: «Si considera» sono sostituite dalle seguenti: «Si considerano»;

   al comma 10, le parole: «dal Ministro» sono soppresse;

   al comma 13, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute S.p.A.».

  All'articolo 45:

   al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le cui azioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al terzo periodo, la parola: «2022si» è sostituita dalle seguenti: «2022 si».

  All'articolo 46:

   al comma 2:

    alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

    alla lettera c), numero 2), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

    alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

   al comma 4, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto».

  All'articolo 48:

   al comma 3, le parole: «tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

  All'articolo 49:

   al comma 1, le parole: «All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»;

   al comma 2, le parole: «mediante 77» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 77».

  All'articolo 50:

   al comma 2, le parole: «10.000.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui».

  All'articolo 51:

   al comma 5, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»;

   al comma 7, alinea, le parole: «delle infrastrutture e la mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità»;

   al comma 9, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 52:

   al comma 1, le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero», le parole: «alla BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e le parole: «30 giorni dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

   al comma 4, le parole: «2021, e di» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e a».

  All'articolo 53, comma 1, lettera c), le parole: «punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

Pag. 32

  All'articolo 55:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,».

   al comma 2, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

  All'articolo 57:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,».

  All'articolo 58:

   al comma 1:

   alla lettera b), le parole: «primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;

   al comma 2:

    alla lettera i), alinea, le parole: «con modificazioni, alla» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla».

  All'articolo 59:

   al comma 2, il segno: «%» ovunque ricorre, è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

   al comma 10, lettera d), le parole: «a concorso;» sono sostituite dalle seguenti: «a concorso.»;

   al comma 11, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

   al comma 12, le parole: «percorso di formazione prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di formazione e di prova»;

   al comma 16, le parole: «a fronte di gruppi di candidati superiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta»

   al comma 18, le parole: «Ministro per le» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la».

  All'articolo 60:

   al comma 3, le parole: «dalla legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

   alla rubrica, le parole: «della ricerca e, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca nonché»

  All'articolo 61:

   al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 62:

   al comma 1, lettera b), capoverso lettera b):

    all'alinea, le parole: «sono infine aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;

    al capoverso lettera c), le parole: «inerenti l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attività».

  All'articolo 63:

   al comma 2, le parole: «riparto delle risorse ai» sono sostituite dalle seguenti: «riparto delle risorse tra i» e le parole: «quelle di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle di recupero».

  All'articolo 64:

   al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   al comma 6, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;

   al comma 9, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 10, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;

Pag. 33

   al comma 13, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;

  All'articolo 65

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parte corrente» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

  All'articolo 66:

   al comma 4, le parole: «malattie professionali dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «malattie professionali previste dal decreto»;

   al comma 8, lettera d), le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;

   al comma 10, le parole: «la percezione» sono sostituite dalle seguenti: «il percepimento»;

   al comma 13, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;

   al comma 17:

    alla lettera a), numero 2):

     al capoverso 15-ter, le parole: «superiore quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a quattro volte» e dopo le parole: «d'ufficio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al capoverso 15-quater, le parole: «fino a del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza del requisito»;

    alla lettera b), numero 2), capoverso 2-bis:

    alla lettera a), le parole: «attività di insegnamento retribuite o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività retribuite di insegnamento o di formazione»;

    alla lettera b), le parole: «o di attività educativa collegate» sono sostituite dalle seguenti: «o di attività educative collegate»;

    alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: «Ai fini dell'accesso» con le seguenti: «7. Ai fini dell'accesso»;

   al comma 21, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutato» e le parole: «53,7 milione» sono sostituite dalle seguenti: «53,7 milioni».

  All'articolo 67:

   al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   al comma 6, le parole: «credito d'imposta medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta di cui ai medesimi commi»;

   al comma 12, le parole: «rinvenienti dal comma 11, a tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dal comma 11. A tal fine»;

   al comma 13, terzo periodo, le parole: «sulla quota», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».

  All'articolo 68:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “, 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “e 2020”;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento”»;

Pag. 34

   al comma 6:

    le parole: «ottanta percento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

   al comma 7, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

   al comma 8, le parole: «pari ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;

   al comma 9, le parole: «dopo le parole “e condotte” sono aggiunte “da una donna oppure” e dopo le parole “quote di partecipazione,” sono aggiunte “da donne e”» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole: “e condotte” sono inserite le seguenti: “da una donna oppure” e dopo le parole: “quote di partecipazione,” sono inserite le seguenti: “da donne e”»;

   al comma 13, capoverso, le parole: «Allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Allo scopo»;

   al comma 14, capoverso 2-bis, dopo le parole: «di vigenza» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 69:

   al comma 4, le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero».

  All'articolo 70:

   al comma 1, le parole: «epidemia da» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di».

  All'articolo 71:

   al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 102 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 73:

   al comma 1, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

   al comma 5, le parole: «tra il 1° maggio 2021 al» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio 2021 e il»;

   al comma 7, le parole: «l'anno 2021, 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021 e in 7 milioni».

  All'articolo 74:

   al comma 7 e al comma 8, le parole: «Prefetture-U.t.G.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Prefetture-Uffici territoriali del Governo»;

   al comma 10, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

  All'articolo 75:

   al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 137 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;

  All'articolo 76:

   al comma 5, primo e terzo periodo, le parole: «in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa».

  All'articolo 77:

   al comma 4, le parole: «euro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2021»;

   al comma 8, la parola: «valutati» è sostituita dalle seguenti: «sono valutati»;

   al comma 9, le parole: «traferite/versate» sono sostituite dalle seguenti: «trasferite o versate»;

   al comma 10:

    all'alinea, le parole: «1.084,7 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «1.084,7 milioni di euro annui»;

   alla lettera d), le parole: «decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,».