CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 Meloni e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminate, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 3179, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, nonché le proposte di legge abbinate;

   considerato che il provvedimento intende realizzare un intervento sistematico di riforma della materia, abrogando le norme attualmente vigenti, introdotte nella fase finale della passata legislatura, a seguito del definitivo superamento del sistema delle tariffe delle professioni regolamentate ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;

   rilevato che, come previsto dall'articolo 1, per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per gli avvocati e per gli altri professionisti di cui alla legge n. 81 del 2017, dai relativi provvedimenti ministeriali;

   osservato che il provvedimento si applica, sulla base dell'articolo 2, ai rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalle imprese o da queste utilizzate, relative ad attività professionali svolte in favore delle imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

   considerato che, come disposto dal medesimo articolo 2, il provvedimento si applica anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

   rilevato che l'articolo 3, modificando l'articolo 2233 del codice civile, introduce disposizioni riguardanti i casi di nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, intendendosi come tali quelle che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale per la professione forense;

   preso atto che il medesimo articolo 3 dispone anche in materia di nullità di specifiche pattuizioni e delle clausole vessatorie, prevede la possibilità per il professionista di agire per far valere la nullità delle pattuizioni e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata secondo i parametri previsti per la professione, nonché stabilisce che il giudice, quando accerti il carattere vessatorio di una clausola, ne dichiari la nullità;

   considerato che l'articolo 4, con riguardo agli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese, prevede che il giudice, quando accerti la non equità del compenso del professionista, ne determini il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali;

   preso atto che l'articolo 8 stabilisce l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso con funzioni consultive e di proposta, con riferimento in particolare Pag. 152agli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni tra imprese e professionisti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in modo univoco l'ambito di applicazione del provvedimento, dal momento che l'articolo 3, recando una modifica al codice civile, sembrerebbe applicarsi a tutte le prestazioni d'opera intellettuale, mentre l'articolo 2 restringe l'applicazione del provvedimento alle attività professionali regolate da convenzioni e svolte in favore delle imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

   con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in ogni caso che il provvedimento si applichi non solo alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione ma anche a tutti i casi in cui la remunerazione delle prestazioni rese provenga da risorse pubbliche, comprese quelle rivenienti da Fondi strutturali e d'investimento europei;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni dell'articolo 3 e, in particolare, tra quelle che prevedono la nullità di alcune clausole e quelle che qualificano le medesime clausole come vessatorie, nonché tra quelle che stabiliscono che gli accordi che non prevedano un compenso equo possano essere impugnati solo dal professionista e quelle che prevedono la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole considerate vessatorie;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4 relative alla procedura giudiziaria per la rideterminazione del compenso non equo;

   valuti la Commissione di merito, con riferimento alla formulazione dell'articolo 7, se sia opportuno affidare ai Consigli nazionali degli ordini il compito di esercitare funzioni di rappresentanza di interessi con la proposizione dell'azione di classe o l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, considerando le diverse funzioni attribuite nell'ordinamento agli ordini professionali;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso prevista dell'articolo 8, prevedendo che ne facciano parte, oltre al Ministro della giustizia o un suo delegato, anche rappresentanti di altri dicasteri, con particolare riferimento a quelli che esercitino la vigilanza su specifici ordini professionali.

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)93);

   premesso che la proposta reca disposizioni volte ad assicurare l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, in conformità all'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   valutati a tale riguardo i principi recentemente espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-624/19, nella quale si è stabilito che l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui è dedotta l'inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per un «lavoro di pari valore», sancito in tale articolo;

   rilevato, su un piano generale, che un'effettiva parità tra donna e uomo, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un suo recente intervento, rappresenta un elemento essenziale per promuovere e sostenere la crescita sociale, economica e della vita intera del nostro Paese, specialmente in una fase in cui le conseguenze della crisi provocata dalla pandemia hanno pesato sulle donne più che sugli uomini;

   la proposta della Commissione fa seguito alla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché alla raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (2014/124/UE);

   la direttiva proposta si basa su un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri e consente loro di stabilire standard più elevati, nonché di affidarne l'attuazione alle parti sociali, secondo un approccio che rispetta le diverse caratteristiche dei sistemi nazionali di dialogo sociale e di contrattazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali;

   considerato che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa della proposta di direttiva, la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali rendono ancora più urgente affrontare il tema della parità retributiva tra donne e uomini, dal momento che la crisi determinata dall'emergenza sanitaria ha colpito in modo particolare le lavoratrici;

   richiamati, al riguardo, i contenuti della risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa, in cui il Parlamento europeo, tra l'altro, ribadisce alla Commissione il suo invito a presentare senza indugio misure vincolanti in materia di trasparenza salariale, in linea Pag. 154con l'impegno assunto nella strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

   condivise le valutazioni espresse nel considerando n. 14 della proposta di direttiva, secondo cui la discriminazione retributiva basata sul genere può implicare un'intersezione di vari assi di discriminazione o disuguaglianza qualora il lavoratore appartenga a uno o più gruppi protetti contro la discriminazione fondata sul sesso, da un lato, e la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, dall'altro;

   apprezzate le previsioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della proposta, che individuano una nozione ampia di retribuzione da considerare ai fini della valutazione del rispetto del principio di parità, nell'ambito della quale rientrano tutte le erogazioni e i benefit, anche in natura, riconosciuti a motivo dell'impiego;

   ritenuto che la proposta di direttiva debba inserirsi all'interno di un sistema più ampio di misure che intervengano anche sulle cause che determinano, in concreto, la disparità dei trattamenti tra donne e uomini, in particolare con un rafforzamento dell'offerta di servizi per la cura familiare e di servizi educativi per l'infanzia;

   rilevato che la Missione n. 4 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, valutato positivamente dalla Commissione europea, reca misure volte ad innalzare il tasso di presa in carico degli asili, nonché a potenziare i servizi educativi dell'infanzia e l'estensione del tempo pieno a scuola, per fornire sostegno alle madri con figli piccoli;

   osservato che nell'ambito della Missione n. 5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è previsto uno specifico intervento riferito alla definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere in ambito lavorativo, che tenga conto anche del riconoscimento della parità salariale a parità di mansioni;

   ricordato che questa Commissione ha recentemente concluso l'esame del testo unificato della proposta di legge C. 522 e delle proposte di legge abbinate, che, modificando la disciplina contenuta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, disciplina, tra l'altro, l'introduzione di una certificazione di pari opportunità di lavoro, da attribuire alle aziende che rispettano specifici parametri, riferiti anche alle disparità retributive, prevedendo altresì l'introduzione di misure premiali per le imprese che accedano alla certificazione;

   considerato che:

   l'articolo 8, paragrafo 4, consente agli Stati membri di redigere essi stessi talune categorie di informazioni sul divario retributivo tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sulla base di dati amministrativi quali, ad esempio, i dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali o di sicurezza sociale;

   l'esigenza di miglioramento della trasparenza retributiva dovrebbe essere coniugata con la promozione di misure volte a favorire la costruzione di una cultura della cooperazione tra i diversi attori interni all'azienda, che si traduca in una solida cultura aziendale di uguaglianza;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

   preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 7 luglio 2021;

   rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

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VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al fine di ridurre gli ambiti di discrezionalità riconosciuti ai legislatori e alle autorità giurisdizionali nazionali, si segnala l'esigenza di introdurre già nell'ambito dell'articolo 4 una più precisa indicazione dei criteri e delle metodologie per misurare il valore dei diversi lavori, anche con riguardo al confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico, prevedendo in particolare un coinvolgimento, nel processo della loro definizione, delle parti sociali;

   b) si valuti l'opportunità di precisare la portata dell'articolo 5, paragrafo 2, che vieta ai datori di lavoro di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro, al fine di limitarne l'applicazione alle richieste che possano determinare effetti discriminatori;

   c) in relazione all'attribuzione di specifici diritti e poteri ai rappresentanti dei lavoratori, prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 8, paragrafi 5 e 7, dall'articolo 9, dall'articolo 10, paragrafo 3, dall'articolo 13, dall'articolo 18 e dall'articolo 22:

    1) si segnala su un piano generale l'esigenza di rafforzare nella proposta di direttiva la valorizzazione di forme di tutela collettiva rispetto a quelle che si basano esclusivamente sull'iniziativa dei singoli lavoratori, precisando altresì in modo più chiaro se le associazioni rappresentative potranno agire in nome e per conto proprio ovvero opereranno in nome e per conto altrui;

    2) con specifico riferimento alla formulazione delle disposizioni citate, si ravvisa l'esigenza di precisare nel testo della direttiva che i rappresentanti siano individuati dai lavoratori interessati, salvaguardando le prerogative delle organizzazioni sindacali;

    3) si rileva l'opportunità di prevedere che la richiesta di informazioni al datore di lavoro, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7, sia veicolata attraverso i rappresentanti dei lavoratori, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo;

    4) con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 9 e 13, si rappresenta, altresì, l'esigenza che i rappresentanti siano individuati nell'ambito delle organizzazioni sindacali rappresentative;

    5) appare altresì necessario sopprimere, nella relazione illustrativa dell'articolo 9, il riferimento alla possibilità per il datore di lavoro di designare uno o più lavoratori come rappresentanti dei lavoratori stessi, qualora nell'organizzazione non siano presenti rappresentanti formali, che non appare congruente con il contenuto del medesimo articolo;

   d) con riferimento agli articoli 8 e 9, si segnala l'opportunità di estendere gli obblighi di informazione ivi previsti e la conseguente valutazione congiunta delle retribuzioni anche a datori di lavoro con meno di 250 lavoratori, eventualmente graduando la frequenza della pubblicazione delle informazioni, valutando in particolare la possibilità di applicare la norma ai datori di lavoro con oltre 100 dipendenti, in linea con quanto attualmente previsto nella legislazione nazionale italiana per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del citato Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; al fine di ridurre gli aggravi amministrativi per le aziende, si segnala altresì l'opportunità di verificare la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8 da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali;

   e) con riferimento all'articolo 11, si sottolinea l'esigenza di rafforzare il ruolo dei processi di dialogo tra le parti sociali come strumenti per la risoluzione ex ante delle problematiche connesse all'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, rispetto ai mezzi Pag. 156di tutela a posteriori apprestati dagli organi giurisdizionali;

   f) si valuti l'opportunità di riconsiderare la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della proposta di direttiva, precisando in modo più puntuale gli effetti della disposizione sugli standard di prova;

   g) con riferimento all'articolo 22, si valuti la possibilità di precisare che la protezione contro trattamenti meno favorevoli ivi prevista si applichi anche ai lavoratori che abbiano esercitato il diritto di informazione di cui all'articolo 7 della proposta;

   h) con riferimento all'articolo 26, si rappresenta l'opportunità di:

    1) prevedere espressamente nel testo della direttiva che sia assicurata la presenza nell'organismo di monitoraggio dell'attuazione del provvedimento di componenti delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

    2) attribuire all'organismo di monitoraggio, nell'ambito delle sue attività di sensibilizzazione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e private, anche funzioni di promozione di iniziative finalizzate a valorizzare le capacità organizzative e decisionali maturate dalle lavoratrici a seguito della maternità.

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ALLEGATO 3

5-06368 Costanzo: Iniziative per favorire la riqualificazione dei lavoratori della società Caffarel in Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche al fine di evitare i licenziamenti previsti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come premesso dalle onorevoli interroganti la Caffarel Spa, facente parte del Gruppo Lindt&Sprüngli, è parte della storia imprenditoriale del Piemonte, fondata quasi duecento anni fa, nel 1826.
  La regione Piemonte ha rappresentato che, a partire da aprile 2020, la società è stata costretta a richiedere l'intervento della CIG utilizzando la specifica causale di integrazione salariale legata all'emergenza sanitaria, a fronte di un drastico calo dei volumi produttivi (-45 per cento circa).
  A fronte della manifestata volontà aziendale di procedere al licenziamento di 90 lavoratori tra Caffarel e le organizzazioni sindacali sono intervenuti vari incontri nel mese di giugno per analizzare congiuntamente l'andamento economico e di mercato nonché la problematica relativa alle eccedenze di personale, allo scopo di fronteggiare in modo adeguato la situazione e di superare l'attuale stato di crisi strutturale, impedendo la paventata cessazione dell'attività di una storica impresa italiana.
  Risulterebbe che le parti abbiano raggiunto un'ipotesi d'intesa, che nelle sue linee fondamentali può così riassumersi:

   a) adozione di una cassa integrazione straordinaria per un anno, per evitare il licenziamento collettivo, applicata a tutti i lavoratori, a rotazione mensile, che tenga conto delle esigenze di produzione o manutenzione degli impianti della Caffarel;

   b) incentivazione al pensionamento e per la riqualificazione mirata dei lavoratori per raggiungere le competenze utili all'industria dolciaria, tramite tre canali: formazione professionale con la regione, bando nuove competenze e fondo impresa;

   c) adozione di misure per diversificare il mercato lavorando anche sulla grossa distribuzione e sul commercio online.

  La regione Piemonte ha infine comunicato che l'incontro per la sottoscrizione del verbale di esame congiunto è previsto per il giorno 9 luglio 2021.
  Assicuro che il Ministero del lavoro monitorerà costantemente la situazione con tutti i soggetti coinvolti per garantire la tenuta dei livelli occupazionali.
  In merito alla specifica questione della riqualificazione del personale, opportunamente sollevata dall'onorevole interrogante, ricordo che con l'avviso comune sottoscritto la scorsa settimana dal Governo e dalle parti sociali, è stato confermato l'impegno ad una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, interventi che devono essere necessariamente integrati, al fine di assicurare al lavoratore il sostegno al reddito legandolo a percorsi di riqualificazione.
  Le due riforme – che nelle prossime settimane saranno presentate al Parlamento e alle parti sociali – mirano entrambe, attraverso percorsi integrati, al rafforzamento del sistema della formazione professionale, promuovendo una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro anche attraverso partenariati pubblico-privati.

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ALLEGATO 4

5-06369 Amitrano: Misure per il potenziamento dei servizi di politica attiva del lavoro mediante il coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'ambito della crisi pandemica, il Governo ha attivato strumenti eccezionali per estendere a tutti i lavoratori gli strumenti di protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro, introducendo in via eccezionale un corrispondente blocco dei licenziamenti.
  Con la prospettiva di normalizzazione della situazione sanitaria e il ritorno all'ordinario funzionamento dell'economia si prevede altresì un riassestamento del sistema produttivo, caratterizzato da un'accelerazione di processi di cambiamento strutturale già in corso. In tale contesto, le politiche attive del lavoro acquisiranno una rilevanza fondamentale per accompagnare il cambiamento evitando che l'impatto della crisi diventi di lungo periodo e facilitandone il rapido ricollocamento sul mercato del lavoro dei lavoratori, in particolare di quelli più fragili e con basse competenze.
  Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza in materia di politiche del lavoro si articola principalmente nel Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), strategico ai fini dell'azione di riforma, accompagnato da un Piano strategico nazionale sulle Nuove competenze che opera in una logica integrata, e in sinergia con il Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego.
  È essenziale che sia posta al centro dell'azione dei Centri per l'impiego la personalizzazione degli interventi, che si avvalga della cooperazione tra sistema pubblico e quello privato, al fine di migliorare le opportunità occupazionali.
  In questa cornice complessiva, il programma GOL – anche a seguito dell'interlocuzione con la Commissione europea – intende definire i livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio dei CPI, fissare un target per cui almeno per il 25 per cento dei beneficiari del programma sia prevista appropriata attività di formazione, con un focus particolare sulle competenze digitali e con priorità per i più vulnerabili. Tra tali obiettivi vi è compreso quello di fissare nuovi meccanismi che rafforzino e rendano strutturale la cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato, in particolare con riferimento all'identificazione dei fabbisogni di competenze e alla disponibilità di offerte di lavoro.
  Quanto al Piano nuove competenze, l'identificazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e l'orientamento degli interventi di formazione e di riqualificazione dovrà avvenire proprio sulla base della collaborazione tra il sistema pubblico e privato.
  Pertanto, posso assicurare che il Governo, seguendo le indicazioni dell'Agenda europea per le competenze del luglio 2020, intende sviluppare dei partenariati pubblico privati che promuovano una rete di istituzioni, imprese e operatori delle filiere dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Solo la sinergia tra gli operatori e le strutture esistenti consentirà di agire in modo organico per colmare il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo bisogno occupazionale delle aziende, per rafforzare la resilienza del tessuto economico e poter cogliere le sfide dell'innovazione, della transizione digitale e della transizione green.

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ALLEGATO 5

5-06370 Rizzetto: Iniziative per il risanamento finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

TESTO DELLA RISPOSTA

  La complessa situazione economico finanziaria dell'INPGI è connessa a una crisi strutturale del settore editoriale che si prolunga da tempo. Come noto, l'equilibrio previdenziale dell'Istituto è stato pesantemente compromesso da tale crisi, contraddistinta dalla sensibile contrazione dei contratti di lavoro giornalistico e dal peso sempre crescente degli oneri per ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto medesimo.
  Inoltre, la contrazione del gettito contributivo dovuta alla mancata assunzione di lavoratori dipendenti si è accompagnata a operazioni di esodo volte a permettere uscite anticipate dalle redazioni con accesso a pensionamento.
  Si rammenta che sono iscritti alla Gestione sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, e che, nell'ultimo anno, tale Gestione ha fatto registrare un saldo negativo pari a circa 242 milioni di euro.
  Per fare fronte alla grave e perdurante crisi dell'INPGI, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, ha stabilito, all'articolo 16-quinquies, l'obbligo per l'INPGI di adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio e al ripristino strutturale delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria dell'ente.
  È stato quindi previsto l'obbligo per l'Istituto di trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale nel medio e lungo periodo.
  Il termine per trasmettere il citato bilancio tecnico è stato più volte modificato e differito. Da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha prorogato il predetto termine al 30 giugno 2021 e ha parallelamente sospeso, fino alla medesima data, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in tema di commissariamento delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati che versino in condizioni di disavanzo economico finanziario.
  Il legislatore ha altresì previsto che, qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il Governo adotti uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI.
  L'INPGI, negli ultimi giorni di giugno, ha trasmesso la delibera con la quale ha dato corso alle misure di intervento volte al ripristino delle condizioni di sostenibilità dell'ente, corredate dal bilancio tecnico attuariale 31 dicembre 2020. Il provvedimento è attualmente in istruttoria da parte delle amministrazioni vigilanti.
  La complessa vicenda dell'INPGI, che coinvolge la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata oggetto di attenta considerazione da parte del Governo, che ha avviato in questi mesi le necessarie interlocuzioni, Pag. 160 al fine di individuare soluzioni il più possibile condivise.
  Come noto, la questione in queste ore è anche all'attenzione del Parlamento, nell'ambito dell'esame della legge di conversione del decreto-legge cosiddetto «Sostegni-bis» Anche sulla base delle determinazioni che il Parlamento intenderà assumere, il Governo adotterà le necessarie e conseguenti iniziative, nella consapevolezza che occorre tener conto della complessità della situazione e dei delicati equilibri coinvolti.

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ALLEGATO 6

5-06371 Carla Cantone: Iniziative per evitare la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto della società Gianetti Fad Wheels.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione parlamentare in esame, la regione Lombardia, espressamente interpellata, ha comunicato che la società Gianetti Fad Wheels, operante nel settore Industria Metalmeccanica, con stabilimenti produttivi a Ceriano Laghetto (MB) e Carpenedolo (BS) ha avviato il 3 luglio ultimo scorso una procedura di licenziamento collettivo derivante dalla decisione di chiudere definitivamente le attività presso lo stabilimento di Ceriano Laghetto con conseguenti 152 esuberi.
  I due stabilimenti hanno mantenuto le proprie caratteristiche produttive e, più precisamente, nello stabilimento di Ceriano Laghetto vengono prodotte ruote in acciaio per il settore automotive, on-road, ruote per veicoli commerciali (Camion, bus e rimorchi).
  I principali clienti sono nel segmento dei veicoli commerciali, quali Volvo Group, MAN.
  Lo stabilimento di Ceriano Laghetto, secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, nonostante importanti investimenti effettuati, negli ultimi cinque anni non ha mai generato utili, per vari fattori, tra cui i prezzi d'acquisto delle ruote in acciaio.
  In questa situazione di grave sofferenza si è innestata la crisi dovuta alla pandemia COVID che ha comportato per la Divisione di Ceriano Laghetto una rilevantissima contrazione del fatturato, affrontata attraverso il ricorso diffuso alla Cassa integrazione COVID.
  In merito a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, posso dire che le particolari, improvvise, modalità con cui è stata avviata la procedura di licenziamento hanno destato allarme e tensione sociale.
  La regione Lombardia si è immediatamente attivata per avviare le necessarie interlocuzioni con le parti al fine di scongiurare gli effetti traumatici di questa procedura.
  È stata fissata per domani 8 luglio un'audizione nella commissione IV (attività produttive) del Consiglio regionale e l'azienda è stata convocata dalla regione per un primo incontro di chiarimento da effettuarsi in tempi brevissimi.
  Segnalo, altresì, che è in corso un accertamento da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi avente ad oggetto la verifica del rispetto della normativa in materia di orario di lavoro ma anche l'eventuale fruizione di ammortizzatori sociali.
  Ciò premesso, gli esiti degli accertamenti saranno attentamente monitorati dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal Ministero che rappresento in ordine alle questioni evidenziate, anche al fine di una tutela sostanziale ai lavoratori interessati.
  Faccio presente che con tali comportamenti si tradisce la ratio dell'accordo concluso la scorsa settimana tra il Governo e le parti sociali. Ricordo che in quella sede, nel segno di una comune e condivisa responsabilità, le parti sociali si sono impegnate a raccomandare, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente e dal decreto-legge appena varato in materia in lavoro, al fine di garantire il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. Contestualmente è stato assunto l'impegno del Governo ad una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua, che consentiranno di sostenere efficacemente la ripresa economica già avviata.

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ALLEGATO 7

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza (C. 1823 Serracchiani).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fanno eccezione i professionisti la cui cassa di categoria ne impedisce l'iscrizione ovvero che non sono tenuti all'iscrizione alle medesime casse previdenziali per l'esercizio della facoltà di esonero prevista dai rispettivi ordinamenti previdenziali.
1.1. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Murelli, Moschioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. I debiti, comprensivi di capitale e interessi, risultanti dalle richieste di contribuzione previdenziale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, formulate a seguito di accertamento nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge e dunque esclusi dalla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, sono automaticamente annullati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.2. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
1.3. Rizzetto.