CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (C. 522 e abb.-A).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)

  1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.
1.025. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Marin, Pettarin.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

   «Art. 6-novies. – (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
   2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria Pag. 90 per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020».
*4.075. Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*4.09. Vallascas, Trano, Villarosa.
*4.059. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

  1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».
8.019. Donno.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:

   «Art. 120-quaterdecies.1. – (Rimborso anticipato)1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

   «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater»;

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

   «Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato)1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
   2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
   3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
   4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in Pag. 91anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

  2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
*11.068. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.0100. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)

  1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
12.08. Martinciglio.

ART. 13.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
13.72. Sani, Fragomeli, Buratti, De Micheli, Ciagà, Topo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

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ART. 14.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2021»;

   b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2021».
14.2. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo, Trano.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «sono investiti» inserire le seguenti: «, a cura della società Poste italiane Spa,»;

   b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».
*17.4. Pella, D'Attis.
*17.3. Buratti.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)

  1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

   «Art. 32-bis. – (Morte del socio)1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
   2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
   3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Art. 32-ter.
(Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile».

  2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria Pag. 93e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,» sono inserite le seguenti: «2534, 2535, secondo comma, primo periodo,».
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
23.04. Fassina, Cestari.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-ter.
(Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)

  1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

   «Art. 150-quater. – (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari) – 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
   2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
   3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
   4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».
23.03. Fassina.

ART. 26.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerata la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, senza maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
26.28. Paolo Russo.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano in possesso Pag. 94del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 con le seguenti: munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.
32.19. Faro, Trano.

ART. 34.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: susseguente al passaggio di consegne con le seguenti: relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.
34.47. Ubaldo Pagano, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:

  9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»;

   b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni».
34.48. Galizia, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Marin, Pettarin, Boschi, Del Barba, Fassina, Fioramonti, Raduzzi, Schullian, Sodano, Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già Pag. 95collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34.13. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
  10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
  10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*34.16. Lorenzin, Carnevali, De Filippo.
*34.19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*34.24. Del Barba.
*34.36. Manzo.
*34.51. Stumpo, Fassina.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51».
**41.05. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**41.07. Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Paternoster.
**41.023. Lucaselli, Rizzetto, Trancassini, Rampelli.
**41.028. Pella, Zangrillo, Giacometto, Porchietto.

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ART. 42.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
*42.10. Emanuela Rossini.
*42.16. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 49.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
49.1. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pastorino, Bagnasco.

ART. 50.

  Al comma 1, sostituire le parole: al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con le seguenti: al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari.
*50.2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*50.3. Carnevali, Siani, Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Lorenzin.

ART. 53.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
**53.17. Pella, Paolo Russo.
**53.15. Ripani.
**53.2. Ruffino.
**53.6. Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Micheli.
**53.12. Pastorino, Fornaro, Fassina.
**53.16. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)

  1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere Pag. 97 il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.
56.018. Fassina, Grimaldi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».
56.07. Vignaroli, Flati, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano.

ART. 58.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti».
58.25. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: , alle scuole dell'infanzia e.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , compresi i servizi educativi autorizzati.
*58.28. Colmellere, Alessandro Pagano, Fogliani, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*58.109. Paolo Russo.
*58.41. Lupi.
*58.115. Aprea, Spena, Pella.

Pag. 98

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:

   a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;

   b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;

   c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;

   d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

   e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

   f) le informazioni relative ai beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio;

  Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.
58.19. Testamento, Villarosa, Corda, Trano.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

  1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
58.05. Roberto Rossini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Marin, Pettarin.

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

   «536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Pag. 99decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539».
60.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Boschi, Del Barba, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Marin, Pettarin, Raduzzi, Schullian, Sodano, Trano, Fassina.

ART. 64.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*64.11. Fregolent, Del Barba.
*64.14. Gribaudo.
*64.32. Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*64.42. Stumpo, Fassina.

ART. 66.

  Al comma 16, dopo le parole: commi da 7 a 15 inserire la seguente: non.
66.10. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

ART. 67.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021».
67.65. Ubaldo Pagano.

ART. 71.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
71.3. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

Pag. 100

ART. 77.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Articolo 77-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
*77.02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.
*77.05. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.