CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 57

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: che nel triennio precedente fino a: sessanta lavoratori con le seguenti: che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori
2.100. La relatrice.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

  1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.
  2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

   e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte Pag. 58 o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

   h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

   l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

  3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
  5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
  6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.
3.100. La relatrice.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno».
3.0101. La relatrice.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
4.100. La Relatrice.

Pag. 59

  Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2946 del codice civile
4.101. La Relatrice.

ART. 5.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
5.100. La Relatrice.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: iscritto all'ordine o al collegio professionale.
6.100. La Relatrice.

ART. 10.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
10.100. La relatrice.

Pag. 60

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
*1.4. (nuova formulazione) Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.
*1.5. (nuova formulazione) Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.
*1.3. (nuova formulazione) Di Sarno, Ascari, Cataldi, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: rapporti professionali inserire le seguenti: aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile
2.7. (nuova formulazione) Zanettin, Cristina.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese con le seguenti: , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione inserire le seguenti: , delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,.
2.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: che nel triennio precedente fino a: sessanta lavoratori con le seguenti: che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori
2.100. La Relatrice.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: unilateralmente predisposte o.
2.4. (Nuova formulazione) Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

  1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore Pag. 61d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.
  2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

   e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

   h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

   l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

  3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
  5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente Pag. 62 per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
  6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.
3.100. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno».
3.0101. La Relatrice.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
4.100. La Relatrice.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2946 del codice civile.
4.101. La Relatrice.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni rese a seguito di un unico incarico aggiungere le seguenti: , convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento,
4.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
  3-ter. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
  3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
*4.1. (Nuova formulazione) Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.
*4.5. (Nuova formulazione) Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Presunzione di equità)

  1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard Pag. 63 di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
  2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.
4.01. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 5.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
5.100. La Relatrice.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: iscritto all'ordine o al collegio professionale.
6.100. La Relatrice.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , ai sensi dell'articolo 140-bis fino a: legge 12 aprile 2019, n. 31,
7.1. La Relatrice.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:, individuate dai rispettivi ordini
7.2. Gribaudo.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
8.2. (Nuova formulazione) Gribaudo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.
8.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
9.1. (nuova formulazione) Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 10.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
10.100. La Relatrice.

Pag. 64

ALLEGATO 3

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto «decreto sostegni-bis»;

   valutate favorevolmente le disposizioni di stretta competenza della Commissione Giustizia, in particolare: il comma 11 dell'articolo 74, che, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021 per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione; l'articolo 75, che reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

   considerato che:

    l'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo – originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e già più volte prorogata – fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, e al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021;

    tale proroga della sospensione ha effetto sia per i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, sia per i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

    con riferimento ai provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, andrebbe valutata l'opportunità di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, in modo da distinguere tra sfratti per morosità maturata ante periodo COVID da quelli per morosità maturata successivamente;

    in tale prospettiva andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che modifichi l'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevedendo la proroga della sospensione dell'esecuzione per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, come attualmente previsto dalla norma, ma non per i provvedimenti di rilascio la cui morosità si sia verificata prima del 28 febbraio 2020;

Pag. 65

   con riferimento ai provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'interruzione della sospensione dell'esecuzione disposta dal richiamato articolo 40-quater, al fine di consentire agli aggiudicatari di tali immobili di entrare in possesso dell'immobile per il quale è stato versato il prezzo di acquisto oltre gli oneri fiscali,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che modifichi l'articolo 40-quater del decreto-legge n. 41 del 2021, prevedendo la proroga della sospensione dell'esecuzione per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, come attualmente previsto dalla norma, ma non per i provvedimenti di rilascio la cui morosità si sia verificata prima del 28 febbraio 2020;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che, modificando l'articolo 40-quater del decreto-legge n. 41 del 2021, preveda l'interruzione della sospensione, ivi prevista, dell'esecuzione dei provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.