CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2021
618.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 3179 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   rilevato inoltre come la proposta di legge incida anche sulla materia «professioni», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

   evidenziato come, relativamente alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

   richiamato che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella scorsa Legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI;

   richiamato inoltre come l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione inviata il 22 novembre 2017 ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel decreto-legge n. 148 del 2017, abbia rilevato la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall'articolo 19-quaterdecies del medesimo decreto-legge n. 148 in tema di «equo compenso» per le professioni, il quale introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle;

   rilevato come, secondo l'Autorità, la predetta disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti «forti» e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione, sottolineando come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

   ricordato come l'Autorità abbia quindi affermato che «l'articolo 19-quaterdecies, in quanto idoneo a reintrodurre nell'Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi Pag. 42in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate»;

   rilevato come le modifiche al codice civile operate dall'articolo 3 delle proposte di legge siano destinate ad avere una portata generale ed a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, dunque oltre l'ambito previsto dall'articolo 2 della proposta di legge, che fa invece riferimento ai rapporti professionali con contraenti forti basati su convenzioni;

   rilevato come il medesimo articolo 3 della proposta di legge, inserendo nove nuovi commi nell'articolo 2233 del codice civile, al secondo periodo del nuovo dodicesimo comma del predetto articolo 2233, preveda che la nullità delle clausole vessatorie è rilevabile d'ufficio, ma può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista, il quale dovrà pronunciarsi in merito in modo espresso e irrevocabile, mentre il nuovo quinto comma dell'articolo 2233 stabilisce che gli accordi i quali prevedano un compenso non equo possano essere impugnati solo dal professionista;

   segnalato come il comma 2 dell'articolo 4 preveda che il giudice, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e dichiara la nullità della clausola vessatoria, laddove i nuovi commi quinto e sesto dell'articolo 2233 del codice civile, introdotti dall'articolo 3, rechino a loro volta la disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso;

   rilevato come l'articolo 7, nel prevedere la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine, richiami sia la disciplina vigente dell'azione di classe contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata dalla legge n. 31 del 2019, sia quella contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a partire dall'entrata in vigore della richiamata nuova disciplina sull'azione di classe;

   rilevato come l'articolo 8 istituisca presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, non specificando peraltro se si intenda inserire nell'Osservatorio esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 3, il quale reca una serie di modifiche al codice civile destinate ad avere una portata generale ed a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare un coordinamento con l'articolo 2, comma 1, della proposta di legge, che fa invece riferimento ai soli rapporti professionali con contraenti «forti» basati su convenzioni;

   b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione del nuovo quinto comma dell'articolo 2233 del codice civile, secondo cui gli accordi che prevedano un compenso non equo, possono essere impugnati solo dal professionista, con quella del secondo periodo del nuovo dodicesimo comma del medesimo articolo 2233, in base alla quale la nullità delle clausole vessatorie è rilevabile d'ufficio, ma può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista;

   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e dichiara la nullità della clausola vessatoria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con i nuovi commi quinto e Pag. 43sesto dell'articolo 2233 del codice civile, introdotti dall'articolo 3, i quali recano a loro volta la disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso;

   d) con riferimento alla formulazione dell'articolo 7, il quale, nel prevedere la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, richiama anche la disciplina recata dall'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina sull'azione di classe contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata in materia dalla legge n. 31 del 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il riferimento alla predetta disciplina, già abrogata, del codice del consumo;

   e) con riferimento all'articolo 8, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione intenda inserire nell'Osservatorio istituito dal medesimo articolo 8 esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Nuovo testo unificato C. 522 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 e abbinate, recante «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale»;

   evidenziato come il testo unificato sia volto a rafforzare le misure dirette a promuovere la tutela delle pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito del lavoro;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, di cui alle disposizioni in esame, costituisca specifica attuazione delle disposizioni sui diritti fondamentali dell'individuo, di cui agli articoli 3, 4, 37 e 51 della Costituzione e, pertanto, informi di sé l'ordinamento giuridico generale, rappresentando dunque uniforme parametro di riferimento dell'attività legislativa degli organi della Repubblica, come dimostrano le previsioni di cui agli articoli 51 («...la Repubblica promuove con propri provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini») e 117, settimo comma («le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive»), della Costituzione;

   rilevato come l'articolo 2, alla lettera a), integrando la nozione di discriminazione indiretta di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006, inserisca, tra le fattispecie che danno luogo a discriminazione indiretta, anche gli atti «di natura organizzativa e oraria»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 2, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la dizione atti «di natura organizzativa e oraria» con altra più chiara, quale atti «di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro».