CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (C. 3039 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

   considerato che le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) oggetto di ratifica costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni dei diversi Stati e promuovono l'adozione di strategie nazionali incentrate sull'adozione e sulla periodica revisione delle politiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, sulla promozione del dialogo sociale, sulla definizione delle funzioni e delle responsabilità dei diversi soggetti interessati, nonché sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze, dell'istruzione, della formazione e dell'informazione in materia;

   rilevato, in particolare, che la Convenzione n. 155 del 1981 si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione dei sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, mentre il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché di favorire la loro armonizzazione a livello mondiale;

   osservato che la Convenzione n. 187 del 2006 intende promuovere il miglioramento delle legislazioni nazionali attraverso la periodica revisione delle misure vigenti, con l'applicazione di un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, al fine di costituire progressivamente una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di rafforzarne la diffusione a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione;

   segnalato che la risoluzione n. 7-00656, relativa all'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, recentemente approvata dalla Commissione, ha sottolineato che i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

   auspicata una rapida approvazione del disegno di legge in esame, che contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto anche dalla Commissione con l'approvazione unanime della citata risoluzione n. 7-00656,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-05514 Rotta: Iniziative per assicurare il riconoscimento del Reddito di cittadinanza alle donne con figli minori in casi di inadempienza dell'altro genitore agli obblighi di mantenimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo al quesito posto dagli onorevoli interroganti, evidenzio in premessa che, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'Isee è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (cosiddetto Regolamento Isee), il quale stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore in caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni ovvero motivate dalla presenta nel nucleo familiare di componenti minorenni.
  Al riguardo, si segnala che il benefìcio del reddito di cittadinanza deve rappresentare una misura rivolta all'intero nucleo familiare e non destinata al singolo componente richiedente la prestazione. Pertanto, nel caso di nuclei familiari con figli minori, senza dubbio anche questi ultimi sono individuati, ai fini del Reddito di cittadinanza, quali beneficiari della prestazione.
  Di conseguenza ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte «anche» a beneficiari minorenni, risulta conforme alla normativa prevedere una attestazione Isee minorenni in luogo di quella ordinaria.
  Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Isee, è stabilito il principio secondo cui il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di uno dei seguenti casi:

   a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

   b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

   c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

   d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

   e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

  Ciò detto, con riguardo alla problematica evidenziata dall'interrogante, nel segnalare che qualora ricorra la fattispecie di cui al richiamato punto c) il genitore non coniugato e non convivente è escluso ai fini ISEE, si precisa che gli assegni alimentari percepiti da una madre per il figlio minore devono essere indicati nella dichiarazione sostitutiva secondo il principio di cassa e non di competenza.
  Pertanto, i casi in cui formalmente è prevista la partecipazione economica dell'altro genitore sono adeguatamente trattati, considerando nell'Isee solo i versamenti effettivamente ricevuti.
  Da ultimo, anche in riferimento ai casi in cui non sia previsto formalmente il versamento di assegni mantenimento, nel rilevare che il genitore – ai sensi dell'articolo 433 del codice civile – è comunque tenuto all'obbligo di prestare gli alimenti e che il perdurante inadempimento nel contribuire al mantenimento al figlio è indice di una totale indifferenza verso il benessere del minore che poco si concilia con la responsabilità genitoriale, si segnala che, anche a seguito dell'accertamento delle previsioni Pag. 112di cui ai punti d) ed e) sopra citati, la normativa Isee prevede l'esclusione del genitore non convivente e non coniugato dalla valutazione della condizione economica del beneficiario della prestazione.
  Pertanto, vorrei rassicurare le onorevoli interroganti sottolineando che il tema sollevato è tenuto nella massima considerazione da parte del Governo. Ove sussistano ancora profili di criticità nel solco dell'interpretazione del citato quadro normativo, sarà importante approfondire il caso specifico all'interno dei lavori del Comitato scientifico istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  In un contesto in cui le necessità delle famiglie sono in continua evoluzione, l'impegno del Ministero del lavoro è quello di superare l'impossibilità di accesso a strumenti di sostegno e di protezione sociale.
  Faccio presente inoltre che il tema specifico sarà opportunamente valutato anche nell'ambito dei decreti delegati che istituiranno a regime l'assegno unico familiare, che dovrà rappresentare uno strumento di welfare universale, rivolto ai minori per sostenerne i bisogni di crescita e sviluppo.

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ALLEGATO 3

5-06266 Rizzetto: Iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di call center dell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di call center dell'INPS.
  Al riguardo, acquisite le necessarie informazioni dall'INPS, occorre preliminarmente ricordare che il decreto-legge n. 101 del 2019, concernente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha introdotto disposizioni che interessano in via diretta la società in house dell'istituto «Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa» (ora ridenominata «INPS Servizi Spa») e le attività svolte dalla stessa.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 5-bis del citato decreto ha previsto, in considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi, per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, di affidare alla società Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, le attività di contact center multicanale verso l'utenza nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
  Il comma 2 della norma prevede che «La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi Spa», mentre il comma 3 prevede che: «In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS – con propria determinazione – provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente».
  I commi successivi danno facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale, anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di contact center multicanale di analoga complessità; inoltre, le suddette disposizioni limitano – nelle more delle modifiche previste dal comma 3 – gli organi sociali in carica all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, richiedendo l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione, e prevedono la possibilità per SISPI di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
  Si ricorda che il contratto relativo all'attività di call center è stato sottoscritto a conclusione della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  Alla luce delle suddette previsioni legislative, pertanto, alla scadenza del contratto, le attività di contact center multicanale in favore dell'utenza dell'istituto saranno affidate alla società INPS Servizi Spa.
  Ai fini di una completa ricostruzione delle procedure, è da rilevare che l'ANAC – a seguito della domanda trasmessa in via Pag. 114telematica dall'INPS in data 22 novembre 2018 – l'ANAC ha concluso con esito positivo, in data 25 ottobre 2019, il procedimento di iscrizione dell'istituto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  La società dunque opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto in house con il socio pubblico che esercita sulla società un controllo «analogo» a quello esercitato sui propri servizi mediante un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative, in aderenza a quanto previsto negli articoli 5 e 192 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 64 del 5 maggio 2021, in esecuzione del quadro normativo sopra descritto, sono state approvate le previste modifiche allo Statuto e la nuova governance della Società INPS Servizi Spa.
  Ogni decisione che l'INPS ed i nuovi Organi di amministrazione e controllo della società si troveranno ad assumere in relazione alla questione oggetto dell'interrogazione sarà, necessariamente, improntata al rispetto dello specifico quadro normativo sopra descritto e, più in generale, del quadro normativo che regola l'attività delle società in house, con particolare riferimento all'assunzione del personale.
  Pertanto, la questione sollevata dall'onorevole interrogante deve necessariamente essere letta in relazione alle previsioni contenute nel citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 101 del 2019 e, più in generale, nel quadro normativo che regola l'attività delle società in house. Non è, pertanto, possibile per la Società operare un'autonoma scelta derogatoria rispetto al citato quadro normativo.
  Su questa questione sono consapevole che c'è un'attenzione alta da parte dei sindacati. Il Ministero del lavoro sta seguendo il confronto in atto e continuerà a monitorare con sollecitudine l'esito del percorso avviato, affinché le procedure di internalizzazione possano garantire la massima tutela dei lavoratori coinvolti, soprattutto con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali. L'obiettivo dell'internalizzazione deve essere infatti quello di valorizzare la stabilità dell'impiego dei lavoratori migliorando contemporaneamente la strutturazione e la resa del servizio.

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ALLEGATO 4

5-06269 Murelli: Verifica del rispetto da parte della piattaforma TaskRabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti, premesso lo stato di agitazione dei lavoratori dell'IKEA di Roma e di quelli della Cooperativa San Martino presso l'IKEA di Piacenza, chiedono la verifica del rispetto, da parte della piattaforma Task Rabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.
  In base ai riscontri ottenuti, all'Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza non risulta pervenuta alcuna segnalazione o richiesta di intervento relativa al caso in questione.
  Sussiste attualmente una vertenza sindacale in corso riferita a IKEA, tuttavia la stessa non concerne profili di irregolarità, bensì rivendicazioni di miglior favore rispetto al CCNL.
  La Prefettura di Roma ha riferito di diverse manifestazioni da parte dei lavoratori, l'ultima delle quali si è svolta lo scorso 18 giugno, in cui hanno inteso riaffermare il rispetto dei diritti e la tutela e la difesa dei livelli occupazionali del comparto della logistica compromesso, a dire dei manifestanti, a causa dell'affidamento dei servizi a Task Rabbit, piattaforma impiegata da IKEA per agevolare gli acquisti da parte dei clienti.
  Per quanto invece riguarda la situazione segnalata su Roma, il competente Ispettorato territoriale del lavoro non riscontra precedenti relativi all'azienda.
  Concludo riferendo che la denuncia della Organizzazione sindacale UGL citata nell'interrogazione, pervenuta all'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma lo scorso 15 giugno, è attualmente in fase di istruttoria ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
  Pertanto, nel sottolineare l'attenzione sulla questione segnalata, per il Ministero che rappresento, ho richiesto due incontri con il sindacato di riferimento e le figure dirigenziali della Task Rabbit per approfondire personalmente la vicenda così da accelerare ed avere un quadro dettagliato della situazione al fine di valutare ogni possibile intervento all'esito delle verifiche ispettive.