CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2204, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-ter, comma 1, alinea, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2214-bis, comma 4, 2221-bis, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera a), 2229, commi 1 e 6, 2233-bis, comma 1, alinea, 2236-bis, comma 1-quater, 2238-ter, comma 1, 2259-quater, comma 1, alinea, 2259-quinquies, comma 1, e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2034».
  2. Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c), 2224, comma 1, lettera b), e 2259-ter, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2035».

Art. 2.

  1. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: «il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2034, previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi degli articoli 798, 2206-bis e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

Art. 3.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e previa rivalutazione dei contingenti numerici in base alle prevedibili esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare nonché un contingente di personale militare, comunque non inferiore alle diecimila unità, i cui aspetti applicativi sono definiti con cadenza annuale con decreto del Ministro della difesa, che per l'alta specializzazione e per la natura duale degli assetti è impiegato con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

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   b) rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, secondo criteri di valorizzazione delle specificità e professionalità del medesimo personale;

   c) introduzione della possibilità per il personale delle Forze armate, di cui all'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, giudicato non idoneo al servizio militare, di transitare, a domanda, in ogni altra pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare in soprannumero agli organici delle Forze armate;

   d) riorganizzazione degli assetti strutturali e organizzativi del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, mediante i seguenti interventi:

    1) revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri di natura interforze e di specializzazione, con la possibilità della sua utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo: il potenziamento delle sue dotazioni organiche e materiali attraverso la creazione di un contingente soprannumerario aggiuntivo pari alle dotazioni organiche degli Ufficiali del Corpo sanitario previste dalle Tabelle annesse al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ai volumi organici dei sottoufficiali infermieri e del personale civile; definendo, le circostanze e le modalità del suo impiego in circostanze di emergenza, anche per la produzione di farmaci non altrimenti disponibili nelle quantità necessarie; valorizzando l'attività dell'Istituto farmaceutico militare, anche attraverso forme di collaborazione con le imprese del settore privato in casi di grave emergenza di carattere sanitario; introducendo la facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

    2) razionalizzazione delle strutture operative territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti delle infrastrutture, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni, valorizzando ulteriormente i siti di eccellenza disponibili in una prospettiva interforze;

   e) riequilibrio della presenza delle singole Forze armate in ambito interforze e internazionale garantendone una adeguata rappresentatività, in considerazione della rilevanza di ciascuna nell'assetto strategico del nostro Paese.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti, per le materie di loro competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati Pag. 60 ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  6. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

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ALLEGATO 2

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. Al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 697.
(Requisiti)

   1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) età non superiore a venticinque anni;

   b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

   c) idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

   2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata triennale in qualità di soldato per l'Esercito italiano, comune di 2^ classe per la Marina militare, aviere per l'Aeronautica militare.
   3. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 698.
(Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale)

   1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
   2. I volontari in ferma prefissata triennale, che abbiano prestato servizio senza demerito per tre anni, possono accedere tramite concorso per titoli ed esami ad una rafferma triennale.
   3. I criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata triennale ad una successiva rafferma triennale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa, che deve prevedere, per ciascuna Forza armata, nei limiti della consistenza, la possibilità di bandire concorsi interni al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze della Forza armata medesima, connesse alla necessità di fare fronte a particolari esigenze operative.
   4. I volontari ammessi alla rafferma triennale acquisiscono il grado di Caporale ovvero di comune di 1ª classe o di aviere scelto. La promozione al grado superiore avviene ai sensi dell'art. 1302.

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Art. 699.
(Incentivi per il reclutamento volontario)

   1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere prestato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche con riferimento alla prestazione del servizio militare volontario in ferma prefissata triennale».

   b) la sezione II è sostituita dalla seguente:

«Sezione II
VOLONTARI IN RAFFERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 700.
(Requisiti)

   1. Possono partecipare ai concorsi per la rafferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata triennale in servizio da almeno ventiquattro mesi, ovvero in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

   b) età non superiore ai ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in congedo;

   c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.

   2. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per la rafferma prefissata triennale riservati ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701.
   3. Ai volontari di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1.

Art. 701.
(Modalità della rafferma prefissata triennale)

   1. Le modalità di reclutamento dei volontari in rafferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa».

   c) l'articolo 702 è sostituito dal seguente:

«Art. 702.
(Riservatari)

   1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve in favore dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

   a) diplomati presso le scuole militari;

   b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;

   c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;

   d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

   e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

   f) figli di militari deceduti in servizio».

   d) l'articolo 703 è sostituito dal seguente:

«Art. 703.
(Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

   1. I volontari in ferma prefissata triennale, i quali abbiano completato almeno ventiquattro mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi per accedere alle riserve Pag. 63di posti relative all'avvio alle carriere iniziali nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco se sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) età non superiore ai venticinque anni compiuti;

   b) titolo di studio previsto per l'accesso alle carriere iniziali dagli ordinamenti delle rispettive Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

   2. Le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata triennale di cui al precedente comma, sono così determinate:

   a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

   b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

   c) Polizia di Stato: 45 per cento;

   d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

   e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

   3. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei alle prove previste dalle procedure di arruolamento stabilite dai bandi pubblicati da ciascuna delle amministrazioni di cui al medesimo comma 2, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
   4. Le riserve di posti di cui al comma 2 non operano nei confronti dei volontari in rafferma triennale.
   5. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite le modalità con cui:

   a) all'atto dell'arruolamento, i volontari possono indicare la preferenza per la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché quelle riguardanti l'immissione nelle rispettive carriere iniziali;

   b) in occasione dei concorsi di cui al comma 1, i centri nazionali di selezione e reclutamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono acquisire copia degli esiti degli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale eseguiti per l'arruolamento del volontario ai fini di una valutazione preliminare sull'idoneità del candidato allo specifico impiego.

   e) la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: “Riserve applicabili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale”»;

   f) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

«Art. 704.
(Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente)

   1. Al termine della rafferma triennale, i volontari giudicati idonei sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
   2. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in rafferma triennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento o la sentenza è divenuto irrevocabile. Resta ferma la condizione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».

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   g) l'articolo 706 è sostituito dal seguente:

«Art. 706.
(Alimentazione del ruolo)

   1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708».

   h) l'articolo 707 è sostituito dal seguente:

«Art. 707.
(Requisiti speciali)

   1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

   a) non aver superato il ventiduesimo anno di età, salvo quanto previsto per i volontari dall'articolo 703;

   b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

   c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

   2. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado».

Art. 2.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori modifiche in materia di reclutamento dei volontari al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte che riguarda il reclutamento dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate, sulla base e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre le disposizioni transitorie necessarie per disciplinare il graduale passaggio, da compiersi entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, in servizio alla medesima data di entrata in vigore, al regime di ferma prefissata triennale, previsto dall'articolo 1 della presente legge, con la possibilità di rafferma, secondo le seguenti modalità:

    1) prevedere, per i volontari in ferma prefissata di un anno in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di transitare, a richiesta, al regime di ferma prefissata triennale, con possibilità di partecipare al concorso per l'accesso alla rafferma triennale;

    2) prevedere, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, qualora giudicati idonei, il transito in servizio permanente prima dei volontari in rafferma triennale;

   b) prevedere adeguati punteggi di merito in favore dei volontari che abbiano completato senza demerito la rafferma triennale, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei marescialli, e gradi corrispondenti;

   c) aumentare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi dalle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, sulla base di intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento al reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, prevedendo specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

   d) prevedere iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma Pag. 65prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo ad operazione cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali, anche attraverso il conseguimento di titoli di studi e di crediti formativi e professionali, utilizzabili anche nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e i dicasteri competenti, prevedendo, se necessario, l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le associazioni rappresentative e di categoria delle imprese private, prevedendo, al riguardo, misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura che favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

   e) prevedere che il servizio prestato nelle Forze armate sia condizione per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata o svolgere l'attività di addetto alla sicurezza, o, alternativamente, prevedere la stipulazione di convenzioni tra il Ministro della difesa e gli istituti di vigilanza privati autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per favorire l'assunzione del personale delle Forze armate congedato senza demerito presso i medesimi istituti;

   f) prevedere che l'onere degli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, sulla base degli accordi con il Ministero della salute, possa essere sostenuto mediante utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'Unione europea per il controllo dello stato di salute della popolazione degli Stati membri.

Art. 3.
(Procedura per l'esercizio della delega)

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
  4. Il Governo provvede, ove possibile, all'attuazione della delega di cui all'articolo 1 introducendo le disposizioni adottate ai sensi della presente legge nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e apportando ad esso e alle altre leggi e atti aventi forza di legge le modificazioni necessarie per il coordinamento normativo.
  5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.