CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 giugno 2021
612.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: 1.750 milioni con le seguenti: 5.250 milioni;

   b) dopo il punto 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ripresa del settore turistico e sostegno del comparto Horeca: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

   a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

   b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.9. Trancassini, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), punto 3, sostituire le parole: Tecnologie satellitari ed economia spaziale con le seguenti: Tecnologie satellitari, servizi downstream (osservazione della terra, monitoraggio, ecc.) e infrastrutture digitali per l'aerospazio.
1.24. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) quanto a complessivi 4.000 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per investimenti e programmi volti a potenziare la rete nazionale degli asili nido ed incrementare i servizi per la prima infanzia ad essa correlati.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

   a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

   b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole: 9.760 milioni di euro con le seguenti: 13.760 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il punto 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

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  Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

   a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

   b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.11. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole: 9.760 milioni di euro con le seguenti: 13.760 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il punto 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Nuovo «Piano carceri». Costruzione di nuove carceri per evitare il sopraffollamento: 4 miliardi di euro per investimenti per gli anni dal 2021 al 2026.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

   a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

   b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.12. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera c), punto 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 40 per cento dei fondi è destinato alle imprese operanti nel settore del cabotaggio marittimo, affidatarie in convenzione, incluse ditte subappaltatrici, del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori;.
1.1. Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, lettera c), sostituire il punto 13 con il seguente:

   13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

   dopo il comma 3, inserire il seguente:

   3-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime.
1.14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, lettera c), sostituire il punto 13 con il seguente:

   13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

   al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

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   «b-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;».

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2022, 700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.550 milioni di euro per l'anno 2025, 3.300 milioni di euro per l'anno 2026, 2.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 300 milioni di euro per l'anno 2029, 200 milioni di euro per l'anno 2030 e 170 milioni di euro per l'anno 2031.
1.13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera c), dopo il punto 13, inserire il seguente:

  13-bis. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a vocazione turistica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del turismo adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un decreto che individua i comuni a vocazione turistica e le misure applicative del presente punto.
1.34. Lapia.

  Al comma 2, lettera d), apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: al seguente programma sono sostituite dalle seguenti: ai seguenti programmi e interventi;

   b) dopo il punto 1), inserire il seguente:

   1-bis. Attrattività dei borghi nei piccoli comuni italiani: 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il punto 1 è sostituito dal seguente:

  1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;.
1.7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera f), punto 2, sostituire le parole: Transizione 4.0 con le seguenti: Piattaforme per innovazioni ispirate a tecnologie per l'impresa 4.0.
1.25. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:

   3-bis. Istituzione zone franche montane nei territori di pertinenza dei Comuni classificati come montani, soggetti a fenomeni di spopolamento e con condizioni economiche svantaggiate: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;.

  Conseguentemente al comma 2:

   alla lettera f), alinea, sostituire le parole: 6.880 milioni con le seguenti: 7.630 milioni;

   alla lettera a), alinea, sostituire le parole: 1.750 milioni con le seguenti: 1.000 milioni;

   alla lettera a), il punto 4 è soppresso.
1.6. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:

   3-bis. Finanziamento di start-up o PMI innovative, con sede legale e fiscale in Italia, nel settore agritech: 25 milioni di euro Pag. 38per l'anno 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3, con il seguente:

  3. Accordi per l'Innovazione: 75 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;.
1.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:

   3-bis. Finanziamento di voucher per l'acquisto di servizi innovativi per l'agricoltura: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3 con il seguente:

  3. Accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;.
1.26. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:

   3-bis. Finanziamento della digitalizzazione della cultura: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il punto 3 è sostituito dal seguente:

  3. Accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
1.30. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:

  3-bis. Finanziamento della digitalizzazione dell'editoria: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3 con il seguente:

  3. Accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
1.27. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, alla lettera f), dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. Creazione di un polo tecnologico innovativo, con coinvolgimento del settore privato, nel contesto della sicurezza cibernetica: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  Conseguentemente al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3 con il seguente:

  3. Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
1.28. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, alla lettera f), dopo il punto 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Creazione di un sistema informatico museale: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3, con il seguente:

  3. Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro Pag. 39per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
1.29. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori con le seguenti: Costruzione di nuove strutture penitenziarie e Istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) e ammodernamento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti.
1.32. Varchi, Maschio, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse, pari ad euro 10 mila annui, è destinata alla schermatura elettronica delle strutture penitenziarie.
1.23. Ferro, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse, non inferiore ad euro 1 milione annuo, è destinata al recupero e valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, per l'esecuzione della pena di donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
1.3. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Messa in sicurezza e ammodernamento dei Palazzi di Giustizia: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;

  Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: 132,9 milioni di euro con le seguenti: 265,8 milioni di euro.
1.33. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 1.203,3 milioni di euro con le seguenti: 4.203,3 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   alla medesima lettera h), dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Iniziative utili a contrastare l'ipotesi di adozione del «Nutri-score» o del sistema a «semaforo», quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale: 3 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

   ai relativi oneri si provvede:

    a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

    b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.15. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera h), dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la tutela e la manutenzione delle aree boschive, di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, nonché interventi di sostegno alla creazione di distretti industriali lignicoli nelle aree interne, Pag. 40 montane e rurali: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.4. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 3.710 milioni;

   b) dopo il punto 1, inserire il seguente:

   1-bis. Risorse per il miglior assetto delle funzioni amministrative di Roma Capitale: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede:

   a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

   b) per gli anni dal 2023 al 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.16. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

   e) il comma 8-bis è abrogato;

  3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
1.19. Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre Pag. 412023. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera e), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «negli anni 2022 e 2023».
  3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera m), ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e 3-bis si fa fronte:

    1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

    2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione con le seguenti: all'estensione della citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie.
1.17. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «negli anni 2022 e 2023».
  3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera m), ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e 3-bis si fa fronte:

    1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

    2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.18. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e Pag. 42rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;

   alla lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c), d) e d-bis).;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli articoli 119, commi da 1 a 8, e 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
1.2. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
1.31. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: entro il 31 dicembre 2023. aggiungere il seguente periodo: Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026,.
1.20. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per i lavori nei comuni classificati da legge come montani, l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è esteso fino al 31 dicembre 2021.
  3-ter. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: è rideterminata in fino alla fine del periodo, con le seguenti: è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026;.
1.8. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettere a) e c), le parole: «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione» sono soppresse.
  3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis si fa fronte con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.
1.21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

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  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
1.22. Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

  Dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:

  1-quinquies. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra il continente e la Sicilia, e delle necessarie opere connesse.
2.1. Prestigiacomo, Siracusano, Bartolozzi, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo.