CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (S. 2272 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2272 di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e, dall'altro lato, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma) e all'autonomia regolamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma);

   a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all'articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell'amministrazione), all'articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo di organizzazione), all'articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipendenti);

   il comma 1 dell'articolo 9, nel ripartire le risorse per l'assunzione di esperti tra gli enti territoriali fa riferimento unicamente a «regioni ed enti locali», sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti non assimilabili agli enti locali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 1, ai fini dell'inserimento di un riferimento alle province autonome.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   rilevato che:

    il provvedimento, che ha la finalità unitaria di introdurre misure di semplificazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (quali tutela della concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; governo del territorio; articolo 117, terzo comma); l'articolo 1 riconduce inoltre il provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia di PNRR alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a) e attribuisce alle disposizioni del testo la qualificazione di «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m);

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2 (decreto del Ministro dell'economia sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) (aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), capoverso comma 7 (sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale) e all'articolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale); inoltre, l'intesa con il presidente della Regione interessata è richiesta per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57;

    è poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento; in particolare, i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale Pag. 253 nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; l'articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano indicati nell'allegato IV al decreto-legge, partecipino tre rappresentanti della Conferenza unificata;

    ciò premesso, è pervenuta sul testo la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che ha lamentato il mancato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione dei contenuti del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche legislative alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di subappalto; la Conferenza avanza quindi una serie di proposte di modifiche al testo volte, tra le altre cose, a garantire una più forte partecipazione delle regioni agli organismi di gestione degli interventi del piano istituiti dal provvedimento, a partire dalla cabina di regia di cui all'articolo 2;

    inoltre, anche l'ANCI e l'UPI, nella loro audizione di fronte alle Commissioni competenti in sede referente, hanno avanzato proposte di integrazione al testo; in particolare, entrambe le organizzazioni hanno richiesto l'inserimento di loro rappresentanti nella cabina di regia di cui all'articolo 2;

    l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i poteri sostitutivi potranno essere esercitati anche nei confronti degli enti territoriali, si valuti l'opportunità di una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi «in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità», che giustificano l'esercizio dei poteri sostitutivi; al comma 5 andrebbero maggiormente specificati «i princìpi generali dell'ordinamento» e «i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma 6 stabilisce poi che «di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti»; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente;

    l'articolo 59 modifica le disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020); al riguardo, appare opportuno l'inserimento nei criteri di riparto delle risorse stanziate di un riferimento alla necessità di recuperare i divari per le aree interne e per le zone montane e di colmare il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

    1) tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;

    2) ad approfondire l'articolo 12;

    3) ad aggiungere, all'articolo 59, comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «specificità insulare» le seguenti: «e delle aree montane e interne, al ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno».

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ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

   rilevato che:

    il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura; articolo 117, quarto comma);

    a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

    il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il Pag. 255trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi); è infine prevista, all'articolo 76, l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione e Riscossione Sicilia Spa;

    al riguardo, si rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l'espressione «d'intesa con la» con quella, corretta: «previa intesa in sede di»;

    in alcune disposizioni potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; in particolare; l'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo, potrebbe essere considerato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; l'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, potrebbe essere considerato per il comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; per il comma 7 andrebbe invece considerata l'opportunità dell'inserimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del coinvolgimento della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico; anche in questo caso, potrebbe essere valutato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione; l'articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza; al riguardo, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

    l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

    con riferimento agli articoli 63 e 64, che stanziano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile, accentuatosi negli ultimi mesi a causa della pandemia, appare opportuno prevedere un piano coordinato di interventi del sistema delle autonomie territoriali, fortemente coinvolto sul tema in forza delle competenze di regioni e enti locali;

    l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

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    sul provvedimento è pervenuta la posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che, tra le altre cose, richiede di integrare il testo con misure per il finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria; per la sostenibilità dei bilanci regionali; per l'attivazione di tavoli per la ristrutturazione del debito; per il riconoscimento delle spese sanitarie rendicontate per l'emergenza e per la riconversione delle strutture sanitarie e di assistenza alle patologie no-COVID-19; è altresì pervenuta la posizione dell'ANCI che, tra le altre cose, richiede di integrare le risorse stanziate dall'articolo 52 a seguito della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale sul fondo di anticipazioni liquidità; l'ANCI invita anche, sul punto ad affrontare in modo organico temi quali la debolezza della riscossione locale e l'inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito a:

    1) tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI;

    2) sostituire, agli articoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma 1; 58, comma 1, lettera a), 64, comma 13, e 65, comma 7, le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;

    3) inserire all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 61, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad esempio, l'intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unificata e Conferenza Stato-regioni;

    4) prevedere, all'articolo 68, comma 7, una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) inserire, all'articolo 2, comma 2, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 58, commi 4 e 5, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata;

    b) approfondire l'articolo 21, comma 3;

    c) prevedere, con riferimento agli articoli 63 e 64, un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (Testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici;

   rilevato come il provvedimento sia diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo;

   rilevato che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame da parte della Camera ha ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

   evidenziato come le modifiche introdotte dal Senato riguardino sostanzialmente le norme relative alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dall'intervento legislativo, ovvero rivestono carattere formale o di coordinamento;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia per lo più riconducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnatamente all'articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e all'articolo 7, laddove si prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.