CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 6-bis

  Conseguentemente

   dopo il 6, è inserito il seguente: «6-bis. La borsa di ricerca è sospesa, in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute»
2.8. Il Relatore.

  Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-bis. All'articolo 1 della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.
2.9. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera c), le parole da: «e le parole da» fino alla fine della lettera, sono soppresse.
5.39. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, in modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi e i nominativi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti».
5.40. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera f), terzo periodo, le parole: «non rilevano» sono soppresse, e le parole: «secondo la normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «non sono computati su richiesta del titolare del contratto»
5.42. Il Relatore.

  Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

   e) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università Pag. 215al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuovi concorsi per il medesimo macrosettore.
5.43. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera f), le parole: «presso altri atenei» sono sostituite dalle seguenti: «presso altre università o enti pubblici di ricerca»
5.44. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di celerità» sono inserite le seguenti: «, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»
7.11. Il Relatore.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e della ricerca» sono inserite le seguenti: «da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca»
7.12. Il Relatore.

  Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le modalità di funzionamento del portale unico dei concorsi di cui al comma 1, nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione sul medesimo portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, dei dati di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»
7.13. Il Relatore.

ART. 8.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»
8.1. Il Relatore.

TIT.

  Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca»
Tit.2. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1 la parola: «pubbliche» è soppressa.

   al comma 2:

   alla lettera a), le parole: «tutte le università statali, non statali o telematiche» sono sostituite dalle seguenti: «le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche»;

  All'articolo 2:

   al comma 3:

   a) le parole: «di titolo» sono soppresse

   b) le parole: «previgente ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento previgente di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»

   c) le parole: «è bandita la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «è bandita la borsa di ricerca»;

   al comma 4, primo periodo:

   a) le parole: «d'ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università»;

   b) le parole: «sul portale» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale unico»;

   c) le parole: «e che prevede, altresì, la costituzione di una commissione» sono sostituite dalle seguenti: «e la costituzione di una commissione giudicatrice»;

   d) le parole: «dall'Ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'università»;

   al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice formula una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato»;

   al comma 5 le parole: «La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in ogni caso complessivamente i trentasei mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi»;

   al comma 7, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) al secondo periodo, le parole “, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per i corsi di dottorato di ricerca”»;

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera a), le parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

   al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al primo periodo, le parole: «, dagli istituti di istruzione universitaria ad Pag. 217ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale»

   al comma 3, lettera a), la parola: «ove» è soppressa;

   al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

   “3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

   a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

   b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale”».

  All'articolo 4:

   alla lettera a), capoverso comma 2, le parole: «in possesso di dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di un titolo di dottorato» e le parole: «con esclusione del personale assunto a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «comunque con esclusione del personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato»;

  All'articolo 5:

   al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «un terzo dei posti disponibili in favore di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati»;

   al comma 1, lettera d), capoverso b-bis, primo periodo, dopo le parole: «da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori» sono inserite le seguenti: «in servizio presso enti pubblici di ricerca e»;

   al comma 1, lettera h), numero 4, sostituire le parole: «di cui al predetto comma 5» con le seguenti: «di cui al presente comma»

   al comma 2, lettera b) dopo le parole: «all'articolo 29» sono inserite le seguenti: «, comma 5»;

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: «del Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'università e della ricerca»;

   al comma 2, dopo la parola: «fabbisogno» sono inserite le seguenti: «di personale»;

  All'articolo 7:

   al comma 1, sostituire le parole: «sul portale» con le seguenti: «nel portale»

   al comma 2, sostituire le parole: «è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)» con le seguenti: «è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b-bis) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge».

   al comma 3, sostituire le parole: «sul portale» con le seguenti: «nel portale»

  All'articolo 8:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera c), il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma. A costoro continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.