CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 maggio 2021
597.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere, inserire le seguenti: anche su aree pubbliche,.
*7.7. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Noja.
*7.31. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*7.15. (Nuova formulazione) Grimaldi, Alberto Manca.
*7.14. (Nuova formulazione). Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*7.50. (ex 7.07) (Nuova formulazione) Carnevali, Pezzopane.
*7.51. (ex 7.08) (Nuova formulazione) Zucconi, Deidda, Bellucci, Gemmato.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.
9.9. (Nuova formulazione) Noja.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
9.18. Galizia, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 1 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.27. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 4.
*11.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.8. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.
*11.20. Scanu, Sut.
*11.26. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
*11.33. Gemmato, Bellucci.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 dalla Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge, il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.
11.36. (Nuova formulazione) Baldino, Magi, Iezzi, Sportiello.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

  1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
0.11.01.44. Rotta, Madia, Nardi, De Menech, Lattanzio, Zardini, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Buratti.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-decies, al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».
*0.11.01.57. (Nuova formulazione) Mazzetti, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*0.11.01.213. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*0.11.01.129. (Nuova formulazione) Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Panizzut.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)

  1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
**0.11.01.199. (Nuova formulazione) Maraia, Sportiello.

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**0.11.01.95. (Nuova formulazione) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**0.11.01.216. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente: Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
0.11.01.46. Fiano, Fragomeli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».
0.11.01.187. (Nuova formulazione) Deiana, Alberto Manca, Sportiello.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.
*0.11.01.155. Vallascas.
*0.11.01.60. Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla.
*0.11.01.96. Piastra, Micheli, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.11.01.208. Scanu.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace)

  1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: Pag. 19«31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
0.11.01.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

   b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 11-ter.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione Pag. 20è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

Art. 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

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   b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 11-octies.
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-novies.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 11-decies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 Pag. 22settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

Art. 11-undecies.
(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-duodecies.
(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
11.01. Il Governo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.
11.0100. La Relatrice.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

  1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica di COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.
*12.02. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*12.03. Mazzetti.
*12.012. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
*12.014. Carnevali, Pizzetti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Voucher taxi)

  1. 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Pag. 23virus COVID-19 ed al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.
**12.013. (Nuova formulazione) Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
**12.019. (Nuova formulazione) Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
**12.020. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
**12.023. (Nuova formulazione) Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
**12.022. (Nuova formulazione) Sportiello.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*13.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*13.02. Sutto, Vanessa Cattoi, Loss, Binelli.