CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 117

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTA EMENDATIVA DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 5.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 5.01 del Relatore

  All'articolo aggiuntivo 5.01, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata settennale»

   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e di specifici requisiti individuati con decreto del Ministro, sentita l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR)

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Per i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, in accordo a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, per bandi emanati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, restano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore;

   e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di primo ricercatore»;

   f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

   g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

  8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232

   h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

  9. I ricercatori a tempo determinato dell'area medica, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello.
0.5.01.2. Frassinetti.

  All'articolo aggiuntivo 5.01, capoverso Art. 12-ter, comma 3, dopo le parole: previsti dal presente articolo inserire le seguenti: nonché Pag. 118 i ricercatori universitari a tempo determinato di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 della legge n. 240 del 2010.
0.5.01.1. Toccafondi, Fregolent.

ART. 5.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

  Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

   1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
   2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.
   3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5.01. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 5

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

   1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
   2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.
   3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5.01. Il Relatore.