CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 48

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa. C. 3038 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3038, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a supportare la costruzione di una interconnessione elettrica tra i due Paesi, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

   segnalato come l'intesa consentirà di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euromediterraneo interconnesso;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 49

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia. C. 3040 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3040, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 50

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci. C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3042, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di estendere i trasporti su strada tra i due Paesi anche a possibili servizi viaggiatori, potendo contribuire, tra l'altro, allo sviluppo dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 51

ALLEGATO 4

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   ricordato che, anche in armonia con atti di indirizzo accolti in sede parlamentare, il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico;

   osservato che, con il decreto-legge in esame – il quale costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con cui è stata affrontata l'epidemia da Covid-19 – sono disciplinate le misure da applicare rinviando – da una parte – a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e – dall'altra parte – estendendo al 31 luglio 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020;

   preso atto che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, le quali appaiono in questo modo sostanzialmente «legificate»;

   considerato che l'articolo 10 proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con DPCM le misure di contenimento dell'epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33;

   segnalata a tale proposito l'opportunità di approfondire il coordinamento tra il richiamato articolo 1, comma 1, e l'articolo 10, tenuto conto che, in base alla formulazione attuale, sembrerebbe potersi dedurre che gli eventuali DPCM, da adottare ai sensi dell'articolo 10, non potranno modificare né la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, né, ovviamente, le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame, potendo piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal DPCM del 2 marzo 2021;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

   segnalato come rilevino, inoltre, le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le materie «attività produttive» e «commercio», attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Pag. 52

   ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

   osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

   rilevato come gli articoli 4 (attività dei servizi di ristorazione), 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, 7 (fiere, convegni e congressi), e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento), richiamino, direttamente o indirettamente, i protocolli e le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   ricordato, in proposito, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, il quale è privo di apposita disciplina legislativa, per quanto la legislazione vigente riconosca già specifiche funzioni (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) al suo presidente e la medesima Conferenza sia citata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni;

   valutata a tale proposito l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate;

   rilevato come l'articolo 6, che disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi – piscine, palestre, centri e circoli sportivi – preveda, in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 15 maggio, la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre, dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate;

   valutata, al riguardo, l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei protocolli e delle linee guida, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del fatto che la previsione attiene alla materia «ordinamento sportivo» attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   osservato come l'articolo 9 detti la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cosiddetto green pass in corso di definizione in ambito europeo;

   ricordato che sui contenuti del predetto articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, tra le altre cose, ha rilevato come la norma non fornisca un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi;

   preso atto della decisione del Governo di presentare una proposta emendativa volta a trasfondere nel decreto-legge i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, recante diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, il cui disegno di legge di conversione C. 3075 è assegnato in sede referente alla I Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, e l'articolo Pag. 5310 del decreto-legge, alla luce di quanto indicato in premessa;

   b) con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, i quali richiamano protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si segnala l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate;

   c) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei protocolli e delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei ministri ivi previsti;

   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi formulati al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.