CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2021
594.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 257.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

   valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza;

   evidenziato che lo stanziamento da ripartire per il 2021 è pari a euro 4.102.413, identico allo stanziamento previsto per l'anno 2020 e che le risorse destinate ai 24 enti parco nazionali (1.888.000 euro) sono identiche all'anno precedente, mentre le aree marine protette ricevono (921.000 euro, cioè circa 3000 euro in meno rispetto all'anno precedente, nonostante i soggetti beneficiari siano anche aumentati passando da 27 a 29 in relazione all'inclusione nell'elenco anche delle aree marine protette di Capo testa-Punta Falcone e di Capo Milazzo;

   rilevato altresì che la direttiva ministeriale per il 2021 persegue opportunamente gli obiettivi di tutela dell'habitat coralligeno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) dovrebbe valutarsi l'opportunità per il futuro di assegnare a ciascuna area marina protetta un livello di risorse almeno pari all'anno 2020 e comunque di assicurare complessivamente maggiori risorse agli enti parco nazionali, ai parchi minerari nonché al sistema nazionale delle aree marine protette, adeguate al ruolo strategico che esse rivestono nella conservazione e nella promozione della biodiversità, nonché per il conseguimento del benessere sociale e di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile;

   2) si abbia cura altresì di rafforzare, unitamente alla tutela dell'habitat coralligeno, anche la tutela dell'habitat della posidonia.

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ALLEGATO 2

5-05195 Zolezzi: Valutazione di impatto ambientale dell'area dell'ex lago Paiolo (MN), con particolare riguardo ad eventuali richieste di edificazione e protezione di aree naturali di particolare pregio naturalistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, in via preliminare occorre osservare che il progetto di edificazione dell'area ex Lago Paiolo situata all'interno del Comune di Mantova, sottoposto a procedura di VIA da parte della Regione Lombardia, con relativo provvedimento di approvazione del 2010, non è stato realizzato e la valutazione di impatto ambientale risulta scaduta a decorrere dal 2018.
  Secondo quanto segnalato dalla Regione Lombardia il provvedimento di VIA, in accordo con il Parco del Mincio, la Provincia di Mantova e il Comune di Mantova, con particolare riguardo alla componente vegetazionale, prescriveva comunque lo sviluppo di un progetto di riqualificazione dell'intera valle del Paiolo.
  Gli interventi previsti, oltre ad avere accertati requisiti, dovevano essere localizzati in aree di scarso valore ecologico, lateralmente al Canale Paiolo ed in continuità con le aree a vegetazione naturale esistenti.
  Attualmente non risultano essere state presentate ulteriori istanze alla Regione per un nuovo progetto da sottoporre a procedura VIA.
  Con specifico riguardo alla possibilità di avviare l'iter di designazione dell'area del «Ex Lago Paiolo» quale sito di importanza comunitaria, la Regione ha precisato che il 20 ottobre 2020, il Gruppo naturalistico mantovano ha segnalato al Comune di Mantova, alla Provincia di Mantova, al Parco del Mincio e alla Regione Lombardia, il rinvenimento nell'area del sito riproduttivo, di alcune specie di Rana di Lataste e Testuggine Palustre Europea e ha chiesto contestualmente alle Amministrazioni di valutare le necessarie strategie finalizzate a garantire la tutela dell'area, in considerazione del suo valore naturalistico, conservazionistico e storico-culturale.
  La relazione naturalistica d'accompagnamento specifica che le due specie sono state rinvenute durante l'attività di monitoraggio svolta, ad hoc, dal 2017 a luglio 2020.
  La Testuggine Palustre Europea non era mai stata segnalata nell'area e la sua presenza non era riportata in nessun documento ufficiale o elaborato scientifico.
  Dalla relazione presentata dal Gruppo naturalistico si evince che l'area del Paiolo risulta interessante anche dal punto di vista ornitologico, in particolare per la presenza di aironi inclusi nella Direttiva 2009/147/CE «Uccelli».
  Nonostante le suddette istanze di tutela dell'area, ad oggi non risultano comunque pervenute richieste di candidatura del sito per essere ricompreso nella Rete Natura 2000, né dal Comune di Mantova che dovrebbe essere l'Amministrazione maggiormente interessata alla tutela dell'area, né dal Parco, il quale, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 28/2016, dovrebbe comunque avere funzioni di Ente gestore.
  Nel merito, si deve opportunamente precisare che l'individuazione dei siti Natura 2000 e i loro aggiornamenti, nonché l'adozione delle necessarie misure di conservazione, sono posti dalla normativa di settore in capo alle singole Regioni.
  Nel caso specifico, la Regione Lombardia ha evidenziato che, al momento, non sono presenti i presupposti necessari affinché si possa avviare l'istruttoria propedeutica sia all'approvazione della candidatura a Sito di Importanza Comunitaria da parte Pag. 52della Giunta regionale, sia alla trasmissione del provvedimento al Ministero della transizione ecologica.
  Pertanto, il Ministero che rappresento, in mancanza di una proposta regionale, non può al momento avviare l'iter per la designazione di nuovi siti.
  Lo stesso Ministero infatti, nel rispetto della tempistica prevista, provvede solitamente ad inoltrare i dati e gli eventuali aggiornamenti alla Commissione europea, che approva con apposita decisione l'elenco dei siti di importanza comunitaria per ogni regione biogeografica.

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ALLEGATO 3

5-05333 Businarolo: Valutazione degli impatti ambientali e di salute pubblica conseguenti al progetto di revamping dell'impianto di digestione anaerobica dei rifiuti di Ca' del Bue (VR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Regione Veneto ha evidenziato che il progetto di «Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico», è stato sottoposto a procedura VIA, conclusasi nel luglio 2016 con un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, stante il parere della Commissione Regionale VIA del dicembre 2015, inoltre è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intero complesso impiantistico oltre che l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Successivamente, il proponente dei predetto progetto nel 2019 e nel 2020 ha proposto due interventi di modifica dell'impianto. La Regione ha quindi attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, prendendo atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ha stabilito di escludere entrambi i progetti dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con due diversi Decreti rispettivamente del 12 giugno e del 29 dicembre 2020.
  La Regione ha inoltre precisato che, in base ai pareri del Comitato Tecnico Regionale, gli interventi proposti non sono del tutto privi di possibili impatti; d'altra parte tali interventi non sono idonei a produrre impatti ambientali significativi negativi, diversi rispetto a quanto già valutato nel parere del 23 dicembre 2015, con il quale è stata già espressa una valutazione favorevole alla compatibilità ambientale del progetto complessivo di revamping dell'installazione in questione.
  La stessa Regione ha osservato che il percorso di valutazione dei due progetti di modifica, presentati nel 2019 e nel 2020, è stata l'occasione per provvedere ad un aggiornamento delle prescrizioni espresse nel parere nel 2015, anche alla luce delle intervenute modifiche normative, e per imporre ulteriori condizioni volte a ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica.
  Il Ministero per quanto riguarda le verifiche sul territorio, evidenzia che la competenza territoriale in ordine al controllo di tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in materia di gestione dei rifiuti) spetta alle Province che, potranno richiedere anche l'intervento degli organi di polizia giudiziaria.
  Tali autorità sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti che gestiscono rifiuti e possono anche avvalersi di organismi pubblici ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente con specifiche competenze in materia.

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ALLEGATO 4

5-05475 Rotelli: Assenza di governance nel Parco nazionale del Circeo e criteri di selezione del nuovo direttore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge n. 394 del 1991 prevede che il Presidente di un Ente Parco sia nominato con decreto del Ministro, d'intesa con i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti.
  Decorso tale termine senza che sia raggiunta l'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, il Ministro provvede alla nomina del Presidente.
  Una volta raggiunta l'intesa o decorso il termine di trenta giorni, è necessario acquisire il parere delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
  Per il Parco Nazionale del Circeo, è stata individuata la terna dei candidati ma, allo stato, non si è ancora chiesta l'intesa alle Regioni, essendo in corso l'iter di acquisizione dei documenti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di incompatibilità e cumulo di incarichi.
  Per quel che riguarda la procedura di nomina del Direttore dell'Ente Parco, l'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, con le modifiche introdotte dalla legge n. 426 del 1998, prevede che il Consiglio Direttivo individui una terna di nominativi, scelti tra gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco, da sottoporre al Ministro.
  In relazione al Parco del Circeo, il Ministero ha acquisito la Deliberazione relativa all'approvazione dell'Avviso pubblico concernente l'individuazione di una rosa di tre nominativi per il conferimento di detto incarico.
  La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all'individuazione dei profili, tra i soggetti iscritti all'albo degli idonei, maggiormente rispondenti alla funzione mediante evidenza pubblica.
  Per quanto di propria competenza il Ministero assicura il proprio impegno a garantire all'Ente Parco una governance pienamente operativa in tempi ragionevoli.