CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 maggio 2021
593.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO 2.100
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

Emendamento 2.100 del Governo e relativi subemendamenti

  All'emendamento 2.100 del Governo, sopprimere i capoversi comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

  Conseguentemente, al comma 2-quinquies, sostituire le parole: Dal 21 giugno con le seguenti: Dal 18 maggio.
0.2.100.69. Ciaburro, Caretta.

  All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire i capoversi comma 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies con il seguente:

  2-bis. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
0.2.100.27. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-ter a 2-sexies.
0.2.100.14. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente: 2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge, in zona gialla e bianca, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies.
0.2.100.1. Colletti, Sapia.

  All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: al 6 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: al 30 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere i capoversi commi 2-ter, 2-quater e 2-sexies;

   b) al capoverso comma 2-quinquies sostituire le parole: Dal 21 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.97. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il Pag. 9seguente: 2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge, in zona gialla e bianca, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente: Dalle ore 24 e fino alle ore 6:00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici;

   b) sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente: Dalle ore 24:00 fino alle ore 6:00, sono vietate forme di assembramento con un numero di persone maggiore di 8;

   c) sopprimere i capoversi: commi 2-quinquies e 2-sexies.
0.2.100.2. Colletti, Sapia.

  All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: al 6 giugno 2021 con le seguenti: al 20 giugno 2021;

   b) sostituire le parole: hanno inizio alle ore 23:00 con le seguenti: hanno inizio alle ore 24:00.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 2-ter.
0.2.100.68. Caretta, Ciaburro.

  All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale, salvo specifiche e gravi necessità di carattere sanitario territorialmente circoscritte.

  Conseguentemente:

   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in zona gialla, con le seguenti: su tutto il territorio nazionale, salvo specifiche e gravi necessità di carattere sanitario territorialmente circoscritte.

   b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata, possono essere adottate misure più restrittive in relazione all'andamento della situazione epidemiologica.
0.2.100.105. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, ai capoversi da comma 2-bis a comma 2-quinquies, dopo le parole: in zona gialla, ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: e arancione.
0.2.100.46. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: hanno inizio fino a: successivo con le seguenti: sono abrogati.
0.2.100.37. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-quater, sostituire le parole: per eventi di particolare rilevanza con le seguenti: per comprovate esigenze di particolare rilevanza pubblica.
0.2.100.56. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le misure di contenimento del contagio concernenti gli spostamenti da e per l'estero e gli obblighi applicabili in dipendenza dei medesimi spostamenti, previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, Pag. 10non si applicano ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'articolo 9 o, comunque, di analoghe certificazioni conformi ai requisiti indicati dal medesimo articolo 9, nonché ai soggetti in possesso di certificazione attestante, nei sei mesi antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, l'effettuazione di test sierologico da cui risulti la conferma di una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2.
0.2.100.115. Ribolla, Di Muro, Bianchi, Billi, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.101. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 25 maggio 2021.
0.2.100.36. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
0.2.100.28. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, alla lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 in zona gialla con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.16. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.6. Carnevali.
*0.2.100.15. Bellucci, Gemmato.
*0.2.100.59. Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Brambilla.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle zone bianche, per le attività previste dall'articolo 3 e dal presente articolo, cessano di applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
0.2.100.75. Bilotti.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un ulteriore terzo, per un totale di due terzi complessivi, per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale in ciascuno degli anni 2020 e 2021, nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. Per i medesimi professionisti sanitari che hanno svolto la propria attività professionale nel solo anno 2020 o 2021, i crediti di cui al Pag. 11presente comma si intendono già maturati in ragione di un terzo.
0.2.100.119. Cavandoli, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

  1. Al fine di razionalizzare in ambito scolastico gli effetti derivati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la durata complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO), di cui alle lettere a), b) e c) del comma 784, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è proporzionalmente ridotta di un terzo in riferimento agli studenti frequentanti il quinto anno nell'anno scolastico 2021/2022.
0.2.100.73. Cimino.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla e arancione, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
   2-bis. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, con capienza fino al 50 per cento dei posti disponibili, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
0.2.100.47. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, alla lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 1° giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.43. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale e le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di con le seguenti: senza limiti di orari e nel rispetto dei.
0.2.100.104. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.103. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole da: le attività dei servizi di ristorazione fino alla fine del comma con le seguenti: sono consentite le attività dei servizi di somministrazione e ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sia all'aperto, fino alle ore 24, sia al chiuso fino alle ore 23, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. I clienti che hanno utilizzato i servizi di somministrazione e di ristorazione devono conservare la fattura o lo scontrino fiscale per gli spostamenti verso la propria abitazione privata abitata o verso Pag. 12altro luogo per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i controlli relativi all'ora dello spostamento.
0.2.100.9. Trano.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: le attività dei servizi di ristorazione con le seguenti: le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
0.2.100.49. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: servizi di ristorazione, aggiungere le seguenti: e dei servizi di banqueting e catering.
0.2.100.82. Marco Di Maio, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: svolte da qualsiasi esercizio, aggiungere le seguenti: compresi bar e altri esercizi simili senza cucina.
0.2.100.48. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di con le seguenti: senza limiti di orari e nel rispetto dei.
0.2.100.58. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività delle mense, del catering e del banqueting sono consentite anche in forma non continuativa e non contrattualizzata, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
0.2.100.116. Potenti, Comencini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla medesima data, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, su tutto il territorio nazionale, anche con consumo al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
0.2.100.45. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 22 maggio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.3. Colletti, Sapia.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sopprimere le parole: in zona gialla.
*0.2.100.17. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
*0.2.100.84. Marco Di Maio, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.44. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Pag. 13

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle zone bianche, per le attività previste dall'articolo 3 e dal presente articolo, cessano di applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
0.2.100.76. Bilotti.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 5, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentita, esclusivamente all'aperto, la ripresa delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
0.2.100.70. Alemanno, Sut.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: In zona gialla fino a: al chiuso, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.18. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: dal 1° giugno con le seguenti: dal 25 maggio.
0.2.100.38. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dal 1° luglio 2021.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
0.2.100.29. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dal 1° luglio 2021.
0.2.100.60. Bagnasco, Novelli, Versace, Ruggieri, Mugnai, Bond, Brambilla.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 15 giugno 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
0.2.100.50. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
0.2.100.39. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo Pag. 14periodo, sostituire le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 5.000 per impianti all'aperto e a 1.000 per impianti al chiuso.
0.2.100.10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 1.500 per impianti all'aperto e a 1.000 per impianti al chiuso.
0.2.100.51. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le medesime disposizioni si applicano anche alle manifestazioni di carattere culturale, musicale e artistico in genere.;

   b) al terzo periodo, dopo la parola: attività aggiungere la seguente: sportive.
0.2.100.78. Perantoni.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le parole: in zona gialla,.
0.2.100.19. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 24 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.98. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.55. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021;

   b) al numero 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021;
0.2.100.91. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  Alla lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 25 maggio 2021.
0.2.100.40. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.67. Ciaburro, Caretta.
*0.2.100.11. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.2.100.30. Gemmato, Bellucci.
*0.2.100.92. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 20 giugno 2021.
0.2.100.74. Valente, Davide Crippa.

Pag. 15

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure anti-contagio previste dalle linee guida e dai protocolli di cui al presente comma sono modificate e attenuate alla luce delle più aggiornate evidenze scientifiche in merito all'efficacia del cloro nell'inattivazione del virus SARS-CoV-2.
0.2.100.111. Gastaldi, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Cavandoli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.7. Carnevali.
*0.2.100.20. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.
*0.2.100.61. Vietina, Barelli, Versace, Bagnasco, Novelli, Marin, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Alla lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.54. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Alla lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: in zona gialla.
0.2.100.21. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
0.2.100.88. La Relatrice.

  Alla lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: due metri con le seguenti: un metro.
0.2.100.41. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 dal Governo, lettera f), numero 3), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 24 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.99. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera f), numero 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.112. Sutto, Andreuzza, Racchella, Cecchetti, Capitanio, Valbusa, Maccanti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 dal Governo, lettera f), numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.31. Gemmato, Bellucci.
*0.2.100.93. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

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  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**0.2.100.62. Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.
**0.2.100.22. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.52. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 4), dopo le parole: palestre aggiungere le seguenti: centri sportivi, circoli sportivi.
0.2.100.89. Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera g), capoverso Art. 6-bis, comma 1, sopprimere le parole: in zona gialla.
0.2.100.23. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 7, al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.102. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.24. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Dalla medesima data di cui al comma 2, anche in zona rossa, è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e servizi alle persona.
0.2.100.8. Menga.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente

  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi giochi e ludoteche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
0.2.100.110. Racchella, Cecchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021 con le seguenti: Dal 25 maggio 2021.
0.2.100.42. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, comma 1, lettera h), capoverso comma 2, Pag. 17sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.12. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.2.100.32. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.53. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì consentiti le attività circensi e gli spettacoli viaggianti, nonché le altre attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili o fisse all'aperto o al chiuso a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale.
0.2.100.120. Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 con esclusione delle attività che non consentono il rispetto del distanziamento interpersonale.
0.2.100.107. Carnevali.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021;

   b) al comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
0.2.100.33. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.96. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.25. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.63. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla.
*0.2.100.106. Carnevali.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.26. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

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  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, aggiungere i seguenti periodi: In zona gialla sono consentite, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le attività dei circoli associativi del Terzo settore, costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e, fino alla data di iscrizione nel registro unico di cui all'articolo 45 del predetto decreto n. 117, iscritti nei registri della promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383. Per le attività sociali la cui tipologia di svolgimento sia assimilabile a quella delle attività il cui esercizio sia stato autorizzato anche in relazione a specifiche categorie economiche, e per le quali le disposizioni di legge prevedano apposite linee guida e condizioni operative, le associazioni si conformano alle predette condizioni e adottano le linee guida previste per la specifica attività, anche se rivolta ai soli soci.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 8-bis, alla rubrica premettere le seguenti parole: Terzo settore.
0.2.100.85. Gadda, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.100. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo le parole: in zona gialla aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale e sopprimere le parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
0.2.100.57. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sostituire le parole: sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti con le seguenti: sono consentite le feste in luoghi aperti e al chiuso, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Per le feste in cui sono presenti più di 40 persone è richiesto che i partecipanti siano muniti.
0.2.100.108. Cirielli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo la parola: religiose aggiungere le seguenti: e agli eventi privati.
0.2.100.71. Alemanno, Sut.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
0.2.100.4. Giuliodori.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle attività di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi di rispetto dei protocolli, nonché quelli previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
0.2.100.64. Spena, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

Pag. 19

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. 1. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito la piena capienza dei posti disponibili a condizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: feste e cerimonie aggiungere le seguenti: , bus turistici.
0.2.100.83. Marco Di Maio, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
0.2.100.66. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in zona bianca e gialla, sono consentite le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Le linee guida e i protocolli di cui al presente comma, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei locali, possono prevedere la limitazione degli accessi ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
0.2.100.117. Ribolla, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle zone bianche, per le attività previste dall'articolo 3 e dal presente articolo, cessano di applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
0.2.100.77. Bilotti.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

    2) dopo le parole: consentite le attività di aggiungere le seguenti: gioco pubblico svolte nei negozi e punti di gioco, nelle;

    3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
0.2.100.65. D'Attis, Bagnasco, Novelli.

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  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.34. Gemmato, Bellucci.
*0.2.100.13. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
**0.2.100.5. De Menech, Pellicani.
**0.2.100.109. Bazzaro, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), dopo il capoverso Art. 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Strutture ospedaliere e di cura)

  1. Al fine di garantire i diritti fondamentali alla salute psico-fisica, all'affettività e al rispetto della vita privata e familiare delle persone ricoverate in strutture ospedaliere e di cura, pubbliche o private, tali strutture devono assicurare ai loro ospiti la possibilità di essere visitati in presenza, secondo cadenze regolari e frequenti, dai propri familiari e dalle persone con cui intrattengono rapporti affettivi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate dal Ministero della Salute ai fini del contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
0.2.100.80. Annibali, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
0.2.100.87. Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al secondo periodo dopo le parole: fascicolo elettronico sanitario aggiungere le seguenti: e sulla tessera sanitaria.
0.2.100.90. Ruffino, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Silli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

    j-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Fino al 31 dicembre 2021, i cittadini residenti in Italia con reddito annuo inferiore ai 20 mila euro hanno diritto a cinque test antigenici rapidi o test molecolari gratuiti al mese, da effettuarsi gratuitamente presso le strutture del servizio sanitario nazionale o convenzionate, al fine di assicurare una diagnosi accertata dei casi di Covid-19 nella popolazione italiana e di ottenere la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, si provvede nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui gli articoli 447, 448 e 449 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
0.2.100.72. Corneli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), numero 1), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

   j-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La validità delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), può essere prorogata di ulteriori 3 mesi a Pag. 21seguito di test sierologico anticorpale, effettuato dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, attestante la presenza di una risposta immunitaria sufficiente a garantire la copertura contro il SARS-CoV-2.
0.2.100.118. Tiramani, Zanella, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

   j-bis) all'articolo 9, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

   8-bis. Ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale, con singole permanenze non superiori alle 24 ore, i soggetti transfrontalieri e i cittadini residenti nella Confederazione svizzera compilano il modulo di localizzazione del passeggero una sola volta, attraverso procedure semplificate individuate dal Ministero della salute.
0.2.100.86. Gadda, Ungaro, Del Barba, Librandi, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera k), capoverso comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 50 ed inferiore ai 150 ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambi le seguenti condizioni:

    2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

    2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
0.2.100.35. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera k), capoverso comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, lettera a), sostituire le parole: tre settimane consecutive con le seguenti: due settimane consecutive.
0.2.100.114. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera m), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le strutture di ospitalità e lungo degenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e, comunque, le strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e le strutture residenziali socio-assistenziali assicurano l'accesso e l'uscita di ospiti e visitatori secondo le modalità stabilite dal documento «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico, allegato all'ordinanza del Ministero della salute in data 8 maggio 2021.
0.2.100.121. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

   m-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

   1. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» Pag. 22sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti».

   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
0.2.100.81. D'Alessandro, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art 10-bis

(Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

   1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente: «Art. 70-bis. - 1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della Salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale».
0.2.100.79. Grillo.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020 aggiungere le seguenti: , come rideterminati dal presente articolo,.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
  2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
  2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
  2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Pag. 23

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: «Art. 3-bis. – (Corsi di formazione)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020, aggiungere le seguenti: come rideterminati all'articolo 2 del presente decreto,;

    2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»;

   c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: «Art. 4-bis.(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   d) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

   e) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: «Art. 5-bis.(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.»;

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   f) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.»;

    2) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.»;

    3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

    4) sostituire la rubrica con la seguente: Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;

   g) dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: «Art. 6-bis.(Impianti nei comprensori sciistici)1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   h) all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   i) dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

  «Art. 8-bis.(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

  Art. 8-ter.(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   j) all'articolo 9, comma 3:

    1) primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi;

    2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.»;

   k) all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 16-bis:

     1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia Pag. 25di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;

     2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;

     3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;

    b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

    c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

    d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

  “16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;

    e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

    f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

  “16-septies. Sono denominate:

   a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

   b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

   c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

   d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

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    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.”».

   l) all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.»;

   m) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis.(Linee guida e protocolli)1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;

   n) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter.;

   o) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.».
2.100. Il Governo.