CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 maggio 2021
592.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (C. 3113 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1.2. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle.
1.3. Prisco, Donzelli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.
1.5. Prisco, Donzelli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari.
1.4. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.
1.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità straordinaria)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare Pag. 20 il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
  2. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
  3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies, n. 3, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
  4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal n. 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.
1.05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle visite mediche di idoneità psicofisica per il rilascio e per il rinnovo delle patenti nautiche in strutture ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 36 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, in attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dal momento che le strutture a ciò preposte sono impegnate, a causa dell'emergenza pandemica, su altri fronti, si estende, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 la possibilità di svolgere tali accertamenti medici anche ai gabinetti medici presso le autoscuole e le scuole nautiche, alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, agli studi medici, e a tutte quelle strutture in cui vengono svolte le visite mediche per le patenti di guida.
1.011. Rotelli, Silvestroni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
1.02. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste. Pag. 21
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
1.01. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rapporto alunni docenti)

  1. Al fine di assicurare la regolare ripresa delle attività in presenza, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è prevista la riformulazione della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attuando la revisione dei criteri per la formazione delle classi, volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 17-octies punto 3 le parole: «dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo tre anni scolastici»;

   b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;

   c) il comma 17-novies è soppresso.
1.03. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Pag. 22

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Utilizzo dell'organico COVID-19 del personale fino al 31 agosto 2021)

  1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle stesse nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.
1.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal numero 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
1.04. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
1.06. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Albano, Prisco, Donzelli.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza.
2.1. Cunial.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
3.2. Gemmato, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale, comprese le spese e gli onorari spettanti ai consulenti tecnici eventualmente nominati, a seguito di procedimenti penali iscritti e o comunque promossi nei loro confronti in conseguenza delle prestazioni vaccinali effettuate, in tutti i casi di archiviazione o sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. L'importo degli onorari per l'assistenza legale non potrà superare i valori medi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 aprile 2014, n. 77). L'onorario e le spese spettanti al consulente tecnico sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, Pag. 23n. 115. La liquidazione delle spese e degli onorari spettanti al difensore ed al consulente tecnico è effettuata dal giudice procedente.
3.1. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

ART. 3-bis.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il medico in via preventiva deve effettuare una valutazione preliminare delle patologie pregresse del soggetto a cui viene effettuata la somministrazione del vaccino.
3-bis.1. Trano.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.2. Sarli, Suriano.
*4.5. Claudio Borghi, Iezzi, Fogliani, Alessandro Pagano, Ferrari, De Martini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: studi professionali aggiungere le seguenti: a diretto contatto con malati e pazienti fragili.
4.4. Sarli, Suriano.

  Al comma 2, dopo le parole: medico di medicina generale, aggiungere le seguenti: o dal medico specialista.
4.6. Novelli, D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, sopprimere il secondo periodo;

   b) sopprimere il comma 7;

   c) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

   d) sopprimere il comma 9;
4.1. Cunial.

  Sopprimere il comma 8.
4.3. Sarli, Suriano.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
  2. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.03. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio Pag. 242021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
5.02. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: «i dirigenti medici e sanitari» aggiungere le seguenti: «, professionali, tecnici ed amministrativi».
5.01. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera d), n. 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare con le seguenti: è consentito;

   sostituire il secondo periodo con i seguenti: È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.
6.2. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera d), n. 2, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.
6.3. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere l'accesso agli uffici giudiziari militari, fino al 31 luglio 2021 la notifica e/o il deposito degli atti e documenti può effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. Con decreto del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
6.1. Ferro, Prisco, Donzelli.

ART. 7-bis.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Razionalizzazione ed efficientamento delle Avvocature degli enti pubblici)

  1. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
  2. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ciascuna Amministrazione costituisce e disciplina il proprio ruolo di cui al comma 1, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, Pag. 25che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
  3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso per lo specifico profilo professionale e l'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati pubblici.
  4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
  5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

   a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

   b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

  6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, un trattamento economico e normativo adeguato alla funzione professionale svolta e non inferiore a quello fondamentale ed accessorio complessivamente in godimento presso ciascun ente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito della medesima contrattazione, il trattamento economico è altresì diversificato in ragione del possesso dei titoli abilitanti, in riferimento alle sezioni di cui al precedente comma.
  7. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale sono tenuti alla formazione e aggiornamento professionale adeguati alla funzione svolta e a partecipare, a tal fine, agli eventi formativi organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza.
  8. Per l'attribuzione di incarichi di coordinamento nell'ambito delle Avvocature, le singole Amministrazioni tengono conto dell'entità e della tipologia del contenzioso d'interesse dell'Ente, della consistenza della dotazione organica e dei titoli professionali in possesso degli avvocati interni e principalmente dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio quale avvocato pubblico.
  9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata, nelle more della contrattazione separata, da ciascuna Amministrazione.
  10. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti di dirigente avvocato sono destinati all'attuazione delle presenti disposizioni incrementando i preesistenti capitoli di bilancio per il finanziamento del trattamento economico degli avvocati.
7-bis.01. Casciello, D'Ettore.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle risorse stanziate con leggi regionali, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280»; all'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, l'ultimo periodo è soppresso.
8.1. Ferro, Prisco, Donzelli.

ART. 10.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera a) con la seguente: «a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta con possibilità di Pag. 26essere preceduta da una prova preselettiva»;

   sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali»;

   sopprimere la lettera c);

   alla lettera c-bis) sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.
10.7. Colletti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere la lettera c);

   sopprimere la lettera c-bis);
10.8. Colletti.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. con le seguenti: concorrono alla formazione del punteggio finale.
10.18. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 1-bis.
*10.5. Trano.
*10.3. Testamento.
*10.9. Colletti.
*10.4. Siragusa.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, ai soggetti in possesso del titolo di laurea triennale in Scienze del Turismo (L15) e del titolo di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM49) qualora nelle stesse procedure siano richieste competenze corrispondenti a quelle di tali classi di concorso.
10.2. Testamento.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le attività professionali svolte dal personale medico, infermieristico e socio-sanitario nelle modalità contrattuali di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, costituiscono titoli preferenziali nelle procedure di selezione pubblica riguardanti l'assunzione di personale presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e concorrono alla formazione del punteggio finale.
10.1. Testamento.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.10. Colletti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
10.15. Prisco, Bucalo, Donzelli.

  Sopprimere il comma 4.
10.11. Colletti.

  Sopprimere il comma 5.
10.12. Colletti.

Pag. 27

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle amministrazioni che hanno bandito le procedure concorsuali di cui al presente comma per le quali sia prevista una fase di formazione e di rafforzamento, anche sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale ed i successivi aggiornamenti delle amministrazioni interessate, è consentito, con carattere di priorità, la copertura dei posti successivamente resisi vacanti attraverso l'assorbimento degli idonei presenti nelle graduatorie definitive di merito e l'avviamento alla fase di formazione degli eventuali restanti candidati risultati idonei alle prove selettive utili all'accesso al tirocinio formativo.
10.14. Ferraioli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
10.16. Prisco, Bucalo, Donzelli.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I membri delle sottocommissioni devono avere in ogni caso le medesime qualifiche professionali previste per i membri delle commissioni.
10.6. Trano.

  Sopprimere il comma 11-ter.
10.13. Colletti.

  Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

  11-quater. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
10.20. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 11-ter, inserire il seguente:

  11-quater. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
10.21. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1; lettera b), dopo le parole: «che procede all'assunzione» sono inserite le seguenti: «o mediante avviamento degli iscritti ai Centri Pag. 28per l'impiego appartenenti a quelle categorie per le quali tali modalità è prevista ai fini dell'assunzione».
10.014. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.
10.04. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Nelle procedure di progressione interna orizzontale e verticale o di conferimento di posizioni organizzative riguardanti il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è valutabile il requisito di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.
10.03. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'anno scolastico 2021/2022, Pag. 29potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in ruolo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
  3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

   a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo.
10.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
  2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
10.06. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Contenzioso Concorso dirigenti scolastici 2017)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
  2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti, in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente.
10.05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Attivazione concorso riservato DSGA)

  1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
  2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
10.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

  1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
10.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Docenti Precari AFAM)

  1. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2021/2022, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbia maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.
10.016. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica)

  1. In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono sospesi dall'amministrazione scolastica i licenziamenti dovuti alle esecuzioni delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di merito del personale scolastico, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.
10.011. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Concorso straordinario personale educativo)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione con decreto del Ministero dell'Istruzione è indetto entro l'anno 2021, un concorso straordinario per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria valida per le assunzioni nei ruoli del personale educativo che ha prestato almeno ventiquattro mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi venti anni.
10.015. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021-2022, si dispone l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e seguenti della legge 29 ottobre 2019, n. 159, e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le graduatorie ad esaurimento.
10.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

Pag. 32

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli per gli insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
10.012. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

  1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'articolo 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno
10.09. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Arruolamento straordinario allievi agenti polizia di stato)

  1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento e potenziare l'organico della Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. I termini di validità delle graduatorie sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
10.017. Cirielli, Prisco, Donzelli.

ART. 10-bis.

  Sopprimerlo.
10-bis.1. Colletti.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.1.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad un diverso ammontare di cui alla medesima disposizione, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisse al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.
10-bis.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Pag. 33

ART. 10-quater.

  Sopprimerlo.
10-quater.1. Colletti.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

  2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.
  3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.
  4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.
  5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 Pag. 34del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

   a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

  6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

   a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

   b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
10-quater.01. Colletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.
   7-ter. Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15 per cento hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica Pag. 35 e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10-quater.02. Colletti.

ART. 11.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tra le prove concorsuali scritte che devono sostenere i candidati che intendono accedere alla funzione requirente, deve essere inclusa quella di diritto penale. A tal fine, il candidato deve integrare la domanda di partecipazione al concorso, dichiarando a pena di inammissibilità se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. L'indicazione fatta dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso costituisce, al momento dell'attribuzione delle funzioni, titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, avviene nell'ambito della funzione prescelta.
11.1. Costa, Magi, Turri, Vitiello, Zanettin, Gagliardi.

ART. 11-bis.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

  1. In ragione dello stato di emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19, non sono dovute le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, previste dagli accertamenti emessi dagli enti di cui all'articolo 1, comma 784 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e relativi a mancati adempimenti ed omessi o insufficienti versamenti degli anni 2020 e 2021. Con riferimento ai medesimi atti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-bis.01. Bignami, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 11-quater.

  Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Per il solo esercizio 2021 l'aliquota di cui al comma 1-bis è destinata a misure straordinarie di sostegno dell'intero territorio regionale.».
11-quater.01. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)