CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Associazione Teatro di Roma è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, i cui soci fondatori sono Roma Capitale, la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale.
  Nei confronti della suddetta associazione il Ministero della cultura non esercita alcun potere di vigilanza.
  L'Associazione rientra tra gli organismi sovvenzionati a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, in quanto organismo teatrale a cui è stata riconosciuta la collocazione nel settore dei Teatri nazionali. Per tale ragione uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione sono designati dal Ministero della cultura.
  Tutto ciò premesso, in merito alle questioni contenute nell'interrogazione, acquisiti gli elementi dalla competente Direzione generale Spettacolo, si rappresenta che:

   a) con nota del 23 novembre 2020, il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Teatro di Roma ha portato a conoscenza del Ministero e dei soci fondatori alcune criticità emerse a seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del predetto ente. Stante la particolare gravità dei fatti denunciati dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione, con nota del 24 novembre 2020 la Direzione generale competente ha chiesto alla Procura Regionale della Corte dei conti di valutare l'esistenza di eventuali profili di un potenziale danno erariale nelle evidenze rappresentate dal suddetto organo di controllo. A seguito di successive interlocuzioni con il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione, la Direzione generale ha inviato alla Procura Regionale della Corte dei conti ulteriori integrazioni documentali con note del 2 dicembre 2020, del 22 febbraio 2021, del 1° marzo 2021 e del 20 aprile 2021;

   b) con nota del 25 febbraio 2021, la Direzione generale ha segnalato le criticità emerse al Segretariato Generale, che con successiva nota dell'8 marzo 2021 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizi ispettivi di finanza pubblica – una verifica ispettiva presso l'Associazione Teatro di Roma, finalizzata ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della suddetta Associazione.
   In tal senso, per le vie brevi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato assicurazioni ai fini della verifica richiesta.
   La situazione descritta è pertanto monitorata dalla Direzione generale Spettacolo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
   Il Ministero, comunque, in quanto socio contributore, assicurerà che la scelta del direttore selezionato rispetti i requisiti previsti per tale incarico e che possa avere anche una maturata esperienza in strutture teatrali nazionali.
   Il Ministero, in ogni caso, non può non auspicare che una tale prestigiosa istituzione nazionale si doti, quanto prima, di un'adeguata direzione artistica e amministrativa al fine di superare l'attuale situazione di criticità.

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ALLEGATO 2

5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere l'ammontare dei contributi e i tempi di erogazione per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, si rappresenta quanto segue.
  L'intervento relativo alla riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze è compreso tra i progetti inseriti nel Piano strategico Grandi attrattori culturali, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le risorse destinate a tale intervento, che fanno parte del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio deliberato dalle Camere il 22 aprile, ammontano a 95 milioni di euro, cui si aggiunge la somma di 13 milioni da parte del Comune di Firenze, individuato quale soggetto attuatore.
  I tempi di erogazione delle risorse saranno definiti in coerenza con l'attuazione del PNRR, tenendo altresì conto del cronoprogramma del Comune di Firenze, articolato come segue:

Attività

da

a

  Interventi fase 1 Adeguamento statico: già in corso

   gennaio 2021

   settembre 2021

  Interventi fase 2 Miglioramento sismico: completamento progettazione

   gennaio 2020

   settembre 2021

  Interventi fase 2 gara

   ottobre 2021

   marzo 2022

  Interventi fase 2 realizzazione opere

   aprile 2022

   aprile 2023

  Interventi fase 3 Riqualificazione integrale della struttura: concorso di progettazione

   maggio 2021

   dicembre 2021

  Interventi fase 3 completamento progettazione

   gennaio 2022

   aprile 2022

  Interventi fase 3 acquisizione autorizzazioni

   marzo 2022

   aprile 2022

  Interventi fase 3 gara

   maggio 2022

   dicembre 2022

  Interventi fase 3 realizzazione e collaudo

   gennaio 2023

   dicembre 2025

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ALLEGATO 3

5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo a quale sia l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per i singoli progetti realizzati e i tempi di pubblicazione dei bandi per i prossimi progetti, si rappresenta quanto segue.
  Il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso congiuntamente dai Ministeri della Cultura e dell'istruzione, prevede l'ideazione e la realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Finalità strategica del Piano è dunque l'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di facilitare l'apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari.
  Il Piano negli anni ha previsto una serie articolata di bandi e iniziative di sistema destinati alle istituzioni scolastiche, ai docenti e agli operatori del settore audiovisivo per l'educazione all'immagine.
  In particolare, sono state avviate le seguenti azioni principali:

   a) bandi per le scuole e gli operatori del settore:

    Visioni Fuori-Luogo – misura destinata alle scuole che prevede la produzione di film, corti, documentari, serie web, videogiochi che raccontino il territorio visto dagli occhi degli studenti, in particolare nelle aree a rischio, quali aree periferiche urbane e zone disagiate;

    Buone Pratiche, Rassegne e Festival – progetti di rassegne, festival e buone pratiche promossi dagli operatori del settore che favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva nelle scuole;

    CinemaScuola LAB – attività laboratoriali e seminari finalizzati all'apprendimento e all'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo in funzione educativa.

   b) formazione specifica:

    Operatori di Educazione Visiva a Scuola – attività di formazione nazionale rivolta ai docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, finalizzata all'uso del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore qualità dell'apprendimento.

  Per i primi due Piani Nazionali (annualità 2017-2018 e annualità 2019) sono state stanziate complessivamente risorse pari a circa 38 milioni di euro.
  Nel primo anno di attivazione del Piano (2017-2018), per l'insieme dei bandi e delle azioni previste sono state assegnate risorse pari a 22,7 milioni di euro. A fronte di circa 850 candidature, sono stati sostenuti circa 500 progetti (pari al 60 per cento) per un contributo effettivo di 22,7 milioni di euro.
  Gran parte delle proposte progettuali candidate (il 62 per cento) riguardava il bando per le attività relative ai Progetti afferenti le scuole, mentre il restante 38 per cento delle domande aveva ad oggetto le attività relative alle Buone pratiche, Rassegne e Festival.
  La richiesta di finanziamento complessiva è stata di gran lunga superiore alle aspettative, raggiungendo 60,5 milioni di euro, con un tasso di finanziamenti approvati pari al 38,87 per cento e un importo medio di sostegno al progetto pari a 47 mila euro.
  Nel dettaglio, i contributi erogati sono stati così ripartiti: 1 milione per la misura Pag. 274Operatori di Educazione Visiva a Scuola; 2,4 milioni per CinemaScuola 2030 (misura finalizzata a progetti di promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030); 7,6 milioni per CinemaScuola LAB; 3,9 milioni per Visioni Fuori-Luogo; 6,8 milioni per Buone pratiche, rassegne e festival.
  Nel secondo anno di attivazione (2019) sono state assegnate risorse per 14,4 milioni di euro. Sono pervenute oltre 1.000 richieste, corrispondenti a un fabbisogno finanziario complessivo di quasi 50 milioni di euro, dimostrando il crescente interesse da parte del mondo della scuola e delle associazioni attive nel settore della «film education».
  Nel dettaglio, i contributi erogati sono stati così ripartiti: 4,5 milioni per CinemaScuola LAB; 2,7 milioni per Visioni Fuori-Luogo; 2 milioni per Operatori di educazione visiva a scuola; 4,1 milioni per Buone pratiche, Rassegne e Festival.
  Ulteriori risorse sono state stanziate per attività di comunicazione (sito web cinemaperlascuola.it, piano di comunicazione, Giornata nazionale del Cinema a Scuola) e per attività di monitoraggio e assistenza tecnico-amministrativa affidate in convenzione alla società in house del MEF Studiare Sviluppo. Infine, sono state assegnate risorse ad hoc in favore dell'istituto Luce Cinecittà per il progetto speciale «A scuola con Fellini», per la diffusione dell'opera di Federico Fellini all'interno del mondo scolastico in occasione del centenario della nascita del regista.
  Per quanto riguarda l'ultimo biennio, la pandemia e la conseguente chiusura delle scuole ha interessato la seconda parte dell'anno scolastico 2019-2020 e l'intero anno scolastico 2020-2021. Ciò ha determinato un notevole rallentamento nello svolgimento delle attività finanziate per l'anno scolastico 2019-2020. Con la progressiva riapertura delle scuole e delle sale cinematografiche (partner privilegiato di numerosi progetti di educazione all'immagine), le attività finanziate potranno giungere a conclusione, in virtù delle deroghe concesse dai Ministeri rispetto alla tempistica prefissata.
  Con i decreti ministeriali di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per gli anni 2020 e 2021, sono stati destinati complessivamente circa 34 milioni di euro al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.
  Si prevede la pubblicazione dei relativi bandi entro luglio del 2021.
  Il nuovo Piano e i relativi bandi terranno conto della positiva esperienza degli scorsi anni, dando continuità alle azioni che si sono rivelate strumenti utili ed efficaci per le scuole e rendendole sempre più rispondenti alle necessità formative dei docenti e degli studenti.

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ALLEGATO 4

5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere quali iniziative il Ministero intenda intraprendere al fine di sostenere la ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per tutelare il settore musicale, in particolare quello della musica contemporanea, si rappresenta quanto segue.
  In base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», l'Arena di Verona ha ottenuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la deroga al limite massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all'aperto, potendo in ragione delle sue caratteristiche ospitare eventi fino a 6.000 spettatori.
  L'ultimo decreto-legge sulle riaperture (n. 65 del 18 maggio 2021) ha inoltre previsto (all'articolo 1, comma 3) che, per eventi di particolare rilevanza, con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli previsti in via generale (fino al 6 giugno spostamenti consentiti fino alle ore 23 e dal 7 giugno al 20 giugno fino alle ore 24).
  Più in generale, desidero far presente che nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, come già fatto in occasione di numerose misure di sostegno adottate nel corso dell'emergenza, il Ministero della cultura si è attivato per consentire la ripartenza delle attività di spettacolo a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla, attraverso la definizione di una serie di misure specifiche a tutela dei fruitori e dei lavoratori dello spettacolo.
  Inoltre, nei provvedimenti legislativi di prossima adozione, finalizzati a garantire adeguati sostegni per tutti i settori colpiti dalle misure restrittive conseguenti alla pandemia, sarà previsto il rifinanziamento del Fondo di emergenza spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto-legge Cura Italia, già più volte rifinanziato con i precedenti decreti-legge, e sono all'esame del Ministero diverse misure di aiuto finalizzate proprio a sostenere la ripresa degli spettacoli all'aperto nel periodo estivo, compresi gli spettacoli musicali e i concerti.
  Infine, voglio sottolineare che il settore della musica contemporanea sarà ulteriormente valorizzato e sostenuto attraverso un apposito finanziamento a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 che prevede le modalità di erogazione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo per l'anno 2021.

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ALLEGATO 5

5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di prevedere il rinnovo della Commissione consultiva per il teatro, competente nella valutazione della qualità artistica dei progetti che concorrono al finanziamento a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS), si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, è opportuno precisare che in riferimento agli interventi a sostegno dello spettacolo all'aperto, è attualmente allo studio del Ministero una misura, da finanziare a valere sul Fondo emergenza spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto-legge Cura Italia, volta a sostenere, in questa fase di ripartenza delle attività, la programmazione degli spettacoli dal vivo all'aperto.
  Per quanto riguarda, invece, la gestione del FUS 2021, si evidenzia che la competente Direzione generale Spettacolo in data 11 maggio 2021 ha avviato l'erogazione, fino al 65 per cento del contributo riconosciuto per l'anno 2019, delle anticipazioni a favore degli organismi già finanziati nel triennio 2018-2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 che prevede le modalità di erogazione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo per l'anno 2021).
  A metà marzo 2021, inoltre, la medesima Direzione aveva anticipato circa l'80 per cento della quota FUS di settore alle fondazioni lirico-sinfoniche, per un importo pari 145,3 milioni di euro.
  Relativamente alle nuove istanze FUS per l'anno 2021 da parte di organismi che non hanno ottenuto contributi nel triennio 2018-2020 (articolo 2 del DM 31 dicembre 2020), la Direzione generale ha ricevuto circa 1.100 nuove domande di contributo.
  Nelle more dell'istruttoria amministrativa delle istanze pervenute, è stato consentito alle Commissioni consultive l'accesso alle istanze pervenute sul portale «Fus on line». A tal fine, è stato convocato per il prossimo 20 maggio 2021 il Consiglio superiore dello Spettacolo, chiamato a pronunciarsi sul riparto del FUS destinato alle nuove istanze, per un importo pari a 32,5 milioni di euro. Successivamente, si procederà con l'adozione dei provvedimenti di riparto. In tal senso, le Commissioni consultive si riuniranno tra fine maggio e inizio giugno per rendere il parere sui progetti speciali pervenuti entro il 9 aprile 2021 e, entro fine giugno, per la valutazione delle nuove istanze per l'anno 2021.
  Relativamente alle Commissioni consultive competenti in materia di spettacolo, esse sono composte – ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 febbraio 2014 – da esperti altamente qualificati nelle specifiche materie di competenza di ciascuna delle Commissioni, selezionati con interpello pubblicato sul sito web del Ministero della cultura.
  Per l'anno 2021, al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione della loro attività, anche alla luce della situazione emergenziale, le Commissioni consultive in materia di spettacolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 con decreto del Ministro della cultura 30 dicembre 2020, n. 616.

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ALLEGATO 6

5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere lo stato dell'iter di adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 15 del 2020, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 ha istituito la «Carta della cultura», di importo pari a 100 euro, con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
  Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione del Ministero della cultura è stato istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2020, integrabile con proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, nonché con proventi elargiti dalle imprese. Le modalità applicative sono state definite con decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73 che, in particolare, ha disposto che la Carta è assegnata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 15.000 euro. I beneficiari della Carta sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con avviso pubblicato sul sito del Centro per il libro e la lettura, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. La Carta è utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio.
  In particolare, i fondi annualmente disponibili ammontano a 16 milioni di euro per il solo anno 2020 – per effetto dell'integrazione disposta dall'articolo 183, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha aumentato la disponibilità del Fondo di 15 milioni di euro per il 2020; mentre a seguito dell'incremento proposto con l'emendamento parlamentare approvato al decreto «Sostegni» in Senato, la disponibilità complessiva, per il 2021, del Fondo «Carta della cultura» sarà pari a 2 milioni di euro.
  Per l'attuazione della misura in oggetto, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 73 del 10 febbraio 2021, recante «Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15».
  Di conseguenza, la competente Direzione generale Biblioteche ha trasferito al Centro per il libro e la lettura le risorse finanziarie per gli anni 2020 e 2021.
  Circa lo stato di effettiva emissione della Carta, sono in via di definizione le modalità tecniche in accordo con PagoPA e CONSAP S.p.A.

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ALLEGATO 7

5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere i tempi per l'erogazione dei finanziamenti previsti per gli interventi selezionati dal progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», si rappresenta quanto segue.
  Allo stato, sono stati adottati due DPCM che hanno disposto l'ammissione di 42 interventi alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero della cultura.
  In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019 sono stati ammessi a finanziamento 20 progetti, per un totale di 11 milioni di euro di finanziamento complessivo. Ai fini dell'attuazione di tali interventi, si è proceduto per ciascuno di essi alla stipula di un apposito «disciplinare d'obblighi» tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario, recante termini e condizioni per la realizzazione dell'intervento, l'erogazione del finanziamento a valere sul Piano Stralcio e la sorveglianza dell'attuazione. Ad oggi sono stati sottoscritti tutti i disciplinari degli interventi ammessi dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Successivamente, l'Autorità di Gestione ha adottato i decreti di concessione del primo anticipo del finanziamento in favore dei beneficiari che hanno inviato la documentazione prevista dal disciplinare. Ad oggi, in relazione ai 20 interventi ammessi, è stato erogato un importo complessivo a titolo di anticipazione pari a 2,2 milioni di euro.
  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2021 sono stati ammessi alla fase di stipula dei disciplinari altri 22 progetti, per un totale di 16,8 milioni di euro di finanziamento complessivo. Per tali interventi, ad oggi è in corso l'iter di stipula dei relativi disciplinari, cui seguirà l'erogazione dell'anticipo.
  Alla luce di quanto rappresentato, il Ministero della cultura ha tempestivamente intrapreso, per quanto di propria competenza, tutte le necessarie iniziative per garantire in tempi rapidi l'attuazione e l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati nell'ambito del progetto Bellezz@.
  Ricordo e ribadisco, infine, che l'individuazione degli interventi da attuare è in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che la fase decisionale e di valutazione dei progetti viene svolta dall'apposita Commissione per l'attuazione del progetto Bellezz@, incardinata presso la Presidenza medesima. Il Ministero della cultura svolge infatti principalmente un ruolo operativo nella fase attuativa dei procedimenti.
  In relazione, infine, a ulteriori interventi da finanziare, sulla base di elementi acquisiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta che l'esame dei relativi progetti è ad oggi sospeso a causa di una serie di criticità: si tratta essenzialmente di mancati invii di documentazione, impossibilità da parte degli enti attuatori di acquisire documenti, profili problematici circa interventi aventi ad oggetto beni non di proprietà pubblica e durata delle convenzioni stipulate tra soggetti privati e gli enti attuatori degli interventi.
  Questo Ministero si rende ovviamente disponibile ad individuare con la Presidenza del Consiglio ogni iniziativa utile per il superamento delle criticità che consentano una rapida attuazione del programma.

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ALLEGATO 8

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 1.5 del Relatore

  All'emendamento 1.5 dopo le parole: presso le università aggiungere le seguenti: e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
0.1.5.1. Nitti, Carbonaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
1.5. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 2.7 del Relatore

  All'emendamento 2.7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al secondo periodo, le parole: «e post dottorato» sono soppresse.
0.2.7.1. Saccani Jotti, Aprea.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento» con le seguenti: «titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «d'Ateneo» inserire le seguenti: «ovvero dell'Ente pubblico di ricerca» e dopo le parole: «dall'Ateneo» inserire le seguenti: «ovvero dall'Ente pubblico di ricerca.»;

   c) al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;

   d) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
2.7. Il Relatore.

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Subemendamento all'emendamento 3.4 del Relatore

  All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

   b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.
0.3.4.1. Nitti, Carbonaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dottorato di ricerca)

  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse;

   c) al comma 2, terzo periodo, le parole: «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

  2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
  3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: «che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

   b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: 3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale.
3.4. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 4.7 del Relatore

  All'emendamento 4.7 prima della lettera a) inserire la seguente:

   0a) prima della lettera a) inserire la seguente:

   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il Pag. 281cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti regionali che svolgono attività di statistica, ricerca e formazione, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante».
0.4.7.1. Fregolent.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o;

   b) sopprimere la lettera c).
4.7. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 5.34 del Relatore

  All'emendamento 5.34 alla lettera a) sostituire le parole: «a) alla lettera a) premettere la seguente» con le parole: «a) sostituire la lettera a) con la seguente» e sostituire: «0a)» con «a)».
0.5.34.6. Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti.

  All'emendamento 5.34 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) Alla lettera a) sostituire le parole: «dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione» con le seguenti: «dalla pubblicazione del bando di concorso» e le parole: «al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240» con le seguenti: alla lettera a);

   b) prima della lettera b), inserire la seguente:

   0b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “dal servizio.”, sono inserite le seguenti: “Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili per coloro che non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca presso la medesima università.”»

   c) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università, italiana o straniera, diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), e dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 28211 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.»;

   d) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   «b-bis. Al comma 1, lettera d) le parole: “il consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ateneo” e le parole: “contratto subordinato di ricercatore universitario” sono sostituite dalle seguenti: “contratto per ricercatore universitario a tempo determinato”»;

   e) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   «c-bis. Alla lettera f) numero 1), la parola: “quarto” è sostituita dalla seguente “terzo”.

   c-ter. Alla lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: “1-bis) Al primo periodo, dopo la parola 'valuta' inserire il seguente periodo ', anche sulla base di una prova didattica,'”»;

   f) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

   d-bis) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»

   d-ter) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento presso gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

   1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato abbia avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può indire procedure selettive, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
   2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
   2-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente comma. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è destinata dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del Pag. 283contratto, l'ente valuta, in coerenza con il piano di attività, il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello di primo ricercatore o primo tecnologo. Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente comma, che devono corrispondere a quelle previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 per l'accesso al livello iniziale a tempo indeterminato. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
   3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
   3-bis. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 2-bis.
   3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16».
0.5.34.5. Saccani Jotti, Aprea.

  All'emendamento 5.34 alla lettera c) le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione sono sostituite dalle seguenti: in numero compreso fra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno.
0.5.34.4. Testamento.

  All'emendamento 5.34 alla lettera c), le parole: La maggioranza dei membri della commissione sono sostituite dalle seguenti: La totalità dei membri della commissione tranne uno.
0.5.34.1. Fioramonti.

  All'emendamento 5.34 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, altresì, ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora scaduti alla predetta data.
0.5.34.3. Toccafondi, Ungaro.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale» e le parole da: «di un eventuale profilo» fino a: «settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'eventuale indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore»

Pag. 284

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti».

   c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

   d) alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) è aggiungo, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
5.34. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 6.2 del Relatore

  All'emendamento 6.2 apportare le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura concorsuale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato e indeterminato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

   b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
0.6.2.1. Saccani Jotti, Aprea.

Pag. 285

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 22 e 24 con le seguenti: di cui all'articolo 24 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

   c) sopprimere il comma 3;
6.2. Il Relatore.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Frassinetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 1;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9, 9-ter dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
7.3. Carbonaro, Di Giorgi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.4. Casa.

  Sopprimere il comma 4.
7.5. Fratoianni.

  Al comma 4, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
7.6. Ceccanti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante piano pluriennale, i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo sono convertiti nel ruolo di professore di seconda fascia mediante procedure concorsuali riservate. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ottennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo, sono convertiti dalle università statali nella posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante procedure concorsuali riservate. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 per quattro anni.
7.7. Fratoianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori associati e, rispettivamente, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni. Con successivo decreto del Ministro dell'università da adottare entro l'anno 2021, previo parere vincolante e obbligatorio del CUN, sono definiti modalità, criteri e titoli per consentire dall'anno 2022 il passaggio a professore di seconda fascia per il personale ricercatore di ruolo sprovvisto dell'abilitazione scientifica nazionale. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
7.8.
 Fratoianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni.
7.9. Angiola.

TIT.

  Sostituirlo con il seguente: Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca.
Tit.1. Di Giorgi, Carbonaro.

Pag. 286

ALLEGATO 9

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 1.

  All'emendamento 1.5 sostituire le parole da: , di personale accademico fino a: di selezione con le seguenti: e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
0.1.5.1. (Nuova formulazione) Nitti, Carbonaro.

ART. 3.

  All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

   b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.
0.3.4.1. (Nuova formulazione) Nitti, Carbonaro.

Pag. 287

ALLEGATO 10

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'emendamento 1.5 sostituire le parole da: , di personale accademico fino a: di selezione con le seguenti: e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
0.1.5.1. (Nuova formulazione) Nitti, Carbonaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
1.5. Il Relatore.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento» con le seguenti: «titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «d'Ateneo» inserire le seguenti: «ovvero dell'Ente pubblico di ricerca» e dopo le parole: «dall'Ateneo» inserire le seguenti: «ovvero dall'Ente pubblico di ricerca.»;

   c) al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;

   d) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
2.7. Il Relatore.

ART. 3.

  All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

   b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Pag. 288presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.
0.3.4.1. (Nuova formulazione) Nitti, Carbonaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dottorato di ricerca)

  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse;

   c) al comma 2, terzo periodo, le parole: «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

  2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
  3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: «che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

   b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: 3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale.
3.4. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o;

   b) sopprimere la lettera c).
4.7. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è abrogato.
4.6. Fratoianni.