CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e VIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

   premesso che:

    lo schema attua l'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

    in particolare, la disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017;

    lo schema in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria attualmente vigente in materia, per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 che è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852;

    gli articoli 1 e 2 dello schema individuano rispettivamente l'oggetto del provvedimento e richiamano per esso le definizioni recate dal regolamento unionale; l'articolo 3 punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento che, in estrema sintesi, riguardano restrizioni all'esportazione, importazione e fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio; l'articolo 4 sanziona la violazione degli obblighi concernenti l'uso e lo stoccaggio; l'articolo 5 sanziona le violazioni degli obblighi in materia di rifiuti; l'articolo 6 definisce le modalità di accertamento delle violazioni; l'articolo 7 disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; l'articolo 8 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 dispone l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la vigente disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, ora abrogato dal nuovo regolamento;

    evidenziato che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4, in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri dettate dall'articolo 10 del regolamento, prevedono sanzioni differenziate a seconda della condotta, sia di natura amministrativa pecuniaria sia di natura accessoria (chiusura temporanea dell'attività) in alcuni casi sostituendosi alla vigente sanzione penale che assiste le prescrizioni adottate dal Ministero della salute con decreto 10 ottobre 2001;

    segnalato che l'uso dell'amalgama da parte degli operatori e dei consumatori è in sensibile calo in tutto il mondo ed è sostanzialmente assente in Italia da oltre 20 anni, essendo sostituito da composti ceramici, circostanza che suggerisce un'attenta Pag. 13 valutazione delle sanzioni previste dai citati commi 5, 6 e 7;

    preso atto che la disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che non affronta il tema delle emissioni inquinanti prodotte dai crematori che pure rappresentano una fonte duratura di emissioni nell'aria derivante principalmente dall'uso dell'amalgama dentale;

    condivisa l'esclusione all'articolo 6, che disciplina le attività di vigilanza e accertamento delle violazioni, della applicabilità dell'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981, attesa la particolare gravità del rischio connessa con la non ottemperanza alle norme riguardanti il mercurio;

    evidenziato che l'articolo 9 abroga opportunamente il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, a seguito della entrata in vigore del nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi si collegano all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema in esame;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 5, in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri;

   b) con riguardo alle sanzioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di ridurle per le ipotesi minori (ad esempio nel caso in cui sia accertato un singolo episodio) oppure quantomeno di condizionarne l'applicazione al mancato adeguamento entro un congruo tempo delle prescrizioni, in caso di condotte non plurime o minimali, prevedendo altresì inasprimenti delle medesime sanzioni per «grossisti», importatori, cliniche e studi odontoiatrici che perseverino nell'uso di tali prodotti.