CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 50

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Giustizia riparativa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) predisporre linee guida metodologiche per la giustizia riparativa, coerenti con le definizioni e rispettose dei principi sanciti a livello internazionale, come quelli della volontarietà delle parti, della confidenzialità, del consenso informato e dell'assenza di pregiudizio per i diritti di difesa e per la presunzione di innocenza dell'autore del reato;

   b) escludere dall'applicazione del presente articolo le ipotesi di reato di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011;

   c) prevedere standard formativi per mediatori e facilitatori dei conflitti;

   d) istituire un modello di accreditamento dei centri di giustizia riparativa e un albo dei mediatori penali;

   e) prevedere una completa ed effettiva informazione delle vittime circa i servizi di giustizia riparativa disponibili;

   f) prevedere che i percorsi di giustizia riparativa siano accessibili in ogni stato e grado del procedimento, inclusa la cognizione;

   g) prevedere che l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa non incontri preclusioni oggettive in relazione alla gravità dei reati o alla presenza di vittime collettive o diffuse;

   h) rendere effettivo il ricorso ai percorsi di giustizia riparativa nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova e incoraggiarlo rispetto agli istituti incentrati sulla riparazione del danno cagionato dal reato (come quelli basati su condotte riparatorie) o rispetto a meccanismi di depenalizzazione in concreto fondati sulla tenuità del fatto, affinché restituiscano attenzione alle vittime di reato;

   i) prevedere, attraverso riforma degli articoli 1 e 15 legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nella generale ottica dell'individualizzazione del trattamento penitenziario ai sensi dell'articolo 13 della 13 legge 26 luglio 1975, n. 354, tutti i condannati e gli internati possano accedere, se lo desiderano, a programmi di giustizia riparativa durante l'esecuzione della pena;

   l) prevedere che ai destinatari di misure alternative alla detenzione ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 sia concessa, se lo desiderano, la possibilità di fruire di programmi di giustizia riparativa, sempre che non risulti pregiudizievole per le vittime del reato;

   m) prevedere che al tipo di esito di un programma di giustizia riparativa non possano essere associate conseguenze giuridiche pregiudizievoli per coloro che vi partecipano, Pag. 51 coerentemente con quanto statuito dall'articolo 29, comma 4, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

   n) rendere effettiva la disponibilità di servizi di giustizia riparativa sul territorio e, segnatamente, presso ciascun distretto di Corte d'appello, istituendo strutture pubbliche o accreditando strutture private che garantiscano la sicurezza e l'affidabilità del proprio operato, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  Conseguentemente, al Capo I, rubrica, sostituire la parola: Delega con la seguente: Deleghe
01.01. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sostituire, le parole: un anno con le seguenti: sei mesi
*1.1. Colletti.
*1.40. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*1.2. Costa, Magi.
*1.6. Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 266, comma 2-bis, prevedendo che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile sia consentita nei soli procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

   b) modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini e prevedendo che nei casi nei quali si proceda per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, il decreto debba contenere l'indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del dispositivo di captazione. Prevedere che il pubblico ministero possa provvedere nei casi di urgenza, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

   c) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto per il pubblico ministero di trascrivere, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni possono essere indicate, in tali casi, soltanto le indicazioni temporali della captazione e quelle volte ad identificare il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta;

   d) prevedere la trasmissione al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni informatiche o telematiche per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo Pag. 52la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga; prevedere che il pubblico ministero disponga con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni nelle ipotesi quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso;

   e) prevedere l'obbligo del pubblico ministero di depositare, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione informatiche o telematiche, le annotazioni, i verbali, le registrazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, formando un elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni rilevanti a fini di prova. Garantire il diritto di difesa, mediante immediato avviso ai difensori delle parti, della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco formato dal pubblico ministero e consentire l'ascolto delle registrazioni e la cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

   f) prevedere, in caso di grave pregiudizio per l'attività d'indagine che il giudice possa autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito dell'elenco di cui alla lettera e) non oltre il termine di chiusura delle indagini preliminari;

   g) prevedere che il pubblico ministero provveda all'inserimento dei verbali e degli atti relativi all'utilizzazione delle comunicazioni o conversazioni captate per l'adozione di una misura cautelare nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, del codice di procedura penale. Prevedere che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenti al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, del codice di procedura penale dandone contestuale comunicazione ai difensori;

   h) prevedere la facoltà per i difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito dell'elenco di cui alla lettera e) di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale. La richiesta, con i relativi atti allegati è depositata presso gli uffici del pubblico ministero. Prevedere la facoltà del giudice di prorogare tale termine in ragione della peculiare complessità e del numero delle intercettazioni;

   i) prevedere la facoltà del pubblico ministero e dei difensori di integrare le richieste e presentare memorie e prevedere la facoltà del pubblico ministero di richiedere al giudice l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni che, per fatti sopravvenuti, ritenga irrilevanti;

   l) prevedere che il giudice decida con ordinanza emessa in camera di consiglio sulle richieste delle parti entro 5 giorni dalla ricezione delle stesse l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, prevedere lo stralcio, anche d'ufficio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. L'ordinanza deve essere comunicata al pubblico ministero e alle parti;

   m) prevedere che con l'ordinanza di cui alla lettera l) viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione e che gli stessi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, del codice di procedura penale;

   n) prevedere che il giudice disponga la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, del Pag. 53codice di procedura penale sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Prevedere che tale facoltà spetti anche ai difensori. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni;

   o) modificare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la facoltà per i difensori di chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione del materiale non acquisito;

   p) prevedere la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.21. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

    1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non Pag. 54siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

    2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

    3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

    4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

    5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

   b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

   c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

   d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

   e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

    1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

    2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, Pag. 55su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

    3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

    4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

    5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

    6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

    7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

    8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale inserire le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.22. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel Pag. 56rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che nell'esecuzione delle operazioni di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero trasmetta immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti con le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;

   b) prevedere che nelle esecuzioni delle operazioni di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, i difensori, prima del deposito verbali e le registrazioni possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni;

   c) modificare l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale prevedendo che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;

   d) prevedere che effettuato il deposito, il giudice invita le parti ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.;

   all'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.
(Disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione)

  1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale dopo le parole: «in cui è cessata l'attività del colpevole;», sono inserite le seguenti: «per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza»;

   sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

   1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

    1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

    1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi Pag. 57 avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

   Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.11. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, inserire le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che nell'esecuzione delle operazioni di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero trasmetta immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti con le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;

   b) prevedere che nelle esecuzioni delle operazioni di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, i difensori, prima del deposito verbali e le registrazioni possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni;

   c) modificare l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale prevedendo che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;

   d) prevedere che effettuato il deposito, il giudice invita le parti ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata Pag. 58l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.;

   sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

    1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

    1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.»;

Pag. 59

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale inserire le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale inserire le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga anche la specifica indicazione delle peculiari esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, nelle ipotesi in cui si proceda per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.15. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere all'articolo 267 del codice di procedura penale che il procedimento ivi disciplinato si applichi anche alle ipotesi nelle quali, tramite i dispositivi di captazione elettronica o telematica, siano appresi altri dati, quali la messaggistica archiviata, le immagini, la rubrica, i dati di navigazione, localmente o copiata su altri supporti, i tabulati delle conversazioni, la visualizzazione delle informazioni che appaiono sullo schermo del dispositivo bersaglio, Pag. 60 ovvero ai dati che ne consentano la geolocalizzazione;

   b) prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione;

   c) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,
1.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere all'articolo 267 del codice di procedura penale che il procedimento ivi disciplinato si applichi anche alle ipotesi nelle quali, tramite i dispositivi di captazione elettronica o telematica, siano appresi altri dati, quali la messaggistica archiviata, le immagini, la rubrica, i dati di navigazione, localmente o copiata su altri supporti, i tabulati delle conversazioni, la visualizzazione delle informazioni che appaiono sullo schermo del dispositivo bersaglio, ovvero ai dati che ne consentano la geolocalizzazione;

   b) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari e prevedere l'inutilizzabilità nei citati giudizi extra-penali anche nelle ipotesi di violazione dell'articolo 268, comma 3 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,
1.37. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel Pag. 61rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) a modificare l'articolo 269 comma 1 del codice di procedura penale prevedendo che entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal giudice;

   b) modificare l'articolo 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale, prevedendo che ove non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, sull'istanza di parte del difensore provveda il giudice con decreto motivato e che, in caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.18. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione;

   b) prevedere l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nell'ambito del medesimo procedimento ove esse siano state autorizzate per la prova dei reati che siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, escludendo i reati collegati ai sensi dell'articolo 371 del codice di procedura penale a quelli che hanno legittimato l'ascolto.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.20. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che per tutti i provvedimenti giurisdizionali nell'ambito dell'autorizzazione, esecuzione di operazioni intercettazioni Pag. 62 di comunicazioni informatiche o telematiche sia competente il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale per le indagini preliminari, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.14. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: escludere l'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tramite captatori informatici o telematici prevedere la soppressione dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.19. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente princìpio e criterio direttivo: prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione, abrogando il numero 1) della la lettera g) dell'articolo 270 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,
1.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di Pag. 63procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possano essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, abrogando il numero 19 della lettera g) dell'articolo 270 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.12. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione siano valutate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.16. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo la sanzione della nullità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui il pubblico ministero non provveda al loro deposito Pag. 64presso l'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.23. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'intercettazione delle conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,
1.13. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di misure cautelari reali,

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche Pag. 65 al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo fra i presupposti per l'applicazione della misura del sequestro preventivo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e specificare la natura concreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa. Specificare il nesso di strumentalità della cosa sequestrata con il fatto di reato;

   b) prevedere i termini della durata massima della misura cautelare e prevedere che la stessa sia proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata;

   c) ferme restando le ipotesi in cui la legge prevede la confisca, vietare l'adozione della misura nelle ipotesi in cui la sentenza sia strutturalmente inidonea a eliminare il danno o il pericolo;

   d) prevedere che il pubblico ministero, a pena di inammissibilità, presenti al giudice competente per l'adozione della misura tutti gli elementi raccolti, inclusi gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate;

   e) prevedere che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare procede all'interrogatorio della persona sottoposta con l'assistenza obbligatoria del difensore e del pubblico ministero;

   f) nelle ipotesi di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale, prevedere, a pena d'inefficacia della misura, l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta;

   g) prevedere che il riesame sulle misure cautelari reali si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale;

   h) prevedere che l'appello ai sensi dell'articolo 323 del codice di procedura penale si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità previste dall'articolo 310 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di misure cautelari reali,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di misure cautelari reali,
1.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.
1.41. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle contravvenzioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di revisione del regime sanzionatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

   a) prevedere la sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non è connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte;

   b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), che le modalità della condotta, l'assenza di abitualità e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere.
1.45. Vitiello.

Pag. 66

  Al comma 1, sostituire la parola: speditezza con le seguenti: , garanzia della ragionevole durata del processo
1.3. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: razionalizzazione del processo penale aggiungere le seguenti: , nonché di revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa
1.8. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle garanzie difensive con le seguenti: senza pregiudizio delle garanzie difensive
1.4. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive aggiungere le seguenti: nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale e per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali, di cui all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 323 aggiungendo la previsione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità punibile con la pena edittale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro e coordinare tale previsione escludendo tale fattispecie di reato dall'articolo 323-bis;

   b) modificare l'articolo 357, prevedendo che, agli effetti penali, sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano specifici poteri conferiti dalla legge, svolgendo una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; prevedere che si per pubblica funzione s'intende la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che la stessa debba essere caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti per legge;

   c) modificare l'articolo 358, prevedendo che, ai fini penali, la persona incaricata di pubblico servizio, debba essere definita quale persona, priva dei poteri del pubblico ufficiale, che in forza di specifica norma di legge, in determinati casi presta un pubblico servizio con spendita di specifici poteri, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

   d) modificare l'articolo 359, specificando che, agli effetti della legge penale, si considerano persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione,

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.
1.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 67

  Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive aggiungere le seguenti: , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: «Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale.) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

  Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge»;

   b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: «Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

  Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»;

   c) il numero 2) del primo comma dell'articolo 359 è sostituito dal seguente: «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione».;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.
1.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive aggiungere le seguenti: , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arresto Pag. 68 fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro»;

   b) all'articolo 323-bis, al primo comma, le parole: «e 323» sono soppresse.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.
1.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive, aggiungere le seguenti: , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, sopprimere l'articolo 323 del codice penale.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.
1.32. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, dopo le parole: garanzie difensive aggiungere le seguenti , anche dell'ordinamento europeo,
1.42. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo Pag. 69 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

Pag. 70

   b) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a) e b) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

Pag. 71

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) costituiscano anche illecito disciplinare.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

   Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di Pag. 72rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni aggiungere, in fine, le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.25. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'Art. 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati della procura e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente Pag. 73 necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'Art. 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di Pag. 74rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lett. a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alla lett. a), b), c) e d) costituisca anche illecito disciplinare;

   f) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b), c) e d);

   g) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.24. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Ai fini della revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per le vittime del reato, quale organo di supporto per l'elaborazione di uno o più schemi di decreti legislativi da sottoporre al Ministero della Giustizia, secondo i principi e i criteri del presente Capo.
1.9. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al periodo precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
1.5. Costa, Magi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
1.7. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Pag. 75

  Al comma 4, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro un anno.
1.43. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di correzione dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto del principio cardine di correzione delle disfunzioni del sistema che incidono sulle cause di rinvio del processo penale, con particolare riguardo a:

   a) omessa/irregolare notifica all'imputato;

   b) omessa/irregolare notifica al difensore;

   c) omessa/irregolare notifica alla persona offesa;

   d) mancata traduzione dell'imputato detenuto;

   e) assenza del Giudice titolare;

   f) assenza del Pubblico Ministero titolare;

   g) precarietà del Collegio per assenza di alcuni o tutti i membri titolari;

   h) problemi logistici (assenza trascrittori, orario sindacale del personale);

   i) eccessivo carico del ruolo;

   l) omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero;

   m) assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri prevedendo, in particolare:

    1) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;

    2) la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse;

   b) modifica delle norme in materia di carriera, avanzamento e promozioni dei magistrati, bandendo ogni automatismo e istituendo rigorosi criteri meritocratici;

   c) modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati al fine di darvi concreta attuazione.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.
1.05. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice di procedura penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo:

    1) che il comma 2 venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale e per riassunto degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, Pag. 76fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

    2) che il comma 2-bis venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado; il medesimo novellato comma preveda altresì che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454;

    3) che dopo il novellato comma 2-bis sia inserito un comma 2-ter, che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, consentendone, tuttavia la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis, come novellato;

    4) che il comma 7 sia sostituito da altro testo che, salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, novellati sulla base dei criteri sopra indicati, consenta la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto;

   b) modificare l'articolo 123 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che, dopo il comma 2 sia aggiunto un comma 2-bis che stabilisca che le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

   c) modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale nel senso di aggiungere, dopo il comma 4, un comma 4-bis. che preveda espressamente che i risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

   d) modificare l'articolo 270 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 1 con altro testo che preveda che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari; potranno, invece, essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 del codice di procedura penale.

   e) modificare il Titolo I del Libro V del codice di procedura penale, nel senso di inserire, dopo l'articolo 329, i seguenti articoli contenenti nuovi divieti:

    1) l'articolo 329-bis, che preveda il «divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari», vietando la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare e stabilendo che chi violi il divieto sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro;

    2) l'articolo 329-ter che preveda il «divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni», stabilendo che I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono Pag. 77comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
1.04. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale, stabilire che la pena non possa essere inferiore ad anni due di reclusione se il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;

   b) prevedere l'abrogazione dell'articolo 323-ter del codice penale;

   c) prevedere che all'articolo 346-bis del codice penale l'utilità sia circoscritta a quella di natura economica;

   d) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: «Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale» e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

    1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

    2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o avesse cognizione della notizia, la pena sia la reclusione fino a un anno;

    3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

    4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, sia punito con la reclusione da uno a tre anni.

   e) introdurre, dopo l'articolo 617-septies del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

    1) l'articolo 617-octies, che preveda il reato di «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale», stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

    2) l'articolo 617-novies, che preveda il reato di «Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti», stabilendo che, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    3) l'articolo 617-decies che preveda il reato di «Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni», stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, Pag. 78chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, o da incaricato di un pubblico servizio, la pena sia stabilita nella reclusione da uno a cinque anni.

   f) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

    1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: «a guisa di informazione», siano sostituite dalle parole: «nel contenuto»;

    2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

    3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.
1.01. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di rivelazione di segreto e accesso abusivo ai procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: «Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale» e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

    1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

    2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione sia stabilita fino a un anno;

    3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

    4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, si punito con la reclusione da uno a tre anni.

   b) introdurre, dopo l'articolo 617-septies del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

    1) l'articolo 617-octies, che preveda il reato di «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale», stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

    2) l'articolo 617-novies, che preveda il reato di «Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti», stabilendo che, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del codice penale e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detenga documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la Pag. 79raccolta illecita di informazioni, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    3) l'articolo 617-decies che preveda il reato di «Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni», stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, o da incaricato di un pubblico servizio, la pena sia stabilita nella reclusione da uno a cinque anni.

   c) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

    1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: «a guisa di informazione», siano sostituite dalle parole: «nel contenuto»;

    2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

    3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.
1.03. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di anticorruzione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale, stabilire che la pena non possa essere inferiore ad anni due di reclusione se il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio consista nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;

   b) prevedere l'abrogazione dell'articolo 323-ter del codice penale;

   c) prevedere che all'articolo 346-bis del codice penale l'utilità sia circoscritta a quella di natura economica.
1.02. Vitiello.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche, assegnando priorità alle misure cautelari, reali e personali, e ai relativi ricorsi;
2.12. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti di indagine, atti di dibattimento, atti di riesame, richieste, istanze, avvisi, sentenze, fissazioni udienze, nonché tutte le prove documentali, possa essere effettuato anche con modalità telematiche;
2.21. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di lista Pag. 80testi e lista documenti possa avvenire sia in modalità cartacea che telematica;
2.34. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stato e grado, aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'urgenza del provvedere nei casi di misure cautelari, reali e personali, e dei relativi ricorsi,
2.69. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possa essere effettuato anche con le seguenti: sia effettuato
2.13. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo ai difensori delle parti intervenute la possibilità di consultare in via telematica quanto depositato
2.1. Schullian.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando lo svolgimento in presenza della discussione e della decisione in camera di consiglio
2.11. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo
2.14. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;
2.61. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;
2.84. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere l'obbligo in capo a indagati e imputati di fornire un indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale possono essere seguite le notificazioni;
2.20. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro comporti un rallentamento dei tempi delle indagini, ovvero un aggravio eccessivo per l'interessato;
2.10. Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 81

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che nel procedimento penale venga introdotto un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale che sia omogeneo per i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, utile a: consultazione dello stato delle pendenze, deposito non obbligatorio degli atti in modalità telematiche, richiesta ed estrazione di copie, prenotazione di appuntamenti con gli uffici, compresi i giudizi in corso dinanzi al giudice di pace;
2.33. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la facoltà per l'indagato o l'imputato di eleggere un idoneo domicilio telematico con obbligo di informare l'autorità procedente delle eventuali variazioni; prevedere che, su richiesta dell'indagato o dell'imputato, le notificazioni successive alla prima possano essere eseguite al domicilio telematico indicato dal medesimo;
2.59. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2.7. Costa, Magi.
*2.35. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) individuare gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio; il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può integrare l'elenco;
2.27. Cirielli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che il deposito telematico sia stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del ministero di giustizia entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme;
2.36. Tateo, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio nazionale forense aggiungere le seguenti: , i capi degli uffici giudiziari
2.70. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e preveda un periodo transitorio in cui sia consentito sia il deposito telematico che il deposito non telematico
2.2. Schullian.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2.3. Schullian.
*2.37. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere il mantenimento di deposito non telematico per tutti gli atti che afferiscano a misure cautelari, reali e personali Pag. 82 e dei relativi ricorsi, nonché in tutti i casi di impugnazione della sentenza;
2.39. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia è sempre consentito il deposito con modalità non telematica;
2.38. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al capo dell'ufficio con le seguenti: al pubblico ministero procedente
2.28. Cirielli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al capo dell'ufficio aggiungere le seguenti: , sentito il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati interessato,
2.71. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.41. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: atti e documenti con le seguenti: lista testi e lista documenti
2.40. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.42. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del completamento della trasmissione con le seguenti: dell'avvenuta ricezione

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: del completamento della trasmissione con le seguenti: dell'avvenuta ricezione
2.4. Schullian.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.43. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere che il primo atto notificato all'indagato/imputato non detenuto debba contenere l'invito a questi a dichiarare o eleggere domicilio elettronico fornendo un indirizzo di posta elettronica certificata;

   f-ter) prevedere che, in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio elettronico da parte dell'indagato/imputato non detenuto, ovvero nel caso in cui l'indirizzo da questi fornito risulti inesistente o inidoneo alla ricezione, la notifica degli atti successivi al primo debba essere eseguita mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;

  Conseguentemente al medesimo comma:

   alla lettera g), alla parola: imputato premettere le seguenti: indagato o;

   alla lettera m). alla parola: imputato, ovunque ricorra, premettere le seguenti: indagato o;

   sopprimere le lettere l), n) e p).
2.26. Miceli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che nel primo atto notificato all'indagato o all'imputato venga eletto il domicilio valido ai fini delle comunicazioni inviate a questi dal difensore, e che le eventuali modifiche siano inefficaci se non comunicate per iscritto sia allo Pag. 83stesso difensore che all'ufficio presso il quale pende il procedimento;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) specificare, sia in riferimento alle comunicazioni che alle notifiche, la disciplina applicabile in ipotesi di impugnazione proposta personalmente dal condannato in primo grado;
2.29. Saitta, Perantoni, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia aggiunto il comma 6-ter, disponendo che:

    1) siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista.

    2) siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet e sui social media, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

    3) i responsabili delle suddette violazioni sono soggetti ad azione risarcitoria in sede civile;
2.72. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio; prevedere il divieto per i magistrati della Procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio; disciplinare le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva, disponendo un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera, per chi favorisce tale diffusione;
2.73. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) adottare disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato o imputato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;
2.74. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), l), m), n), o) e p)
2.8. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni; Pag. 84 prevedere che, in difetto di nomina del difensore fiduciario, la notificazione all'imputato della citazione a giudizio debba avvenire personalmente e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo rimanga sospeso;

   sopprimere le lettere m), n), o) e p)
2.9. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g)
2.44. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che garantiscano comunque una effettiva conoscenza o agevole conoscibilità dell'oggetto della notifica, e prevedano comunque un termine entro il quale, ove non tale prova di effettiva notifica non si raggiunga, si proceda con le attuali procedure
2.45. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che garantiscano comunque una effettiva conoscenza dell'oggetto della notifica, e prevedano comunque un termine entro il quale, ove tale prova del buon esito non si raggiunga, si proceda con le attuali modalità
2.54. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che, in difetto di nomina del difensore fiduciario, la notificazione all'imputato della citazione a giudizio debba avvenire personalmente e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo rimanga sospeso;
2.62. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: messaggio di conferma aggiungere le seguenti: del completamento
2.85. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere la notificazione della citazione dell'imputato, contenente la contestazione dell'accusa, mediante consegna a mani della persona o mediante avviso di deposito dell'atto da eseguire mediante forme predeterminate, se non è possibile consegnarlo personalmente, con invito a presentarsi per ritirarlo entro un termine stabilito; prevedere l'emissione di un ordine di notificazione coattiva se l'atto non viene ritirato dall'imputato entro il termine; stabilire il dovere della polizia giudiziaria di eseguire l'ordine di notificazione coattiva, salvo che l'atto sia stato nel frattempo ritirato, procedendo, se necessario, ad accesso forzoso anche in locali di privata dimora ove ritenga si trovi la persona al solo fine di notificare l'atto; prevedere che la polizia giudiziaria abbia il potere di accompagnare l'imputato nei propri uffici per il tempo strettamente necessario a consegnargli l'atto e che siano adottate da parte della polizia giudiziaria tutte le cautele necessarie per salvaguardare i diritti della persona;
2.63. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere l), m), n), o) e p)
2.58. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l)

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).
2.5. Schullian.

Pag. 85

  Al comma 1, sopprimere la lettera l)
*2.15. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.
*2.46. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*2.75. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che, in difetto di nomina del difensore di fiducia, la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, in mancanza, della citazione a giudizio, debba essere eseguita mediante la consegna dell'atto personalmente all'imputato, se necessario ad opera della polizia giudiziaria, e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo resti sospeso nei confronti dell'imputato assente;
2.47. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) salvo in ogni caso il disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 162 del codice di procedura penale, prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima possano essere eseguite mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione; prevedere in ogni caso avvisi all'imputato e conseguenze derivanti dal mancato colpevole onere di indicare in recapito al difensore;
2.48. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione.
2.89. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: successive alla prima aggiungere le seguenti: notificazione contenente anche la descrizione dell'accusa
2.86. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: consegna al difensore aggiungere le seguenti: e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera m), dopo le parole: contenga anche aggiungere le seguenti: le accuse a carico dell'indagato e;

   alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il difensore non sia mai gravato dall'onere di ricerca dell'imputato;

   alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale
2.24. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: che diano garanzia dell'avvenuta ricezione con le seguenti: e comunque idonee ad attestare la ricezione e la consultazione
2.64. Vitiello.

Pag. 86

  Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da: al di fuori fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) prevedere che il primo atto notificato all'imputato, con il quale la parte ha conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale e che avviene esclusivamente di persona o comunque a mano presso il difensore con domicilio eletto, contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche, e che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso;
2.22. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio fino alla fine della lettera
2.76. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password a doppia autenticazione, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica
2.49. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica.
2.55. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m)
*2.90. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
*2.16. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera m) dopo le parole: modalità-telematiche, aggiungere le seguenti: e che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo ed il conseguente rifiuto a parteciparvi comporta che si procederà in assenza
2.77. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera m) dopo la parola: recapito aggiungere le seguenti: anche telematico
2.50. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera m) aggiungere in fine, le seguenti parole: e che, in mancanza di tale indicazione o in caso di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo o di rifiuto a parteciparvi, si procederà in assenza
2.65. Vitiello.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine, le seguenti parole: e che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e il conseguente rifiuto a parteciparvi comporti che si proceda in assenza
2.6. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che se l'imputato non è reperibile all'ultimo indirizzo comunicato al difensore, la notifica non si consideri perfezionata e sarà onere Pag. 87dell'autorità procedente assicurarsi che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento e delle varie fasi dello stesso.

  Conseguentemente al medesimo comma:

   alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore la mancata notifica degli atti all'imputato qualora dimostri l'inidoneità dell'ultimo indirizzo comunicatogli da quest'ultimo;

   alla lettera o), dopo le parole: gli altri criteri stabiliti aggiungere le seguenti: dalle lettere m) ed n) del presente provvedimento e
2.17. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n)
*2.19. Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.
*2.66. Vitiello.
*2.78. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

   o) disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale;
2.25. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p)
2.51. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: che diano garanzia dell'avvenuta ricezione con le seguenti: e comunque idonee ad attestare la ricezione e la consultazione
2.67. Vitiello.

  Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: ricezione con le seguenti: presa visione
2.18. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera p) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password a doppia autenticazione, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica
2.52. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica.
2.57. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) prevedere espressamente che salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti ex articolo 100 codice procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale ex articolo 122 del codice procedura penale consenta al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altro procuratore il potere si sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire la costituzione di parte civile.
2.53. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Pag. 88

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) prevedere l'obbligatorietà di aggiornare il sistema di indagine «S.d.i» dopo l'esito del giudizio in modo da rendere fruibile alle forze dell'ordine non solo la notizia di reato, ma anche le successive pronunce relative al reato medesimo.
2.32. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) prevedere che gli strumenti della notifica e dell'accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, siano possibili anche per la persona offesa dal reato.
2.30. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) prevedere mediante integrazione dell'articolo 123 del codice di procedura penale che le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato servendosi dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati in possesso dell'amministrazione penitenziaria.
2.79. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) al fine di garantire la trasparenza dell'azione degli uffici giudiziari, adottare strumenti normativi che rendano pubbliche tutte le performance degli uffici, l'uso che fanno delle risorse pubbliche loro destinate, ma anche la gestione di attività sensibili come le modalità di incarico ad esperti e periti e la pubblicità di dei beni in vendita provenienti da misure di prevenzione patrimoniali, disponendo un'adeguata sanzione disciplinare per chi, predisposto o delegato, non controlla e favorisce tale diffusione. La mancata ottemperanza o vigilanza della disposizione comporta un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera.
2.81. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) modificare l'articolo 134 del codice di procedura penale, sostituendo integralmente il comma 4 e rendendo la riproduzione audiovisiva una modalità ordinaria e non speciale di documentazione.; sostituire l'articolo 139 del codice di procedura penale integralmente, stabilendo le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano in ogni caso unite agli atti del procedimento; sostituire l'articolo 141-bis del codice di procedura penale, introducendo la norma per cui l'assunzione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, debba essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
2.80. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Non rientrano nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, l'acquisizione di prove orali, la discussione delle udienze e camere di consiglio, le quali avvengono esclusivamente di persona.
2.23. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 devono essere attuati nel pieno Pag. 89rispetto del principio di parità dei soggetti del processo.
2.60. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla speranza per gli autori dei reati puniti con pene detentive potenzialmente perpetue, favorendo un apposito meccanismo di revisione, precisando che:

    1) i suoi presupposti e le sue cadenze temporali devono essere conoscibili per il detenuto al momento dell'irrogazione della sanzione;

    2) il momento iniziale della sua operatività deve collocarsi non oltre il termine di 25 anni dalla condanna;

    3) ad esso devono fare seguito periodiche revisioni ulteriori;

    4) il suo oggetto deve essere costituito dalla verifica relativa alla persistenza o meno di motivi legittimi inerenti alla pena quali la repressione, la dissuasione, la tutela della collettività e il reinserimento sociale, che valgono a giustificare la permanenza in stato di detenzione del condannato, alla luce degli eventuali progressi da lui compiuti nel percorso riabilitativo.
2.83. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni di diritti umani ed ai loro familiari in attuazione delle risoluzioni 9/11 del 2008 e 12/12 del 2009 adottate dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il diritto alla verità autorizza la vittima ed i suoi parenti a cercare ed ottenere tutte le informazioni rilevanti relative alla commissione dell'allegata violazione, tra cui l'identità degli autori, il destino cui è andata incontro ed il luogo in cui si trova la vittima e, se del caso, il processo mediante il quale la suddetta violazione è stata ufficialmente autorizzata.
2.82. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Alla rubrica, dopo le parole: di notificazioni inserire le seguenti: e comunicazioni.
2.68. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che per finalità di accertamento dei soli reati di cui agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, mentre, per la medesima finalità, i dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, siano conservati per trenta giorni;

   b) prevedere che tali dati, su richiesta del pubblico ministero o del difensore, siano acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, quando sono presenti sufficienti indizi di un reato Pag. 90di cui agli articoli 266 e 266-bis e l'acquisizione sia utile per l'accertamento dei fatti;

   c) prevedere che nei casi di urgenza il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente al giudice, il quale decide sulla convalida con decreto motivato;

   d) prevedere che successivamente alla ricezione dei dati, il giudice disponga l'acquisizione di quelli, indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio dei dati di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio; a tal fine hanno diritto di estrarre copia dei dati trasmessi dai fornitori dei servizi; prevedere: che se vi è richiesta di parte, il giudice proceda alla stampa dei dati in forma intellegibile, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento della perizia, che le stampe acquisite siano inserite nel fascicolo per il dibattimento e le parti possano estrarne copia in ogni momento, e che i dati stralciati siano conservati integralmente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, ma al pubblico ministero e ai difensori, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, sia consentito l'accesso all'archivio, la consultazione e l'estrazione di copia dei dati stessi; prevedere che essi possano in ogni tempo chiedere al giudice l'acquisizione dei dati conservati ai fini dell'utilizzazione per un diverso reato tra quelli di cui agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale.

   e) prevedere che i dati acquisiti fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure senza l'autorizzazione o senza la convalida del giudice emessa nei termini ovvero relativi alle persone indicate nell'articolo 200, comma 1, del codice di procedura penale non siano utilizzabili a carico dell'imputato.
2.03. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure cautelari personali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1) modificare l'articolo 279 del codice di procedura penale prevedendo che le misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale siano disposte dal giudice in composizione collegiale;

    2) modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare possa essere prevista soltanto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

    3) prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 274 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale, l'esecuzione della misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale sia preceduta da una udienza in camera di consiglio davanti al giudice che procede in composizione collegiale nella quale si instaura un contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche attraverso la valutazione di misure meno invasive di soddisfacimento delle stesse; prevedere che all'udienza l'indagato o l'imputato compaia in stato di libertà, salvo che sia detenuto per altra causa, e che all'esito dell'udienza il giudice deliberi definitivamente sull'esecuzione della misura.
2.01. Costa, Magi.

Pag. 91

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Mediazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale, affinché diventi più celere ed efficiente, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) specificare le ipotesi di reato per le quali è consentito il ricorso alla mediazione, diretta a favorire la conciliazione tra autore e vittima del reato, con l'intervento di un soggetto terzo, imparziale diverso dal giudice;

   b) prevedere la facoltà per le parti, compresa la persona offesa, di proporre il ricorso alla mediazione;

   c) stabilire il potere della autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine entro il quale concludere la mediazione;

   d) prevedere un termine massimo di sospensione del procedimento, fatta salva la possibilità del compimento di atti urgenti;

   e) disciplinare la procedura di mediazione con la previsione che, nella ricerca dell'accordo, accanto all'iniziativa delle parti, siano assicurate le garanzie minime della difesa;

   f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti compiuti in sede di mediazione ai fini del procedimento penale;

   g) prevedere il potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione;

   h) prevedere che, in caso di esito negativo, il procedimento riprenda dal momento in cui è stato sospeso.
2.04. Vitiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che fino all'approvazione di una disciplina organica in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova è ammesso per i soli reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.
2.02. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Della prova)

  1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1:

   a) prevedere di inserire le cosiddette intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stabilendo che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e aggiungere al comma 4 del medesimo articolo le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione»;

   b) prevedere una disciplina organica relativa all'utilizzo del captatore informatico precisando che tale strumento si possa Pag. 92impiegare esclusivamente per captare i cosiddetti flussi di comunicazione;

   c) impedire l'utilizzo, ai fini intercettativi, di sistemi software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, e, per altro verso, l'archiviazione mediante sistemi cloud; esplicitare il requisito della affidabilità, sicurezza ed efficacia dei software utilizzabili a fini captativi, garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica; prevedere l'utilizzabilità dei contenuti captati con ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti;

   d) nei casi di intercettazioni mediante captatore informatico, limitare il ricorso ai soli casi nei quali siano effettivamente indispensabili per la tutela di beni giuridici primari quali la vita o l'incolumità, con l'adozione di misure tali da circoscriverne l'impatto anche sui terzi;

   e) prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga:

    1) la specifica indicazione delle esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini;

    2) le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova;

    3) l'indicazione dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e di quelli in cui escluderla per ragioni di tutela della vita privata;

    4) l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto;

   f) prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla Procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente;

   g) assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità' alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari;

   h) al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 è aggiunto il seguente:

«Art. 315-bis.
(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

   1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.
   2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.
   3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati. Pag. 93
   4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.
   5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.
   6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione»;

   i) prevedere che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, valutino la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, definendo l'istruttoria predisciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, o con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare;

  l) prevedere che la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti.
2.05. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delle misure cautelari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1:

   a) assicurare una maggiore rapidità nella destinazione dei beni confiscati anche mediante un'attività di programmazione anticipata condotta, in pendenza del giudizio di merito, da parte dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, in collaborazione con l'autorità giudiziaria;

   b) estendere il divieto di nominare amministratore giudiziario o collaboratore di quest'ultimo un parente o affine del proposto, in analogia alla previsione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 72 del 2018, anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro; estendere tale divieto anche la bording delle singole società ricomprese nel complesso da gestire; prevedere che anche i coadiutori eventualmente nominati dall'amministratore giudiziario assumano la qualifica di pubblico ufficiale;

   c) rivedere la disciplina applicabile ai compensi degli amministratori e dei coadiutori, individuando un tetto massimo delle relative liquidazioni, con aumento di non oltre il quarto per mandati di particolare complessità;

   d) prevedere la creazione di un database unico che consenta all'autorità giudiziaria ed all'agenzia nazionale di riconoscere tutti i beni in sequestro fornendo preziosi elementi di convincimento per le decisioni sulla concessione in uso di determinati beni e per le sinergie da creare tra imprese in sequestro e confisca in modo da costruire un vero e proprio circuito economico di legalità;

   e) al fine di definire la celere ed efficiente definizione dei procedimenti penali, garantire una adeguata circolarità delle informazioni attraverso l'aggiornamento e la Pag. 94completezza del fascicolo elettronico del detenuto-SIDET. A tal fine va istituita, realizzata ed implementata la banca dati nazionale dei carichi pendenti.
2.016. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.51. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) modificare il codice di procedura penale al fine di prevedere che, in caso di violazione del principio della presunzione di innocenza con particolare riferimento a forme di comunicazione giudiziaria contrastanti con il disposto della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, l'indagato o l'imputato possa segnalare tali violazioni al Garante per la tutela della presunzione di innocenza per i provvedimenti di competenza;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante per la tutela della presunzione d'innocenza)

  1. Il Governo è delegato ad istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la tutela della presunzione d'innocenza (di seguito «il Garante»).
  2. Il Garante promuove il rispetto dell'articolo 27, secondo comma della Costituzione e dell'art. 6, secondo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; rappresenta l'organo di cui all'articolo 10 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, volto a garantire che gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto legislativo recante l'individuazione delle funzioni del Garante è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un potere di vigilanza del Garante al fine di garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole; prevedere che il Garante, all'esito di tale attività o a seguito di segnalazioni da parte dell'indagato o dell'imputato per la lesione dei propri diritti, inoltri al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione in ordine alle violazioni riscontrate ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati;

   b) prevedere un potere di vigilanza del Garante sulla correttezza dell'informazione giudiziaria, monitorando le notizie di cronaca giudiziaria attraverso l'analisi di quotidiani, tv e web, e la redazione di un rapporto annuale sul rispetto della presunzione di innocenza sui media;

   c) prevedere che le persone assolte o prosciolte abbiano il diritto di rivolgersi al Garante per ottenere un provvedimento di deindicizzazione dei contenuti relativi al procedimento penale nel quale sono state indagate o imputate e contenenti i loro dati personali; prevedere che il provvedimento sia trasmesso al Garante della Privacy che, senza indugio, ne dà attuazione;

   d) prevedere un potere di segnalazione al Governo e al Parlamento, negli ambiti di rispettiva competenza, di tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione della presunzione di innocenza, con particolare attenzione alle tematiche della comunicazione giudiziaria e del processo mediatico, e l'espressione di Pag. 95pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo;

   e) prevedere lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura garantista, tramite iniziative che diffondano la conoscenza della presunzione di innocenza, promosse a livello nazionale e regionale in collaborazione con gli enti e con le istituzioni interessate;

   f) prevedere la presentazione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sull'attività svolta.

  4. Per il funzionamento del Garante è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
3.20. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere la lettera i);

   all'articolo 6, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: o se gli elementi acquisiti, fino alle seguenti: prospettazione accusatoria
3.61. Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
*3.6. Schullian.
*3.42. Varchi, Maschio, Vinci.
*3.137. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

   a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;
3.141. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale sopprimendo dalla rubrica dell'articolo 417 del codice di procedura penale la parola: «formali», inserendo alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 417 la necessità per il pubblico ministero di enunciare, in forma chiara e precisa, la condotta e ogni elemento del fatto, indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato;
3.138. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, Pag. 96 ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine di escludere l'esercizio dell'azione penale in presenza di prove insufficienti o contraddittorie laddove si ritenga inutile un nuovo supplemento istruttorio;
3.11. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine di escludere l'esercizio dell'azione penale laddove si ritenga di non avere elementi sufficienti a determinare all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato;
3.12. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari fino alla fine della lettera con le seguenti: non eserciti l'azione penale nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria
3.22. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nelle indagini preliminari fino alla fine della lettera con le seguenti: non consentono di ritenere altamente probabile l'accoglimento dell'accusa in giudizio
3.69. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: risultano insufficienti fino alla fine della lettera con le seguenti: non risultano sufficienti a determinare all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato
3.140. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: risultano insufficienti fino alla fine della lettera con le seguenti: non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio
3.122. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: risultano insufficienti fino alla fine della lettera, con le seguenti: non sono sufficienti a determinare una sentenza di condanna
3.114. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio
*3.2. Colletti.
*3.139. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio, con le seguenti: idonei a sostenere l'accusa in giudizio

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, alla lettera i), sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio, con le Pag. 97seguenti: non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

   all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatori con le seguenti: idonei a sostenere l'accusa in giudizio
3.59. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: e comunque non sono idonei a determinare una sentenza di condanna
3.113. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: consentano di ritenere altamente probabile l'accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati del pubblico ministero, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio;
3.21. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: ci siano elementi sufficienti a determinare all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato
3.146. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: e comunque allorquando, decorsi novanta giorni liberi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale alla persona sottoposta alle medesime, salva restando la configurazione di illecito disciplinare inescusabile
3.70. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: o comunque nei casi in cui sia verosimile ritenere che non si possa addivenire ad una sentenza di condanna in primo grado entro il termine di prescrizione, conservando in capo alle persone offese che ne abbiano fatto richiesta il diritto di interlocuzione con il Giudice per le indagini preliminari
3.147. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che nel corso delle indagini preliminari la perquisizione personale e domiciliare, l'ispezione personale, la ricognizione, l'individuazione, a confronto, l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni e il sequestro possano essere disposti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; prevedere che, qualora vi sia pericolo nel ritardo, l'autorizzazione sia data dal pubblico ministero e convalidata dal giudice per le indagini preliminari a pena di inutilizzabilità;
3.116. Annibali, Vitiello.

Pag. 98

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d)
3.43. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: inserire l'obbligo di notificazione all'indagato dell'avviso di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale nonché della conseguente ordinanza di archiviazione
3.56. Miceli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere la notizia di reato entro 5 giorni dall'acquisizione;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il giudice, d'ufficio, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato ai sensi della lettera b-bis, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione dell'obbligo di tempestiva iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;
3.107. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere che congiuntamente all'avviso di archiviazione di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale sia notificata la richiesta di archiviazione così come presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari;

   b-ter) prevedere che l'avviso e la richiesta di archiviazione siano notificate a chi abbia presentato un esposto, anche se non è persona offesa, qualora abbia espressamente dichiarato di voler essere informato;
3.1. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale che la parola: «venti» sia sostituita dalla seguente: «trenta»;

   b-ter) prevedere l'abrogazione del comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale;
3.4. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere, attraverso opportuna modifica del disposto dell'articolo 408 del codice di procedura penale, che l'avviso della richiesta di archiviazione debba essere altresì notificato, in ogni caso, alla persona sottoposta ad indagini, e attribuire a questa la facoltà di accedere nel termine di venti giorni al fascicolo del pubblico ministero onde poter estrarre copia di qualsiasi documento in esso contenuto;
3.71. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri

  Al comma 1 sopprimere la lettera c)

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere in fine i seguenti periodi: e che la richiesta di proroga sia sostenuta da una motivazione congrua ed adeguata in ordine alla tipologia di indagini da espletare ed alle ragioni per le quali esse non sono state utilmente esperite o sollecitate sino a quel momento; prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari Pag. 99 sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini. Il pubblico ministero sarà vincolato a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento di tale atto, anche se il termine originario non è spirato. Prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale; prevedere l'obbligo per il giudice, qualora ritenga di accogliere la richiesta, di dare conto specificatamente e con riferimento alle singole indagini da espletare, delle ragioni per cui intende concederla, prevedendo altresì che tale giudizio sia sottoposto al vaglio della successiva fase giurisdizionale
3.24. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c)
*3.23. Costa, Magi.
*3.72. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  A comma 1 lettera c), numero 2) sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi
3.73. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere in fine, le seguenti parole: , tre anni per i reati fiscali, bancari, finanziari, di bancarotta fraudolenta, di auto-riciclaggio
3.74. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: non superiore a sei mesi aggiungere le seguenti: prevedendo la inutilizzabilità genetica ed assoluta degli atti compiuti dopo la scadenza come indicata
3.148. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) prevedere che le indagini a carico di persona alla quale è attribuito il reato non iscritta nell'apposito registro siano inutilizzabili; la disposizione si applica anche nel caso in cui la persona venga individuata nel corso delle indagini conseguite all'iscrizione di altro soggetto, ovvero nel caso di individuazione a carico di persona iscritta di altre ipotesi di reato; prevedere altresì che il caso in cui le indagini si riferiscano a fatti per i quali è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione, oltre a comportare la sanzione processuale della inutilizzabilità degli atti, costituisca illecito disciplinare per il magistrato che le ha effettuate;

   d-ter) al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione nel registro degli indagati e conseguentemente della durata delle indagini preliminari e delle garanzia di difesa previste, individuare una definizione normativa di notizia di reato come rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento attribuito a un soggetto determinato, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice la cui applicabilità sia ancora attuale;

   d-quater) prevedere che sia censurabile disciplinarmente la condotta del pubblico ministero che formalizzi l'azione penale in un momento in cui è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione dei fatti ascritti all'indagato ovvero che svolga indagini su fattispecie prescritte ancor prima dell'iscrizione nel registro della notizia di reato; gli atti di indagine comunque effettuati sono inutilizzabili;
3.118. Vitiello, Annibali.

Pag. 100

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) prevedere che dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato tutti i fatti e atti a lui imputabili, antecedenti a tale data e riferite a fatti per i quali è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione siano inutilizzabili e la loro effettuazione costituisca illecito disciplinare;

   d-ter) prevedere che la violazione della prescrizione di cui alla lettera d-bis) da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare>;
3.117. Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale; prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale;
3.25. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che l'accoglimento della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari debba essere notificata alla persona sottoposta alle stesse entro tre giorni liberi, diversamente determinandosi l'effetto del suo automatico annullamento e l'inutilizzabilità di qualsivoglia atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine stesso;
3.75. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 421-bis del codice di procedura penale;
3.126. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo; sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice; prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili; prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;
3.29. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e)
3.76. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

   e) prevedere l'aumento dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria nella misura di un terzo rispetto all'attuale;

   e-bis) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di durata massima delle indagini preliminari, costituisce illecito disciplinare;

Pag. 101

  Conseguentemente, sopprimere le lettere f), g) e l)
3.109. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di durata massima delle indagini preliminari, costituisce illecito disciplinare.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere f), g) e l).
3.108. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere, allo scopo di conferire alla disciplina della prescrizione un effetto acceleratorio delle cadenze processuali anche nelle ipotesi di emersione tempestiva della notizia di reato, che la disciplina del termine base di prescrizione prevista dall'articolo 157 del codice penale sia integrata da una disposizione la quale stabilisce che, prima della scadenza dell'ordinario termine di base, il reato comunque si prescrive allorché sia decorso il doppio dei termini di durata massima delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale;
3.27. Costa, Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che, salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, ove il pubblico ministero non richieda il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari e delle relative proroghe determinato ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del medesimo codice di procedura penale, l'azione penale si estingue;
3.26. Costa, Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che ove il pubblico ministero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non abbia richiesto l'archiviazione, si determini la decadenza dell'azione penale;
3.28. Costa, Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che, se il pubblico ministero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, possano prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero; prevedere che il pubblico ministero possa notificare, entro i termini previsti e con provvedimento motivato a pena di nullità dell'atto e della conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente Pag. 102 compiuti dopo la scadenza dei termini, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
3.142. Vitiello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: o entro i diversi termini di sei mesi e di dodici mesi dalla stessa scadenza con le seguenti: o entro dodici mesi dalla stessa scadenza

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: numeri 1), 3) e 4),
3.60. Saitta, Perantoni, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) con le seguenti: entro il diverso termine di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi di cui all'articolo 407, comma 2, lettere a), numeri 1), 3) e 4) e b)
3.44. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: sei e di dodici con le parole: tre e di sei

  Conseguentemente al medesimo comma:

   alla lettera f), sopprimere le parole: quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   alla lettera g), sopprimere le parole: quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   sopprimere la lettera h);

   alla lettera l), dopo le parole: indagini preliminari, aggiungere le seguenti: «nonché, stante l'inutilizzabilità degli atti compiuti antecedentemente all'iscrizione della notizia di reato, la stessa venga estesa a tutti gli atti di indagine successivi all'iscrizione laddove risulti una connessione fra questi ultimi e i primi, e ciò indipendentemente dal fatto che essi siano stati utili o meno ai fini investigativi»
3.55. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: senza ritardo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire le parole: per un limitato periodo di tempo con le seguenti: per un periodo non superiore a sei mesi
3.16. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole da: ritardata fino alla fine del periodo, con le seguenti: sempre ritardata in procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale
3.67. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, numeri 1), 3) e 4),

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, fine, il seguente periodo: ; prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera non trovino applicazione per le indagini relative ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale
3.66. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine, il seguente periodo: ; sono fatti salvi gli atti di indagine per i quali è in corso il coordinamento Pag. 103 investigativo, quelli relativi a reati permanenti e quelli con una pluralità di indagati
3.45. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini; vincolare il pubblico ministero a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento di tale atto, anche se il termine originario non è spirato; prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale;
3.165. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.; prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale; prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406, comma 5-bis del codice di procedura penale;
3.164. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine e che l'omesso rispetto di tale termine costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;
3.144. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine determinato a pena di improseguibilità dell'azione;
3.143. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari;
3.166. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere di eliminare il deposito degli atti ex articolo 415-bis del codice di procedura penale nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare;
3.149. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Pag. 104

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che per i reati a citazione diretta vada eliminato l'avviso ex articolo 415-bis del codice di procedura penale nei casi in cui nella fase delle indagini preliminari sia stato già effettuato il deposito degli atti ed il PM non abbia compiuto ulteriore attività di indagine e nei casi di reati puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con pena detentiva alternativa a pena pecuniaria;
3.150. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f)
3.77. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti la nullità assoluta degli atti d'indagine compiuti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: comporti la nullità assoluta degli d'indagine compiuti
3.112. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: comporti l'inutilizzabilità degli d'indagine compiuti
3.111. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere sanzioni processuali per la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero;
3.8. Schullian.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero;
3.7. Schullian.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine computi oltre il termine stabilito
3.151. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: sempre e comunque illecito disciplinare inescusabile
3.78. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti parole: la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti consecutivi ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura penale
3.46. Maschio, Varchi, Vinci.

Pag. 105

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comporti la nullità dell'atto
3.52. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini;

   f-ter) vincolare il pubblico ministero a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento dell'atto di cui alla lettera precedente, anche se il termine originario non è spirato;

   f-quater) prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale;
3.131. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo;

   f-ter) sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice;

   f-quater) prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili;

   f-quinquies) prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;
3.133. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere che, salvo quanto disposto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero richieda il rinvio a giudizio entro un anno, o un anno e sei mesi quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato;

   f-ter) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere la proroga al giudice una sola volta, prima della scadenza del termine di cui alla lettera f-bis) , per un tempo non superiore a sei mesi;
3.129. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.

   f-ter) prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste Pag. 106dall'art. 127 del codice di procedura penale;

   f-quater) prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406 comma 5-bis del codice di procedura penale;
3.130. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice; modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari; conseguentemente modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro; modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento; prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;
3.31. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro;
3.34. Costa, Magi.

  Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari;
3.33. Costa, Magi.

  Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 45 del codice di procedura penale prevedendo che sia considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione della direttiva 2016/343/UE e del segreto istruttorio tale da compromettere il rispetto della presunzione di innocenza;
3.30. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento;
3.35. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui lettere c), e) e g) da parte del pubblico ministero;
3.123. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice;
3.32. Costa, Magi.

Pag. 107

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;
3.36. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere la modifica dell'articolo 422 del codice di procedura penale nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità;
3.127. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari e che, in mancanza, il Procuratore della Repubblica provveda egli stesso, a pena di responsabilità disciplinare, in luogo del sostituto affidatario del procedimento;
3.132. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale. La sentenza di non luogo a procedere dovrà avere forza preclusiva nel giudizio di danno, riguardo ai temi in essa affrontati, e comuni alla fattispecie aquiliana;
3.128. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari;
3.134. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale;
3.125. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che il mancato rispetto dei termini di cui alla lettera e) comporti l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei predetti termini;
3.162. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g)
*3.47. Varchi, Maschio, Vinci.
*3.79. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Pag. 108

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

   g) prevedere che, ricevuta la notifica dell'avviso di cui alla lettera e) dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia, ovvero, a prescindere da tale avviso, decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari – preferibilmente sei mesi o i diversi termini di nove e quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale – senza che il pubblico ministero abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale, l'indagato abbia il diritto di depositare al Procuratore della Repubblica istanza per la definizione del procedimento;

   g-bis) prevedere che il giudice per le indagini preliminari debba dichiarare l'estinzione del procedimento per inerzia del pubblico ministero qualora l'indagato abbia depositato al Procuratore della Repubblica l'istanza per la definizione del procedimento e, non risultando iscritte persone offese dal reato, il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale o emesso avviso della richiesta di archiviazione entro un congruo termine – preferibilmente trenta giorni dalla ricezione dell'istanza; prevedere altresì che, avverso il provvedimento che dichiara l'improcedibilità per inerzia del pubblico ministero sia ammissibile il solo ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità non fa stato nel giudizio civile;

   g-ter) prevedere che, se nel procedimento risultino iscritte persone offese del reato, l'indagato debba depositare in uno alla citata istanza di definizione prova dell'avvenuta notifica, a proprie cure, di tale istanza alla persona offesa;

   g-quater) prevedere che la persona offesa dal reato che abbia ricevuto la notifica della citata istanza di definizione, abbia la facoltà di depositare al giudice per le indagini preliminari entro un congruo termine – preferibilmente entro 10 giorni dalla citata notifica – istanza per la definizione coatta del procedimento;

   g-quinquies) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, ricevuta istanza di definizione coatta del procedimento, debba:

    1) chiedere immediatamente al pubblico ministero la trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari;

    2) ricevuti gli atti dal pubblico ministero, notificare al pubblico ministero, all'indagato e alla persona offesa avviso di fissazione dell'udienza per la definizione coatta del procedimento contenente:

     i) l'avviso alla persona offesa e all'indagato che gli atti delle indagini sono depositati presso la cancelleria per la visione e l'eventuale estrazione di copie;

     ii) l'indicazione della data in cui, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, si procederà alla trattazione dell'udienza;

     iii) emettere, entro un congruo termine – preferibilmente novanta giorni dalla data dell'udienza per la definizione coatta – ordinanza con cui impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero dispone l'archiviazione;

   g-sexies) prevedere che il giudice per le indagini preliminari debba dichiarare l'estinzione del procedimento per inerzia del pubblico ministero e della persona offesa quando l'indagato abbia depositato istanza di definizione ottemperando all'onere di notifica della stessa alla persona offesa, quest'ultima non abbia esercitato la facoltà di formulazione dell'istanza di definizione Pag. 109 coatta e il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale o emesso l'avviso di archiviazione entro i termini fissati; prevedere altresì che, avverso il provvedimento che dichiara l'improcedibilità per inerzia del pubblico ministero e della persona offesa sia ammissibile il solo ricorso per Cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità non fa stato nel giudizio civile;

   g-septies) prevedere che, decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari – preferibilmente sei mesi o i diversi termini di nove e di quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale – senza che il pubblico ministero abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale, l'indagato, in luogo dell'istanza di definizione del procedimento di cui alla lettera g), e la persona offesa abbiano la facoltà di depositare al giudice per le indagini preliminari istanza per la definizione coatta del procedimento;

   g-octies) prevedere che, l'omesso deposito da parte del Giudice per le indagini preliminari, entro un congruo termine – preferibilmente novanta giorni dalla data dell'udienza per la definizione coatta –, dell'ordinanza con cui impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero di disporre l'archiviazione del procedimento costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   g-novies) prevedere che la presentazione al giudice per le indagini preliminari dell'istanza per la definizione coatta del procedimento da parte della persona offesa precluda all'indagato la facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica l'istanza di definizione del procedimento;

   g-decies) prevedere che, in ogni caso, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza dell'indagato, debba dichiarare l'estinzione del procedimento qualora sia decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, anche prorogate – preferibilmente ventiquattro mesi –, senza che il pubblico ministero abbia formulato l'imputazione ovvero notificato alle parti l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'estinzione del procedimento non fa stato in un eventuale giudizio civile;

   g-undecies) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, l'indagato e/o la persona offesa dal reato che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale possano promuovere istanza per ricevere comunicazione della data esatta dell'avvenuta iscrizione;
3.57. Miceli.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo entro cui l'atto doveva o poteva essere compiuto, costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile rilevabile dal capo dell'ufficio anche su richiesta di parte;
3.80. Tateo.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: determini la decadenza dell'azione
3.37. Costa, Magi.

Pag. 110

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: costituisca sempre e comunque illecito disciplinare inescusabile
3.81. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: inescusabile
3.18. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: inescusabile con la seguente: grave
3.19. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: ; prevedere che in tal caso provveda il Procuratore della Repubblica in luogo del sostituto affidatario del procedimento, sotto pena di responsabilità disciplinare
3.17. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) prevedere che, nel caso di applicazione di misure cautelari, il decorso di tre mesi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporti la decadenza dell'azione penale e costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   g-ter) escludere l'ipotesi di decadenza di cui alla lettera g-bis) in relazione ai reati di cui all'articolo 157, comma sesto, del codice penale;
3.119. Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) modificare l'articolo 453 del codice di procedura penale, sostituendo al comma 1-bis il termine di centottanta giorni con il termine di novanta giorni e sopprimendo, al medesimo comma, le parole: «salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini»;
3.158. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) modificare l'articolo 366 del codice di procedura penale, prevedendo che in nessun caso possa ritardarsi il deposito dei verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che il termine di tre giorni per il loro deposito sia perentorio, a pena di inutilizzabilità;
3.120. Vitiello, Annibali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h)
*3.9. Schullian.
*3.38. Costa, Magi.
*3.62. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*3.82. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*3.124. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
*3.159. Annibali, Vitiello, Ferri.
*3.168. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere che il Governo individui i criteri per la determinazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale, nel Pag. 111rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1) prevedere che ciascun procuratore generale di corte d'appello, sentiti i procuratori del suo distretto, formuli proposte motivate di priorità che tengano specificamente conto dei fenomeni criminogeni del proprio distretto;

    2) prevedere che, nel formulare le proposte di cui alla lettera a), i procuratori generali delle corti d'appello individuino anche le possibili connessioni tra i tipi di crimini da perseguire e i mezzi d'indagine da utilizzare, tenendo conto anche dei criteri di priorità indicati nell'articolo 227 del decreto legislativo;

    3) prevedere che i procuratori generali delle corti d'appello inviino le proposte motivate di cui alla lettera a) al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che le trasmette al Ministro della giustizia con le sue osservazioni e le sue proposte;

    4) prevedere che il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione della loro maggiore conoscenza dei fenomeni criminali, trasmettano al Ministro della giustizia proprie proposte, relative sia alle priorità sia ai mezzi d'indagine;

    5) prevedere che il Ministro della giustizia, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del presente comma, presenti alle Camere una coerente e motivata proposta sulle priorità da seguire e la sottoponga all'approvazione delle stesse Camere;

    6) prevedere che i soggetti che partecipano alla definizione delle priorità effettuino un monitoraggio sull'efficacia operativa delle priorità decise dalle Camere e sulle loro eventuali carenze e ne comunichino i risultati al Ministro della giustizia con cadenza annuale;

    7) prevedere che, nell'ambito delle attività di monitoraggio di loro competenza ai sensi della lettera f), i procuratori generali delle corti d'appello verifichino anche l'efficacia dell'iniziativa penale promossa dai singoli sostituti del distretto, o di quella promossa da pool di sostituti che si occupano congiuntamente di singoli casi, tenendo analiticamente conto degli esiti giudiziari di tali iniziative;

    8) prevedere che con cadenza annuale i procuratori generali delle corti d'appello trasmettano al Ministro della giustizia i risultati della loro attività di monitoraggio sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei mezzi di indagine riguardanti il loro distretto e sull'uso delle misure restrittive delle libertà personali;

    9) prevedere che i procuratori generali delle corti d'appello si servano degli uffici distrettuali dell'amministrazione giudiziaria per tutte le ricerche e le elaborazioni necessarie a svolgere i compiti di cui alle lettere a), b), c), g) e h);

    10) prevedere che il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, incluse le risultanze del monitoraggio relativo all'azione penale e alle sue risultanze giudiziarie, all'uso dei mezzi d'indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà personale;

    11) prevedere che il Ministro della giustizia, anche sulla base delle segnalazioni che riceve dai procuratori generali delle corti d'appello e dagli altri Ministri, possa proporre alle Camere modifiche alle priorità precedentemente fissate, in occasione della propria relazione annuale sullo stato della giustizia, di cui alla lettera l), o comunque quando lo ritenga necessario;

    12) ristabilire il principio dell'unità dell'azione penale e la struttura unitaria degli uffici del pubblico ministero, per consentire ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali delle corti d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, di assicurare che nelle attività d'indagine i sostituti si attengano alle indicazioni concernenti le priorità e l'uso dei mezzi d'indagine, per rendere maggiormente efficace l'azione repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero;
3.152. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Pag. 112

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità si tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
3.48. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) negli uffici del Pubblico Ministero per garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, nel caso emergano specifiche esigenze dettate dalla gravità concreta ed offensività del fatto, dell'interesse obiettivo della persona offesa e della comunità, della qualità personale dell'autore del reato, si preveda l'utilizzo dei criteri di cui all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Procedura Penale al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre;
3.84. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere criteri di priorità al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre;
3.10. Schullian.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: gli uffici del pubblico ministero con le seguenti: il governo, previa interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari requirenti e giudicanti

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: trasparenti e predeterminati aggiungere le seguenti: su base territoriale
3.153. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: azione penale, aggiungere le seguenti: previa audizione dell'Avvocatura Generale dello Stato,
3.58. Cirielli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: individuino aggiungere la seguente: biennalmente
3.85. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: criteri di priorità trasparenti e predeterminati, aggiungere le seguenti: in funzione della gravità concreta e dell'offensività del fatto, della qualità personale dell'autore del reato, del pregiudizio derivante dal ritardo per la formazione della prova per l'accertamento dei fatti, della probabilità di estinzione del reato per prescrizione prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità
3.13. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con il presidente del tribunale, e tenga conto aggiungere le seguenti: delle indicazioni generali del Consiglio superiore della Magistratura, nonché

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, le seguenti parole: e del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza
3.15. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con il presidente del tribunale, e tenga Pag. 113conto aggiungere le seguenti: delle indicazioni generali del Consiglio superiore della Magistratura, nonché
3.14. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedere comunque la possibilità di derogare in casi di particolare e motivata rilevanza, gravità ed opportunità, ai criteri generali di precedenza di trattazione sopra indicati
3.86. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'elaborazione dei criteri di priorità, selezioni le notizie di reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
3.110. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) modificare il testo dell'articolo 417 del codice di procedura penale eliminando dalla rubrica la parola: «formali» e sostituendo la lettera b) con la seguente: «b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, della condotta e di ogni elemento del fatto indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché delle circostanza aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza»; sostituendo la lettera c) con la seguente c) l'indicazione di specifiche fonti di prova acquisite che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato come individuati nella precedente lettera b);
3.154. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 421-bis; prevedere la modifica dell'articolo 422 nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere solo su richiesta di parte, e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità; prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, la costituzione di parte civile possa avvenire, a pena di decadenza, fino al compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 420;
3.39. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*3.83. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
*3.160. Vitiello, Annibali, Ferri.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale eliminando dalla rubrica la parola: «formali», inserendo alla lettera b) la necessità per il pubblico ministero di enunciare, in forma chiara e precisa, la condotta e ogni elemento del fatto, indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato;
3.145. Vitiello.

Pag. 114

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: quando gli elementi acquisiti non consentono di ritenere altamente probabile l'accoglimento dell'accusa in giudizio
3.87. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: in cui gli elementi acquisiti consentano, se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria
3.103. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio
3.3. Colletti.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: non consentano allo stato di ritenere altamente probabile l'accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio; modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati che svolgono funzione di giudici dell'udienza preliminare, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio.
3.40. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: nel giudizio con le seguenti: nel dibattimento
3.106. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: , prevedendo un adeguato obbligo motivazionale anche nelle ipotesi di rinvio a giudizio di cui all'articolo 429, comma 1 del codice di procedura penale
3.105. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: e prevedere un relativo adeguato obbligo motivazionale
3.104. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) prevedere che dopo la notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, ovvero nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero e l'indagato o l'imputato possano richiedere l'archiviazione, subordinandola alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ovvero per l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato; partecipazione, con esiti positivi, ad attività educative e culturali, svolgimento di attività lavorativa o di formazione professionale; prestazione della propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità; partecipazione, con esito positivo a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati;

   i-ter) prevedere limiti edittali di pena per l'applicazione della lettera i-bis) non superiori nel massimo a cinque anni, solo o congiunta alla pecuniaria;

   i-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l'udienza preliminare, sentite le parti, determini le condizioni e la loro congruità rispetto ai fatti contestati per l'ammissione all'archiviazione di cui alla lettera i-bis), Pag. 115fissando un termine per l'adempimento ove non sia possibile procedere all'archiviazione ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
3.115. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere che il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per inosservanza del requisito della formulazione chiara e precisa dell'imputazione;
3.41. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il dispositivo riporti anche l'indicazione delle motivazioni;
3.53. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) eliminare l'udienza preliminare;
3.49. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l)
*3.64. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*3.88. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*3.102. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il giudice verifichi, su richiesta di parte, che l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale sia stata tempestiva e che, in caso negativo, abbia il potere di retrocedere il termine iniziale di durata delle indagini preliminari al momento in cui la notizia di reato è effettivamente emersa e doveva essere iscritto il nome della persona sottoposta alle indagini, dichiarando conseguentemente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il decorso del termine di durata massima delle indagini preliminari così come rideterminato; prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, tale potere sia attribuito al giudice per le indagini preliminari ogni qual volta venga chiamato a provvedere a norma dell'articolo 328;
3.95. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il giudice, su istanza non motivata dell'interessato, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; prevedere l'iscrizione della notizia di reato presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico;
3.54. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il Giudice, compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione Pag. 116delle parti, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato ai fini della inutilizzabilità di quegli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o che si fossero protratti oltre 30 giorni quel termine; prevedere altresì che la Polizia Giudiziaria trasmetta al PM la notizia di reato una volta compiuti tutti gli accertamenti preliminari necessari a consentire all'Ufficio una iscrizione nel registro delle notizie di reato contro indagati noti;
3.90. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il giudice, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della avvenuta iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale e dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;
3.93. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che le Procure provvedano all'iscrizione della notizia di reato entro 5 giorni; prevedere l'onere a carico del giudice di verificare, prima dell'udienza, il rispetto dei tempi, pena l'inutilizzabilità delle prove ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale;
3.50. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il Giudice dichiari inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;
3.94. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: prevedere a pena di inammissibilità l'onere fino alla fine della lettera
3.161. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: prevedere a pena fino alla fine della lettera con le seguenti parole: prevedere che tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini siano inammissibili
3.89. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere che, sotto pena di nullità deducibile in ogni stato e grado del procedimento e conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite con automatica inescusabile responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero, il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto strumenti informatici debba essere munito di motivazione, nella quale siano doviziosamente descritti i dati da analizzare sia espressamente specificata l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione in virtù della quale appaia utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.
3.91. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Pag. 117

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere la modifica degli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 425 del codice di procedura penale nel senso di introdurre strumenti utili alle vittime di reato, costituende o costituite parti civili, introducendo la possibilità di depositare fino all'udienza preliminare, e non più con il termine di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, l'indicazione di nuove prove ulteriori e diverse rispetto a quelle raccolte dal Pubblico Ministero.
3.65. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere che contestualmente all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis del codice di procedura penale, tutto il fascicolo delle indagini preliminari venga inserito anche telematicamente nel processo penale telematico.
3.96. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti anteriormente alla data d'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato.
3.121. Vitiello, Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere che i termini di cui al presente comma siano perentori e che il loro mancato rispetto costituisca altresì illecito disciplinare, se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile.
3.163. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere l'equiparazione alle misure cautelari o di sicurezza dei sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale.
3.92. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   m) prevedere che in caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.
3.157. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   m) prevedere in presenza di una richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere che la decisione venga presa da un organo collegiale, quale una sezione costituita presso la corte d'appello con competenza distrettuale.
3.155. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   m) prevedere che le udienze di convalida del fermo e dell'arresto, salvo validi e giustificati motivi, si tengano in aule di Tribunale distaccate presso l'istituto penitenziario ove trovasi ristretto l'indagato.
3.156. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Pag. 118

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) prevedere la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
3.68. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 415-bis del codice di procedura penale)

  1. Il comma 1 dell'articolo 415-bis è sostituito con il seguente:

   «1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari».
3.01. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: «venti» è sostituita con la seguente: «trenta».
  2. Il comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale è abrogato.
3.02. Colletti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.17. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.
*4.23. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2)
4.14. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:

    1) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti sia ammissibile per la generalità dei reati, ad esclusione di quelli punibili con la pena dell'ergastolo;

    1-bis) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;

    1-ter) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata dalle parti durante le indagini preliminari non dispieghi alcuna efficacia extra-penale, nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari.

    1-quater) prevedere che, salvo che vi sia opposizione della parte civile costituita, l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente articolo, possono formulare, avvalendosi delle norme dei punti 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo, la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale anche nei processi in corso di dibattimento nei quali, alla, risulta decorso il termine stabilito dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.
4.10. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti sia ammissibile per la generalità dei reati, ad esclusione Pag. 119 di quelli punibili con la pena dell'ergastolo;
4.9. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: otto con la seguente: sei
4.24. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

    1-bis) prevedere che il giudice applichi la pena su richiesta delle parti solo dopo aver verificato, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale per emettere una sentenza di condanna;

    1-ter) prevedere che, ove la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale abbia esito negativo, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) prevedere l'abrogazione di tutte le preclusioni oggettive e soggettive all'applicazione della pena su richiesta dalle parti;
4.1. Conte.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che nelle ipotesi di flagranza, per reati commessi in relazione allo stato di comprovata tossicodipendenza, il giudice applichi in luogo della detenzione, le misure di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero quelle dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare di cui agli articoli 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, subordinandole alla rinuncia all'impugnazione e all'applicazione della sospensione condizionale della pena da parte dell'imputato;
4.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2);

  conseguentemente, al medesimo comma:

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere come ordinatorio il termine di sei mesi entro cui il pubblico ministero può avanzare la richiesta di decreto penale di condanna;
4.58. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2)
4.40. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) ampliare il novero delle preclusioni di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, al fine di escludere l'ammissibilità del rito, quando l'accordo ha ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione, nei procedimenti per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 422; 575; 578, secondo comma; 579, terzo comma; 580, secondo comma; 583-quinquies, nelle ipotesi in cui ricorre taluna delle aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; 609-quinquies; 612-bis; 612-ter;
4.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 120

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) nel limite di pena come indicato al numero 1) consentire sempre il patteggiamento, con limitate eccezioni per alcune categorie di reati come la strage o l'omicidio e comunque per quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo; con riferimento ai reati di cui al codice rosso subordinare l'ammissione al patteggiamento ad un'offerta reale a titolo di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, rimessa al consenso del PM ed alla valutazione di congruità del giudice procedente;
4.46. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che la parte, nel formulare la richiesta, può chiedere che la pena, nei casi di cui all'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, sia eseguita nelle forme della misura alternativa di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. All'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del detto programma. Il programma prevede:

   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

   b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 commi 5, 6, 7, 11 e 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, commi 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal giudice. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al giudice;
4.47. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;
*4.7. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.
*4.49. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) in caso di soggetti tossicodipendenti, arrestati in flagranza di reato, subordinare la richiesta a due condizioni:

     a) rinuncia all'impugnazione;

     b) rinuncia alla sospensione condizionale della pena;
4.15. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata tra le parti non dispieghi alcuna efficacia nei giudizi civili, amministrativi, tributari, disciplinari;
4.8. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata dalle parti non abbia alcuna efficacia in altri procedimenti Pag. 121di natura civile, amministrativa e disciplinare;
4.57. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, alla lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere una diminuzione di pena fino alla metà in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per le contravvenzioni;
4.48. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere l'obbligo di comparizione personale dell'imputato stesso;
4.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere l'eliminazione del ricorso per cassazione in caso di patteggiamento per motivi attinenti alla mera quantificazione delle pene o alle misure di sicurezza;
4.50. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere l'introduzione dell'obbligo di condotte riparatorie.;
4.21. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che la sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non abbia efficacia nei giudizi civili, contabili, amministrativi e tributari, nonché nei giudizi di cui all'articolo 653 del codice di procedura penale;
4.37. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) in materia di giudizio abbreviato, prevedere che l'imputato possa chiedere nel corso dell'udienza preliminare che il processo sia definito allo stato degli atti; prevedere che il giudizio sia celebrato dinanzi al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'art. 441-bis del codice di procedura penale; modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione da parte del giudice dell'udienza preliminare del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale e demandando la celebrazione del rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale; attribuire al giudice del dibattimento investito della richiesta di giudizio abbreviato tutti i poteri già previsti dall'articolo 441 del codice di procedura penale, compresa la possibilità di ricorrere all'integrazione probatoria d'ufficio qualora necessaria ai fini della decisione; prevedere che in caso di revoca da parte dell'imputato in uno dei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale il processo prosegua nella forma ordinaria dinanzi ad altro giudice del medesimo tribunale nel rispetto delle incompatibilità Pag. 122 previste dall'art. 34 del codice di procedura penale; prevedere l'introduzione dell'esenzione delle pene accessorie fra i benefici conseguenti la richiesta e l'ammissione del giudizio abbreviato;

   b-bis) in materia di giudizio abbreviato, ripristinare la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, abrogando e/o modificando i commi 1-bis, 6 e 6-ter dell'articolo 438, 1-bis dell'articolo 441-bis, 2-bis dell'articolo 429 del codice di procedura penale e ristabilendo gli adeguati criteri di determinazione della pena all'esito dell'eventuale condanna per uno dei suindicati delitti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale prima dell'introduzione della legge 12 aprile 2019 n. 33;
4.43. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) in materia di giudizio abbreviato:

    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

    2) prevedere che lo sconto di pena sia condizionato alla riparazione del danno;
4.22. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: prevedendo fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria venga ammesso all'unica condizione che le prove richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge
4.11. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: necessaria fino alla fine del periodo con le seguenti: rilevante e non vietata dalla legge
4.60. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale
*4.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*4.5. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale con le seguenti: con riferimento alla rilevanza, alla novità, alla specificità della prova o del tema di prova
4.41. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) in materia di giudizio abbreviato, prevedere, in caso di sentenza di condanna, una riduzione della pena progressiva in base alla gravità del reato, secondo le seguenti indicazioni: riduzione della metà della pena per i reati puniti con la reclusione non superiore, al massimo, a sei anni; riduzione di un terzo per i reati puniti con pena superiore, nel massimo, a sei anni; riduzione della pena a trent'anni per i reati puniti con l'ergastolo; riduzione della pena all'ergastolo semplice per i reati puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno;

Pag. 123

   b-ter) in materia di giudizio abbreviato, abolire tutte le preclusioni, ivi compreso il divieto di accedere al rito speciale per i reati puniti con la pena dell'ergastolo;
4.3. Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che in materia di giudizio abbreviato, in caso di condanna, l'Autorità procedente possa applicare nuovi benefici premiali quali ad esempio l'esenzione delle pene accessorie per certi reati di non particolare allarme sociale ed affidando la competenza a decidere dell'abbreviato ad un giudice collegiale quanto meno per i reati che non siano ordinariamente di competenza del giudice monocratico;
4.51. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria sia ammesso all'unica condizione che le prove richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge;
4.42. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che l'ammissione al rito abbreviato consenta di per sé di accedere ad una forbice edittale ridotta della metà sia nel massimo che nel minimo concretamente irrogabile;
4.12. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere lo sconto di pena della metà se si procede per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa, di un terzo, in tutti gli altri casi;
4.6. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento;
4.38. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) modificare il quinto comma dell'articolo 438 del codice di procedura penale eliminando il requisito della compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale e prevedendo che il giudizio abbreviato sia disposto se le prove richieste dall'imputato non sono vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti, nonché, qualora la richiesta riguardi l'assunzione di prove da una fonte le cui conoscenze siano già state acquisite con un atto processuale precedentemente compiuto, se le prove richieste risultano necessarie sulla base di specifiche esigenze o perché riguardano fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni;
4.25. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)
4.18. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che per tutti reati contravvenzionali il pubblico ministero che procede chieda sempre il giudizio immediato quando la prova appare evidente, anche se la persona sottoposta alle indagini Pag. 124non è stata interrogata, ma sia stata presente e partecipe all'atto dell'acquisizione della prova medesima e si tratti di accertamenti non ripetibili o alla quale avrebbe potuto partecipare il difensore;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero chiedere al giudice di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in alternativa al pagamento della pena pecuniaria
4.20. Saitta, Perantoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che il giudizio immediato ai sensi dell'articolo 453, commi 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale, sia ammissibile anche per reato in relazione al quale la persona nei cui confronti si svolgono le indagini sia sottoposto a misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare;
4.54. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che termini di cui agli articoli 456, comma 3 e 458 comma 1 codice di procedura penale, siano estesi da 30 e a 15 rispettivamente a 45 e a 30 giorni;
4.55. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) estendere a 180 giorni dall'iscrizione della notizia di reato il termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato di cui all'articolo 454 del codice di procedura penale;
4.52. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che il giudizio immediato sia ammissibile alle condizioni di cui all'articolo 453, commi 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale, anche per reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
4.53. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1)
*4.27. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.
*4.44. Vitiello.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: perentorio
4.59. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
*4.26. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
*4.28. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, il pagamento della pena pecuniaria estingue immediatamente il reato, senza dover attendere i termini ivi previsti;
4.16. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le seguenti parole: , nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale
4.19. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 125

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo espressamente che l'effetto estintivo si verifichi all'effettivo saldo integrale del dovuto, anche in caso di ammissione alla rateizzazione
4.32. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) modificare il comma 1 dell'articolo 461 sostituendo le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;
4.30. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3)
4.29. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni e le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

   3-bis) prevedere la possibilità di rateizzare l'importo su esclusiva richiesta dell'imputato senza il vaglio del giudice
4.13. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quattordici giorni
4.4. Schullian.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo
4.2. Conte.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere un termine per l'opponente che abbia fatto richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 464, comma 1, del codice di procedura penale, per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e della richiesta di patteggiamento al pubblico ministero perché esprima il consenso entro il termine indicato dal giudice per le indagini preliminari;
4.45. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere che in caso di nuove contestazioni ai sensi del Libro settimo, Titolo II, Capo IV del codice di procedura penale, l'imputato possa richiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti, ovvero 458 e seguenti del codice di procedura penale. Tale facoltà può essere esercitata all'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;
4.39. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere che l'oblazione di cui agli articoli 162 e 162-bis del codice penale si applichi anche ai delitti rispettivamente puniti con la sola pena della multa e con la pena alternativa della reclusione o della multa.
4.56. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunichi alle parti con le seguenti: concordi con le parti
5.11. Costa, Magi.

Pag. 126

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il calendario aggiungere le seguenti: ad horas e dopo le parole: della discussione aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di concentrazione
5.47. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo contestualmente anche un numero di almeno 2 udienze «di riserva», ulteriori ed eventuali, cui rinviare automaticamente gli incombenti cui non sia stato possibile dare seguito in quelle già previste ai sensi del paragrafo precedente
5.37. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni
5.17. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) valorizzare il cosiddetto principio della riserva di codice al fine di razionalizzare le ipotesi di reato presenti in leggi complementari evitando inutili e dannose sovrapposizioni ovvero difficili e complesse ricostruzioni sistematiche per l'utilizzo della tecnica dei rinvii recettizi;
5.48. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che nel giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica la motivazione della sentenza sia contestuale alla decisione, salvo deroghe autorizzate dal capo dell'ufficio giudiziario e solo nei casi più complessi;
5.49. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e d)
5.1. Conte.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)
5.23. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e)
5.56. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed f)
5.7. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
*5.50. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*5.59. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.
*5.3. Schullian.
*5.12. Costa, Magi.
*5.18. Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.
*5.24. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*5.30. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c)
**5.19. Varchi, Lucaselli, Maschio, Vinci.
**5.38. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
**5.51. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
**5.29. D'Orso.
**5.58. Vitiello, Annibali, Ferri.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere che la rinunzia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a Pag. 127sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti, ferma restando la valutazione di rilevanza e pertinenza da parte del giudice sulla prova rinunciata;
5.13. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: non
5.4. Schullian.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per i periti e per i consulenti tecnici di ufficio di cui si sia già depositato l'elaborato a norma della lettera d) per i quali è necessario il consenso di tutte le parti
5.31. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che, ove non sia stata già compiuta, il giudice, sentite le parti, ordini la trascrizione delle conversazioni e dei flussi telematici oggetto di captazione che appaiano rilevanti; prevedere che i difensori possano partecipare alle operazioni di trascrizione anche con propri consulenti; prevedere che il deposito di tali trascrizioni avvenga prima dell'inizio del dibattimento;
5.44. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d)
5.52. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere che le consulenze tecniche e la perizia siano messe a disposizione delle parti processuali entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
5.21. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere che il consulente e il perito, entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per il loro esame dibattimentale, mettano a disposizione delle parti le consulenze tecniche e la perizia;
5.45. Vitiello.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e della perizia
5.33. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito con le seguenti: il termine stabilito con l'ordinanza ammissiva della consulenza
5.32. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un termine congruo precedente l'udienza fissata con le seguenti: un termine congruo o in mancanza entro il termine di 10 giorni dall'udienza di trattazione
5.14. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del consulente o del perito aggiungere le seguenti: d'ufficio
5.34. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, Pag. 128in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;

   e-ter) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;
5.42. Annibali, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;
5.41. Vitiello, Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta;
5.22. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e)
*5.53. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*5.5. Schullian.
*5.15. Costa, Magi.
*5.35. Bisa, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
*5.43. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
*5.57. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere la regola secondo la quale, nel caso di mutamento del giudice monocratico o di almeno due membri del collegio, le prove dichiarative già assunte debbano Pag. 129 essere ripetute su richiesta motivata di una delle parti;
5.2. Conte.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati;
5.20. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nei procedimenti di competenza del tribunale ,
5.27. Saitta, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera e), inserire infine le seguenti parole: nonché prevedere che il difensore abbia diritto di ottenere, con specifica indicazione delle ragioni, la rinnovazione davanti al collegio diversamente composto di prove dichiarative decisive per la decisione;.
5.10. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: ; prevedere che la regola di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sia estesa a tutti i reati
5.28. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;
5.40. Ferri, Annibali, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere l'introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale dell'attività di assunzione di prove in dibattimento e dell'incidente probatorio e che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, debba essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva e che dell'interrogatorio venga anche redatto verbale in forma riassuntiva e la trascrizione della riproduzione sia disposta solo se richiesta dalle parti;
5.9. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;
5.39. Vitiello, Annibali, Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) estendere la previsione di cui alla lettera e), in materia di rinnovazione Pag. 130prove dichiarative in caso di mutamento giudice, anche ai procedimenti davanti alla Corte d'Assise;
5.25. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Perantoni, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere l'introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale dell'attività di assunzione di prove in dibattimento e dell'incidente probatorio;
5.8. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f)
*5.54. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*5.6. Schullian.
*5.16. Costa, Magi.
*5.46. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) prevedere, come per le imprese, l'estensione della detraibilità delle spese legali anche alle persone fisiche in caso di archiviazione o di assoluzione in via definitiva.
5.36. Belotti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. In caso di eccezione di incompetenza non accolta ex titolo I, capo V del codice di procedura penale prevedere l'immediato ricorso per cassazione la quale dovrà decidere entro 30 giorni; il giudice potrà proseguire le udienze o sospendere il processo interrompendo i termini di prescrizione.
5.55. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio;

   b) prevedere, altresì, con riferimento ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale, la soppressione del giudizio immediato;

   c) prevedere dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari, nonché prevedere che esclusivamente nella medesima udienza possano essere avanzate le richieste di riti alternativi.
5.01. Colletti.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.2. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.
*6.3. Costa, Magi.
*6.11. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*6.1. Conte.
*6.5. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Varchi, Maschio, Vinci.
*6.7. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Pag. 131

*6.13. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
**6.12. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
**6.4. Varchi, Lucaselli, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c)
6.6. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Perantoni, Palmisano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: o se gli elementi acquisiti fino a: della prospettazione accusatoria.
6.9. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)
6.14. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

   c-bis) prevedere, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, che il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo nei seguenti casi:

    1) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

    2) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

    3) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

    4) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo;

   c-ter) prevedere, nei casi in cui la pena detentiva determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, che i termini di cui alla lettera c-bis), numeri 1), 2) e 3), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno;

   c-quater) prevedere, nei casi in cui si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che i termini di cui alla lettera c-bis), numeri 1), 2) e 3), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, Pag. 132due anni e un anno e sei mesi, prorogabili dal giudice fino ad un terzo nei casi particolare complessità del processo o un numero elevato di imputati;

   c-quinquies) prevedere che i termini di cui alle lettera c-bis), c-ter) e c-quater) decorrono a partire da tre mesi dal termine delle indagini preliminari e che da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui alle lettere precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405;

   c-sexies) prevedere che, decorso detto termine, se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere;

   c-septies) prevedere la sospensione dei termini di cui alle lettera c-bis), c-ter) e c-quater) nei seguenti casi:

    1) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

    2) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

    3) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando;

   c-octies) prevedere che i termini di alle lettera c-bis), c-ter) e c-quater) riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione;

   c-novies) prevedere la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge avverso la sentenza di cui alla lettera c-bis);

   c-decies) prevedere la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge avverso la sentenza di cui alla lettera c-bis);

   c-undecies) prevedere la facoltà dell'imputato di non avvalersi della estinzione del processo ai sensi della lettera c-bis) mediante dichiarazione personale da rendere in udienza, ovvero a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione della richiesta autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3;

   c-duodecies) prevedere l'applicabilità alla sentenza irrevocabile resa ai sensi della lettera c-bis) dell'articolo 649 del codice di procedura penale.
6.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) prevedere che il giudice debba motivare il rinvio a giudizio.
6.8. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente princìpio e criterio direttivo: prevedere fra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione quella di dichiarare l'estinzione del reato, quando accerta che è intervenuto un regime di prescrizione più favorevole.
6.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), f), g), e h)
7.1. Conte.

Pag. 133

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), f) e g)
7.46. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
*7.2. Schullian.
*7.5. Costa, Magi.
*7.22. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
*7.30. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*7.36. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
*7.48. Vitiello, Annibali, Ferri.
*7.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*7.50. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima
7.23. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1 lettera a), sostituire la parola: successivamente con le seguenti: anche preventivamente
7.31. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b)
7.24. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, con la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche e con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale; prevedere che l'abrogazione avvenga solo dopo che potrà dirsi pienamente operativo il processo penale telematico;
7.37. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) garantire modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, attraverso modalità telematiche;
7.25. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola modificare aggiungere le seguenti appena sarà pienamente operativo il processo penale telematico,
7.39. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale
7.6. Costa, Magi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della direzione generale sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo
7.10. Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 134

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e)
7.49. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque delle sentenza di proscioglimento relative a tutti i reati contravvenzionali
7.40. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rese ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale; prevedere nei medesimi casi, per le sole sentenze di proscioglimento di primo grado inappellabili, la legittimazione del pubblico ministero a ricorrere per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; prevedere che la disciplina di cui alla presente lettera si applichi ai processi non ancora conclusi in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della presente delega;
7.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d)
*7.7. Costa, Magi.
*7.12. Varchi, Maschio, Vinci.
*7.41. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali l'imputato abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo i casi in cui con l'appello si denunci il travisamento del fatto o si richieda la rinnovazione dell'istruttoria;
7.11. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e)
7.13. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere f), g), ed h)
7.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g)
7.38. Vitiello.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f)
*7.3. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.
*7.8. Costa, Magi.
*7.14. Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.
*7.26. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
*7.47. Annibali, Vitiello, Ferri.
*7.42. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*7.51. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica solo in caso di non particolare complessità del caso o su richiesta di parte, escludendo dalla celebrazione di udienze con rito monocratico i giudici onorari e ausiliari;
7.4. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Pag. 135

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere che nei reati con pena fino a quattro anni i giudici di appello siano due e che in caso di divergenze, sia in tema di responsabilità che in tema di commisurazione della pena, prevalga la tesi più favorevole all'imputato;
7.43. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: monocratica con la seguente: collegiale
7.27. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h)
7.9. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g)
7.28. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: facciano con la seguente: faccia

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: o il suo difensore
7.44. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h)
7.29. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: facciano con la seguente: faccia

  Conseguentemente alla medesima lettera, sopprimere le parole: o il suo difensore
7.45. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: difensore aggiungere le seguenti: e non vi sia opposizione della parte offesa o della parte civile costituita
7.32. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il pubblico ministero è legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
7.17. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il procuratore generale presso la corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.
7.16. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale è esclusa la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale.
7.21. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Pag. 136

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato, prevedendo, altresì, la relativa disciplina transitoria.
7.18. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   i) prevedere che il termine di dieci giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, previsto per impugnare con ricorso alla Corte di Appello il provvedimento con il quale il Tribunale abbia applicato una misura cautelare, sia sostituito con il termine di sessanta.
7.15. Miceli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la richiesta di declaratoria d'intervenuta prescrizione sia proposta esclusivamente nelle forme di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il secondo comma è sostituito con il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per 18 mesi dal momento dell'effettivo deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero, se successivo, dal termine per il deposito fissato nel dispositivo»;
7.02. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la richiesta di declaratoria d'intervenuta prescrizione sia proposta esclusivamente nelle forme di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al secondo comma, le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di secondo grado»;
7.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ricorso per cassazione)

  1. Il comma 3 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è abrogato.
7.03. Annibali, Ferri, Vitiello.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a querela della persona offesa con le seguenti: a querela di parte
8.5. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Pag. 137

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del codice penale; aggiungere le seguenti: per i delitti di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, divenuti procedibili a querela ai sensi e per gli effetti di cui alla suddetta lettera, commessi prima della data di entrata in vigore dell'emanando decreto attuativo, il termine per la presentazione della querela decorre, rispettivamente:

   a) dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, qualora il procedimento penale non sia pendente e la persona offesa dal reato abbia, in precedenza, avuto notizia del fatto costituente reato;

   b) dalla data in cui la persona offesa sia stata informata, da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o da parte del giudice dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela, qualora il procedimento penale sia pendente alla data di entrata in vigore dell'emenando decreto;
8.8. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere che, in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone, l'udienza dibattimentale venga rinviata e venga notificato al querelante l'avviso che un'ulteriore ingiustificata mancata comparizione verrà considerata quale remissione tacita di querela;
8.2. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatte salve cause di forza maggiore con diritto del querelante di richiedere il proseguimento del giudizio con relativa fissazione di udienza nel termine di 30 giorni dall'udienza andata deserta
8.3. Silvestroni, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'atto di citazione conterrà l'espresso avvertimento che la mancata comparizione costituirà remissione tacita di querela.
8.9. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La citazione del testimone persona offesa dovrà riportare espressamente l'avviso che la mancata comparizione senza motivo implicherà tacita remissione di querela.
8.1. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere, quale condizione di procedibilità, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, le fattispecie in cui:

    1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405, sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

    2) dalla sentenza di cui al numero 1) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

    3) dalla sentenza di cui al numero 2) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

    4) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile;

   c-ter) prevedere l'applicabilità dell'articolo 649 del codice di procedura penale alle sentenze rese ai sensi della lettera c-bis);

Pag. 138

   c-quater) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere c-bis) e c-ter) non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

    1) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

    2) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

    3) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

    4) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

    5) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

    6) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

    7) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

    8) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

    9) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

    10) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

    11) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

    12) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    13) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

   c-quinquies) Prevedere, nelle ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi della lettera c-bis), la non applicabilità dell'articolo 75, comma 3 del codice di procedura penale;

   c-sexies) prevedere la facoltà per l'imputato di non volersi avvalere dell'estinzione del reato, tramite dichiarazione personale in udienza ovvero a mezzo di procuratore speciale e disciplinare l'autenticazione con le forme di cui all'articolo 583, comma 3 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il secondo comma con il seguente:

  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».

   b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

   «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della Pag. 139determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
8.7. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio previsto dall'articolo 570 del codice penale.
8.6. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che la persona offesa sia avvertita, al momento della prima notificazione, degli effetti della sua eventuale ingiustificata mancata comparizione di cui alla lettera c).
8.14. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere la possibilità di presentare la remissione e l'accettazione della remissione della querela con modalità telematiche.
8.4. D'Orso, Perantoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere strumenti normativi che possano incentivare, da parte del pubblico ministero, il tentativo di conciliazione in presenza di procedimenti per reati perseguibili a querela.
8.10. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere mediante modifica dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale la retrattabilità dell'azione penale cioè la rinuncia del pubblico ministero a continuare un procedimento che si riveli senza soluzioni ragionevoli in termini di eseguibilità dell'eventuale sentenza di condanna.
8.11. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere per in reati perseguibili a querela il rafforzamento della norma che prevede una sanzione in caso di querela temeraria o palesemente infondata.
8.12. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

  d) prevedere che nei casi di citazione diretta a giudizio e per alcune specifiche fattispecie di reato di non particolare allarme sociale la possibilità di estendere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
8.13. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche Pag. 140 al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

   b) prevedere che l'importo della quota sia fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, con un minimo pari a 75 euro e un massimo pari a 750 euro.
9.1. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

   a) introdurre l'applicazione di una pena pecuniaria per tassi in funzione delle capacità economiche del reo sul modello che attualmente si applica per la responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001.
9.5. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire le parole: criterio direttivo con le seguenti: criteri direttivi: a);

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: superiore a 180 euro aggiungere le seguenti: ; b) prevedere l'applicazione della metà della sanzione pecuniaria irrogata a seguito di espressa dichiarazione di rinuncia all'opposizione, prevedendo, altresì, in tal caso la possibilità di chiedere al giudice di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in alternativa al pagamento della pena pecuniaria; in caso di opposizione, prevedere l'esecutività provvisoria della somma irrogata nel decreto.
9.4. Ascari.

  Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 180 euro con le seguenti: da determinare in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali del reo sul modello già in vigore ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
9.7. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e unificare le ulteriori conversioni previste dal codice di procedura penale
9.3. Costa, Magi.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e prevedere la conversione in funzione delle condizioni economiche del reo
9.2. Costa, Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, dopo il secondo comma dell'articolo 188 del codice penale, aggiungere che nei casi di condanna per il reato di cui all'articolo 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis o all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, Pag. 141 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché per i reati con finalità di terrorismo anche internazionale, le obbligazioni di cui al primo comma si trasmettono ai successori a titolo universale o particolare del condannato, nei limiti della massa ereditaria e comunque entro il termine di cinque anni dal decesso.
9.8. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, modificare il sistema sanzionatorio con la possibilità già per il giudice di cognizione di irrogare in caso di condanna pene diverse da quelle detentive.
9.9. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una pena detentiva comunque inferiore a tre anni, anche congiuntamente a pena pecuniaria, può disporre che la pena rimanga sospesa imponendo una o più delle seguenti specifiche condizioni:

   a) adempimento, entro data certa, dell'obbligo delle restituzioni, di quello del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e di quello di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno in favore della vittima e della persona offesa costituitasi parte civile;

   b) eliminazione, entro data certa, delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

   c) pagamento per intero della somma complessivamente dovuta a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ovvero presentazione all'ufficio addetto alla riscossione dei crediti del giudice che emette la sentenza di un piano di pagamento rateale, con rate mensili, di una somma pari al doppio di quella dovuta a seguito della conversione della pena medesima, ovvero disponibilità del condannato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività sotto il controllo diretto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle capitaneria di porto – Guardia costiera, dei Corpi di polizia locale o di altri organismi pubblici similari per un tempo equivalente alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
9.10. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere per i soggetti condannati per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei citati delitti non un automatico trattamento diverso e più rigoroso ma un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con una scansione più rigida delle fasi di verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale. L'attività di acquisizione degli elementi – tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti – debba passare, pena l'inammissibilità dell'istanza, attraverso una allegazione proveniente dalla stessa parte istante, basata su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali. La magistratura procedente valuterà il perdurare o meno del sodalizio criminale, il profilo criminale del condannato e la sua posizione all'interno dell'associazione, la capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, rete e coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; l'ammissione Pag. 142 dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; la valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; le disponibilità economiche del condannato all'interno degli istituti penitenziari; l'acquisizione di tali elementi imporrà l'avvio delle verifiche che vedranno impegnate le Autorità competenti a fornire le necessario informazioni entro 30 giorni prorogabile una sola volta: procura nazionale antimafia e antiterrorismo, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, direzione del carcere, prefetture e questure. In tal senso estendere l'applicazione dell'articolo 79 del codice antimafia anche nei confronti dei condannati definitivi per tutti i delitti di cui al comma dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975.
9.11. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Eliminare il divieto di scioglimento del cumulo in caso di condannati che abbiamo già espiato la parte di pena relativa ad un reato ostativo in caso di connessione tra i reati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del codice di procedura penale.
9.12. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, intervenire sulle ipotesi di responsabilità amministrativa e societaria derivante da reato al fine di descrivere in maniera precisa, chiara e tassativa le ipotesi di aggressione ai beni delle imprese riducendo le ipotesi di applicazione di misure di prevenzione e valutando l'applicabilità di misure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o pecuniario.
9.13. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 24, comma 2, del codice antimafia, disponendo che quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.
9.14. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 21, comma 1, del codice antimafia, disponendo che il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.
9.15. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una riformulazione dell'articolo 17 del codice antimafia disponendo che al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali.
9.16. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere la riformulazione dell'articolo 46 comma 3 del codice antimafia aggiungendo che nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.
9.17. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Pag. 143

  Sostituire la rubrica con la seguente: Delle pene.
9.6. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
  2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) trasformare in illeciti amministrativi reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

   b) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

   c) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

   d) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

  3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
9.01. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Pene detentive non carcerarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di arresti domiciliari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione Pag. 144 e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

   b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

   c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i cinque e gli otto anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

   d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

   e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

   f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

   g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

   h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c).
9.03. Annibali, Vitiello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Pene detentive non carcerarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di arresti domiciliari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

   b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

   c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

   d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

Pag. 145

   e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

   f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

   g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

   h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c).
9.02. Ferri, Vitiello.

ART. 10.

  Sopprimerlo
10.7. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una fusione in un'unica sedes normativa dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex articolo 162-ter del codice penale, della messa alla prova per adulti e del patteggiamento infrabiennale;

   b) introdurre, per le finalità di cui alla lettera precedente, un istituto, l'archiviazione condizionata, la cui attivazione vada affidata al pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, fase del procedimento in cui quest'ultimo, una volta considerata sostenibile l'accusa in giudizio, compie una seconda valutazione tecnica, legata all'opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell'imputazione, nel caso in cui l'indagato possa compensare l'interesse pubblico derivante dal fatto di reato, ponendo in essere una serie di condotte positive nei confronti della collettività, quali il pagamento di una somma di denaro allo Stato, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, oppure la frequenza di corsi di formazione lavorativa o d'istruzione, e/o nei confronti della vittima, quali ad esempio il risarcimento del danno o l'attività di mediazione;

   c) prevedere che, superato tale vaglio preliminare, l'accusa presenti una proposta formale all'indagato, il quale, sempre assistito da un difensore e dopo essere stato informato dei propri diritti processuali, sia tenuto a scegliere se accettarla o meno o se richiedere una modifica parziale della stessa e che, in caso di rifiuto della proposta, il pubblico ministero eserciti l'azione penale, mentre ove sia effettivamente concluso un formale accordo tra le parti, si attiva una fase di controllo giudiziale; il giudice per le indagini preliminari dovrebbe, invero, compiere una triplice valutazione:

    1) una preliminare sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio in virtù degli elementi raccolti dall'accusa;

    2) una di garanzia sulla natura informata e libera del consenso prestato dall'indagato;

    3) una legata all'effettiva idoneità del programma trattamentale a compensare Pag. 146 l'interesse pubblico incrinato dall'illecito penale;

   d) ove il decisore si pronunci favorevolmente circa l'applicazione della misura, il pubblico ministero deve vigilare, anche tramite la polizia giudiziaria, sull'effettivo svolgimento da parte dell'indagato delle misure promesse entro un lasso di tempo normativamente definito. Una volta terminata tale fase «esecutiva», l'accusatore dovrebbe richiedere la definitiva archiviazione del caso per essere il resto estinto dal comportamento del prevenuto.

   e) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia collocata:

    1) nel codice penale, con la previsione generale dell'estinzione del reato;

    2) nel codice procedura penale subito dopo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

   f) prevedere che, durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso, e che non applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161 del codice penale;

   g) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
10.2. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

   a) riorganizzare i reati contravvenzionali privilegiando la definizione dei procedimenti attraverso la possibilità di estinzione con condotte riparatorie, la misura della cui efficacia è rimessa alla valutazione del giudice;

   b) rivedere l'istituto dell'oblazione di cui agli articoli 162 e 162-bis del codice penale rendendola subordinata alla soluzione riparatoria di cui alla lettera a) oppure ai casi di oggettiva impossibilità di adempiere alla condotta riparatoria, per ragioni economiche, fisiche, di forza maggiore;

   c) rivedere l'istituto della conversione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, introducendo un criterio di proporzionalità per tassi rapportato alla capacità contributiva del reo;

   d) estendere l'applicabilità dell'articolo 162-ter del codice penale ai reati procedibili a querela.
10.8. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari o subito dopo la chiusura delle stesse, nel termine di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
10.3. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: contravvenzioni aggiungere le seguenti: e dei reati

Pag. 147

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: salvo che concorrano con delitti;

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere come causa di estinzione dei reati che offendono il patrimonio il risarcimento del danno prima del giudizio e, quando con l'interesse della persona offesa privata concorra un interesse della collettività, prevedere che l'estinzione consegua anche all'effettuazione di lavori di pubblica utilità per un periodo di tempo determinato e congruo;

   alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e dei reati
10.1. Conte.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contravvenzioni aggiungere le seguenti: punite con pena congiunta.
10.9. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in una frazione con le seguenti: nei 4/5
10.4. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;
10.5. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvo quelle in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di animali
10.6. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere che la sanzione penale debba operare solo quando non vi siano altri adeguati strumenti di tutela e che non sia giustificata se può essere sostituita con sanzioni amministrative aventi pari efficacia e, anzi, spesso dotate di maggiore effettività; pertanto trasformare in illeciti amministrativi:

    1) i reati attualmente sanzionati con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda), con l'eccezione di alcune materie che più direttamente si riflettono sulla vita dei cittadini e che, per questo motivo, meritano di essere ancora protette con la sanzione penale;

    2) contravvenzioni punite con la pena alternativa.
10.10. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) inserire nel codice di procedura penale il nuovo istituto dell'archiviazione condizionata, per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;

   b) prevedere che il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di condizionare l'archiviazione al:

    1) versamento di una somma di denaro sulla base della gravità del fatto e Pag. 148delle disponibilità economiche dell'indagato, con la possibilità di rateizzazione;

    2) compimento di un percorso di mediazione con la persona offesa dal reato;

    3) svolgimento un lavoro di pubblica utilità;

    4) assoggettamento a un trattamento sanitario;

    5) assoggettamento a restrizioni alla mobilità;

    6) svolgimento di un periodo di formazione specifica;

   c) prevedere che durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso e che non si applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161;

   d) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 415-ter estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
10.01. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Cirielli, Maschio, Varchi.
*11.2. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introdurre un meccanismo di equo indennizzo per le perquisizioni e i sequestri illegittimi
11.6. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: al termine delle indagini preliminari
11.3. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 e in attuazione delle linee guida contenute nelle risoluzioni 8/1 e 8/9 della conferenza degli Stati parte della convenzione di Merida prevedere misure normative volte ad attuare:

   1) trasparenza e responsabilità nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati;

   2) cooperazione interistituzionale ai fini della individuazione, del sequestro e della confisca dei proventi di reato;

   3) uso efficace delle risorse statali nel settore dell'amministrazione dei beni;

   4) rafforzamento delle capacità delle autorità competenti per la gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati accompagnato dal coinvolgimento di esse anche nelle prime fasi del processo di preparazione e pianificazione del sequestro;

   5) potenziamento del ricorso alle fonti di informazione e in particolare delle banche dati suscettibili di influire positivamente sulla qualità e sull'efficienza dell'attività di recupero dei patrimoni.
11.4. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito con nuova disposizione che prevede che il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al fondo unico giustizia per essere riassegnate previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 30 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura Pag. 149 del 30 per cento al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del 10 per cento all'agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.
11.5. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: m-quinquies) «delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

   b) all'art. 381, al comma 2, è soppressa la lettera f-bis).

   c) all'articolo 383, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.29. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.
*12.2. Schullian.
*12.1. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
12.6. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che per ogni grado processuale ci sia un tempo massimo di durata, superato il quale deve essere dichiarata l'estinzione del processo nel rispetto dei seguenti criteri:

    1) per i processi in primo grado, i termini entro i quali il processo deve essere concluso, decorrenti dalla prima udienza, sono di un anno per i reati puniti con la pena dell'arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni;

    2) per i processi celebrati in appello, davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio, i termini entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei mesi, che decorrono dalla proposizione dell'atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio;

    3) nei diversi gradi di giudizio, l'Autorità giudicante, con ordinanza impugnabile, può dichiarare la complessità dell'accertamento e del giudizio e aumentare i relativi termini fino ad un quarto.

    4) sono fatte salve le cause di sospensione del processo (istanze difensive, legittimo impedimento e altro) con la prevalenza, in ogni stato e grado del processo, del proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di prescrizione del processo;

    5) il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi del presente articolo è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei Pag. 150magistrati, per le valutazioni di loro competenza;
12.22. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3) e 4) e comma 2, lettera b), con le seguenti: 2), 3), 4) e 6) e comma 2, lettere b) e c),
12.16. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 3) e 4) con le seguenti: 2), 3), 4), 6) e 7)

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: due anni per il secondo grado con le seguenti: un anno per il secondo grado;

   sopprimere la lettera b)
12.20. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3) e 4) con le seguenti: 2) 3), 4), 6) e 7)
12.13. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un anno con le seguenti: tre anni
12.12. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a) derivi l'inutilizzabilità degli atti posti in essere successivamente alla scadenza dei predetti termini;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sopprimere la lettera b);

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che il controllo sul rispetto dei termini di cui alla lettera a) sia altresì esercitato dal procuratore della Repubblica, che ne risponde sul piano della misurazione della valutazione della performance individuale.
12.26. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a) derivi la decadenza dall'esercizio dell'azione penale;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sopprimere la lettera b);

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che il controllo sul rispetto dei termini di cui alla lettera a) sia altresì esercitato dal procuratore della Repubblica, che ne risponde sul piano della misurazione della valutazione della performance individuale.
12.25. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) recepire la sentenza n. 88 del 2018 della Coste Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto e per l'effetto al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo le parole: «La domanda di riparazione può essere proposta» sono inserite le seguenti: «nel Pag. 151corso del procedimento che abbia superato la soglia della ragionevolezza o»;
12.30. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)
12.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
*12.7. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.
*12.10. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.
*12.24. Annibali, Vitiello, Ferri.
*12.23. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che la sentenza di assoluzione che definisce il giudizio, pronunciata in un processo penale i cui termini di durata abbiano superato i termini previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, dia luogo al riconoscimento in favore del soggetto assolto, ad opera del giudice, nella stessa sentenza, di una indennità proporzionale al mancato rispetto dei predetti termini, ulteriore rispetto a quella di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
12.28. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere una proporzionale riduzione di pena laddove i termini di durata del processo penale abbiano i termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
12.27. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia con le seguenti: dal Ministro della giustizia
12.5. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere che il dirigente dell'ufficio sia tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a). In caso di mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a) la pena prevista con sentenza definitiva sarà ridotta di 1/3, a cura della Procura della Repubblica competente ed il nuovo computo sarà notificato al difensore.
12.11. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: inescusabile.
12.4. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui al presente comma da parte del pubblico ministero.
12.19. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 3) consegua un effetto premiante in termini di riduzione della pena in caso di condanna.
12.14. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a), numeri 1), Pag. 1522) e 3) consegua l'improcedibilità dell'azione.
12.15. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, le seguenti:

   d) prevedere, nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, rispettivamente per il giudizio di secondo grado e per il giudizio di legittimità:

    1) l'improcedibilità in favore dell'imputato per il quale la sentenza impugnata abbia pronunciato assoluzione;

    2) la riduzione di pena di un terzo in favore dell'imputato la cui affermazione di responsabilità sia confermata o acquisti autorità di cosa giudicata;

    3) un equo indennizzo in favore dell'imputato che all'esito del giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna sia assolto;

   e) prevedere un termine più lungo oltre il quale l'improcedibilità operi anche nei casi di cui alla lettera d), numeri 2) e 3).
12.3. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere l'improcedibilità dell'azione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro cinque anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado.
12.21. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, l'entità della riparazione sia raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al primo all'articolo 315 del codice di procedura penale sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del codice di procedura penale.
12.18. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza.
12.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Redazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza, sono adottati nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 544 del codice di procedura penale, prevedendo che il giudice non debba redigere il dispositivo sùbito dopo la deliberazione ma che lo stesso sia reso unitamente alle motivazioni in sentenza.
12.01. Colletti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.4. Cirielli, Maschio, Varchi.

Pag. 153

*13.12. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera c), sostituire le parole: alle lettere a) e b), con le seguenti: alla lettera a);

   sopprimere la lettera d)
13.1. Schullian.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c)
13.2. Schullian.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che il corso della prescrizione riprenda a decorrere dal momento del deposito, da parte dell'imputato, di istanza di fissazione di udienza in grado di Appello o in Cassazione
13.6. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che la violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) comporti l'estinzione del procedimento;
13.5. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: costituiscano illecito disciplinare se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: comportano sanzione disciplinare, bloccando automaticamente la progressione di carriera, se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile
13.9. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f)
13.10. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui al presente comma da parte del pubblico ministero.
13.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606 comma 3 del codice di procedura penale.
*13.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
*13.3. Costa, Magi.

  Al Capo 1, rubrica, sopprimere le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni
13.11. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa)

  1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a una dichiarazione di pubbliche scuse da parte della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, alle medesime condizioni ivi previste, anche ai soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
  3.La richiesta di pubbliche scuse di cui ai commi 1 e 2 deve essere proposta per Pag. 154iscritto, a pena di inammissibilità, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza, entro sei mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile ovvero dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione al soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.
  4. Sulla richiesta di pubbliche scuse di cui al comma 3 del presente articolo la corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
  5. La richiesta di pubbliche scuse, con il provvedimento che fissa l'udienza ai sensi del comma 4, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la richiesta.
  6. L'ordinanza che decide sulla richiesta di pubbliche scuse è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono proporre ricorso per cassazione.
  7. In caso di accoglimento della richiesta presentata, la corte d'appello provvede a inviare una dichiarazione di pubbliche scuse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o nei cui confronti è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
  8. Il soggetto destinatario della dichiarazione di pubbliche scuse può trasmetterla agli organi di informazione o darne pubblica notizia attraverso altri mezzi di comunicazione, quali reti sociali, pubbliche affissioni o altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.
13.05. Belotti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela del diritto di difesa e di altri diritti costituzionalmente garantiti)

  1. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di difesa e di altri diritti costituzionalmente garantiti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri: rafforzare e rendere effettiva l'inviolabilità delle conversazioni e delle comunicazioni tra i difensori, gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento nonché i consulenti tecnici e loro ausiliari e le persone da loro assistite, modificando i commi 5 e 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale; prevedere che non siano consentiti l'intercettazione, l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei loro sostituti, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione; prevedere che tale divieto operi quando vi è nomina ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva; prevedere che in nessun caso il contenuto della conversazione o della comunicazione eventualmente intercettata può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'articolo 268, comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede e che, fermo quanto previsto dall'articolo 271, i risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possano essere utilizzati; prevedere che non siano consentite l'intercettazione e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni e comunicazioni dei giornalisti con le loro fonti, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione Pag. 155europea dei diritti dell'uomo; conseguentemente, prevedere la punibilità ex articolo 617 del codice penale per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta o violi comunque l'articolo 103 del codice di procedura penale.
13.01. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
MODIFICHE ALLE NORME SULL'ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ

Art. 13-bis.
(Esecuzione misure privative e limitative della libertà)

  1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore del carcere. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore del carcere trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio».

  2. All'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore del carcere sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».
13.06. Giachetti, Annibali.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, per la revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa, sono inoltre adottati seguendo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che alla vittima del reato sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria.

   b) prevedere che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel procedimento penale, con l'esclusivo interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, oppure, in alternativa, costituirsi parte civile, perseguendo solo l'interesse civilistico al risarcimento del danno.

   c) prevedere che la vittima del reato, oltre ad essere sentita durante il procedimento penale, possa presentare elementi di prova.

   d) prevedere che la vittima del reato possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione, Pag. 156attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.
13.04. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di effetti della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di effetti della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la sentenza di assoluzione o proscioglimento costituisca titolo per l'interessato per ottenere dai prestatori di servizi dell'informazione che gestiscano motori di ricerca, l'immediata deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale nel quale è intervenuta l'assoluzione o il proscioglimento, e prevedere altresì, qualora il prestatore non adempia entro il termine di 7 giorni, che costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento di deindicizzazione.
13.03. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale venga integrato nel senso di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione venga comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e che tali atti costituiscano titolo per l'emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati.
13.02. Costa, Magi.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.59. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.
*14.2. Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Miceli, Zan.
*14.7. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.
*14.12. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, D'Orso, Palmisano.
*14.14. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del processo)

  1. Al titolo III del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente: «Art. 346-bis. – (Sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è inferiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione, dichiara con sentenza non doversi procedere per estinzione del processo quando:

   a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale Pag. 157 formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; il termine di cui alla presente lettera è computato dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 407, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale successivamente a tale data;

   b) dalla sentenza che ha definito il giudizio di primo grado sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

   c) dalla sentenza che ha definito il giudizio di appello è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto di ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

  2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una disposizione di legge;

   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato del quale sia stata chiesta l'estradizione.

  3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, in nessun caso i termini di cui al comma 1 del presente articolo possono essere aumentati per più di tre mesi complessivamente.
  4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.
  5. Il giudice procedente può, con ordinanza, prolungare di un quarto i termini previsti al comma 1, quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati o dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche con riguardo al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo.
  6. Quando sia stata dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando a seguito di tale estinzione la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti della metà e il giudice, nel fissare l'ordine di trattazione delle cause, dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere dell'estinzione del processo. La dichiarazione è resa personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria del giudice che procede. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».
  2. Il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 346-bis del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.
  3. Le disposizioni dell'articolo 346-bis del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14.5. Costa, Magi.

Pag. 158

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 600, è aggiunto il seguente articolo:

   «600-bis. Decorsi tre mesi dall'impugnazione della sentenza di condanna, l'imputato o il suo difensore possono presentare al Presidente della Corte di appello istanza di immediata fissazione della discussione, esponendone i motivi. Il Presidente stabilisce la data della discussione, che dovrà avvenire entro sei mesi dal deposito dell'istanza. Qualora la sentenza di appello non venga pronunciata entro il termine di un anno dal deposito dell'istanza, riprende a decorrere la prescrizione».
14.4. Costa, Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;

   b) il comma 2 è abrogato.
*14.54. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*14.3. Costa, Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.
  2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
  3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

   a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

   b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

   c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

   d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

   e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

   a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se Pag. 159emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
  9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della presente legge.
14.55. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

   1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

   2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

   3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

   4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo Pag. 160 di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

    2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.».
14.21. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito con il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di secondo grado fino alla data di esecutività della sentenza di cassazione. In caso di annullamento della sentenza di secondo grado, la prescrizione riprende il proprio decorso».
14.6. Costa, Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».
14.56. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».
14.57. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito col seguente: «Per i delitti con pena edittale inferiore, nel massimo, a sei anni e per le contravvenzioni con pena edittale inferiore, nel massimo, a quattro anni la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumento di un quarto. Per gli altri reati la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati punti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni».
14.28. Annibali, Vitiello.

Pag. 161

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Quando per il reato la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, il termine è di due anni».
14.27. Vitiello, Annibali.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati punti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».
14.29. Annibali, Vitiello.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a due anni;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

    3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.».

  1-bis. All'articolo 161, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro due anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado».
14.44. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
14.9. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

    1) autorizzazione a procedere;

    2) deferimento della questione ad altro giudizio;

    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

Pag. 162

  In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
  Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
14.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma, le parole da: «di primo grado» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione»;
14.22. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma, le parole da: «di primo grado» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «di condanna di primo grado. Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello»;
14.23. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il secondo comma inserire il seguente:

   «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma»;
14.25. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna o proscioglimento e il reato per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

    1) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

    2) per un periodo massimo di quattro mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

   I periodi di sospensione di cui al comma precedente sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, è di assoluzione. Pag. 163
   Le modifiche di cui al presente comma si applicano alle ipotesi di reato commesse dopo la entrata in vigore della presente disposizione di legge. Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore si applica il regime di prescrizione più favorevole al reo».
14.11. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

   I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
14.24. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi con i seguenti:

  Nel caso di pronunzia della sentenza di condanna, se il giudizio di appello o di legittimità non viene definito nei termini di durata del processo previsti dall'articolo 12, la pena irrogata viene ridotta di 45 giorni per ogni semestre di ritardo. Nel giudizio di legittimità la riduzione della pena viene applicata direttamente dalla Corte di Cassazione.
  Nel caso di pronunzia della sentenza di assoluzione in primo grado se il giudizio di appello non viene celebrato nei termini previsti, il processo si estingue e resta confermata la pronunzia liberatoria, fatta salva l'azione civile. Ugualmente anche nel caso di sentenza di assoluzione pronunziata nel processo di appello, se il giudizio avanti alla Corte di cassazione non viene definito nei termini previsti.
14.1. Conte.

  Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, numero 1), sopprimere le parole: e sei mesi
14.10. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicazione di atti e immagini)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine Pag. 164 contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454»;

   c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

  2. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi (o estranei) rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica».

Art. 14-ter.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

  1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)

  1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge».

  2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 139. – (Riproduzione fonografica e audiovisiva) – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
   2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
   3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Pag. 165Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
   4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
   5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento».

  3. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 141-bis. – (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti) – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
   2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti».

Art. 14-quinquies.
(Disposizioni in materia di inutilizzabilità)

  1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 pubblicate o diffuse sui mezzi di informazione in violazione degli articoli 114, comma 2-bis, e 329-ter non sono utilizzabili».

Art. 14-sexies.
(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

  1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

Art. 14-septies.
(Disposizioni in materia di segreto professionale)

  1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Art. 14-octies.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «non sono coperti da segreto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
  2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono Pag. 166essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1».

Art. 14-novies.
(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il diritto alla equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».

Art. 14-decies.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

  1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati».

Art. 14-undecies.
(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)

  1. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). – 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione, sui social network e social media del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
   2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.
   Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
   2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».

Art. 14-duodecies.
(Disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario)

  1. All'articolo 643 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il diritto alla riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».

Capo II-ter.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Pag. 167

Art. 14-terdecies.
(Disposizioni in materia di responsabilità degli enti)

  1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

   «Art. 25-novies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».

Capo II-quater.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 14-quaterdecies.
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 132, comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei»;

   b) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

   «Art. 164-ter. – (Illeciti per finalità giornalistiche). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
   2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Capo II-quinquies.
MODIFICHE AL LEGGE 8 APRILE 1974, N. 98

Art. 14-quinquiesdecies.
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)

  1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

Capo II-sexies.
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI

Art. 14-sexiesdecies.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora Pag. 168 vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente».

Art. 14-septiesdecies.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
   2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

   a) quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

   b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge»;

   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. (Rettifiche e smentite) – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.
   2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
   3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.
   5. Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche Pag. 169sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.
   7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
   8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.
   9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
   10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo»;

   c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita»;

   d) l'articolo 12 è abrogato;

   e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. (Pene per la diffamazione)1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
   2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
   3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
   4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a Pag. 170riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.
   5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
   6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale»;

   f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – (Competenza) – 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 14-octiesdecies.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

   «Art. 17-bis. – (Adozione di procedure di notifica e rimozione) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.
   2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.
   3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.
   4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.
   5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.
   6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.
   7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi. Pag. 171
   8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.
   9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.
   10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.
   11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati».

Art. 14-noviesdecies.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
  2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
  3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
14.038. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di stampa)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
   2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

   a) quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

   b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge»;

   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. (Rettifiche e smentite) – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore Pag. 172o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.
   2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
   3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.
   5. Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.
   7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
   8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.
   9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
   10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al Pag. 173decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo»;

   c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità; dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita»;

   d) l'articolo 12 è abrogato;

   e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. (Pene per la diffamazione) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
   2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
   3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
   4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.
   5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
   6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale»;

   f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – (Competenza) – 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.».
14.039. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di stampa)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

   «Art. 17-bis. – (Adozione di procedure di notifica e rimozione) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella Pag. 174propria reputazione dai contenuti pubblicati.
   2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.
   3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.
   4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.
   5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.
   6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.
   7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.
   8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.
   9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.
   10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.
   11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati».
14.040. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicazione di atti e immagini)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine Pag. 175 contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»;

   c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

  2. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi (o estranei) rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica».
14.041. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

  1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».
14.042. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo Pag. 176 penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)

  1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge».

  2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 139. – (Riproduzione fonografica e audiovisiva)1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
   2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
   3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
   4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
   5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento».

  3. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 141-bis. – (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti)1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
   2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti».
14.043. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di inutilizzabilità)

  1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 pubblicate o diffuse sui mezzi di informazione in violazione degli articoli 114, comma 2-bis, e 329-ter non sono utilizzabili».
14.044. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

  1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice Pag. 177 di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».
14.045. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di segreto professionale)

  1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».
14.046. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole «non sono coperti da segreto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
  2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.».
14.047. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1».
14.048. Vitiello.

Pag. 178

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il diritto all'equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».
14.055. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il provvedimento che accoglie la domanda di riparazione è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza».
14.03. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

  1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati».
14.049. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)

  1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari).
   1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
   2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.»;
   «Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni). Pag. 179
   1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
   2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».
14.050. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera l-ter) è sostituita dalla seguente:

   «l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».

  Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale
14.035. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «Art. 380-bis. – 1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis e seguenti e 612-bis l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa».

  Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale
14.037. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di fermo di indiziato)

  1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 384-ter.(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori). 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
  2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 384, comma 2, e 3, nonché, in quanto compatibili, le Pag. 180disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 2».

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale.
14.036. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al Codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3 dell'articolo 606, le parole: «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati» sono sostituite con le seguenti: «Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati»;

   b) Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase»;

   c) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma: «2-bis) L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso»;

   d) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso;

  2. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  3. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione
  4. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
14.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario)

  1. All'articolo 643 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «o Pag. 181colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1.bis Il diritto alla riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».
14.051. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del codice penale)

  1. All'articolo 62, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

    7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'art. 321 c.p., versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.
14.016. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esclusione della punibilità)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono adottati nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale;
14.01. Colletti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esclusione della punibilità)

  1. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.
  2. Al codice di procedura penale:

   a) al comma 1, dell'articolo 411 le parole: «che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono soppresse;

   b) il comma 1-bis dell'articolo 411 è abrogato;

   c) il comma 1-bis dell'articolo 469 è abrogato;

   d) l'articolo 651-bis, è abrogato.
14.02. Colletti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni materia di effetti dell'interruzione della prescrizione)

  1. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo Pag. 182 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».
14.022. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

  All'articolo 314 del codice penale dopo le parole: «o comunque la» è inserita la seguente: «autonoma» e dopo le parole: «se ne appropria,» sono inserite le seguenti: «salvo che tale distrazione si verifichi nell'ambito di procedimento normato da legge o regolamento e appartenga alla sua competenza,».
14.017. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

  1. All'articolo 314 del codice penale è aggiunto in fine, il seguente comma: «Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni quando l'appropriazione non supera la cifra di euro mille ed il colpevole abbia proceduto alla restituzione della somma definitivamente accertata».
14.018. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di tutelare le erogazioni derivanti dall'Unione Europea)

  1. All'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti:«, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

   2) le parole da: «sovvenzioni» sino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

   3) le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  2. All'articolo 316-ter, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   2) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

   3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  3. All'articolo 640-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   2) le parole: «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati».

Pag. 183

  4. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituta dalla seguente:

   «g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».
14.05. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)

  All'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
   La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione delle somme per cui sia stata accertata la malversazione.».
14.015. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni al codice penale)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 323 aggiungendo la previsione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità punibile con la pena edittale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro e coordinare tale previsione escludendo tale fattispecie di reato dall'articolo 323-bis.;

   b) modificare l'articolo 357, prevedendo che, agli effetti penali, sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano specifici poteri conferiti dalla legge, svolgendo una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; prevedere che si per pubblica funzione s'intende la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che la stessa debba essere caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti per legge;

   c) modificare l'articolo 358, prevedendo che, ai fini penali, la persona incaricata di pubblico servizio, debba essere definita quale persona, priva dei poteri del pubblico ufficiale, che in forza di specifica norma di legge, in determinati casi presta un pubblico servizio con spendita di specifici poteri, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

   d) modificare l'articolo 359, specificando che, agli effetti della legge penale, si considerano persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
14.024. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni al codice penale)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro.»;

   b) all'articolo 323-bis, al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: «e 323»;

   c) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: «Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

  Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   d) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: «Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

  Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   e) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente: «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.».
14.023. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni al codice penale)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, è soppresso l'articolo 323 del codice penale.
14.025. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Abrogazione articolo 323-ter)

  1. L'articolo 323-ter del codice penale è abrogato.
14.034. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 323-ter del codice penale)

  1. L'articolo 323-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 323-ter.
(Cause di non punibilità)

Pag. 185

   Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione indebita ivi indicati, 323, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, entro sei mesi dalla notifica del primo atto che gli rende nota la pendenza di un procedimento a suo carico, lo denuncia volontariamente, fornisce concreti elementi di prova, dichiarativi o documentali, in ordine alla sussistenza del reato e a tutti i responsabili dello stesso e restituisce all'amministrazione di appartenenza l'importo percepito o accettato come promessa o l'equivalente dell'utilità percepita, nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero versa, all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la somma data o accettata come promessa, nel caso del privato.
   Ove l'autorità giudiziaria accerti la falsità delle accuse o delle indicazioni concernenti la partecipazione di uno o più soggetti al reato, ovvero la strumentalità rispetto alla realizzazione di vantaggi a favore proprio o di terzi da parte del dichiarante, la causa di non punibilità non potrà essere riconosciuta e resterà ferma l'eventuale responsabilità per il reato di calunnia. L'applicazione della causa di non punibilità sarà comunque posposta all'esito definitivo del procedimento contro le persone indicate quali corresponsabili dei reati in oggetto. A tal fine e limitatamente a tale caso il decorso della prescrizione sarà sospeso fino alla conclusione di detto procedimento.
   Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e previa autorizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai reati di cui agli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320, 323, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità ove richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».
14.019. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche dell'articolo 323 del codice penale)

  1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323.
(Abuso di ufficio)

Pag. 186

   Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».
14.021. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 323 del codice penale)

  1. All'articolo 323, comma 1, del codice penale, le parole «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità,» sono sostituite dalle seguenti: «di norme di legge o di regolamento,».
14.012. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni al codice penale)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro»;

   b) all'articolo 323-bis., al primo comma, le parole: «e 323» sono soppresse.
14.027. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

  1. All'articolo 323, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza».
14.028. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni al codice penale)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: «Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale.) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge Pag. 187esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

  Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: «Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

  Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   c) all'articolo 359, al primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente: «n2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione».
14.026. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di rivelazione di segreto e di accesso abusivo ai procedimenti penali)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 326 è aggiunto il seguente:

   «Art. 326-bis. – (Divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate). Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e sino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.
   La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.»;

   b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.
   Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.
   Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

   c) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

   «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). Chiunque, Pag. 188indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   Art. 617-novies. – (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Art. 617-decies. – (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

   d) all'articolo 684:

    1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

    2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
14.033. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Introduzione dell'articolo 335-bis del codice penale)

  Dopo l'articolo 335-bis del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 335-ter.
(Ripetizioni di fatti di reato)

   In tutti i reati contro la pubblica amministrazione, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta».
14.020. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica alla disciplina del traffico di influenze illecite)

  1. All'articolo 346-bis, comma 1, dopo la parola «utilità» è aggiunta la seguente: «economica».
14.030. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

  1. All'articolo 419, comma 2, del codice penale, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione,».
  2. All'articolo 635, comma 3, del codice penale, dopo le parole: «altrui» sono inserite Pag. 189 le seguenti: «all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione oppure».
14.09. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 512-bis del codice penale)

  1. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo le parole «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi».
14.011. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

  1. Agli articoli 575, 579, primo comma, e 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».

Art. 14-ter.
(Modifiche all'articolo 512-bis del codice penale)

  1. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo le parole «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi».

Art. 14-quater.
(Delega per l'inserimento del reato di fatturazione falsa nel codice penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'economia sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'inserimento del reato di fatturazione falsa attraverso il quale punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza la previsione del dolo specifico, previsto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2020, n. 74.
14.013. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

  1. Agli articoli 575, 579, primo comma, e 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
14.010. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

  1. All'articolo 576, comma 1, numero 5-bis), del codice penale, la parola: «ovvero» è soppressa e dopo le parole: «del servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari».
14.08. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

  1. All'articolo 583-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «di manifestazioni sportive» sono inserite le seguenti: Pag. 190«ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari»;

    2) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari».
14.06. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma:

    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana»;

    2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana»;

   b) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana».

  2. Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana,».
14.014. Lorenzo Fontana, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità degli enti)

  1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

   «Art. 25-novies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale).
   1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».
14.052. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 132, comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei»;

Pag. 191

   b) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

   «Art. 164-ter. (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
   2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.».
14.053. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

  1. All'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;

   2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

    «g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione».
14.07. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati commessi con il mezzo della stampa e di diffamazione a mezzo stampa)

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati) – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.
   Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.
   Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma. Pag. 192
   La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»;

  2. All'articolo 595, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

   «Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000».
   Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
   Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà.

Art. 14-ter.
(Disposizioni in materia di rivelazione di segreto e di accesso abusivo ai procedimenti penali)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 326, è aggiunto il seguente:

   «Art. 326-bis. – (Divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate). Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e sino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.
   La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.»;

   b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 379-bis.(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.
   Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.
   Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

   c) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

   «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   Art. 617-novies. – (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e Pag. 193comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Art. 617-decies. – (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

   d) all'articolo 684:

    1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

    2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
14.031. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati commessi con il mezzo della stampa e di diffamazione a mezzo stampa)

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati) – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.
   Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.
   Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.
   La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»;

  2. All'articolo 595, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

   «Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
   Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
   Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».
14.032. Vitiello.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2006, N. 106

Art. 14-bis.
(Diffusione di comunicati stampa)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente».
14.054. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70

Art. 14-bis.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
  2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
  3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
14.056. Vitiello.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15.1. D'Orso.
*15.2. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
*15.5. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Misure straordinarie per l'implementazione della posta elettronica certificata nel processo penale)

  1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo penale, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e Pag. 1952024. Il Fondo è finalizzato a favorire il più ampio e rapido impiego della posta elettronica certificata nell'ambito del processo penale, sia per la trasmissione di comunicazioni di qualsiasi natura, che per la notificazione degli atti relativi a tutte le fasi processuali. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché i periodi giornalieri in cui è consentito depositare gli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata, da definirsi nel rispetto delle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
15.6. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

  1. Al fine di agevolare la definizione dell'arretrato penale presso le corti d'appello, i magistrati fuori ruolo possono essere impiegati secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  2. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 100 unità.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: straordinarie e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e velocizzare i procedimenti giudiziari
15.7. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: mille.
15.3. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 3, sostituire la cifra 10 con la seguente 11,8.
15.4. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari)

  1. Per agevolare la definizione dell'arretrato pendente, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

   b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale e godono dei permessi retribuiti previsti per i lavoratori dipendenti dalla legislazione vigente;

   c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

   d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e Pag. 196alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

   e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

   f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

   g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.
15.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 16.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 1.000 con le seguenti: di 10.000.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 130.215.424 per l'anno 2020, di euro 390.646.271 per l'anno 2021 e di euro 260.430.847 per l'anno 2022.
16.5. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2020-2021 con le seguenti: 2021-2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: al 1° settembre 2020 con le seguenti: al 1° settembre 2021;

   al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente 1500;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 17.576.514 per l'anno 2021, di euro 52.729.540 per l'anno 2022, e di euro 35.153.026 per l'anno 2023.
16.2. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di dare ulteriore efficacia al piano per la definizione e il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, il Ministero della Giustizia, sulla base di quanto contenuto nell'accordo 26 aprile 2017, recante «Programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria – rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria», sottoscritto con le parti sociali, è autorizzato a disciplinare l'ampliamento del personale assistente preposto all'udienza, mediante il raddoppio dell'indennità di udienza e la predisposizione di due turni giornalieri di udienza, mattutino e pomeridiano. Per le finalità del presente comma si provvede nei limiti del corrispondente risparmio dell'importo Pag. 197 di retribuzione straordinaria oggi corrisposto al personale assistente in udienza.
16.1. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale)

  1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa».
16.01. Colletti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  Al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari introdurre in ogni tribunale un manager che coordini sotto il controllo del capo dell'ufficio tutto il personale e gli uffici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo di provvede ai sensi dell'articolo 17.
16.02. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  Nella costruzione dell'ufficio per il processo introdurre innovazioni strategiche per il futuro della lotta alla mafia che riguardano rispettivamente la creazione di nuove figure di collaboratori del magistrato dotati di competenze extra giuridiche anche nel campo economico aziendale.
16.03. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  Inserire tra le funzioni dell'ufficio per il processo anche quella di promuovere e gestire i protocolli di intesa con altre istituzioni e organismi della società civile per obiettivi strettamente connessi all'attività giudiziaria, come per esempio per le sezioni misure di prevenzione con il supporto di una struttura tecnico amministrativa adeguata tendente valorizzare e diffondere l'esperienza già compiuta.
16.04. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Capo III-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art. 16-bis.

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1 è soppressa la lettera a);

   b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli indiziati del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale»;

    2. dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.) Gli indizi di cui al comma 1 sono gravi, precisi e concordanti»;

   c) all'articolo 10, comma 3, le parole: «per violazione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale»;

Pag. 198

   d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.
(Controllo Giudiziario)

   1. Il Tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il controllo giudiziario dei beni o delle aziende dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego.
   2. Il controllo giudiziario è adottato dal Tribunale per un periodo non superiore a 18 mesi. Con il provvedimento che lo dispone, il Tribunale può:

   a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al Questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal Tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal Tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

   b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

   3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il Tribunale stabilisce i compiti dell'Amministratore Giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

   a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

   b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

   c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

   d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

   e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

   4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il Tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.
   5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il Tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'Amministratore Giudiziario.
   6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al Tribunale Pag. 199 competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il Tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
   7. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.
   8. Il Tribunale, entro 90 giorni a decorrere dall'applicazione del controllo giudiziario, accerta che il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4 e, se ritiene che occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, nomina il perito ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Gli accertamenti peritali si svolgono nel rispetto della normativa fiscale e tributaria.
   9. Se il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento non appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4, il Tribunale dispone la revoca del controllo Giudiziario senza disporre gli accertamenti peritali.».

   e) l'articolo 34-bis è soppresso;

   f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

   «1. Quando viene accertata la violazione di una o più prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19-bis, il Tribunale dispone, senza indugio, il sequestro dei beni sottoposti a controllo giudiziario.
   1-bis.) Quando, sulla base di indizi precisi e concordanti, si ha motivo di ritenere che i beni oggetto del controllo giudiziario siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, il Tribunale ne dispone il sequestro. Si applica l'articolo 7.»;

  2. dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 19-bis.»;

   g) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Confisca)

   1. Il Tribunale dispone la confisca dei beni oggetto del controllo giudiziario o sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e che risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, sulla base di elementi certi, precisi e concordanti.
   2. Il Tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il Tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.
   3. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario o il sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro il termine perentorio non prorogabile di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Ai fini del computo del termine suddetto, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza Pag. 200 di ricusazione presentata dal difensore.
   4. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.
   5. Il Tribunale nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è destinato ai bisogni abitativi, o altri bisogni primari, del proposto e della sua famiglia, rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare»;

   h) all'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la natura fittizia delle intestazioni è provata ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale.»;

   i) all'articolo 27 è premesso il seguente:

«Art. 027.
(Riesame)

   1. Contro il decreto di sequestro emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 20 o il decreto di confisca di cui all'articolo 24 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.»;

   l) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), dopo la parola «sopravvenute» sono inserite le seguenti: «ovvero acquisite ma non valutate»;

    2) al comma 1, sono soppresse le parole «in modo assoluto»;

    3) dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.
(Risarcimento del danno)

   1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.»;

   m) all'articolo 35-bis. il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6 sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.».

Art. 16-ter.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis si applicano ai procedimenti di prevenzione per i quali la proposta sia stata formulata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
16.07. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI

Art. 16-bis.
(Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia UE del 2 marzo 2021, causa C-746/18)

  1. L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni Pag. 201 elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, si interpreta nel senso:

   a) che è precluso l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo;

   b) che al pubblico ministero è precluso autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.
16.06. Annibali, Vitiello, Ferri.