CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2021
590.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 54

ALLEGATO 1

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

  1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
1.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.15. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

  Al comma 1, sostituire le parole: provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2021, n. 52.
1.10. Provenza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso consentita, dalle ore 6 alle ore 24 e nel rispetto delle misure di distanziamento, l'apertura di ristoranti, bar, centri commerciali, palestre e di ogni altro luogo aperto pubblico che siano dotati di impianti di filtraggio e ricambio dell'aria.
1.5. Sorte, Gagliardi, Ruffino, Silli, Della Frera, Napoli, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dalla dati di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei territori collocati in zona gialla, cessano di avere efficacia i limiti orari di Pag. 55cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fino al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Per la sola zona arancione detti spostamenti sono consentiti nel rispetto dei limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

   b) all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente: 1. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, sono consentite senza limiti di orario le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
1.2. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei territori collocati in zona gialla, gli spostamenti sono consentiti nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 24.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fino al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Per la zona gialla detti spostamenti sono consentiti tra le ore 5 e le ore 24, mentre per la zona arancione detti spostamenti sono consentiti nel rispetto dei limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

   b) all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, sono consentite nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 24, purché nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
1.3. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono abrogati.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e;

   b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da.
1.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerato l'andamento dell'emergenza epidemiologica, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano le disposizioni relative al coprifuoco in zona gialla di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
1.16. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella zona gialla, dal 15 maggio 2021, cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle limitazioni orarie agli spostamenti.
1.1. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Al comma 2, sostituire le parole: in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la proporzionalità delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, favorendone il progressivo allentamento, anche in considerazione degli effetti della campagna di vaccinazione, il Ministro della salute provvede ad aggiornare i parametri utilizzati per l'applicazione delle misure medesime e per la collocazione delle regioni nelle zone di cui all'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, sostituendo il parametro relativo al numero di riproduzione netto, denominato indice Rt, con altro parametro calcolato in base al numero dei ricoveri ospedalieri dovuti alle complicanze dell'infezione da SARS-CoV-2, denominato Rt ospedaliero.
1.7. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Sopprimere il comma 3.
1.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che gli indicatori di monitoraggio di cui decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e l'Rt sintomi puntuale, per quella regione o provincia autonoma, siano compatibili con lo scenario 1 di trasmissione ai sensi del documento «Prevenzione e risposta a COVID-19».
1.12. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulla base degli scenari di trasmissione descritti nel documento «Prevenzione e risposta a COVID-19».
1.11. Sportiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
1.6. Ferri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le parole: Pag. 57«ore 22:00» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «ore 23:00». La presente disposizione è efficace a decorrere dal 1° giugno 2021.
1.4. Calabria, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il comma 1 è soppresso.
  2. Dalle ore 22 e fino alle ore 6, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici.
  3. Dalle ore 22 e fino alle ore 6 sono vietate forme di assembramento nei luoghi pubblici con un numero di persone maggiore di 6.
1.01. Colletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il comma 1 è soppresso.
1.02. Colletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione dal canone dovuto per l'installazione delle insegne)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche, per l'intero anno 2021 è stabilita l'esenzione dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero, se attuato, dal canone unico istituito dall'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati.
  2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2019, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.03. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei territori collocati in zona gialla, cessano di avere efficacia i limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla e,;

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   b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4

(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, sono consentite senza limiti di orario le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
2.10. Novelli, Bond, Bagnasco, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei territori collocati in zona gialla, gli spostamenti sono consentiti nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 24.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla e,;

   b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4

(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, sono consentite nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 24, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
2.11. Ruggieri, Occhiuto, Novelli, Bond, Bagnasco, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Sopprimere i commi 1 e 3.
2.3. Giuliodori.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3;

   b) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

   c) all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

   d) sopprimere l'articolo 9;

   e) all'articolo 13, sopprimere il comma 2.
2.4. Cunial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per usufruire di servizi non sospesi.
*2.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*2.6. D'Ettore, Bagnasco, Mazzetti, Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
*2.13. Ferri, Noja.
*2.19. Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli spostamenti, che non rientrino nei casi indicati al precedente periodo, è obbligatorio informare del proprio ingresso il Dipartimento di prevenzione della ASL competente e, in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
2.15. Provenza.

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  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dal 15 maggio 2021 nei territori collocati in zona gialla, cessano di avere efficacia i limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020. Fino al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Per la sola zona arancione detti spostamenti sono consentiti nel rispetto dei limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
2.7. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dal 15 maggio 2021 nei territori collocati in zona gialla, gli spostamenti sono consentiti tra le ore 5 e le ore 24. Fino al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Per la sola zona arancione detti spostamenti sono consentiti nel rispetto dei limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
2.8. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Dal 26 aprile al 15 giugno 2021 con le seguenti: A decorrere dal 26 giugno 2021 e le parole: quattro persone con le seguenti: otto persone.
2.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla e,.
2.9. Mugnai, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: una volta al giorno.
2.22. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e.
2.17. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel limite sino alla fine del periodo.
2.24. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quattro persone con le seguenti: otto persone.
2.25. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quattro persone con le seguenti: sei persone.
2.23. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

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  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, anche in deroga ai limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, ai soggetti muniti di ricevuta fiscale, biglietto o qualunque altro documento che attesti l'avvenuta erogazione dei servizi o la partecipazione a uno degli spettacoli, eventi, attività consentite ai sensi degli articoli da 4 a 8 del presente decreto.
2.21. Rampelli, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella zona gialla è consentito lo spostamento in deroga ai limiti orari di spostamento adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020.
2.18. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021 nella zona gialla e nella zona arancione così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, gli spostamenti in entrata ed uscita dai territori collocati nelle medesime zone gialle e arancioni sono consentiti senza limitazioni di orario.
2.1. Sodano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: comma 2,.
2.16. Lepri, Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga ai divieti e alle limitazioni previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, è consentito il libero ingresso nel territorio nazionale da parte dei cittadini degli Stati confinanti con l'Italia residenti in una fascia territoriale di trenta chilometri dal confine stesso.
2.14. Di Muro, Bianchi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle ore 24 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
2.12. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2.26. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di Pag. 61conversione del presente decreto, su tutto il territorio nazionale l'orario di inizio del coprifuoco è fissato alle ore 24.
2.27. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, è altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  3. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
2.01. D'Arrando, Lorefice.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie)

  1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), il Ministero della salute adotta un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri per i pazienti affetti da COVID-19:

   a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

   b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

   c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
2.03. D'Arrando, Lorefice.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 62 sono consentite le uscite temporanee degli ospiti, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, dalle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. Le strutture assicurano l'informazione e sensibilizzazione degli ospiti e dei familiari o dei caregiver sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da tenere durante le uscite al fine di tutelare la sicurezza dell'ospite e di tutta la comunità dei residenti nella struttura al suo rientro.
2.02. Lorefice, D'Arrando.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: di ogni ordine e grado.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca con le seguenti: il 75 per cento della popolazione studentesca;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: in presenza e, al secondo periodo, sostituire le parole: di cui al primo periodo con le seguenti: predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca.
3.13. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: di ogni ordine e grado.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca con le seguenti: il 75 per cento della popolazione studentesca.
3.14. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: , della scuola secondaria di primo grado e delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2.
3.19. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: di primo e secondo grado. Al fine di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionare ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento sono attivate le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati.

Pag. 63

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
3.15. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere le parole da: ad almeno il 50 per cento fino alla fine del comma;

   b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla e arancione e sopprimere il secondo periodo.
3.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In materia di deroga sullo svolgimento in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore di cui al presente articolo, non è consentita alcuna autonomia di scelta ai genitori degli alunni, qualora minorenni, oppure agli alunni medesimi se maggiorenni.
3.1. Bordo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nelle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al primo periodo del comma 1, è possibile prevedere la presenza di professionisti psicologi a supporto degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19.
3.8. Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca con le seguenti: nelle zone rossa, arancione e gialla, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.
3.7. Cimino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, con le seguenti: ad almeno il 75 per cento fino al 100 per cento,.
3.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. con le seguenti: e, nelle zone gialla e arancione, al 100 per cento della popolazione studentesca.
3.21. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono, in ogni caso, garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Pag. 64
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
3.16. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui non sia possibile l'attività in presenza, per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni scolastiche, attraverso i Centri territoriali di supporto, possono avvalersi di operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione o di assistenti alla comunicazione.
3.9. Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-SARS-CoV-2, i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) e gli Istituti tecnici superiori (ITS) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun iter formativo, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.
  3-ter. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione, svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Le istituzioni formative di cui al comma 1, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, assicurano il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico.
  3-quater. Qualora gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), di Istruzione e formazione, tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS) non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata dei percorsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il collegio docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.
3.11. Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, che frequentano l'attività didattica in presenza, hanno diritto a due test rapidi o salivari antigenici gratuiti al mese, da effettuarsi gratuitamente anche nelle farmacie, dietro presentazione di ricetta medica, al fine di assicurare una diagnosi accelerata dei casi di COVID-19 nella popolazione studentesca.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, si provvede nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.10. Sportiello, Corneli, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di garantire l'ordinato prosieguo dall'anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti. Ai fini di cui al presente comma, sono prorogati fino al 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti, sulla base della legge 20 dicembre, n. 159. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto dal decreto Pag. 65ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente comma, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3.18. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.
3.5. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano altresì, per quanto compatibili, a tutti i percorsi di formazione professionale realizzati da università ed enti accreditati e qualificati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, e ad associazioni che offrono formazione professionale qualificata su tutto il territorio nazionale.
3.2. Lapia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020-2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021-2022».
*3.3. Pella, Bagnasco, Aprea, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*3.4. Toccafondi, Noja.
*3.6. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*3.12. Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica)

  1. In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono sospesi dall'amministrazione scolastica i licenziamenti dovuti alle esecuzioni delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di merito del personale scolastico, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.
3.020. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze Pag. 66derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'anno scolastico 2021-22, i termini per la mobilità previsti dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
  2. Per l'anno scolastico 2021-2022 e nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
  3. Dall'anno scolastico 2021-2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies capoverso 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2013.
  4. Dall'anno scolastico 2021-2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017.
3.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

  1. Per l'anno scolastico 2021-2022 e nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
3.014. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al decreto direttoriale n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli Uffici scolastici regionali di provenienza.
3.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021-2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli Uffici scolastici regionali di provenienza.
3.08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno scolastico 2021-2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

   1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3.012. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021-2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le graduatorie ad esaurimento.
3.018. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riaperture elenchi aggiunti delle graduatorie provinciali per le supplenze)

  1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze previsti dall'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 2020, nella I fascia, può essere inserito tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.
3.016. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abilitazione all'insegnamento)

  1. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
3.02. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

  1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
3.06. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione del pagamento rate per la scuola dell'infanzia paritaria)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, è stabilita fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione del pagamento delle rette mensili per la scuola dell'infanzia paritaria per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
3.01. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione dei soggetti ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema scolastico, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020, recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020.
3.03. Marco Di Maio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

  1. Le concessioni disciplinate dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni, lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del Pag. 69predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite con le seguenti: «con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  3. Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. Gadda, Noja.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766)

  1. Al Capo II della legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis.

   1. In seguito alla perdita di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da diritti di uso civico, su richiesta dei comuni interessati, anche per ragioni di pubblico interesse, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi.
   2. La perdita di destinazione agro-silvo-pastorale si presume laddove i terreni siano destinati da almeno trenta anni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorale ovvero laddove il comune abbia emanato un piano regolatore generale che includa tali terreni.
   3. La sdemanializzazione o la cessazione dei diritti di uso civico avrà efficacia dalla data di avvenuta trasformazione.
   4. In caso di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
   5. Restano salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico adottati in forza di previgenti disposizioni di legge applicabili».
3.05. Gadda, Noja.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, rispettando i protocolli sanitari adottati per prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2.
4.72. Cirielli, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Nella zona gialla sono consentite le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi Pag. 70esercizio, con consumo al tavolo, anche a cena, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è consentita per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'entrata in vigore delle misure previste per la zona gialla fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
4.12. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, sono consentite senza limiti di orario le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.17. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 15 maggio 2021 nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, sono consentite nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 24, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 33 del 2020.
4.18. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, anche a cena, senza limiti di orario, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
4.57. Ferro, Bellucci, Gemmato, Trancassini, Zucconi, Caiata, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, senza limiti di orario e nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Nelle ipotesi in cui le attività dei servizi di ristorazione di cui al comma 1 non siano possibili all'aperto, per impossibilità oggettiva dovuta alla mancanza di uno spazio esterno attiguo idoneo, le attività sono consentite anche al chiuso, secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
  3. Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e Pag. 71linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  4. Al fine di agevolare le attività di cui al presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono prorogate fino al 31 ottobre 2021.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al commercio ambulante itinerante e alle attività artigiane della ristorazione che effettuano somministrazione non assistita di alimenti e bevande.
4.58. Ferro, Bellucci, Gemmato, Trancassini, Zucconi, Caiata, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021 su tutto il territorio nazionale sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, anche a cena svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, con capienza fino al 70 per cento dei posti disponibili, senza limiti di orari, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.59. Lucaselli, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Caiata, Zucconi, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, compresi i bar, con consumo al tavolo, anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
4.65. Bellucci, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, dalle ore 5 fino alle ore 23, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche con consumo al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
  3. Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.66. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dal 26 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono Pag. 72consentite anche al chiuso, con consumo al banco, sul posto e al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 22:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.9. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: al tavolo fino alla fine del comma con le seguenti: al banco, sul posto e al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 22:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
*4.20. Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Brambilla.
*4.35. Marco Di Maio, Noja.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella zona gialla, non si applicano i limiti orari di spostamento adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e sono altresì consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, sia all'aperto che al chiuso, anche a cena, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta altresì consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.67. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dal 26 aprile 2021 con le seguenti: Dal 26 giugno 2021 e sopprimere le parole: esclusivamente all'aperto.
4.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dal 26 aprile 2021 con le seguenti: Dal 26 giugno 2021 e sostituire le parole: esclusivamente all'aperto, con le seguenti: sia all'esterno che all'interno dei locali.
4.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Ai commi 1, primo periodo, e 2 sopprimere le parole: nella zona gialla.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1 sopprimere le parole: con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, e le parole: limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da;

   b) al comma 2, sostituire le parole: dalle ore 5:00 alle ore 18:00 con le seguenti: senza limiti di orario.
4.73. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Ai commi 1, primo periodo, e 2 sostituire le parole: nella zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:

   a) ai commi 1, primo periodo, e 2 sostituire le parole: servizi di ristorazione con le seguenti: servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

   b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da con le seguenti: senza limiti di orario, nel rispetto dei;

Pag. 73

   c) al comma 2, sostituire le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con le seguenti: senza limiti di orario.
4.62. Lucaselli, Gemmato, Bellucci, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale e le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da con le seguenti: senza limiti di orario e nel rispetto dei;

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: nella zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale e le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con le seguenti: senza limiti di orario.
4.64. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le attività dei servizi di ristorazione con le seguenti: le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
4.61. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività dei servizi di ristorazione, aggiungere le seguenti: compresi i servizi di banqueting e catering,.
*4.37. Marco Di Maio, Noja, Occhionero.
*4.53. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini, Ribolla.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Dal 1° giugno 2021 con le seguenti: Dal 20 maggio 2021 e dopo le parole: al tavolo aggiungere le seguenti: e al banco.
4.29. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: comprese le attività di ristorazione svolte in sale private per matrimoni o altre cerimonie.
4.43. Grillo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ivi compresi i ricevimenti.
4.79. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolte da qualsiasi esercizio, aggiungere le seguenti: compresi bar e altri esercizi simili senza cucina.
4.60. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto con le seguenti: all'aperto o al chiuso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.19. Novelli, Bagnasco, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto con le seguenti: con consumo al banco o al tavolo esclusivamente all'aperto.
4.33. Silli, Gagliardi, Ruffino, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: senza limiti di orario.

Pag. 74

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, solo con consumo al tavolo, senza limiti di orario, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.13. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: esclusivamente all'aperto e sostituire le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da con le seguenti: senza limiti di orario e nel rispetto dei.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella zona gialla, sono consentite senza limiti di orario le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, con consumo al banco, per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
4.75. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusivamente all'aperto.
4.80. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente all'aperto con le seguenti: sia all'aperto che al chiuso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.83. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caretta, Ciaburro, Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente all'aperto con le seguenti: all'aperto, in sale al chiuso dove almeno due pareti siano dotate di ampie vetrate scorrevoli, nonché in sale al chiuso limitatamente ai tavoli vicini alle finestre.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: fino alle ore 18:00 con le seguenti: fino a trenta minuti prima del limite orario agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
4.42. Masi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche a cena aggiungere le seguenti: nonché le attività di catering e banqueting, anche presso strutture private.
4.39. Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.54. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da, con le seguenti: senza i limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, purché nel rispetto dei.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,.
4.21. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

Pag. 75

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da, con le seguenti: nell'arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 24:00, purché nel rispetto dei.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, con le seguenti: dalle ore 5:00 fino alle ore 24:00.
4.22. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4.45. Bilotti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il consumo al tavolo è comunque consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
4.44. Bilotti.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati.
*4.10. Sani.
*4.14. Nardi.
*4.16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*4.26. Squeri, Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.
*4.48. Masi.
*4.70. Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: limitatamente ai propri clienti aggiungere le seguenti: ed altri utenti ove dotati di opportuna convenzione per servizio di mensa.
4.68. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta altresì consentita, senza limiti di orario, la ristorazione per cerimonie ed eventi privati «COVID free» in base alle certificazioni di cui al successivo articolo 9.
4.52. Capitanio, Cecchetti, Tateo, Frassini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È consentita l'attività di catering, anche in forma non contrattualizzata, svolta all'interno di siti in gestione o comunque nelle disponibilità delle aziende esercenti tali attività, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati per le attività dei servizi di ristorazione. L'accesso alla struttura ospite è consentito per un numero di persone pari al massimo al numero dei posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli ospiti che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Per le attività di intrattenimento svolte in tali contesti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: di ristorazione aggiungere le seguenti: di catering.

Pag. 76

   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Attività dei servizi di ristorazione e catering.
4.56. Angiola, Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, è consentita la consumazione sul posto e al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, con le seguenti: senza limiti di orario.
4.76. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Restano sempre consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 è consentito anche l'asporto. Le attività di cui al presente comma sono consentite nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.46. Bilotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, è consentita la consumazione sul posto e al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
4.77. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di far ripartire il settore della ristorazione, dal 1° giugno 2021, nella zona arancione, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto – legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto – legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
4.15. Rospi.

  Al comma 2 sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021 e le parole: fino alle ore 18:00 con le seguenti: fino alle ore 23:00.
4.30. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
4.32. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 26 giugno 2021 e le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, con le seguenti: dalle ore 5:00 fino alle ore 24:00.
4.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, dopo le parole: dei servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: incluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dalle associazioni ricomprese Pag. 77 negli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117.
4.51. Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Zardini, Mancini, Nardi, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

  Al comma 2, sostituire le parole da: al tavolo fino alla fine del comma con le seguenti: al banco, sul posto e al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 24:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.82. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: al tavolo fino alla fine del comma con le seguenti: al banco, sul posto e al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 22:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.81. Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
4.38. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con le seguenti: senza limiti di orari.
4.63. Lucaselli, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, con le seguenti: senza i limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ma.
4.23. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2 sostituire le parole: dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con le seguenti: nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché,.
4.50. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

  Al comma 2, sostituire le parole: ore 18:00 con le seguenti: ore 24:00.
*4.24. Ruggieri, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.
*4.55. Cavandoli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

  Al comma 2, sostituire le parole: ore 18:00 con le seguenti: ore 23:00.
**4.31. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
**4.78. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: ore 18:00 con le seguenti: ore 22:00.
*4.28. Calabria, Bagnasco, Novelli, Bond.
*4.47. Cimino.

  Al comma 2, sostituire le parole: ore 18:00 con le seguenti: ore 21:30.
4.74. Gemmato, Bellucci.

Pag. 78

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non sono in ogni caso comminate sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora l'individuo sia in possesso della ricevuta d'acquisto relativa alla consumazione presso il locale di ristorazione di cui ha usufruito.
4.69. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di somministrazione e ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sia all'aperto, fino alle ore 24 sia al chiuso fino alle ore 23, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. I clienti che hanno utilizzato i servizi di somministrazione e di ristorazione devono conservare la fattura o lo scontrino fiscale per gli spostamenti verso la propria abitazione privata abitata o verso altro luogo per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i controlli relativi all'ora dello spostamento.
4.11. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche a cena senza limitazioni di orari nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.2. Sodano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite sia all'aperto che al chiuso fino alle ore 23, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Resta consentita senza limitazioni di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.40. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella zona gialla, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito fino alle ore 22:00.
4.1. Sani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021 è consentita, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, in zona gialla l'apertura senza limitazioni dei centri commerciali.
4.3. Sodano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021 sono consentiti gli spostamenti nella zona gialla in entrata ed uscita dalle ore 5:00 alle ore 24.00. Le attività degli esercizi di ristorazione nella zona gialla sono consentite fino alle ore 24.00. Nelle giornate festive e prefestive è consentita l'apertura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, parchi tematici Pag. 79 e di divertimento ed altre strutture ad essi assimilabili nelle zone classificate gialle.
4.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili, possono rimanere aperti anche nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dei Centri commerciali.
4.25. Cattaneo, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono consentite le celebrazioni dei matrimoni e delle cerimonie con un numero di invitati proporzionato alla capienza della location tenendo conto della tipologia della stessa. Per i matrimoni con numero inferiore a 150 invitati si applicano i protocolli già autorizzati; in caso di numero di invitati superiore a 150 si applicano i protocolli già previsti per le crociere. La celebrazione deve avvenire in luoghi predisposti secondo idonei e comprovati dispositivi di igiene e sicurezza documentabili su richiesta delle autorità; nel caso in cui le autorità sanitarie dovessero annullare la celebrazione i nubendi avranno diritto al rimborso totale dei costi della stessa; gli operatori danneggiati dall'annullamento della cerimonia saranno indennizzati nella misura del 50 per cento.
4.49. Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, nella zona gialla, è consentito lo svolgimento dei banchetti nell'ambito di cerimonie ed eventi analoghi.
*4.27. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.
*4.36. Marco Di Maio, Noja, Occhionero, Mor.
*4.71. Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 26 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo svolgimento dei banchetti nell'ambito di cerimonie ed eventi analoghi, nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
4.41. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone arancioni le attività dei servizi di ristorazione che assicurano il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.
4.85. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone gialle l'orario di inizio del coprifuoco è spostato alle ore 24; fino al medesimo orario possono, altresì, Pag. 80 rimanere aperti al pubblico i servizi di ristorazione.
4.84. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori attività di servizi di ristorazione)

  1. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo sono consentite anche al chiuso dalle ore 18 fino alle ore 24, purché gli ambienti indoor siano dotati di impianti di aerazione con sistemi di filtraggio idonei a neutralizzare i virus ivi compreso il COVID-19 oppure locali con superfici finestrate apribili non inferiori ai 4/8 della superficie del pavimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi degli articoli 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.09. Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Settore wedding e cerimonie)

  1. A partire dal 15 maggio 2021 sono consentite, senza limiti di orario purché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le attività dei servizi connessi all'organizzazione e celebrazione di feste e cerimonie.
4.01. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Feste e cerimonie)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.04. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Centri commerciali e outlet)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
4.02. Marco Di Maio, Noja.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Attività degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali)

  1. A decorrere dal 1° giugno è consentito, in zona gialla, la riapertura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.05. Soverini, Bonomo, Benamati, Zardini, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Pezzopane, Carnevali.

Pag. 81

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Centri commerciali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione nelle giornate festive e prefestive sono aperti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
4.06. Zanella, Frassini, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, De Angelis, Donina, Legnaioli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

  1. Dal 25 giugno 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.03. Ungaro, Noja, Vitiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Servizi di cura della persona e degli animali)

  1. Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona e i servizi di cura degli animali da affezione.
4.08. Bellucci, Ferro, Maschio.

ART. 5.

  Ai commi 1, 2 e 3 sopprimere le parole: in zona gialla.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento e sopprimere le parole da: e il numero massimo fino alla fine del periodo;

   c) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: nonché le attività fino alla fine del periodo;

   d) al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.28. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo e, al quarto periodo, sopprimere le parole: nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

   b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

   c) sopprimere il comma 4.
5.21. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Pag. 82

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
5.25. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: live-club con le seguenti: spazi di aggregazione sociale con musica dal vivo.
5.20. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

   b) al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: massimo.
5.26. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.14. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e il numero massimo fino alla fine del periodo.
5.15. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e il numero massimo fino alla fine del periodo.
5.12. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento e le parole: 1.000 per gli spettacoli con le seguenti: 1.500 per gli spettacoli.
5.22. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 66 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e il numero massimo di spettatori fino alla fine del periodo.
5.13. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento, sostituire le parole: 1.000 per gli spettacoli all'aperto con le seguenti: 1.500 per gli spettacoli all'aperto e sostituire le parole: 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi con le seguenti: 600 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento, sostituire le parole: 1.000 per impianti all'aperto con le seguenti: 1.500 per impianti all'aperto e sostituire le parole: 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 600 per impianti al chiuso.
5.1. Sodano.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi.
5.31. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala con le seguenti: deve essere valutata tenendo conto, oltre che delle Pag. 83percentuali di capienza massima, anche della dimensione di ogni singola sala.
5.8. Cimino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a 1.000 per gli spettacoli all'aperto aggiungere le seguenti: fatto salvo il limite a 6.000 per l'Arena di Verona,.
5.10. Comencini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per l'Arena di Verona è consentita una capienza non superiore a 6.000 spettatori.
5.30. Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì consentite le attività circensi e gli spettacoli viaggianti, nonché le altre attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili o fisse all'aperto o al chiuso a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
5.11. Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È in ogni caso garantito e consentito il rientro presso la propria abitazione al termine dello spettacolo, senza comminare sanzione alcuna, a qualunque orario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, previa esibizione del relativo biglietto d'ingresso dello spettacolo.
5.27. Ciaburro, Caretta, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° giugno con le seguenti: 15 maggio.
*5.3. Rospi.
*5.16. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
5.17. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 75 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
5.18. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 66 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
5.19. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento e le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 3.000 per impianti all'aperto e a 1.500 per impianti al chiuso.
5.23. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In merito ai limiti orari imposti per gli spostamenti, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del Pag. 84decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, per il pubblico partecipante agli eventi di cui ai commi 1 e 2, è sempre consentito il rientro al proprio domicilio al termine dei suddetti eventi, anche oltre l'orario previsto, allegando all'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il biglietto a titolo nominativo o altro attestato rilasciato dagli organizzatori.
5.9. Zardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le seguenti: dalla Regione dove ha sede il sito.
5.29. Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla luce delle disposizioni di cui ai commi precedenti, su tutto il territorio è consentita la riapertura degli autodromi, nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
5.4. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

   b) all'articolo 9, comma 2, alinea, dopo le parole: sono rilasciate aggiungere le seguenti: per le sole finalità previste dall'articolo 2 del presente decreto.
5.32. Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 4.
*5.2. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*5.7. Sarli.
*5.24. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:

   «1-quater. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza dei posti numerati pari almeno al 10 per cento della popolazione residente del Comune ove si trova l'impianto sportivo, possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A, a condizione che:

   a) si tratti di impianti situati nel territorio di Comuni aventi una popolazione inferiore a 200.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica avente sede o radicamento territoriale nel medesimo Comune;

   b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più dell'80 per cento dei biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero del 90 per cento dei posti numerati. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un Comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.».
5.5. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:

   «1-quater. Al fine di tutela dell'ordine e della saluta pubblica, anche successivamente Pag. 85 al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, gli impianti sportivi per il gioco del calcio possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche dei campionati professionistici di serie A, serie B e Lega Pro in deroga ai requisiti infrastrutturali dettati dalla Federazione italiana gioco calcio, a condizione che ospitino una competizione che riguardi una squadra calcistica avente sede o radicamento territoriale nel medesimo Comune ove è situato l'impianto e:

   a) abbiano una capienza pari almeno al 10 per cento della popolazione residente nel Comune ove si trova l'impianto sportivo;

   b) si tratti di impianti situati nel territorio di Comuni aventi una popolazione inferiore a 200.000 abitanti; c) venga emesso un numero di biglietti non superiore all'80 per cento della capienza massima dello stadio.».
5.6. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Dal 26 giugno è consentita, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'apertura con orario continuato per tutta la giornata delle sale prova e degli studi di registrazione.
5.01. Sodano.

ART. 6.

  Ai commi 1, 2, e 3 sopprimere le parole: in zona gialla.

  Conseguentemente:

   a) ai commi 1 e 3 sopprimere le parole: all'aperto;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno con le seguenti: 15 maggio;

   c) al comma 3, sopprimere le parole: È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
6.19. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: all'aperto;

   b) al comma 2, sostituire le parole: dal 1° giugno 2021 con le seguenti: dal 15 maggio 2021.
6.15. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
6.17. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: all'aperto.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
6.3. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Al comma 1 sopprimere le parole: all'aperto.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 1° giugno con le seguenti: 17 maggio.
6.21. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

Pag. 86

  Al comma 1, sopprimere le parole: all'aperto.
6.5. Versace, Marin, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'aperto con le seguenti: scoperte e di tipo misto.
6.14. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1 dopo le parole: all'aperto, aggiungere le seguenti: e al chiuso.
6.22. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1 dopo le parole: piscine all'aperto aggiungere le seguenti: e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche delle piscine al chiuso.
6.10. Berlinghieri, Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

  Al comma 1, dopo le parole: piscine all'aperto aggiungere le seguenti: e piscine ubicate in spazi interni, limitatamente ad una capienza massima consentita non superiore al 50 per cento,
6.9. Papiro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
*6.4. Rospi.
*6.6. Versace, Marin, Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Brambilla.
*6.13. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2 sostituire le parole: 1° giugno con le seguenti: 17 maggio.
6.20. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno con le seguenti: 24 maggio.
6.16. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Al comma 2, sostituire le parole: le attività di palestre, con le seguenti: tutte le attività di palestre e le attività dei club sportivi anche indoor.
6.1. Plangger.

  Al comma 2, dopo le parole: le attività di palestre aggiungere le seguenti: e piscine al chiuso.
6.12. Gastaldi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Ribolla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in zona gialla sono consentite le attività dei centri bowling a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per i clienti che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
6.11. Murelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: all'aperto.
*6.7. Mugnai, Bond, Bagnasco, Versace, Novelli, Brambilla.
*6.23. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché le attività svolte nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati.
6.8. Silli, Gagliardi, Ruffino, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Pag. 87

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È sempre consentito l'uso di spogliatoi, previa adeguata sanificazione dei locali, secondo le modalità individuate nelle linee guida di cui al primo periodo. Conseguentemente, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
6.18. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
6.24. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dal 15 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Attività commerciali, fiere, convegni e congressi.
7.23. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01.In zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Attività commerciali, fiere, convegni e congressi.
7.22. Angiola, Costa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. È consentito dal 1° giugno 2021, in zona gialle e in zona arancione, lo svolgimento in presenza di fiere, eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: a fiere con le seguenti: agli eventi.
7.34. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona arancione, lo svolgimento in presenza di fiere, eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

Pag. 88

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: a fiere con le seguenti: agli eventi.
7.36. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dal 15 giugno 2021, e le parole da: ferma restando fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: Dal 1° luglio 2021.
7.4. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.

   Conseguentemente:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere, aggiungere le seguenti: , convegni e congressi,;

   b) sopprimere i commi 2 e 3.
7.24. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale;

   Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 15 giugno 2021, su tutto il territorio nazionale,.
7.29. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: dal 1° giugno 2021

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: dal 1° giugno 2021.
7.32. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, e, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: di qualunque genere, mercati, sagre e altri analoghi eventi,.
7.30. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 1° giugno, e dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: a fiere con le seguenti: agli eventi.
7.33. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 maggio.
*7.3. Rospi.
*7.11. Di Muro, Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.
*7.20. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 1° giugno.
7.25. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
7.28. Bellucci, Gemmato.

Pag. 89

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in presenza di aggiungere le seguenti: riunioni,.
7.13. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: a fiere con le seguenti: agli eventi.
7.35. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: e di sagre.
7.14. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Dalla medesima data, in zona gialla, è consentito lo svolgimento di cerimonie ed eventi assimilabili, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
7.5. Calabria, Bagnasco, Novelli, Bond.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dal 15 maggio, in zona gialla, è consentito lo svolgimento di cerimonie e attività assimilabili nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e, per quanto di competenza da ciascuna Regione.
7.37. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Sopprimere il comma 2.
*7.2. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*7.6. Sarli.
*7.27. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dopo le parole: sono altresì consentiti aggiungere le seguenti: lo svolgimento di ricevimenti ed eventi successivi a cerimonie civili e religiose.
7.16. Bonomo, Benamati, Zardini, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° luglio con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 15 maggio.
7.21. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 15 giugno.
*7.9. Marco Di Maio, Noja.
*7.26. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° luglio, con le seguenti: dal 24 giugno.
7.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 3, sostituire le parole: i convegni e i congressi con le seguenti: i convegni, Pag. 90 i congressi e le cerimonie pubbliche e private.
7.12. Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di passaggio di colore ad arancione o rosso della Regione ospitante il convegno o congresso, lo svolgimento sarà consentito ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a).
7.8. Marco Di Maio, Noja.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di passaggio di colore ad arancione o rosso della Regione ospitante il convegno o congresso lo svolgimento sarà consentito ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3 del presente decreto-legge.
7.18. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le sagre e le fiere locali e altri eventi e manifestazioni assimilabili, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fiere, convegni, congressi, sagre e fiere locali.
*7.7. Marco Di Maio, Noja.
*7.31. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentite le attività formative ECM di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e di cui all'accordo Stato Regioni in materia di «Formazione continua nel settore salute» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2017, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
7.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dal 15 giugno 2021, è consentito, esclusivamente all'aperto, lo svolgimento di fiere, sagre, feste patronali a carattere religioso e di ogni altro evento, purché si svolga all'aperto, nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021.
7.15. Grimaldi, Alberto Manca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1° giugno, in zona gialla, nei giorni festivi e prefestivi sono consentite le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili.
7.10. Costanzo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita Pag. 91sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai Comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
  2. Per far fronte ai minori introiti per i Comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Ai fini del riparto, il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.
7.04. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Eventi e celebrazioni)

  1. Sono consentiti dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le celebrazioni, le feste e gli eventi nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi compresi quelli conseguenti alle cerimonie civili e religiose, nonché quelli aziendali, nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.
  2. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
  3. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle attività di cui al presente articolo è comunque consentito, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 nonché quelli previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
7.03. Spena, Occhiuto, Porchietto, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Novelli, Brambilla, Mor.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività di gioco pubblico)

  1. Sono consentiti dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività di gioco pubblico svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi e nelle sale Bingo e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.
  2. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
7.02. D'Attis, Bagnasco, Novelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Eventi professionali)

  1. Dal 15 maggio sono consentite le attività formative ECM di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e di cui all'Accordo Stato Regioni in materia di «Formazione continua nel settore salute» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2017 nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Dal 15 maggio sono consentiti i convegni e i congressi fino a 200 persone pre-registrate nel rispetto di protocolli e Pag. 92linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
7.05. Marco Di Maio, Noja, Occhionero.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose)

  1. A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le feste conseguenti allo svolgimento di cerimonie civili e religiose che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati esclusivamente all'aperto, nel rispetto di protocolli e linee guida da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
7.06. Amitrano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività commerciali)

  1. A decorrere dal 20 maggio 2021 in zona gialla sono consentite, nelle giornate festive e prefestive, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili.
7.01. Rospi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fiere, sagre ed eventi analoghi)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentite, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, come disciplinati dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
*7.07. Carnevali, Pezzopane.
*7.08. Zucconi, Deidda, Bellucci, Gemmato.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Dal 1° luglio 2021.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Dalla medesima data di cui al comma 1,.
8.6. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 15 maggio 2021.

  Conseguentemente, sostituire le parole: in zona gialla ovunque esse ricorrano, con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
8.22. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 15 maggio 2021;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: consentite le attività aggiungere le seguenti: di spettacolo viaggiante;

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e spettacoli viaggianti.
8.7. Cattaneo, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Pag. 93

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 15 maggio 2021.
8.21. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio con le seguenti: Dal 1° giugno;

  Conseguentemente, ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: in zona gialla.
8.25. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio con le seguenti: Dal 1° giugno.
8.9. Calabria, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio con le seguenti: Dal 15 giugno.
8.23. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio con le seguenti: Dal 26 giugno.
8.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1 sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: parchi tematici e di divertimento aggiungere le seguenti: compresi luna park, spettacoli viaggianti, giostre.
8.17. Nardi, Bonomo, Benamati, Zardini, Gavino Manca, Mancini, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.19. Racchella, Cecchetti, Capitanio, Valbusa, Maccanti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Gerardi, Potenti.

  Al comma 1 e 2 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
8.24. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività dei centri termali aggiungere le seguenti: e dei centri benessere.
*8.14. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*8.18. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Dalla data di conversione del presente decreto, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi giochi e ludoteche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
8.31. Racchella, Cecchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: Dalla medesima data di cui al comma 1 con le seguenti: Dal 1° giugno.
*8.10. Calabria, Bagnasco, Mugnai, Versace, Novelli, Bond.
*8.27. Gemmato, Bellucci.

Pag. 94

  Al comma 2, sostituire le parole: Dalla medesima data di cui al comma 1 con le seguenti: Dal 15 giugno 2021.
8.28. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei servizi alla persona, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella zona rossa, è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e servizi alla persona.
*8.8. D'Ettore, Bagnasco, Mazzetti, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*8.12. Ferri, Noja.
*8.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.
*8.30. Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 26 giugno 2021, è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 anche nelle zone rosse.
8.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 1° giugno 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività degli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
8.26. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in zona gialla, sono consentite le attività degli spettacoli viaggianti, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
8.29. Nardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del pregiudizio arrecato dalle misure restrittive emanate per contenere il contagio da COVID-19 nonché della loro funzione sociale, le attività dello spettacolo viaggiante sono consentite dal 15 giugno 2021.
8.15. Scanu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della particolare rilevanza sociale rivestita, le attività dello spettacolo viaggiante sono consentite dal 15 giugno 2021.
8.16. Carbonaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle giornate festive e prefestive sono aperti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.
8.11. Calabria, Bagnasco, Bond, Cattaneo.

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  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 è soppresso.
8.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentite le attività di casinò, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e attività di casinò.
8.20. Bazzaro, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Giglio Vigna.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Residenze sanitarie assistite e altre strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire i diritti fondamentali alla salute psico-fisica, all'affettività e al rispetto della vita privata e familiare delle persone ospiti in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e comunque in strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e in strutture residenziali socio-assistenziali, tali strutture devono assicurare ai loro ospiti la possibilità di essere visitati in presenza, secondo cadenze regolari e frequenti, dai propri familiari e dalle persone con cui intrattengano rapporti affettivi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate dal Ministero della salute ai fini del contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  2. Al fine di sostenere le strutture di cui al comma 1 nella copertura dei costi per l'adozione delle procedure necessarie per assicurare ai loro ospiti il diritto di essere visitati in sicurezza, ivi inclusa la somministrazione in gratuità dei tamponi ai visitatori, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo speciale, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti modalità e termini per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.05. Noja, Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto visto l'attuale andamento della situazione epidemiologica, al fine di preservare il benessere psicofisico ed evitare l'isolamento sociale degli ospiti delle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, comunque denominate, assicurata un'alta copertura vaccinale anti SARS-CoV-2 degli ospiti e del personale sociosanitario è consentito l'accesso e l'uscita di ospiti, parenti o visitatori secondo le modalità previste dal documento recante «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale» adottato il 4 maggio Pag. 962021 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico.
  2. Per l'accesso alle strutture di cui al comma 1 il familiare o il visitatore deve essere munito delle certificazioni verde COVID-19 o di analoga certificazione comprovante una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), b) o c), del presente provvedimento nonché al rispetto delle misure igienico-sanitarie per la prevenzione ed il controllo della trasmissione virale ed all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  3. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare tutte le misure contenute nel documento di cui al comma 2 affinché le visite siano svolte in modo continuativo e in sicurezza sia per la salute del familiare/visitatore che per gli ospiti della struttura.
  4. Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al comma 1 si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli ospiti o il personale, l'accesso dei familiari/visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione Sanitaria (ovvero del referente medico/referente COVID-19 della struttura/altra figura di riferimento in base alla specifica organizzazione regionale) sentite le competenti autorità sanitarie nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e comunque solo nell'ipotesi in cui venga garantita una netta separazione strutturale e/o organizzativa delle attività dedicate agli ospiti COVID-19 positivi rispetto a quelle COVID-free.
8.09. Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizi a domanda individuale)

  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi a domanda individuale prestati dai comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.».
  2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1981, n. 786 è abrogato.
  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono abrogati.
  4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento della prestazione all'utenza in forma gratuita dei servizi a domanda individuale, con dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato a consentire la prestazione gratuita dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico da parte dei comuni, con la finalità di sgravare altresì gli enti dalla gestione delle morosità e di evitare disequilibri di bilancio.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al riparto del Fondo di cui al comma 4 mediante decreto di natura non regolamentare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli impegni di spesa risultanti dai rendiconti approvati dai comuni nell'anno 2019 per la prestazione dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.
  6. Per far fronte agli oneri finanziari conseguenti al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure Pag. 97previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
8.04. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro o aperti al pubblico)

  1. Al fine di accelerare la piena ripresa delle attività economiche e sociali e garantire la sicurezza sanitaria negli spazi chiusi di lavoro o aperti al pubblico, per l'anno 2021 sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo o ventilazione meccanica con controllo dei dati ambientali o di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri o dispositivi in grado di abbattere la carica virale negli ambienti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi compresi i dispositivi o i biocidi consentiti da disposizioni di deroga o per i quali sia in corso una procedura di registrazione.
  2. Il Ministro della salute provvede alle attività necessarie per la messa a disposizione sul mercato dei biocidi di cui si registri la carenza o per i quali sia in corso la registrazione presso l'ECHA, rilasciando, ove compatibile, una autorizzazione temporanea quale Presidio medico chirurgico.
  3. Il credito d'imposta di cui comma 1, spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8.02. Porchietto, Squeri, Barelli, Polidori, Torromino, Baldini, Caon, Spena, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento centri e attività estive)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività estive in genere destinati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Per fronte al relativo onere finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni Pag. 982020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
8.03. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure relative all'esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici rapidi per il reintegro dei lavoratori)

  1. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, qualora il medico competente richieda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone a coloro che, in assenza di sintomatologia, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 e per i quali non sussiste l'obbligo di isolamento poiché sono decorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, gli oneri connessi all'esecuzione del test molecolare o del test antigenico rapido sono a carico del Servizio sanitario nazionale nel limite di spesa di cui al comma 2.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, per le spese sostenute nell'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
8.07. Villani, Nappi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Organizzazione e realizzazione di eventi all'aperto correlati alla celebrazione di matrimoni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in zona gialla, è consentita l'organizzazione e la realizzazione di eventi all'aperto, correlati alla celebrazione di matrimoni e cerimonie, presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con un numero di invitati che sia proporzionale alla capienza degli spazi interessati, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 devono esibire – su richiesta – la documentazione relativa all'effettuazione delle procedure di sanificazione e di messa in sicurezza dei locali al chiuso che comunque sono a disposizione e sono fruibili dagli invitati.
8.06. Alemanno, Scanu, Sut, Amitrano, Di Sarno, Maraia, Scagliusi, Martinciglio, Villani, Grippa, Manzo, Barbuto, Flati, Gallo, Olgiati, Cimino, Cancelleri, De Carlo, Ruggiero, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le misure che dispongono la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nelle giornate festive e prefestive.
  2. Nello svolgimento della propria attività gli esercizi commerciali di cui al comma 1 assicurano il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.
8.013. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività inerenti i servizi alla persona, quali barbieri, parrucchieri e centri estetici, presenti all'interno dei centri commerciali sono aperte anche nelle giornate festive e prefestive.
8.08. Torto.

Pag. 99

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni delle aree di demanio marittimo)

  1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventuali provvedimenti amministrativi adottati dagli enti locali che disapplichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682, 683 e 684, della medesima legge si considerano privi di efficacia.
8.012. Rampelli, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Impianti di aerazione e sanificazione locali al chiuso)

  1. Al fine di avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, è istituito presso il Ministero della salute un fondo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNR, definisce i criteri per individuare i sistemi di aerazione da sottoporre a monitoraggio, le caratteristiche e le modalità di raccolta dei dati e di adesione.
  3. L'attività di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione di cui al comma 1 è effettuata dal CNR e da istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Ministro della salute destina le risorse, di cui al comma 1, al CNR e agli istituti di ricerca individuati ai sensi del comma 3 per le attività di monitoraggio dei sistemi ed impianti di aerazione di cui al comma 1.
  5. Il CNR e gli istituti di ricerca di cui al comma 3, possono sperimentare nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione per contrastare la diffusione del COVID-19 negli ambienti.
  6. Le attività di ristorazione o sportive, di cui al comma 1, che si dotano di impianti di aerazione e di sanificazione, ai sensi del comma 5, per contrastare la diffusione del COVID-19, possono usufruire di un finanziamento pari all'80 per cento dei costi effettuati.
  7. Il Ministro della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'efficacia dei sistemi di aerazione e di sanificazione utilizzati nei locali adibiti ad attività di ristorazione o di attività sportive ai sensi del comma 1 al fine di contrastare la trasmissione del COVID-19.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 40 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.01. Vallascas.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Pag. 100 Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*9.38. Mollicone.
*9.51. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) test sierologico: test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue.;

   b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare aggiungere la seguente: gratuito;

   c) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) effettuazione di test sierologico gratuito con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.;

   d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis) ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera e-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

   e) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

   8-bis. Al fine di garantire l'esecuzione di test gratuiti, ai sensi del comma 2, lettere c) e c-bis), per l'ottenimento della certificazione di cui ai commi 5, 5-bis, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi e test sierologici, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
   8-ter. Il fondo di cui al comma 8-bis, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9.23. Sportiello.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o da altro operatore addestrato secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o da altro operatore addestrato secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria.
9.9. Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico, che consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione Pag. 101 al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di una risposta immunitaria contro la Sars-CoV-2;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.;

   c) alla Tabella di cui all'allegato 1, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Certificazione verde COVID-19 di test sierologico:

   Cognome e nome

   name: surname(s) and forename(s);

   Data di nascita

   date of birth;

   Malattia o agente bersaglio: COVID-19

   disease or agent targeted: COVID-19;

   Tipologia di test effettuato

   the type of test;

   Nome del test

   test name;

   Produttore del test

   test manufacturer;

   Data e orario della raccolta del campione del test

   date and time of the test sample collection;

   Data e orario del risultato del test

   date and time of the test result production;

   Risultato del test result of the test;

   Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

   testing center or facility;

   Stato membro in cui è effettuato il test

   Member State of test;

   Struttura che detiene il certificato

   certificate issuer;

   Identificativo univoco del certificato

   unique certificate identifier.
9.33. Campana.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di una risposta immunitaria contro la Sars-CoV-2;

Pag. 102

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.25. Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) test sierologico o anticorpale: test di laboratorio eseguito su campioni di sangue (siero, plasma o sangue intero) volto a rilevare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, e quindi in grado di indicare che questa sia stato esposto al SARS-CoV-2 e abbia sviluppato anticorpi, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico o anticorpale con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute;

   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono il test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.12. Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga Pag. 103nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
9.15. Boldi, Tiramani, Zanella, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus Sars-CoV-2;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale, ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.5. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla piattaforma medesima.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, aggiungere le seguenti: nonché dai dipartimenti di prevenzione della ASL territorialmente competenti;

   b) al comma 9, sostituire le parole: le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
9.56. Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I dispositivi diagnostici in vitro con destinazione d'uso la rilevazione della presenza di Sars-CoV-2 immessi in commercio, in data successiva alla conversione in legge del presente decreto, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione certificati dagli organismi notificati nazionali designati dal Ministero per lo sviluppo economico sono adottati, su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, ai fini della diagnostica e al rilascio del certificato verde di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: lettere c) e d) aggiungere le seguenti: e del comma 1-bis.
9.52. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono rilasciate al fine di attestare con le seguenti: attestano.

Pag. 104

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista e sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista;

   c) al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2;

   d) sostituire il comma 6 con il seguente: Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2, riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi Servizi sanitari regionali;

   e) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti atti delegati disciplineranno anche i trattamenti di dati raccolti sulla base del presente decreto;

   f) al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: i dati che possono essere riportati con le seguenti: i dati trattati dalla piattaforma, e quelli da riportare e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: nell'allegato 1 con le seguenti: nel comma 6 del presente articolo;

   g) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto descritte negli articoli 2, comma 1, 5, comma 4, e 7, comma 2.
9.57. Stumpo.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: sono rilasciate aggiungere le seguenti: per le sole finalità previste dal presente decreto-legge.
9.45. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: rilasciate aggiungere la seguente: gratuitamente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, dopo la parola: pubbliche aggiungere le seguenti: e, gratuitamente dietro presentazione di ricetta medica;

   b) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede nei limiti delle risorse disponibili con l'utilizzo del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 1, commi 447, 448 e 449, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.28. Sportiello.

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: rilasciate aggiungere la seguente: gratuitamente.
9.17. Galizia.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare aggiungere la seguente: gratuito.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi o molecolari gratuiti, ai sensi del comma 2, lettera c), per l'ottenimento della certificazione di cui al comma 5, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  8-ter. Il fondo di cui al comma 8-bis, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse Pag. 105 di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9.24. Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I dati personali contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono trattati allo scopo di accedere alle informazioni attestate al fine di favorire la circolazione sul territorio nazionale durante l'emergenza sanitaria COVID-19.
  2-ter. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non sono conservati da chi esercita il controllo.
  2-quater. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non sono conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni. I soggetti tenuti al rilascio delle certificazioni sono responsabili del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
9.39. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni. I soggetti tenuti al rilascio delle certificazioni sono responsabili del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
9.42. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I dati personali contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono trattati allo scopo di accedere alle informazioni attestate al fine di favorire la circolazione sul territorio nazionale durante l'emergenza sanitaria COVID-19.
9.40. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.
9.41. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.
9.43. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
9.32. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
*9.4. Bologna, Rospi.
*9.16. Tiramani, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, 4, primo periodo e 5, sopprimere le parole: , su richiesta dell'interessato,.
9.6. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , su richiesta dell'interessato, con le seguenti: automaticamente all'interessato.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in formato aggiungere le seguenti: , a sua scelta,.
9.19. Galizia.

Pag. 106

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere le parole: riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e;

   b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano valide le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5.;

   c) sopprimere l'allegato 1.
9.30. Provenza.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sostituire le parole: «i dati indicati nell'allegato 1» con le seguenti: «i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa».

   b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano valide le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, recanti esclusivamente i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa.

   c) sopprimere l'allegato 1;
9.31. Provenza.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.
9.47. Bellucci, Gemmato.

  Al comma. 3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID di cui al comma 2, lettera a), è prorogabile di ulteriori tre mesi previa verifica, da parte della struttura sanitaria ovvero dell'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, di documento che attesti la presenza di IgG anti-spike sufficienti a garantire la copertura immunitaria del paziente.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID di cui al comma 2, lettera b) è prorogabile di ulteriori tre mesi previa verifica, da parte della struttura sanitaria, ovvero dell'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, di documento che attesti la presenza di IgG anti-spike sufficienti a garantire la copertura immunitaria del paziente.
9.53. Gemmato, Bellucci.

  Al comma. 3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID di cui al comma 2, lettera a), è prorogabile di ulteriori due mesi previa verifica, da parte della struttura sanitaria ovvero dell'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, di documento che attesti la presenza di IgG anti-spike sufficienti a garantire la copertura immunitaria del paziente.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID di cui al comma 2, lettera b) è prorogabile di ulteriori due mesi previa verifica, da parte della struttura sanitaria ovvero dell'esercente la professione Pag. 107 sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, di documento che attesti la presenza di IgG anti-spike sufficienti a garantire la copertura immunitaria del paziente.
9.54. Gemmato, Bellucci.

  Al comma. 3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID di cui al comma 2, lettera a), è prorogabile di un mese previa verifica, da parte della struttura sanitaria ovvero dell'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, di documento che attesti la presenza di IgG anti-spike sufficienti a garantire la copertura immunitaria del paziente.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID di cui al comma 2, lettera b) è prorogabile di un mese previa verifica, da parte della struttura sanitaria ovvero dell'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, di documento che attesti la presenza di IgG anti-spike sufficienti a garantire la copertura immunitaria del paziente.
9.55. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
9.10. Noja.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nel caso in cui, sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie, a un soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2 sia prescritta la somministrazione di una sola dose di vaccino anti-SARS-CoV-2, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), è rilasciata dopo la somministrazione di tale unica dose.
9.13. Noja.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. La validità delle certificazioni rilasciate sulla base delle condizioni descritte al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'interessato, può essere prorogata di ulteriori 6 mesi, a seguito di test sierologico anticorpale, effettuato dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private autorizzate e accreditate, per la determinazione quantitativa degli anticorpi presenti, in risposta al virus SARS-Cov-2, tali da motivare la proroga della certificazione verde COVID-19. La validità della certificazione decade automaticamente nel caso di riscontro di positività al virus SARS-Cov-2.
9.27. Sportiello.

  Al comma 5, sostituire le parole: su richiesta dell'interessato con le seguenti: automaticamente all'interessato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: in formato aggiungere le seguenti: , a sua scelta,.
9.20. Galizia.

  Al comma 6, sostituire le parole: i dati indicati nell'allegato 1 con le seguenti: i dati anagrafici, unitamente all'attestazione dell'avvenuto completamento del ciclo di vaccinazione, dell'avvenuta guarigione o dell'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, con l'indicazione della data di validità.
9.48. Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere l'allegato 1.
9.2. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

Pag. 108

  Sostituire l'allegato 1 con il seguente:

Allegato 1
(Articolo 9 – Certificazioni verdi COVID-19)

TABELLA – CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI – VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

  1. Certificazione verde COVID-19:

   Cognome e nome

   name: surname(s) and forename(s);

   Data di nascita

   date of birth;

   Malattia o agente bersaglio: COVID-19

   disease or agent targeted: COVID-19;

   Stato membro in cui è rilasciato il certificato

   Member State certificate issuer;

   Struttura che ha rilasciato il certificato

   certificate issuer;

   Identificativo univoco del certificato;

   unique certificate identifier.

   Validità del certificato dal ... al:

   certificate valid from ... until;
9.3. Bologna, Rospi.

  Alla tabella di cui all'allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1:

    1) sopprimere le parole: di avvenuta vaccinazione;

    2) sopprimere le parole da: Tipo di Vaccino fino a: unique certificate identifier;

   b) sopprimere il numero 2
9.29. Provenza.

  Al comma 6, dopo le parole: nell'allegato 1, aggiungere le seguenti: sono utilizzabili esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
9.7. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, incluse le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile all'uomo, nella lingua italiana e in inglese.
9.18. Galizia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali figuranti nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, o se la certificazione non è più a sua disposizione.
9.22. Galizia.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono comunque equiparate a tutti gli effetti alla certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a).
9.14. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: e validate da uno Stato membro dell'Unione.
9.11. Noja.

  Al comma 9, dopo le parole: sono applicabili in ambito nazionale aggiungere le Pag. 109seguenti: , previo parere obbligatorio del Garante della protezione dei dati personali,.
9.44. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.35. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.21. Galizia.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: e le commissioni parlamentari competenti.
9.37. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il titolare del trattamento effettuato mediante tale sistema informativo, con particolare riferimento alle attività di emissione e controllo delle certificazioni verdi e delle operazioni svolte sulla Piattaforma nazionale-DGC e l'ente presso il quale sarà costituita la Piattaforma nazionale-DGC.
9.50. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il titolare del trattamento effettuato mediante tale sistema informativo, con particolare riferimento alle attività di emissione e controllo delle certificazioni verdi e delle operazioni svolte sulla Piattaforma nazionale-DGC.
9.49. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tutelando il principio di minimizzazione dei dati.
9.36. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettera a) b) o c).
9.34. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.
9.8. Sarli, Termini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzo della certificazione verde per visite in ospedale)

  1. Al fine di consentire ai detentori della certificazione verde di cui all'articolo 9, la possibilità di incontrare i pazienti degenti in terapia intensiva e in tutti i reparti ospedalieri, il Ministro della salute, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con ordinanza a disciplinare le visite di famigliari e conoscenti dei degenti in strutture ospedaliere e, di concerto Pag. 110 con le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, delinea le modalità di accesso, nel rispetto della normativa vigente e delle misure restrittive adottate dal Governo.
9.01. Mandelli, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini e di garantire la possibilità anche alle persone che non abbiano potuto ancora avere accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 di ottenere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 senza discriminazione fondate sulle condizioni economiche o finanziarie, sono erogati test antigenici rapidi e test molecolari accessibili, tempestivi e gratuiti su tutto il territorio italiano.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede all'erogazione di test antigenici rapidi e test molecolari gratuiti presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
9.02. Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Integrazione del Piano strategico nazionale di vaccini per la protezione dell'infezione da SARS-COV-2)

  1. Al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad integrare il Piano strategico nazionali dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto 12 marzo 2021, al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone che vivono in insediamenti informali, i senza fissa dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali particolarmente affollate, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni e degli Enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione.
9.04. Sportiello.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Campagna vaccinale cittadini AIRE)

  1. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso. Le Regioni entro il 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
9.03. Ungaro, Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Produzione di cannabis a fini terapeutici)

  1. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di cannabis a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.05. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
9.06. Gemmato, Bellucci.

ART. 10.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'Allegato numero 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono aggiunte le parole: «Commercio al dettaglio di mobili per la casa».
10.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure economiche per i comuni)

  1. In considerazione delle numerose chiusure di attività produttive dovute all'emergenza sanitaria da covid-19 nel 2020, e al fine di favorire la ripresa dei servizi pubblici erogati dagli enti locali, sono stanziati ulteriori 800 milioni di euro a favore dei Comuni, da destinare alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché alla bonifica di siti inquinati.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni e stabiliti i criteri per la determinazione della TARI nei confronti dei titolari delle attività di impresa soggette a chiusura nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini di bilancio triennale 2021- Pag. 11223, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
10.01. Sapia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 in materia di Reddito di Emergenza: compatibilità con le indennità di disoccupazione)

  1. All'articolo 82 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Rem è compatibile con la percezione i trattamenti di disoccupazione di cui agli articoli 3, comma 1, e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015».
10.02. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

  1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis.

   1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della Salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.»
10.04. Grillo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità» sono soppresse.
  2. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi da 1 a 4 sono abrogati.
  3. L'articolo 66-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato.
10.05. Sportiello, Scanu.

Pag. 113

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Sono Regioni di riferimento le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive».
10.06. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, il capoverso comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e pubblicato sul Portale dei servizi telematici con indicazione del periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto sino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale».
10.07. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2, capoverso comma 2-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il primo periodo, è soppresso;

   b) al secondo periodo, le parole: «ed eccezionali» sono soppresse.
10.08. Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 1 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.27. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al Pag. 114numero 10 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.28. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 16 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.29. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 20 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di una revisione del piano per sopravvenute nuove esigenze terapeutiche.
11.30. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti nelle disposizioni di cui al numero 21 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.32. Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti nelle disposizioni di cui al numero 24 del medesimo allegato che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.22. Invidia.

  Al comma 1, allegato 2, al numero 2) sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: comma 1;

  Conseguentemente, al medesimo allegato 2, sopprimere il numero 4.
11.18. Sportiello, Scanu.

  Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 4.
*11.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.8. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.
*11.20. Scanu, Sut.
*11.26. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
*11.33. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
**11.9. Pella, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.
**11.15. Marco Di Maio, Noja.
**11.16. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
**11.19. Sportiello.
**11.23. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
**11.25. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
11.24. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Pag. 115

  Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 16.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».
11.35. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, allegato 2, numero 24, dopo le parole: articolo 90, commi, aggiungere la seguente: 1,.
11.31. Carnevali, De Filippo, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

  26-bis. Articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. - Proroga di termini scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
11.17. Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

  26-bis. Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. – Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
11.21. Invidia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021, eccezionalmente per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 dalla Costituzione presentate nell'anno 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della stessa legge. Sono conseguentemente prorogati di un mese i termini di cui agli articoli 32, primo, secondo, terzo e settimo, e 33, primo e quarto comma della legge 25 maggio 1970, n. 352.
11.36. Baldino, Magi, Iezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021, eccezionalmente per le richieste di referendum previsti dall'articolo 75 dalla Costituzione presentate nell'anno 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono prorogati di un mese i termini di cui agli articoli 28, 32, primo, secondo, terzo e settimo, e 33, primo e quarto comma della legge 25 maggio 1970, n. 352.
11.37. Baldino, Magi, Iezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 settembre 2021.
  1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
11.4. Sani.

Pag. 116

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.34. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.
11.2. Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione del protrarsi dell'attuale situazione emergenziale, le fasi temporali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017 n. 2025, sono prorogate di dodici mesi.
11.3. Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
11.5. Plangger.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
11.6. Plangger.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
11.7. Sapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il Pag. 11731 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
11.10. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è sostituita con la seguente:

   «c) le graduatorie approvate dall'anno 2018 al 2020 in ambito sanitario sono utilizzabili entro cinque anni dalla loro approvazione.».
11.11. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «anno 2026».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
11.12. D'Ettore, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
11.13. D'Ettore, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 27-bis, del decreto-legge aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della revisione della remunerazione della filiera, è possibile prevedere, in via sperimentale senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione temporanea con le farmacie per la distribuzione convenzionata delle classi di farmaci destinati alla cura di patologie incluse nel Piano nazionale della cronicità, attualmente incluse nella lista PHT.
   1-ter. L'Agenzia Italiana del farmaco provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esclusione di tali classi di farmaci dal Prontuario della distribuzione diretta (PHT), come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.»
11.14. Lorenzin, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, De Filippo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assunzioni degli Enti Locali)

  1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la riduzione dei deficit di organico, gli Enti Locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il Pag. 118termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
11.05. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole; «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
11.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga esenzioni per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga sospensione mutui e adempimenti finanziari degli enti locali dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11.08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Pag. 119

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
11.09. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro». È aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017»

  3. In coerenza con l'articolo 133 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

   c) al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».

Pag. 120

  7. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  8. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
  9. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  10. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Pag. 121agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti; «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  13. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  14. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/ 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Agli oneri derivanti del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11.010. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2)

  All'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 l'ultimo periodo è soppresso.
11.011. Mammì.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione procedure di demolizione della prima casa)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a prima casa di abitazione da nuclei familiari i cui membri non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.
  2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e di rilascio sospesa ai sensi del comma 1, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.
11.012. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire i diritti di partecipazione politica)

  1. Al fine di garantire i diritti di partecipazione politica garantiti dalla Costituzione Pag. 122 nel rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione da COVID-19, all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ad eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera f-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
11.019. Magi, Baldino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire i diritti di partecipazione politica)

  1. Al fine di garantire i diritti di partecipazione politica garantiti dalla Costituzione nel rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione da covid-19, nelle more della realizzazione della piattaforma di all'articolo 1 comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 30 giugno 2021 è possibile raccogliere le firme per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 secondo le modalità di cui al comma 344 dello stesso articolo.
11.020. Magi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Rimangono esclusi dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento.».
11.021. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 12.

  Al comma 1, le parole da: dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: di quanto stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2020, n. 240.

Pag. 123

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «nelle more» fino a: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono soppresse.
12.2. Luciano Cantone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone provenienti dall'estero che fanno ingresso o transitano nel territorio nazionale non sono obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e al correlativo periodo di quarantena qualora presentino un'attestazione comprovante il completamento di un ciclo vaccinale, approvato dall'Agenzia europea per i medicinali, per il SARS-CoV-2.
12.3. Ungaro, Noja.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

  1. Tenuto conto del ruolo centrale rivestito dal settore dell'autotrasporto nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, è sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.
*12.02. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*12.03. Mazzetti.
*12.012. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
*12.014. Carnevali, Pizzetti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Capienza bus turistici)

  1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a bordo dei bus turistici è consentito un coefficiente di riempimento fino all'80 per cento; detto coefficiente sostituisce quello attualmente vigente al 50 per cento.
12.015. Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Voucher taxi)

  1. Al fine di consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898, della Pag. 124legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.
  2. All'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.
   1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».
*12.013. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*12.019. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
*12.020. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
*12.023. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*12.022. Sportiello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Abolizione superbollo)

   1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
   2. Agli oneri derivanti del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.04. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo di cui all'articolo Pag. 1251, comma 200 della legge 23 dicembre 2014.
12.05. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo di euro 2.000 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
   2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
   3. Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, laddove ciò non sia sufficiente, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.06. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

   1. All'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società in controllo pubblico regolate ai sensi del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176».
12.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire il diritto alla cura)

  1. Al fine di garantire il diritto alla cura dei pazienti ai quali è prescritta la cannabis terapeutica, con decreto del Ministro della salute, da adottare novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è introdotto un sistema di accreditamento, aperto agli operatori del settore, per la concessione di licenze all'importazione e distribuzione di prodotti terapeutici a base di cannabis, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
12.016. Magi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

  1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
12.017. Fassina, Stumpo.

Pag. 126

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti relative all'Ordine nazionale dei biologi)

  1. In considerazione del rilevante ruolo svolto dai biologi nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del coinvolgimento degli stessi nell'attività di somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 in relazione a quanto previsto dal Protocollo di intesa del 16 aprile 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e l'Ordine nazionale dei biologi, al fine di superare le criticità di notevole rilievo nel passaggio dall'attuale gestione dell'Ordine nazionale dei biologi a quella ripartita tra i costituendi Ordini dei biologi territoriali e la Federazione nazionale, che stanno incidendo sul corretto esercizio della professione di biologo, all'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.
   3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.».

  2. Al fine di assicurare la continuità delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 5, lettera d), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, possono essere iscritti all'albo professionale dei biologi, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

   a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

   b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché presso le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti.
12.018. Stumpo.

Pag. 127

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e «,comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
12.08. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
12.07. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «con qualunque finalità» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 500».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.09. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree del demanio marittimo dovuto dalle imprese di pubblico esercizio)

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni Pag. 128concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
12.010. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree demaniali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stabilita l'esenzione sino al 31 dicembre 2021 dei canoni dovuti per l'occupazione di aree demaniali.
12.011. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.2. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 2.
13.1. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I soggetti colpiti dalle sanzioni irrogate dalle autorità preposte in seguito alla trasgressione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 beneficiano dell'annullamento della sanzione o della restituzione della somma versata se hanno commesso il fatto in una data successiva al 26 aprile 2021.
  2-ter. Quanto disposto nel precedente comma è applicabile solo qualora l'individuo o gli individui sanzionati abbiano commesso il fatto rientrando presso la propria dimora da un esercizio commerciale del quale sono in possesso di documento fiscale o dopo lo svolgimento di attività sportiva individuale.
13.4. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non sono soggetti a sanzione i soggetti che violano quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 se in possesso di una ricevuta fiscale attestante il fatto di essersi recati presso un esercizio commerciale nei sessanta minuti antecedenti al momento della verifica da parte delle autorità competenti o che stanno rientrando presso la propria dimora in seguito allo svolgimento di attività sportiva individuale all'aperto.
13.3. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

  1. All'articolo 100, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «la Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano».
13.03. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*13.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*13.02. Sutto, Vanessa Cattoi, Loss, Binelli.

Pag. 130

ALLEGATO 2

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.01 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Articolo aggiuntivo 11.01 del Governo e relativi subemendamenti

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: e soccorso pubblico con le seguenti: , soccorso pubblico e del comparto della scuola pubblica, paritaria e privata.
0.11.01.157. Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di cui al comma 4-bis».
0.11.01.139. Siragusa.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) alla lettera c) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
0.11.01.206. Buompane.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.
0.11.01.203. Alaimo, D'Orso, Baldino, Maurizio Cattoi, De Carlo, Elisa Tripodi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di disciplinare il lavoro agile nel settore privato, alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – 1. L'adesione al lavoro agile da parte del lavoratore è sempre volontaria, a eccezione dei casi di cui al comma 2, ed è concordata mediante accordo con il datore di lavoro, in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale.
   2. Nei casi di inaccessibilità o di inutilizzabilità temporanea della sede aziendale ovvero in tutti i casi in cui, per calamità naturali o per emergenze sanitarie, dichiarate con legge dello Stato, il lavoratore sia Pag. 131impossibilitato a raggiungere la sede aziendale ovvero ad accedervi, il datore di lavoro può ricorrere al lavoro agile al fine di garantire la continuità del processo produttivo e lavorativo.
   3. L'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, di cui al comma 1, è stipulato per iscritto e regola l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.
   4. Ai fini dello svolgimento del lavoro agile, il datore di lavoro concorda con il lavoratore, nel rispetto della legge e della contrattazione nazionale e secondo le modalità di cui al comma 5, lettera a), le mansioni da svolgere e gli obiettivi da conseguire, nonché il monte ore da dedicare a ciascuna attività, secondo programmi trimestrali, mensili e settimanali.
   5. Ai fini del comma 1, l'accordo:

   a) definisce le modalità attraverso le quali redigere i programmi trimestrali, mensili e settimanali di cui al comma 4, nonché il monte ore necessario al lavoratore per svolgere le mansioni previste, nel rispetto della flessibilità del lavoro ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;

   b) definisce le modalità di fornitura da parte del datore di lavoro delle attrezzature, quali arredi e strumenti tecnologici e informatici, necessarie allo svolgimento delle mansioni e al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'accordo e dai programmi trimestrali, mensili e settimanali di cui al comma 4;

   c) unicamente con l'assenso del lavoratore e in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, definisce un'integrazione salariale per l'uso della strumentazione tecnologica già in possesso del lavoratore;

   d) definisce, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, un'integrazione salariale, che non può essere comunque inferiore al 10 per cento della retribuzione netta, per la copertura dei costi delle utenze dell'energia elettrica, della telefonia fissa e mobile, nonché della connessione alla rete internet;

   e) definisce, sulla base della contrattazione collettiva, le modalità per informare i lavoratori sugli strumenti di videosorveglianza adoperati per gestire l'attività in remoto che, comunque, devono essere strettamente necessari e proporzionali alle attività da svolgere;

   f) definisce le modalità per concordare i momenti di lavoro collettivo, in connessione e comunicazione con l'azienda, da effettuare in orari prestabiliti, rispettando la pausa pranzo, il sabato e la domenica e le regole previste per il lavoro straordinario, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla disconnessione.

   6. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
   7. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in questo ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso, nel caso di accordo a tempo indeterminato.
   8. I datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo Pag. 1323, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   9. Per garantire il coinvolgimento del lavoratore nei processi produttivi e nelle dinamiche sociali dell'azienda, nonché per assicurargli un'adeguata crescita professionale, nella programmazione di cui al comma 4, è prevista l'alternanza tra periodi di lavoro agile e periodi di lavoro in presenza, prevedendo per quest'ultima modalità di lavoro una durata non inferiore al 40 per cento del monte ore mensile».
0.11.01.18. Vallascas.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Le graduatorie di concorso approvate nell'anno 2018 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono utilizzabili, ai fini dell'assunzione del personale, entro il 31 dicembre 2022.
0.11.01.35. De Maria, Stumpo.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1

  Al fine di accelerare la ripresa economica del Paese a decorrere dal 20 maggio 2021 in zona gialla sono consentite, nelle giornate festive e prefestive, le aperture degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e di altre strutture assimilabili.
0.11.01.196. Corneli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1

  1. Dal 25 maggio, su tutto il territorio nazionale, è consentita l'attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
0.11.01.158. Bellucci, Lollobrigida, Caiata, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario, garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126 il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni Pag. 133 di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso, dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
0.11.01.182. Ferraresi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli Enti Locali)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
0.11.01.183. Ferraresi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Disposizioni urgenti in materia di azione di classe e di azione inibitoria collettiva)

  1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le azioni di cui agli articoli 840-bis e 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe e dei soggetti di cui all'articolo 840-sexiesdecies, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, possono essere proposte esclusivamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale che risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260.
0.11.01.211. Salafia, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Proroga termini in materia di concessioni)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per garantire il mantenimento Pag. 134 dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle medesime concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
0.11.01.140. Viscomi, Mura, Carla Cantone.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1

  All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
0.11.01.159. Bellucci, Lollobrigida, Caiata, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:

    «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
0.11.01.76. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari femminili)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, non si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
0.11.01.77. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

Pag. 135

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 infine è aggiunto il seguente comma: «22-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alinea, è aggiunto il seguente numero: “27-septies) Le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile e di; coppette mestruali”».
0.11.01.78. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 infine è aggiunto il seguente comma: «22-ter. All'articolo 32-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono soppresse».
0.11.01.79. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esclusione dalla tassazione da lavoro dipendente delle le somme impiegate per servizi di assistenza)

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «servizi di assistenza», sono aggiunte le seguenti: «ai lavoratori stessi e».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
0.11.01.148. Occhionero, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 agosto 2020; 30 novembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 dicembre 2020; 31 gennaio 2022 per i documenti scaduti entro il 30 aprile 2021; 31 marzo 2022 per i documenti scaduti entro il 30 settembre 2021.
0.11.01.12. Berardini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 agosto 2020; 30 novembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 dicembre 2020; 31 gennaio 2022 per i documenti scaduti entro il 30 aprile 2021; 31 marzo 2022 per i documenti scaduti entro il 30 settembre 2021.
0.11.01.13. Berardini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine entro cui effettuare le revisioni di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i Pag. 136veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 è fissato al 30 giugno 2022.
*0.11.01.49. Pezzopane.
*0.11.01.73. Mazzetti, Bagnasco.
*0.11.01.88. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.
*0.11.01.141. Lucchini, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*0.11.01.146. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Urgenti misure applicative dell'articolo 16 comma 5-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

  1. Ai fini del comma 5-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il periodo di cui al comma 1 lettera a) si intende maturato anche da coloro che abbiano svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico post lauream frequentando corsi aventi la durata di due anni accademici.
0.11.01.152. Ferri, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di nove mesi».
  2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «entro tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi».
  2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

   «c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021».

  2-quinquies. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.
  2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 marzo 2021» e le parole «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2021». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: «Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021».
  2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.
*0.11.01.37. Topo, Fragomeli.
*0.11.01.61. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*0.11.01.80. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

Pag. 137

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859 le parole «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022»;

   b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

   c) al comma 868 le parole «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022» e le parole «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,» sono soppresse.
**0.11.01.38. De Micheli, Fragomeli.
**0.11.01.62. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
**0.11.01.81. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.
**0.11.01.100. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  2-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  2-quater. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  2-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
*0.11.01.63. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*0.11.01.39. De Micheli, Ciagà.
*0.11.01.82. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.
*0.11.01.101. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo Pag. 138parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
0.11.01.36. Topo, Fragomeli, De Micheli, Ciagà, Sani, Buratti.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
*0.11.01.40. Buratti, Topo.
*0.11.01.64. Pella, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.
*0.11.01.83. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.
*0.11.01.102. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'articolo 139-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021.
**0.11.01.41. Sani, Buratti.
**0.11.01.65. Pella, Bagnasco, Mazzetti, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla, Labriola.
**0.11.01.84. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.
**0.11.01.103. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la chiusura di contenziosi in atto, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono disapplicate nei casi in cui gli enti locali abbiano comunicato le delibere di rettifica migliorativa, correttive delle certificazioni di cui al comma 722 dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015 riferite al rendiconto 2016, entro il 31 gennaio 2018 o abbiano instaurato un procedimento amministrativo per la loro validazione. Sono conseguentemente ripristinati i trasferimenti dal Pag. 139fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, oggetto di riduzione.
0.11.01.72. Caon, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 3-ter del decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25 è abrogato.
0.11.01.89. Angiola.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il termine di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 marzo 2020, fissato al 30 giugno, è prorogato alla data del 30 luglio per gli anni 2021-2022.
  8-ter. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dei limiti riscontrati dal procedimento di accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, al fine di permettere una migliore rappresentanza delle imprese nel territorio della Regione Siciliana e anche una migliore gestione degli aiuti di stato per l'emergenza COVID-19 in atto, è istituita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ciascuna città metropolitana, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana stessa.
  8-quater. La regione, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021 a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti effettuati o a sospendere quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle camere interessate.
0.11.01.176. Ficara.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9-ter. Gli oneri di cui al comma 9-bis, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9-bis e 9-ter, pari a 1,3 milioni Pag. 140di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0.11.01.169. Ferraresi, Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-bis pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, il riequilibrio finanziario degli enti locali e misure per gli enti locali della zona sisma centro Italia.
0.11.01.1. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
*0.11.01.25. Pini.
*0.11.01.27. Gavino Manca.
*0.11.01.161. Patassini, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e limitatamente agli anni 2021-2022, previa apposita convenzione i Comuni sotto i 10.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, su richiesta del proprio Sindaco possono affidare pro tempore le funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a vice-segretari comunali in organico presso i Comuni limitrofi.
0.11.01.108. Caffaratto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I termini relativi alle opere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» integrato dall'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e successive integrazioni e modificazioni, sono così prorogati:

   a) il termine per il completamento e la rendicontazione delle opere già fissato per 15 ottobre 2021 dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 34 del 12 giugno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021;

Pag. 141

   b) i termini per l'aggiudicazione esecutiva degli interventi e quello per l'aggiudicazione dello studio di fattibilità per le nuove costruzioni, già fissati rispettivamente per il 30 giugno 2021 e per il 31 agosto 2021 dal decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021;

   c) i termini per l'aggiudicazione degli interventi fissati dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 175 del 10 marzo 2020 e dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 72 del 25 luglio 2020 a 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per gli interventi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e a 18 mesi per gli interventi eccedenti tale soglia sono prorogati di 12 mesi.
0.11.01.135. Colmellere, Bordonali.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Al capo II della legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis.

  1. In seguito alla perdita di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da diritti di uso civico, su richiesta dei comuni interessati, anche per ragioni di pubblico interesse, il Ministero dell'Economia e delle finanze dispone la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi.

   2. La perdita di destinazione agro-silvo-pastorale si presume laddove i terreni siano destinati da almeno trenta anni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorale ovvero laddove il comune abbia emanato un piano regolatore generale che includa tali terreni.
   3. La sdemanializzazione o la cessazione dei diritti di uso civico avrà efficacia dalla data di avvenuta trasformazione.
   4. In caso di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
   5. Restano salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico adottati in forza di previgenti disposizioni di legge applicabili.»
0.11.01.150. Gadda, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2021».
0.11.01.168. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
0.11.01.188. Cancelleri.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 807, lettera a), le parole «2.500.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «1.500.000 euro»

   b) al comma 808, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
0.11.01.193. Cancelleri.

Pag. 142

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per le società e gli enti commerciali che hanno aderito ad un accordo di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 182-bis e 182-ter e per le quali è disposta la chiusura dell'attività per le disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di pagamenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza, data dalla quale decorreranno gli effetti delle transazioni fiscali stipulate ed il conseguente pagamento delle rate.
0.11.01.207. Buompane.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroga termini in materia di trasparenza)

  1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.
*0.11.01.17. Lupi.
*0.11.01.22. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, De Filippo, Pezzopane.
*0.11.01.68. Bagnasco, Squeri, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.
*0.11.01.105. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.11.01.214. Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*0.11.01.167. Rosato, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga del blocco dei protesti)

  1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre 2021».
  2. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
0.11.01.69. Polidori, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. Su richiesta delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del Pag. 143presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data, i termini di cui all'articolo 56, commi 6, lettera c), e 8.
0.11.01.70. Spena, Bagnasco, Bond.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

  1. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito con il seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni».
  2. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia.
  3. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «3. Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».
0.11.01.104. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga di termini delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

  1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.177. Ferraresi, Zolezzi.

Pag. 144

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati dichiarati inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
0.11.01.178. Ferraresi, Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

  1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  3. Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.165. Gadda, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroga di termini in materia di quota di avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

  1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
  2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo Pag. 145della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.
  6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
0.11.01.224. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroga di termini in materia di investimenti in opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

  1. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di sei mesi».
  2. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» e le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021».
  3. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.
0.11.01.225. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
0.11.01.201. Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1
(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 Pag. 146dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
0.11.01.132. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1
(Proroga esenzioni per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.133. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1
(Proroga sospensione mutui e adempimenti finanziari degli enti locali dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
0.11.01.134. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1
(Proroga in materia d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

  1. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) provvede alla pubblicazione di ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, con ultima data di apertura del bando al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4. L'efficacia della misura prevista dal presente comma è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
0.11.01.197. Sut.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-sexies, al comma 1, sopprimere Pag. 147 le parole: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.
*0.11.01.16. Carnevali.
*0.11.01.67. Novelli.
*0.11.01.85. Silli, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino.
*0.11.01.138. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*0.11.01.210. Grippa.
*0.11.01.226. Bellucci, Rampelli, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera CIPE 26/2018 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo», è prorogato di un anno.
0.11.01.52. D'Ettore, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.
0.11.01.160. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
0.11.01.220. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a modificare e integrare la convenzione 32593 del 11 aprile 2016 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, stipulata ai sensi all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di dare attuazione, per esigenze di tracciabilità a tutela della salute dei consumatori e al sostegno dell'economia locale di piccole isole, alle condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci negli aliscafi di Pag. 148linea, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, alla circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del regolamento (CE) 1224/2009, del regolamento (UE) 404/2011 e del regolamento (UE) 1379/2013 e alle linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca stabilite nell'Accordo Stato-regioni del 5 novembre 2015, Rep. Atti n. 195/CSR, oltre agli alimenti e beni di prima necessità per gli abitanti delle isole.
0.11.01.151. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i proprietari di veicoli con vent'anni di anzianità, che sono in possesso di certificato di storicità registrato sul libretto, e per i quali il termine del pagamento del relativo bollo è fissato il 31 dicembre, tale termine è prorogato al 30 aprile.
0.11.01.136. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituita dal seguente:

«Art. 40-bis.

   1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

   a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

   b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

   c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

   d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

   2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».
*0.11.01.53. D'Ettore, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.
*0.11.01.137. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
  4-ter. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 4-bis.
0.11.01.222. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

Pag. 149

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 9-bis è abrogato.
0.11.01.179. De Lorenzis.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, l'Allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:

   Macchine agricole e operatrici Tempi

   a) veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 1° gennaio 2023

   b) veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 1° gennaio 2024

   c) veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 1° gennaio 2025

   d) veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 dal 1° gennaio 2026 secondo l'anno di immatricolazione
0.11.01.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.
*0.11.01.28. Cenni.
*0.11.01.59. Nevi, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Brambilla.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis, è abrogato.
0.11.01.180. De Lorenzis.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-septies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) al comma 1, le parole: «per 42 mesi dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

    2) al comma 2, le parole da: «di 42 mesi» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole da: «per 42 mesi» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
0.11.01.174. L'Abbate.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-septies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
0.11.01.212. Alberto Manca.

Pag. 150

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1.

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
0.11.01.209. Mammì.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 11.01, dopo il capoverso Art. 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1.

  All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis, coloro che, entro la data del 31 dicembre 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2021, negli elenchi transitori appositamente istituiti, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento».
0.11.01.205. Mammì.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies inserire il seguente:

Art. 11-septies.1.
(Proroga delle graduatorie concorsuali vigenti nella Pubblica Amministrazione, nella polizia di Stato e nel corpo dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
0.11.01.149. Occhionero, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1.
(Misure semplificate per il concorso da Dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 80 ore, con prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato all'inserimento nella graduatoria finale di merito del predetto concorso.
  2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è riservato a tutti coloro che abbiano superato la prova preselettiva e abbiano Pag. 151sostenuto la prova scritta e che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già ricevuto una sentenza favorevole nel primo grado di giudizio o comunque abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il suindicato decreto per mancato superamento della prova scritta.
  3. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui al corso intensivo di cui al comma 1 si provvede senza ulteriori oneri rispetto a quelli già programmati, utilizzando le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.
0.11.01.147. Occhionero, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1

  1. Al comma 687, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024»;

   b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
0.11.01.66. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1
(Proroga delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario per il piano vaccinale anti Covid)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione dell'attuazione del piano vaccinale SARS-CoV-2, tenuto conto del mancato reclutamento di personale in libera professione, e la conseguente necessità di prorogare le prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse di cui al comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.11.01.58. Novelli, Versace, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso 11-octies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso 11-octies con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del termine per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
0.11.01.166. Marco Di Maio, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-octies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». Ai Pag. 152maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-octies con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del credito d'imposta per investimenti nelle regioni sisma centro Italia.
0.11.01.2. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-novies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 14-bis, primo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
0.11.01.175. Ferraresi, Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-novies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti 2016-2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016»;

   b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

  187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025.
0.11.01.71. Nevi, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-novies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 240 mesi».
0.11.01.221. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga di scadenze relative agli eventi sismici del 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure Pag. 153 connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017».

  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  6. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto Pag. 154 del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Gli oneri di cui al comma 8, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al primo periodo del comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
  13. All'onere di cui al comma 12, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
0.11.01.189. Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga di scadenze relative agli eventi sismici del 2012)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pag. 155
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

  4. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere Pag. 156 nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Gli oneri di cui al comma 6, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. Al primo periodo del comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
  10. All'onere di cui al comma 9, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
0.11.01.191. Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.

  1. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
0.11.01.34. Campana.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga interventi finanziati dal Fondo Megalizzi)

  1. All'articolo 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente «2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 500.000 euro e al Ministero dell'università e della ricerca per 500.000 euro per il medesimo anno.
0.11.01.44. Rotta, Madia, Nardi, De Menech, Lattanzio, Zardini, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Buratti.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
0.11.01.184. Ferraresi.

Pag. 157

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1
(Proroga dei termini in materia di sostegno al settore dei lavoratori dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «richiesti dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti dal 1° gennaio 2022».
0.11.01.200. Businarolo.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1
(Proroga di scadenze relative agli eventi sismici del 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
0.11.01.190. Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-decies, al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».
*0.11.01.57. Mazzetti, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*0.11.01.213. Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*0.11.01.129. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1
(Misure urgenti in materia di energia)

  1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, al fine di consentire la conclusione delle procedure di approvazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il termine di cui ai commi 1 e Pag. 1588, sesto periodo, del medesimo articolo 11-ter, è prorogato di dodici mesi.
0.11.01.192. Vianello, Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e limitatamente alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entro il 7 ottobre 2021.».
0.11.01.199. Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.
(Proroga per l'adeguamento alle disposizioni antincendio previste per le strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2021».
0.11.01.95. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
0.11.01.15. Plangger.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.

  1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
0.11.01.14. Plangger.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Conseguentemente il termine previsto al quinto periodo dell'articolo 264, comma 1, lettera f) è differito al 31 dicembre 2021.
*0.11.01.74. Mazzetti, Novelli, Bond, Bagnasco.
*0.11.01.47. Pezzopane.
*0.11.01.87. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.
*0.11.01.145. Fregolent, Noja.
*0.11.01.130. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di dare una più rapida esecuzione agli obiettivi di digitalizzazione Pag. 159del Paese, in armonia con il PNRR che l'Italia ha presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021, anche in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza nazionale, fino al 30 giugno 2022, in deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata privilegiando la metodologia della microtrincea, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, attraverso l'esecuzione di uno scavo, e contestuale riempimento, di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
  1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità previste dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra-larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
  1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento che, per questo tipo di tecnologia sostituisce il ripristino definitivo, a regola d'arte, in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.
  1-quinquies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è fatto obbligo agli Enti Pubblici di aggiornare i propri atti e regolamenti, nonché le relative disposizioni attuative, in coerenza con le previsioni riportate dal presente articolo.
  1-sexies. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al comma 2, la parola: «regolabile» è sostituita dalla seguente: «variabile».
0.11.01.43. Pizzetti.

  All'emendamento del Governo 11.01, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis.All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2023»

   b) dopo le parole: «nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» aggiungere le seguenti: «e ai comuni sede di presidio ospedaliero il cui territorio è classificato come zona sismica ad alto rischio (zona 1) anche se non facenti parte del cratere sismico».
0.11.01.181. Grippa.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole: «sono prorogati di novanta giorni» aggiungere le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   b) dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Pag. 160 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».
*0.11.01.75. Mazzetti, Novelli, Bond, Bagnasco.
*0.11.01.48. Pezzopane.
*0.11.01.86. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.
*0.11.01.131. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.
*0.11.01.144. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente: «5-sexies.1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata all'anno 2021 dagli atenei che, nel medesimo anno, possiedono le corrispondenti disponibilità di bilancio e le necessarie facoltà assunzionali.».
0.11.01.90. Angiola.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente a quanto previsto dal comma 2-bis, è prorogato al 30 giugno 2022.
  1-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico, le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, si applicano alle installazioni di impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, nonché alle installazioni di infrastrutture di rete di comunicazione elettronica.»
*0.11.01.42. Pizzetti.
*0.11.01.98. Capitanio, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soggetti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 18 dicembre 2020.
0.11.01.194. Cancelleri.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis.Per il solo anno 2021, in relazione alla crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è rinnovabile per ulteriori dodici mesi.
0.11.01.195. Cancelleri.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1.
(Estensione Industria 4.0)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

   a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 204, dopo le parole: «d'imposta spettante» aggiungere le seguenti: Pag. 161 «, salvo quanto disposto dal comma 204-bis,»;

    2) dopo il comma 204 aggiungere il seguente:

   «204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.»;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 aggiungere il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056, 1057 e 1058 possono optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
0.11.01.154. Ferri, Noja.

Pag. 162

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1.
(Accelerazione di interventi per far fronte alla ripresa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022». Per gli interventi di cui al presente comma, l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche per le spese sostenute nell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,9 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 312,8 milioni di euro per l'anno 2024, 236,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, e 177,3 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.11.01.128. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 11.01, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1
(Proroga termine attivazione tax credit alberghi)

  1. Al fine di sostenere il settore del turismo attraverso la fruizione da parte delle famiglie del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5-bis del citato articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 luglio 2021».
0.11.01.204. Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle more della stipula del primo accordo negoziale di categoria, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che abbia maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella ex carriera direttiva e al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di stato appartenente al ruolo dirigenziale, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in euro 3.189.000 per l'anno 2021, in euro 3.140.000 per l'anno 2022, in euro 3.100.000 per l'anno 2023 e in euro 3.067.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.
0.11.01.153. Ferri, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2021, l'arruolamento Pag. 163 straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, n. 18 del 5 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste. 5-ter. Al reclutamento di cui al presente comma si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
0.11.01.162. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:«Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari».
0.11.01.45. Fragomeli, Fiano.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato.»

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente: Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
0.11.01.46. Fiano, Fragomeli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di misure urgenti per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro». È aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di Pag. 164assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017»

  3. In coerenza con l'articolo 133 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

   c) al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».

  7. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  8. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
  9. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  10. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli Pag. 165identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti; «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  13. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  14. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/ 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Agli oneri derivanti del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0.11.01.97. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure in materia di iscrizione all'Albo dei fisici e chimici-settore fisica)

  I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17-fisica, LM 58-scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico- Pag. 166fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S-fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S-modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30-scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche (classe 25) conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici-settore fisica entro il 30 settembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
0.11.01.202. D'Arrando.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, il recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospeso fino al 1 gennaio 2023. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.198. Tripiedi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. Rimangono esclusi dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».
0.11.01.92. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Pag. 167

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Interventi urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture», sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;

   c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella quota percentuale di cui al precedente periodo non si computano le attività ed i servizi svolti dal concessionario con mezzi propri o proprio personale»;

   d) al comma 2, primo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
0.11.01.123. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga termine di adeguamento all'apposizione di contrassegni sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione)

  1. All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) il comma 3-ter è sostituito con il seguente: «3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il mese di luglio 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, nonché il regime applicabile alle rimanenze di prodotti».
0.11.01.186. Caso.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Sospensione cashback)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono sospese fino al 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le risorse residue per l'anno 2021 ed i 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono destinate, al fine di ristorare le attività operanti nel settore del turismo, al fondo di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
0.11.01.93. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cavandoli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Pag. 168

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
0.11.01.187. Deiana.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario)

  1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.11.01.7. Testamento.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Sospensione termini per l'abbattimento della prima casa)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio degli immobili disposti dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari di altri immobili residenziali.
  2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il Tribunale Civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e di rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.
0.11.01.185. Caso.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Pag. 169Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
0.11.01.223. Cirielli, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono aggiunte le seguenti: «, e limitatamente alle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entro il termine del 7 ottobre 2021».
0.11.01.216. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 545-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «545-sexies. La decorrenza del 1° luglio 2019 di cui al comma 545-bis è prorogata al 1° luglio 2050 per gli spettacoli che rientrano nelle categorie delle manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».
0.11.01.171. Battelli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure urgenti in materia di manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari)

  1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «circo contemporaneo» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».
0.11.01.172. Battelli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi Pag. 170 delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente: Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di organizzazione dei tribunali.
0.11.01.3. Pezzopane.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti)

  1. Sono ripristinate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale, da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dal comma 432 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*0.11.01.6. Colletti.
*0.11.01.173. Grippa, Corneli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2023». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
0.11.01.119. Tateo, D'Eramo.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024». Pag. 171
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
0.11.01.170. Grippa.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2022» e dopo le parole: «a euro 2.500» aggiungere le seguenti: «, mentre per le attività di pesca e acquacoltura il canone non può essere superiore a euro 500». Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.11.01.120. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.11.01.121. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito Pag. 172 dal seguente: «4. Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.122. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga del Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

  1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 7, le misure ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente, pari a 20 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 si fa fronte mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
0.11.01.142. Noja, Marco Di Maio.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga delle concessioni per le rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del lotto ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85)

  1. Le concessioni in corso di validità nell'anno 2020 aventi ad oggetto le rivendite di tabacchi che abbiano prodotto nel medesimo anno un aggio derivante dalla vendita del tabacco inferiore del trenta per cento rispetto a quello prodotto nell'anno 2019 sono prorogate, a titolo gratuito e d'ufficio, di due anni. La proroga è estesa anche alle concessioni per l'attività di ricevitoria lotto operanti all'interno delle rivendite di cui al periodo precedente.
0.11.01.143. Vitiello, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure urgenti a sostegno dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili)

  1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole: «1° Gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «1° Gennaio 2022».
  2. Per permettere una più ampia partecipazione alle procedure competitive sono disposti due ulteriori bandi rispetto a quelli già previsti all'articolo 4 comma, 1 lettera b), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, con data di apertura 31 gennaio 2022 e 31 maggio 2022, in cui verrà assegnata la potenza eventualmente Pag. 173 non aggiudicata nelle precedenti procedure.
*0.11.01.125. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*0.11.01.156. Braga.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
0.11.01.5. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Estensione graduatorie dei concorsi in polizia)

  La validità delle graduatorie dei concorsi per l'accesso nei diversi ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi quelli riservati al personale già appartenente, è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

   a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2022;

   b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2019 è estesa fino al 31 dicembre 2023;

   c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2020 è estesa fino al 31 dicembre 2024.
0.11.01.109. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.
0.11.01.110. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.
0.11.01.111. Tonelli, Fogliani.

Pag. 174

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'8 novembre 2018.
0.11.01.112. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia del 3 giugno 2019.
0.11.01.113. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.
0.11.01.114. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.
0.11.01.115. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di 400 posti di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2019.
0.11.01.116. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a Pag. 175decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.
0.11.01.117. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Scorrimento graduatorie allievi della P.S.)

  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissari del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019 (ex vice direttori tecnici).
0.11.01.118. Tonelli, Fogliani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di idroelettrico)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
0.11.01.107. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga stato emergenza eventi sismici maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
0.11.01.106. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
0.11.01.24. Carnevali.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga termini in materia di dirigenza amministrativa professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 Pag. 176le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale».
0.11.01.163. Fassina, Stumpo.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2022.
*0.11.01.155. Vallascas.
*0.11.01.60. Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla.
*0.11.01.96. Piastra, Micheli, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.11.01.208. Scanu.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga degli incentivi per gli impianti a biomasse e bioliquidi)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

   «8-bis. Fino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse e bioliquidi continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica».
0.11.01.126. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di bioliquidi sostenibili)

  1. All'articolo 5 comma 1 lettera ee) della legge 22 aprile 2021, n. 53, al primo periodo le parole «a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 1° gennaio 2024, escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione».
0.11.01.127. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-duodecies-bis.
(Proroga di misure urgenti per i concessionari)

  1. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
0.11.01.164. Stumpo.

Pag. 177

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di misure urgenti per i concessionari)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
*0.11.01.26. Gavino Manca.
*0.11.01.94. Panizzut, Lucchini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Interventi urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
0.11.01.124. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  In considerazione del protrarsi dell'attuale situazione emergenziale, le fasi temporali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017 n. 2025, sono prorogate di 12 mesi.
0.11.01.218. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1, commi 682-683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682-683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime.
0.11.01.215. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga in materia di esercizio delle competenze tavolari dei giudici di pace)

  1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
0.11.01.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole: Pag. 178«a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2023».
0.11.01.91. Costa.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga termine per l'apposizione di contrassegni sui prodotti da inalazione)

  1. All'articolo 62-quater, comma 3-bis, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «dal 1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
0.11.01.23. De Filippo.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.
*0.11.01.8. Sani.
*0.11.01.19. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*0.11.01.217. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 settembre 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
**0.11.01.10. Sani.
**0.11.01.219. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga in materia di esonero contributivo)

  1. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 settembre 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal precedente si provvede attingendo alle risorse previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.11.01.21. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga in materia di nuove tecnologie trasmissive DVB-T2)

  1. In considerazione del protrarsi dell'attuale situazione emergenziale, le fasi Pag. 179temporali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 2025, sono prorogate di 12 mesi.
0.11.01.20. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. In considerazione del protrarsi dell'attuale situazione emergenziale, le fasi temporali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 2025, sono prorogate di 12 mesi.
0.11.01.9. Sani.

Articolo aggiuntivo 11.01 del Governo

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.»;

   b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

   b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   c) al quarto periodo le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 11-ter.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, Pag. 180n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».

Art. 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle camere di commercio, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. Il termine di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021, qualora il termine di sessanta giorni sia scaduto antecedentemente alla predetta data.

Pag. 181

Art. 11-quinquies.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata».
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»:

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 11-octies.
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi investimenti)

  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-novies.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 18228 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 11-decies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Art. 11-undecies.
(Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-duodecies.
(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
11.01. Il Governo.