CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 maggio 2021
587.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 42

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo
1.1. Frassinetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream e di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare il corretto svolgimento e la pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
1.3. Di Giorgi, Carbonaro.

  Al comma 1, dopo la parola: università inserire le seguenti: istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) per istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale si intendono tutte le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
1.4. Nitti, Carbonaro.

ART. 2.

  Sopprimerlo
2.1. Frassinetti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le borse di ricerca sono assegnate direttamente dal responsabile del progetto di ricerca a cui le stesse sono collegate, sulla base di titoli di merito da lui stesso stabiliti.
2.2. Aprile.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tra i 3 con le seguenti: tra i 6
2.4. Fioramonti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 12 mesi
2.5. Fratoianni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le borse di ricerca di cui al comma 1 non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
2.6. Di Giorgi, Carbonaro.

ART. 3.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

   1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, Pag. 43 presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.
3.1. Frassinetti.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: se pertinente fino a: di cui al comma 1
3.2. Fratoianni.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Corsi di formazione alla ricerca delle istituzioni Afam)

  1. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.
3.01. Nitti, Carbonaro.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività».
  2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
  3. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: «e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve essere prioritariamente valutato tra i titoli rilevanti ai fini del concorso, ove pertinente e con riferimento alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»
  4. L'articolo 35, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione dei titoli di studio, a esclusione del titolo di cui alla lettera e-ter) del comma 3 del presente articolo, e di abilitazione professionale, anche con riguardo alla durata dei relativi Pag. 44corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.»
3.02. Di Giorgi, Carbonaro, Viscomi, Bella.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: d-bis): I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica
4.1. Frassinetti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole «di ruolo,» sopprimere la parola «o»;

   b) sopprimere la lettera c).
4.3. Carbonaro, Di Giorgi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 3, le parole da «Gli assegni» sino a «relativo corso.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assegni hanno durata non inferiore a due anni e sono rinnovabili una sola volta per un ulteriore biennio. Nessuno può, in ogni caso, essere titolare di assegno per un periodo superiore a quattro anni, anche non continuativi.».
4.4. Fratoianni.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: determinati dal Ministro fino alla fine della lettera, con le seguenti: disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e Ricerca» applicato ai «ricercatori e tecnologia» in cui confluiscono
4.5. Vacca, Viscomi, Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Valente.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è soppresso.
4.6. Fratoianni.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricercatori universitari)

  1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata triennale»

   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario»;

   c) il comma 3 è abrogato;

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   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore»;

   e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia»;

   f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

   g) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232»;

   h) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello»;

   i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricercatori universitari».
5.2. Frassinetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricercatori universitari)

  1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata triennale»;

   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario»;

   c) il comma 3 è abrogato;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore»;

   e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia»;

   f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

   g) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232»;

   h) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello»;

   i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricercatori universitari».
5.3. Frassinetti.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricercatori universitari)

  1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «diploma di specializzazione medica», sono inserite le seguenti: «purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui alla precedente lettera a)»;

   b) al comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio nell'università che ha bandito la procedura pubblica di selezione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità superiore al 60 per cento»;

   c) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la chiamata del vincitore è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione»;

   d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) previsione della nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o e seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5 unità, di cui la maggioranza dei membri è, in ogni caso, costituita da professori in servizio presso università diverse da quella che bandisce il concorso. La commissione è individuata con sorteggio pubblico, che sarà trasmesso anche in diretta web sul sito internet istituzionale dell'università che bandisce la procedura pubblica di selezione, dalle liste dei professori ordinari e associati afferenti al settore concorsuale bandito e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti»;

   e) al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-bis) A partire dall'anno 2022 il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di cinque anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.»;

   f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sostituire le parole «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;

    2) al secondo periodo, le parole «alla scadenza dello stesso» sono soppresse;

    3) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.»;

   g) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere, a domanda, di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;

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   h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) al secondo periodo, le parole «lettera b)» sono soppresse;

   i) al comma 9 sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)»;

   l) aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-quater. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all'ANVUR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta»;

  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole da «lettera b)» aggiungere «e c)» ;

   b) all'articolo 29 sostituire le parole «lettera b)» con le seguenti «lettere b) e c)».
5.1. Torto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)
5.4. Fratoianni.

  Al comma 1) sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione con le seguenti: In un numero compreso tra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno
5.5. Testamento.

  Al comma 1, sopprimere lettera a)
5.6. Fioramonti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire la parola: «conseguito» con la seguente: «conseguiti»;

   b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti”».

   c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) al comma 4, le parole: “di cui al comma 3, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”»;

   d) alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al quarto periodo, dopo le parole: “sul sito dell'ateneo.” è inserito il seguente periodo: “In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di Pag. 48cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto”»;

   e) sopprimere la lettera j)
5.7. Carbonaro, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: negli anni dal 2008 al 2020 con le seguenti: prima dell'entrata in vigore della presente legge
5.9. Bella, Di Giorgi, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti: alla lettera a)
5.10. Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.11. Ceccanti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «dal servizio», sono inserite le seguenti: «sono altresì esclusi coloro che nel sessennio precedente hanno conseguito il dottorato nell'università che ha bandito la procedura pubblica di selezione. Sono altresì esclusi coloro che non hanno svolto un totale di almeno 36 mesi di contratti retribuiti documentati con atenei italiani o stranieri diversi da quello che ha emanato il bando. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle persone con disabilità»;
5.12. Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quinquennio con la seguente: triennio.
5.13. Colmellere, Patelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sono stati titolari di assegni di ricerca
5.14. Ceccanti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiore al 60 per cento.
5.15. Torto, Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   d-bis) previsione della nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima e seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5 unità di cui la maggioranza dei membri è, in ogni caso, costituita da professori in servizio presso università diverse da quella che bandisce il concorso. La commissione è individuata con sorteggio in seduta pubblica, che sarà trasmesso anche in diretta web sul sito internet istituzionale dell'università che bandisce la procedura pubblica di selezione. Le liste ai fini della formazione della commissione di cui al periodo precedente sono formate da professori ordinari e associati afferenti al settore concorsuale indicato nel bando, garantendo, ove possibile, la presenza di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare. Dalle commissioni sono esclusi i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori soggetti a sanzioni disciplinari e i professori che si sono Pag. 49dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti.
5.16. Torto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione con le seguenti: in numero compreso fra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno
5.17. Fioramonti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: La commissione è scelta con sorteggio automatico operato dall'Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati nazionale composta dalle liste di cui al precedente articolo 16, comma 3, lettera h), con l'aggiunta dei professori associati con le seguenti: La commissione è individuata tramite sorteggio tra professori ordinari appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare, garantendo che almeno 2 membri della commissione siano afferenti a settori scientifici disciplinari differenti tra di loro qualora il settore concorsuale sia formato da più di 2 settori scientifici disciplinari
5.18. Iovino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: consiglio di dipartimento
5.19. Fratoianni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: “b-bis) A partire dall'anno 2022 il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di cinque anni e non è rinnovabile.”»;

   b) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole “lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “e c)”;

    2) al secondo periodo, le parole “alla scadenza dello stesso” sono soppresse;

    3) dopo il terzo periodo inserire il seguente: “L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.”»;

   c) sostituire la lettera i) con la seguente: «al comma 9 sostituire le parole “lettere a) e b)” con le seguenti “lettera a), b) e c)”».
5.20. Torto.

  Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni
5.21. Fratoianni.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
5.23. Torto, Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: quarto anno con le seguenti: terzo anno.
5.24. Fratoianni.

  Al comma 1, lettera f), numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che siano stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato secondo la legge 4 novembre 2005, n. 230, o di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della Pag. 50presente legge, devono essere valutati dopo la fine del terzo anno di contratto.
5.25. Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-ter con le seguenti: dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter.
5.26. Carbonaro, Di Giorgi, Bella, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) al comma 6, le parole: «del decimo anno successivo», sono sostituite dalla seguente: «2026».
5.28. Berardini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) al comma 6, le parole: «dall'undicesimo anno», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».
5.27. Berardini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera j).
5.29. Colmellere, Patelli.

  Al comma 1, lettera j), sostituire e parole da: è affidato fino a comunità scientifiche con le seguenti: vengono definiti, previo parere del CUN
5.30. Fratoianni.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 24-bis è abrogato.
5.32. Fratoianni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università valuta i ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno dieci anni e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 10 dicembre 2010 n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, i Ricercatori a tempo Indeterminato sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.».
5.31. Bella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si rinvia alla definizione della figura di ricercatore tecnologo a tempo indeterminato all'interno della sezione università del CCNL Istruzione e Ricerca.
5.33. Fratoianni.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 22 e 24 con le seguenti: di cui all'articolo 24 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile Pag. 51sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, tutte le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute.
6.1. Di Giorgi, Carbonaro.

ART. 7.

  Sopprimerlo
7.1. Frassinetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 1;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9, 9-ter dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
7.3. Carbonaro, Di Giorgi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.4. Casa.

  Sopprimere il comma 4.
7.5. Fratoianni.

  Al comma 4, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b)
7.6. Ceccanti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante piano pluriennale, i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo sono convertiti nel ruolo di professore di seconda fascia mediante procedure concorsuali riservate. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ottennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo, Pag. 52sono convertiti dalle università statali nella posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante procedure concorsuali riservate. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 per quattro anni.
7.7. Fratoianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori associati e, rispettivamente, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni. Con successivo decreto del Ministro dell'università da adottare entro l'anno 2021, previo parere vincolante e obbligatorio del CUN, sono definiti modalità, criteri e titoli per consentire dall'anno 2022 il passaggio a professore di seconda fascia per il personale ricercatore di ruolo sprovvisto dell'abilitazione scientifica nazionale. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
7.8. Fratoianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni.
7.9. Angiola.

TIT.

  Sostituirlo con il seguente: Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca
Tit.1. Di Giorgi, Carbonaro.

Pag. 53

ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
1.5. Il Relatore.

ART. 2.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: diploma di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento con le seguenti: titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento;

   b) al comma 4, dopo le parole: d'Ateneo inserire le seguenti: ovvero dell'Ente pubblico di ricerca e dopo le parole: dall'Ateneo inserire le seguenti: ovvero dall'Ente pubblico di ricerca;

   c) al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;
2.7. Il Relatore.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dottorato di ricerca)

  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sono soppresse»;

   c) al comma 2, terzo periodo, le parole «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

  2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca». Pag. 54
  3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: «che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

   b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

   «3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale».
3.4. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o

   b) sopprimere la lettera c).
4.7. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale» e le parole da: «di un eventuale profilo» fino a: «settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'eventuale indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore»

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

   c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

   d) alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto Pag. 55comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
5.34. Il Relatore.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 22 e 24 con le seguenti: di cui all'articolo 24 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

   c) sopprimere il comma 3.
6.2. Il Relatore.

Pag. 56

ALLEGATO 3

5-02194 Gariglio: Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando «Sport e Periferie».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevoli Deputati, vi ringrazio per l'attenzione.
  L'interrogante, on. Gariglio, chiede di conoscere «quando verrà pubblicata la graduatoria definitiva del bando “Sport e Periferie”», in riferimento al bando pubblicato il 15 novembre del 2018, nonché «per quali motivi tale graduatoria non sia stata ancora resa nota». È di tutta evidenza come l'oggetto dell'interrogazione non sia più strettamente attuale, in quanto la graduatoria del bando 2018 «Sport e periferie» è stata pubblicata a giugno 2019, con approvazione definitiva a dicembre dello stesso anno.
  L'occasione mi è tuttavia gradita per rendere noto a questa Commissione lo stato di avanzamento dei lavori per i bandi 2018 e 2020 di «sport e periferie».

  Bando 2018.

  Come perfettamente esposto nel testo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha reso strutturale il Fondo sport e periferie, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport, affidando a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse.
  L'allora Ufficio per lo sport (oggi Dipartimento), in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, ha pubblicato in data 15 novembre 2018 il «Bando Sport e Periferie», finalizzato a selezionare le richieste di intervento da finanziare con le risorse di cui al Fondo Sport e Periferie, attraverso la costituzione di una Commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali pervenute.
  Nel corso del 2019 il CIPE (delibera n. 4/2019) ha assegnato ulteriori fondi al Fondo Sport e Periferie, dando l'opportunità di selezionare ulteriori progetti ma determinando, inevitabilmente, uno slittamento dei tempi per la pubblicazione della graduatoria.
  Il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 19 dicembre 2019 ha approvato la graduatoria definitiva relativa al bando, nonché ha proceduto ad una ricognizione delle risorse destinate, a legislazione vigente, alla realizzazione degli interventi (n. 247) inseriti in graduatoria, per un importo complessivo di euro 72.055.094,00, di cui euro 9.800.000,00 ed euro 9.728.950 derivanti dallo stanziamento previsto dalla legge di bilancio n. 205/2017 sul Fondo sport e periferie rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, euro 7.526.144,01, derivanti dall'assegnazione delle somme di cui alla delibera CIPE n. 4/2019 (progetto «Cantieri in Comune») ed euro 45.000.000,00 assegnati con la delibera CIPE n. 16/2018 per l'anno 2019.
  In riferimento ai 247 interventi individuati nell'ambito del bando in argomento, si fa presente quanto segue:

   n. 91 interventi sono finanziati a valere sulle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio (cap.937) di competenza del Dipartimento, la cui realizzazione è seguita dalla società Sport e salute s.p.a. – in attuazione del comma 29, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della Pag. 57legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa» – previa sottoscrizione tra il Dipartimento e i singoli Enti beneficiari, di un accordo disciplinante le modalità di monitoraggio dell'intervento, rendicontazione e trasferimento del contributo riconosciuto. Al riguardo, si rileva che il Dipartimento ha proceduto a sottoscrivere n. 81 convenzioni, mentre per i restanti 10 interventi, si è reso necessario disimpegnare le somme per sopravvenuta rinuncia al finanziamento da parte dell'Ente beneficiario oppure per revoca dello stesso da parte del Dipartimento. Al riguardo, si precisa che, a seguito di apposita istruttoria tecnica da parte della società Sport e salute s.p.a., a causa dell'emergenza epidemiologica, si è reso necessario concedere alcune proroghe a singoli Enti beneficiari per il perfezionamento dei documenti concernenti il progetto. Si precisa inoltre la necessità di dover attivare l'iter per il trasferimento della prima tranche del contributo concesso, nei confronti di alcuni Enti beneficiari risultati adempienti a tutte le prescrizioni e condizioni previste nelle convenzioni sottoscritte con il Dipartimento. Sul punto, occorre delineare un iter condiviso con Sport e Salute in modo che la società possa supportare il Dipartimento anche in questa attività (verifica documentazione – sopralluogo – pagamento per stati avanzamento lavori o chiusura degli stessi);

   156 interventi sono finanziati a valere sulle risorse derivanti dal Fondo Sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, riferite all'anno 2019, la cui realizzazione è stata seguita fino al 1° marzo 2021, dalla società Invitalia (anche per quanto concerne il complesso delle procedure da porre in essere per la gestione e il monitoraggio fisico, procedurale e contabile dell'insieme delle risorse FSC, di cui si dirà appresso), previa sottoscrizione tra il Dipartimento e i singoli Enti beneficiari, di un accordo disciplinante le modalità di monitoraggio dell'intervento, rendicontazione e trasferimento del contributo riconosciuto. Al riguardo, si rileva che:

    n. 60 convenzioni sono state sottoscritte;

    n. 92 convenzioni sono in corso di istruttoria, la maggior parte delle quali (circa 60) pronte per l'invio e la firma);

    per i restanti 3 interventi, sono pervenute rinunce al contributo da parte dei rispettivi Enti beneficiari.

  Per quanto concerne il prosieguo delle attività per seguire l'esecuzione delle predette convenzioni, si rappresenta che sono state avviate delle interlocuzioni con Invitalia per verificare la fattibilità di una convenzione per assistenza tecnica (sul punto la società ha già fornito una proposta di programmazione delle attività e delle risorse economiche necessarie).

  Bando 2020.

  La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 182 dell'articolo 1, ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport a valere sul Fondo Sport e Periferie, nel rispetto delle sopracitate finalità individuate dall'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre, n. 185.
  In attuazione del sopracitato comma 182 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, si è proceduto alla ricognizione e al riparto delle risorse a valere sul «Fondo Sport e Periferie», destinando un importo complessivo pari a euro 140.000.000,00, di cui euro 100.000.000,00 a valere sulla disponibilità presente sul capitolo 937 CDR «Sport» per l'anno 2020 ed euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, Piano Operativo Sport e Periferie, alla realizzazione di interventi su impianti sportivi, nel rispetto delle finalità previste dal sopracitato articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185. Pag. 58
  Lo strumento operativo individuato per la selezione degli interventi da finanziare è il bando denominato «Bando Sport e Periferie – anno 2020», predisposto a cura del Dipartimento per lo Sport; il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per il tramite del portale Sport e periferie è scaduto il 30 ottobre 2020 e sono pervenute 3.380 domande. Attualmente, al fine di accelerare la chiusura della procedura con l'individuazione di progetti da finanziare, sono in corso sia i lavori del gruppo che verifica l'ammissibilità delle domande sia quelli della Commissione di valutazione, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 9 del bando. Le due attività si stanno svolgendo in parallelo per accelerare la chiusura della procedura. Ad oggi, un giudizio prognostico prevede il termine dell'attività istruttoria e valutativa per il mese di giugno del presente anno.
  Al riguardo, si fa presente che il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 18 gennaio 2021 ha proceduto ad assegnare al bando in argomento le ulteriori residuali risorse a valere sul FSC programmazione 2014-2020, pari ad euro 160.000.000,00; pertanto, l'importo complessivo destinato al Bando è pari a euro 300.000.000,00.

Pag. 59

ALLEGATO 4

5-04868 Rizzetto: Sul sostegno economico dei collaboratori sportivi in relazione alla sospensione delle attività sportive per l'emergenza COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La tutela dei collaboratori sportivi è stata fin dall'inizio della pandemia e dello stato di emergenza, una delle direttrici fondamentali dell'azione dell'autorità delegata in materia di sport, e lo è tutt'ora. Ciò è reso ancor più evidente dalle somme stanziate in favore di queste figure professionali, che, senza contare il prossimo decreto sostegni bis, ammontano oltre 1 miliardo di euro, riassumibili come segue:

  INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

   Mese di marzo DL Cura Italia – art. 96 – 50.000.000 euro

   Mesi di aprile – maggio DL Rilancio – art. 98 – 230.000.000 euro

   Mese di giugno DL Agosto – art. 12 – 67.000.000 euro

   CIG – Fondo pensioni sportivi DL Agosto – art. 2 – 21.100.000 euro

   Mese di novembre (bonus 800 euro) DL Ristori – art. 17 + (DL Ristori Bis – art. 28) – 124.000.000 euro

   Mese di dicembre (bonus 800 euro) DL Ristori quater – art. 11 – 170.000.000 euro

   Mesi di gennaio, febbraio, marzo (scaglioni 400-800-1.200 euro al mese) – 344.242.544 euro Totale: 1.006.342.544.

  Mi preme sottolineare, come emerge dallo schema riassuntivo, che a partire dall'indennità di novembre – ovvero in conseguenza delle citate nuove chiusure di ottobre 2020 – l'importo erogato ai collaboratori sportivi è stato ben superiore ai 600 euro inizialmente previsti.
  In questo senso va evidenziato come, dai dati raccolti dalla società Sport e Salute spa nel corso di questa attività, sia emerso che l'importo erogato fino ad ora per ogni mensilità è superiore al reddito medio mensile normalmente percepito dai collaboratori sportivi, con le attività sportive a pieno regime.
  È una circostanza importante, e va evidenziata, anche per contestualizzare quanto esposto dall'istante in merito alla necessità di un'indennità che assolva ad una funzione sostitutiva del reddito ai collaboratori sportivi; l'eventuale dibattito sulla natura sostitutiva o integrativa della stessa, pertanto, alla luce di quanto appena chiarito in merito all'importo medio erogato, perde rilevanza pratica.
  Le misure descritte finora hanno consentito di ristorare una platea di poco meno di 200.000 lavoratori sportivi su circa 210.000 richiedenti, titolari di rapporti di collaborazione sportiva.
  Lo sforzo fatto dalle strutture amministrative coinvolte, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio e la società in house Sport e Salute spa, che si sono trovate a confrontarsi con una situazione emergenziale senza precedenti e senza disporre delle risorse umane, strumentali e di banche dati in possesso agli altri enti preposti all'erogazione dei ristori per altre categorie, ha in ogni caso consentito di acquisire e disporre di una mole di dati sul mondo sportivo inedita e che ha permesso di implementare sempre più le misure previste, calibrandole sulla multiforme realtà contrattuale e retributiva degli operatori sportivi.
  Ciò anche nel senso prospettato dall'interrogante quando si riferisce alla precarietà, in questo particolare momento storico, Pag. 60 del rapporto di collaborazione sportiva così come ricostruibile sul piano civilistico, con specifico riferimento alla retribuzione e, soprattutto, alle vicende estintive.
  La circostanza è stata presa in seria considerazione dal governo che ha provveduto a formulare una norma di interpretazione autentica, prevista per la prima volta dal DL Ristori – DL n. 137/2020 – e reiterata nei successivi decreti ristori, che sostanzialmente vi include anche i rapporti di collaborazione regolati da contratti scaduti entro la data di entrata in vigore del provvedimento, evitando l'esclusione di quei rapporti non rinnovati o risolti a causa della situazione di emergenza.
  Anche alla luce di ciò, posso affermare che è stato ogni sforzo fatto per garantire non soltanto la celerità della corresponsione dei ristori, anche attraverso la previsione di procedure di erogazione automatica per i soggetti già beneficiari di una misura di sostegno, ma anche l'analisi e la risoluzione delle casistiche problematiche che si sono manifestate a mano a mano.
  In aggiunta, in ottica futura, segnalo che è in essere un continuo dialogo tra la sottoscritta, il Dipartimento per lo sport e la società sport e Salute spa per far sì che, all'interno del decreto Sostegni bis, sia non solo garantita l'erogazione dell'indennità ai collaboratori sportivi per i mesi di aprile e maggio 2021, in linea con gli importi e le modalità previste per i primi mesi del 2021, ma anche la risoluzione delle principali problematiche interpretative che hanno contraddistinto l'erogazione delle misure.
  Garantisco quindi che, grazie all'impegno del Governo e di tutte le forze politiche, fino al ritorno ad una piena normalità, ai lavoratori sportivi verrà data tutta l'attenzione di cui necessitano.

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ALLEGATO 5

5-05059 Lotti: Sui criteri sottostanti l'erogazione di contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di novembre 2020, destinati al sostegno dell'associazionismo sportivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante On. Lotti si focalizza sulla necessità di interventi a sostegno all'attività sportiva di base al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva di base.
  Proprio per le finalità sopra richiamate, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo scorso mese di giugno ha messo a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto.
  In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e ravvisata la necessità di continuare ad assicurare le stesse misure adottate a sostegno delle attività sportive organizzate dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, con l'articolo 29 del decreto-legge del 9 novembre 2020, n. 149 è stato ha istituito il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro che è stata destinata a riconoscere alle ASD/SSD già beneficiarie dei contributi a fondo perduto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (decreto dell'11 giugno 2020) un ulteriore contributo calcolato secondo il valore del 200 per cento di quanto assegnato in prima istanza. Inoltre, tenuto conto delle ulteriori chiusure determinatesi a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e successivi, a ciascuna delle stesse ASD/SSD è destinato a titolo straordinario anche un ulteriore contributo aggiuntivo pari ad euro 1.503,00.
  Pertanto, al fine di assicurare interventi ad ASD e SSD che non avevano avuto accesso alle finestre precedenti, il Dipartimento ha riproposto le medesime misure, ed in particolare:

   1. è stata aperta una finestra dal 18 al 24 novembre u.s. per la presentazione delle istanze di accesso al fondo perduto da parte delle ASD e SSD titolari di un contratto di locazione;

   2. è stata aperta una finestra dal 9 al 16 novembre u.s. per la presentazione delle istanze di accesso al fondo perduto da parte delle ASD e SSD non titolari di un contratto di locazione la cui istanza era finalizzata all'ottenimento di un contributo forfettario.

  Le istanze presentate dalle ASD e SSD attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo sport, sia per i contributi per i canoni di locazione sia per il contributo forfettario, sono circa 23.000.
  Si ricorda, infine, che l'articolo 10 del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 prevede l'incremento di 92 milioni di euro per l'anno 2020, del «Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  Complessivamente, quindi, da giugno 2020 le misure assicurate dal Governo tramite il Dipartimento per lo sport per il sostegno e la ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, ammontano ad un importo di circa 200 milioni di euro destinati a oltre 38.000 di ASD e SSD del territorio. Pag. 62
  Il Bando riguardante i canoni di locazione è stato focalizzato sulle locazioni commerciali private, mentre per i contratti concessori di impianti pubblici è stato reso possibile accedere al bando successivo, dedicato alle asd/ssd non titolari di canoni di locazione, usufruendo di un importo forfettario pari a euro 3.000.
  I criteri individuati nei rispettivi bandi sono stati finalizzati ad assicurare un supporto al più ampio numero di realtà sul territorio, anche in considerazione degli strumenti già predisposti dal Legislatore in materia di impianti sportivi relativamente all'articolo 216 del Decreto Rilancio (di 34/2020), in particolare la proroga e la rinegoziazione dei rapporti concessori.
  Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che gli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, hanno disposto diverse agevolazioni in materia di corrispettivi a favore dei titolari di rapporti di concessione di impianti sportivi.
  Per quanto riguarda le misure per l'anno 2021, è in corso di registrazione un decreto che dispone l'utilizzo di ulteriori 50 milioni come contributo a fondo perduto per le ASD/SSD. Inoltre, un emendamento al decreto Sostegni attualmente in sede di conversione, prevede ulteriori 50 milioni di euro.
  A ciò si aggiungeranno le risorse che saranno previste dal decreto sostegni bis, in fase di emanazione e che verranno poi ripartite secondo criteri che garantiscano una quanto più ampia ed equa partecipazione.

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ALLEGATO 6

5-05224 Tuzi: Su una presunta situazione di conflitto di interesse nella gestione della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione dell'on. Tuzi si rappresenta quanto segue: Il CONI ha precisato che l'art. 15 dello statuto della federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito FIJLKAM) prevede espressamente l'incompatibilità della carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione, ma lo Statuto Federale non reca alcuna disposizione che comporti l'incompatibilità di una carica federale con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima Federazione.
  Peraltro, il CONI ha ribadito che la compatibilità dello status e della retribuzione di un dirigente di Federazione con il ruolo e le responsabilità di presidente federale sono stati necessariamente valutati al momento della prima elezione e del/i rinnovo/i dagli organismi a tale scopo deputati (il Consiglio, l'Assemblea Federale ed il Collegio dei Revisori dei conti).
  Al CONI non risultava alcuna irregolarità in merito alla corresponsione di rimborsi, né risultano da parte degli organismi di controllo, evidenze di rimborsi non in linea con le regole generali o criticità. E il potere di vigilanza e controllo del CONI in tale materia interviene ex post e non ex ante.
  Rispetto al profilo di ineleggibilità, che viene vagliato in ambito federale dai competenti organi prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva e che ben avrebbe potuto essere sollevato attraverso i rimedi impugnatori che l'ordinamento sportivo contempla, la violazione della previsione di cui all'articolo 14, comma 3, dello Statuto Federale, nel riprendere quanto disposto dal punto 7.4.6 dei Princìpi Fondamentali del CONI, statuisce che non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
  Da quanto sopra riferito dal CONI, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sul caso specifico e sulla materia in generale, affinché questa non si presti a difformità di interpretazione, intensificando l'attività di vigilanza e di controllo, perché trattasi di soggetti che percepiscono contributi pubblici.
  È mia intenzione, su questa tematica, dare inequivocabili direttive sulle responsabilità, competenze e trattamento dei Presidenti di Federazione.