CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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Pag. 132

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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Pag. 134

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ALLEGATO 3

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 01.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   al comma 2, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
01.1. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 1.

  Al comma 3, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
1.11. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, dopo le parole: del medesimo testo unico, aggiungere le seguenti: ovvero ai ricavi istituzionali e de-commercializzati ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 3, del TUIR e dell'articolo 4 comma 4 del DPR 633/1972;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata o cooperative, il contributo viene calcolato sul totale dei ricavi complessivi, come risultanti dal conto economico allegato al bilancio di esercizio depositato presso il competente Registro delle Imprese. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche il contributo viene calcolato sul totale dei ricavi complessivi, come risultanti dal rendiconto approvato dagli associati mediante autocertificazione da parte del Legale Rappresentante.
1.19. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

   3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto Pag. 139 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).
1.20. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4, sostituire le parole: che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. con le seguenti: che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.
*1.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.
*1.21. Lucaselli, Ferro, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
1.24. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
*1.10. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.
*1.23. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

   4-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4 spetta alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli enti del terzo settore a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali dell'anno 2019.
1.18. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi defiscalizzati.
1.12. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: sessanta per cento, con le seguenti: ottanta per cento;

   alla lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: settanta per cento;

   alla lettera c), sostituire le parole: quaranta per cento, con le seguenti: sessanta per cento;

   alla lettera d), sostituire le parole: trenta per cento, con le seguenti: cinquanta per cento;

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   alla lettera e), sostituire le parole: venti per cento, con le seguenti: quaranta per cento.
1.9. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa.

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui al comma 1-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al 100 per cento delle spese sostenute per i costi di gestione al netto degli incassi istituzionali.

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni, che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa».
1.28. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;

   al comma 4, dopo le parole: a fondo perduto spetta inserire le seguenti: , ai sensi del comma 5,;

   dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

  5-ter. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per centro e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma 1 il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1.1. Sodano.

  Al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.
*1.6. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.
*1.22. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.

  Conseguentemente sostituire le parole: mille euro con le seguenti: duemilacinquecento Pag. 141 euro e le parole: «duemila euro» con le seguenti: tremilacinquecento euro.
1.7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 5, sopprimere la parola: mensile ovunque ricorra;

   al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.
1.8. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.

   dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.
  6-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-bis è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.
  6-quater. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  6-quinquies. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;
  6-sexies. Il contributo di cui al comma 6-quinquies è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.25. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 4, sostituire le parole: che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.;

   al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.
1.15. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni;

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   al comma 4, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   al comma 5, lettera e), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
1.3. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.
  9-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota All'art. 1, dopa il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
  9-quater. Il contributo di cui al comma 9-bis spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.
  9-quinquies. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  9-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.
1.26. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
1.27. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni;

   al comma 5, lettera e), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni;

   al comma 12, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: nel limite massimo di.
1.2. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

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  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

   12-bis. Fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.
1.17. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

   17.1. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.
   17.2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo.
1.14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17.1. Nell'elenco dei Codici «Ateco 2007», dopo la voce: «47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici» è aggiunta la seguente: «47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati», e dopo la voce: «56.10.42 Ristorazione ambulante» è aggiunta la seguente: «56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati».
1.16. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «della sospensione medesima.» sono aggiunti i seguenti periodi: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo.».
1.08. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto: sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado; sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo; appartengono allo stesso gruppo.
  3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 144legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

  Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.
1.05. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da parte della associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata attività sportiva e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di dispositivi volti a garantire il distanziamento sociale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

  Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: 500 milioni.
1.07. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68 /99 oppure, qualora non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68 /99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni.
1.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «48 mesi».
  2. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: «è sospeso sino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
1.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «48 mesi».
1.02. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si applica anche a quelle attività, non necessariamente chiuse dalle misure di contenimento contro il COVID-19, che abbiano registrato un calo di fatturato nel 2020 pari ad almeno il 30 per cento rispetto al fatturato conseguito nel 2019.
1.01. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per le spese funebri in conseguenza alla pandemia da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere tutti i cittadini che hanno perso i propri cari nel corso della pandemia da COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta dell'80 per cento a tutti i cittadini aventi un livello ISEE inferiore a 30.000 euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese funebri sostenute negli anni 2020 e 2021, in riferimento sia alle spese di trasporto al cimitero per la sistemazione della salma, che in riferimento a tutte le altre spese accessorie legate all'evento funebre medesimo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini d'imposta.
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
1.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Pag. 146

ART. 1-quater.

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Esenzione dal canone dovuto per l'installazione delle insegne)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche, per l'intero anno 2021 è stabilita l'esenzione dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero, se attuato, dal canone unico istituito dall'articolo 1, commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati.
  2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2019, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Cessione del credito)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
1-quater.03. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Abolizione imposta sul valore aggiunto su prodotti igienico sanitari)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Pag. 147ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021.
1-quater.02. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Della Frera, Rospi, Silli.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: 1000 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.
2.6. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, dopo le parole: comprensori sciistici aggiungere le seguenti: e aree sciistiche.
2.4. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 1, dopo le parole: a comprensori sciistici aggiungere le seguenti: , di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.;
2.3. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 è destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020 2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

  Il contributo di cui al comma 1-bis, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
2.5. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   alla lettera b), dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   alla lettera c), dopo le parole: provvedono con proprio provvedimento, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,.
2.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Pag. 148

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 630 milioni, conseguentemente dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   alla lettera b), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni, conseguentemente dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   alla lettera c), sostituire le parole: 230 milioni, con le seguenti: 430 milioni, conseguentemente, dopo le parole: provvedono con proprio provvedimento, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;

   sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 4 ed al restante onere di 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
2.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
2.01. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   c) al comma 20 le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.
3.4. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1° aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita Pag. 149 dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3.2. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016.
3.3. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   2-bis. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.
3.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.
  2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
4.1. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 150

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1 dopo le parole: «dagli agenti della riscossione» sono aggiunte le seguenti: «e dagli enti locali».
4.2. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro.
4.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: l'eventuale maggiore disavanzo, aggiungere le seguenti: , decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo,.

   dopo le parole: in quote annuali costanti, aggiungere le seguenti: . Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
4.5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.».
4.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: «la non prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'estinzione».
4.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abolizione cashback e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.
  2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26.

Pag. 151

  Conseguentemente:

   all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

    le parole: Fondo di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: Fondo di 4.950 milioni;

    le parole: Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 sono sostituite dalle seguenti: Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

     b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2.;

   l'articolo 1, il comma 290, della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

   l'articolo 73 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.
4.01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

  1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.
  2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26.

  Conseguentemente:

   all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

    le parole: Fondo di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: Fondo di 250 milioni;

    le parole: Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 sono sostituite dalle seguenti: Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

     b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis.
4.02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 5.

  Al comma 12, lettera a), anteporre la seguente lettera:

   0a) all'articolo 125, comma 1, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2021» e le parole «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021»;.
5.8. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: «non superiori a euro 65.000» con le seguenti: «non superiori a euro 85.000».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede Pag. 152 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
5.5. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

  Sostituire il comma 14, con il seguente:

  14. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 operano a decorrere dal 2 gennaio 2023.
5.10. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articolo 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
5.2. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023.
5.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa e organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2021 e 2022, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie Pag. 153merceologiche interessate e i regimi di esclusione.
5.6. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.
5.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  22-ter. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alinea, è aggiunto il seguente numero: «28) Le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile e di coppette mestruali».
5.13. Ruffino, Silli, Rospi, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  22-ter. All'articolo 32-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili» sono soppresse.
5.14. Ruffino, Silli, Rospi, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli.

  Dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:

  22-ter. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
  22-quater. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 480 milioni.
5.12. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:

  22-ter. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse.
  22-quater. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole 550 milioni con le seguenti: 545 milioni.
5.11. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

  22-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per l'anno 2021. Al credito di imposta possono accedere, secondo le modalità attuative di cui alla Circolare attuativa n. 20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle entrate, i soggetti individuati ai sensi del Pag. 154comma 1 del citato articolo 125 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito.

  Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5.7. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

  22-ter. Per l'anno 2021, alle società e associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili e alle società titolari di un diritto reale sugli immobili dati in locazione o comodato nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e articolo 91-bis commi 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
5.9. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 22-bis aggiungere il seguente:

  22-ter. Al fine di sostenere gli operatori economici in regime dei Minimi e in regime forfettario, per recuperare il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la durata dell'aliquota di vantaggio prevista per le Partite Iva è aumentata di ulteriori 24 mesi rispetto alla naturale scadenza.
5.1. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

  1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

   a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

Pag. 155

   c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
5.05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di semplificazione del Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore ai 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero»;

   c) l'articolo 119 è interpretato nel senso che l'agevolazione al 110 per cento si applica anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

   d) all'articolo 119, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente: «13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;

   e) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.»

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

   «69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima fino al 31 dicembre 2023, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie Pag. 156disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  3. Le eventuali domande, di cui al comma 2, già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

   b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
5.01. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale Pag. 157 di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
5.06. Trano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

  1. Il comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

   «4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.
   4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».
5.03. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

   «8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.07. Trano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni Pag. 158 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1 le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   al comma 2 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
5.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Sospensione mutui e leasing)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
5.02. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 5-bis.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.
  2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.
  3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini Pag. 159della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta.
5-bis.04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Iva crediti non riscossi)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono soppresse le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

   a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

   c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese»;

   c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).»;

   d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;

   e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 4 e 5»;

Pag. 160

   f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.».
5-bis.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
  2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.
5-bis.02. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)

  1. Nelle more del superamento della crisi economico-finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-COV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022.
5-bis.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 240 mesi».
5-bis.03. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 161

ART. 6.

  Al comma 5, dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere familiare.
6.8. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 5, dopo le parole: aperti al pubblico aggiungere le seguenti: e per i centri sportivi.
6.7. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.

Pag. 162

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.» sono sostituite con le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»;

   b) il comma 2 è soppresso.
6.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello Pag. 163stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

   a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

   c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-quinquies, 13-ter e 13-quater, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021.
6.01. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 Pag. 164marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.08. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. All'articolo 54, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2021 e 400 milioni di euro per il 2022, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.
6.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

  1. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «per i settori agroalimentare e siderurgico» aggiungere le seguenti: «e per il settore automobilistico».
6.06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

  1. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
6.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

  1. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: «31/12/2020» con le seguenti: «31/12/2021».
6.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 Pag. 165mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 240 mesi».
6.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-bis e 3- quater del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
6.05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 6-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a ogni strumento di pianificazione, l'esecuzione degli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 può comportare un aumento della superficie lorda di pavimento o del volume del fabbricato, ferma restando la superficie coperta, nella misura sino al 20 per cento della superficie lorda di pavimento o del volume esistente. In tali casi, gli incentivi fiscali si computano altresì sulla spesa imputabile all'ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma richiedono solamente la comunicazione prevista dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
6-bis.2. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si applicano altresì agli interventi relativi agli immobili strumentali o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
6-bis.1. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.

  1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008».

   «220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020».
6-bis.01. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 166

ART. 6-novies.

  Dopo l'articolo 6-novies, aggiungere il seguente:

Art. 6-decies.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

  1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-novies.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 8.

  Al comma 2 sostituire le parole: ventotto con le seguenti: trentuno.
8.3. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. I datori di lavoro privati operanti nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che, per effetto delle restrizioni da COVID-19, hanno sospeso o ridotto la propria attività lavorativa possono presentare, per i propri dipendenti, domanda per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.

  Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 450 milioni.
8.1. Sodano.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla Pag. 167riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

  Conseguentemente, al comma 12 dopo le parole: di cui ai commi 1, 2 e 8 aggiungere le seguenti: 8-bis e 8-ter.
8.2. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.400 con le seguenti: 5000.
10.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 10, sostituire le parole: nel limite massimo di 350 milioni di euro con le seguenti: nel limite massimo di 700 milioni di euro;

   al comma 11:

    alla lettera a), sostituire le parole: euro 3.600 con le seguenti parole: euro 7.200;

    alla lettera b), sostituire le parole: euro 2.400 con le seguenti: euro 4.800;

    alla lettera c), sostituire le parole: euro 1.200 con le seguenti: euro 2.400.
10.5. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Al comma 10 aggiungere in fine, il seguente periodo: una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con l'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno delle scuole di danza private che non si configurano come Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al Coni.
10.3. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: 3.600 con le seguenti: 7.200;

   alla lettera b), sostituire le parole: 2.400 con le seguenti: 4.800;

   alla lettera c), sostituire le parole: 1.200 con le seguenti: 2.400;
10.2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi.
10.4. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 Pag. 168giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per la Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.04. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite pubbliche e di superare le difficoltà legate alla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, a coloro che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria pari ad euro 2.400.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche)

  1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica “COVID-19”, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
10.05. Bellucci, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Fondo skipass)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Pag. 169Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo sono integralmente rimborsate ai comprensori sciistici le spese per la corresponsione gratuita dei biglietti d'accesso operata dai medesimi comprensori, su base volontaria, in favore dei ragazzi di età pari o inferiore a 15 anni.
  3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.
10.03. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Fondo per l'attività sportiva)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo sono assegnati contributi ai cittadini residenti nel territorio dello Stato da destinare a spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva.
  3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.
10.02. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore agricoltura che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
  2. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore agricoltura, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10-bis.01. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».
11.1. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 12.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, Pag. 170 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Rem è compatibile con la percezione i trattamenti di disoccupazione di cui agli articoli 3, comma 1, e 15 del decreto legislativo n. 22/2015».
12.1. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

  1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

   a) privi di reddito familiare;

   b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

   c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

   d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

  2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010 milioni per il 2021, nonché le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 13-bis.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Esenzione del pagamento rate per la scuola dell'infanzia paritarie)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, è stabilita fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione del pagamento delle rette mensili per la scuola dell'infanzia paritarie, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 41/2021.
13-bis.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Pag. 171

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nella quota pari ad euro 200 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.
14.1. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
14.3. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse previste dal fondo del comma 1 sono suddivise tra gli enti del terzo settore operanti nelle città capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 150.000 e 200.000 abitanti e che abbiamo una superficie territoriale che non superi i 100 chilometri quadrati, nonché una popolazione non superiore i 2.000 abitanti per chilometro quadrato.
14.2. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai Comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
  2. Per far fronte ai minori introiti per i Comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini del riparto, il Ministero dell'Interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.
14.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

ART. 14-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
14-bis.1. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate Pag. 172usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021.
15.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

   1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.

   2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
17.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle connesse esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
17.6. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
17.5. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
17.9. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta.
17.8. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e per una sola volta.
17.7. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al periodo di rinnovo o proroga non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
17.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 173

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.
17.10. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
17.11. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
17.12. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle risorse stanziate con leggi regionali, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280».

  Conseguentemente, al comma 497 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, l'ultimo periodo è soppresso.
17.2. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
17.4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio)

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, Pag. 174 dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio)

   1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
   2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
   3. Le disposizioni del comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
   4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
   5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
   6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
   7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
   8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
   10. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 9 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
   11. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi short message service (SMS) o di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, Pag. 175 altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.
   12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
   13. Fermo restando quanto disposto al comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia di euro 11 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.
   14. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
   15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
17.01. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 19-bis.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-ter.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
19-bis.02. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-ter.
(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma Pag. 176non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
  2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19-bis.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 20.

  Al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, sopprimere le parole: che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio e sopprimere le parole da: esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa fino a: oneri per la finanza pubblica.
*20.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.
*20.1. Gemmato, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, sostituire le parole: esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa con le seguenti: esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa e per l'assistenza sul territorio dei soggetti fragili.
20.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli infermieri, anche pediatrici, possono svolgere l'attività di profilassi vaccinale in deroga alle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di protocolli nazionali adottati con decreto del Ministero della salute entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
20.5. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) il comma 471, è sostituito dai seguenti:

   «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori Pag. 177 oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
   471-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.».

  Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.
20.2. Gemmato, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 6 sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 200 milioni di euro per l'anno 2022.
20.3. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «41-quinquies. Mascherine chirurgiche, facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3), soluzioni/gel a base alcolica, camici monouso /grembiuli monouso, guanti monouso, occhiali di protezione (occhiali a mascherina/visiera);
   41-sexies. Servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
20.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Bonus Psicologo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con una dotazione di 100 milioni di euro per anno destinato ad assicurare un servizio di assistenza psicologica gratuita per i bambini che soffrono di ansia o disturbi connessi al COVID-19.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Pag. 178

  Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.
20.01. Sodano.

ART. 20-ter.

  Dopo l'articolo 20-ter aggiungere il seguente:

Art. 20-quater.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20-ter.01. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale».
21.1. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 179

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

  1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.
  2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
21.02. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Produzione di materiale sanitario)

  1. Al fine di garantire la produzione di un quantitativo minimo nazionale di dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 nonché di dispositivi di protezione individuale ad uso sanitario, le Stazioni appaltanti riservano nell'ambito di ciascuna procedura di gara, a pena di esclusione, almeno il 25 per cento della fornitura a favore di materiale interamente realizzato e assemblato sul territorio nazionale.
21.01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)

   1. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
   2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 13, comma 6.
   3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
   4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
   5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

Pag. 180

   d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

   e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

   h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

   l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un provider di questa o altra entità a essa collegata;

   m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

   n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

   6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), c), l), m) e n) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.
   7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
   8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.
   9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
   10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro Pag. 181della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere l), m) e n) dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.
   11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile».
22.01. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22.1.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

  1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
  2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
  5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
22.05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Fondo Nazionale Lotta alle dipendenze)

  1. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il Pag. 182reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.
  2. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di cannabis a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800.000 euro per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza COVID)

  1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza COVID nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 540 milioni di euro.
22.04. Lollobrigida, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 22-bis.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario)

  1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178. Pag. 183
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22-bis.01. Testamento.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art- 22-ter.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22-bis.03. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art- 22-ter.

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dopo le parole: «i dirigenti medici e sanitari» sono aggiunte le seguenti: «, professionali, tecnici ed amministrativi».
22-bis.02. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Accelerazione delle procedure per l'applicazione degli incentivi fiscali preordinati alla sicurezza sismica all'efficientamento energetico ed al miglioramento estetico e funzionale delle costruzioni)

  1. Per assicurare l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici, ai fini dell'accertamento della conformità edilizia ed urbanistica degli edifici, qualora su di essi non pendano istanze di condono od ordinanze di demolizione, in alternativa alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., per limitare i tempi dell'accesso agli atti presso gli uffici tecnici della P.A., è data facoltà di trasmettere ad essi il rilievo dello stato di fatto dei fabbricati unitamente ad un contributo istruttorio non inferiore a 1.000 euro da utilizzarsi per la digitalizzazione e l'ammodernamento degli archivi cartacei.
  2. La ricevuta di trasmissione degli elaborati del rilievo, della certificazione dell'inesistenza di procedimenti di condono in corso e di ordinanze di demolizione, e del versamento delle spese istruttorie, costituisce titolo per l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici oltre che al contributo per le attività di ricostruzione sisma 2016.
23.05. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Misure in materia di buono viaggio)

  1. Al fine di consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-bis, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.
  2. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.
   1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».
23.03. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Servizi a domanda individuale)

  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «4. I servizi a domanda individuale prestati dai Comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno Pag. 185 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai Comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.».
  2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1981, n. 786 è abrogato.
  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 sono abrogati.
  4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento della prestazione all'utenza in forma gratuita dei servizi a domanda individuale, con dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato a consentire la prestazione gratuita dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico da parte dei Comuni, con la finalità di sgravare altresì gli enti dalla gestione delle morosità e di evitare disequilibri di bilancio.
  5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al riparto del Fondo di cui al comma 4 mediante decreto di natura non regolamentare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli impegni di spesa risultanti dai rendiconti approvati dai comuni nell'anno 2019 per la prestazione dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.
  6. Per far fronte agli oneri finanziari conseguenti al presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
23.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Assunzioni degli Enti Locali)

  1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la riduzione dei deficit di organico, gli Enti Locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
23.02. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Disposizioni in materia di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per il sostegno ai Comuni della provincia di Catania in stato di emergenza a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018)

  1.All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno ai Comuni in stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, la quota pari al 30 per cento di cui al comma 1, secondo capoverso, del presente articolo è erogata a ciascuno degli enti di cui al presente comma, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2018 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE».
*23.04. Suriano.

Pag. 186

*23.06. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure straordinarie per i comuni interessati dalle frequenti eruzioni dell'Etna)

  1. Al fine di contrastare efficacemente gli effetti dannosi prodotti dai ripetuti depositi di cenere lavica generati dalle frequenti eruzioni dell'Etna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale a copertura delle spese sostenute dai Comuni interessati, per la rimozione della stessa.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
25.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
25.02. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 26.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, dopo le parole: operanti nei centri storici inserire le seguenti: , le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage, conseguentemente sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 250 milioni;

   all'ultimo periodo, sostituire le parole: si provvede ai sensi dell'articolo 42 con le seguenti: si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 50 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Pag. 187

  Al comma 1, dopo le parole: centri storici aggiungere le seguenti: ludoteche e parchi gioco per bambini.
26.1. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
26.02. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
26.04. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'art. 1, comma 171, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
26.03. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 188

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

  1. Quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di sgravi contributivi nel settore sportivo, viene prolungato fino alla dichiarazione del termine dello stato di emergenza. In particolare è disposta la sospensione dei versamenti, che potranno essere successivamente realizzati tramite un unico versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per le imposte sul reddito e i contributi previdenziali.
  2. La costituzione del fondo previsto dalla legge, finalizzato all'esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è incremento di 50 milioni di euro per il 2021 e della stessa somma per il 2022.
26.01. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Moratoria per mutui e finanziamenti)

  1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing per la costruzione e ristrutturazione i di impianti sportivi e per i Leasing Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.
  2. Le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza.
26.05. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Per il solo esercizio 2021 l'aliquota di cui al comma 1-bis è destinata a misure straordinarie di sostegno dell'intero territorio regionale».
27.01. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone, Caiata.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Sospensione Isa trasporto persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.
29.01. De Toma, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 189

ART. 29-quater.

  Dopo l'articolo 29-quater, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo di euro 2.000, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
  3. Per far fronte agli oneri finanziari conseguenti al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, laddove ciò non sia sufficiente, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29-quater.03. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 29-quater, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29-quater.02. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 29-quater, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo del 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29-quater.01. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

ART. 30.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, Pag. 190convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «è prorogata sino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista sino al 30 maggio 2021».
  1-ter. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai proprietari degli immobili, anche ad uso non abitativo, si applica un credito di imposta pari al 30 per cento sui canoni di locazione non riscossi nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 e il 30 maggio 2021.
30.1. Colletti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 05 ottobre 1993, n. 400.
30.13. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817 dopo la parola: «tariffe» sono aggiunte le seguenti parole: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi».

   b) al comma 819, lettera b) dopo le parole: «a uso privato» sono aggiunte le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».
30.3. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
  2-quater. La misura di cui al comma 2-ter determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 2-ter.
30.2. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
30.7. Plangger.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
30.6. Plangger.

Pag. 191

  Al comma 5, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente:

  L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato e all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 649, il secondo periodo è sostituito dei seguenti: «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera a) del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L quater della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani.».
30.11. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.
  5-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI) di cui al comma 5-bis, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 400.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 192delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
30.10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 643, le parole: «euro 25» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50» e sono aggiunte, infine le seguenti parole: «Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro»;

   b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

  650-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

   a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

   b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

   c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

  650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema.;

   c) al comma 652, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
30.5. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

   «6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi». L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento.».
30.4. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Sopprimere il comma 6-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente articolo:

Art. 30.1.
(Finanziamento centri e attività estive)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le Pag. 193politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività estive in genere destinati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Per fronte al relativo onere finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
30.12. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:

  11-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi».
30.8. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:

  11-octies. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.
30.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30.1.
(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

  1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
  2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  3.Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi Pag. 194sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
  6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle parole: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
*30.02. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.
*30.03. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 30-sexies.

  Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 30-septies.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e «comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500».
30-sexies.03. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 30-septies.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500».
30-sexies.02. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 30-septies.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «con qualunque finalità» e fino alla fine del comma sono Pag. 195sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 500».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30-sexies.04. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 30-septies.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

  1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.
  2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.
  3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivano dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*30-sexies.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.
*30-sexies.05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 31.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere dopo le parole: dispositivi di protezione inserire le seguenti: , sanificatori, purificatori e disinfettori d'aria.

  Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
31.4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

   a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

   b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo Pag. 19613 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità.

  Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
31.1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, dopo le parole: alle istituzioni scolastiche ed educative statali aggiungere le seguenti: , alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali.

  Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
31.2. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.
31.5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche ed educative statali inserire le seguenti: e paritarie.

  Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
31.3. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107.
31.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.
31.6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.
31.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Pag. 197Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
  2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
31.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
  2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.
  3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-octies punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
  4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal numero 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.
31.03. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA)

  1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020. Pag. 198
  2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
31.05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2021. In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 80 per cento del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 270 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.01. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
31.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
31.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione Pag. 199 provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.
31.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.
31.02. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone, Maschio.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Abilitazione all'insegnamento)

  1. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
31.011. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
31.06. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 17-octies, punto 3, sostituire le parole: «dopo cinque anni scolastici» con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;

   b) il comma 17-octies, punto 3-bis, è soppresso;

   c) il comma 17-novies è soppresso;
31.04. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri Pag. 200 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
  2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al 68.
32.04. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Zone economiche speciali)

  1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
32.01. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

  1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
32.02. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

  1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.
32.03. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le seguenti parole: o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza con le seguenti: ovvero servizi di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica digitale.
33.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 201

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia».
34.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

   «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

   41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

   41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
34.03. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.
(Disposizioni a tutela delle famiglie per il sostegno degli animali di affezione)

  1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione, per l'anno 2021, quota parte di risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168 è destinata al riconoscimento di un contributo di importo massimo pari ad euro 450 annui per l'acquisto di prodotti o servizi Pag. 202per l'accudimento e la cura dell'animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe.
  2. L'assegno è corrisposto al nucleo familiare di cui al comma 1 con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1 e la definizione degli importi corrisposti sulla base dell'indicatore ISEE.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.
34.01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.
(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

  1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, la spesa di 300 mila euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2023 da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.
34.04. Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 34-ter.

  Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

Art. 34-quater.
(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

  1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del COVID-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, Pag. 203 con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.
  2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1.
  3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.
34-ter.01. Testamento.

ART. 35.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione «Strade sicure», per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

  Conseguentemente:

   al comma 8, lettera b) sostituire le parole: 9.659.061 con le seguenti: 11.254.819 e le parole: 2.127.677 con le seguenti: 3.723.435;

   al comma 9, sostituire le parole: 17.216.364 con le seguenti: 15.623.606;

   al comma 10, sostituire le parole: 158.223.789 con le seguenti: 156.631.031.
35.1. Ferro, Deidda, Galantino, Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 35-bis.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-ter.
(Misure per il potenziamento delle risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
35-bis.01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 con le seguenti: 500.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole 400 con le seguenti: 700.
36.3. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 204

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio fino al termine dello stato di emergenza, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.;

   al comma 5, le parole: 400 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 10, dell'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, le parole: 37.425,82 milioni sono sostituite dalle seguenti: 37.525,82 milioni;

   alla lettera b), le parole: 30 milioni sono sostituite dalle seguenti: 130 milioni.
36.2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 120 con le seguenti: 420.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 400 con le seguenti: 700.
36.4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole: «tour-operator» aggiungere le seguenti: «cinema, teatri e sale da concerto».
36.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere dopo le parole: «di teatro» le parole: «di danza».
36.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
36.16. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)

  1. È istituito il Comitato denominato «Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici» (Ccspt), con lo Pag. 205scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.
  2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.
  3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.
  4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.
  6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

   a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Cisr integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso Cisr integrato ai sensi del comma 4;

   b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

   c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato;

Pag. 206

   d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

  7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cisr integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il Cisr integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il Cisr approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.
  8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale Al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Cisr, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.
  12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.
  13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 207 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
  14. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto.
36.08. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Misure per la sicurezza cibernetica)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023.
36.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 208

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

  1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
36.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Misure per l'innovazione dell'editoria)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle Pag. 209risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

  1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.
  3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 210

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

  1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.
  2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Detrazione del consumo culturale individuale)

  1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

   «e-quater) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;».
36.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)

  1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: «strutture agrituristiche» aggiungere le seguenti: «, alle sale cinematografiche».

   b) Al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

   «b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».
36.016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 Pag. 211del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.
  2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.
  3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.

  Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3
(articolo 36-bis, comma 1)

CODICI ATECO

49094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 – Altra formazione culturale

900101 – Attività nel campo della recitazione

900109 – Altre rappresentazioni artistiche

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie

900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».
36.01. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 212

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
36.03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

  1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41.
36.02. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 213

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Misure a sostegno del settore sportivo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
36.07. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Misure a sostegno del settore sportivo)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
36.05. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Misure a sostegno del settore sportivo)

  1. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole «50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti parole: «100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022».
36.06. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

  1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro Pag. 214dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
36.04. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 36-bis.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo anche per le spese culturali sostenute nel corso del dell'anno 2021 riferite esclusivamente alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio Siae, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della durata, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
36-bis.1. Fioramonti.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.
(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.
37.03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Pag. 215

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 nelle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni temporanee:

   a) le stazioni appaltanti impongono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 50/2016;

   b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016.
37.02. Rampelli, Trancassini, Mollicone, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

   «Art. 81-bis – (Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici) 1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.
   2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.
   3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.
   4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture Pag. 216 e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.».
37.04. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 48, comma 19-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»;

   b) all'articolo 89, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al paragrafo che precede si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte».
37.01. Rampelli, Trancassini, Mollicone, Lucaselli.

ART. 38.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza da COVID-19.
38.1. Montaruli, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle Pag. 217imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.
38.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

   a) una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente;

Pag. 218

   b) una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

   In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
38.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1.1. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  1.2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.1.
39.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98 dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale»;

   b) al comma 99 dopo le parole: «attrezzature varie», inserire le seguenti: «ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole».
39.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2021».
39.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 2:

    a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

   2) all'articolo 4:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma Pag. 219 dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

    b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

    c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

    d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

   3) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.».

   4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2021, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.».
39.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

  1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito del contesto di crisi economica creata dalla pandemia COVID-19 ed a causa delle relative misure di Pag. 220contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.03. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Disposizioni in materia di microbirrifici)

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «10.000 ettolitri» sono sostituite con le seguenti: «50.000 ettolitri».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 41.
39.04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Incremento del Fondo filiere minori)

  1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.
39.02. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Disposizioni in materia di bevande brassicole)

  1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».

  2. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «10.000 ettolitri» sono sostituite con le seguenti: «50.000 ettolitri».
  3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «20 ettolitri» sono sostituite dalle parole: «40 ettolitri».
  4. Al punto n. 82 della Tabella A – Parte III – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «birra» sono inserite le seguenti: «, anche artigianale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificata dall'articolo 35 legge 28 luglio 2016 n. 154.». Pag. 221
  5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo la parola: «birra» sono inserite le seguenti: «, esclusa quella artigianale,».
  6. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 138 del 14 giugno 2019.
  7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 39-quater.

  Dopo l'articolo 39-quater, aggiungere il seguente:

Art. 39-quinquies.
(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

  1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
39-quater.01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

  1. L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

   «4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
   4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo Pag. 222d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».
40.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.
(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

  1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.
40.01. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.
(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

  1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.
40.04. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.
(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-bis le parole: «lettera c)» sono sostituite con le seguenti: «lettere c), e d)» ed al comma 9, lettera d), dopo la parola: «assegnati» sono aggiunte le parole: «o in assegnazione».
40.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 40-quater.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 Pag. 223luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.
  2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.
  3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.
  4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.
40-quater.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

  1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
40-quater.03. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
40-quater.04. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

  1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di euro per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il fitness. Pag. 224
  2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di «incasso istituzionale» riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

  Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire la cifra: «550» con la seguente: «450».
40-quater.02. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.