CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3075 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3075, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

   rilevato che:

   la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie sia di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

   l'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021; al riguardo, si segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale, agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

   il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6-sexies (riparto tra i comuni del fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell'IMU); all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo Pag. 250 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista all'articolo 23-bis (riparto fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle scuole) e per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifinanziamento del settore del trasporto pubblico locale);

   sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell'esame in prima lettura, i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che appaiono meritevoli della massima attenzione;

   l'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall'ANCI, andrebbe valutata l'opportunità che il provvedimento venga adottato in sede di Conferenza unificata, tenendo altresì conto, ai fini del riparto, delle perdite di fatturato dell'indotto;

   l'articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali risorse si provveda con DPCM; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

   l'articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; andrebbe però valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

   l'articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021; al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno; al riguardo appare opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

   l'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

   l'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un «intreccio» tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle Pag. 251prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

   l'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» quella residuale regionale in materia di «commercio» e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale;

   il comma 1-bis dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma»; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; dall'ANCI e dall'UPI

   e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   sostituire, all'articolo 2, comma 2, lettera b), le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   aggiungere, all'articolo 14-bis, comma 3, dopo le parole: «in materia di sport» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   coordinare, all'articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c);
   aggiungere, all'articolo 23-ter, comma 3, dopo le parole: «Ministro della cultura», le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   all'articolo 32, comma 4, dopo le parole: «e la transizione digitale» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le regioni interessate»;
   all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   all'articolo 38, comma 4, dopo le parole «del turismo,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   all'articolo 39, comma 1-bis, capoverso comma 1-ter, dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati (C. 2806 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge C. 2806, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001»;

   rilevato come la predetta Convenzione persegua l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

   evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea e come, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l'Unione europea abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;

   rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

   per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro dell'ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia «tutela dell'ambiente» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia «valorizzazione dei beni ambientali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   l'articolo 1, prevede, tra le altre cose, al comma 4, la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività; al riguardo, come già segnalato dalla Commissione con riferimento al decreto-legge n. 30 del 2021, si segnala l'opportunità di definire con maggiore precisione il concetto di «aree» ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle «zone rosse»;

   l'articolo 4, nel disciplinare l'attività di ristorazione, richiama i protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali); al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, si rileva che potrebbe risultare opportuno fare piuttosto riferimento, facendo salve le linee guida già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che costituisce allo stato solo l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze; le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5 (in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, convegni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento);

   l'articolo 6, nel disciplinare la ripresa di piscine, palestre e sport di squadra, prevede l'adozione in materia di protocolli Pag. 254e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al riguardo, potrebbe risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità, anche in questo caso facendo salva l'applicazione di quelle già adottate, di prevedere l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo);

   l'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in ambito UE; la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test); al riguardo, si ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi; si valuti pertanto l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   Approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4;
   Prevedere l'adozione, con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, delle linee guida in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, facendo salve le linee guida già adottate;
   Aggiungere, all'articolo 6, commi 1 e 2, in fine, le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È fatta salva l'applicazione delle linee guida adottate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   Approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Testo unificato delle pdl C. 1825-C 1968 e C. 2905).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza il nuovo testo unificato C. 1825 e abbinate recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   l'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare si potrebbe valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, in particolare prendendo in considerazione l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

   e con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo modifiche volte a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge; tra le altre cose, il contributo dei comuni potrebbe risultare rilevante nella realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 8.

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ALLEGATO 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (S. 2201 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge S. 2201 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

   richiamato il parere già espresso sul provvedimento nella seduta del 21 aprile 2021, in occasione dell'esame alla Camera;

   rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE