CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 189

ALLEGATO 1

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
COME TESTO BASE

Art. 1.
(Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina e nomina di un Commissario straordinario)

  1. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della città di Messina, di cui alla legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10.
  2. Agli interventi volti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, anche estranee alla pubblica amministrazione, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa con la Regione siciliana. Con il medesimo decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il compenso spettante al Commissario straordinario. Il compenso del Commissario è stabilito in misura comunque non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Per la demolizione degli immobili degradati, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla demolizione e dalla bonifica delle relative aree di sedime, nonché per la progettazione, l'affidamento dei servizi e degli appalti di opere e il ripristino dei luoghi, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  4. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  5. Il Commissario, per lo svolgimento di tutte le proprie funzioni o di parte di esse, può individuare un soggetto attuatore o uno o più enti attuatori, che operano sulla base delle priorità e delle indicazioni ricevute, con i medesimi poteri e le medesime deroghe riconosciuti al Commissario.

Art. 2.
(Contabilità speciale)

  1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Pag. 190
  2. Nella contabilità speciale confluiscono inoltre eventuali ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alle finalità della presente legge.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite complessivo di 200 milioni di euro, da ripartirsi in tre anni nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pag. 191

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

   apprezzate le finalità del provvedimento di promozione dell'agroecologia, contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'incentivazione all'uso collettivo delle terre finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica;

   rilevato che l'articolo 7, nel prevedere l'accorpamento dei terreni gestibili in modo omogeneo, richiama tra le finalità dell'accorpamento la promozione dell'attività forestale, la conservazione e la gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali nonché la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 6-bis, tenuto conto della possibilità che il proprietario rivendichi il terreno assegnato ai sensi del comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire le modalità di indennizzo per le eventuali migliorie apportate al terreno nel periodo in cui il proprietario era silente.