CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2021
582.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (C. 175 Paolo Russo e C.1650 Incerti).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1650 INCERTI ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)

  1. Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, nonché ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce, in base alle disposizioni della presente legge:

   a) interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico;

   b) interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l'aggregazione dei produttori in forme associative.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

   a) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;

   b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 200 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;

   c) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma;

   d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.

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Art. 3.
(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato «Tavolo», comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
  2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle Associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché da una rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca competenti.
  3. Ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
  5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
  6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Art. 4
(Piano di settore della filiera castanicola)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato «Piano».
  2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e cedui, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti ad incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti, nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.
  3. Il Piano è altresì diretto a:

   a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;

   b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti dall'articolo 2;

   c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo Pag. 72 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;

   d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.

  4. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5
(Qualità delle produzioni e marchi)

  1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

CAPO II
INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA CASTANICOLA

Art. 6.
(Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)

  1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
  2. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui all'articolo 4.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 7
(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità)

  1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:

   a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;

   b) il miglioramento genetico dei prodotti;

   c) l'ammodernamento degli impianti;

   d) l'attuazione di progetti integrati di filiera;

   e) i corsi di formazione destinati ai castanicoltori, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);

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   f) il miglioramento della filiera vivaistica.

  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le Regioni, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  3. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 2 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

CAPO III
INCENTIVI AI CASTANICOLTORI

Art. 8
(Fondo per la promozione della filiera castanicola)

  1. I castanicoltori, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:

   a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;

   b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

   c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;

   d) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  2. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.
  3. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, che costituiscono limite massimo di spesa.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.
  5. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
  6. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pag. 74
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 9
(Controlli e sanzioni)

  1. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 8.
  2. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.
  3. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore o l'azienda di cui al periodo precedente sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.
  4. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all'azienda di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
  5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10
(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

  1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.
  2. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05931 Nevi: Sulle iniziative urgenti a favore delle aziende agricole colpite dall'eccezionale ondata di maltempo del mese di aprile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati,

  in merito alle misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito danni alle colture a causa delle gelate dello scorso mese di aprile, ricordo anzitutto che gli interventi compensativi «ex-post» del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.
  Infatti, il decreto legislativo n. 102/04 stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo citato; pertanto, gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.
  Tuttavia, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte nel corrente anno, risulterebbe che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste provenienti dalle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali.
  Questo aspetto, unito al fatto che esistono ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso di particolare intensità. Non dobbiamo dimenticare che le assicurazioni agricole agevolate, cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015 – 2020 ed ulteriori risorse sono previste per il biennio 2021 e 2022, rappresentano il principale strumento di intervento messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito subite dalle imprese agricole in caso di calamità naturali.
  Le esperienze degli ultimi 20 anni hanno tra l'altro dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto «ex post», peraltro attivabile come detto solo nei casi in cui il rischio non sia assicurabile, in quanto interviene con eccessivo ritardo, risulta troppo oneroso per la finanza pubblica e non reca sufficienti risorse per le imprese colpite.
  Tutto ciò premesso, tenuto conto della portata e della vastità territoriale e settoriale dei danni, si assicura l'impegno di questo Ministero, per quanto di competenza, nel favorire l'approvazione di un provvedimento legislativo di deroga, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l'erogazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate che, al momento dell'evento, non avevano una copertura assicurativa per i danni da gelo.
  Ove ricorrano le condizioni di cui sopra, su proposta delle Regioni territorialmente competenti, potranno quindi essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.
  Evidenzio inoltre, che per superare le difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che impattano ormai a livello continentale, è all'esame, per la prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, uno nuovo strumento Pag. 76 di intervento «ex ante» sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali, come quello segnalato dagli interroganti.
  Infine con il prossimo piano di gestione dei rischi 2022, si valuteranno eventuali modifiche finalizzate a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo, aumentandone la capacità assuntiva, favorendo innanzitutto l'allargamento della base assicurata e cercando di facilitare la riassicurazione dei rischi da parte delle compagnie assicurative, anche indirizzando opportunamente il fondo di riassicurazione gestito da Ismea.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05935 Golinelli: Sulle iniziative urgenti, anche di natura normativa, in materia di pagamenti dei corrispettivi per la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  rilevo in premessa che il nostro Ministero sta dando attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare che andrà a modificare ed a sostituire l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 20 gennaio 2012.
  Tale normativa prevede espressamente che il campo di applicazione sia riferito agli acquisti di beni e servizi mentre sono espressamente esclusi i conferimenti di beni dai soci di una Cooperativa alla Cooperativa stessa.
  Nel dettaglio, sul tema dei tempi e dei ritardi di pagamento, il considerando 17 della direttiva prevede che «Tali limiti dovrebbero applicarsi solo ai pagamenti connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari e non ad altri pagamenti, quali i pagamenti supplementari versati da una cooperativa ai propri membri» escludendo pertanto questa fattispecie societaria dal qualsivoglia vincolo riguardante ritardi di pagamento dei pagamenti supplementari e demandando la questione agli accordi pattizi tra socio e cooperativa.
  Tutto ciò premesso laddove il socio della Cooperativa ravvisasse che il ritardo nel pagamento da parte della cooperativa si configuri come una pratica sleale, con la direttiva in parola e il decreto legislativo di attuazione avrà a disposizione gli elementi per denunciare tale presunta pratica alle autorità competenti individuate nell'ICQRF che potrà verificare la fattispecie anche attraverso indagini specifiche ed, eventualmente, inibire la condotta sleale.
  Il Ministero adotterà la direttiva nei tempi previsti compatibilmente con la recente emanazione della legge di delegazione approvata in Senato il 20 aprile 2021, tenendo conto che essa deve entrare in vigore entro il 1° novembre 2021.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05930 Suriano: Sulle misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite dai fenomeni di piogge laviche dell'Etna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  riguardo alle misure di sostegno per le imprese agricole della Provincia di Catania che hanno subito danni alle colture a causa della recente eruzione vulcanica dell'Etna rilevo che, su proposta della Regione territorialmente competente, potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole danneggiate.
  Mi riferisco, in particolare, ai contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; ai prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; alla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e all'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.
  La Regione Siciliana, territorialmente competente, ha 60 giorni di tempo (elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione dal termine dell'evento) per formalizzare la proposta e richiedere l'attivazione degli interventi compensativi ex-post del Fondo di Solidarietà Nazionale.
  Considerando tuttavia che gli eventi sono terminati nel mese di marzo 2021, potrebbe essere ancora prematuro l'invio della richiesta da parte della Regione medesima, i cui periti sono ancora impegnati nella stima dei danni e nella delimitazione dei territori interessati.
  In ogni caso assicuro sin d'ora che, qualora dovesse pervenire la proposta da parte delle Autorità regionali nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, il Ministero provvederà con sollecitudine all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05933 Incerti: Sulle misure urgenti per favorire l'accesso alla terra per i giovani agricoltori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  mi preme anzitutto rilevare il particolare interesse del Governo all'inserimento dei giovani in agricoltura, non solo per sostenere il necessario ricambio generazionale, ma anche per offrire loro nuove opportunità di lavoro.
  Occorre tuttavia tener presente che il principale ostacolo alla concessione di aiuti in favore delle PMI agricole per l'acquisto di terreni risiede nella normativa comunitaria che consente i relativi aiuti di Stato «in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento».
  Ciò posto, evidenzio che, nell'attuale assetto normativo ISMEA gestisce (con ricorso al proprio patrimonio e senza alcun intervento di risorse pubbliche nazionali o comunitarie) la misura «Agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura», che ha l'obiettivo di consentire l'acquisto di fondi agricoli da parte di giovani, utilizzando il «premio di primo insediamento» nella forma di contributo in conto interessi.
  Ai giovani imprenditori agricoli è stata peraltro riservata una specifica opportunità anche nell'ambito della «Banca nazionale delle terre agricole» (BTA) gestita da ISMEA, consentendo loro di rateizzare il prezzo in caso di aggiudicazione.
  Sul punto, però, si segnala un ostacolo che rischia di vanificare l'agevolazione riservata ai giovani, poiché su tali operazioni l'imposta ipotecaria viene applicata in misura piena. Su tale limite, sarebbe opportuno prevedere un'esenzione dell'imposta o, perlomeno, l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria nella misura di 200 euro di cui al decreto legislativo n. 347/1990.
  Per quanto concerne i prezzi dei terreni messi all'asta, la procedura adottata dall'Istituto prevede che siano le normali regole del mercato a decidere l'effettivo e attuale valore del fondo applicando, in assenza di offerte, un ribasso del 25 per cento rispetto al prezzo iniziale ad ogni tentativo infruttuoso. Si consideri inoltre, che, nella prossima edizione della BTA, è intenzione di ISMEA dare la possibilità agli utenti di presentare anche offerte «al ribasso» che potranno quindi arrivare sino al valore minimo del 35 per cento dell'ultima base d'asta.
  Ricordo poi che, tramite tali vendite, ISMEA non solo offre nuove occasioni di investimento ai giovani, ma agisce altresì con il fine di recuperare i crediti derivanti dalle operazioni fondiarie dove si sono registrati gravi e prolungati inadempimenti. Peraltro, per espressa previsione di legge, le risorse rinvenienti da tali vendite sono riservate in via esclusiva a finanziare nuovi interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
  Per quanto concerne i tempi di istruttoria delle Garanzie Ismea, segnalo che i tempi medi di lavorazione delle pratiche si attestano a 32 giorni, con un tasso di positività pari all'82 per cento. Peraltro, tali rilevazioni si riferiscono anche al periodo emergenziale, dove gli interventi normativi hanno comportato uno straordinario incremento degli accessi al Fondo di Garanzia a prima richiesta, nonché l'aggiunta di una nuova linea di protezione del credito che ha impegnato ISMEA a rilasciare garanzie automatiche al 100 per cento a copertura di finanziamenti «per liquidità» (basti osservare che nel 2020 il numero di domande presentate ha subìto un incremento pari al +368 per cento rispetto all'anno precedente).
  Relativamente a tali attività si consideri che, solo dal 2020, ISMEA ha rilasciato Pag. 80garanzie a prima richiesta per oltre 428 milioni di euro.
  Giova infine ricordare che l'impegno di ISMEA nel sostegno alle aziende agricole del nostro Paese prosegue su tutti i fronti, non solo quindi sotto il profilo dell'accesso alla terra e dell'accesso al credito, ma anche sul fronte degli investimenti.
  Proprio in questi giorni ISMEA sta aprendo il nuovo portale per la presentazione delle domande di accesso alla misura prevista dall'articolo 43-quater, comma 1, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha esteso la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, prima riservato solo alle regioni del Sud, alle aziende agricole di tutto il territorio nazionale condotte dai giovani che subentrano nella gestione, per la realizzazione di progetti di importo fino a 1,5 milioni di euro.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05934 Marzana: Sulla mancata emanazione del decreto istitutivo del catasto delle produzioni frutticole nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  il catasto delle produzioni frutticole è senza dubbio uno strumento strategico per la gestione del potenziale produttivo italiano e, in particolare, di quelle colture che per gli elevati volumi di produzione e i calendari di maturazione ridotti o sovrapposti generano periodiche crisi di mercato e indeboliscono sia la competitività del settore che la posizione contrattuale dei produttori e delle loro organizzazioni.
  Le attività propedeutiche alla realizzazione del catasto sono state tempestivamente avviate dal Ministero, con la cooperazione di AGEA ed il coinvolgimento delle Associazioni di categoria. In tale contesto, si è prospettato un approccio trasversale per la costituzione o il riallineamento dei dati dei diversi catasti agricoli in essere (oleicolo e viticolo), utilizzando in modo coordinato ed integrato le informazioni presenti nel SIAN.
  Il progetto si pone l'obiettivo di disciplinare i contenuti di ciascuno schedario e tutto ciò che concerne la gestione dello schedario stesso, dall'iscrizione delle parcelle alla relativa verifica dell'idoneità tecnico-produttiva.
  L'obiettivo è l'individuazione di un modello unico applicabile ai tre diversi settori interessati, in grado di assicurare un'informazione coerente ed aggiornata attraverso la raccolta organizzata e sistematica delle informazioni necessarie e la definizione dei processi amministrativi per validare e certificare il dato acquisito.
  Ricordo che, a partire dal 2016, la disponibilità di un Fascicolo Aziendale Grafico ha condotto ad alcune evoluzioni (amministrative e tecnologiche), sia nel sistema dichiarativo che in quello dei controlli.
  Il progetto non è stato finalizzato in quanto, nel frattempo, sono subentrate importanti novità nell'ambito della definizione di una nuova parcella agricola di riferimento nell'ambito del SIPA, con il superamento della particella catastale.
  Il recente articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole, in conformità all'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, basato sull'evoluzione e lo sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.
  Con decreto del Ministro delle politiche del 1° marzo scorso è stata data attuazione alle misure recate dal citato provvedimento. In particolare, l'articolo 3, comma 4, ha stabilito che la nuova parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.
  Tenuto conto del nuovo quadro normativo, è ora possibile procedere all'introduzione del nuovo catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso l'emanazione del previsto decreto ministeriale.