CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 maggio 2021
581.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 219

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavorazioni in serie inserire la parola: prevalentemente.
2.4. (Nuova formulazione) Fornaro, Cunial.

ART. 6.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
6.2. (Ulteriore nuova formulazione) D'Ettore, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavorazioni in serie inserire la parola: prevalentemente.
2.4. (Nuova formulazione) Fornaro, Cunial.

ART. 3

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al primo periodo, dopo le parole: e avviene aggiungere le seguenti: , su richiesta dell'interessato,.
  2. Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: automaticamente per altri 3 anni.
3.4. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 7

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 7.
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, tra i proprietari dei terreni medesimi.
  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'attività forestale, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) la conservazione e gestione della biodiversità;

   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;

   e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

  3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono:

   a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;

   b) essere patrocinate da uno o più enti locali;

   c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i Pag. 221cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

   d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

   e) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

   f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

   g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

   h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

   i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

   l) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza.

  4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.
7.100. Il Relatore.