CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 maggio 2021
581.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 130

ALLEGATO

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ventuno giorni.
1.4. Donina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax».
1.2. Scagliusi, Nobili, Rixi, Bruno Bossio, Marino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 11 aprile 2016, necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis.
1.3. Ficara.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di assicurare continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola–Locarno, come disciplinato dalla convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole : «31 agosto 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 agosto 2031».
1.02. Enrico Borghi, Pizzetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

  1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in esse rientranti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment o si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico rotabile e passeggeri, nonché persistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di Pag. 131crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, possono istituire un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale.
  2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e per i primi 12 mesi, dei costi relativi all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
  3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, pari 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.03. Luciano Cantone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) con particolare riferimento al settore portuale, svolgere anche le funzioni di organismo competente per la procedura di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti».
  2. In attuazione del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina, mediante l'adozione di un proprio regolamento, la procedura per gestire i reclami in attuazione dell'articolo 16 del medesimo Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017.
  3. Nell'ambito della procedura per gestire i reclami di cui al presente articolo, per garantirne l'effettività, in attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, in particolare con Pag. 132riferimento all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento e all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'attuazione, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applica, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 37.
  4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.04. Scagliusi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   al comma 3, primo capoverso, le parole: «, con esclusione del» sono sostituite dalla parola: «; è compreso il»; sono inoltre soppresse le parole: «, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale»; dopo le parole: «istituzione scolastiche,», sono aggiunte le seguenti: «i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto»;

   al comma 3, secondo capoverso, sono soppresse le parole: «dirigenziale e»;

   al comma 3, quarto capoverso, dopo le parole: «48.000 annui.» sono aggiunte le parole: «Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.».

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni.
1.05. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)

  1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;

   b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono adottati previa interlocuzione Pag. 133con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».

  2. Al fine di garantire il miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono sottoposti a revisione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 98, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli atti amministrativi già emanati in materia di adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.
2.6. Grippa.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2021 con le seguenti: entro il 31 ottobre 2021.
2.8. Donina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «carta di circolazione» sono aggiunte: «o documento unico di circolazione» e dopo la parola: «proprietario» sono aggiunte le parole: «o del locatario leasing».
*2.1. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: «carta di circolazione» sono aggiunte: «o documento unico di circolazione» e dopo la parola: «proprietario» sono aggiunte le parole: «o del locatario leasing».
*2.2. Sozzani, Mazzetti, Rosso.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
  1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Pag. 134adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.».
2.3. Bruno Bossio, Nobili, Rixi, Scagliusi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

    1. dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

    2. dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

    3. dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa” di cui all'articolo 381-bis, comma 2, del regolamento;

    4. dei veicoli in condivisione a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

    5. dei veicoli elettrici;

    6. dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

    7. a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

    8. dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

    9. ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;»

   b) all'articolo 158:

    1) al comma 2:

     1.1.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;»;

     1.2) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»;

     1.3) dopo la lettera o-bis) sono aggiunte le seguenti:

   «o-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

   o-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 9.»;

    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.»;

    3) al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;

   c) all'articolo 188:

    1. dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;

Pag. 135

    2. al comma 4, le parole: «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;

    3. al comma 5, le parole: «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;

   d) dopo l'articolo 188, è inserito il seguente:

«Art. 188-bis.
(Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni)

  1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
  2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzate dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
  3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
  4. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.».

   1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dal comma 1-bis il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495.
2.4. Scagliusi, Bruno Bossio, Rixi, Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, l'autenticazione della sottoscrizione e l'identificazione del venditore possono essere effettuate anche da remoto mediante l'utilizzo di sistemi di video riconoscimento o del sistema SPID, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.7. Moretto, Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai piani economici finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
2.9. Donina.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

  1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa Pag. 136a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2683, il numero 3) è abrogato;

   b) all'articolo 2810:

    1) al secondo comma, le parole: «, gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili»;

    2) il terzo comma è abrogato. 2. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni in materia di beni mobili.

    3) Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dell'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti di cui al presente comma sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione e, a decorrere dal 30 settembre 2021, nel documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

  3. I dipendenti dell'Automobile Club d'Italia, in organico alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere assunti, a domanda degli interessati, e in deroga alle norme vigenti, presso qualsiasi altra pubblica amministrazione che presenti fabbisogni di organico per la medesima categoria dell'interessato, mantenendo lo stesso inquadramento economico e giuridico. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
  4. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede alla ricollocazione del residuo personale dell'ACI addetto al PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.
2.01. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per la soppressione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte e le relative disposizioni per il rilascio delle licenze per il servizio da parte dei comuni, è abrogato.
  2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;

   b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.
2.039. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di Pag. 137cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione».
*2.02. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione».
*2.025. Silvestroni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di circolazione di prova)

  1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.
2.03. Moretto, Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Utilizzo della targa prova per veicoli immatricolati)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modificazioni necessarie al fine di consentire la circolazione di prova, ferme restando le condizioni di cui al comma 4, articolo 1, del medesimo regolamento, anche ai veicoli già immatricolati e per i veicoli privi della copertura assicurativa prescritta all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2.011. Rosso, Sozzani, Novelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Uso della targa di prova per veicoli già immatricolati)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modificazioni necessarie per disporre che l'autorizzazione alla circolazione di prova sia utilizzabile, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del citato regolamento, anche per i veicoli già immatricolati e senza momentanea copertura assicurativa ai sensi dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2.016. Barbuto, Grippa.

(Inammissibile)

Pag. 138

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da: «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.
*2.04. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.
*2.09. Pentangelo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

Pag. 139

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.
*2.027. Silvestroni, Rotelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.
*2.014. Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal Pag. 140comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.
*2.030. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)

  1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli hub di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

   a) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

   b) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera a), oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

   c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.
**2.05. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)

  1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli hub di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

   a) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione Pag. 141dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

   b) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera a), oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

   c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.
**2.08. Pentangelo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)

  1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli hub di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

   a) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

   b) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera a), oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

   c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione Pag. 142 dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.
**2.013. Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)

  1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli hub di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

   a) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

   b) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera a), oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

   c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.
**2.029. Maccanti, Rixi, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole Pag. 143da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.
*2.07. Rotelli

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».
*2.06. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».
*2.010. Pentangelo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».
*2.015. Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice Pag. 144della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».
*2.026. Silvestroni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».
*2.031. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di revisioni periodica dei veicoli pesanti)

  1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi rimorchi e semirimorchi».
**2.012. Bruno Bossio, Rixi, Nobili, Scagliusi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di revisione periodica dei veicoli pesanti)

  1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi rimorchi e semirimorchi».
**2.028. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Verifica punti della patente)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 126-bis:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

    2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei Pag. 145dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso»;

   b) all'articolo 120, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Avverso la comunicazione all'interessato, da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure telematiche di cui al presente comma, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno»;

   c) all'articolo 180, il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo.».
2.017. De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Estensione limite sagoma per trasporto merci e mezzi TPL)

  1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «16,50» sono sostituite dalle seguenti: «18» e le parole: «18» sono sostituite dalle seguenti: «18,75».
2.018. De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Dispositivi anti-abbandono)

  1. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola «antifurto» sono aggiunte le seguenti: «e anti-abbandono, di cui alla legge 1° ottobre 2018, n. 117».
2.019. De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Misure in materia di semplificazione e di trasparenza al codice della strada)

  1. Al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 78, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti.»;

Pag. 146

   b) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore»;

   c) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   d) all'articolo 122, comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   e) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) quando sono in corso i procedimenti di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92»;

   f) all'articolo 207, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notificazione del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
2.020. De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di trasparenza)

  1. Al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano, in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali, le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma, e del comma 4, dell'articolo 208 del presente decreto, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208:

    1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale»;

Pag. 147

    2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393, del regolamento sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione non adempiuto, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.»;

    3) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».
2.021. De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Recapito qualificato per le comunicazioni)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 201, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i veicoli per i quali è disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3, del presente articolo»;

   b) all'articolo 203:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono inserite le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   c) dopo l'articolo 226, è aggiunto il seguente: «Art. 226-bis. (Notificazione mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) – 1. Nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interessato, che intenda ricevere le notificazioni dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione di cui all'articolo 93, comma 1, e, successivamente, in occasione della revisione di cui all'articolo 80, del presente decreto, o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'interessato deve comunicare ogni successiva Pag. 148 variazione riguardante l'indirizzo medesimo all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione entro il termine di quindici giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114, del presente decreto.».
2.022. De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico)

  1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS».
*2.023. Scagliusi, Cassese.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico)

  1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS».
*2.035. Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ex articolo 5, comma 3, decreto-legge 109/2018)

  1. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.032. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione dei mezzi dello spettacolo viaggiante)

  1. All'articolo 175, comma 7, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: «rimorchi» sono aggiunte le seguenti parole: «o veicoli autorizzati con modello DGM 243».
  2. All'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 3, dopo la lettera g-ter) è aggiunta in fine la seguente: «g-quater) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti.»;

Pag. 149

   2. al comma 6, lettera b-bis) dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti parole: «e g-quater)».
2.033. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 11, le parole: «entro il 30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

    «11-bis. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Princìpio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.»

  2. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

    «1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

    1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione Pag. 150 della misura di cui al presente articolo.»
2.034. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «stato di bisogno» inserire le seguenti: «e i cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età».
2.038. Pizzetti, Serritella

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'Articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1 dopo la parola: «quinquennali» sono aggiunte le parole: «ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica»;

   2. il comma 4 è soppresso.
2.036. Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Installazione in via sperimentale di assorbitori di velocità sulle strade italiane)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentita, in via sperimentale e con finalità di omologazione ai sensi della normativa vigente, l'installazione di sistemi modulari volti ad assorbire la velocità di un veicolo in transito, con contestuale conservazione e trasformazione della medesima velocità in energia elettrica.
  2. L'installazione dei sistemi di cui al comma 1 è consentita su qualunque tipo di strada presente sul territorio nazionale, previa istanza da parte dell'ente gestore al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce:

   a) le modalità di inoltro delle istanze di cui al comma 2 da parte degli enti gestori delle strade;

   b) il procedimento di valutazione e convalida dell'istanza di sperimentazione;

   c) i requisiti tecnici e di sicurezza stradale che ciascun tratto stradale oggetto di sperimentazione deve soddisfare;

   d) la durata della sperimentazione, comunque non superiore a un anno.
2.037. Capitanio.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge di conversione, il MIMS trasmette al CIPE, per il completamento dell'iter procedurale, i progetti disciplinati dalla previgente legge 443/2001, relativi ai terminal offshore. Il CIPE si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dei progetti. Pag. 151Trascorso inutilmente detto termine, o per il caso di non approvazione di un alcun progetto, si procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da realizzarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. A far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è vietata la contemporanea presenza nella Laguna di Venezia di più di due navi da passeggeri aventi tonnellaggio superiore a 40 mila GT. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione la navigazione nella Laguna di Venezia delle navi aventi ciascuna stazza superiore a 40 mila GT è comunque vietata.
3.33. De Girolamo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica, sociale, ambientale ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da eseguire entro tre anni dall'assegnazione della progettazione – ottenuta la valutazione positiva di compatibilità ambientale – relativi alla realizzazione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle acque della Laguna di Venezia protette dalla paratoie del sistema MoSE.

  Conseguentemente:

   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della navigazione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da parte delle grandi navi da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
3.13. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
*3.14. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti trenta giorni.
*3.51. Donina.

  Al comma 1 sopprimere le parole: di idee e le parole: di proposte ideative e.
3.15. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, sostituire le parole: tecnica ed economica con le seguenti: tecnica, sociale, ambientale ed economica.
3.2. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, dopo la parola: economica, aggiungere le seguenti: compatibili con la Pag. 152tutela dell'ecosistema e della morfologia lagunare,.
3.29. Benedetti.

  Al comma 1, dopo le parole: economica relativi aggiungere le seguenti: anche disgiuntamente.
*3.4. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, dopo le parole: economica relativi aggiungere le seguenti: anche disgiuntamente.
*3.36. Scagliusi.

  Al comma 1, dopo le parole: gestione di punti di attracco aggiungere la seguente: anche.
3.50. Fogliani, Rixi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: fuori dalle acque protette della laguna di Venezia con le seguenti: nell'area di Marghera.
3.1. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 1 sopprimere le parole: dalle acque protette.
3.27. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: protette della laguna di Venezia con le seguenti: della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.
*3.3. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, sostituire le parole: protette della laguna di Venezia con le seguenti: della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.
*3.28. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: protette della laguna di Venezia con le seguenti: della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.
*3.37. Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna;

   alla rubrica, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna;

   al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna.
3.21. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, sostituire le parole: «navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici» con le seguenti: «navi adibite al trasporto passeggeri e merci non conformi ai requisiti di cui al comma 1-bis»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, sentite l'Autorità marittima, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Pag. 153Venezia e Laguna, individua i requisiti necessari e le tipologie di navi, da includere in una apposita classe, da definirsi “classe Venezia”, autorizzata all'ingresso nella Laguna di Venezia».
3.6. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, sostituire le parole: navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate con le seguenti: navi adibite al trasporto passeggeri non conformi ai requisiti di cui al comma 1-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, sentite l'Autorità marittima, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, individua i requisiti necessari e le tipologie di navi, da includere in una apposita classe, da definirsi «classe Venezia», autorizzata all'ingresso nella Laguna di Venezia.
3.38. Scagliusi.

  Al comma 1, dopo le parole: navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici aggiungere le seguenti: e alla realizzazione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine.
*3.5. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, dopo le parole: navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici aggiungere le seguenti: e alla realizzazione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine.
*3.39. Scagliusi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale assicura, ai fini della valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica, la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di idrodinamica e morfodinamica lagunare e di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.16. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi sono redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato, e come definite nel progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 1 del 29 dicembre 2020.
*3.7. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi sono redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli Pag. 154interventi di competenza dello Stato, e come definite nel progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 1 del 29 dicembre 2020.
*3.40. Scagliusi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi devono essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità prescritte dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato e come definite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque approvato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nel dicembre 2020.
3.26. Benedetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulle proposte di idee selezionate al termine della prima fase si effettuerà un confronto pubblico della durata massima di 6 mesi, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, senza le deroghe previste dall'articolo 8, comma 6-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
3.20. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis entra in vigore inderogabilmente due anni dopo l'approvazione della legge di conversione del presente decreto.
3.22. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
*3.8. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
*3.42. Scagliusi.

Pag. 155

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
**3.9. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
**3.43. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
*3.10. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
*3.44. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
**3.11. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna Pag. 156 di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
**3.45. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi non di linea adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
3.41. Scagliusi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
*3.30. Benedetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
*3.46. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di conversione, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale attua una programmazione degli arrivi e delle partenze da Venezia delle navi da crociera, distribuiti su tutti i giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze giornaliera, valida fino all'entrata in funzione dell'approdo esterno alla Laguna scelto all'esito del concorso di idee di cui al comma 1.
3.23. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le linee guida per la redazione dei progetti, allegate all'Avviso pubblico per il concorso di idee di cui al comma 1, devono contenere, utilizzando anche le migliori prassi a livello internazionale, i precisi riferimenti che consentano l'analisi pubblica comparata dei progetti, in termini di salvaguardia dell'ambiente e delle caratteristiche idro-geo-morfologiche della Laguna e della Città, nonché in termini di salvaguardia dei livelli economici e occupazionali.
3.24. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le eventuali attività di risezionamento del Canale Malamocco Marghera, comprese quelle di scavo per ripristinare i fondali previsti e autorizzati per lo stesso Pag. 157canale, devono essere precedute o accompagnate da adeguati interventi di difesa dei bassifondi adiacenti al fine di neutralizzare i fenomeni di erosione prodotti su di essi dalla via navigabile dopo la sua realizzazione. Gli interventi dovranno essere realizzati con materiali e forme compatibili con l'ambiente lagunare in cui essi sono destinati ad essere inseriti e dovranno essere compatibili con le indicazioni del Piano Morfologico della laguna. È tassativamente vietato per la realizzazione degli interventi l'uso di materiali lapidei, di palancolati metallici e di materiali rigidi in genere. La funzionalità idrodinamica e morfodinamica degli interventi di neutralizzazione idraulica del canale dovrà essere preliminarmente verificata con adeguati strumenti di indagine (modelli matematici o modelli fisici) che documentino la loro efficacia, anche avvalendosi dell'ausilio del Centro Interdipartimentale di Modellistica Lagunare (CI.Mo.La) dell'Università di Padova.
3.25. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di un sistema di monitoraggio periodico relativo all'impatto del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabilità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.12. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I progetti di fattibilità devono pervenire entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per individuare il progetto di fattibilità migliore viene costituita una apposita Commissione presieduta da un esperto individuato dal Ministro per la transizione ecologica e composta da un esperto designato dal Ministro dei beni e le attività culturali, da un esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da un esperto designato dal Ministro del turismo e da un esperto designato dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, a supporto alle attività della Commissione. La Commissione ha tempo sei mesi per individuare il progetto migliore, previo svolgimento, nel termine indicato, di un dibattito pubblico, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 n. 76. Entro i successivi sei mesi dalla scadenza dei predetti termini di individuazione, si procede con tempestività ad avviare l'iter delle autorizzazioni e valutazioni ambientali sul progetto definitivo. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti.
3.17. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more dell'esito del concorso di idee di cui al comma 1, sono sospese Pag. 158tutte le procedure pubbliche, eventualmente in corso, di aggiudicazione di progettazioni e lavori riguardanti opere adibite all'attracco di navi da crociera site all'interno delle acque della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.
3.18. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma 1, l'Autorità marittima, di concerto con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sentita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, provvede ad eseguire monitoraggi periodici relativi all'impatto del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabilità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana.
3.47. Scagliusi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque della Laguna di Venezia di cui al comma 1, nelle acque lagunari è vietato il transito delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
3.31. Benedetti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della navigazione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da parte delle grandi navi da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79.
3.32. Benedetti.

  Al comma 2, dopo le parole: 2,2 milioni di euro, aggiungere le seguenti: , di cui 130 milioni di euro per il costo stimato del progetto di fattibilità.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono forniti maggiori elementi riguardo: il procedimento di stima del costo del progetto di fattibilità; maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste; i corrispettivi, commisurati al livello qualitativo, delle prestazioni di progettazione ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; le singole voci componenti il costo totale connesso all'esperimento del concorso per quanto riguarda i corrispettivi per la determinazione del compenso ai partecipanti al concorso, ai quali applicare i parametri previsti dal decreto ministeriale 17 giugno 2016; le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione, oltreché gli altri costi previsti.»
3.19. Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla società può essere affidata l'attività di realizzazione e Pag. 159gestione, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
*3.34. Rixi, Nobili, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla società può essere affidata anche l'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
*3.49. Paternoster, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lazzarini, Manzato, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Comaroli, Coin.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «, comma 3,» sono soppresse.
3.35. Nobili, Rixi, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax».
3.48. Zoffili, Rixi, Maccanti, De Martini, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misura per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci)

  1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: «operatori del trasporto intermodale (MTO)» aggiungere le parole: «operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri».
*3.01. Braga.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misura per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci)

  1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: «operatori del trasporto intermodale (MTO)» aggiungere le parole: «operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri».
*3.08. Nobili.

(Inammissibile)

Pag. 160

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio standard per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
**3.02. Braga.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio standard per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi Pag. 161di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
**3.07. Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le risorse previste dall'articolo 5 comma 1 lettera o) del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 – 2026, derivanti dall'applicazione di penali causate da disallineamenti fra l'ammontare del corrispettivo effettivamente percepito dalla Trenitalia S.p.A. in fase di gestione e la qualità del servizio effettivamente erogata nel medesimo periodo, sono destinate per il 30 per cento dell'ammontare complessivo alla copertura di agevolazioni tariffarie sui collegamenti effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2021, su tutte le destinazioni turistiche nazionali da passeggeri aventi un'età inferiore a 25 anni, e per il restante 70 per cento per attivare nuovi collegamenti ferroviari da e verso il Mezzogiorno.
  2. Le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni, in considerazione delle risorse disponibili, saranno definite con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.012. Ficara

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Completamento dell'idrovia Padova-Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Caon.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Alta velocità tratta Padova-Bologna)

  1. Al fine di consentire il passaggio dall'alta capacità all'alta velocità della tratta ferroviaria Padova-Bologna è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di cinquanta milioni di euro da destinare alla progettazione Pag. 162 dell'opera. All'onere di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. Caon.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari nell'ambito dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla , dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Nell'ambito dell'Autorità è istituito un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, presieduto da un componente della medesima Autorità e composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e degli enti locali interessati nonché dei comitati e delle associazioni dei consumatori che effettuano le segnalazioni di cui al comma 5-quater, lettera a). Per l'esame di specifiche problematiche, è sempre fatta salva la facoltà del presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti.
   5-ter. Con deliberazione dell'Autorità sono definite le modalità di funzionamento dell'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari.
   5-quater. In particolare, l'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari:

   a) riceve segnalazioni dai comitati e dalle associazioni dei consumatori;

   b) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti interessati;

   c) assicura un'attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni intraprese;

   d) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e alle Camere ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché dell'articolo 2, commi 6 e 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

   e) riferisce annualmente alle Camere in ordine all'attività svolta nell'anno solare precedente, nell'ambito della relazione di cui al comma 5».

  2. La partecipazione all'osservatorio di cui al comma 5-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Ai componenti dell'osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Nel caso di dipendenti pubblici, le eventuali spese dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui comma 5-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori cinque unità di personale. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.
3.05. Sozzani, Rosso.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle more dell'adozione del decreto attuativo dell'articolo 5, comma 4, della Pag. 163legge 29 luglio 2010, n. 120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57, del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
3.06. Versace, Rosso, Sozzani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.»;

    2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie»;

   b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 10-bis. – (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3) – 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

   2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

   3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

   a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli Pag. 164aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

   b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

  4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
  5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
  6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
  8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

   a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

   b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

   c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

   d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del presente decreto.

  9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture – uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture – uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

   Art. 10-ter. – (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3) – 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.
   2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può Pag. 165disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

   a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

   b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»;

   c) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5»;

    2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 1.
3.09. Scagliusi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di esterovestizione)

  1. L'articolo 93 lettera c) del codice della strada cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

   «c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia;.»
3.010. Di Muro, Rixi, Maccanti, Cavandoli, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze ad esso riconosciute dalla Costituzione, stabilendo in particolare:

   1. gli accertamenti e i documenti necessari per la sicurezza della navigazione lagunare;

   2. i criteri relativi alla costruzione, alla sistemazione e all'allestimento delle unità destinate alla navigazione lagunare;

   3. la dotazione elettrica e motoristica di base delle unità destinate alla navigazione lagunare;

   4. le dotazioni nautiche di base;

   5. i mezzi e i dispositivi di sicurezza e la loro organizzazione;

   6. i mezzi di salvataggio e la loro ubicazione;

Pag. 166

   7. i criteri per le operazioni di carico e scarico, individuando i relativi mezzi di sollevamento;

   8. i requisiti di sicurezza per le persone con mobilità ridotta;

   9. le dotazioni radioelettriche;

   10. i requisiti per l'eventuale trasporto di autoveicoli e per l'impiego delle unità addette alla navigazione lagunare a fini di rimorchio di altri mezzi nautici;

   11. i meccanismi di controllo, le prove di funzionamento e le esercitazioni.
3.011. Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)