CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05857 Carnevali: Sviluppo della diagnostica domiciliare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare per i pazienti over 60.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame si segnala quanto segue.
  Nell'ambito Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 11 maggio 2017 al fine di garantire lo sviluppo coerente dei sistemi informativi sanitari nazionali, è stato attivato un apposito Gruppo di lavoro ai fini della progettazione, monitoraggio, studio e analisi del documento «Indicazioni per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie». Tale documento è stato esaminato dalla Cabina di Regia nella seduta del 9 aprile 2021 e – una volta approvato – verrà trasmesso alla Conferenza Stato Regioni per essere adottato tramite Accordo.
  L'impiego sistematico di nuovi strumenti quali il telemonitoraggio la telecertificazione e la teleradiologia è finalizzato a rafforzare il campo di applicazione della medicina telematica, accrescere l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari e ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche disponibili.
  Tali iniziative si inseriscono in un quadro regolatorio ampio ed articolato.
  Il Gruppo di lavoro, integrato da esperti e rappresentanti della FNOMCeO e FNOPI, ha già predisposto, infatti, il documento «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina» contenente indicazioni da adottare a livello nazionale per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina (quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di sanitari e la telerefertazione).
  Detto documento, approvato dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta del 28 ottobre 2020 ed adottato con Accordo in conferenza Stato Regioni del 17 dicembre 2020 (Rep. n. 215/CSR), è parte integrante della nuova configurazione strutturale della rete assistenziale del Paese nel quale ha assunto grande rilevanza la definizione di modalità tecnico-organizzative innovative, finalizzate a consentire l'integrazione socio-sanitaria ed a sostenere nuove forme di domiciliarità.
  Sulla base delle argomentazioni rese, concludo rassicurando che al citato documento di indicazioni nazionali seguiranno altri documenti simili relativi ad ulteriori prestazioni di telemedicina, compresa quella domiciliare, per garantire una progressiva estensione e applicazione in tutti gli ambiti assistenziali della telemedicina al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie.

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ALLEGATO 2

5-05858 Lapia: Introduzione della figura dello psicologo di famiglia nel Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame si segnala quanto segue.
  Il Ministero della Salute, consapevole dell'importanza della tutela e della cura della salute mentale, ha predisposto specifiche misure tese ad assicurare ed a rafforzare la rete assistenziale in tale settore.
  In particolare, l'articolo 12 del DL 30 aprile 2019, n. 35, ha già previsto la presenza dello psicologo nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali della medicina territoriale. Si prevede, in sostanza, la possibilità per i medici di medicina generale di incrementare il numero massimo di assistiti laddove nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali dispongano, oltre che di personale di studio e di personale infermieristico anche di uno psicologo.
  Inoltre, l'articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale, di conferire, in deroga alla normativa vigente, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi.
  Con specifico riferimento alla questione relativa all'istituzione della figura dello «psicologo di base o di famiglia» quale figura professionale operante in modo stabile e continuativo sul territorio, come noto, è necessario uno specifico intervento normativo finalizzato al reclutamento di tali professionisti ed allo stanziamento delle necessarie risorse.
  Al riguardo, faccio presente che nell'ambito della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti specifici interventi volti a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità) e a garantire il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. In particolare, nell'ambito della Casa della Comunità opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, garantendo anche l'integrazione dei servizi sociali territoriali.
  Nel contesto sopra riassunto, sarà cura del Ministro della salute individuare ulteriori iniziative che possano corrispondere alla crescente domanda assistenziale in questione.
  Nelle more di interventi di portata più organica, si segnala che è allo studio una proposta normativa del Ministero della salute che autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sino al 31 dicembre 2021, ad un contingente complessivo massimo di 600 psicologici, con impegno orario sino a 24 ore settimanali, al fine di tutelare il benessere psicologico individuale e collettivo ed assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, in particolare per fronteggiare il disagio conseguente alla pandemia da COVID-19. Per tale iniziativa, attualmente in fase di verifica istruttoria, è previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a circa 20 milioni di euro, da finanziare con le risorse dello scostamento di bilancio.

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ALLEGATO 3

5-05859 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie oggetto di screening neonatale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 544, ha modificato e integrato la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», e ha esteso lo screening alle malattie neuromuscolari genetiche, alle malattie da accumulo lisosomiale e alle immunodeficienze congenite severe.
  Va a questo punto segnalato che al fine di ottemperare a quanto previsto dalla citata legge n. 167/2016, con decreto del 17 settembre 2020 e successivo Decreto Direttoriale del 13 novembre 2020, è stato istituito presso il Ministero della salute il Gruppo di lavoro Screening Neonatale Esteso (SNE), costituito da esperti in materia di screening neonatale, rappresentanti delle Istituzioni – Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Age.na.s e Regioni – e delle Associazioni di pazienti delle malattie rare.
  Il Gruppo di lavoro SNE ha il duplice mandato di:

   predisporre un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali, nel quale sono indicate le modalità di presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e di accesso alle terapie;

   sottoporre a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.

  Il Gruppo di lavoro SNE, insediatosi il 30 novembre 2020, sta procedendo alla prima revisione della lista delle malattie inserite nel panel dello SNE. Il Gruppo di lavoro SNE sta procedendo con incontri programmati ogni 15 giorni, al fine di definire, entro il 31 maggio 2021, la proposta per la prima revisione della lista delle malattie.
  Nel merito dei lavori in corso, è previsto che il Gruppo di lavoro definisca i criteri di selezione delle malattie metaboliche, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle malattie da accumulo lisosomiale e delle immunodeficienze congenite severe, da sottoporre a screening neonatale esteso.
  Pertanto, il Gruppo ha definito il «format per la candidatura di una patologia nel pannello SNE», per la raccolta strutturata delle evidenze scientifiche nazionali e internazionali in merito alle malattie da considerare per l'aggiornamento, mutuandolo dal modello attualmente in uso negli Stati Uniti per l'aggiornamento del Recommended Uniform Screening Panel (RUSP).
  Al fine di validare la compilazione del suddetto format, il Gruppo di Lavoro ha completato la compilazione del format relativo all'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), appartenente al gruppo delle malattie neuromuscolari genetiche, e sta procedendo all'analisi per la Mucopolisaccaridosi tipo 1 (MPS I) e la Sindrome Adrenogenitale (SAG), appartenenti, rispettivamente, al gruppo delle malattie lisosomiali e delle malattie metaboliche.
  Nell'ambito dei lavori del Gruppo è emersa, altresì, la necessità di avvalersi di un esperto in materia di immunodeficienze congenite severe, attualmente non ricompreso tra i componenti del Gruppo, al fine di garantire le necessarie expertise utili al raggiungimento dei mandati assegnati, per il quale si è in attesa della designazione da parte del Presidente della Società Italiana di Pediatria. Pag. 103
  A conclusione della prima fase sperimentale dei lavori, il Gruppo di lavoro sta procedendo, quindi, a finalizzare la lista dei criteri di priorità delle malattie da valutare per l'aggiornamento del panel dello SNE, che costituirà lo strumento metodologico a supporto del Gruppo di lavoro nell'avviato processo di valutazione delle malattie da considerare per la revisione del panel.
  Il Gruppo di lavoro ha ritenuto necessario, inoltre, avviare una ricognizione degli atti amministrativi adottati dalle Regioni (Delibere regionali, Accordi regionali e/o interregionali), nonché delle esperienze realizzate nelle Regioni, attualmente attive e/o già concluse (studi sperimentali e/o progetti pilota), con particolare riferimento all'ampliamento della lista delle patologie dello Screening Neonatale Esteso, riportate nell'Allegato al decreto ministeriale 13 ottobre 2016.
  La citata legge n. 167 del 2016 dispone, all'articolo 4, comma 2, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compia una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali siano i tipi di screening neonatali da effettuare.
  Al fine di realizzare le necessarie valutazioni HTA, è emersa la necessità, in accordo con Agenas, di avviare una collaborazione con il Centro nazionale HTA dell'istituto Superiore di Sanità (ISS). A seguito dei contatti intercorsi tra il Ministero della salute e il Centro nazionale HTA dell'ISS, sono state avviate le attività di coordinamento tra Age.na.s e ISS.
  A conclusione della raccolta strutturata delle attuali evidenze scientifiche disponibili, il Ministero della salute, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro SNE, ha formalmente trasmesso ad Agena il format compilato con le informazioni riferite alla SMA dal Gruppo di lavoro SNE, e ha provveduto a chiedere di procedere con le attività di valutazione HTA sullo screening neonatale della SMA, affinché il Gruppo possa rispettare il mandato di prima revisione della lista delle malattie a scadenza in data 31 maggio 2021.

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ALLEGATO 4

5-05860 Versace: Iniziative per ripristinare le visite dei familiari presso le residenze sanitarie assistenziali.

5-05862 D'Arrando: Iniziative per ripristinare gli incontri in presenza in condizioni di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, e gli hospice, ospitano persone anziane o disabili, che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione patologica grave se colpita da COVID-19, per cui sono necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni.
  In tale contesto, si collocano le proposte della «Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana», istituita presso il Ministero della salute con decreto ministeriale 8 settembre 2020, riguardanti la ripresa in sicurezza di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali, che in base all'analisi degli elementi di criticità caratterizzanti il sistema residenziale sociosanitario per la terza età, individuano soluzioni organizzative utili per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all'interno delle strutture stesse.
  Ricordo che in coerenza con quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2 «Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali», per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, sono state fornite ulteriori indicazioni con il Documento «Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura», trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 24969 del 30 novembre 2020.
  Ciò premesso. Nell'attuale fase emergenziale, al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, occorre assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza, prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno.
  Ecco perché, occorre assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, ed occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento.
  Importanti indicazioni, in questo senso, sono contenute anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2» (Versione del 28 ottobre 2020) e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19» (Versione del 31 maggio 2020).
  Le visite e i contatti vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità di ridurre i rischi di contagio, sia degli insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro familiari/amici/visitatori. Pag. 105
  A tal fine in data 4 dicembre 2020 è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 25420 il Documento «Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», in cui vengono menzionati alcuni principi che devono essere rispettati dalle strutture per garantire la sicurezza della comunità dei residenti e degli operatori e per preservare il loro benessere relazionale e affettivo.
  Si rappresenta, infine che la Circolare prot. n. 10154 del 15 marzo 2021, con cui veniva trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 «Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19».
  Ciò premesso, ai fini della questione posta, si segnala l'Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021, che espressamente indica le fasce d'età da vaccinare con priorità, e nel contempo pone riguardo verso le persone estremamente fragili e coloro che sono ospitati nelle R.S.A.
  Inoltre, in data 20 aprile 2021, la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid ha inviato a tutti i Presidenti di regione una specifica nota con la quale si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto delle prescrizioni riportate nel Piano Vaccinale e nelle Ordinanze della Struttura Commissariale, con l'intento di garantire le necessarie priorità di intervento per il contrasto alla pandemia.
  Dette misure risultano di per sé idonee a garantire ogni migliore sicurezza sia per gli ospiti delle RSA che per i loro familiari, che attraverso la capillare campagna di vaccinazione potranno riprendere quanto prima con regolarità e senza restrizioni alcune le visite presso le strutture che ospitano gli anziani.
  Con riferimento alla questione sollevata, per gli aspetti di interesse comune con il QT dell'onorevole Versace, rinvio a quanto già espressamente indicato, rispondendo al citato question time.
  Invece, per la specifica questione posta segnalo che nei giorni scorsi, negli ambiti della Cabina di Regia per l'attuazione degli obiettivi individuati dal Patto per la Salute 2019-2021 e collegati alle strategie della Missione Salute previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è insediato il gruppo di lavoro RSA, composto da rappresentanti di questo Ministero, delle Regioni e di Agenas, con l'obiettivo di elaborare indicazioni operative per avviare la riforma dei modelli di residenzialità per le persone anziane non autosufficienti e fragili.
  Concludo, rassicurando che nel prossimo futuro, compatibilmente con l'andamento epidemiologico e nel rispetto delle indicazioni del CTS, saranno promossi meccanismi finalizzati a facilitare l'ingresso dei parenti e dei cargiver nelle residenze per anziani.

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ALLEGATO 5

5-05861 Bellucci: Utilizzo di ventilatori polmonari privi degli standard di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I dispositivi medici richiamati nell'interrogazione in esame sono presenti nella banca dati del Ministero della salute come «Dispositivo di Ventilazione per Terapia Intensiva AEONMED VG70», fabbricante BEIJING AEONMED CO, LTD (numero di repertorio 1941472).
  Essi sono, dunque, ventilatori regolarmente marcati CE e destinati dal fabbricante al mercato europeo.
  Nella prima fase dell'emergenza pandemica da Covid-19, per far fronte ad una possibile carenza di dispositivi medici, quali ventilatori ed altri dispositivi per terapia ventilatoria, essenziali nelle terapie intensive e sub intensive, sono state emanate una serie di provvedimenti, allo scopo di reperirli in tempi rapidi: le attività di approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi medici, dapprima sono state svolte dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, e poi dalla struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19.
  In conformità alla Raccomandazione UE 2020/403 della Commissione Europea del 13 marzo 2020,che, proprio in ragione della necessità di garantire in maniera sostanziale il diritto alla salute in una situazione connotata da estrema criticità, ha chiarito che qualora i dispositivi medici avessero garantito, dal punto di vista sostanziale, un adeguato livello di salute e sicurezza, avrebbero potuto essere messi temporaneamente a disposizione, anche se le procedure di valutazione della conformità (compresa l'apposizione della marcatura CE) non fossero state interamente finalizzate in rispondenza alle norme armonizzate.
  Risulta pertanto evidente come, in un contesto connotato da una grave crisi sanitaria a livello mondiale, aggravata all'epoca dall'oggettiva carenza di dispositivi medici indispensabili per garantire la funzionalità delle terapie intensive e sub intensive, il sistema di approvvigionamento si è attivato in maniera perfettamente coerente con quanto disposto dalla Commissione europea.
  Quando, nell'estate 2020, la situazione delle terapie intensive e sub intensive è, in effetti, divenuta meno critica rispetto alla prima fase della pandemia, e precisamente nell'agosto 2020, il Ministero della salute ha avviato una ricognizione della dotazione di dispositivi medici che i Servizi Sanitari Regionali avevano ricevuto nel corso dell'emergenza pandemica.
  Con specifico riferimento ai dispositivi di ventilazione per terapia intensiva AEONMED VG70, va segnalato che detti dispositivi non hanno causato, a quanto consta a questo Ministero, alcun incidente o altro evento avverso.
  Peraltro, si segnala che la citata ricognizione ha consentito di rilevare la presenza di 19 ventilatori privi del marchio CE, nelle Regioni Piemonte, Marche, Abruzzo e Puglia e nella P.A. di Trento.
  Detti ventilatori sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli del medesimo produttore sopra richiamati (e marcati CE), e la loro presenza nell'ambito delle Regioni/PA è ragionevolmente da attribuirsi ad un loro ingresso in Italia durante la prima fase dell'emergenza.
  Essi potrebbero essere dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili a quelli marcati CE, che il fabbricante aveva inteso destinare a mercati diversi da quello europeo, e che, in via emergenziale, sono stati acquisiti dalle strutture deputate all'approvvigionamento in emergenza dei necessari dispositivi medici.
  Per quanto attiene al richiamo ai requisiti di sicurezza effettuato dal Ministero della salute, giova precisare che si tratta di un atto Pag. 107ordinario, che rientra (al pari di altri) nell'ambito delle consuete attività di vigilanza, e che è stato posto in essere in quanto detto avviso è stato emanato dal fabbricante il 16 febbraio 2021.
  Si tratta di un avviso relativo al sensore di pressione differenziale utilizzato per misurare il flusso di ventilazione del paziente.
  L'azione intende verificare la versione utilizzata e introduce l'inserimento manuale dell'altitudine nei sensori di pressione atmosferica laddove necessario.
  Si tratta di un avviso di sicurezza riguardante tutti ventilatori AEONMED VG70 regolarmente presenti nel mercato.
  Una volta acquisito dal fabbricante il citato avviso di sicurezza (riguardante il regolare device immesso sul mercato) – considerato che il Ministero era a conoscenza della possibile presenza nel territorio nazionale di alcuni apparecchi acquisiti in virtù delle procedure speciali sopra richiamate, e che la fase emergenziale appariva superata nel trasmettere alle Regioni/PA il menzionato avviso di sicurezza, è stato contestualmente, correttamente inserito un richiamo ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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ALLEGATO 6

5-05863 Boldi: Revisione dei protocolli di presa in carico domiciliare dei pazienti con COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la tematica in esame che mi consente di fornire un aggiornamento sulle iniziative che il Ministero della salute ha promosso per garantire la continuità delle cure domiciliari dei pazienti affetti da Covid-19, anche a seguito del contenzioso menzionato nel question time.
  In particolare, per quanto riguarda la revisione dei protocolli di presa in carico dei pazienti affetti da COVID, in data 26 aprile 2021 è stata pubblicata una nuova circolare del Ministero della Salute che aggiorna le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti COVID dello scorso novembre (Circolare 30 novembre 2020).
  La circolare è stata predisposta da un Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti istituzionali, del mondo scientifico e delle professioni sanitarie ed illustra le modalità di gestione domiciliare del paziente affetto da COVID-19 da parte del Medico di medicina generale e del Pediatra di libera scelta.
  Le linee guida si rivolgono anche ai caregiver, agli infermieri e ai pazienti stessi.
  Le raccomandazioni si riferiscono alla gestione farmacologica dei casi lievi e, tra le indicazioni ivi contemplate, si prevede la valutazione sui pazienti da indirizzare nelle strutture di riferimento per il trattamento con anticorpi monoclonali.
  Vengono, inoltre fornite indicazioni più accurate sull'utilizzo dei cortisonici, sugli usi inappropriati dell'eparina e sono indicati chiaramente i farmaci da non utilizzare. Infine, per i soggetti a domicilio asintomatici o paucisintomatici, è stato esplicitato il concetto di «vigile attesa» che consiste nell'effettuare la sorveglianza clinica attiva nonché il costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente.
  Concludo segnalando che, attesa la costante evoluzione delle conoscenze sull'infezione da SARS-CoV 2, sul decorso della malattia e sulle potenziali terapie da utilizzare per il relativo trattamento, il documento sarà periodicamente aggiornato dal Gruppo di lavoro al fine di rendere le indicazioni in esso contenute conformi alla pratica clinica internazionale sulla base delle evidenze scientifiche.

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ALLEGATO 7

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria, aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: di inumazione ed esumazione con le seguenti: , di inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, di estumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione
1.4. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria, aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.
*1.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*1.2. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Versace, Mugnai.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).
1.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), dopo le parole: di inumazione ed esumazione aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione

   b) all'articolo 22, sopprimere il comma 5.
1.5. Gemmato, Bellucci.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.
2.11. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in qualsiasi stato di trasformazione con le seguenti: in stato di incompleta scheletrizzazione.
2.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Pag. 110

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto con le seguenti: i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi.
2.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) per «attività funebri» si intendono l'insieme dei servizi tesi a sollevare la famiglia dolente o i dolenti da tutte le incombenze relative al lutto subito, tra cui:

    1) il disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

    2) la vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

    3) la ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

    4) il trasferimento della salma presso la sala del Commiato o la Casa Funeraria;

    5) il trasporto, con idoneo mezzo speciale, del feretro al cimitero o all'impianto di cremazione.
2.6. Acunzo.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: di ordine pubblico e dopo le parole: di sicurezza aggiungere le seguenti: igienico sanitaria.
2.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , di ordine pubblico, di sicurezza con le seguenti: e di sicurezza igienico sanitaria.
2.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: all'esercizio dell'attività funebre aggiungere le seguenti: secondo i requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge;
2.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per «centro servizi», aggiungere le seguenti: e «società consortile».

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

   b) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, dopo le parole: tra il centro servizi aggiungere le seguenti: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

   c) all'articolo 9, sostituire il comma 7, alinea, con il seguente: 7. Le aziende, denominate centro servizi o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, di cui al comma 6 del presente articolo, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso, oltre ai requisiti previsti al comma 1, di:.
2.15. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per «centro servizi», aggiungere le seguenti: e «società consortile».
2.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre, incaricato della cura della salma;
2.7. Acunzo.

Pag. 111

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) per «Casa Funeraria» si intende una struttura in possesso di specifiche dotazioni tecniche, necessarie per la pratica della imbalsamazione e della tanatoprassi ovvero per intervenire non più sulla salma ma sul cadavere.
2.9. Acunzo.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta,

   b) all'articolo 14, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei cimiteri e nei crematori;

   c) all'articolo 14, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita dal comune una casa funeraria, anche in vicinanza del crematorio, in base a quanto previsto dalla presente legge.;

   d) all'articolo 14. comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.
2.20. Nappi.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta, con le seguenti: ai soggetti pubblici e privati che ne presentino richiesta;

   b) all'articolo 14, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei cimiteri e nei crematori;

   c) all'articolo 14 sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita una casa funeraria, anche in vicinanza del crematorio, in base a quanto previsto dalla presente legge.;

   d) all'articolo 14, comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.
2.19. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera q), dopo le parole: di inumazione ed esumazione aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione
*2.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*2.10. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) per «sala del commiato» si intende una struttura, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, gestita da imprese funebri ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma.
2.8. Acunzo.

  Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in particolari situazioni, presso le case funerarie.
*2.5. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Pag. 112

*2.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

   r) per «Commissariato» si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   s) per «Caduti» si intendono i defunti di cui all'articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comune su richiesta del Commissariato assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti;

   b) all'articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere, il seguente: 16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato;

   c) all'articolo 18, comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua.;

   d) all'articolo 22, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.
2.18. Aresta, Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   r) per «addetti cimiteriali» si intende il personale qualificato e abilitato a svolgere le operazioni cimiteriali.
2.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di omogeneità di norme.
*3.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*3.3. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed f).
**3.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
**3.4. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e delle strutture obitoriali con le seguenti: , delle strutture obitoriali e dei crematori, nonché le condizioni di esercizio dell'attività funebre.
*4.2. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*4.4. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.
*4.6. Gemmato, Bellucci.
*4.7. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e di controllo aggiungere le seguenti: sull'applicazione dei contenuti della presente legge.
**4.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
**4.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste Pag. 113 dall'ordinamento, anche riguardo ai profili economici e ambientali.
4.1. Cunial.

ART. 6.

  Sopprimerlo
6.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I limiti alla programmazione territoriale non si applicano ai territori in cui per raggiungere la soglia di 15.000 abitanti sia necessario conglobare più comuni dislocati in una vasta area. In tali casi, al fine di garantire un'adeguata copertura del servizio, è consentito il rilascio di più autorizzazioni.
6.2. Tiramani.

ART. 7.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) eventuale gestione di Sale del Commiato o di Case Funerarie.
7.3. Acunzo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a ditte individuali e a società di persone, o di capitali previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.
7.4. Acunzo.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: attività funebre con le seguenti: l'esercizio dell'attività funebre e delle attività disgiunte di cui all'articolo 7, comma 2.
7.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   e) lo svolgimento di attività sanitarie, parasanitarie ed assistenziali;

   f) la gestione di servizi d'affissione comunali;

   g) la gestione di forni crematori.
7.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  8. Le imprese funebri autorizzate in uno degli Stati membri dell'Unione europea possono svolgere direttamente l'attività in Italia a norma del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. Le imprese extracomunitarie devono necessariamente avvalersi di una impresa funebre italiana o comunitaria.
7.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 8.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatti salvi i massimali tariffari dei servizi di cremazione, stabiliti annualmente con apposito decreto ministeriale, sulla base dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2001.
*8.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*8.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.
*8.5. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.
*8.8. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arrando.

Pag. 114

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diversa.
8.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. È fatto divieto alle imprese funebri di esercitare in esclusiva attività in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale.
8.7. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arrando.

  Al comma 4, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: Alle imprese funebri: aggiungere le seguenti: ed ai soggetti esercenti le attività di cui all'articolo. 7 comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre aggiungere le seguenti: e le attività di cui all'articolo 7 comma 2.
8.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

  5. Alle imprese funebri è vietata la sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private ed obitori per lo svolgimento di servizi funebri, nonché accordi e convenzioni con i comuni per lo svolgimento di servizi mortuari istituzionali presso i locali dell'impresa funebre o presso le strutture di cui all'articolo 14. Tali divieti sono estesi anche alle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 7 comma 2.
8.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 con le seguenti: esercita la propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 e

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contestualmente inoltrano apposita comunicazione alla questura di competenza.
9.22. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività con le seguenti: per poter svolgere la propria attività.
9.9. Acunzo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 6 deve aggiungere le seguenti: operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 ed.
9.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola sede aggiungere la seguente: fissa.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola sede aggiungere la seguente: fissa e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È vietato l'utilizzo di sedi e uffici mobili.
9.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1 lettera a), dopo le parole: una sede aggiungere la seguente: fissa.
9.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Pag. 115

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) auto funebri adibite al trasporto salme, cadaveri e feretri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale;
9.10. Acunzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) personale assunto con qualifica di necroforo in possesso dei relativi requisiti formativi.
9.11. Acunzo.

  Sopprimere il comma 2.
9.12. Acunzo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le imprese funebri comunicano l'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti dell'impresa. Le regioni predispongo apposite piattaforme telematiche digitali contenenti i medesimi dati. Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA deve essere comunicato dall'impresa funebre nella piattaforma regionale che ne darà notifica al comune autorizzante. Il comune e l'ASL territorialmente competente, quando lo ritengono opportuno procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse autonomamente le informazioni dalla piattaforma regionale senza nessun aggravio burocratico per le imprese. In sede di verifica, laddove si riscontri la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o la difformità dei dati, gli enti competenti potranno procedere alla sospensione dell'attività. La piattaforma telematica deve predisporre un canale apposito dove le istituzioni sanitarie pubbliche ed accreditate comprese le attività di assistenza domiciliare devono comunicare i dati relativi al decesso della persona assistita ovvero, nel caso di morte in ospedale, il reparto e l'ora del decesso; nel caso di assistenza domiciliare l'operatore responsabile ed indicare l'impresa funebre incaricata.
9.13. Acunzo.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tra il centro servizi aggiungere le seguenti: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

   b) al comma 7, sostituire l'alinea con il seguente: Le aziende, denominate centro servizio o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile di cui al comma 6 del presente articolo, che appaltano contrattualmente ed in via continuativa lo svolgimento del servizio di trasporto funebre per conto di imprese funebri devono operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 e, oltre ai requisiti previsti al comma 1, devono essere comunque in possesso di:;

   c) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Per ogni contratto sottoscritto tra centri servizi ed imprese funebri successivo al quinto, nonché per ogni rapporto di aggregazione con società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile successivo al quinto consorziato, in aggiunta alla dotazione minima prevista al comma 7, i centri servizi e le società consortili dovranno assumere con regolare contratto di lavoro stabile e continuativo un ulteriore addetto necroforo e dotarsi di una ulteriore autofunebre ogni quattro contratti o nuovi consorziati, nel rispetto di un criterio di Pag. 116proporzionalità del volume di lavoro richiesto.
9.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA inserire le seguenti: , esclusi quelli relativi al personale dipendente,.
9.20. Tiramani.

  Al comma 4 sopprimere le parole da: e deve garantire la presenza, fino alla fine del comma.
9.14. Acunzo.

  Al comma 4, sopprimere le parole: ed in persona diversa da quelle utilizzate nelle altre sedi.
9.21. Tiramani.

  Sopprimere il comma 6.
9.15. Acunzo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di fornitura con le seguenti: di appalto.
9.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Sopprimere il comma 7
9.16. Acunzo.

  Sopprimere il comma 8
9.17. Acunzo.

  Sopprimere il comma 9
*9.8. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*9.18. Acunzo.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il personale che a qualsiasi titolo svolge attività funebre deve con le seguenti: Il direttore tecnico e gli operatori funebri con funzione di necroforo devono e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza e conformità con le previsioni dello standard europeo UNI EN 15017:2019 e sue eventuali successive modificazioni;.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) all'articolo 14, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Il personale addetto alla gestione delle case funerarie o della sala del commiato deve possedere i requisiti formativi specifici, in coerenza e conformità con le previsioni dello standard europeo UNI EN 15017:2019 e sue eventuali successive modificazioni;

   c) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: , in coerenza e conformità con quelli previsti dallo standard europeo UNI EN 15017:2019,;

   d) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: proprie attribuzioni aggiungere le seguenti: , in coerenza e conformità con quelli previsti dallo standard europeo UNI EN 15017:2019.
10.3. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni;.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2.

   b) all'articolo 14, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Il personale addetto alla gestione delle case funerarie o delle sale del commiato deve essere in possesso di requisiti formativi specifici, in coerenza e conformità Pag. 117 con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni;

   c) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019,;

   d) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: proprie attribuzioni aggiungere le seguenti: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019.
10.2. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle regioni con le seguenti: dalle norme UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni.
10.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 11.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: essere sottoscritto nella sede aggiungere la seguente: fissa e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietato l'utilizzo di sedi ed uffici mobili.
11.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o trasmesso per via telematica.
11.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: pubbliche o private aggiungere le seguenti nonché a bordo di ambulanze,.
*11.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*11.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì vietata ogni forma di intermediazione nell'attività funebre nonché ogni attività volta ad indirizzare clientela per l'esecuzione di funerali.
**11.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
**11.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono esenti con le seguenti: possono essere esentati dai rispettivi regolamenti comunali.
*11.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*11.5. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.
*11.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: trasferimento del defunto aggiungere le seguenti: , previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente,.
12.26. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: all'abitazione del defunto o degli aventi titolo e dopo le parole: all'obitorio o aggiungere le seguenti su richiesta degli aventi titolo sul defunto, all'abitazione del defunto o degli aventi titolo o.
12.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Pag. 118

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: all'obitorio aggiungere le seguenti: , alla sala del commiato
12.9. Acunzo.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: svolgimento dei riti funebri aggiungere le seguenti: , nei casi in cui il defunto abbia disposto la donazione di organi o nei casi in cui sia stato disposto sul defunto autopsia o riscontro diagnostico,.
*12.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*12.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentita l'autorità sanitaria.
12.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

  Conseguentemente:

   a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

   b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possegga l'autorizzazione;

   c) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

   d) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Ogni trasporto funebre di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri viene autorizzato dal comune, il quale applica per il rilascio dell'autorizzazione un diritto fisso stabilito inizialmente dal consiglio comunale e aggiornato dalla giunta comunale di anno in anno.
*12.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*12.11. Pella, Bagnasco.

  Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

  Conseguentemente:

   a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

   b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possegga l'autorizzazione;

   c) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

   d) al comma 15 sostituire le parole: non può essere gravato di alcun diritto fisso con le seguenti: può essere esentato dal comune da diritti fissi
12.10. Pella, Bagnasco.

  Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

  Conseguentemente:

   a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

   b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati Pag. 119 e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possegga l'autorizzazione;

   c) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.
12.12. Pella, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

  Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

  Conseguentemente:

   a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

   b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possegga l'autorizzazione;

   c) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Ogni trasporto funebre di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri viene autorizzato dal comune, il quale applica per il rilascio dell'autorizzazione un diritto fisso stabilito inizialmente dal consiglio comunale e aggiornato dalla giunta comunale di anno in anno.
12.25. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di pregressa sepoltura, sia per il cadavere che per i resti mortali.
12.15. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 5, sostituire le parole: riservato ai con le seguenti: svolto da.
12.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
  5-ter. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
12.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
12.5. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 6, alinea, dopo le parole: trasporto funebre aggiungere le seguenti: appartenente ad impresa funebre autorizzata.

Pag. 120

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sia stato confezionato con le seguenti: sia stato adeguatamente confezionato nel rispetto delle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 e successive modificazioni.
12.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
12.6. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 9 sostituire le parole: attività funebre con le seguenti: esercente l'attività funebre o a soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 7, comma 2.
12.7. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 9, sostituire le parole: attività funebre con le seguenti: esercente l'attività funebre.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riconducibile in alcun modo ad attività con le seguenti: riconducibile in alcun modo ad esercente l'attività funebre o attività di cui all'articolo 7, comma 2.
12.18. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 12, dopo le parole: svolto da chiunque inserire le seguenti: , anche avvalendosi di vettori,.
*12.8. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*12.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 12, sopprimere le parole: dell'ufficiale di stato civile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione fino alla fine del periodo con le seguenti: al comune di destinazione o, se all'estero, alla corrispondente autorità consolare in Italia.
12.20. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possegga l'autorizzazione.

  Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.
12.22. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possegga l'autorizzazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente: 15. I trasporti funebri di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri vengono autorizzati dal comune, il quale applica al rilascio della relativa autorizzazione un diritto fisso stabilito nell'ammontare iniziale dal consiglio comunale e aggiornato annualmente dalla giunta comunale. La documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.
12.24. Gemmato, Bellucci.

Pag. 121

  Al comma 13, sostituire le parole: dei familiari con le seguenti: degli aventi titolo.
12.21. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 15, sostituire le parole: esenti da bolli, la con le seguenti: esenti da bolli. La.
12.23. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 13.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive ed essere confezionati in conformità alle seguenti disposizioni con le seguenti: le caratteristiche tecnico-costruttive di cui alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 e successive modificazioni ed essere confezionati in conformità alle disposizioni di cui alle norme UNI 15017:2019 e successive modificazioni ferma restando la possibilità che il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h).
*13.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*13.10. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arrando.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola cofani aggiungere la seguente: funebri.
13.2. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di morte per malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute è obbligatorio utilizzare internamente alla cassa di legno una controcassa di Zinco formata con lastre il cui spessore nominale non deve essere inferiore a 0,70 mm ± 0,04 mm;.
13.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) a tutela della sicurezza e della salute degli operatori, al fine di facilitare e consentire la corretta movimentazione del feretro, sia durante le fasi del cerimoniale che durante le varie operazioni successive, ivi comprese quelle pre e post cimiteriali, è necessario l'utilizzo di sicuri sistemi di movimentazione del feretro;.
13.4. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero altro sistema idoneo a garantire l'indelebilità delle informazioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b):

   a) al terzo periodo, sostituire le parole: effettuare marchiature sul prodotto con le seguenti: apporre sul prodotto le marchiature previste dalla legge;

   b) al quarto periodo, dopo la parola etichettatura aggiungere le seguenti: o marchiatura e dopo le parole: UNI 11520:2014 aggiungere le seguenti: e successive revisioni o modifiche e integrazioni.
13.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: di materiali diversi fino alla fine del periodo, con le seguenti: conformi alla UNI Pag. 12211520:2014 e successive revisioni o modifiche e integrazioni o in alternativa di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute;.
13.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: non certificati e non rispondenti alle norme UNI vigenti in materia con le seguenti: non conformi e non rispondenti alla normativa UNI richiamata.
13.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: aziende produttrici e distributrici inserire le seguenti: di cofani funebri.
13.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, lettera g), terzo periodo, sostituire le parole da: provvisti di certificato fino alla fine del periodo, con le seguenti: provvisti di dichiarazione di conformità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore e dal distributore in conformità ai requisiti legislativi vigenti, e a quelli della normativa UNI di riferimento. Gli accessori funebri interni alla cassa e le maniglie devono anch'essi essere accompagnati da dichiarazione di conformità e da adeguata scheda tecnica indicante le caratteristiche tecnico funzionali del manufatto, le istruzioni per il suo utilizzo e l'elenco dei materiali con cui è realizzato.
13.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Sale del commiato, case funerarie e servizi mortuari)

  1. La realizzazione e l'esercizio di sale del commiato e case funerarie sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.
  2. I feretri possono sostare presso la sala del commiato e la casa funeraria, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione.
  3. Nelle sale del commiato la permanenza delle salme in esposizione è limitata al periodo di osservazione delle 24 ore.
  4. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una sala del commiato è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle seguenti dotazioni minime strutturali e igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997:

   a) una sala per la vestizione della salma e deposito feretro;

   b) una sala per l'osservazione ed esposizione della salma ai dolenti;

   c) un locale adibito a spogliatoio per il personale;

   d) servizi igienici per il personale;

   e) servizi igienici per i dolenti;

Pag. 123

  5. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle seguenti dotazioni strutturali e impiantistiche:

   a) una sala per la preparazione delle e per il deposito dei feretri sigillati;

   b) una sala autoptica e/o per la tanatoprassi;

   c) una sala per l'esposizione dei defunti ai dolenti;

   d) un locale adibito a spogliatoio per il personale;

   e) servizi igienici per il personale;

   f) servizi igienici per i dolenti;

   g) una cella frigorifera;

   h) un deposito per i materiali e attrezzature tecniche.

  6. Le strutture, in caso di permanenza di salme o cadaveri al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, devono essere presidiate da personale addetto. La gestione delle sale del commiato e case funerarie e dei servizi ad esse connessi ai precedenti comma, non sono subappaltabili a soggetti terzi. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno 24 mesi per adeguare i propri criteri strutturali previsti ai precedenti comma 4 e 5.
  7. Le sale del commiato e le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, sociosanitarie, socioassistenziali, hospice, pubbliche e private, nei cimiteri e nei crematori. Esse non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
  8. Il personale addetto alla gestione della casa funeraria o della sala del commiato devono avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri, compresa la tanatoprassi, quest'ultimi solo per il personale delle case funerarie. I corsi prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalla regione in cui operano.
  9. Presso le sale del commiato e le case funerarie possono essere custoditi i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.
14.3. Acunzo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a soggetti esercenti l'attività funebre in autonomo possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con strutture sanitarie pubbliche e private aggiungere le seguenti: o con i Comuni.

   b) sopprimere il comma 7

   c) al comma 8, al primo periodo sopprimere le parole: compresa la tanatoprassi e al secondo periodo sostituire le parole: dalla regione in cui operano con le seguenti: dalle norme UNI EN 15017.

   d) sopprimere il comma 10.
14.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a soggetti esercenti l'attività funebre in autonomo possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.
14.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4, sopprimere le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei cimiteri e nei crematori;

Pag. 124

   b) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita una casa funeraria, anche in prossimità del forno crematorio, sulla base di quanto previsto dalla presente legge.;

   c) al comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.
*14.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*14.4. Pella, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Mugnai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria, essa deve essere priva di barriere architettoniche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: al precedente comma 4 con le seguenti: ai precedenti commi 4 e 4-bis;
14.8. Noja.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con strutture sanitarie pubbliche e private aggiungere le seguenti: o con i comuni.
14.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e dal piano regionale approvato.
14.5. Cattaneo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

ART. 16.

  Al comma 3, dopo le parole: riconducibili in alcun modo aggiungere le seguenti: ad esercenti l' e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o attività di cui all'articolo 7, comma 2.
16.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
17.1. Tiramani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sentenza relativa all'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui alle lettere a), b), c);.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 con le seguenti: le violazioni alle disposizioni degli articoli 7 e 12.
17.2. Gemmato, Bellucci.

ART. 18.

  Sostituire i commi 1 e 2. con i seguenti:

  1. Le regioni prevedono incentivi al fine di conseguire l'approvazione di piani generali dei cimiteri e dei crematori a livello di macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali. Di tali aree fanno parte gli enti locali che scelgono di beneficiare degli strumenti incentivanti di cui al periodo precedente.
  2. Gli enti locali ai sensi del comma precedente, individuano l'ente capofila e definiscono, secondo la modalità associativa prevista dal Testo Unico degli Enti locali, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. I Comuni di cui al secondo periodo del comma 1, approvano il Pag. 125piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al medesimo comma 1.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 sopprimere le parole: e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

   b) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

   c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e.
*18.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*18.2. Pella, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Mugnai.
*18.6. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arrando.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e
18.4. Sportiello, Nappi, Iorio, Sarli.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
18.3. Gemmato, Bellucci.

ART. 19.

  Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: definite dalle regioni con le seguenti: di cui all'articolo 18.
19.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, e miglioramento della sicurezza dei visitatori
19.2. Noja.

ART. 20.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.
20.5. Noja.

  Al comma 6, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.
*20.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*20.2. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.
*20.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si tiene altresì conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
20.4. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 21.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale aggiungere le seguenti: per i comuni con popolazione superiore Pag. 126 a 15 mila abitanti ed entro 50 metri dalla medesimo perimetro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.
21.4. Covolo, Tiramani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di ampliamento degli edifici esistenti con le seguenti: sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui i cambi di destinazione d'uso e l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento purché funzionali all'adeguamento o al miglioramento antisismico, all'installazione di impianti tecnologici, all'efficientamento energetico e all'accessibilità, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21.11. Noja.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di ampliamento degli edifici esistenti con le seguenti: sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
*21.2. Mazzetti, Bagnasco, Novelli, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.
*21.5. Covolo, Tiramani.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nelle frazioni dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, la fascia di rispetto di cui al secondo periodo è ridotta a 30 metri.
21.6. Tiramani, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle aree già edificate ubicate nelle fasce di rispetto cimiteriale sono comunque consentiti, qualora conformi con gli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento del volume costruito, ricostruzione, riqualificazione edilizia, cambi di destinazione d'uso, interventi di recupero dei sottotetti, costruzione di garage o depositi, e comunque gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21.9. Tiramani, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il comune, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare interventi edilizi di interesse pubblico o privato, di nuova edificazione o di ampliamento degli edifici esistenti, all'interno della fascia cimiteriale.
21.7. Tiramani, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, i comuni montani, previo parere favorevole della competente ASL, possono approvare interventi edilizi di interesse pubblico o privato, di nuova edificazione o di ampliamento degli edifici esistenti, all'interno delle fasce cimiteriali.
21.8. Tiramani, Covolo.

  Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 50 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli Pag. 127stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
*21.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*21.3. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. La ridefinizione da parte dei comuni delle fasce di rispetto cimiteriale negli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi della presente legge, non costituisce variante.
21.10. Covolo, Tiramani.

ART. 22.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: entro la scadenza aggiungere le seguenti: della concessione o, se successiva, stabilita nell'ordinanza sindacale o provvedimento dirigenziale di regolazione delle estumulazioni o esumazioni, pubblicato all'albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, e sostituire le parole: successivi alla scadenza della concessione con le seguenti: successivi alla scadenza come sopra individuata.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*22.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*22.2. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: entro la scadenza aggiungere le seguenti: della concessione o, se successiva, stabilita nell'ordinanza sindacale o provvedimento dirigenziale di regolazione delle estumulazioni o esumazioni, pubblicato all'albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, e sostituire le parole: successivi alla scadenza della concessione con le seguenti: successivi alla scadenza come sopra individuata.
22.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sopprimere il comma 5
22.6. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di chiarire che la sepoltura di cui ai commi 2 e 3 del citato all'articolo 7 può essere autorizzata esclusivamente con il consenso scritto della donna che ha espulso il prodotto abortivo o il feto
22.7. Sportiello, Sarli, Nappi, Iorio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disciplina della sepoltura degli embrioni o dei feti morti)

  1. Ai fini della presente disciplina sono adottate le seguenti definizioni:

   a) embrioni o feti morti: gli embrioni o i feti espulsi o estratti fino al 180° giorno dal concepimento a seguito di interruzione di gravidanza;

   b) aventi titolo: uno o entrambi i genitori. In caso di decesso o di impedimento grave dei genitori, si considerano aventi titolo i parenti di uno o di entrambi i genitori nell'ordine risultante dal grado di parentela.

  2. Per gli embrioni o per i feti morti si procede a inumazione, tumulazione o cremazione e successiva collocazione delle ceneri nel cinerario comune con oneri a carico della struttura sanitaria nella quale Pag. 128si è prodotto l'evento, quando gli aventi titolo non hanno richiesto, nei termini di cui al comma 4, il seppellimento o la cremazione.

   Se gli aventi titolo non fanno richiesta di sepoltura o cremazione, la struttura sanitaria in cui è avvenuto l'evento provvede con proprie risorse al trasporto, anche in modo plurimo ed indistinto, e alla sepoltura o cremazione.

  3. L'autorità competente ad autorizzare la sepoltura o la cremazione e il trasporto funebre degli embrioni o dei feti morti è la ASL territorialmente competente.
  4. Entro il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'estrazione o l'espulsione dell'embrione o del feto morto, gli aventi titolo possono manifestare in forma scritta la volontà di provvedere alla sepoltura o alla cremazione con oneri a proprio carico. Gli aventi titolo che abbiano fatto richiesta di sepoltura o cremazione possono provvedere al trasporto con mezzi propri e oneri a proprio carico, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata ad essi ai sensi del comma 3. La direzione sanitaria della struttura in cui è avvenuto l'evento informa gli aventi titolo sulla facoltà di cui al primo e al secondo periodo, in modo che possano esprimere le proprie scelte in modo consapevole e informato.
  5. Le caratteristiche dei contenitori destinati al trasporto, singolo o plurimo, alla sepoltura nel cimitero o alla cremazione degli embrioni o dei feti morti sono stabilite con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Sono vietate iscrizioni contenenti le identità degli aventi titolo sui cippi corrispondenti ad ogni sepoltura di embrioni o di feti morti. In corrispondenza di ogni sepoltura è apposto su un cippo un codice alfanumerico identificativo, che è iscritto, unitamente alla data della sepoltura, nel registro di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. L'iscrizione di un nome fittizio o l'apposizione di un segno religioso sul cippo è consentita soltanto quando ne sia fatta espressa richiesta dagli aventi titolo. Le informazioni relative all'identità del genitore contenute nella documentazione di competenza della struttura sanitaria in cui si è verificato l'evento sono riservate e non possono essere trasmesse al cimitero di destinazione per la sepoltura o la cremazione degli embrioni o dei feti morti.
  7. Le regioni, le province autonome e i comuni, anche in forma associata, possono determinare, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, modalità proprie per la sepoltura o la cremazione dei degli embrioni o feti morti nonché per la loro registrazione, conservazione e gestione nel cimitero, in ogni caso senza pregiudizio per la riservatezza delle informazioni relative all'identità del genitore.
  8. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute.
22.01. Gemmato, Bellucci.

ART. 24.

  Al comma 6, sostituire le parole: , il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
24.1. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

ART. 25.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari di concessioni di sepolcri privati sono in ogni caso tenuti a concorrere alle spese di gestione del cimitero, in base ai criteri individuati nell'ambito del sistema tariffario comunale.
*25.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

Pag. 129

*25.2. Pella, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.
*25.4. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Sopprimere il comma 4
25.3. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

ART. 26.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività di fatturazione, riscossione con le seguenti: attività di riscossione degli abbonamenti.

  Conseguentemente:

    1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

   a) affidamento del servizio mediante concessione;

   b) affidamento del servizio, congiuntamente alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso procedure di finanza di progetto;

   c) affidamento del servizio con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

    2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse, come definito dall'amministrazione in relazione al prezzo, alle caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, alla continuità e alla possibilità di accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità in house a una società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio della copertura integrale dei costi.

    3) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli illuminatori votivi. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita anche l'associazione di categoria, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

   a) i requisiti morali e di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono attività di illuminazione elettrica votiva;

   b) le fasce nelle quali devono essere classificate le imprese nell'elenco, tenuto conto del volume di affari, al netto di IVA, maturato dalle imprese nella specifica attività dell'illuminazione elettrica votiva e del numero di abitanti dei comuni nei quali il servizio è stato svolto;

   c) le modalità di iscrizione e di comunicazione delle variazioni;

   d) i casi e le modalità di sospensione e di cancellazione dall'elenco nazionale degli illuminatori votivi;

   e) la misura del contributo per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli illuminatori votivi e le relative modalità di versamento.

  6. L'iscrizione al predetto elenco costituisce requisito essenziale per la partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento bandite dai comuni o dalle centrali di committenza dagli stessi designate, per lo svolgimento dell'attività di illuminazione elettrica votiva. Agli operatori economici degli altri Stati membri della Comunità Europea è garantita l'iscrizione all'elenco di cui al presente comma alle medesime condizioni stabilite per gli operatori italiani.
  7. In via transitoria, sino all'emanazione del predetto decreto ministeriale, le amministrazioni Pag. 130 aggiudicatrici stabiliscono nella lettera di invito o nei bandi di gara i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti in conformità alle prescrizioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
26.1. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Campana, Lepri, Schirò.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività di fatturazione, riscossione con le seguenti: attività di riscossione degli abbonamenti.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

   a) affidamento del servizio mediante concessione;

   b) affidamento del servizio, congiuntamente alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso procedure di finanza di progetto;

   c) affidamento del servizio con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse, come definito dall'amministrazione in relazione al prezzo, alle caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, alla continuità e alla possibilità di accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità in house a una società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio della copertura integrale dei costi.

   c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli illuminatori votivi. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

   a) i requisiti relativi alle capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono attività di illuminazione elettrica votiva;

   b) le fasce nelle quali devono essere classificate le imprese nell'elenco, tenuto conto del volume di affari, al netto di IVA, maturato dalle imprese nella specifica attività dell'illuminazione elettrica votiva e del numero di abitanti dei comuni nei quali il servizio è stato svolto;

   c) le modalità di iscrizione e di comunicazione delle variazioni;

   d) i casi e le modalità di sospensione e di cancellazione dall'elenco nazionale degli illuminatori votivi;

   e) la misura del contributo per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli illuminatori votivi e le relative modalità di versamento.

  6. L'iscrizione al predetto elenco costituisce requisito essenziale per la partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento bandite dai comuni o dalle centrali di committenza dagli stessi designate, per lo svolgimento dell'attività di illuminazione elettrica votiva. Agli operatori economici degli altri Stati membri della Comunità Europea è garantita l'iscrizione all'elenco di cui al presente comma alle medesime condizioni stabilite per gli operatori italiani.
  7. In via transitoria, sino all'emanazione del predetto decreto ministeriale, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono nella lettera di invito o nei bandi di gara i requisiti che devono essere posseduti dai Pag. 131concorrenti in conformità alle prescrizioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
26.3. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività di fatturazione, riscossione con le seguenti: attività di riscossione degli abbonamenti.
26.2. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 28.

  Al comma 1, sostituire le parole: del comune competente per l'autorizzazione al trasporto con le seguenti: del comune di decesso o di pregressa sepoltura.
28.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i cadaveri delle persone decedute all'estero, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di destinazione del feretro in Italia.
28.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dai suoi familiari o dal convivente con le seguenti: dai soggetti aventi titolo.
28.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: autorizzata dall'ufficiale dello stato civile aggiungere le seguenti: del comune di decesso o di pregressa sepoltura.
28.10. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: personale con la seguente: familiare e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si dota della necessaria autorizzazione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: La volontà concernente la dispersione aggiungere le seguenti: e l'affidamento;

   b) sopprimere il comma 6.
*28.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*28.3. Pella, Bagnasco.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: personale con la seguente: familiare e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si dota della necessaria autorizzazione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: La volontà concernente la dispersione aggiungere le seguenti: e l'affidamento;

   b) al comma 6 sostituire le parole: e da diritti comunali con le seguenti: possono essere esentate da diritti comunali
28.4. Pella, Bagnasco.

  Al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: personale con la seguente: familiare e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si dota della necessaria autorizzazione.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: La volontà concernente la dispersione aggiungere le seguenti: e l'affidamento.
28.5. Bagnasco, Novelli, Pella, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

Pag. 132

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in cui si trova aggiungere la seguente: sepolto.
28.11. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: La volontà concernente la dispersione aggiungere le seguenti: e l'affidamento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
28.13. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: a), b), c) e d), con le seguenti: a), b), e d)
28.6. Cattaneo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le manifestazioni degli aventi titolo di cui al comma 2 lettere c) e d) sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.
*28.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*28.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 29.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il gestore del crematorio consegna l'urna cineraria al soggetto incaricato al trasporto. Gli aventi titolo a disporre dell'urna, nel rispetto delle volontà del defunto, possono conservare le ceneri tumulando l'urna in luoghi autorizzati, provvedere alla dispersione delle ceneri nei modi, nei tempi e nei luoghi autorizzati, ottenere l'affidamento familiare dal comune. L'affidatario dell'urna deve esprimere il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo l'apposito verbale di custodia prima di essere autorizzato al trasporto.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: personale con la seguente: familiare.

   b) al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: non;

   c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: comunale per ogni trasporto di urna cineraria.
*29.2. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*29.6. Pella, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il gestore del crematorio consegna l'urna cineraria al soggetto incaricato al trasporto. Gli aventi titolo a disporre dell'urna, nel rispetto delle volontà del defunto, possono conservare le ceneri tumulando l'urna in luoghi autorizzati, provvedere alla dispersione delle ceneri nei modi, nei tempi e nei luoghi autorizzati, ottenere l'affidamento familiare dal comune. L'affidatario dell'urna deve esprimere il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo l'apposito verbale di custodia prima di essere autorizzato al trasporto.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: non.
29.10. Gemmato, Bellucci.

Pag. 133

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel qual caso l'autorizzazione è concessa nei limiti e secondo i criteri autorizzativi della dispersione, ovvero con accertamento della volontà espressa in vita dal de cuius
29.5. Cattaneo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d).
29.3. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d)
29.4. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le urne cinerarie o i manufatti idonei per la conservazione delle ceneri possono essere composte da materiali che assicurino un più elevato livello di protezione dell'ambiente, nel rispetto della volontà del defunto.
29.1. Cunial.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
29.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le ceneri già oggetto di affidamento non è consentita una successiva autorizzazione alla dispersione. In caso di decesso dell'affidatario le ceneri possono essere conservate da altro familiare.
29.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: su richiesta e con oneri a carico degli aventi titolo.
29.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 31.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Tenuto conto degli impatti cumulativi delle cremazioni, e al fine di ridurre al minimo l'emissione degli inquinanti emergenti dalla cremazione, è possibile applicare le tecniche innovative disponibili, alternative a quelle mediante combustione, che garantiscano un più elevato livello di protezione dell'ambiente.
31.1. Cunial.

ART. 32.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il titolare del cimitero è tenuto al possesso ed alla corretta compilazione di un registro ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel quale sono annotate anche le seguenti informazioni:

   a) specie, razza, nome dell'animale;

   b) numero di microchip;

   c) generalità del proprietario;

   d) data di accettazione dell'animale;

   e) punto di interramento;

   f) estremi della certificazione veterinaria relativi alla data e alla identità del veterinario;

   g) data di esumazione;

Pag. 134

   h) numero di documento di trasporto (DDT) e data di invio a impianto di trasformazione di materiali di categoria 1 o impianto di incenerimento.

  2-ter. Il registro è tenuto ed archiviato in modo da poter risalire a tutte le movimentazioni riguardanti il cimitero e per non meno di 5 anni dalla data di eventuale chiusura dello stesso.
32.4. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal sindaco con le seguenti: , dalla regione
32.5. Sarli, Nappi, Iorio, Sportiello.

  Al comma 6, sopprimere le parole: l'inumazione o.
*32.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*32.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 6, dopo le parole: apposita urna, aggiungere le seguenti: di materiale biodegradabile in caso di inumazione,
32.2. Brambilla, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. La vigilanza igienico sanitaria sui cimiteri per animali d'affezione compete ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
32.6. Sarli, Nappi, Iorio, Sportiello.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*33.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*33.2. Pella, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.
*33.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

TAB. 1.

  Sostituire la Tabella 1 di cui all'Articolo 9, comma 1, lettere b) e d) con la seguente:

Funerali
per anno

Mezzi
funebri

Necrofori

Direttore
tecnico

da 1 a 300

  1

  4*

  1

da 301
a 1.000

  3

  5

  1

oltre 1.000

  4

  12

  1

*Il numero di necrofori può essere pari a 3 qualora il direttore tecnico sia anche operatore funebre con mansione di necroforo.
Tab.1.1. Iorio.

Pag. 135

ALLEGATO 8

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: di inumazione ed esumazione con le seguenti: , di inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, di estumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione.
*1.4. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.
*1.1. (Nuova formulazione). Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*1.2. (Nuova formulazione). Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Versace, Mugnai.
*1.3. (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.