CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03603 Deidda: Sull'afflusso di personale
da formare e destinare a pregiati incarichi specialistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per il comparto ad ala rotante dell'Esercito, così come per quello delle altre Forze Armate, il Dicastero sta esprimendo un impegno costante, anche sotto l'aspetto delle risorse finanziarie, per mantenerne ai consueti elevati livelli le capacità che, in particolare nel contesto attuale, si confermano sempre più preziose.
  Nel solco di tale impegno, nel gennaio 2019 si è completata la fornitura di 16 elicotteri da trasporto medio CH-47F, secondo il programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento SMD n. 02/2008.
  Relativamente al supporto logistico per tali acquisizioni, il Ministro della Difesa pro tempore, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato, nel settembre 2019, il programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento SMD 32/2019 il quale disciplina il finanziamento dell'attività di manutenzione dei motori della linea CH-47F, per mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge di Bilancio 2017.
  Per completezza di informazione, la medesima decretazione disciplina il finanziamento dell'attività di manutenzione della linea AH-129D, e delle linee Legacy AB205, AB206 e A109.
  Inoltre, sempre per il sostegno logistico della linea CH-47F, l'Esercito Italiano, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della Legge di Bilancio 2019, ha destinato, per il biennio 2021-2022, risorse specificamente dedicate al mantenimento delle condizioni operative (MCO) delle linee della Forza Armata, riservandosi di allocare per la medesima finalità quota parte delle ulteriori risorse per MCO disponibili nelle annualità successive.
  In aggiunta, per la medesima esigenza, nel periodo 2021-2023 sono stati destinati finanziamenti per mezzo di risorse specificamente allocate dalla Difesa per il mantenimento delle dotazioni e ripianamento delle scorte.
  Da ultimo, nell'ambito delle risorse integrative recate dalla Legge di Bilancio 2021 – il cosiddetto «Fondo Difesa» – si prevede di destinare ulteriori risorse, per il sostegno logistico delle linee di volo, con preminenza alla linea CH-47F.
  In merito al programma di acquisizione di 116 elicotteri NH90 – di cui 60 per l'Esercito e 56 per la Marina Militare – frutto di una cooperazione in ambito NATO gestita attraverso la NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA), esso è pienamente finanziato a valere su risorse dei Bilanci della Difesa e del Ministero dello sviluppo economico; al riguardo, rappresento che le consegne stanno procedendo secondo le scadenze previste.
  Relativamente alle spese per il mantenimento delle condizioni operative delle macchine, il programma ha trovato supporto sia nelle risorse che la Difesa alloca per tale finalità, sia nelle risorse integrative recate dalla Legge di Bilancio 2021 – il succitato «Fondo Difesa».
  Per quanto concerne, poi, il «Light Utility Helicopter», nel dicembre 2019 il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato l'avvio del relativo programma, SMD 38/2019, a beneficio dell'Aviazione dell'Esercito. Da tale decretazione sono derivati due atti contrattuali tra la Direzione Armamenti Aeronautici e Leonardo Elicotteri, per l'acquisizione di 17 macchine. Pag. 48
  Inoltre, il programma è destinatario di risorse aggiuntive recate dal fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge di Bilancio 2020 che permetteranno, una volta conseguita la necessaria approvazione ministeriale prevista ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'Ordinamento Militare, l'acquisizione di un'ulteriore aliquota di elicotteri.
  I contratti già sottoscritti e quelli che si intendono sottoscrivere prevedono, oltre all'acquisizione delle macchine, anche la fornitura del relativo supporto logistico decennale.
  Quanto, infine, al personale specialista, rappresento, in linea generale, che le esigenze della Forza Armata sono state debitamente considerate, in modo da assicurare un'adeguata alimentazione di personale da destinare a specifici impieghi.
  Tale politica va letta nell'ottica di una più ampia iniziativa di rinnovamento del quadro normativo del settore del personale, anticipata anche recentemente dal Ministro della difesa e resasi necessaria alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze Armate.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05245 Maurizio Cattoi: Sulla situazione
del personale femminile dell'Arma dei carabinieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per comprendere al meglio la complessità delle questioni trattate con l'interrogazione in argomento occorre accennare, in via preliminare, al quadro normativo di riferimento in materia che prevede, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» (COM) – agli articoli dal 1025 al 1028 – che il personale militare sia sottoposto a valutazione mediante la compilazione dei previsti documenti caratteristici (Scheda valutativa o Rapporto informativo e relativo Foglio di comunicazione) contenenti giudizi analitici e descrittivi che si concludono, nel caso della Scheda valutativa, con l'attribuzione di una qualifica finale tra quelle previste (Eccellente, Superiore alla media, Nella media, Inferiore alla media, Insufficiente).
  Le relative modalità di compilazione dei documenti caratteristici sono, invece, demandate al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» (TUOM), che – dagli articoli 688 al 699 – specifica le finalità, la competenza e le modalità di compilazione di tale documentazione riguardante le varie categorie del personale.
  Il contesto normativo di riferimento si completa, infine, con la Direttiva in materia di «Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate» che ha costituito la base per l'emanazione delle stesse e, dunque, risulta con esse perfettamente in linea e con le Circolari applicative emanate dalla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
  Nel merito dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto si osserva che, in conformità alle citate disposizioni normative, per l'attribuzione dei punteggi previsti in ragione della valutazione caratteristica del candidato vengono considerati i soli periodi computabili, in ossequio alla finalità della valutazione stessa, che prevede l'espressione di un giudizio «sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare», ai sensi dell'articolo 688 del TUOM.
  È quindi la norma a considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale, i soli periodi computabili che devono essere «ancorati» ai servizi prestati e al rendimento fornito dal militare, «rilevando le capacità e attitudini mostrate e i risultati conseguiti».
  La ratio della legge, pertanto, lungi dal perseguire qualsivoglia intento discriminatorio, è solo quella di commisurare l'attribuzione di un punteggio incrementale all'effettivo compimento di un servizio e al conseguimento di un risultato.
  Sulle base della citata disposizione normativa, quindi, restano escluse dal computo sia le assenze dal servizio, sia i periodi che danno luogo al cosiddetto modello «C» (Mancata redazione di documentazione caratteristica), in cui ricade, tra gli altri, il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
  La tematica sollevata con l'interrogazione, tuttavia, è degna della massima attenzione e, in considerazione di ciò, i competenti Uffici del dicastero provvederanno a condurre i necessari approfondimenti volti ad individuare le soluzioni più eque e conformi al peculiare ordinamento militare, onde non penalizzare la condizione della genitorialità nel mondo delle Forze Armate.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (C. 2824 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (C. 2824 Governo);

   ricordato che:

    la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti risale ad un'intesa bilaterale siglata il 30 aprile 2002, ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327 e scaduta il 31 maggio 2014;

    Gibuti occupa una posizione geografica strategica all'imbocco meridionale del Mar Rosso, con i suoi porti che servono anche per i collegamenti tra Europa, Medio Oriente ed Asia orientale ed è base militare di numerosi Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Cina, la Francia e la Germania;

    dal 2013 è operativa a Gibuti una base italiana nell'ambito della missione dell'Unione europea Atalanta, volta a prevenire e reprimere gli atti di pirateria internazionale lungo le coste degli Stati del Corno d'Africa;

    proprio in considerazione della presenza militare italiana sul territorio di Gibuti, nelle more di una nuova intesa regolatrice volta a sostituire quella scaduta nel 2014, fu siglato uno Scambio di Note, entrato in vigore il 14 febbraio 2015, che ha provveduto a regolare le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare;

   rilevato che l'Accordo in esame, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, regola nuovamente la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti, nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le rispettive Forze armate, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

   richiamato, in particolare, l'articolo 7 che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, e stabilisce, altresì, che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario
dell'attività giornaliera del personale militare.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La IV Commissione,

   premesso che:

    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 3, comma 1, prevede che, in deroga all'articolo 2, comma 2 e 3, rimane disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale militare e delle forze di polizia;

    pur sottolineando l'essenzialità della totale disponibilità al servizio come elemento che contraddistingue la professione militare, la legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 10, comma 1, fissa l'orario dell'attività giornaliera del personale militare, valido in condizioni normali, in trentasei ore settimanali;

    il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1825, ha definito che l'orario delle attività giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali, che la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario e che il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte;

    durante l'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del Dicastero presso le commissioni congiunte 4a (Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati del 26 luglio 2018 è stata espressa la volontà di voler operare uno sforzo comune per le retribuzioni, le carriere e per miglioramento della qualità della vita del personale;

    il Capo di Stato maggiore della difesa, il Generale di Squadra Area, Enzo Vecciarelli, durante la sua audizione in merito alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale in ambito Difesa, ha affermato che «l'operatività di ogni reparto in termini di efficienza, efficacia ed economicità risulti intrinsecamente connessa con la salvaguardia del morale, della salute psico-fisica e del benessere del personale»;

   considerato inoltre, che:

    in una nota del Brigadiere Generale CCrn (r) Antonino Lo Torto, pubblicata e rintracciabile sul portale web della Difesa concernente «L'orario di servizio del personale militare valenza disciplinare e rilevanza penale», si legge che «la definizione dell'orario di lavoro del personale militare persegue il duplice scopo di: stabilire un metodo di razionalizzazione – su base temporale – della produttività al fine di ottimizzare – in armonia con il rapporto costo/efficacia – l'impiego delle risorse umane secondo criteri che consentano l'utilizzo delle energie fisiche e psichiche dei militari, senza dispersioni conseguenti ad impieghi prolungati, e a garantire al singolo militare, anche in condizioni d'impiego rischiose e logoranti, la possibilità di mantenere il controllo delle proprie energie fisiche e psichiche in modo da poter gestire la qualità delle proprie prestazioni in armonia con le direttive e gli ordini di servizio»;

    nella stessa nota si legge che il rispetto dell'orario giornaliero è, nel rapporto di lavoro comune, essenziale per l'efficienza Pag. 52 del ciclo produttivo e per l'efficacia della reciprocità tra le prestazioni del datore di lavoro e del lavoratore e che, pur nella totale disponibilità al servizio tipica della disciplina militare, nel rapporto di lavoro militare, la determinazione dell'orario di servizio non è l'elemento determinante della produttività, bensì ha natura organizzativa, funzionale al razionale raggiungimento dei risultati ed alla tutela delle risorse umane destinate all'assolvimento della missione istituzionale che coinvolge in modo globale la professionalità dei singoli militari;

    il pagamento e la ripartizione delle ore di straordinario all'interno delle Forze Armate costituisce da sempre un argomento di difficile soluzione e, a tal proposito, è stata presentata in data 31 ottobre 2018 l'interrogazione n. 4/01535 a prima firma Del Monaco nella quale si evidenzia che risulterebbe la concreta impossibilità per l'amministrazione del Ministero della difesa di sostenere regolarmente le spese per i pagamenti delle ore di lavoro straordinario del personale militare – nonostante questo venga impiegato in attività che si protraggono ben oltre il normale orario di servizio – e che, inoltre, il criterio di ripartizione delle ore di straordinario in base alle risorse, sembrerebbe «non essere equo permettendo ai dirigenti di gestire le modalità e le percentuali per il pagamento degli straordinari effettuati»;

    il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha disciplinato la nascita dell'organismo indipendente di valutazione (Oiv) della performance anche all'interno del Dicastero della difesa tra le cui competenze vi sono quelle di poter proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'amministrazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; l'Oiv è, inoltre, responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica,

impegna il Governo

ad assicurare, in condizioni normali, il rispetto delle trentasei ore lavorative settimanali per il personale militare delle Forze armate, ricorrendo al lavoro straordinario come fattore di programmazione per esigenze operative e addestrative delle Unità e dei Reparti o per particolari situazioni e specifici impegni, tesi al conseguimento dei fini istituzionali delle stesse Forze armate, vigilando, al contempo, affinché, attese le specificità e le prerogative del personale stesso, il rispetto dell'orario delle attività avvenga secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
(8-00110) «Giovanni Russo».